Venere ed Imene al tribunale della penitenza: manuale dei confessori

Part 10

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Nel caso in questione, il prudente confessore deve innanzi tutto consigliare gli sposi che, in cosa di tanto momento e che riguarda la salute eterna d'entrambi, si comportino, durante tutto il tempo dell'esperimento, con buona fede e con pura intenzione, senza libidini disordinate, senza odio, senza tedio, nè disgusto, nè molestie, affine di potere di comune accordo trovare quelle posizioni di corpo o quegli espedienti che possono essere meglio adatti ad affettuare l'accoppiamento carnale, o ad indurre la moglie a tenersi più pulita di corpo, e a comparire amabile presentandosi, per esempio, al marito con dolcezze e con ornamenti decenti; cerchi insomma--sono parole dello stesso Apostolo--_il modo di piacere al marito_.

II. Se l'impotenza proviene da maleficio, v'hanno anco in questo caso precauzioni da prendere, consigli da dare.

Precauzioni del confessore: 1. Non si attribuisca a maleficio ciò che spesso proviene «da verecondia e pudore, o da eccessivo amore, o dall'odio irritato della moglie contro il marito che la sposò contro voglia« sono parole di _Zachia_, dottissimo medico, riferite da _Collat. And._ nell'opera _Del Matrimonio, tit. 2. pag. 237_.

2. Si esamini bene se l'immaginazione sia viziata da pregiudizii o dai ciechi timori. V'hanno per esempio dei contadini dei quali non sanno darsi all'accoppiamento venereo pensando di dover vedere della carne nuda;

3. Non neghi ostinatamente il confessore che l'impotenza provenga da maleficio, imperocchè si potrebbe temere che la sua ostinazione _provenisse da un germe di incredulità_.

Data questa condizione di cose, il confessore deve consigliare gli sposi:

1. Che facciano, con cuore contrito e umiliato, una piena confessione a Dio e al sacerdote di tutti i loro peccati;

2. Che procurino di soddisfare la divina giustizia col piangere, col fare elemosine, col pregare, col digiunare;

3. Se questi mezzi non bastano a togliere una impotenza proveniente, in modo certo o probabile, da maleficio, devesi ricorrere agli esorcismi ma soltanto dopo aver interpellato il Vescovo e averne ottenuta espressa licenza. Le preci prescritte per fare questi esorcismi non si trovano nel nostro nuovo Rituale, ma se il Vescovo giudica doversi usare questo rimedio, delegherà un sacerdote e procurerà di comunicargli tutte le formule necessarie.

_Si domanda_: 8. Se la moglie è impotente per strettezza di vagina, è obbligata a subire un taglio, qualora, a giudizio dei medici, sia quello il solo rimedio adatto al caso?

R. 1. Tutti i teologi dichiarano che la moglie non è obbligata a sottoporsi a questa operazione chirurgica, qualora ne possa in lei derivare grave pericolo di morte; in questo caso l'impedimento si ritiene come _perpetuo_. Da questa ipotesi consegue che, se l'impotenza fosse sparita con tale operazione, malgrado il pericolo di morte, il matrimonio sarebbe per sempre nullo, e si dovrebbe rinnovarlo prima che gli sposi giacessero carnalmente assieme.

R. 2. Supposto che con un taglio non pericoloso fosse tolta l'impotenza, il matrimonio rimarrebbe valido, senza bisogno di un nuovo consenso, e i coniugi potrebbero tosto usare carnalmente assieme, imperocchè, secondo _le Decret l. 4. tit. 15 c. 6._ l'impotenza, che può essere tolta senza miracolo e senza pericolo di morte, non è _perpetua_, e non costituisce perciò un impedimento _dirimente_ al matrimonio.

Ma una grave questione si eleva fra teologi, ed è se la moglie è obbligata a sottoporsi ad una tale operazione chirurgica, allorchè è giudicata necessaria e non pericolosa.

Molti dicono essere obbligata a subire il taglio se non è a temersi che un leggero dolore o una leggera malattia, ma no esservi obbligata se v'ha il pericolo di cadere in una malattia grave o di provare dolori acerbissimi, imperocchè--soggiungono--essa promise, è vero, di prestare il suo corpo all'atto coniugale, ma di prestarlo però nella sua condizione attuale; nè può credersi l'abbia promesso per esporsi a grave molestie. Il matrimonio, in questo caso, e dunque valido, perchè l'impedimento potrebbe essere tolto con mezzi naturali e assolutamente leciti ma la moglie è scusata sufficientemente se non intende di prestarsi al debito coniugale.

