Part 15
Il matrimonio era un atto al tutto cristiano, e la Chiesa raccomandavane l'unità, ma la legge romana consentiva il divorzio, chè secondo i giureconsulti del Foro, la moglie altro non era che la schiava, e anzi _la cosa_ del marito. «Egli è certo, dice una formola, che questa donna, anzichè essermi di sollievo, altro non fa che annoiarmi; noi diventiamo l'un dì più che l'altro nemici, e però non possiamo più vivere insieme; siam quindi venuti dinanzi ai buoni uomini (la podestà) per separarci di comune accordo, in modo che s'io voglio tôrre altra donna, io possa liberamente farlo, e così ella tôrre altro marito.» Quest'atto di divorzio sì freddo, scritto in termini sì asciutti, bastava a disciogliere il matrimonio. Oh! quanto più nobile e più soave questa unione quando marito e moglie viveano in comune! Essi potevano allora farsi reciproche donazioni: «per contraccambiarci, come dicean le carte, una vicendevole testimonianza d'amore, noi ci facciamo in iscritto questa donazione affinchè gli eredi non abbiano nulla ad opporre. Io t'ho sposata col consenso de' tuoi parenti e dei nostri amici comuni, onde mi piace di donarti parte dei miei beni, il che io fo qui in presenza della podestà civile e della Chiesa.»
Il testamento era pur esso un atto personale della libertà, non essendo lecito ad alcuno il testare se non era libero, e questo facevasi in presenza di testimoni, e spesso pubblicamente, in cospetto della città medesima. «Il presente testamento fu fatto da me, e sarà, dopo la morte mia, riconosciuto legittimo al sigillo ch'io vi posi dinanzi ai magistrati municipali della repubblica nella basilica di San Profetto, da me stesso fatta edificare, e alla presenza dei nobili e del popolo.» Dove si vede conservata la formola dei testamenti romani, il diritto di testare essendo, per così dire, una facoltà politica che collegavasi col diritto di città; con che spiegasi il concorso dei magistrati a ricevere e convalidare il testamento. Il possesso d'uno stabile non traeva seco la facoltà di tramandarlo dopo morte, e solo per indulgenza speciale il diritto romano lasciava che il possesso continuasse anche uscito di vita il possessore. Talvolta il testamento disponeva della totalità de' beni con pia intenzione, e diceva: «Io Rufina, rimasta vedova senza figliuoli, lascio al carissimo mio fratello, Eufemio abbate, la parte dei beni avuta da mia madre, onde participare delle sue orazioni. Al quale effetto, io, sua sorella Rufina, ho firmato il presente testamento.»
Il possessore dello stabile potea spodestarsene in due modi: per trasmissione a titolo oneroso, che era la vendita, vale a dir la cessione per prezzo della cosa posseduta, o per donazione, che era un atto consimile, a titolo gratuito. Le formole romane regolan pur sempre le vendite sotto la prima e la seconda stirpe, e v'intervengono con ogni lor minuto accessorio, e con le parole sacramentali. Il codice teodosiano regola i contratti; e il _cartolare di Sithieu_, che sale al secolo ottavo, comprende parecchi atti di vendita, nei termini seguenti: «Al venerabile in Cristo padre Ardrado, abbate del monastero di Sithieu compratore, io Sigeberta venditrice. Per queste lettere fo fede io, che non per imaginario diritto, ma per mio proprio volere, ho al medesimo e al suo monastero venduto lo stabile chiamato _Frisigen_, riservandone a me la misura di circa una giornata; salvo la quale, campi, case, boschi, prati, pascoli, tutto, è come sopra da me venduto al detto monastero pel prezzo di cento soldi d'oro, per modo che diventi interamente proprietà sua. Che se io o alcuno de' miei eredi, ciò che io non credo, ricorrer volessimo contro questa vendita, essa rimanga pur tuttavia, per cura de' magistrati, inviolabile. Fatta pubblicamente nel monastero di Sithieu a dì 10 giugno, l'anno ventesimo del regno di Carlo nostro gloriosissimo signore.» La quale scrittura, minutissimamente particolarizzata, porta chiaramente l'impronta del diritto romano; tutto ivi entro è notato, la misura, il contenuto, la derivazione, il prezzo; d'onde si vede che il codice teodosiano e le decretali esercitavano una grandissima autorità sui giuristi e sulle forme di quei tempi.
