Storia delle repubbliche italiane dei secoli di mezzo, v. 16 (of 16)

Part 22

Chapter 223,511 wordsPublic domain

L'uno e l'altro raziocinio è egualmente logico, ma ciascuno parte da diversi principj. Quello degli antichi è forse il primo nell'ordine delle idee; essi considerarono l'origine delle società, e si chiesero donde veniva il potere che vedevano stabilito; allora loro parve soltanto libero quell'uomo, che non fosse subordinato che a quel potere che aveva formato o contribuito a formare egli stesso. Così la linea che separava il cittadino dal suddito era patentemente segnata, e non poteva ammettere verun dubbio. La libertà de' moderni dev'essere valutata sopra molto più dilicate differenze. Per determinarne i confini, conviene esaminare fino a qual punto convenga agli uomini uniti in società di essere governati, o pure a qual prezzo loro convenga di acquistare la protezione della forza pubblica contro i loro interni ed esterni nemici; in appresso fino a qual punto ognuna delle umane facoltà abbia bisogno di essere contenuta pel comune vantaggio; finalmente in quale caso torni meglio diminuire in parte la forza di tutti, piuttosto che ristringere di soverchio la felicità o la sicurezza individuale.

Quest'esame guidò a riconoscere che lo scopo dell'unione degli uomini essendo quello di assicurare la vicendevole protezione delle loro persone, del loro onore, delle loro proprietà, dei loro morali sentimenti, quel governo che si farebbe giuoco della vita, della fortuna e dell'onore degl'individui, offendendo i sentimenti di giustizia, di umanità e di pubblica decenza, mancherebbe assolutamente al suo scopo, e dovrebbe risguardarsi come una tirannide, sebbene fosse anche stato stabilito dall'universale volontà.

In appresso si riconobbe, che l'uomo non aveva domandato al proprio governo di proteggerlo contro di sè medesimo, ma soltanto contro gli altri; dal che si è conchiuso che l'esercizio di qualunque facoltà, che non abbia azione sugli altri, non è dipendente dal governo. Su questa regola è fondata la libertà del pensiere e quella della coscienza; mentre che avvi tirannide, qualunque volta il governo procede a punire altra cosa che gli atti esteriori, o che in loro cerca le tracce del malcontento, e della malevolenza, per vendicarsi di queste opinioni.

Finalmente si è conosciuto che il male che risulterebbe per tutti dalla repressione di certe azioni che possono diventare nocive, sarebbe ancora maggiore del male che potrebb'essere prodotto da queste azioni. Perciò si risguardò come tirannico quel governo che proibisce di parlare, di scrivere, di stampare[366]; che gastiga con troppo sospettosa vigilanza certi falli, certi vizj, che non si potrebbero comprimere senza un'inquisizione insopportabile per tutti. E si è conchiuso che un governo è tanto più libero, quanto è sentita meno la sua azione; che è libero, non solo perchè non gastiga che ciò che è vietato dalla legge, ma ancora perchè la legge non proibisce tuttociò che potrebbe proibire.

[366] La quistione intorno alla libertà della stampa fu ampiamente discussa in ogni paese, e si vorrebbe che non fosse per anco bastantemente illustrata. _N. d. T._

Dopo avere in tal modo definita questa libertà puramente difensiva, questa libertà affatto negativa, cui deve tendere ogni buon governo, si cercò di darle per guarenzia i diritti politici de' cittadini. Allora cominciarono a considerarsi, non più come principio essi medesimi della libertà, ma soltanto come sue salvaguardie. I moderni collocarono nel primo grado tra questi diritti politici la libertà della stampa propriamente detta, ossia il diritto di provocare la pubblica attenzione intorno agli affari dello stato, con iscritture pubblicate senza precedente licenza del governo; la libertà della disputa nelle adunanze politiche; per ultimo il diritto di petizione, o sia il ricorso aperto ad ogni oppresso fino alla sovrana autorità, interpellata da cittadini associati a tale oggetto sotto gli occhi di tutto il pubblico. Queste varie prerogative non formano parte della libertà civile, ma piuttosto sono le armi poste in mano al popolo per difenderla.

