Storia di Milano, vol. 3

Part 27

Chapter 273,516 wordsPublic domain

Epistolam tuam, cui dies erat adscriptus ad quintum kal. aprilis, mihi reddidit Gienna, caduceator tuus, sexto, idus junii, longo scilicet intervallo, ad quam eadem fere quae eidem caduceatori dixeram, rescribam. Quod legatis et caduceatoribus quos ad me de pace misisti, quaedam ad tuam contumeliam pernitentia me tibi, purgandi causa, jactasse scribis, ego nec caduceatorum tuum quemquam vidi praeter cum, qui Burgos ad me venit ut tuis verbis bellum nobis indiceret, nec erat cur me tibi, quem nunquam per injuriam offenderam, purgarem; te autem si nihil aliud, tua certe ipsius culpa accusat et condemnat. Quod autem fidem quam mihi dederas me requiere dicis, est, ut ais: requiro enim illam quam mihi Madritii foedere dedisti, te in meam potestatem, ut meum capitivum, justo bello captum, rediturum nisi, liberatus, pacta conditionesque foedere acceptas perfecisses, ut scriptura publica tuaque manus testimonio est. Me vero jactasse te contra fidem datam ex custodia profugisse commentitium est; non ego in hoc tuam perfidiam esse dico, sed in eo quod foedus non servas, et jusjurandum fallis, in quo nulla est necessitatis execusatio: quam enim quisque fidem hosti dederit, temporibus adductus, hanc ut praestet jus gentium esse constat, et proborum hominum consuetudinem, qua sublata, tollitur ratio bella semel confiata sine summa hominum pernicie dissolvendi. Quod vero si te dico aut dixero fidem datam violasse aut contemta fama quidquam fecisse quod virum nobilem et bonae famae studiosum non deceat, me turpiter mentiri, et quoties dixero mentiturum, ego, quam sis coeteris in rebus quae ad me non pertinent boni nominis studiosus et officii cultor, non laboro: illud citra mendacium affirmo, quod fidem quam mihi Madritii tum publice, palamque, tum privatim separatimque dedisti, fallas, quod pacta foederaque et jusjurandum violes, te nec boni viri, nec generosi munere fungi; hoc si tu verum esse negabis, scriptura publica tuaque manu redarguente, non ego tuam illiberatem, vixque gregario milite dignam orationem imitatus, te turpiter mentiri dicam, quamquam hoc, me tacente, res ipsa loquitur, tuumque tibi factum, plurimum ab oratione discrepans, aperte dicit: profiteor autem me, ut caeterorum Christianorum sanguini parcatur, tecum de veritate armis viritim disceptaturum et controversias diremturum, ad quod dumtaxat te, qui cum meus captivus sis, pugnare cum altero praeter meam voluntatem communibus legibus prohiberis, idoneum reddo. Quod me amplius ad te scribere vetas, sed aequum tutumque pugnae locum praebere, teque dicis arma utrique deportaturum; patiaris oportet haes ad te scribi, tuaque malefacta, dum res postulat, memorari. De loco certaminis conditionem accipio, daboque operam, quantum erit in me, ut loco injuria omnesque absint insidiae. Erit autem idoneus locus, ut jam nunc nobis condicatur, in confinio regnorum nostrorum ad parvum sinum qui est inter Fonterabiam et Andajam, qua parte, et qua ratione inter nos convenerit, et ad parem conditionem tutamque ab insidiis rationem pertinere visum fuerit; quem locum nihil est quod recuses, cum ibidem et tu dimissus fueris, et filios foederis obsides tradideri; quo ex utraque parte viros nobiles et rei militaris peritos mittere licebit, quorum judicio omnia quae ad parem pugnandi conditionem pertinebunt, et utrius sit arma utrique deligendi, quod ego potius meum esse dico quam tuum, et dies pugnae et caetera quae ad negotium conficiendum faciant, constituantur. Tuum igitur erit ad haec primo quoquo tempore respondere; quod si ultra quadragesimum quam tibi haec epistola reddita fuerit distuleris, jam omnes intelligent per te stare quominus singulari praelio decernatur. Vale. Ex Montisone, pridie nonarum julii, Ann. Christi nati MDXXVIII».

(Francesco, re de' Francesi, a Carlo destinato imperatore dei Romani e re di Spagna, salute.

Dai legati che a te ho spedito intorno alla pace, mi è stato riferito che tu, sprezzando le più eque condizioni, hai addotto la scusa che io di costà, violando la fede, sia fuggito; per la qual cosa, geloso di provvedere alla mia fama, gravemente da te attaccata con falsi rimproveri e calunnie, ho stabilito di mandarti questa lettera provocatoria. Perciocchè, sebbene alcuno al quale sono date guardie per custodirlo, non sia tenuto alla data fede, per la quale ragione, anche sola, quello che da me fu fatto potrebbe purgarsi da qualunque taccia, tuttavia, bramando di meglio provvedere alla mia fama, della quale ebbi sempre ed avrò, finchè vita mi rimanga, grandissima cura, ho stabilito di agire teco in questo modo, affinchè all'opinione pubblica intorno alla mia persona soddisfaccia. Se tu ti vantasti, oppure ti vanti ch'io violata abbia la fede data, o che, sprezzatore della fama, alcuna cosa io abbia fatto che non degna sia di uomo nobile e della buona fama curante, dico che turpemente tu menti, e mentirai qualunque volta tu lo dicessi. Poichè adunque falsamente la mia fama ti sei sforzato di offendere, più non iscrivermi alcuna cosa, ma scegli un luogo al certame idoneo e sicuro; io porterò le armi per ambidue. E affine che più in avvenire di alcuna cosa non ti vanti temerariamente a mia contumelia, in voce nè in iscritto, chiamo in testimonio Dio e gli uomini, che da me non dipende che la controversia tra noi diffinita non venga con singolare certame. Sta sano, Parigi, il quinto giorno delie calende di aprile dell'anno MDXXVIII.

Carlo, imperatore dei Romani designato, re della Germania e Spagne, a Francesco, re de' Francesi, salute.

La lettera tua, colla data del quinto giorno delle calende di aprile, recommi Gienna, araldo tuo, il dì sesto degl'Idi di giugno, dopo cioè un lungo intervallo, alla quale le stesse cose a un dipresso risponderò che già dette aveva allo stesso araldo. Quanto a quello che tu ora scrivi, che cogli ambasciatori e cogli araldi che a me mandasti intorno alla pace, io mi sia vantato di alcune cose che tornavano a tua contumelia affine di scusarmi, io nè mai vidi alcun tuo araldo, fuorchè quello che venne da me in Burgos, affinchè colle parole a noi la guerra intimasse, nè ragione vi aveva che io mi scusassi con te, che mai ingiustamente offeso non aveva: quanto a te, se pure niun'altra cosa, certamente la tua stessa colpa ti accusa e ti condanna. Quanto poi alla fede che data mi avevi, e che tu dici che io ora reclamo, la cosa è come tu dici; perciocchè reclamo quella fede che a me con un trattato desti in Madrid, che tu esistente in mio potere, come mio prigione, pigliato in giusta guerra, saresti tornato, qualora, fatto libero, non avessi adempiuto i patti e le condizioni in quel trattato accettate, come lo attestano la scrittura pubblica e la soscrizione fatta di tua mano. Che io poi mi sia vantato che tu fossi dal carcere fuggito contro la data fede, ella è una pretta impostura: non dico io già che in questo consista la tua perfidia, ma bensì in quello soltanto che il trattato non mantieni, ed il giuramento hai violato; nel che addurre non si può alcuna scusa per titolo di necessità: conciossiachè quella fede che chiunque data avesse ad un nemico dalla necessità de' tempi indotto, questa certamente egli dee prestare per diritto delle genti e per la consuetudine degli uomini probi, tolta la quale si toglie ancora la ragione di troncare le guerre una volta insorte, senza grandissima strage degli uomini. In quanto poi a quello che tu dici, che io villanamente mentisca, qualora io dica o pure dirò che tu hai violata la fede data, o che, sprezzando la fama, hai fatta cosa indegna di uomo nobile e della buona fama sollecito, e che tante volte mentirò, quante volte il dirò; io non mi curo punto che tu sii in tutte le altre cose che a me non appartengono, studioso del buon nome e adempitore del dovere; quello bensì senza alcuna menzogna affermo, che tu manchi alla fede che mi desti in Madrid, tanto in pubblico ed in palese, quanto privatamente ed in separato colloquio; che tu violi i patti e i trattati e il giuramento, ed in questo non ti mostri nè uomo onesto nè generoso: se tu negherai che questo sia vero, la scrittura pubblica e la tua mano deponendo contra di te, non imiterò già io la tua maniera di parlare illiberale e degna appena di un fantaccino, dicendo che tu menti turpemente, sebbene questo, anche in mezzo al mio silenzio, viene annunziato dalla cosa medesima, ed il tuo fatto, troppo dissonante dal tuo parlare, apertamente lo dichiara; professo tuttavia la massima che io, affinchè si risparmi il sangue degli altri cristiani, teco verrò su la verità delle cose a discutere colle armi, e a definire le controversie; al che solamente, essendo tu mio prigioniero, e quindi dalle leggi comuni impedito dal pugnare con alcuno senza mio volere, ti rendo e ti dichiaro idoneo. Siccome poi mi vieti di scriverti più oltre, ma m'inviti ad assegnare un luogo convenevole e sicuro alla pugna, e dici che tu le armi per l'uno e per l'altro porterai, è d'uopo che tu soffra che queste cose ti si scrivano e si rammemorino, mentre la cosa stessa il richiede, le tue azioni sconvenevoli. Io accetto la condizione relativa al luogo del duello, che, per quanto da me potrà dipendere, procurerò che riparato sia da qualunque offesa, e che lontane sieno tutte le insidie. Sarà poi idoneo il luogo, a ciò che da noi venga fin d'ora stabilito, sul confine dei regni nostri, in quel piccolo seno che è situato tra Fontarabia e Andaia, da quella parte e in quel modo che tra noi si converrà, e che sembrerà appartenere all'eguaglianza delle condizioni e alla sicurezza delle insidie. Il qual luogo tu non puoi in alcun conto ricusare, giacchè colà tu fosti lasciato libero, e i figliuoli dèsti in ostaggi del trattato: in quel luogo dall'una e dall'altra parte sarà lecito il mandare uomini nobili e periti delle cose militari, al di cui giudizio si rimetteranno tutte le cose appartenenti alla parità delle condizioni nella pugna, e da essi saranno scelte le armi per ciascuno, il che a me piuttosto che a te si apparterrebbe, e stabiliti saranno il giorno della pugna e le altre cose tutte che servire possono alla conclusione di questo affare. A te dunque tocca il rispondere quanto prima a queste domande; che se ritarderai oltre il quarantesimo giorno dopo che questa lettera ti sarà rimessa, intenderanno tutti da te solo dipendere che in singolare certame non si definisca la controversia. Sta sano. Da Montisone il giorno avanti le none di luglio dell'anno della natività di Cristo MDXXVIII.)

Il re Francesco non volle accettare la lettera, dichiarando che nessuna risposta avrebbe ricevuta, se non conteneva le uniche parole del luogo e del tempo pel duello.

[138] Sepulveda, pag. 281.

[139] Lib. XVIII, pag. 70 e 71, e Cronaca MS. del Burigozzo.

[140] Grumello, fogl. 181.

[141] Guicciardini, lib. XIX, pag. 85, e seg.

[142] Guicciardini, lib. XIX, pag. 97.

[143] Fogl. 159, all'anno 1526.

[144] Pag. 286.

[145] Per dare un'idea del merito di Girolamo Morone trascriverò alcuni squarci delle lettore di lui, che tuttora ai conservano manoscritte. Nel 1507 il Morone vegliava su quanto facevasi in Costanza, acciocchè gli Svizzeri non ascoltassero le proposizioni dell'imperatore Massimiliano, ma perseverassero nella fede col re di Francia, duca di Milano. Su di ciò scrisse al gran maestro, Carlo d'Amboise, luogotenente e governatore: «Fuit conventus Constantiensis acriter perturbatus ambigua subdolaque Helvetiorum responsione, nullamque eorum rationem habendam censuit: dissimulandum tamen judicavit, ne eo magis Regi jungantur, quo se ab Imperio neglectos perspiciant. Sed jam dissimulatio ipsa dissimulari amplius non potest, innotuitque omnibus Helvetiis nullam Caesarem in eis fidem reponere, nec stipendia eis daturum, et quando Caesaris legati capitaneos, vexilliferos, peditasque Helvetiorum conscribunt, risum jam omnibus parant. Nec tacent pueri, illos descriptos quidem esse, stipendiatos minime, igitur quod Helvetios attinet, res in tuto est; habebimus eos, si voluerimus, supra spem numerosiores et fideliores. At inter principes legatosque Germaniae eo usque deventum est, ut promiserint Caesari subministrare stipendia semestria octo millium equitum et viginti quinque millium peditum in Italicam expeditionem traducendorum, quam in mensem februarii differendam censuerunt, ut interea pecuniae, arma, et caetera ad bellum necessaria parari possint. A principibus illis quos noris, certior factus sum opera sua dilationem interpositam fuisse, quod eam putent rebus regiis valde profuturam: pollicitique sunt se curaturos, quod milites nec eodem tempore convenient, nec de bello gerendo concordabunt, sed alius alium longo intervallo sequetur, contrariisque sententiis inter se dissidebunt, et potius ad servandam formam, quam ad bellum Regi inferendum progredientur; laudantque ut in claustris Italis praesidia ponantur, cum non dubitent Caesaris exercitum, si aliquantisper in montanis oris arceatur, brevi dilapsurum. Haec illi; sed isthaec ex eorum parte incerta sunt, ex nostra autem sine Venetis haud fieri possunt. Quare repeto quod Rex Venetos adsciscat oportet. Vale. Turregi, IV Idus augusti MDVII».

(Fu il concilio di Costanza gravemente turbato dalla risposta ambigua e maliziosa degli Svizzeri, e fu d'avviso che non se ne dovesse tenere alcun conto: giudicò tuttavia che fosse d'uopo di simulare, affinchè al re tanto più non si unissero, quanto più si vedessero dall'imperio negletti. Ma già non è più possibile il dissimulare la stessa dissimulazione; e a tutti gli Svizzeri noto si rendette, che niuna fede cesare in essi ripone, nè è disposto ad accordare ad essi stipendi; ed allorchè i legati di cesare scrivono i nomi dei capitani, de' vessilliferi e dei fanti elvetici, muovono a tutti il riso. Nè tacciono i fanciulli medesimi, che quelli sono bensì coscritti, ma non stipendiati. Per quello adunque che appartiene agli Elvezi, la cosa è al sicuro; gli avremo se pure li vorremo, oltre ogni speranza, numerosi e fedeli. Ma tra i principi e legati della Germania si è venuto fino a questo punto, che a cesare promisero di fornire i semestrali stipendi di ottomila cavalli e venticinquemila fanti che passare potessero nella spedizione italica, la quale furono d'avviso di differire sino al mese di febbraio, affinchè intanto preparare si potessero i danari, le armi e tutte le altre cose necessarie alla guerra. Da quei principi che tu conosci, sono stato informato che per opera loro è stata interposta la dilazione, perchè la reputano agl'interessi del re assai vantaggiosa, ed hanno promesso altresì di procurare che i soldati nè allo stesso tempo si riuniranno, nè andranno d'accordo sul modo di fare la guerra, ma gli uni seguiranno gli altri con lungo intervallo, e con opposti pareri verranno tra di loro a discordia, e si avanzeranno piuttosto per una certa formalità che per muovere la guerra al re. Lodano pure e approvano che nelle gole dell'Italia si pongano presidii, non dubitando essi che l'esercito di Cesare, qualora respinto venga, anche debolmente, nelle gole de' monti, in breve si scioglierà. Queste cose dicono essi, ma queste dalla parte loro sono incerte, e dalla nostra poi non possono farsi senza i Veneti. Laonde ripeto che il re dee far di tutto per attaccarsi i Veneti. Sii sano. Zurigo, il quarto giorno delle idi di agosto, MDVII.)

Il Moroni era affezionato al re Lodovico XII, dal quale senza ch'ei vi pensasse era stato collocato nella importante carica di avvocato fiscale. Era stato discepolo di Giorgio Merula. Descrivendo egli in una sua lettera a Giacomo Antiquario, del 1.º novembre 1499, la sua sorpresa nel vedersi fatto avvocato fiscale, prosiegue così: «Quare si quid huius muneris assumptione peccatum est, vides non consulte, nec mea voluntate, nisi coacta, factum, et potius fatorum necessitati, quam ambitioni, aut culpae tribuendum est. At quaeso videamus quid sit hac in re non probabile; an illud ipsum quod Gallis inserviam? Quasi non oporteat ut omnes illis serviamus, aut quasi caeteri cives, etiam primates, munia etiam majora ab eisdem non ambiverint, et Sfortianam memoriam non abjecerint etiam ii de quibus Sfortiani meritissimi sunt, et qui summis magistratibus et honoribus, auspiciis eorum, functi sunt. An vero forte ipsa officii vis, et fiscalia jura tuendi necessitas, suapte natura odiosa, te commovit? Sed age; nosti mores meos ad obsequendum pronos; nosti illam quam in me admirari soles vim, maledicta de me refellendi, consilia et gesta mea justificandi. Dabo operam ut plurimum prosim, nemini obsim, et si cui nocendi necessitas fuerit, minus laedam, quam alius quilibet fecisset, haeque ratione efficiam, ut ille, quasi modeste et necessario damnificatus, beneficium abs me propterea accepisse putet. Quod si vereris ne a forensi exercitatione repente nimis discesserim, scito magnam esse hujus muneris cum illo similitudinem, majoremque exposci ab advocato Fisci quam ab aliis proptitudinem et rerum copiam, quod plerumque de subitis et insuetis casibus extempore sibi disserendum est, et quo magis excelso ipse loco eminet, auditoresque sunt illustriores, eo magis ornate facundoque colloquio declamare orareque eum oportet; ob id, vel invitus, cogor longa majorem operem rhetoricae studiis navare, quam si inforo cum Bartolis et Baldis permansissem. At non videris rebus Gallieis diuturnitatem polliceri, durumque mihi fore auguraris, cum magistratus fastum gustavero, privatam vitam agere, et quasi ad forensem formulam redire. Ædepol! Non licet mihi pronosticari, neque Italica libertas quando vindicari possit divinare; veruntamen Venetorum, Helvetiorum foedera, quae Regis arbitrio pendere accepi, multum mihi ad longinquitatem facere videntur; nec, si vera loqui fas est, conjectura in praesentiarum assequi licet, quibus Galli viribus aut quando Italia pelli possint. Sed sit breve, quantum lubet illorum imperium; talem me ostendam in magistratu virum, tantum in communi prodero, tantumque Gallis ipsis dominis fidem praestabo, quod successor, quicumque fuerit, et bene de me concipiet, et obsequia mea non aspernabitur. Ubi vero aut temporum qualitas, aut dominantis mores me a republica amoveant, non erit mihi grave, praestantissimorum virorum imitatione, quibus idem contigit, ad honestum me otium convertere, et ad prima studia redire; domesticoque tuo et parentis mei exemplo utar, qui cum ritus et instituta Sfortianorum, in quibus educati estis, jamque obdurnistis, exuere et commutare nequeatis, laudatissimam tamen et jucundissimam vitam in otio ducitis, tantasque praecedentia dignitatis reliquias retinetis, ut pauci sint qui praesenti gloriae vestrae non aemulentur etc.»