La donazione spontanea, sì alle persone e sì alla Chiesa, deriva sempre la forma sua dagli statuti dei codici stessi, e viene inscritta nel cartolare del monastero, o nei registri pubblici della città. «Io dimando, a voi eccellente difensore, ed a voi laudabilissimi municipali, di render pubblica la mia donazione.» Ed i magistrati rispondevano: «Qua la carta che hai scritta. — Eccola, è una donazione ch'io fo ad un Musicissimo uomo.» Dopo di che il donante recitava la scritta nelle volute forme, e se tale scritta di donazione era a favor d'un monastero, la formola era quasi sempre la seguente: «In nome di Dio, io e la moglie mia doniam queste cose al monastero, e ne facciamo ad eterna memoria questa scritta:» ovvero: «Io Folberto, con questa carta di donazione, dichiaro che pel riposo dell'anima di Ebertana mia madre, dono un prato o una terra al monastero, ecc.»
V'eran formole altresì pel mandato, per l'immissione in possesso dell'eredità, e per tutti gli altri atti della vita pubblica e privata. La società posava sopra un gran simbolismo siccome a' primi tempi di Roma, e dove una gleba di terra significava la trasmissione del possesso, dove una verghetta fatta in pezzi significava la rottura del contratto o la divisione dell'eredità; l'anello era il segno del matrimonio; non v'erano statuti scritti per la generalità, ma ognuno avea la sua legge, e tutto era personale; appo i Franchi austrasii e quei della Neustria, i figli ereditavano in parti eguali, intantochè il diritto romano ammetteva la primogenitura e la facoltà illimitata nel padre a diseredare i figliuoli.
Le tre legislazioni, il codice romano cioè, le leggi barbariche e i canoni ecclesiastici si facean guerra tra loro, però che ognuna di esse avea uno spirito diverso dalle altre. Il codice romano, piglisi pur come si vuole, era l'espressione d'una civiltà già molto inoltrata; il codice teodosiano e il giustinianeo, le Pandette e le Instituzioni fanno supporre un popolo che abbia già logorata l'energia della sua forza nativa; nelle sentenze poi dei giureconsulti, la sapienza era certamente assai, ma le formole, le eccezioni, le lunghiere erano infinite. Tutt'altramente le leggi barbariche, nelle quali, ritraendo esse dell'antica semplicità delle selve, poche provisioni bastavano a regolare il corso degli atti in quella nascente civiltà. Quanto al diritto ecclesiastico, i canoni e quelle che appresso fur dette decretali, movevano da un principio di umana morale, e il diritto canonico, togliendo le sue regole generali dalle massime del codice teodosiano, le purificava con lo spirito cristiano; quindi la legge romana ammetteva il divorzio, e il diritto canonico non l'avrebbe mai consentito; l'usura era una facoltà legittimamente approvata nel contratto di mutuo, e la Chiesa non avrebbe potuto approvarla, senza porre in non cale le parole medesime dell'Evangelio.
