Part 20
La legge ripense, a par del codice salico, impressa d'un'ammirabil semplicità, conservò sotto ai Carolingi la naturale rozzezza sua, nè le addizioni che Carlomagno vi fece[144] punto le tolsero del suo carattere di personalità, cui conservar seppe insieme con l'origine franca, che vale quanto dir la composizione. I capitolari medesimi soggiacquero a questo diritto. In fatti su quai cardini posavano la legge salica e la ripense? su questi che ogni delitto scontar potevasi con un'ammenda pagabile al fisco, e per composizione e risarcimento al danneggiato. Ora questa legislazione era interamente favorevole all'erario, però che schiudendo un largo campo alle ammende e taglie, il fisco arricchivasi con l'applicazione della medesima legge. Il che giovar dovette a mantener lungamente le dette due leggi, avendo il fisco interesse ad esercitarle, siccome quelle che costituivano la sua ricchezza, e formavano una parte delle sue rendite. Se non che le tracce, come dicevamo, della legge salica e della ripense non vanno oltre il secolo duodecimo, in cui si confondono con gli statuti municipali: e d'altra parte la personalità poteva ella durare, mentre le nazioni primitive svanivano? Sotto i Carolingi distinguevansi bensì ancora i Franchi, i Borgognoni, i Longobardi, gli Aquitani, ma indi queste distinzioni spariscono, chè nuove forme nella società succedono alle antiche; i popoli non vengono più classificati per origine, ma sì per legge e patrimonio, e ci sono nobili, borghesi, servi, grandi vassalli, censuarii, valvassori.
La legge burgundica, o de' Borgognoni, passò più ratta che non quella dei Franchi, benchè amendue queste popolazioni avessero una stessa origine. La monarchia de' Borgognoni fu di brevissima durata, nè orma più se ne trova dopo i regni di Gondebaldo e di Sigismondo. Or questa legge, che non posava intieramente sul principio delle composizioni, ammetteva le pene afflittive, non affatto nell'interesse del fisco, onde meglio così venne a mescolarsi e confondersi col diritto romano. La legge salica era tutta distinguitrice, e creava ordini e gradi. Il codice burgundico all'incontro, più benigno ai vinti, regolava gl'interessi dei Romani e dei Borgognoni con un grande sentimento di equità: se insorgeva quistione o lite, essa veniva giudicata da un tribunale di giurati composto metà di Borgognoni e metà di Romani. Il che ci spiega come le tracce di questa legislazione si dileguassero più facilmente che non quelle della legge salica. La stessa osservazione vuole applicarsi al codice dei Visigoti, il quale dominato dalle leggi ecclesiastiche, e deliberato dai vescovi, si mantenne entro i principii della giurisprudenza romana. Noi lo vediamo sparire quasi al tutto fin dal regno di Carlomagno; i capitolari non l'accennano pure, e al formarsi del ducato d'Aquitania, e poi da questo medesimo ducato, del regno di Lodovico, esso vien meno e cade: i concilii l'aveano preparato, e i concilii lo struggono, tanto che al secolo undecimo non si fa più menzione di leggi gotiche, governato già il mezzodì della Francia dal codice teodosiano. Il medesimo avvenne della legislazione longobardica: in fatti come durar poteva il codice dei Longobardi, in tanta vicinanza che si trovavan di Roma, dei papi e di Costantinopoli? Nel tempo che Carlomagno fece sue giunte a quelle leggi, esse eran già quasi al tutto cadute in disuso. Vinti e soggiogati dai Franchi i Longobardi non avean niente più a promettersi da esse, nè interesse più a lasciarsi governar dal codice loro. Sassoni, Bavari, Alemanni tutti eran caduti sotto il giogo del vincitore, ma pur tutti questi popoli aveano maggior vigoria ed alterezza che non i Longobardi; e però l'Alemanno conservò la sua legge, il Sassone ripigliò la silvestre independenza sua, il Bavaro i suoi duchi. Questi separaronsi anzi dalla Francia fin dal tempo di Lodovico Pio.
Queste diverse legislazioni furono, nell'inoltrar dei popoli verso il medio evo, assorbite da altre forme ed altre consuetudini che trionfarono so quelle. La prima a crescere fu la potenza delle leggi ecclesiastiche: false o vere sieno le decretali dei papi, o mentite le compilazioni di Dionigi il Picciolo, questa non è la vera quistione istorica, ma ciò che la filosofia stabilir dee, si è se le decretali, qualunque sia la vera origin loro, rendessero sì o no a quel tempo grande servigio alla legislazione ed alla podestà. Al medio evo il concetto loro fu giusto e forte, e nel generale sminuzzamento della società la raccolta delle decretali fu di non poco giovamento ai costumi e alle leggi. Talun disse già che le decretali affermavano l'assoluta sovranità di Roma e la dittatura de' papi: questo che fa? Non era forse la Chiesa romana che, in que' tempi di confusione e di disordine, dava con la dittatura sua le mosse all'incivilimento del mondo? Le decretali imponevano una moglie sola, stringevano i vincoli tra' padri e figli, proclamavano massime più benigne per lo schiavo, repressioni più forti per l'uomo carnale e violento. Questi statuti del popolo cader fecero i capitolari, e insiem le leggi barbare che aveano contratta un'indole egoistica e troppo personale: la legislazione si venne aggentilendo col porsi universale sotto il comando d'una podestà morale, che era il papa.
Il diritto romano, che non avea cessato mai di dominare sopra una gran massa di popoli nelle Gallie, pigliò quella preponderanza che sempre appartiene a' principii eterni del giusto e dell'ingiusto; abbattè le leggi barbariche; i capitolari cadder d'ogni forza di rincontro alle regole potenti del codice teodosiano; le decretali assorbirono i concilii. Ma quelli che interamente distrussero la legislazione di Carlomagno furono gli statuti locali o municipali, e sopra tutto, il diritto feudale che nacque nella confusione del nono e del decimo secolo. L'esistenza di simili statuti è incontrovertibile, anche nell'apice della potenza imperiale di Carlomagno, il quale, nell'atto che stava preparando l'orditura dell'opera sua, trovava in questi statuti un ostacolo all'unità amministrativa cui intendeva. In questa o quella città, in questa o quella provincia, ci avea questo o quell'antico statuto, gallico o franco, romano o celtico, che regolava lo spirito delle transazioni, le pratiche della vita, e Carlomagno cedeva più d'una volta in cospetto alle picciole consuetudini de' luoghi.
E non è cosa naturale che il diritto municipale trionfasse al secolo decimo, in tempo che sì grande era la confusione, e che la forza centrifica se ne andava? Se le leggi generali non proteggevano la società, era ben d'uopo che le leggi locali guarentissero le sostanze e le persone; onde si fece, come dire, un diritto privato in ogni città, in ogni distretto, e in questo general disordine il concetto dell'unità, a cui avean dato forma i capitolari, soggiacque; e il diritto feudale venne in breve a surrogarsi a tutte le antecedenti legislazioni. E così avvenir doveva, però che questo diritto era in correlazione coi costumi e con le consuetudini: posava sulla gerarchia degli averi e delle persone, e innanzi tutto, sulla pratica del combattimento giudiziario. Non si parlò quindi più di capitolari; nuove idee erano sorte nella società, e nuovi doveri parean sorgere così pel signore come pel vassallo; rotta era la lunga catena delle tradizioni, vennero in campo gli alti feudatari, i vassalli, i valvassori, tutte cose ignote sotto il regno di Carlomagno; le decretali formarono il diritto ecclesiastico, regolato già dai concilii e dai capitolari; gli editti dei re del terzo lignaggio non ebbero più nulla a che fare con la legislazione anteriore. Chi segue la storia degli ultimi Carolingi, vede la legislazione dei capitolari venir meno e cadere; sotto Lodovico Pio hanno ancor forza, si spengono sotto Carlo il Calvo: fannosi rari, perchè l'impero va in minuzzoli, e non ci posson quindi più essere principii generali.
Tuttavia si vuol confessare che questa legislazione non è intieramente morta per tutti, poichè se la Francia, com'era costituita sotto la terza schiatta, estranea rimanevasi al diritto dei capitolari, il medesimo non avveniva in Àlemagna. L'esaltazione dei Carolingi fu un invader che gli Austrasii fecer la Neustria; i fieri figli del Reno, del Veser e dell'Elba, vennero a stabilirsi nelle città neustriane; Carlomagno era il capo lor naturale, il loro creato; essi lo circondavano dell'amor loro, della loro ammirazione, ond'è che al cader dell'impero d'Occidente gli Austrasii conservano i capitolari; e se morta è la progenie del gran Carlo, le sue leggi, le sue instituzioni ancor sopravvivono. In Germania le decretali non furono altrimenti accettate come leggi ecclesiastiche, chè i contrasti fra la casa di Svevia ed i papi impedirono al diritto romano di pigliare una preponderanza naturale fra quella nazione. Le leggi feudali non preparavan ivi quello sminuzzamento del suolo che si vide in Francia; tutto sul Reno rimase carlingo: Carlo Martello era uscito d'Austrasia, e le leggi de' suoi figli tornavano all'Austrasia. Mentre i capitolari non sono oramai più per la Francia che una curiosità storica, un monumento di erudizione degno di studio, in Germania sono entrati all'incontro per la più parte nel diritto positivo; Goldasto li ha raccolti nelle sue _Costituzioni imperiali_, e da essi traggon origine que' solenni decreti delle diete che reggono la nazione alemanna anche a' tempi moderni. Nella Francia soggetta alla stirpe dei Capeti, i capitolari esser non potevano che una memoria della conquista; in Germania, essi erano in vece la legge naturale degli Alemanni, che li conservarono come uno dei fondamenti del loro diritto pubblico, e come un'antica reliquia degna della loro venerazione.
E le assemblee politiche del campo di maggio, che divenner elle in sulla fine del regno di Carlomagno? Per fin che durò quest'impero, concetto d'uno sfolgorato ingegno, esse conservarono una certa grandezza, e conti e leudi assiduamente vi concorrevano, perchè ivi aveasi a foggiar i capitolari, a dare il proprio assenso alle spedizioni lontane, e prepararsi a seguir il principe alla guerra, nè fino a che l'impero durò nell'unità sua, siffatte adunanze cessaron d'essere frequenti e regolari. Secondo che Incmaro scrive, v'era piena libertà di suffragi; i capitolari venivano passati o rifiutati, ed i chierici e i leudi votavano separatamente. In che si scorgono le orme intere dei placiti di guerra che tenevansi nelle foreste antiche della Germania. Nè coteste politiche assemblee del campo di maggio perirono altrimenti con Carlomagno: chè anzi durarono col medesimo colore di libertà sotto Lodovico Pio, ed i conti non solo avean obbligo d'intervenirvi, siccome i più degni rappresentanti dell'imperatore, ma sì ancora di condur seco dodici scabini de' più notabili, eletti da ogni contado, deputati veri, che venivano ad assistere a' placiti ed a partecipar del governo dell'impero; i proprietari liberi de' beni allodiali eran quelli che eleggevano gli scabini, e già sì ampiamente stabilite eran le basi della rappresentanza nazionale, che al tempo di Carlo il Calvo, sotto del quale i campi di maggio ancora continuavano, era massima confermata: _La legge farsi per consenso del popolo e per costituzione del re_[145]. Le assemblee cessano, e si perdono al tempo di Carlomanno[146]; invano tu cercheresti a que' giorni i consigli di guerra, i congressi politici de' leudi e de' vescovi; tutto è confusione e le instituzioni carlinghe son cadute in ogni luogo. Da indi in poi ci ha una specie di sospensione nelle due grandi scaturigini della legislazione carlinga, i concilii e i capitolari: non v'è più diritto fermo, non forma più consacrata dalla consuetudine. E come esser ci poteano assemblee generali, se il territorio ne andava in brani per modo che ogni governator di provincia diventava conte e signore della terra ch'ei possedeva?