Altri, per lo contrario, sostengono essere obbligata a subire quella operazione, anche con acerbissimi dolori e col pericolo di contrarre una grave malattia, purchè soltanto non sia messa in pericolo la vita; e così ragionano.--Il matrimonio in questo caso, è valido, come risulta dalle _Decretali_ or citate; il marito dunque non può sposare altra donna; si condannerebbe perciò ad una perpetua continenza. Ora la moglte deve sopportare il grave incomodo dell'operazione chirurgica affine di sollevare il marito da una condizione di cose molestissima.

La prima di queste opinioni è quella più comunemente adottata, ed è pur quella di _Sanchez_, _Collet_, _Billuart_, e _Dens_.

_Collet_, con alcuni altri, opinò che fosse ragione sufficiente il solo pudore per scusare la moglie che non vuole subire quell'operazione chirurgica benchè non pericolosa: ma più tardi cambiò parere, come egli stesso lo attesta, appoggiandosi a queste ragioni; cioè che la sposa, colla quale più volte il marito tentò invano di compiere l'atto venereo, non è più veramente vergine; ch'essa deve accorgersi di apparire agli occhi dello sposo come un oggetto molesto, in causa di quel suo difetto corporale, e finalmente che l'ostetrica è oggi quasi dovunque esercitata anche dai chirurghi.

Ordinariamente, non si ingiunge quel taglio sotto pena di non concedere l'assoluzione; noi non abbiamo infatti mai letto che la Chiesa l'abbia comandato benchè spesso sieno occorsi impedimenti di questo genere. Perciò avvenendo questo caso, io esorto la moglie affinchè assieme al marito si rechi da un medico o chirurgo, dotto e pio, gli sveli candidamente il suo stato e lo richieda dell'opportuno rimedio: se il medico o chirurgo dichiara essere necessario il taglio e non essere pericoloso, stimolo la donna a sottomettersi a questi consigli: se poi mi accorgo di riuscire a nulla, non ardisco andar più in là. Ma, scorso il triennio concesso all'esperimento, si deve strettamente prescrivere alla moglie, in qualunque ipotesi, di non permettere al marito alcuna licenza contro la castità.

Talvolta bastano certe unzioni per allargare la vagina della donna; ciò almeno avvenne felicemente una volta, come mi fu asseverato da testimoni degni di fede.

Si _domanda_: 9. Se il matrimonio sia valido quando la moglie, tutto che di vagina ristretta, pure con un altro uomo sia stata idonea al commercio carnale.

R. Generalmente si insegna che il matrimonio è valido, imperocchè si giudica che la impotenza non era _perpetua_: tuttavia se la moglie era, rispetto a suo marito, tanto ristretta di vagina, ch'esso non abbia mai potuto unirsi carnalmente ad essa per la via naturale e lecita, allora l'impotenza dovrebbe essere considerata come _relativamente perpetua_: in questo caso il matrimonio è nullo. Ora, è evidente che la nullità di questo matrimonio non può essere cancellata dal commercio carnale della moglie con un altro uomo, ma si può addivenire per mutuo consenso, ad un nuovo contrattto di matrimonio.

_Si domanda_: 10. Che si deve dire e fare se uno degli sposi, per maleficio, diventa idoneo con altro maleficio o con qualsiasi altro mezzo illecito?

R. In questo caso il matrimonio è nullo, supposto che l'impedimento non si sia potuto togliere con altri mezzi: infatti al _cap. 6 tit. 15 lib. 4. Decret._ si legge che l'impedimento, che non può essere tolto se non mediante un peccato, reputasi _perpetuo_. Per esempio: Pietro ha sposato Paolina, dalla quale si separa in causa d'un di lui impedimento proveniente da maleficio: contrae un altro matrimonio con Geltrude, ma, persistendo quel maleficio, non può nemmeno con questa accoppiarsi carnalmente. Se questo impedimento, scorso il triennio, e persistendo ancora, venisse poi tolto coll'opera di un altro maleficio, il secondo matrimonio sarà nullo come lo era il primo, e, purchè non avvenga scandalo, non è obbligato a stare nè con Paolina nè con Geltrude, ovvero può a suo talento scegliere questa o quella. Questa decisione è contrariata da _Pontas_, il quale, al tit. _Impedimento d'impotenza, caso 15_, dice che non è lecito a Pietro riprendere Paolina ma deve ritenere Geltrude.