In mezzo a tutti gli accidenti di questa triplice legislazione, si vuol notare certi caratteri generali, che le distinguono l'una dall'altra. Le leggi barbariche posano interamente sulla composizione, e da per tutto tu trovi in quelle il prezzo del sangue e la ricompera della colpa positivamente statuita. Non v'ha delitto che non redimasi mediante un'ammenda o una composizione; la società non ha rispetto alcuno ai diritti ed alla vita dell'uomo, nè l'omicidio ha pe' Barbari quell'orribile aspetto che tra le nazioni civili. La composizione è il fondamento altresì dei capitolari; tuttavia si voglion notar tre periodi pei quali passa la processura nell'ottavo e nel nono secolo. Il giuramento ha sempre il primo grado nell'ordine delle prove e delle testimonianze, chè in mezzo alle società primitive, quando puri sono i costumi, e semplici gli usi, il giuramento in cospetto di Dio, è una grandissima malleveria; la fede dell'uomo vince allora il personale ed avaro interesse, e il dir _giuro_, è solennemente obbligarsi alla verità. Ma nel corrompersi dei costumi, chi può fidarsi ancora al giuramento? Esso non è più una malleveria sufficiente, ed altre ne occorrono a guarentir l'interesse pubblico e il privato. La Chiesa quindi, che in tutto interviene, fa di ammantare il giuramento di grandi solennità, onde por freno allo spergiuro, e conduce l'uomo a giurare a piè dell'altare e sulle sante reliquie, con recitazione di preci, e fumo d'incensi, e spegner di faci, e minaccia di scomunica contro chiunque osi violare il sacramento. Nè basta: che chi giurar dee, non è già un individuo solo, ma egli ha da essere assistito da altri suoi mallevadori, i quali tutti vengono appiè dell'altare, e se sono Franchi, il numero n'è minore, però che la lealtà è inerente alla vita silvestre; se sono Longobardi, Italiani, Romani, il numero dei giuranti è maggiore, però che la fede di costoro è vendereccia, e per essi il giurare diventa mestiere. Ond'è che la Chiesa ne piange; non si può contar più su questa solennità del giuramento, essa non è più bastevol garanzia dei contratti; moltiplichinsi pure a migliaia i testimoni: che giova? Quando la fede è ita, non c'è più riparo, e il giuramento non è oramai più che un accessorio del processo.
Quindi nasce e svolgesi il concetto ecclesiastico delle prove, per mezzo del fuoco e dell'acqua bollente; perocchè più fidar non potendo nella fede umana, egli è di tutta necessità avere ricorso ad un modo più efficace; e questo delle prove derivava specialmente dalla fede grandissima che la generazione aveva in Dio e nella celeste giustizia per l'assoluzione dell'innocente e la punizione del reo; sì che per lei era impossibile che Cristo non intervenisse con un miracolo a manifestare la verità. Infatti, le leggende non eran elle un poema epico in onore dell'innocenza? Viveasi in un mondo maraviglioso, e le realità della vita, troppo monotone, parean troppo volgari; Dio, i santi, i martiri mostravansi continuamente per miracoli, onde la Chiesa inferiva che l'innocenza sarebbesi manifestata alla prova. Tutto in quelle memorabili solennità pigliava un aspetto di gravità cristiana. Quando la pubblica voce accusava un ribaldo d'aver rubato l'altrui: «Stringi questo ferro rovente, gli era detto, e se la tua mano è dura tanto da tenerlo, segno è che Dio vuol provare la tua innocenza.» E alla donna incolpata d'adulterio: «Vedi tu quell'anello in fondo a questa caldaia che bolle? Immergivi la mano, e se tu il ricogli senza che l'acqua l'offenda, tu sarai innocente.» Il reo dee tutto raccapricciare all'aspetto del solenne apparato di queste prove, e abbiamo ancora in alcuni salterii del medio evo, le forme e le preci che accompagnavano le manifestazioni della giustizia di Dio, d'onde si vede che quell'atto più tremendo era del giuramento stesso, più grave di ogni promessa scritta, nè forse vi fu cosa mai che meglio di quella consonasse con la grandezza e con la potenza del cattolicismo! Le prove erano un termine medio tra il giuramento e il duello giudiziale, che poi divenne la giurisprudenza, quasi unica, dei secoli di mezzo.
Per gli ecclesiastici adunque, il giuramento sulle reliquie; e per le deboli donne, le prove; ma per l'uomo da guerra, il combattimento, chè egli non conosceva altra forma di processo, nè altro modo a vendicar l'offese. Quanto più alto cercherete nella vita selvaggia dei Germani, e tanto più vi si farà manifesto il principio del duello: «Tu m'hai fatto danno o ingiuria, ed io mi vendico, nulla di più semplice; vita contro vita; siamo del pari; ora a Dio ed alla forza del nostro braccio a giudicare tra noi[122].» La forma del combattimento singolare s'è insinuata in tutte le instituzioni primitive, solo, ne importa notarlo, al medio evo, si son date a questo combattimento le regole del processo. Due uomini, dopo una contesa d'onore o d'interesse, si affrontavano corpo a corpo, è uso antichissimo, e l'Iliade stessa ci reca esempi di duello e di vendette per mezzo del singolare certame; ma cosa speciale è ai tempi caroliniani e massime alla legislazione del secolo nono, che questo certame diventa indi una processura, con tutte le regole sue partitamente stabilite.