Due supreme instituzioni aveano contrassegnato l'impero di Carlomagno, quelle dir vogliamo dei regni d'Italia e d'Aquitania, l'un dato a Pipino, l'altro a Lodovico; or che divennero queste due sovranità, subordinate all'impero, dopo la morte di lui? Seguitaron esse ancora l'opera loro? Carlomagno era stato indotto a crear di siffatte monarchie dipendenti dal suo scettro, non tanto dall'intenzione di dividere il suo retaggio e sminuzzarlo, quanto dal desiderio di assicurare l'azione di un reggimento supremo. Pipino, re d'Italia, moriva prima ancor che suo padre fosse giunto all'età cadente e fiacca, onde questi confidava il regno a Bernardo, un de' bastardi di Pipino (chè a que' tempi ben poco divario c'era fra bastardo e figlio legittimo) volendo così l'imperatore stabilire oltre l'Alpi il diritto ereditario, e serbare in qualche modo le vestigia della monarchia longobarda. Questo regno d'Italia sopravvisse pochi anni al suo fondatore, poi perì per tre potenti cagioni, e son queste: prima di tutto sì grande era il desiderio degl'imperatori di Germania di regnar di qua dai monti, che ben s'affrettarono a spezzar la corona di ferro in fronte ai successori di Pipino, e continuo era il passaggio in Italia dei loro armati. E come avrebbe questa potuto conservare i suoi principi, che aveano tutta la forza loro da Carlomagno, mentre la stirpe di quest'ultimo in Francia già decadeva? I papi, d'altra parte, intimi amici dei Carolingi, non aveano più interesse alcuno a sostenere i re d'Italia, deboli sì da non potersi da essi prometter più aiuto nè protezione. Aggiungasi per terza cagione, che già sorgeva nelle città lombarde la voglia di affrancarsi e farsi libere; ognuna volea diventare repubblica; quale era mossa alla politica libertà dal commercio, e quale dalla ricchezza territoriale, e intanto che nei paesi meramente feudali la terra stringevasi nella gerarchia dei feudi, in Italia le città le une dalle altre si separavano, e con perpetue gare fra esse contendevano.
La monarchia d'Aquitania periva naturalmente per l'esaltazione di Lodovico all'impero. Questo regno non componevasi altrimenti di un solo elemento, e laddove in Italia non ci eran che due razze, i Longobardi e i naturali del paese, antichi popoli del Lazio con qualche Greco frammistovi, in Aquitania, all'incontro, con mal composti legami, s'univano ben dieci e più frazioni di popoli: i Goti, i Guasconi, gli Aquitani, gli Alverniani, i Saraceni, le quali nazioni tutte, insiem strette a forza, doveano tender naturalmente a sgropparsi. Comprendeva il regno d'Aquitania le terre che si stendono dalla Loira fino all'Ebro, e fu in appresso confidato a Pipino I, figliuolo di Lodovico Pio, poi passò in quell'altro Pipino che combattè insiem coi Normanni contro Carlo il Calvo. In mezzo a quella strana confusione che indi succede, nessuna orma più resta del regno d'Aquitania; tutte quelle popolazioni si dividono e suddividono; si vengono formando duchi d'Aquitania e di Guascogna, e conti di Tolosa e d'Alvernia; e la costituzion di quel regno sparisce insiem con l'impero, conseguenza di quel gran disordine che accompagna la fine della seconda progenie.
In tanto sconvolgimento del suolo che fu del sistema amministrativo di Carlo? Tre erano i fondamenti su cui detto sistema posava: 1.º L'ordinamento militare confidato a uomini di guerra che sotto il nome di duchi o governatori delle marche (_marchis marchiones_ da cui venne _marchese_) difendevano il territorio, e apparecchiavano il bisogno alla guerra. 2.º I conti, magistrati civili che governavano i distretti a simiglianza degli antichi prefetti di Roma. 3.º I messi regi, _missi dominici_, l'istituzione dei quali fu sì lata ed attiva sotto Carlomagno. Fin dal regno di Carlo il Calvo dileguarsi e sparir si veggono al tutto le ultime vestigia di questo sistema; un rivolgimento viene operandosi: quei duchi, quei conti, quei governatori delle marche, che ubbidivano ad ogni minimo cenno dell'imperatore, proclamano adesso la personale independenza loro: mutano i loro titoli; quelli che testè altro non erano che magistrati revocabili, diventano feudatari independenti; qual di loro assume la sovranità effettiva delle terre da esso governate, quale la trasmette ben anco in eredità a' figli suoi. Donde tutti que' vassalli che appena conservano qualche segno di rispetto verso la corona, benchè da lei fosse proceduta ogni podestà loro. In tale sminuzzamento d'autorità, che forza poteva restare ai messi regi, a questi magistrati principali d'un potere centrificato? La prima condizione, l'essenza medesima di cotali delegati del principe, poggiava sull'autorità unica dell'imperatore; essi erano i suoi procuratori con mandato di raccogliere e unir insieme le porzioni spartite dell'autorità sua. Or dunque, allor che questa autorità si dilegua, allor che non v'ha più centro amministrativo, l'uffizio dei messi regi divien, come a dire, una superfetazione politica in un sistema che più non serba unità; onde avviene che a mezzo della seconda progenie già più non è vestigio della forma politica di questo grande impero carlingo.
Questa mutazione e questo decadimento riferivansi specialmente agli averi e alle persone, per l'eterne divisioni stabilite in questa parte del diritto romano. Gli averi soggiacean, di quei giorni, ad un notabile rivolgimento nelle condizioni del possesso: sotto Carlomagno distinguevansi innanzi tratto gli allodii, o terre libere possedute da un Franco o da un Romano, e i benefizi conceduti dal fisco; la terra libera non avea nessuna gravezza tranne quella del servigio militare, e ad essa tutte si riferiscono le discipline imposte dai capitolari; i benefizi non procedevano altrimenti da un'origine cogli allodii, ma erano quasi sempre un dono, una concessione; il signor diretto, per farsi suo questo o quello, gli donava una terra fiscale; e chi accettava un benefizio incontrava più stretti doveri verso il re. Allodii e benefizi, tale si era la divisione delle terre sotto l'impero del secondo lignaggio, e benefizi furono anche spesso quei vasti poderi, sì ben condotti, dei Carolingi. Ma, in sul mancare di esso secondo lignaggio, questo stato della proprietà si viene modificando; colui che tiene il benefizio dalla corona, si scioglie in breve da ogni dovere, e vuol esserne padrone assoluto, a imitazione dei conti e dei governatori che son rimasti in pieno potere del paese da essi governato. Carlomagno avea costretto gli animi a stringersi e raccogliersi intorno all'impero; ora la natural reazione vuole che ogni cosa si sciolga e si separi: quindi il benefizio confondesi con l'allodio o, per dir meglio, l'allodio interamente dispare per confondersi nel reggimento feudale[147]. Al tempo sicuro di Carlomagno, il possessor dell'allodio aveva interesse in mantenere la libertà sua e la franchigia della terra; ma nel disordine e nello scadimento d'ogni podestà, egli trovavasi isolato su quel suolo traballante; e in qual modo avrebb'egli potuto, così solo, difendersi contro le correrie dei Normanni, e la prepotenza dei superbi feudatari? Ond'è che allora il possessor dell'allodio venne naturalmente a porsi sotto la salvaguardia e la protezione di un superiore. La distinzione adunque degli allodii e dei benefizi sparisce nel secolo decimo, nè ci ha più che feudi e terre feudali; chi possiede il _dominium_ o dominio, chi il tenimento, vale a dire il godimento reale della terra, mercè servitudi e livelli; tutto consiste in reciproche obbligazioni, tutto riducesi a gerarchia; agli allodii e benefizi della prima stirpe succedono i feudi e retrofeudi; al semplice dovere annesso alla proprietà vengono sostituite mille bizzarre consuetudini; dove il servigio militare e dove un obbligo d'onore; l'uno riceve un feudo perchè adempia all'ufizio di coppiere, l'altro perchè venga, in qualità di scudiero, a bardar il cavallo di battaglia del signore; e se l'uom che riceve un feudo non è nobile, l'obbligo suo si cambia in censo, il che val quanto dire ch'ei paga il più delle volte un livello in danaro.
Nè le possessioni della Chiesa punto si sottrassero a questo repentino rivolgimento, chè indarno essa invocava per sua protezione i miracoli, oramai più non dandosi ascolto alle leggende che difendevan gli averi e i poderi; troppo brutale è la generazione; troppo in balía alle sue rapaci inclinazioni; e a volersi difendere è bisogno di mura oramai e di ferreo braccio. Ond'è che i monasteri, i vescovadi, le cattedrali prendono loro avvocati o vidami, che sono i naturali difensori dei beni ecclesiastici: se v'ha nella contrada un conte che metta paura per le sue azioni, e minacci da lunga ora la religiosa solitudine, l'abbate a lui si rivolge, chiedendogli s'ei voglia essere il protettore o il difensor della Chiesa, nè picciolo è l'util ch'egli n'avrebbe, però che per prima cosa la badia gli dà in feudo una terra del suo dominio, poi alcuna volta gli assicura eziandio de' livelli in danaro, si obbliga di pregare per lui in tutte le necessità della vita, e poi gli concede una tomba sotto il tetto del monastero, chè a quei tempi non era benefizio troppo comune quello di potere riposarsi in pace nel sepolcro, chè la guerra non aveva rispetto neppure alle ossa dei morti. Colui dunque che facevasi protettore della badia, era sicuro di trovar il letto dell'eterno suo riposo sotto quelle lunghe e marmoree volte; ond'è che noi vediamo ancora nelle antiche badie quei prodi cavalieri distesi sul loro monumento: essi furono, vivendo, avvocati e vidami della chiesa, e la chiesa concedè loro l'ultimo tetto ospitale.
Lo stato delle persone fu da quel tempo in poi regolato a seconda dell'avere, laddove, durante il governo di Carlomagno, i popoli distinguevansi piuttosto per razze, per origini, e per la propria loro singola condizione. Franchi, Longobardi, Romani, tali si erano le principali separazioni in cui partivasi la società, le popolazioni erano suddivise ancora, ed ognuna avea la sua legge. Se non che, i capitolari accennano ad una distinzione di gradi; il titolo di _nobiles_ era antico, e derivava fin dalle foreste della Germania; la division legale era principalmente fra gli uomini liberi o franchi ed i servi, distinzione questa d'origine insiem germanica e romana. Ma la gerarchia dei gradi, a proprio dire, e la separazione degli ordini, non vennero altramente che dal reggimento feudale, nato allo scadere dei Carolingi. In quel tempo cominciò a comparir l'alta e la mezzana nobiltà; l'una formata dai gran vassalli con titoli di conti, di duchi, di marchesi e di governatori; l'altra distinta non più che dal nome di _fideles milites_ ma pur non si vuol credere che anche questi semplici valvassori non fossero talvolta uomini d'alto stato, chè abbiamo esempi di conti d'Evreux e conti di Chartres semplici censuari. Non v'erano ancor arme nè imprese a distinguere i casati, chè il blasone non era nato ancora; ma si potean portar segni e simboli, coi quali un nobile faceasi conoscere in battaglia. I feudi soli aveano i contrassegni caratteristici della nobiltà, e il blasone venne solo sotto i primi regnanti della terza stirpe.
I cherici erano, quanto al grado, collocati in una gerarchia tanto alta, per lo meno, quanto quella della nobiltà; e cosa che si vuol particolarmente notare, come caratteristica della seconda stirpe, si è che nella gerarchia la dignità episcopale medesima, non era a gran pezzo sì splendida come la costituzione dell'abbazia. A principiare dalle grandi fondazioni di san Benedetto, gli abbati hanno la preminenza sui vescovi; gli ordini monastici hanno podestà intera; in che consiste appunto la forza morale della società; nel monastero ci sono dignità schierate per ordine, non altramente che nella società universale medesima: tu ci trovi l'abbate, il decano, il cantore, gli arcidiaconi, il cameriere o cubiculario, tanto che ti par d'essere alla corte del principe con le sue dignità feudali. Gli abbati, più potenti dei metropolitani, esercitavano, sotto la seconda stirpe, un'azione grandissima nel governo; ma poi le cose si vanno sotto la terza mutando, e i vescovi acquistano presso i Capeti sempre maggior consistenza.