In entrambi i casi deve essere celebrato un nuovo matrimonio, rinnovando il mutuo consenso.

Del resto, siccome per tale impedimento oggi non può aver luogo separazione civile, è inutile esporre qui su questo argomento le altre questioni che un tempo si agitavano fra i dottori.

_Si domanda_. Che decisione si deve prendere se, scorso il triennio perseverasse ancora l'impotenza?

R. Una volta nel foro esteriore, chiamati e uditi di nuovo i coniugi, si prescriveva una ispezione sui loro corpi--se non era già stata fatta--mediante persone idonee; e, o si giudicava _perpetua_ la impotenza, e tosto il matrimonio si dichiarava nullo; o esisteva ancora qualche dubbio, e, ciononostante, il matrimonio si scioglieva, affine di non costringere il coniuge che restava danneggiato da questo stato, ad attendere troppo a lungo e forse per sempre. Così _Sanchez_ e molti altri da lui citati _l. 7, disp. 94, n. 12_. La ragione è che la Chiesa, anche quando l'impotenza non era _perpetua_, annullava di sua autorità il matrimonio, elevando una tale circostanza ad impedimento dirimente.

In entrambi le ipotesi si concedeva facoltà al conjuge non impotente di passare ad altre nozze: all'impotente poi proibivasi un nuovo matrimonio, a meno che non costasse che la impotenza era, di natura sua, non _assoluta_.

Ma noi che non dobbiamo occuparci che del foro interno della coscienza, ove consti in modo certo che la impotenza è perpetua, deve esigersi dai conjugi che si considerino scambievolmente soltanto come fratello e sorella, che ciascuno abbia perciò un letto separato, e che si astengano da tutte quelle licenze che sono interdette alle persone non conjugate: così il _cap: 5, tit. 15. lib. 4. Decretal._ Se poi i conjugi non possono vivere in questo modo senza esporsi al pericolo di peccare, non devono più, di fatto se non di diritto, vivere assieme, malgrado gli inconvenienti e lo scandalo che ne ponno derivare, sempre che però abbiano invano tentati tutti gli altri mezzi per conservarsi casti.

_Si domanda_: 12. Se gli sposi, afflitti da impotenza _perpetua_ e ignari della nullità del loro matrimonio, che dopo il triennio si sforzano ancora di consumare l'atto carnale, possono essere lasciati nella loro buona fede.

R. Se constasse essere dessi in buona fede e che un avvertimento non li farebbe ricredere, sarebbe forse conveniente il lasciarli nella loro ignoranza, perchè in questo caso si solleverebbe un male minore, cioè, un peccato _materiale_, per evitare un male maggiore, cioè, un peccato _formale_. Sembra però improbabile che due saosi credano sempre in buona fede che a loro sia lecito di tentar un atto che essi mai non compiono, nè possono compiere. Ma può darsi che questa ignoranza li scusi, se non interamente, tanto almeno da non essere in peccato mortale. Ad ogni modo, noi crediamo che, generalmente, devono essere ammoniti, e sviati dal peccato, ma tuttavia devesi ordinariamnte usare tanta prudenza da non lasciar loro conoscere la gravezza del peccato.

_Si domanda_: 13. Che si deve fare se, sciolto il matrimonio per impotenza, si viene a conoscere che il conjuge giudicato impotente, non lo è più?

R. Se l'mpotenza fu tolta con mezzi illeciti, sovranaturali o gravemente pericolosi, l'impedimento si considera come fosse un impedimento perpetuo, e il matrimonio si giudica bene sciolto.

Se poi l'impotenza cessò con mezzi naturali, i canonisti si dividono in due pareri: i Gallicani pretendono che il conjuge che si separò per impotenza dell'altro, non è mai obbligato a ritornare con esso, ancorchè questi provasse che non è più impotente: I. Perchè, se si tratta del marito, come è il caso ordinario, è difficile provare ch'egli non sia più impotente, imperocchè può benissimo darsi il caso ch'egli non sia il padre dei figli che gli partorisce la moglie; 2. Perchè la Chiesa gallicana stabilì che tale impotenza, benchè _non perpetua_, annulli il matrimonio per il diritto positivo; 3. Perchè si presume che l'impotenza sia stata soltanto _relativa_.