Dopo avere conosciuto quanto l'idea che fino all'ultimo secolo formavansi della libertà i nostri antenati è diversa da quella che noi ci formiamo adesso, avremo minor cagione di fare le maraviglie, vedendo che in tutte le repubbliche dell'antichità, in tutte quelle della Svizzera e della Germania, in tutte quelle finalmente dell'Italia, intorno alle quali versammo così lungo tempo, non fossero guarentiti i diritti di cui abbiamo fin ora sviluppata l'origine.

Le repubbliche italiane non avevano pensato a proteggere la vita, l'onore, o la proprietà de' cittadini con una legislazione, o con una forma di processura migliori di quelle ch'erano in vigore negli stati più dispotici. I magistrati, i tribunali e le leggi avrebbero avuto bisogno d'una totale riforma, per guarentire la libertà civile, e la felicità delle persone loro commesse. Oggi è dimostrato che compromettesi la libertà, quando gli amministratori si trasformano in giudici, armandoli dell'autorità di castigare que' medesimi ch'essi incontrarono come antagonisti nelle politiche contese. Perciocchè il magistrato, chiamato frequentemente dalla sua carica a sostenere le parti di un capo di partito, ed a sposarne le passioni, viene investito del diritto di giudicare la parte avversaria, cioè quegli uomini che nella causa del popolo vollero mettere argine alle sue usurpazioni, ed opporsi alle sue ingiuste misure. Le repubbliche italiane non erano cadute affatto in quest'errore comune a tutte le altre. Il potere giudiziario vi si trovava abitualmente separato dall'amministrativo: la signoria, che si rifaceva ogni due mesi a sorte, scegliendosi tra i cittadini attivi, era incaricata della generale direzione degli affari, mentre alcuni giudici forestieri, assistiti da legisti pure forestieri, amministravano la giustizia civile e criminale. Ma perchè questa divisione del potere civile e giudiziario non lasciasse verun titolo di timore, avrebbe dovuto essere perfetta; sarebbe stato d'uopo che i magistrati fossero sempre obbligati di rimettere ai tribunali coloro che gli avevano offesi, e che in qualunque caso non fossero seduti essi medesimi in giudizio. Per lo contrario nelle repubbliche italiane, non escluse le meglio ordinate, si vide più volte la signoria momentaneamente riprendere il potere giudiziario, e mandare alla tortura o al patibolo coloro che avevano di fresco attentato alla sua autorità.

Non solamente i giudici non disponevano soli della vita, dell'onore, e delle sostanze de' cittadini; ma non erano pure costituiti in maniera di dare una bastante guarenzia delle loro parzialità o della loro umanità. Richiedeva la legge che fossero forestieri, perchè non isposassero nella repubblica verun partito; che non rimanessero molti anni in carica, onde non adottassero le passioni de' cittadini; finalmente che uscendo d'impiego andassero soggetti ad un sindacato intorno alla loro amministrazione, onde si guardassero dal lasciarsi corrompere coi regali. Ma la legge non aveva separato il giudizio del diritto da quello del fatto; non aveva chiamati i semplici cittadini, come presso i Romani e presso gl'Inglesi, a sentenziare sulla vita de' loro concittadini: non aveva posto ogni uomo sotto la guarenzia dell'interesse de' suoi eguali, nè avanti l'esecuzione di una sentenza capitale aveva richiesto il concorso di un tribunale popolare, che essenzialmente unisse la misericordia al rigore. Non esisteva veruna legge penale che moderasse le sentenze de' giudici, o che preventivamente illuminasse gl'imputati intorno alla loro sorte. Non era nè meno vietato ai podestà di ascoltare le voci della passione o della collera; e perchè giudicavano quasi sempre soli, non erano obbligati di esporre ai loro collega le circostanze della causa, a trattarla ad alta voce, a dare i motivi delle loro sentenze. I motivi e le ragioni che le avevano dettate chiudevansi nel più profondo di tutti i segreti, quello di un uomo colla sua propria coscienza.

