Storia di Carlomagno vol. 2/2

Part 11

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Gli atti promulgati da Carlomagno son tanti, che impossibil sarebbe di tutti annoverarli, ed a pena toccar si può per sommi capi d'alcuni di essi. Ed ecco presentarcisi primo un diploma, con cui egli elegge a messo regio Olderico, a sentenziar le cause de' monasteri in Italia. Poi un altro, con che fonda il monastero di Neustad, e piglia sotto la sua protezione le badie di San Dionigi e di San Martino, grandiose fondazioni di quel tempo. Dalle grandi cose passa indi alle più piccole, e ad un soldato gregario, di nome Giovanni, che combattè da prode contro i Saraceni, concede un gran feudo nel borgo di Narbona; e conferma le immunità loro alle chiese del Mans, i suoi privilegi a San Martino di Tours, e le donazioni fatte da sua sorella Gisela al monastero di San Dionigi; poi edifica e dota il monastero di Eresburgo, ed ancora concede a San Martino di Tours due legni per navigar la Loira e la Vienna; comanda che restituiscasi a San Vincenzo di Macon quanto gli fu ingiustamente carpito; assegna le formole al giuramento di fedeltà per tutti i monaci e canonici; conferma i privilegi della chiesa d'Osnabruc, sgrava certi monasteri d'ogni gabella di navigazione e di trasporto, e li regala d'alcune foreste. Queste carte, quasi tutte appoggiate alle medesime ragioni di pietà, hanno una formola generale, che ripetesi in tutti gli atti carolini, e siccome recano indistintamente la data del regno d'Italia o di Francia, o dell'impero d'Occidente di Carlomagno, così ci ha in queste date grandissima confusione.

Le monete del suo regno sono rarissime, chè ben poche scamparono ai guasti del tempo, e consistono in alcuni danai d'oro o d'argento, con l'impronta della città, solo che sur una o due si discerne un'effigie che può esser presa per quella dell'imperatore. I conti facevansi per soldi, lire e denari; la lira era di dodici once romane d'argento, e dividevasi in venti soldi, e il soldo in dodici denari; e quanto ai pesi, ben è vero che s'eran conservate quasi da per tutto le denominazioni romane, ma pure ogni luogo aveva le sue; facevasi il conto a misure, come si vede ne' capitolari; il sestaro, lo staio, il piede, si veggono accennati a fondamento de' calcoli agrarii; e l'aripenno e la mensa eran le misure del terreno, siccome abbiamo dal Poliptico dell'abbate Irminone. Il prezzo facevasi generalmente in soldi, la lira era una specie di moneta di convenzione, che figurava nelle scritture; nè v'era altra moneta effettiva che il soldo e il danaio, però che la lira sarebbe stata una di troppo peso; tutti i contratti facevansi a soldi.

Al tempo di Carlomagno furon pur coniate alquante medaglie, a celebrare i grandi avvenimenti, come quelli sarebbero della caduta de' Longobardi, e dell'esaltazione all'impero del re franco, due fatti che si collegano con le tradizioni di Roma. A Roma era l'uso di tramandar nel bronzo le memorie degli eventi, e intanto che il trionfatore scorreva le vie principali, si coniavan medaglie in commemorazione, onde che Carlomagno, uso toglier dai Romani quanto riferivasi alle memorie, alla magnificenza, alla porpora, non trascura nè in questo le forme antiche. Ed è a notar qui che la schiatta carolina ben poco trae dalle instituzioni e consuetudini de' Merovei; la creazione d'un impero d'Occidente, tramuta, a così dir, le antiche costumanze della monarchia; una nuova era comincia sotto il doppio impero delle idee germaniche, quanto alla forza materiale, e delle forme romane, quanto alla potenza storica e morale. E' non trattasi già più dell'antica Neustria e dell'Austrasia, ma d'un impero d'Occidente, di cui la Francia non è altro più che una frazione; tanto che quando quest'impero ebbe a cadere, furon de' rottami suoi composti diversi principati, ognuno sotto ad un re; i Carlinghi non furon da nulla preceduti, che somigliar potesse all'opera loro, e questa tutta perì insiem con loro. L'eredità delle consuetudini, delle leggi, dei costumi dell'impero dura ben più in Germania che in Francia; in sul Reno tutto ancor sente della schiatta carlinga; in Francia, all'incontro, i Capeti non furono se non conti franchi, che si fecero re dei Franchi. E che avean eglino di comune con Carlomagno?