La legge romana del giuramento e la legge ecclesiastica delle prove cadono quindi in disuso, nè di tutto ciò più altro resta che il duello giudiziale, il quale non è solo una vendetta dell'ingiuria, ma sì pure un mezzo di manifestar la ragione. «Tu hai usurpata la roba mia, la mia terra, il mio feudo, ed io ti sfido.» E ora facevasi alla presenza dei delegati del conte, ora con l'intervenimento della Chiesa medesima, e di mano in mano veniva formandosi e svolgendosi un codice di doveri e di eccezioni; la vedova, la donna, debole com'è, risponder non può nello steccato, nè a tanto vale la tenera mano del pupillo, nè alla Chiesa è lecito armare i suoi sacerdoti, onde tutti questi esenti son dal combattere, ed elegger possono campioni e difensori che combattan per loro. Tutta una legislazione abbiamo nel medio evo, relativa ai campioni, ma essa non giunge alla maggior sua perfezione prima che sotto alla terza stirpe[123].
Un certo colore di formalità caratterizza il periodo carlingo, e ci si sente l'influsso di Roma. Noi non siamo ivi ancor giunti alla feudalità universale, nativa, barbara; il diritto romano regge quasi tutta quell'epoca, le carte scritte e i diplomi vi spesseggiano, tutto si lascia e trasmette per iscritto; e quando v'è una scrittura, non v'è più uopo di singolar certame nè di prove; nè però quegli atti sono senza complicazioni, e le processure sono una mescolanza del codice teodosiano e dei concilii della Chiesa. In ogni luogo dove predomina il diritto romano, il municipio è in tal qual modo il tribunal comune che decide tutte le cause della città; quasi tutti gli atti si fanno dinanzi ai difensori, ai buoni uomini, agli scabini, ai rachimburghi della città. Che se trattavasi d'un delitto interessante la società generale, il conte interveniva, e dinanzi a questo tribunale pronunziavasi la condanna del reo, coll'assistenza dei buoni uomini, specie di tribunale ambulante; la liberazione dei servi, le donazioni, i testamenti eran pur soggetti a questa registrazione nei protocolli della città, il che ricorda il diritto canonico, i codici romani e le forme consacrate nell'Instituta di Giustiniano.
Di questo modo nel periodo carlingo ancor mostravasi il contrasto delle diverse legislazioni, e nulla ci avea d'uniforme, nulla di netto. Il territorio non era altrimenti base invariabile al diritto privato; ognuno aveva la sua consuetudine, ed a questa individualità delle leggi, attribuir per avventura si dee quel ritaglio infinito di codici, che resse più tardi il diritto delle provincie. Nello studio appunto di queste private consuetudini e nell'esame degli usi della vita cercar si dee la storia del medio evo; sono preziosissimi documenti, e la vendita d'un feudo o d'un caval di battaglia, ben meglio insegna lo spirito e i costumi d'una società, che non le più ardite e speciose osservazioni sull'indole generale della storia. Le scritture dei cartolari del periodo carlingo sono rilevanti invero; ma lo spirito di sistema se n'è impadronito; la teorica s'è cacciata fin dentro alle formole di Marcolfo, per trarne regole universali, e questa superba smania di generalizzare, non corrisponde per nulla allo spirito semplice di un tempo che invoca il cielo con le _prove_, e il giudizio di Dio col _certame singolare_.
CAPITOLO XI. CRONICHE, CARTE,
DIPLOMI E MONUMENTI DEL REGNO DI CARLOMAGNO.
Le quattro maggiori fonti delle tradizioni istoriche. — Le croniche intorno a Carlomagno. — Gli _Annali d'Eginardo_. — I _Fatti e le gesta dell'imperatore_ del monaco di San Gallo. — La _Cronaca di San Dionigi_. — Il _Poeta sassone_. — L'arcivescovo Turpino. — Le vite dei santi. — Le leggende. — Carte. — Diplomi. — Esame del cartolare di Sithieu. — Carteggio dei papi. — Canzoni eroiche e croniche in verso. — Tradizioni verbali. — Pellegrinaggio sulle rive del Reno. — Riputazione di Carlomagno appo il popolo alemanno. — Leggenda intorno a lui come santo. — Culto alla imagine di lui.