La processura dava ancora minore guarenzia che la costituzione del tribunale, segreta era l'istruzione, ed il prevenuto, privo di consiglio nella sua prigione e di avvocato per difendersi, veniva abbandonato a tutte le conseguenze della sua debolezza, de' suoi terrori, della sua ignoranza, o della sua incapacità. La spaventosa processura cominciava colla tortura; e la legge non poneva verun limite ai tormenti co' quali potevasi stringere un accusato, come non aveva determinato quale indizj si richiedessero per esporlo a così barbara prova. Non pertanto le confessioni strappategli di bocca dall'atrocità de' dolori, venivano ritenute quali sufficienti prove contro di lui, e contro i supposti suoi complici. Finalmente la legge permetteva supplicj non meno spaventosi che quelli delle monarchie, e l'umanità veniva offesa non meno dalle esecuzioni che dalle processure.

In tal modo adunque, anche in tempo ordinario, la società non guarentiva l'onore, la vita, o le sostanze degli individui, co' suoi magistrati, co' suoi giudici, colle sue leggi. Ma nelle rivoluzioni, pur troppo frequenti, l'abuso di una pretesa giustizia diventava ancora più molesto. Allora i capi di un partito, facendosi investire di una illimitata autorità, sotto il nome di _balìa_, gastigavano in massa, senza informazione, senza processura, senza giudizio, tutti i membri del contrario partito, coll'esilio, colla confisca de' beni, spesso con capitale supplicio.

Non avevano gl'Italiani pensato giammai che lo stesso scopo della formazione della società prescrivesse confini alla sovrana autorità; essi non avevano veduto, che gli uomini non hanno potuto assoggettargli che le loro relazioni degli uni verso gli altri; ed essi avevano permesso ai governi di penetrare nell'interno dei loro pensieri, per dirigerne le opinioni e punirne i sentimenti. Tutte le repubbliche italiane eransi formate in seno alla cattolica religione, e questa religione, assoggettando, col mezzo della confessione, il pensiero al tribunale de' preti, gli spiriti si erano abituati a risguardare il segreto delle coscienze come dipendente dall'autorità. La persecuzione ed il castigo dell'eresia era una necessaria conseguenza della sommissione delle repubbliche alla Chiesa. Quella della magia era pure riservata ai preti; ed ammessa una volta la funesta opinione dell'azione degli uomini sulle potenze infernali, la magia dovette entrare nelle attribuzioni de' tribunali, poichè risguardavasi con un mezzo con cui un uomo poteva nuocere ai suoi simili. Ma non potevasi perseguitare questo delitto, che si commette senza testimonj nell'oscurità della notte, senza dar luogo alle più sospettose, più arbitrarie e più tiranniche processure.

Del resto non era soltanto allorchè trattavasi di perseguitare l'eresia o la magia, che i tribunali italiani credevano di avere diritto di scendere nel cuore dell'uomo e di punirne i moti segreti, ma si arrogavano il diritto di assoggettare alla pubblica vendetta ogni sentimento di scontentezza o di odio contro il governo; ne cercavano spesso gl'indizj in una parola, in un gesto, in un sospetto; e nelle circostanze di rivoluzione furono vedute le repubbliche adottare le usanze ed i principj de' principi assoluti, e punire coi supplicj, non già gli atti esteriori, ma il nascosto pensiero di cui erano l'indizio.

Se i governi italiani non si erano astenuti dal giudicare i sentimenti ed i pensieri, che non dipendono in verun modo dalla pubblica autorità, con più ragione non eransi fatto scrupolo di armare una metà de' cittadini contro l'altra, d'incoraggiarne molti ad esercitare l'infame mestiere di delatore, quando hanno con ciò potuto sperare di reprimere abitudini viziose o nocive, che si vorrebbero certamente sbandire da ogni ben regolata repubblica, ma che non si potrebbero castigare senza assoggettare tutti i cittadini ad una insopportabile inquisizione.

