Storia di Milano, vol. 2

Part 16

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Il conte Francesco Sforza, appena ebbe l'annunzio della morte del duca, s'incamminò diligentemente verso Milano, abbandonando la Romagna, ove si trovava. I Veneziani erano nella circostanza la più favorevole per impadronirsi del milanese. Lodi, Piacenza ed altre città desideravano di vivere sotto la repubblica veneta. Francesco Sforza vedeva che i Veneziani erano i più potenti ad invadere e conquistare questo ducato, ch'egli aveva in mente di far suo, sebbene le circostanze non gli fossero per anco favorevoli a segno di palesarlo. Le forze dei Veneti già si trovavano nel milanese prima che il duca morisse. Il che accennai nel capitolo antecedente. E come pochi mesi prima s'erano essi presentati sotto le mura di Milano, e avevano devastato il monte di Brianza, così v'era ragionevole motivo per cui i Milanesi temessero l'imminente pericolo. Appena venti giorni erano trascorsi dopo la morte di Filippo Maria, che la repubblica milanese dovette eleggere un comandante capace di opporsi alle forze venete e salvarla; e questa scelta cadde nel conte Francesco Sforza, dichiarato capitano delle nostre armate[222]. I denari dei Milanesi erano necessari per mantenere un corpo numeroso di soldati, e ai Milanesi era necessario un gran capitano, la cui mente e valore, opportunamente dirigendo la forza, li preservassero dall'invasione dei Veneti. Questi bisogni vicendevolmente unirono da principio lo Sforza e i repubblicani nascenti, se pure il nome di repubblica poteva convenire a una illegale adunanza, che governava senza autorità e senza principii.

Una prova della incertezza di quel governo la leggiamo nel proclama che i _capitani e difensori della libertà_ pubblicarono in data 21 settembre 1447. Per ordine di questi vennero pubblicamente consegnati alle fiamme i catastri che servivano alla distribuzione dei carichi, affine di rallegrare il popolo:[223] _Capitanei et defensores libertatis illustris et excelsae Comunitatis Mediolani. — Prudentes concives carissimi nostri. Posteaquam omnipotens Deus noster, per transmigrationem de praesenti saeculo illustrissimi bonae memoriae principis ac domini nostri domini Filippi Mariae gratiam libertatis nobis venditando condonavit quod retinere et conservare omnibus modis et firma scientia statuimus, deliberavimus comuni consensu in adurendis libris, extractibus, quaternis, filzis, et scripturis inventariorum, taxarum, talearum, focorum, buccarum, onerisque salis, et aliorum quorumvis onerum signum dare, quo populus et plebs intelligant se post hac futuros immunes et exemptos ab angariis et gravaminibus ejusmodi. Indegne bonam spem de statu ipsius libertatis et hujus nostre reipublicae percipientes, gaudeant gratulenturque et debitas gratias agant proinde ipsi omnipotenti Deo nostro. Nec minus animum firment et disponant velle, quod olim inviti et coacti fatiebant, nunc sponte atque perlibenter fatiere, in exponendis videlizet, videlizet et exhibendis, juxta facultates, pecuniis, tum pro formando et conplendo thexauro gloriosissimi S. Ambrosii, patroni et protectoris nostri, tum pro expeditionibus genzium armigerarum Comunitatis praelibitae, quibus mediantibus non tantum libertatem nostram, ut caepta est, retinere conservareque valeamus, verum etiam rempublicam confirmares, locupletari, augere, et in dies melius ampliare atque dilatare, in confusionem eorum omnium qui satagunt huic inclitae Civitati omni conato suo, suisque omnibus insidiis aemulari. Volumus igitur quatenus, facta electione statim duorum ex vobis, ordinetis quod ii duo simul, cujus infra nominatis, inquirant et sibi exiberi faciant quoscumque libros, extractus, quaternos, filzas, et scripturas omnes inventariorum, taxarum, talearum, focorum, oneris salis, et aliorum onerum cujusvis generis, spetiei, ac materiei fuerint. Et his bene ac iterum revolutis visisque ac diligentissime examinatis, retinendo eos dumtaxat duibus videatur aliqua utilitas camerae prefatae Comunitatis, et territorio et singularium etiam aliquarum personarum, reliquos omnes ex predictis igni palam et pubblice cremandos dari et committi faciatis, quo veluti spectaculo populus ipse pariter et plebs, voluptatem inde assumentes peringentem, exaltare jubilareque possint, laudesque dare sancto memorato. Qui inclitam hanc urbem in felici et fausto statu semper servet atque tueatur.