CAPITOLO VIII.

ULTIMO PERIODO DEI CAPITOLARI.

I capitolari legislativi. — Personalità delle leggi barbare, franche, saliche, ripensi, lombarde, visigote, romane. — Capitolare addizionale alle leggi saliche e ripensi. — Analisi del _Poliptico dell'abbate Irminone_. Giurisdizione dei conti e dei vescovi. Placiti degli scabini e dei centurioni. — Capitolari circa la milizia. — Forma delle dimande all'imperatore. — Rescritti. — Somiglianza e dissomiglianza tra i sinodi e i placiti. — Indole generale della legislazione di Carlomagno.

800 — 814.

I capitolari di Carlomagno non tutti derivano dal medesimo principio, nè tutti hanno il medesimo intento; alcuni, meramente domestici, non altro comprendono che l'amministrazione dei dominii regi, e si riferiscono alla disciplina, all'economia dei palazzi, delle tenute, delle colonie che compongono il reddito maggiore del principe; altri, che sanno di origine ecclesiastica, non sono che concilii nazionali deliberati dai vescovi, i quali attingon lo spirito loro dai principii generali della Chiesa; i più finalmente di essi capitolari mirano più specialmente a regolar la legge civile, vale a dire lo stato delle persone, leudi, uomini d'arme, coloni o servi che fossero; indi a stabilire la qualificazione delle proprietà, in allodio, benefizio o dominio, divenendo per siffatto modo, come se tu dicessi, il supplimento al codice d'ognuna di quelle barbare nazioni.

Delle quali nazioni la maggior passione era quella di governarsi con le proprie leggi; niente v'era che affezionasse le persone al suolo, nè v'erano statuti o leggi territoriali, chè le popolazioni, correndo da un luogo in l'altro, seco portavan le leggi loro, nella guisa che gli antichi le are de' loro Dei. Il vasto impero di Carlomagno comprendeva popoli diversi, ognun de' quali aveva il suo diritto scritto; i Longobardi, le loro leggi particolari deliberate nelle diete di Pavia o di Milano; i Bavari, il codice teodosiano e il giustinianeo; i Salii e i Ripensi, quelle due grandi famiglie della gente franca, le loro leggi personali; i Romani ed i Sassoni invocavano essi pure una legislazione speciale, per modo che ognuno era governato secondo il proprio suo codice e diritto. La legislazione era, per così dire, a scelta di chi volea: e un uomo libero potea dichiararsi soggetto alla legge che a lui meglio tornasse; il diritto fra que' popoli era tutto personale, e il Franco, l'Alemanno, il Gallo, il Longobardo, il Romano, il leudo, il cherico, dir poteva: «Questa è la mia legge; io sto a questa, nè altra io ne voglio.»