La bestemmia diventò uno de' principali oggetti della vigilanza de' magistrati, e venne sottomessa a tutta la severità dei tribunali stabiliti al solo oggetto di comprimerla. Soltanto in Ispagna ed in Italia s'incontra questa viziosa abitudine, affatto sconosciuta presso i popoli protestanti, e che non dobbiamo confondere con quei rozzi giuramenti che il popolo in tutti i paesi frammischia ai suoi discorsi. In tutti gli accessi di collera, i popoli meridionali se la prendono cogli oggetti del loro culto, li minacciano, e li caricano di parole ingiuriose alla stessa divinità, al Redentore o ai Santi. Trovansi tracce di tale scandalosa abitudine nel linguaggio e in alcuni modi proverbiali degli altri popoli, ma la volontà d'insultare la divinità con questa specie d'attacco non si poteva conservare che in un paese in cui la superstizione, sempre in guerra coll'incredulità, ha rimpiccioliti tutti gli oggetti del culto, e fattili scendere fino al livello degli uomini. La processura contro i bestemmiatori occupò in ogni tempo i tribunali d'Italia. Pure cotale delitto non lascia veruna traccia, e quegli stesso che lo ha commesso, il più delle volte se ne dimentica, i testimonj sono quasi sempre implicati nella contesa che vi diede motivo, ognuno tosto o tardi cade nello stesso errore, e la inquisizione del bestemmiatore, senza diminuirne l'abitudine, ha dato luogo alle più inique ed arbitrarie processure.

Molti altri delitti di pure parole vennero considerati come egualmente punibili; si videro più volte condannati a gravi pene, coloro che avevano con qualche motto cercato di coprire di ridicolo o di biasimo il governo, e coloro che nelle loro scritture avevano manifestate opinioni riprovate, non solo in fatto di religione e di politica, ma ancora in argomenti puramente filosofici. Si vide ancora, ma soltanto in alcune circostanze, altre viziose abitudini punite con severissime pene, le quali non potevano colpire i delinquenti che in conseguenza di un'inquisizione totalmente contraria ad ogni attuale idea di libertà. Ne' tempi in cui era in Firenze dominante la fazione de' piagnoni, si perseguitò il mal costume perfino nell'interno delle famiglie con segrete denuncie, sebbene la pubblica decenza ordinariamente soffra assai più da tali rivelazioni, che dall'abuso che si lascia sussistere. Il giuoco nell'interno delle case private, il lusso della mensa, degli abiti, degli equipaggi, furono risguardati come oggetti di pertinenza delle leggi, e tutte le abitudini dell'uomo privato vennero regolate con atti del sovrano potere.

Le varie prerogative che i popoli moderni considerarono quali guarenzie della sicurezza e della libertà de' cittadini, mai non si conobbero nelle repubbliche d'Italia. La nozione della libertà della stampa non erasi nemmeno presentata ai loro legislatori. Appena si trovano in tutta l'istoria dell'Italia due o tre esempi di scritture pubblicate intorno alle cose del governo, ed i loro autori avevano sempre avuta la precauzione di farle stampare in estero stato; ma non pertanto qualunque volta si poterono arrestare o l'autore o i distributori, questi furono sempre puniti con eccessiva severità. Nè il partito dell'opposizione, nè il partito governante non cercarono mai d'illuminare la pubblica opinione, e non si supponeva che le deliberazioni intorno agli affari della patria potessero uscire dalla sala de' suoi consigli. In contraccambio, dobbiamo pur dirlo, gli storici delle repubbliche, che prima dell'invenzione della stampa si appellavano non ai presenti tempi, ma alla posterità, diedero prova nelle loro scritture di grande coraggio e di rara imparzialità; e dal modo con cui in ogni occasione giudicano i loro compatriotti e magistrati, sempre si conosce la mano dell'uomo libero.