Data Mediolani, die XXI septembris MCCCCXLVII.

Johannes de Mantegaxis — Stefanus de Gambaloytis — Cabriolus de Comite — Federicus de Comite — Johannes de Fossato — Francius de Figino — Johannes de Gluxiano — Jacobus de Cambiago Raphael. — A tergo Nobilibus et prudentibus concivibus carissimis nostris duodecim Provisionum excelsae comunitatis Mediolani._ Registro civico A, foglio 47. — Si credette fondo bastante per le spese pubbliche la spontanea generosità di ciascun cittadino. Appena due settimane dopo si dovette pensare al rimedio; e fu quello che i medesimi capitani e difensori arbitrariamente tassassero i cittadini a un forzoso imprestito[224]. Si obbligarono poi i sudditi a notificare quanto possedevano, sotto pena della confisca, invitando gli accusatori col premio; e ciò per formare nuovi catastri per ripartire i carichi[225]. Cercavano questi incerti capitani e difensori l'opinione favorevole del popolo con mezzi rovinosi, e vi rimediavano poi con ingiusti e odiosi ripieghi. Alcune delle leggi che proclamarono, poichè danno una precisa idea dello spirito di quel governo e della condizione di quei tempi, non sarà discaro al lettore ch'io qui trascriva. Nei primi momenti della inferma repubblica, incerti della loro autorità, privi di legale sanzione, in una città divisa in partiti, attorniata da città che non eranle amiche, coll'armata veneta che invadeva le sue terre, coi Savoiardi e Francesi, che minacciavano d'occuparlene dalla parte opposta, costretta a confidarsi al pericoloso partito di collocare nelle mani del conte Sforza il poter militare in così importante e seria situazione, pubblicarono un ordine il 18 ottobre 1447, rinnovando irremissibilmente la pena del fuoco ai pederasti:[226] _Capitanei et defensores libertatis illustris et excelsae communitatis Mediolani. Dilecte noster. Ad solidandum, angendum, ornandum hujus nostrae caeptae libertatis optabilem statum, non magis conveniens quam necessarium arbitramur virtutum coli decentiam, abbominari vitiorum sordes; ita n. et suscepti a Deo muneris grati videbimur, et accumulatiores ab ejus omnipotentia gratiarum sperare poterimus largitiones. Animadvertentes igitur quam foedissimum et detestandum, quam horrendum sit innominabile Sodomiae crimen, existimantesque quod impunitas incentivum parit, deliquendique etiam malos efficere deteriores solet deliberavimus, et mente nostra decreto stabili firmavimus hoc execrabile exitium nullatenus tollerare. Quamquam igitur ad detrahendos ab hoc scelestissimo crimine qui in eo maculati sunt, ad faciendum ne de caetero in tale crimen incidant posse satis et debere sufficere videntur constituta per sanctissimas leges ac statuta hujus civitatis, quam ita vulgarissimam ignorare quidem non debent, ignis poena, ut tamen eorum infamis turpitudo reddatur prorsus inexcusabilis, volumus et tibi mandamus, quatenus, his receptis, patenter ac pubblice, voce praeconis, divulgari per solita hujus civitatis loca facias, quod amodo quisquis cujusvis status et conditionis existat, sive terrigena, sive forensis, aut stipendiarius vel provisionatus, et generalite, quisquis se ab eo penitus caveat et abstineat crimine, nec illud committere audeat quoquomodo; sciens et ex certo tenens, quod si dehinc illud incidisse comperietur, irremmissibili profecto, juxta legum sanctiones, punietur ignis poena. Tuque deinde ad investigandum et inquirendum de hujusmodi sceleratis et diligentiam omnem, studium et curam adhibeas, et contra quoscumque quos amodo id crimen perpetrasse comperies, debite procedas, eos; jure