Se non che la mente di Carlomagno, sì alta era, e per conseguenza sì assoluta, da non sapersi tenere dal tentar una tal quale uniformità nella legislazione, e a questo intendono parecchi de' suoi capitolari, i cui statuti si applicano a tutti i sudditi dell'impero senza distinzione d'origine. Ma nello stato di sminuzzamento dei popoli barbari, superbi com'eran essi delle loro consuetudini, erculea fatica quella si era d'annodare in un medesimo tessuto, e coordinare tante leggi diverse e codici particolari; onde se i capitolari mirarono all'uniformità, a Carlomagno fu forza spesso d'avere anche rispetto ai codici di questa o quella nazione; di che son prova evidentissima i due capitolari da lui promulgati per appendice alla legge salica e alla ripense. Recano essi la data dell'anno terzo del suo regno in titolo d'imperatore, cioè dell'anno 803, dal palazzo di Francoforte, la residenza sua tutta germanica, e trattano specialmente della composizione, fondamento e principio d'espiazione per qualsivoglia delitto. «Qui hanno principio (così il testo) i capitolari che il signor nostro, Carlo imperatore, ha ordinato fossero aggiunti alla legge salica, l'anno di Nostro Signore Gesù Cristo 803, e terzo della sua esaltazione all'impero. Chi avrà ucciso il sottodiacono pagherà trecento soldi, quattrocento chi un diacono; per un prete se ne pagheranno seicento, per un vescovo novecento, quattrocento per un monaco;» e così via discorrendo altre taglie per la composizione. I quali statuti altrimenti non si dipartono dal principio fondamentale della legge salica, che stima la vita a prezzo di denaro; ogni delitto si sconta per componimento, ogni asilo è inviolabile; tale si è la massima sua, solo che Carlomagno si studia di accordar questo gran privilegio della legge salica con la polizia generale dell'impero, e perciò appunto ei non consente la composizione per delitti di troppo odiosa natura, e dice, continuando: «Se alcuno, per timore di cader in ischiavitù, uccida il padre, la madre, la zia, lo zio, il patrigno o qualunque altro de' suoi parenti, da cui sospetti poter essere ridotto in servitù, muoia, senz'altro, e i figli suoi, con tutta la sua famiglia, sieno schiavi; s'egli nega il fatto, sia sottomesso al giudizio di Dio per mezzo del ferro rovente, ecc.»

In queste addizioni alla legge salica, Carlomagno entra nello spirito generale dei codici barbari, li rispetta nelle massime loro generali, che sono la composizione, l'asilo e la giurisdizione, solo ei fa di assoggettarle a certe restrizioni di polizia, a certe regole che più non ne consentano tutti gli abusi. Il medesimo spirito regna nelle giunte sue alla legge ripense, secondo codice dei Franchi[90]: «Se un uomo libero trafigge un altro uomo libero, l'ammenda sia di quindici soldi. Per un uomo del re, fiscale, ecclesiastico ch'egli sia, e per un leudo ucciso si paghino cento soldi[91]. Se un uomo sia impotente a pagare il suo debito, nè abbia chi stia pagatore per lui, darà sè stesso in pegno al suo creditore finchè questo sia pagato; o paghi soldi seicento, o giuri, e con essolui giurino dodici testimoni. Che se l'attore accettar non voglia il giuramento dei dodici, ed ei combatta contro il reo con la croce, lo scudo o il bastone ecc.»

In tutti codesti articoli addizionali alle due grandi diramazioni della legislazione franca, Carlomagno rispetta la massima generale delta composizione, fondamento di tutte le leggi barbare, regolate sempre sullo stato delle persone e sulle lor condizioni. La composizione costituisce la gerarchia; se non che l'imperatore vi mesce qualche disposizione tolta dalle leggi romane e dalle consuetudini germaniche; v'introduce la pena di morte nei casi odiosi, la schiavitù per l'assassinio domestico, reminiscenza della legge giulia; conserva il diritto d'asilo, anche sotto il portico della chiesa, in contemplazione dei diritti canonici, ed ammette il giuramento, il combattimento singolare e le prove per via degli elementi. Ma non sia vero ch'ei muti lo spirito delle leggi antiche, chè, quantunque potentissimo, tanto di forza ei non avrebbe; egli s'inchina alle consuetudini stabilite; solo si studia di piegarle per metterle in accordo con la legislazione generale dell'impero suo, non volendo che queste leggi particolari ne turbino l'armonia. Lo stato delle persone e delle sostanze poco varia sotto Carlomagno; le dinastie cambiar possono sì, ma ciò che appartiene alla famiglia ed al suolo si perpetua; dalla composizione pur sempre risulta lo stato delle persone; l'ammenda più o men forte addita il grado; l'omicidio non è punito di morte, e il prezzo della composizione varia secondo l'uomo ucciso, leudo, vescovo, cherico, monaco, Franco, Gallo o Romano.