Il diritto di petizione non fu dagl'Italiani meglio conosciuto che quello della stampa: essi non altro avevano fatto che rimuovere dal proprio luogo l'assoluto potere, togliendolo dalle mani di un solo per affidarlo a molti. Essi non pensavano punto a limitarlo, e soprattutto a contenerlo per via della pubblica opinione. Ogni cittadino poteva, per vero dire, portare riclami all'autorità da cui immediatamente dipendeva; ma non poteva giammai, con una petizione, tradurre quest'autorità avanti ad un'altra incaricata di sindacarla; meno poi trasmutare il suo privato affare in un affare di stato, unendosi ai suoi concittadini per dare maggior peso alle proprie lagnanze. Nel primo caso sarebbe stato ammonito, come se avesse voluto confondere tutte le podestà e l'ordine stabilito; nel secondo sarebbe stato severamente punito, come tendente alla ribellione.

Ma ciò che può sembrare strano, si è che la libertà stessa della disputa ne' consigli non era altrimenti assicurata. Pure questa è la sola cosa che possa garantire l'esercizio de' diritti della sovranità, dei quali gli antichi repubblicani erano altrettanto gelosi, quanto lo erano poco della sicurezza individuale.

I consiglj di una repubblica sono chiamati intorno ad ogni affare a due distinte operazioni, cioè deliberare ed emettere il voto; lo che risponde a quelle della disputa, poi del giudizio ne' tribunali. Gl'Italiani avevano quasi totalmente trascurata la prima; essi non davano nè guarenzia, nè solennità alla disputa; pareva che non si prendessero cura che i consiglieri s'illuminassero gli uni gli altri colle loro opinioni, e riducevano tutto lo studio loro a rendere con un profondo segreto liberi i suffragi. Ne' consigli parlavasi assai poco. Il primo magistrato ne faceva talvolta l'apertura con un discorso di etichetta, che imparava a memoria, o che leggeva; talvolta ancora qualche giovane oratore figuravasi d'imitare gli antichi, pronunciando un ampolloso sermone, che veniva piuttosto risguardato come un pezzo accademico, che come un mezzo di persuadere; talvolta alla proposizione fatta dal magistrato teneva dietro una tumultuaria conversazione in ogni panca; ma d'ordinario si passava subito ai suffragi con un profondo silenzio. A Firenze, ogni consigliere per dare il suo voto, riceveva fave bianche e nere; a Venezia pallette di legno; e le urne eran distribuite in modo che il votante poteva porvi la mano, senza far conoscere in quale senso avesse votato. In appresso si contavano i suffragj, la di cui semplice maggiorità non bastava giammai per dare forza di legge ad una proposizione. Il più delle volte, perchè si potesse, giusta l'espressione legale, _vincere il partito_, rendevasi necessario di riunire i tre quarti de' suffragj di cadauno de' diversi corpi che trovavansi adunati nella stessa sala per emettere i voti separatamente; a Firenze, per modo d'esempio, dei priori di buoni uomini, e dei gonfalonieri di compagnia. Se in taluno di questi tre corpi il quarto soltanto dei membri aveva poste nell'urna delle fave bianche, la legge veniva rigettata.

Affinchè i consiglj siano veramente liberi, è necessario che la minorità abbia tutta la libertà di far udire le sue ragioni, di discutere ampiamente la sua causa, e di rappresentarla sotto tutti gli aspetti; ma non è meno essenziale di far prendere tutte le decisioni colla sola maggiorità de' suffragj, onde il piccolo numero, tra consiglieri tutti eguali, e che hanno tutti la medesima missione, non imponga al maggior numero. Gl'Italiani astanti non avevano conosciuti questi due principj; avevano circondato da tanti pericoli l'uso della parola, avevano giudicate con tanta severità le aringhe che pronunciavansi innanzi ai consiglj, avevano assoggettati gli oratori a così pesante risponsabilità, tanto per mezzo di un pubblico biasimo, che per clamorosi gastighi, per qualunque poco misurata frase fosse sfuggita di bocca all'oratore nel calore della disputa, che niuno osava entrare in disamina: e non si era coltivata la sola eloquenza popolare, quella di parlare improvvisamente, perchè la minorità non aveva giammai occasione di motivare la sua opposizione, di cercare di persuadere i suoi avversarj, e di trattare apertamente la propria causa. Ma mentre tutti opinavano con timore, una taciturna minorità contrariava co' suoi segreti suffragj le operazioni del governo, e faceva rigettare una proposizione, contro la quale niuno aveva ardito di muovere obbiezioni.

Questa taciturna opposizione, eccitando un profondo risentimento, fu spesso cagione della più scandalosa violazione della libertà dei suffragj. A Firenze si vide più volte la signoria far ricominciare replicatamente l'operazione dello scrutinio, _perchè non si era potuto vincere il partito_. Fu veduta minacciare coloro che darebbero la fava bianca, e fu pure veduta in qualche circostanza far cadere sopra di loro le più acerbe pene. Ora di qual uso potevano essere i consiglj, se i consiglieri non avevano libertà? E quando una costituzione vuole che i suffragj riuniti de' magistrati possano esprimere soli una volontà sovrana, qual è la superiore autorità che possa prescrivere in quale senso debba manifestarsi questa volontà? Così addiviene che un primo errore nella legislazione ne produca degli altri; così dopo di avere imprudentemente dato ne' consiglj alla minorità il potere di legare la maggiorità, si fu poi costretto più volte a dovere permettere, che l'assenso di questa minorità si ottenesse colla violenza.

Dopo di avere brevemente esaminati tutti i diritti che nell'età presente ci sembrano i più preziosi, e dopo avere osservato che sul conto loro le leggi protettrici non erano migliori nelle repubbliche italiane che nelle monarchie, o che anzi erano assolutamente le medesime, e permettevano che tutti questi diritti fossero in certe occasioni compressi o annullati, si accresce la nostra maraviglia nel contemplare i miracolosi effetti dello spirito repubblicano; e ci andiamo ancora interpellando in qual cosa consistesse adunque quella libertà, che poteva stare insieme alla più crudele tirannia; quella libertà, che veniva difesa con così eroici sforzi, la di cui privazione eccitava così amare lagrime, e che i popoli non perdevano senza perdere ad un tempo la loro prosperità, la loro gloria, i loro talenti e le loro virtù.

Ma d'uopo è ricordarsi che nelle repubbliche i medesimi uomini si presentano sotto un doppio aspetto e con un doppio carattere; prima come governati, poi come governanti. Oggi per valutare la libertà, cerchiamo in che consista pei governati; fino al nostro secolo per lo contrario si cercava in che consistesse pei governanti; e questa attiva libertà, questa libertà tutta composta di prerogative sovrane, che al primo colpo d'occhio sembra dover contribuire molto meno che non la sicurezza individuale alla prosperità dei cittadini, trovasi per lo contrario avere per essi un incanto che nulla pareggia. Dessa è una bevanda inebriante, è il nettare degli Dei: quando un mortale ha potuto gustarla un sola volta, sdegna ogni umano nutrimento: ma inoltre trova in sè medesimo nuove forze, ed una nuova virtù; la sua natura è del tutto cambiata; e sedendo a quella mensa, egli sente che si pareggia agl'immortali.

Alcuni fondamentali assiomi possono rappresentare tutto il sistema della libertà degli antichi tempi; sono questi l'espressione de' diritti politici della nazione considerata in corpo, e non di quelli dei singoli individui nelle loro relazioni colla nazione. Verun'altra repubblica non professò forse così apertamente, nè più religiosamente osservò questi assiomi, quanto quelle d'Italia ne' secoli di mezzo.