Storia di Carlomagno vol. 2/2

Part 9

Chapter 93,681 wordsPublic domain

Nell'instituzione dei _missi dominici_, o messi, o inviati regi, ristringonsi la mente amministrativa, e la formula personale, se così mi è lecito dire, di Carlomagno. I conti, i difensori delle marche o frontiere ed i duchi, altro non sono che uomini da guerra introdotti nella gerarchia ad amministrar le rendite, la giustizia, ed a difendere il territorio; laddove i _missi dominici_ formano il fondamento di tutto l'edifizio politico dei carolingi; nessun atto di rilievo si fa senza di loro, e rappresentanti lo stesso imperatore, riproducono la podestà sua in tutti i luoghi, che, onorati della sua confidenza, discorrono. La quale smisurata autorità loro si spiega per la medesima costituzion dell'impero da Carlomagno governato, il quale impero non ha nè confini ben fermi, nè limitazioni delle provincie esattamente segnate, laonde tutto incerto essendo e indeterminato, è bisogno d'una specie di magistrato ambulatorio, d'un'autorità girovaga che esamini in nome del principe lo stato del paese, i diritti e gl'interessi di tutti, e tali appunto son gli ufizi dei _missi dominici_; messi del padrone, uomini della sua casa, che gli fan relazione di quant'ebbero a vedere nel loro politico itinerario; hanno essi facoltà d'inquisire, di giudicare, di sospendere, di sentenziare su tutte le questioni che si agitano nei placiti reali.

Siffatta instituzione non piglia, a dir vero, grandezza e consistenza se non al tempo in cui Carlomagno è sublimato all'impero, poichè fin a tanto che in fronte a innumerabili eserciti gli convenne andar conquistando in Sassonia, in Lombardia, su' Pirenei, all'Ebro, egli non potè se non indirettamente applicarsi all'interna amministrazione. Ma coronato ch'egli è a Roma, e con la palla in man dell'impero, ei dee naturalmente ordinar le provincie, collegarle ad un centro comune, ed a questo unire l'instituzione dei _missi dominici_, che erano quasi sempre eletti fra i vescovi e i conti. Il primo capitolare intorno a questi commissari regi, reca la data del secondo anno dell'impero, e tratta d'una generale inspezione delle provincie. «Il serenissimo e cristianissimo Carlo imperatore (così il capitolare) fatta una scelta de' più prudenti e savii signori della sua corte, così arcivescovi, vescovi ed abbati come laici, gli ha mandati in giro pel suo regno, a invigilar che i suoi sudditi vivano secondo la retta disciplina, a quelli commettendo d'informarsi e fargli quindi sapere, ciò che esser vi può nelle leggi di contrario al bene e alla giustizia, per opporvi riparo con l'aiuto di Dio, e affinchè niuno, possa, come di frequente avviene, andar contro la legge scritta, e recar pregiudizio alle chiese di Dio, ai poveri, alle vedove, agli orfani, nè ad alcun altro cristiano. Così pure affinchè ognuno conducasi con prudenza e giustizia, e attenda alle cose sue e della sua professione, lasciando da parte l'amor dell'illecito guadagno. Affinchè, similmente, le religiose sieno ben custodite, i laici e i secolari vivano onestamente secondo le leggi loro, senza commetter delitti; affinchè tutti, in somma, vivano in pace e carità. Questi messi han pur carico di cercare diligentemente se vi sia chi abbia a richiamarsi di qualche ingiustizia, a serbar così la giurata fede, ed a rendere a tutti piena giustizia; e se mai avvenga qualche caso, che neppur con l'aiuto del conte della provincia abbiano potuto renderla, scrivano di ciò in chiari termini nei brevi che indirizzeranno all'imperatore. Nè lusinghe, nè doni, nè parenti, nè timor di potenti li trattengano principalmente dal render giustizia. L'imperatore ordina altresì, che ogni uomo del suo regno, sia ecclesiastico, sia laico, rinovi al sovrano il giuramento fattogli quando non era se non re, e questo a principiar dell'età di dodici anni, ed a tutti sarà pubblicamente spiegato il valore di esso giuramento che gli obbliga a serbar fede all'imperatore tutto il tempo del viver loro, a non introdurre nemici nell'impero suo, ed a non lasciar che si commetta contro di lui infedeltà veruna.»

Cotesti ordini dati ai messi regi intorno al giuramento di fedeltà si riferiscono, come pare, alla originaria fondazione dell'impero, al passaggio dalla semplice dignità di re a quella d'imperatore. Ivi Carlomagno raccomanda pure a' suoi messi di assumere il giuramento solenne che stringe i popoli all'impero, con una formola sacramentale da lui medesimo imposta; e dall'età compiuta di dodici anni, fino all'ultima vecchiezza, tutti prestar deggiono indistintamente questo giuramento al nuovo imperatore; conti, leudi e vescovi, che sieno, assoluto comando ai messi imperiali d'esigerlo da tutti.

All'esaltazione all'impero tien dietro un ordine a tutti i missi di scorrer le terre da essi dipendenti con istruzioni generali intorno al buon governo, o come oggi si dice, alla polizia del popolo. «Niuno, ivi è detto, s'attenti d'appropriarsi i servi, i confini, il terreno, nè altro che appartiene all'imperatore, e nè tampoco faccia di trafugargli o nascondergli i suoi servi fuggitivi, che falsamente e ingiustamente si spaccian per liberi, ecc.» Le quali istruzioni e provvisioni amplissime, sovr'ogni punto di polizia, sono una maniera di ordinamento amministrativo nell'esaltazione dell'imperatore, chè dopo il giuramento ben era d'uopo far conoscere i voleri del nuovo signore, e consolidar l'azione dell'invigilanza sua su tutto l'impero. Poi, stabilito quest'ordinamento politico, seguono tosto le provvisioni intorno al clero, però che i due ordini civile ed ecclesiastico sempre si mescolano e confondono insieme. «I vescovi, gli abbati, e le abbadesse, abbian loro avvocati, e vice signori, e centurioni versati nelle leggi, amanti della giustizia, pacifici e buoni, che mirino in tutta pace e concordia a terminar le liti secondo la legge. I conti e i centurioni chiamino tutti dinanzi a loro, per rendere a tutti giustizia, e tengano per subalterni persone che osservino fedelmente la legge, che non opprimano i poveri nè tampoco nascondano per promesse o doni, nè per qualunque altra ragione, i ladri, gli omicidi, gli adulteri, gli stregoni, gl'incantatori, le indovine; ma anzi li palesino affinchè sieno puniti secondo la legge, e il popolo cristiano sia liberato da siffatte molestie.» Con molte altre simili provvisioni, in tutte le quali v'ha qualcosa che sa dell'ospitalità germanica, ivi il principe essendo il padre comune, il protettore dei deboli, e l'imperatore parlandovi parole paternali che ricordano le foreste di Lamagna, e quelle antiche quercie ospitali. Del resto la potente autorità sua dee a tutto provvedere, e però egli prosegue: «Ognuno si tenga pronto a ricevere gli ordini nostri, e se taluno adduca in pretesto non essersi trovato pronto al momento in cui giunse il nostro ordine, sia tradotto al nostro palazzo. Ognuno porga aiuto ai nostri messi affinchè si faccia buona giustizia. Lo spergiuro sia severissimamente vietato, necessario essendo di estirpar dal grembo della cristianità quest'abbominevol delitto; s'egli è provato che taluno abbia giurato il falso, perda la mano diritta, e sia privato del suo patrimonio, fino ad ulterior nostra decisione.» Lo spergiuro infatti è un gran delitto in una legislazione che tanto si posa sul giuramento.

Poi vengono le leggi intorno alla custodia delle foreste, e luoghi di passatempo e bandite dall'imperatore, e tutte queste leggi sono severissime, come suole nelle civiltà primitive, e confidate alla vigilanza dei messi regi.

I _missi dominici_ eran dunque, come si vede, gli organi e i ministri d'una grande centrificazione[74] che avea per nocciolo, a così dire, l'imperatore. Carlomagno vuol tutto sapere, tutto conoscere da sè stesso, poichè trovandosi a fronte d'una civiltà mezzo barbarica e imperfetta, gli convien tutto senza posa ridurre all'unità con un'attenta soprantendenza. Tre anni appresso un'altra commissione viene affidata a que' regi ufiziali, e quella è di recare i capitolari dell'imperatore in tutte le provincie, e inculcarne l'osservanza. Un articolo sembra ivi speciale pe' Bavari, da lui pur dianzi assoggettati all'impero suo, quello in cui vuol che rispettati sieno gli usi loro e privilegi; conservando così il conquistatore le leggi dei duchi di quel paese, benchè spogliati della signoria loro, in quel modo che già ebbe a conservar le leggi dei Longobardi, dei Visigoti e dei Sassoni stessi.

Questi capitolari, che intitolar si possono dell'esaltazione all'impero, sono affidati, per l'esecuzione, a messi regi tolti fra iconti ed i vescovi, a ognun de' quali l'imperatore medesimo addita l'itinerario suo, in questi termini: «L'arcivescovo Magno e il conte Gotifredo si recheran dapprima da Orleans alla Saona, per la più corta, poi si renderanno a Troyes e nel contado di questa città, indi a Langres e da Langres a Besanzone in Borgogna, poi di quivi ad Autun e alla Loira fino ad Orleans. Fardolfo e Stefano scorreranno il contado di Parigi, le terre di Melun, Etampes, Chartres e il Poissy. I vescovi Mainardo e Madelgando scorreranno il Maine, il Bessinese, il Cotentino, l'Avranchino, il territorio d'Evreux, e su questa medesima riva della Senna, il territorio pure di Reims.» Nei capitolari non abbiamo altri nomi di messi che i sopraddetti, ma non è tuttavia men certo che tutto il territorio dell'impero fu visitato da questi deputati imperiali, assegnata a ciascuno la sua particolar giurisdizione.

Nell'anno medesimo, un'altra general commissione viene affidata ai missi dominici che scorrer deggion l'impero, e il capitolare ad essi indiritto è dato da Carlomagno dal palazzo di Nimega, in mezzo alle solitudini e alle selve del Vaalla. Il qual capitolare, tutto speciale siccome quello che si riferisce a' tempi di carestia, comprende il principio delle due grandi provvisioni di cui ho più sopra parlato, l'uniformità dei pesi e delle misure, e il maximum, o per lo meno la tassazion regolare del prezzo de' grani. Un altro capitolare, indiritto pur esso ai messi regi, comprende discipline ancor più generali sui placiti[75], sulle diete e sulle imposte. «Nessuno, eccetto gli scabini e vassalli del conte, sia obbligato presentarsi al placito, se non ha cause da far giudicare; e i nostri messi usino misericordia inverso di tutti. I testimoni vengano al placito ancor digiuni[76], come già ordinammo nei precedenti capitolari, e se mangiarono, non possano più render testimonianza, nè prestar giuramento, e prima di farli giurare sieno appartatamente interrogati.» E così via in questo capitolare, si vien tutto ordinando ciò che si riferisce alla buona e retta amministrazione della giustizia, salvo colà dove si ammette il combattimento giudiziario fra l'accusato di giuramento falso e l'accusatore; ma era la consuetudine dei tempi in cui la forza prevaleva alla ragione.