768 — 814.
Il nome di Carlomagno riempiè il secolo del medio evo, più grande ancora al tempo di Filippo Angusto che fra i contemporanei[124]. Quel vasto intelletto, quell'uom forte signoreggia le generazioni feudali con la memoria delle sue conquiste, del suo governo, della gagliardia del suo corpo, delle imprese sue maravigliose; un certo che di straordinario si mesce al regno suo, egli è argomento a una quantità di croniche, di leggende, di canzoni eroiche, che celebran la sua vita, le sue parole, le sue conquiste e i suoi miracoli; esse il fanno grande in uno e santo. Nessuno fra i re delle tre stirpi ebbe a lasciare orme profonde come le sue nello spirito dei tempi; infiniti sono i documenti che di lui trattano; i Benedettini raccolsero più di ottocento frammenti che a lui si riferiscono, e la raccolta del Pertz forma da sè sola ben tre gran volumi in _folio_, tutti sopra il solo suo regno, dove con paziente erudizione fu ragunato tutto che riman delle memorie intorno alla persona dell'imperatore; le croniche, le carte, le leggende, i diplomi, i sigilli, tutto in somma (salvo la storia epica e romanzesca) trovasi accolto nell'opera di quel dotto paziente, e tenero della sua patria, che conservar volle ogni più minima pietra del maestoso edificio del primo de' Carolingi.
Le croniche, che sono le fonti di maggior pregio da cui derivare la storia di Carlomagno, possono ristringersi a quattro principali, e comprendono rilevate ed esatte nozioni intorno alla vita di lui come re e come imperadore; le prime di esse croniche, col titolo di Annali d'Eginardo, sono, per via di congetture, anzichenò arbitrarie, attribuite al cancelliere di Carlomagno; ma non v'è indizio a chiarircene; sono annali monastici, scritti poco men che giorno per giorno e tali che si distinguono anche per la forma, dall'opera non contradetta di Eginardo: _La vita di Carlomagno_. Strano sarebbe invero che dopo aver sì partitamente descritto i fatti e le gesta del suo signore, Eginardo avesse raccolto, entro i termini medesimi, altri annali, e replicato il suo biografico lavoro. Cotesti annali, correttamente scritti, rivelano la monastica e la latina origine del loro autore, e porgono tutti gli indizi d'un'opera contemporanea; gli avvenimenti vi son riferiti giorno per giorno con iscrupolosa fedeltà, chè lo scriver la storia in que' tempi era un dovere di religione, un'opera di santità, nè allegavasi fatto alcuno che non fosse nella coscienza del cronista, povero fraticello, che passava la vita a istruirsi e a cercar di ciò che importar potea di sapere alle venture generazioni[125]. Questa prima e maggior cronica, ch'io tengo esser opera di qualche monaco della badia Seligenstad, fondata da Eginardo, principia dal regno di Pipino il Breve, e giunge fino al mezzo dei tempi di Lodovico, d'onde poi cominciano i grandi annali di San Bertino e di Fulda, continuando così la serie delle tradizioni scritte intorno ai Carolingi, che vengon di prima fonte dai monasteri. Gli annali sono generalmente freddi, aridi, laconici; e accennano i fatti con quella brevità che i sommari ed i titoli dei capi nei libri di storia; gli avvenimenti sono raccontati così come cascano dalla penna, senza colori, senza commenti; sono la cronologia sacra del monastero, la serie dei tempi che scorrono dinanzi a que' padri, come il grande oriuolo a polvere delle Ore.
La _Vita di Carlomagno_, opera incontrastata di Eginardo, differisce dagli annali in ciò, che questi si frammettono dei fatti generali della società, intantochè nella vita composta dal fido amanense e cancelliere del gran Carlo, non trattasi che della persona sua, delle sue azioni e del suo modo di vivere; tutti ivi sono religiosamente raccolti i fatti e detti suoi, sì che per quest'opera misurar tu puoi la gigantesca statura sua di sette piedi, e sentir la sua voce, acutissima in quel capacissimo petto, e apprender le prodezze del suo poderoso braccio e le abitudini della sua vita, e tutto che fu da lui operato dall'infanzia sua fino alla morte. Eginardo, ammiratore appassionato di Carlomagno, ha vissuto in palazzo con lui come suo famigliare, e gode di seguirlo alla guerra, fra mezzo alle battaglie e nella vita privata, onde per questo rispetto, non v'è monumento che desti più viva nè più forte curiosità dell'opera da lui lasciata, la quale fu scritta da esso dopo la morte del suo signore, e al principio del regno di Lodovico Pio, quasi per dare nella grandezza del padre, un grande ammaestramento al figliuolo, e mostrare ad un imperio, che già decade, l'opera sublime compiuta da Carlomagno.
Dassi il nome di _Cronaca del monaco di San Gallo_ (avuta in dispregio da molti eruditi) al _racconto dei fatti e delle gesta_ di Carlomagno, scritto in quella badia di San Gallo poco distante dal lago di Costanza, tanto al principe diletta, e il cronista chiamato col nome di _monaco di San Gallo_, è uno scrittor di leggende di viva e poetica imaginazione, che si piace di raccoglier tutti i fatti e l'epiche tradizioni. Egli non è, a dir vero, autore contemporaneo, ma ogni cosa ha cercato che referivasi a Carlomagno, e ogni cosa racconta di buona fede, e se veduto non ha cogli occhi suoi propri, o udito co' suoi propri orecchi quanto ei riferisce, l'ha tratto almeno da pura sorgente. Da Vernebetto, un de' confratelli suoi, che visse alla corte di Lodovico Pio, attinse quant'ei sa delle faccende ecclesiastiche, e da Adelberto, un dei fidi leudi che seguirono Carlomagno nelle sue spedizioni contro i Sassoni, gli Unni e gli Avari, egli ebbe quanto sa delle faccende domestiche e militari. Appoggiato a queste autorità, da lui molto consultate, il monaco di San Gallo reca una moltitudine di leggende e di canzoni eroiche sulla vita domestica di Carlomagno come re e come imperatore, ned egli è altrimenti un cronista grave e malinconico, siccome il grido della notturna strige sul campanile del suo monastero; ma facondo, novelliero, allegro, spiritoso; lo stile suo è colorito, caldo come il vino di Reinfeld. Che di più poetico, esempigrazia, del racconto della guerra di Lombardia, colà dov'ei descrive quelle selve di lance, che paiono spighe di ferro cresciute nelle campagne del Milanese! Il monaco di San Gallo è un po' ciarliero; ma perchè volergliene male? Nè sprezzare si dee pur la vecchierella, che girando l'arcolaio, racconta le storielle del suo tempo, le leggende, i fatti e le imprese d'un uomo famoso. Io per me ho caro di veder Carlomagno quistionar coi cantori, sgridar gli ufiziali del palazzo, rimunerar questo, minacciar quello e tutti spaventarli con lo sguardo suo, con la sua voce acuta e stridula sì, ma sonora, e appunto in questa forma ce 'l rappresenta il monaco di San Gallo. Nella storia, i più curiosi non sono altrimenti i fatti; e non son eglino tutti sempre i medesimi al par delle passioni degli uomini e degli affetti loro? L'importante a vedersi è l'aspetto della società. Un cronista non racconta mai cosa estranea ai costumi del suo tempo, e che altro più si dee richieder da lui della puntual relazione dei casi della vita e degli usi, fra i quali egli vive? Io l'ho letto e riletto, e seriamente consultato, il monaco di San Gallo, perch'egli mi presenta Carlomagno nella sua vita privata, con quella sua violenta giustizia, con quelle sue germaniche passioni, con quella sua inclinazione a frammettersi d'ogni picciola cosa; e quasi direi perch'egli m'ha fatto conoscere i pettegolezzi della sua corte. Nella vita di un grande, le più note generalmente sono le grandi cose; ma spesso anche abbiam bisogno di riposarci nelle picciole.