justitiaque mediante, puniendo. In qua quidem re, quo magis vigil magisque diligens fueris, eo magis honori debitoque servies et nostrae menti vehementissime complacebis. Et ut ab ejusmodi delictis malefactores se abstineant, volumus quod accusatoribus, seu denuntiatioribus ipsorum delictorum, cum bonis tamen inditiis, salis fiat pro qualibet vice, et teneantur secreti, de ducatis decem auri, ex et de bonis delinquentis, quam satisfactionem volumus per te et successores tuos fieri debere, omni exceptione et contradictione cessante. Scribimus etiam super hoc d, Bartolomeo Cacciae, capitaneo justitiae hujus civitatis, cumquo volumus habeas intelligentiam in fieri facendis proclamationibus praedictis. — Mediolani, die XVIII oct. 1447._ — Gli uomini nei più pressanti disastri cercano l'aiuto della Divinità colla maggiore istanza, e a tal uopo credonsi di ottenerlo persino col sacrificio d'umane vittime. I Greci cercavano i venti col sangue d'Ifigenia; i Romani placavano il cielo seppellendo uomini vivi; i nostri, bruciando i peccatori. Le pazzie e le atrocità di un secolo si assomigliano alle pazzie e atrocità d'un altro, a meno che la cultura e la ragione, diffondendosi largamente, non indeboliscano i germi del fanatismo inerente all'uomo; e questa coltura, questa filosofia, contro la quale ancora v'è chi declama, formano appunto l'unica superiorità dei tempi presenti. Oggidì un popolo che aspiri a diventar libero e combatta per sottrarsi dall'imminente giogo, non pubblicherà certo una legge per proibire ai barbieri di far la barba nei giorni festivi. Ha ben altro che fare chi si trova al timone della Repubblica fra la tempesta, che vegliare su di questi meschini e indifferenti oggetti; eppure allora si proclamò un bando cosiffatto:[227] _Capitanei et defensores libertatis illustris et excelsae civitatis Mediolani — Visa requisitione barbitonsorum inclitae Urbis hujus pro confirmatione cujusdam eorum statuti et ordinis tenoris infrascripti, videlizet. Magnifici et excelsi domini hujus inclitae civitatis; barbitonsorus, tum recta conscientia ducti, tum praesertim a religiosis confessoribus et animarum suarum consultoribus admoniti, deliberant ad celebrandum festivos dies et vocandam ab opere temporibus illicitis cum vestrae magnificentiae licentia, et assensu, statutum ordinem et edictum quod est tenoris infrascripti. Reverenter ideo supplicantes ut, ad ipsum, quod quidem salutiferum et commendabile videtur, auctoritatem vestram interponentes, dignemini statutum hoc et ordinationem patentibus literis confermare, validare, servarique et excutioni mandari jubere, mandando etiam quibuslibet jusdicenti et offitialibus Mediolani, ad quos inde recursus habeatur, quatenus ad omnem requisitionem abatis Paratici dictorum barbitonsorum circa ipsius statuti observantiam et excutionem, praestent omne juvamen, auxilium et favorem opportunum. Item statuerunt et ordinarunt quod non liceat alicui magistro de dicta arte, habitanti in civitate vel suburgiis Mediolani, laborare, nec laborari facere de arte ipsa nec in apotecha seu domo habitationis suae nec extra, die aliquo festivo per sanctae matris ecclesiae tam Romane quam Ambrosianae istitutiones celebrari ordinato nec etiam in ipsorum festorum vigiliis ubi vigiliae institutae reperiantur nec diebus sabati post horam vigesimam quartam ipsius vigiliae vel sabati, sub poena librarum duarum nuperiorum qualibet vice qua fuerit contrafactum, eamdemque poenam incidat quilibet famulus seu laborator de dicta arte qui sine licentia et contra voluntatem magistri sui laboraret contrafatiendo praesenti statuto, talisque, famulus aut laborator de dicta arte non debeat nec possit de dicta arte aliqualiter laborare in civitate ipsa nec suburgiis nisi prius condemnationem ipsam solverit, et ante solutionem hujusmodi non debeat aliquis magister ipsius artis illi dare aliquod adjutorium nec aliquem favorem sub eadem poena, si tamen evenerit quod ad horam vigesimam quartam dicti sabati aut vigiliae ut supra quispiam magister aut laborator inter manus aliquem haberet ante horam ipsam jam acceptum; eo casu tali prius accepto possit impune caeptam operam prosequi et finire, nec pro eo poenam incurrat; harumque omnium poenarum medietas applicetur fabricae majoris ecclesiae Mediolani et alterius medietati duae partes dentur Paratico ipsorum barbitonsorum et reliqua tertia pars accusatori qui talem contrafactionem denuntiaret. Possunt quoque abbas dictae artis et sui offitiales qui per tempora erunt, defitientibus in praemissis opportunis probationibus; pro habenda in hiis veritate artare quemlibet magistrum et laboratorem ad juramentum si et prout viderit expedire. Et considerata in hoc devota et laudabili dispositione dictorum barbitonsorum, vum statutum ipsum, quod etiam per spectabiles dominos consiliarios justitiae prefatae comunitatis diligenter examinari fecimus et honestum et ad observantiam orthodoxae fidei nostrae atque mandatorum ecclesiae videatur tendere, ipsorum requisitioni praedictorum benigne volentes annuere praesentium tenore, etiam ex certa scientia, statutum ipsum, quod in volumine etiam aliorum statutorum et ordinamentorum comunis Mediolani inseri et conscribi mandamus et volumus, gratum habentes, approbamus et confirmamus; mandantes propterea vicario et XII Provixionum ac aliis offitialibus antedictae comunitatis praesentibus et futuris, ad quos spectat et spectare possit et pro dicti statuti observatione recursum fuerit; quatenus ipsum statutum et ejus dispositionem inviolabiliter observare fatiant et ad omnem abatis Paratici ipsorum barbitonsorum requisitionem pro hujus statuti observantia et in contrafatientes debita executione omne prestent juvamen, auxilium et favorem opportunum, et hoc dummodo nichil exinde contra aliorum praefacte comunitatis statutorum et ordinamentorum dispositionem et in eorum detrimentum fiat vel sequatur. In quorum testimonium praesentes fieri registrarique jussimus, sigillique praefatae comunitatis munimine roborari. Dat. Mediolani, die sexto decimo aprilis MCCCCXLVII. Sign. Ambrosius._ Il citato registro A, foglio 51, tergo.

Anco un'altra legge ho riscontrata in quei tempi, la quale merita d'essere ricordata, perchè ci fa conoscere alcuni ripieghi politici, i quali volgarmente si credono d'invenzione di questi ultimi tempi, non erano punto sconosciuti negli Stati d'Italia alla metà del secolo decimoquinto, cioè le pubbliche lotterie. Nel capitolo nono accennai come sino dall'anno 1240 s'era posta in uso da noi la circolazione della carta in luogo del denaro, e a tal proposito si facessero leggi assai opportune[228]; ora dall'editto del 9 gennaio 1448 verrà assicurato il lettore dell'antichità delle lotterie, ossia tontine, di quei tributi spontanei in somma ai quali si adescano i cittadini colla lusinga di arricchirli[229]. Colle note potrà il lettore dalla sorgente istessa conoscere da quai principii fosse regolato quel governo, a qual grado fosse la coltura, a quale elevazione si trovasse la politica; nè sulla asserzione mera dello storico dovrà persuadersi della infelicità di quei tempi.