In quanto alle terre, la feudalità regolare con la sua gerarchia non è altrimenti assoluta; ma ci son Franchi già che si raccomandano per gli allodii e benefizi, poi coloni, e servi, e uomini liberi. Le quali diverse qualità si scoprono nei diplomi e altri documenti contemporanei, il più proprio dei quali a ben apprendere lo stato delle persone e delle sostanze a' tempi carolini, si è il _Poliptico dell'abbate Irminone_, cioè il libro antico dei censi della badia di San Germano ai Prati, uno de' più ricchi monasteri di que' tempi medesimi. San Germano avea molto acquistato e molto avuto in dono da re, conti e donne pie; avea terre immense, ben coltivate e verdeggianti, ed i monaci suoi principalmente applicavansi all'irrigazione dei prati, che giacevano intorno alle torri della badia, d'onde il nome a lei di _pratensis_, antico al par della prima schiatta. San Germano possedeva venticinque grandi tenute, indicata ognuna con la voce latina _breve_[92], raccolte tutte intorno al monastero, o anche sparse qua e là dal Reno al mare. Se grande era la riputazione della badia, se l'arca de' suoi martiri risplendea di Voti, il monastero ne avea gran frutto, e i fedeli lo ricolmavan di doni. Le venticinque mense della badia erano abitate da coloni, liberi o servi, soggetti a canoni sì miti, ch'essi eran per loro un segno di vassallaggio, anzichè un pagamento di oneroso livello. Ecco qui appresso alcuni frammenti del gran libro dei censi della badia, da cui stanno per iscaturire i tempi antichi, con la famiglia, il suolo, la proprietà, tutto ciò in somma che costituisce la società intera; e badisi ch'egli è un libro dell'ottavo o del nono secolo. «Godeboldo, colono di San Germano, ha due figliuoli, l'un di nome Godelildo, l'altro Amaltrude, tiene una mensa ingenua, e paga due moggia di vino, tre galline e quindici uova all'anno. Valate, colono, e la moglie sua Framengilda, con due figliuoli, hanno anch'essi una mensa ingenua, e pagano similmente due moggia di vino, tre galline e quindici uova.» Volete saper ora la condizion dello schiavo? «Eureboldo, servo di San Germano, che tiene a livello una terra lavoratía, pagar deve un pollastro e cinque uova per settimana. Siclebolda, serva, che ha cinque bunaria di terra e un aripenno di vigna dar dee quattro misure di frumento. Adremaro, ligio di San Germano, che tiene un binario di terra lavoratía, un aripenno di vigna ed uno e mezzo di prato, pagar ne deve due misure.»

La più curiosa delle indicazioni che porge il libro dei censi di San Germano si riferisce alla gran tenuta di Palaiseau o Palazzuolo, una delle più belle possessioni della badia, che, consacrata al patrocinio di san Martino, aveva un maniero dominicale o feudale, con una gran masseria e tutte le sue pertinenze. Dividevasi questa tenuta in colti dell'estensione di duecento ottantasette binari, dove seminar si potevano mille cinquecento moggia di frumento; ci avean cento ventisette aripenni (parola d'onde venne il nostro _arpent_) di vigneto, che dar poteva ottocento moggia di vino; cento aripenni di prato, da cui raccoglier potevansi cento cinquanta carra di fieno; bosco abbastanza per pascere un centinaio di verri; tre mulini da grano, il cui censo sommar poteva a centocinquantaquattro misure; una chiesa ben fabbricata e sei albergherie. In quest'ampia colonia moltissimi eran gli uomini della badia, soggetti ad un dolcissimo reggimento e ad un vassallaggio de' più benigni, siccome il censo di Palazzuolo dimostra. Valafredo, colono, con sua moglie Eudimia e due figliuoli, godevan di due mense ingenue, senz'altro canone che un bue, quattro danai, due moggia di vino, una pecora col suo agnello, e con l'obbligo di coltivar l'inverno quattro ternature di terra, di soddisfare alle servitù rusticali[94], di far le vetture e di dar oltracciò all'abbate tre pollastri e quindici uova.