Il secondo parere, molto generalizzato, e quello di teologi stranieri, i quali secondo _S. Tomaso, suppl. 9, 58, art. I_--insegnano che il conjuge separato dall'altro per autorità dell'ufficio civile, o del vescovo, e che è già passato a seconde nozze, è obbligato a ritornare col primo conjuge, quando questi non sia più impotente: così statuirono _Innocenzo III_, e _Onorio III_ come riferirono _le Decret. l. 4, tit. 15, cap. 5 e 6_.

Se in pratica di esse questo caso--che presso di noi è quasi impossibile--bisogna riferirne al vescovo.

_Si domanda_: 14. Che deve dirsi dei matrimoni fra impuberi.

R. I matrimoni; fra imbuberi sono, per diritto ecclesiastico, nulli: essi non valgono che come promesse nuziali. _Decret. l. 4, tit, 2, cap. 14_: Così è stato saggiamente stabilito, perchè a molti impuberi manca quella piena riflessione che si richiede per darsi seriamente ad uno stato di tanto grave momento.

Tre soli casi si accettano, in cui i matrimonii fra impuberi si ritengono validi, cioè:

1. Quando la malizia supera l'età, cioè, se l'uomo si è reso, con atti frequentemente ripetuti, capace di consumare l'atto coniugale prima della pubertà: il che può avvenire, come lo attesta _S. Gerolamo_ coll'esempio del re Achaz, il quale, all'età di 12 anni, generò Ezechìa: questo fatto è riferito nel _4. lib. dei Re c. 16, 2. et. cap. 18, 2_.

E' eguale il caso di una donna che abbia concepito a 12 anni.

2. Quando i coniugi, raggiunta la pubertà, proseseguono nella consumazione del matrimonio antecedentemente contratto: non possono allora essere più divisi, imperocchè si suppone in essi un rinnovamento del mutuo consenso. _Decret. l. 4 tit. 2. cap. 10, e tit, 19 c. 4_.

3. Quando i principi e le principesse, per la pace degli Stati, contraggono matrimonio prima della pubertà, il matrimonio è valido. Ciononpertanto i dottori ritengono necessaria una dispensa del sommo Pontefice, o almeno dal vescovo diocesano. _Navarrus_, _Coll. Andeg._, _Collet_ ecc. affermano essere sufficiente quest'ultima.

Consultisi ciò che da noi si è detto nel _nostro trattato_ circa l'etá richiesta per contrarre matrimonio.

_Si domanda_: 15. Che deve dirsi del matrimonio degli ermafroditi?

R. Gli ermafroditi (parola composta da due vocaboli greci: HERMES, _Mercurio_ AFRODITE, _Venere_) sono così chiamati perchè ERMAFRODITE, figlio di Mercurio e di Venere, aveva in sè entrambi i sessi. Diconsi anche _androgini_, cioè, maschio e femmina insieme.

Se si presta fede ai cultori della storia naturale, mai esistettero _ermafroditi_ nel vero senso della parola, imperocchè avrebbero dovuto avere gli organi d'entrambi i sessi per fecondare come uomini e per concepire come donne.

Ermafroditi invece non sono, generalmente, che mostri i quali, nè fecondano, nè concepiscono, e che non possono perciò consumare matrimonio. E' chiaro in questo caso, che essi non possono contrarre valide nozze; e il parroco che conoscesse con certezza la loro incapacità, è obbligato ad opporsi al loro matrimonio.

Se poi in essi prevalesse uno dei due sessi, in guisa da essere possibile la consumazione del matrimonio, possono venir ammessi alle nozze, sotto condizione però ch'essi promettano di non usare mai se non del solo sesso che in essi prevale.

E' a notarsi che gli ermafroditi non possono ricevere nè gli ordini sacri nè abbracciare una professione religiosa fino a tanto che il loro sesso si mantiene dubbio. Così dice espressamente _Sanchez_ e molti altri da esso citati, _l. 7, disp. 106 n. 10_.

QUESTIONE II.