Ora conviene ch'io ponga sott'occhio una fedele immagine del nuovo comandante delle armi milanesi Francesco Sforza. Sì tosto che il conte Francesco fu creato capitano generale della repubblica di Milano, e che l'armata di esso conte venne allo stipendio de' Milanesi, ei si trovò alla testa di forze valevoli a preservare lo Stato e dai Veneziani, e da ogni altro pretendente. Se egli avesse rivoltata allora per assoggettare a sè il ducato di Milano, avrebbe dovuto superare ad un tempo medesimo e le forze venete, e le savoiarde, e le francesi, e l'entusiasmo della nascente libertà de' popoli, non per anco stancati dai disordini dell'anarchia. I suoi soldati avrebbero ragionato fors'anco del tradimento che si faceva ai Milanesi, della illegalità delle pretensioni sue alla successione nel ducato; si doveva temere o la defezione o la svogliatezza. Il conte conosceva i tempi, gli uomini e gli affari. Egli era venerato come il più gran generale del suo tempo. Sapeva farsi adorare da' suoi soldati, che egli, con una prodigiosa memoria, soleva quasi tutti chiamare col loro nome. Nella azione si esponeva con mirabile indifferenza e intrepidezza, e con voce militare animava nella mischia i combattenti. Padrone assoluto dei propri moti, sapeva celare le cose che gli dispiacevano con mirabile superiorità d'animo. Accortissimo conoscitore dei pensieri altrui, antivedeva le risoluzioni de' nemici, che lo trovavano preparato mentre s'immaginava di sorprenderlo. La reputazione dello Sforza era tale, che, venendo da' Veneziani attaccato un drappello de' suoi che egli aveva postati a Montebarro, vi giunse il conte Francesco nel punto in cui i nemici vincevano pienamente. Al solo avviso della inaspettata sua presenza si posero in fuga i vincitori; anzi innoltrandosi egli incautamente ad inseguirli, si trovò come attorniato e preso da essi; ma invece di farlo prigioniere, i nemici deposero le armi, e scopertisi il capo, riverentemente lo salutarono, «e qualunque poteva, con ogni reverentia li tochava la mano perchè lo riputavano patre de la militia ed ornamento di quella»; così il Corio. Sin dalla sua gioventù egli ispirava rispetto per la nobile e dignitosa figura, e più per la saviezza, prudenza, costumatezza ed eleganza nel parlare, onde l'istesso Filippo Maria[230] _admirabatur enim magis atque magis guotidie tum illius prudentiam, facundiam egregiosque mores, tum formae praestantiam, vultus gestusque dignitatem_[231]. Un fatto raccontatoci dallo storico Giovanni Simonetta, che viveva in que' tempi, mostra l'indole generosa del conte Francesco, e la singolare di lui prudenza nel fiore degli anni suoi. Sforza suo padre, mentre guerreggiava nell'Abruzzo, aveva affidato a Francesco un corpo. Ivi guerreggiavano i due partiti francesi e spagnuolo, ossia gli Angioini e gli Aragonesi. Si formò una trama segreta fra i soldati sottoposti a Francesco Sforza; e improvvisamente una gran parte di essi tradì la fede, e, abbandonando il giovine Francesco, passò al nemico. Francesco co' pochi rimastigli fedeli si ricoverò in luogo munito. Appena ottenuto dal padre nuovo soccorso, si scagliò contro i nemici, e fece prigionieri tutti i traditori. Ne spedì la novella a Sforza di lui padre, chiedendo i suoi comandi sul trattamento da farsi a questi prigionieri. Sforza gli mandò il comando di farli, tutti quanti erano, impiccare. Al ricevere un tal riscontro rimase pensieroso il giovane Francesco, e dopo qualche taciturnità interpellò il messaggiero: «Dimmi, con quale aspetto parlò mio padre, che t'incaricò di quest'ordine?» Il messaggere rispose ch'egli era assai incollerito. «Non lo comanda adunque mio padre, disse Francesco: questo è l'impeto di un uomo sdegnato, e mio padre a quest'ora è pentito di aver detto così»: indi, fatti condurre alla sua presenza i prigionieri: «Poichè mio padre, diss'egli, vi perdona, io pure vi perdono. Siete liberi; se volete restare al nostro stipendio, vi accetto come prima; se volete partire, fatelo». La sorpresa di que' soldati, che si aspettavano il supplizio, fu tale che, lacrimando e singhiozzando, giurarono fede alle insegne sforzesche, e in ogni incontro poi se gli mostrarono affezionatissimi e valorosi. Quando Sforza intese il fatto, confessò che Francesco era stato più prudente di sè stesso[232]. Questo avvenimento ci fa risovvenire delle Forche Caudine: lo Sforza fu assai più avveduto che non si mostrò Ponzio. Francesco amava e venerava suo padre, e con ragione. Mentre appunto nel regno di Napoli Francesco stava alle mani coi nemici, vennegli il crudele annunzio che, poco discosto, Sforza suo padre, volendo soccorrere un suo paggio, erasi miseramente affogato nel fiume che stavano passando. Questa era la massima prova che potesse dare della padronanza di sè medesimo. Francesco, soffocando l'immenso dolore, e dirigendo la battaglia con mente e faccia serena, come fece[233]. Questi fatti bastano per darci idea di questo illustre italiano, che diventò poi nostro principe.

Agnese del Maino s'era ricoverata nella rocca di Pavia, dove ella ebbe influenza bastante per rendere preponderante il partito di coloro che scelsero per loro principe il conte Francesco genero di lei. Se il conte avesse accettata questa sovranità mentre era allo stipendio de' Milanesi, senza l'assenso loro, avrebbe mancato al dovere. Pavia era, ed è una parte dello Stato di Milano vicina ed importante. Il conte Francesco però fece conoscere che, attesa l'antica avversione, non sarebbe stato mai possibile di ottenere una sincera sommessione di Pavia ai Milanesi, che frattanto ella si offriva al duca di Savoia, ovvero ai Veneziani; e sarebbe stata impresa difficile lo sloggiarli da quella città munita, e pericoloso il lasciarveli: che non era possibile sbrattare il Po dalle navi venete, e sgombrarne lo Stato esposto alle invasioni, se non possedendo Pavia, ove trovavansi gli attrezzi per quella navigazione. Insomma persuase che l'interesse di Milano era dover Pavia cadere piuttosto nelle sue mani che di alcun altro principe. Per tal modo, coll'assenso dei Milanesi, il conte Francesco diventò signore di Pavia; e così due città principali del ducato, Cremona e Pavia, una per dote, l'altra per dedizione, furono del conte Francesco.

Non sì tosto ebbe il conte acquistata Pavia, che s'innoltrò colle sue armi sotto Piacenza, occupata da' Veneziani, e se ne impadronì il giorno 16 dicembre 1447. Così, appena trascorsi quattro mesi dalla morte del duca, il conte s'era già reso padrone del corso del Po; padronanza la quale indirettamente lo rendeva arbitro di Milano, che non ha altro sale per i bisogni della vita, se non di mare, che conseguentemente deve navigare il Po. Frattanto i Francesi, che stavano al presidio di Asti, tentarono di occupare Alessandria e Tortona; ma vennero rispinti da Bartolomeo Coleoni, spedito loro incontro dal conte Francesco. Così, al terminare dell'anno in cui era morto Filippo Maria, il conte possedeva già una importante porzione del ducato.