(Per la qual cosa, se l'assumere questa carica si è in alcun modo peccato, tu ben vedi che non è a bella posta nè per mia volontà, se non forzata, che questo si è fatto, e piuttosto attribuire dovrebbesi ad una fatale necessità, che ad ambizione o a colpa manifesta. Ma vediamo di grazia qualcosa v'abbia in questo che approvare non si debba; forse quello stesso titolo che io servo ai francesi? Come se necessario non fosse che tutti ad essi servissimo, e come se tutti gli altri cittadini, anche primari, maggiori cariche ancora da essi non avessero ambite, e la memoria degli Sforza postergata non avessero anche coloro dei quali gli Sforza sono sommamente benemeriti, e che sotto i loro auspici hanno esercitate altissime magistrature e goduti sommi onori! Forse che la stessa gravità dell'ufficio e la necessità di difendere i fiscali diritti, odiosa di sua natura, ti commuove? Ma via: tu conosci i miei costumi inclinati all'ossequio; tu conosci quella forza che in me stesso suoli ammirare, di respignere le censure che contra di me si lanciano, di giustificare i miei consigli, le mie azioni. Io mi studierò di fare che molto giovamento io possa arrecare, non nuocere ad alcuno; e se pure sarò costretto a nuocere, meno il farò di quello che qualunque altro fatto avrebbe, ed in questo modo operando, farò sì che quello, siccome danneggiato con moderazione e per la sola necessità, credasi di avere da me ricevuto beneficio. Che se tu temi che troppo repentinamente io mi sia allontanato dall'esercizio forense, sappi che con quello la nuova mia carica ha grandissima simiglianza, e che maggiore prontezza ed erudizione si richiede dall'avvocato del fisco, che non dagli altri, perchè ben sovente trattare egli dee estemporaneamente di casi subitanei ed impensati, e quanto più eccelso è il luogo in cui egli splende, quanto più illustri sono gli uditori, tanto più è d'uopo che egli declami e perori con facondo ed ornato sermone; per questo, anche a mio malgrado, forzato sono ad attendere maggiormente agli studii della rettorica, che se nel foro rimasto io mi fossi coi Bartoli e coi Baldi. Ma tu non sembri promettere una lunga durata al regime dei Galli, e mi predichi che grave mi riuscirà, dopo di avere gustato il fasto della magistratura, menare una vita privata, e quasi tornare alle formule forensi. Per verità a me non è lecito il pronosticare, nè l'indovinare quando mai possa rivendicarsi la libertà italica: tuttavia i trattati coi Veneti e cogli Svizzeri, che ho udito pendere interamente dall'arbitrio del re, mi sembrano molto contribuire alla diuturnità; nè, se è lecito dire il vero, si può al presente conoscere per congettura, da quali forze i Francesi, o in qual tempo dall'Italia possano essere cacciati. Ma sia quanto si vuole breve il loro dominio, tale io mi dimostrerò nella magistratura, tanto in generale io gioverò, tanta fedeltà serberò agli stessi padroni francesi, che il successore, qualunque egli fosse, buona idea di me concepirà, nè sprezzerà i miei ossequi. Qualora poi, o la qualità dei tempi, o i costumi del dominante, me dalla gestione della cosa pubblica allontanassero, grave non mi riuscirà, ad esempio de' chiarissimi uomini ai quali toccò una sorte uguale, il passare ad un onesto ozio, il tornare ai primi miei studi; e mi gioverò del familiare tuo esempio e di quello del padre mio, i quali lasciare non potendo nè cangiare i riti e le istituzioni degli Sforza, nei quali siete stati educati e già indurati, tuttavia una vita onorevolissima e giocondissima nell'ozio conducete, e sì grandi reliquie ritenete della precedente dignità, che pochi sono i quali non portino invidia alla vostra gloria presente, ec.)