_Del debito coniugale._

Questa seconda questione noi la divideremo in tre capi:

1. Del debito coniugale chiesto e reso;

2. Dell'uso del matrimonio;

3. Delle norme da eseguirsi dai confessori verso i coniugati.

Capo I.--_Del debito coniugale, chiesto e reso_.

E' certo che i coniugi sono strettamente obbligati di serbarsi vicendevolmente fedeli, imperocchè ne fanno solenne promessa davanti al sacerdote, allorchè li interroga e li benedice in nome di Dio, di cui esso e ministro. D'altronde, secondo la stessa istituzione del matrimonio, il marito e la moglie sono due in una medesima carne; ciascuno di essi dunque non può aver commerci carnali con altra persona, senza recare una grave ingiuria al suo coniuge. Perciò, qualsiasi atto venereo compiuto con persona estranea, o occasionato da essa, come l'accoppiamento carnale, i contatti, i baci, il desiderio di compiere questi atti, o il compiacersi volontariamente in essi, riveste il carattere di una duplice malizia, che deve essere dichiarata al confessionale: c'è malizia contro la castità, e c'è malizia contro la giustizia.

Dicasi lo stesso circa quella mollezza lussuriosa che in certo qual modo offende la fede promessa, come, per esempio, l'abusare del proprio corpo, sul quale l'altro coniuge ha dei diritti, acquistati allo scopo di compiere gli atti venerei.

Detto questo, dividiamo il presente Capo in tre articoli:

1. Dell'atto coniugale considerato in sè stesso;

2. Della richiesta del debito coniugale;

3. Del debito coniugale, reso.

ARTICOLO I.--_Dell'atto coniugale considerato in sé stesso_.--Noi abbiamo provato nel _Trattato del Matrimonio L. 4 p. 119 terza edizione_ contrariamente a molti eretici, che il matrimonio considerato in sè stesso è buono e onesto: ne risulta quindi che l'atto carnale nel matrimonio non ha, per sè stesso, nulla di cattivo, e può essere anzi meritorio, se è esercitato per una ragione soprannaturale, per esempio, colla intenzione di mantenere al proprio coniuge quella fede che fu promessa chiamando in testimonio Dio, oppure se avviene per scopo religioso, per ottenere cioé dei figli destinati a servir fedelmente Iddio, ovvero affine di rappresentare l'unione di Cristo colla Chiesa.

Dunque, se sopravviene in tale argomento qualche difficoltà, non può riguardare che l'accoppiamento carnale compiuto per sola voluttà ovvero soltanto per evitare la incontinenza.

§ I.--_Dell'accoppiamento per sola voluttà_.

L'atto coniugale compiuto per sola voluttà è peccato, ma soltanto veniale. Che sia peccato lo prova:

1. L'autorità di _Innocenzo XI_, il quale condannò, nell'anno 1679, la seguente proposizione: «L'atto coniugale compiuto pel solo piacere ch'esso procura è esente da ogni colpa, o fallo, anche veniale.»

2. La Ragione: il piacere annesso al compimento dell'atto coniugale, è il mezzo che conduce al fine, cioè alla procreazione della prole: all'infuori di questo scopo, quel piacere diventa illecito; e a più forte ragione è illecito l'accoppiamento se, sviato dal suo scopo, non si compie che per voluttà. Che il peccato poi sia veniale, la Ragione stessa così lo dimostra:--il piacere che si prova in una cosa buona non è in se stesso cattivo, ma lo è soltanto se avviene per uno scopo che manca di legittimità. Così è del piacere che si prova mangiando: nessuno nega che in certi casi particolari, la mancanza d'un legittimo motivo, per esempio, se si mangia pel solo piacere di mangiare, non sia un peccato, ma è un peccato soltanto veniale. Così pensano _S. Agostino_, _S. Ambrogio_, _S. Tomaso_, _S. Bonaventura_, in generale, i teologi, contrariamente a coloro che dicono essere invece un peccato mortale. Altri molti, per lo contrario, vogliono, con _Sanchez l. 9, disp. 11, n. 1_, che non vi sia menomamente peccato.

§ II.--_Dell'atto coniugale compiuto per evitare l'incontinenza_.

Si domanda se sia peccato e quale peccato il chiedere il debito coniugale pel solo motivo di evitare la incontinenza. Su questo argomento i teologi sono molto discordi, ma le loro opinioni possono infine ridursi a due principali, che molto chiaramente sono esposte da _Sanchez lib, 9, disp. 9_, e dal _P. Antonio, ediz. nuov, 9, 5. dull'obbligo de' conj. tit. 4, pag. 296_.