Grande è l'ordine che regna nell'azienda di tutti quegli poderi abbaziali, ed il _Poliptico d'Irminone_ offre in fatto di amministrazione un modello di regolarità e d'esattezza; tutto ivi è notato con minuta scrupolosità; fatto cenno d'ogni uovo nella partita di dare e avere, contato ogni pollo. Quest'azienda domestica del monastero ci ricorda l'amplissimo e minutissimo capitolare di Carlomagno intorno all'amministrazione delle mense reali, a que' giorni il reddito più netto del patrimonio regio; nè punto è da maravigliare che i cartolari regi o abbaziali ne trattino sì specialmente, chè questo era per essi il libro del tesoro. Nel curioso frammento intitolato: _Breve saggio delle cose fiscali di Carlomagno_[95], trovasi pure un documento che comprova con qual diligenza venisse registrato tutto ciò che si apparteneva al regio demanio. I _missi dominici_ avean fra l'altre anche questa soprintendenza nei viaggi loro amministrativi, e in certa visita ch'ei fecero nella badia di Stephanswert, sulla Mosa, distesero un minutissimo ed esattissimo inventario di quanto avean veduto nella chiesa e nella mensa regia. «Noi abbiam trovato, ivi dicono, un altar d'oro e d'argento, con reliquario indorato ed ornato di pietre preziose e di cristallo, una crocetta con lamine d'argento, con altre croci ancora, alcune corone, alcune palle di cristallo e due calici d'argento.» E tutte queste cose preziose eran dai messi regi stimate e pesate, affinchè nulla ne fosse trafugato, e con esse inventariavasi, volume per volume, la biblioteca[96], e così le vesti e i paramenti. Indi i messi regi passavano ai poderi, e vi numeravano gli agnelli, le pecore, i buoi, e con diligente e sottile fiscalità facevano il conto dei canoni e livelli. Che se insorgeva qualche quistione sulla natura e sul diritto della proprietà, facevansi in tal caso di grandi inquisizioni intorno all'origine del diritto, e s'interrogavano gli anziani del luogo, e dopo siffatte inquisizioni i messi regi sentenziavano sui diritti del fisco e dei particolari, la voce pubblica e la testimonianza dei vecchi stando per prova dell'usucapione e del possesso.

Da questi antichi documenti della storia resulta dunque che i più de' censi o redditi degli stabili si pagavano in derrate; per moggia di vino, misure di frumento, polli nelle grandi solennità, uova, pesce del vivaio, ed oltracciò pochi soldi o danai pagati annualmente dal colono. In queste grandi tenute ciascuno esercitava la sua professione; ci eran de' coloni che possedevano un mulino, de' servi fabbri ferrai, de' carpentieri, degli operai in ogni maniera d'arti meccaniche; tutto facevasi in quelle monastiche colonie, il panno, il bigello, le vestimenta per tutti, e meglio che tenute e casali, erano città e industri borgate. Nessuna imposta pagavasi, oltre la decima in derrate, e la servitù era sì lieve, che non pochi possessori di allodii si davano per pietà o per interesse al monastero. Validissimo era in fatti il patrocinio della Chiesa; nè però sosteneva che un cristiano ricomperato dal sangue di Gesù Cristo rimanesse schiavo, che anzi frequentissime eran le manumissioni nelle basiliche, appiè degli altari[97], e l'abbate era contentissimo ogni volta che, parato della sua cappa, e col baston pastorale in mano, pronunziar potea, dopo la messa, quelle parole: «Isemberto, ovvero Igonaldo, tu se' libero, e da servo, divenuto colono della badia.»

Il maggiore e più stringente obbligo della proprietà sotto il secondo lignaggio era il servizio militare: chi possedea qualche brano del territorio era tenuto difenderlo, nè ci era pur un uomo libero, possessore di benefizi, che accorrer non dovesse sotto le insegne al bando del caposignore. Il maggior documento che si abbia intorno al servizio militare a quei tempi, si è un capitolare di Carlomagno, in cui esso è regolato con inesorabile severità, poichè il militare servizio era la legge dei benefizi e il fondamento della costituzione dei Franchi. Il qual capitolare fu da lui dato il settimo anno del regno suo come imperatore, dal palazzo d'Aquisgrana, nel tempo cioè che finite ancor non erano le guerre più sanguinose, e che all'impero sovrastava qualche potente irruzione degli Unni, o altro impeto dei Barbari. Al quale improvviso e tremendo pericolo ovviar si dovea con gran forza; e però l'imperatore comanda che: «Chiunque possiede benefizi muova contro il nemico. Ogni uomo libero che possegga cinque mense, dee venire alla nostra convocazione, e così chi ne abbia quattro o anche tre sole[98]. Di due uomini, possessore ciascuno di due mense, l'uno dovrà marciare contro il nemico; se due uomini parimenti, l'un sia possessore di due mense, l'altro di una sola, si uniscano insieme per aiutarsi scambievolmente, e parta colui che il potrà fare con maggiore vantaggio. Coloro che non posseggono più d'una mensa s'accompagneranno a tre a tre, e a sei a sei quelli che la metà d'una mensa, e uno parta. Gli altri poveri tanto, che l'aver loro non ecceda il valore di cinque soldi, faran che parta il sesto fra essi, a cui si daranno cinque soldi. A niuno è lecito abbandonare in guerra il suo signore. Tutti i nostri fidi conti si apparecchin dunque, il meglio che possano, alla guerra, con loro uomini, carri e donativi, per venire al nostro placito. I nostri _messi_ stieno con l'occhio aperto sovra ciascuno dei nostri vassalli, e ad essi comandino, in nostro nome, di venire al nostro placito coi loro uomini e carri, si che tutti abbiano a seguirci, senza che alcuno rimanga indietro, e si trovino raccolti al Reno pel mese d'agosto: così ordinando noi, all'uopo che anche quei che dimoramo oltre la Senna, eseguir possano i comandi nostri. Noi vogliamo e ordiniamo ancora che i conti non interrompano i loro placiti, e non ne accorcino il tempo per darsi alla caccia o ad altri passatempi. Se ci sia bisogno d'aiuto ai confini della Spagna o del paese degli Avari, facciasi marciare un Sassone ogni sei, e se questo avvenga sulle frontiere della Boemia, uno ogni tre; tutti poi prenderanno le armi a difendere il paese contro gli Slavi Sorabi. È voler nostro che tutti i conti e vassalli nostri, e possessori dei benefizi, e gli uomini a cavallo del paese de' Frisoni, convengano al nostro placito. Quanto ai poverissimi, un solo ogni sette sarà obbligato di venir bene in armi, come sopra.»

Tanto rigore nel militare servigio mostrando il pericolo imminente di qualche grande invasione, ci pare di dover riferire questo capitolare al tempo che i Barbari, con fiero sollevamento, minacciaron di tremenda rappresaglia l'impero. Carlomagno torna qualch'anno appresso alla milizia, e la viene imponendo e regolando, pur sempre con la medesima severità, chè da quello viene ogni diritto e potenza sua. Il servizio militare, imposto si strettamente da Carlomagno, era l'essenzial condizione del possedere. In una società in fatti, che abbia la conquista per legge, è d'uopo che quanti partecipano dei profitti del possedere, sieno presti sempre a difendere la costituzione del paese. Il secondo degli obblighi imposti a tutti coloro che possedevano, si era quello della giurisdizione; cioè ad ogni leudo o libero colono di comparire innanzi al placito del conte ogni volta che chiamato vi fosse, o come giurato, o come scabino, o come _rachimburgo_, o come centurione[99]. Il placito o l'udienza del conte era la giurisdizion comune e consueta; i messi regi teneano assise e udienze passeggere; i conti, tribunali stabili e permanenti. In questi così fatti placiti sentenziavansi le quistioni tutte intorno ai beni e alle persone, ciascuna delle parti era giudicata secondo la sua propria legge, e alcuna volta secondo gli statuti del luogo. La Chiesa sola avea giurisdizione universale e assoluta, procedente dai concilii. Il placito del conte tenevasi a certi tempi dell'anno, nè alcun dei citati poteva cansarsi dal comparire; le cause sulle persone e sugli averi venivano giudicate sulla dichiarazione degli scabini, dei giurati, dei giudici, dei vicari, dei centurioni, tutti eletti a voce di popolo; nessuna distinzione a quei tempi ci avea, nessuna classificazione nelle magistrature che sentenziavano intorno alle sostanze o alle persone; chè anzi i medesimi magistrati esercitavano promiscuamente gli ufizi municipali e giudiziari, sotto il nome di buoni uomini, di savi, di giurati e di scabini.