Ma se da una parte Carlomagno vuol che a tutti sia resa giustizia, egli dall'altra desidera di non essere in casa noiato con ingiuste doglianze, e però i litiganti non deggiono a lui ricorrere se non per forti e gravi cagioni. «I nostri messi e i conti ci faccian sapere i litiganti rei di menzogna perchè sieno puniti. Le cause che si riferiscono alla proprietà o alla libertà delle persone, non debbono conchiudersi dinanzi ai vicarii o centurioni, ma sibbene alla presenza dei messi imperiali o del conte, ecc.» Poi a queste formole generali di diritto, che gl'inviati o messi regi seco recavano, come il sunto delle sovrane intenzioni, Carlomagno aggiungeva peculiari istruzioni atte ad indirizzarli, e tenerli a segno nell'ufizio loro. Essi dovean poi principalmente informarsi delle cagioni onde non pochi pretendevano esser esenti dalla milizia, e tutte egli le riassume nelle sue istruzioni a loro; indi, a far che siffatti grandi abusi nel militare servigio non si rinovino, tocca, in un capitolare, ai messi medesimi indirizzato, delle leggi che al detto servigio si riferivano, con le seguenti parole. «Ogni uomo libero che possegga quattro mansi del suo, o dategli in beneficio da qualche altro, sia pronto a muovere insiem col suo signore, contro il nemico. A chi non possiede più di tre mansi, un uomo aggiungasi che sia possessore di una, se la intendano fra di loro, e basta che un solo di essi rendasi al campo. Chi ha due mansi verrà accompagnato con chi ne abbia altri due, ed essi pure si acconcin fra loro in modo che un solo si muova; e così si accompagneranno e acconcieranno quattro possessori d'un manso solo per ciascuno, affinchè l'un solo di essi abbia a partire. Chiunque sarà convinto di non aver voluto acconciarsi con un altro, o muovere contra il nemico, dovrà pagare un'ammenda, secondo la legge. Se alcuno adduce essere rimasto a casa per ordine del conte, del vicario o del centurione, e aver a questi contato il danaro che gli sarebbe convenuto adoperar nell'allestirsi per la guerra, i nostri messi faranno indagini a scoprir se sia vero, e quando sì, condannino all'ammenda colui che avrà dato all'uomo licenza di restarsene, sia pur esso un conte, un vicario, l'avvocato d'un vescovo o d'un abbate. Da quest'ordine e dall'ammenda, sieno esenti i due uomini dal conte lasciati a casa in custodia della moglie, e i due altri ancora rimasti a guardia delle sue sostanze o per utile nostro e servigio[77]. Per lo stesso motivo noi vogliamo che oltre ai due nominati da lasciare in custodia della sua donna, il conte ne lasci altri due in ciascuna delle sue possessioni; ma tutti gli altri debbon seguirli alla guerra. I vescovi e gli abbati pure non dovranno tener seco a casa se non due dei laici loro. Tutta la nostra gente, e quella dei vescovi e degli abbati, che possiede beni del suo o in benefizi, marciar dee contra il nemico ad ogni comando nostro, salvo quelli a cui abbiam conceduto di rimanersene co' loro signori, e se v'ha chi abbia pagato danaro per cansarsene, o sia restato a casa con permissione del suo signore, paghi, come dicemmo, un'ammenda al nostro fisco. Così pure vogliamo che i nostri messi faccian pagare ammende a tutti coloro, sien conti, vicarii o centurioni, che dovean marciare contro al nemico, e nol fecero. Di questo capitolare saran fatte quattro copie, una delle quali da serbarsi in mano dei regi messi, ed un'altra da consegnarsi al conte nel cui governo dovrà essere eseguito, affinchè nè gli uni nè l'altro facciano cosa in contrario agli ordini nostri. I messi che comandano l'esercito, avranno la terza copia, e la quarta sarà conservata dal nostro cancelliere.»

Or che tu hai conosciuta questa sì vasta legislazione intorno ai missi dominici, puoi anche aver curiosità d'informarti, con l'esame degli antichi documenti, del modo con cui quelli adempievano l'ufizio loro; ci restano in fatti ancora alcune relazioni dei medesimi, nelle quali è da cercare la storia dell'amministrazione di Carlomagno. Ecco dunque le formole che questi _missi dominici_, investiti d'una smisurata podestà com'erano, usavano coi conti, e cogli abbati, legittimi possessori dei benefizi. «Adalardo, Folrado, Unroco, ed Orcolfo, _messi_ dell'imperatore, salutano nel Signore il conte dilettissimo. Non è ignoto alla bontà vostra che l'imperatore mandò noi, Radone, Folrado, ed Unroco in questa legazione, per fare quel più che crederemo opportuno, secondo la volontà di Dio e la sua. Se non che Radone, essendo caduto infermo s'è trovato impedito a formar parte di questa deputazione, in tempo che più che mai sentir facevasi il bisogno della presenza sua, onde piacque al nostro imperatore d'aggiungere a noi Adalardo ed Orcolfo, affinchè tutti, di compagnia, abbiamo a metterci all'opera, secondo la volontà di Dio e la sua, come testè abbiamo detto. Entrati adunque in questa legazione, noi vi mandiamo questa lettera, ordinandovi, per parte dell'imperatore, e pregandovi, per parte nostra, di provedere in tutti i modi possibili a tutte le cose che da voi dipendono, tanto a quelle che riguardano il culto di Dio e il servigio del signor nostro, quanto a quelle che riguardano la salute e difesa del popolo cristiano, comandato essendo così a noi come a tutti gli altri messi, di dargli relazione verso la metà d'aprile, del modo in cui saranno stati eseguiti gli ordini suoi, affin ch'ei dar possa le meritate lodi a coloro che gli abbiano adempiuti, e riprender severamente quelli che ad essi si sien mostrati recalcitranti e ribelli. E che potremmo noi dirvi di più? Egli vuole che non solo gli riferiamo in che siasi contravvenuto agli ordini suoi, ma ben anche gli additiamo coloro, dalla cui negligenza aiutate furono simili contravvenzioni. Noi quindi vi ammoniamo a rileggere i capitolari, a ricordarvi degli ordini avuti in voce, ed a porre in tutto il vostro zelo, sì che non abbiate se non ricompense a ricevere tanto da Dio, quanto dal vostro potentissimo signore. Noi vi ordiniamo altresì, ed esortiamo, insieme con tutti i vostri subordinati e cogli abitanti della vostra provincia, d'essere obbedienti al vostro vescovo, sia egli presente, o aver vi faccia gli ordini suoi, senza por trascuranza nell'eseguirli; e il medesimo fate negli obblighi vostri verso l'imperatore e in tutto ciò che vi fu ordinato in iscritto ovvero in voce. Rendete la giustizia alle chiese, alle vedove, agli orfani, a tutti insomma, senza male preoccupazioni, senza trarne ingiusto profitto, senza indugio fuorchè il necessario, in forma intera e irreprensibile, giustamente e rettamente, sia che la cosa riguardi voi medesimi, sia che essa riguardi alcuno dei vostri dipendenti o tutt'altra persona. I ribelli o scredenti agli ordini vostri, e coloro che sottometter non si volessero alla giustizia vostra, sieno da voi fatti incarcerare, qualunque sia il numero loro, e se fa d'uopo, mandateli a noi, o diteci il bisogno, quando saremo insiem raccolti, sì che noi possiamo metter in pratica contro di loro i comandi avuti dall'imperatore. Se v'ha qualcosa negli ordini da voi ricevuti di che non siete ben certi, mandateci in diligenza qualche uomo intelligente, che noi glielo spiegheremo, affinchè vi sia fatto chiaro, e lo mandiate con l'aiuto di Dio ad esecuzione. Badate bene altresì, che non si trovi alcun di voi, o della vostra contea, che dica: _Zitto! zitto! lasciamo passare i messi, e poi ci faremo giustizia tra noi_. La giustizia non dee esser così soprattenuta nel suo corso, anzi fate che le cause tutte sieno recate innanzi a noi. Perchè se tanta sia la tristizia vostra, e abbiate prodotto, sino alla nostra venuta quelle cause che voi avreste potuto giudicar senza l'aiuto nostro, sappiate che renderemo di voi rigorosissime informazioni[78]. Conservate questa lettera, e leggetela spesso affinchè ella vi serva d'istruzione, e dir possiate d'aver operato appunto siccome vi fu da noi scritto.»

Non v'ha cosa che meglio di queste contemporanee scritture manifesti l'andamento e il merito dell'amministrazione di Carlomagno; sono avanzi di leggi e monumenti venerandi, entro i quali cercar si debbono i costumi, gli usi e le consuetudini di que' tempi; i capitolari e le istruzioni date ad un di questi messi appien vi narrano il vero spirito dell'amministrazione politica dell'ottavo e del nono secolo. Uomini ben potenti eran cotesti messi regi, però che la podestà loro non avea limiti, e comandavano ai conti con l'autorità che tenean dall'imperatore, ed erano imagine quasi e simbolo dell'unità carolina. Il più eminente di questi grandi magistrati ambulatorii si fu il vescovo d'Orleans, del quale toccai già più sopra, di nome Teodolfo, che fu da Carlomagno deputato a formar parte della legazione, l'anno 811 mandata a visitar tutte le città meridionali, a veder se i placiti erano ben condotti, se a dovere le Assise, se l'entrate del fisco erano regolarmente raccolte, se le città romane conservavano i loro privilegi o i loro municipii, se le chiese stavano soggette alla disciplina. Teodolfo era una mente amministrativa di grandissimo valore, uomo di segnalata dottrina, e per l'origine sua apparteneva alla scuola italica insieme e longobarda. I suoi scritti, que' pure in verso, hanno un colore politico; scorse egli le due Narbonesi, dove compose il suo poema col titolo: _Esortazioni ai giudici_, per confortarli a rendere altrui buona giustizia, ed a dare a tutti il suo. La più ragguardevole tuttavia dell'opere sue si è la relazione di genere amministrativo, della sua legazione nelle due Narbonesi; egli ha tutto visto e visitato, e porge un sunto delle sue impressioni all'imperatore. In un poema poi sulla sua legazione nelle provincie meridionali, raccoglie pure le sue rimembranze; egli vide Nimes con le sue antichità, Beziers co' suoi Ebrei, Marsiglia con le sue istituzioni municipali, e vuole che il suo viaggio resti a memoria, onde toglie a prestito per esso un profano e virgiliano linguaggio.

Quanto alle relazioni scritte dai messi regi all'imperatore intorno al governo in generale, esse venivano lette ad alta voce nei placiti e nelle adunanze del campo di maggio, dove l'alto signore raccoglieva i suoi leudi e conti e uomini d'armi. Per mezzo dei _missi dominici_ Carlomagno era informato d'ogni menomo accidente della pubblica amministrazione, e sapeva le consuetudini e le forze dell'impero suo dall'Ebro fino al Danubio. I capitolari erano la gran legge che tutto riduceva ad uniformità; i conti erano magistrati stabili sì da non potersi usar di loro ad applicar la legge fuori de' luoghi ove risedevano; era dunque bisogno di procuratori che scorressero tutto l'impero, con la piena confidenza del principe, nè questi esser doveano uomini de' municipii o delle provincie, ma sì delegati propri dell'imperatore che seco recassero lo spirito di unificazione dei capitolari. Ogni volta che fu mestieri d'imprimere un certo vigoroso impulso sulla superficie d'alcun vasto impero, fu anche mestieri d'aver ricorso a questi siffatti delegati speciali e commissari straordinari che si pongono in un più alto cerchio dei magistrati locali, sempre impressionati dello spirito circoscritto dei distretti da essi amministrati.

CAPITOLO VII.

USI E COSTUMI DEL REGNO DI CARLOMAGNO.

La vita cristiana. — Il battesimo. — Il matrimonio. — Le carte testamentarie. — La morte. — Le corti plenarie. — I banchetti. — Le cacce. — La vita delle foreste. — Vestimenta e lingua. — La tedesca. — La franca. — La romanza. — Relazioni di Carlomagno co' leudi. — I vescovi. — Gli abbati. — Forme delle epistole. — Dei sigilli. — Consuetudini del palazzo per la sottoscrizione delle carte e diplomi. — Monete. — Misure.

768 — 814.

Le memorie della vita privata d'un popolo sono sparsamente comprese nelle tradizioni e nelle leggende, specchio fedele de' suoi costumi e delle sue consuetudini; le croniche generali sono sterili, e narrano bensì, per ordine di tempi, le gesta del re o dell'imperatore, le guerre lontane, le spedizioni militari; ma del viver domestico, dei costumi e degli usi della società, appena toccano, e il cronichista vi passa per mezzo senza nulla dirne, non essendo uficio suo raccontar le cose comuni, la vita del castello o anche del monastero. Carlomagno, conquistator della Lombardia, de' Pirenei e della Sassonia, è il soggetto del suo racconto, e gli annalisti, come sono i monaci di San Dionigi, di Fulda, o di San Bertino, altro non vi dicono se non che egli passò le feste di Natale ad Aquisgrana, e celebrò la Pasqua a Magonza, e indarno ivi a cercar vi fareste come nascano, vivano e muoiano i conti, i leudi, il Franco, il Romano, l'uom libero, il servo, chè di tutto ciò neppur motto.