I. Molti dicono non esservi peccato, e così provano il loro asserto:

1. Nel _I. ai Corint. 7, 2_, leggesi: «Che ciascun uomo abbia la sua moglie; che ciascuna donna abbia il suo marito, affine di non cadere nella fornicazione.» E l'Apostolo aggiunge, _v. 5_: «Non vogliate sottoporvi tra voi (coniugi) ad astinenze, se non sono mutuamente acconsentite e temporanee, come per esempio, durante il tempo dedicato alle preghiere; e ritornate tosto a voi medesimi per timore che il Demonio non approfitti di voi e vi tragga poi nella incontinenza: e questo ve lo dico non per comandarvelo, ma per essere indulgente: desidero che voi tutti siate come sono io». _S. Paolo_ qui non mette innanzi, che la sola incontinenza, come motivo per permettere l'atto coniugale, e non si può certo dire che l'Apostolo possa concedere la facoltà di commettere un atto peccaminoso.

2. L'autorevole catechismo del Concilio di Trento _2. part. cap. 14, § III_, così espone il terzo motivo per cui fu istituito il matrimonio, dopo il fallo dei primi padri: «Quegli che conosce la propria fragilità nè vuole affrontare le battaglie della carne, si valga del rimedio del matrimonio affine di evitare i peccati di libidine. E' a questo proposito che l'Apostolo scrisse: _Che ciascun uomo abbia la sua moglie ecc. ecc. affine di non cadere nella fornicazione_».

3. Ogni giorno la Chiesa benedice matrimonii di vecchi che certamente non possono aver prole; nè a loro essa dice che non debbano usare del matrimonio, e che evitino in qualsiasi modo l'atto coniugale: essa crede quindi che possano aver assieme commercio carnale affine di calmare la concupiscenza.

4. Un atto per se stesso onesto e che si riferisce ad un fine onesto, non può essere cattivo. Ora, l'atto coniugale è in sè stesso onesto: il calmare la concupiscenza per evitare la incontinenza, è uno scopo pure onesto dunque, ecc. Così _S. Antonino ed Aludanus_, _Soto_, _Silvestro_, _S. Liguori, l. 6, n. 882_, e molti altri citati da _S. Liguori_ e da _Sanchez l. 9, disp. 9, num. 3_.

II. Molti altri ritengono che l'atto coniugale, esercitato per esercitare la incontinenza, è peccato veniale, imperocchè dicono:

1. Un atto che non si riferisca ad uno scopo legittimo è peccaminoso: lo scopo dell'atto coniugale è la procreazione della prole: dunque se cotesto atto si compie per uno scopo diverso, per esempio, per evitare la incontinenza, diventa un atto cattivo.

2. Assecondare i movimenti della libidine, senza una causa che sufficentemente scusi, è almeno un peccato veniale: quegli il quale usa unicamente del matrimonio per evitare la incontinenza, asseconda i movimenti della libidine nè ha una causa che sufficientemente lo scusi, imperocchè vi sono altri mezzi per calmare gli stimoli della carne, cioè, la elevazione della mente a Dio, le orazioni, i digiuni, e le altre opere di cristiana mortificazione.

3. La incontinenza sarebbe certamente un grave peccato ma non è perciò lecito di assecondare per un altro verso la passione della libidine. Meglio si comprenderà la cosa con un paragone:--E' proibito ai monaci di mangiare fuori del monastero senza il permesso del superiore: uno di questi, per timore di essere tentato dalla gola e di cadere nella trasgressione della Regola allorchè è fuori del convento, mangia e si sazia nel monastero prima di uscire.--Non commette egli forse un peccato veniale? Egualmente, quegli che esercita l'atto coniugale per evitare la incontinenza, asseconda, benchè leggermente, la libidine, affinchè questa, dominandola, non lo trascini in peccati più gravi: Così _S. Agostino_, _S. Gregorio Magno_, _S. Fulgenzio_, _S. Tomaso_, _S. Bonaventura_, _Sylvius_, _Natale Alessandro_, _Collet_, _Billuat_, _Dens_, ecc.

A coteste ragioni così rispondono i sostenitori dell'opinione contraria: