Storia delle repubbliche italiane dei secoli di mezzo, v. 01 (of 16)

Part 5

Chapter 53,685 wordsPublic domain

I popoli settentrionali che stabilironsi in Italia non conoscevano le arti di lusso, e ben tosto le fecero sparire dai paesi in cui abitarono. Il commercio non offri più all'uomo possessore d'una intera provincia i mezzi di cambiare la sussistenza di più migliaja di persone colle dilicatezze che niuno con lui divideva. Una futile vanità, il fasto, non allettavano i conquistatori, i quali, divenuti gentiluomini, non convertivano il prodotto d'un podere in abiti ricchissimi, in merletti, in stoffe d'oro. Colossali erano le loro fortune, ma colossale altresì l'uso che ne facevano. Le loro ricchezze consistevano in derrate che servono ad alimentare gli uomini, grani, vino, bestiami, che effettivamente impiegavano nel mantenimento degli uomini dipendenti da loro. La forza aveva creata la loro ricchezza, e la loro ricchezza ne accresceva a vicenda la forza. Su tale solidissima base si fondava la potenza della nobiltà de' mezzi tempi.

Quando i Lombardi conquistarono l'Italia, questi uomini, valorosi, indipendenti, guerreggiando per sè medesimi, e non per un padrone, divisero le loro conquiste in altrettanti feudi quanti erano i guerrieri. Conoscevano per altro i vantaggi della militare disciplina, e conservarono all'armata la sua forma e la subordinazione nello stabilimento che doveva farne una nuova popolazione. Diedero ai loro capitani il titolo di duchi o generali[64], e loro affidarono il governo delle città con un diritto di alta proprietà o di signoria sul territorio che le circondava; conservarono a se medesimi il titolo di _milite_, e cadauno ottenne la proprietà feudale d'una porzione del territorio d'ogni città, dei castelli, o dei villaggi che ne dipendevano. D'allora in poi il vocabolo _milite_ fu adoperato per indicare il gentiluomo più tosto che il soldato.

[64] Veggansi le Leggi di Rotario nel Codice Longobardo parag. 6, 20 e 21 nel tomo primo parte seconda _Scriptorum Rer. Italicarum p. 18. e 20_.

La proprietà non apparteneva realmente che ai gentiluomini. I lavoratori, i vassalli, ch'essi avevano spogliati, ed obbligavano a travagliare per conto loro, dandoli la terza parte dei prodotti, trovavansi in una condizione assai vicina alla schiavitù[65]. Nel rango superiore l'autorità dei duchi attaccata alla conservazione d'un cert'ordine sociale, non fondavasi che sopra una finzione di proprietà, sopra un diritto imaginario rispetto a territorj e province ch'essi non possedevano. Pure lo stesso sistema formava la sicurezza del duca ugualmente che del gentiluomo, sanzionando ad un tempo l'obbedienza del vassallo e del valvasore: e quindi per il corso di più secoli i duchi non furono forti che per la forza de' gentiluomini loro subordinati. Risalendo la scala feudale il re, posto al di sopra dei duchi, avrebbe dovuto esercitare sopra di loro l'autorità medesima che i duchi avevano sui gentiluomini. Ma se il diritto di proprietà de' grandi vassalli su tutta la provincia non era che una finzione della legge, il diritto di proprietà del re su tutto il regno era una finzione ancora più lontana dalla realtà: e poichè la stabilità del potere era appoggiata alla ricchezza territoriale, il potere de' gentiluomini sui loro subordinati doveva essere assoluto, precario quello del duca, e quello del re quasi nullo.

[65] «Coloro tra i Romani, dice Paolo Warnefrido, che non furono uccisi, vennero divisi fra i soldati dell'armata, resi tributarj, ed obbligati di dare ai Lombardi il terzo del loro raccolto.» _De gest. Long. l. II. c. 32, p. 436._

L'anno 576 epoca della morte di Clefi, il secondo de' principi lombardi che regnarono in Italia, la nazione suppose di poter far senza capo. I duchi che allora erano trenta, furono risguardati quali rappresentanti di tutti gli uomini liberi accostumati a combattere sotto le loro insegne. Si affidò loro l'amministrazione dello stato, ed essi rappresentarono per dieci anni una imperfetta imagine di repubblica. A tal epoca gli stessi gentiluomini s'accorsero che per assicurare la loro libertà, era necessario che i loro capi dipendessero da un superiore, e colsero l'opportunità d'una pericolosa guerra col Franchi e coi Greci per sottomettersi nuovamente all'autorità reale[66].

[66] Paolo Warnefr. _de Ges, Lon. l. III. c. 16. p. 444._

I Lombardi erano indipendenti piuttosto che liberi; l'indipendenza loro veniva guarentita dalle loro proprietà, dalle armi dei loro vassalli e dalla debolezza dei re; non già dalla loro costituzione. Varie loro leggi sembrano anzi fatte per sanzionare la tirannide. «Se taluno di concerto col re, dice Rotari, prepara la morte ad un altro, o lo uccide d'ordine del re, non è punto colpevole; nè la di lui persona, nè gli eredi potranno essere molestati per tal fatto; imperocchè credendo noi che il cuore del re sta in mano di Dio, non è possibile che si chieda conto ad un uomo di colui che il re fece uccidere»[67]. E senza questa legge i giudici del re potevano tenersi risponsabili, non solo alla nazione, ma ancora alle famiglie de' colpevoli delle più giuste sentenze. Lo spirito nazionale, l'indipendenza de' gentiluomini e la debolezza del monarca, impedivano che la vita de' subalterni fosse, in forza di tal legge, in balìa d'un despota.

[67] _Leges Rotharis Regis § 2. anno post invasionem Italiæ promulgatæ. Scrip, t. I. part. II, p. 17._

Non è a sperarsi di trovare nelle costituzioni, o in verun codice delle nazioni barbare, qualche garanzia de' diritti del popolo, delle prerogative dei gentiluomini, o restrizioni alla illimitata autorità reale; tutto ciò esisteva indipendentemente dalle leggi: ma ciò che caratterizzava una nazione libera, era la fissazione della pena per ogni offesa, portata ad una precisione, che al presente parrebbe ridicola, e che altamente giovava ad impedire gli arbitrarj giudizj[68]; lo stesso deve dirsi della legge che castigava la disubbidienza al duca o al re con un'ammenda determinata; di modo che ognuno sapeva sempre a qual prezzo e con quale pericolo poteva scuotere il giogo dell'autorità[69]: era per ultimo la garanzia data ad ogni gentiluomo nella propria giurisdizione[70]. La pubblicazione di tali leggi indicava un popolo libero, più assai che il loro contenuto: «Io Luitprando, dice il monarca nella prefazione, re cattolico e cristiano della nazione dei Lombardi, che Dio ama, di consenso di tutti i miei giudici d'Austria, di Neustria e delle frontiere della Toscana; di consenso di tutto il rimanente de' miei fedeli Lombardi, ed in presenza di tutto il popolo, ho trovato ciò che segue santo e lodevole, e conforme all'amore ed al timor di Dio»[71].

[68] _Leges Rotharis § 45_ e seguenti _p. 21_.

[69] _Ibid. § 18-22, p. 20_.

[70] _In curte sua. Leg. Roth. § 32-34, p. 21._

[71] _Prologus ad Leges Luitp. Regis p, 51. Legis Longob. t. I. p. II. Rer. Ital._

Il regno de' Lombardi era elettivo. Di diciotto re che avevano preceduto Rotari, tre o quattro soli succedettero ai loro genitori[72]. Vero è che dopo Carlo Magno, la corona rimase nella famiglia de' Carlovingi fino alla sua estinzione; ma dopo Carlo il Grosso la nazione rientrò ne' suoi diritti, ed esercitò molte volte in breve spazio di tempo il diritto di nominare i suoi capi, onde mantenersene in possesso. L'assemblea nazionale che chiamavasi _Placita seu Malli Regni_, riunivasi a Pavia capitale degli stati lombardi, talvolta a Milano, ed in appresso in campagna aperta nella pianura di Roncaglia presso Piacenza. Il nuovo sovrano, o aspirasse al trono per averlo meritato colle sue vittorie, oppure vi fosse invitato dai grandi, era quello che convocava l'assemblea, la quale era composta di prelati, di duchi, di conti, dei legati reali, dei giudici dell'imperatore, degli scabini, de' notai, de' legisti, e per dirlo in una parola, di tutti gli uomini liberi, ch'erano tenuti di assistervi quand'anche non vi avessero voce deliberativa[73].

[72] _Prologus ad Edictum Rotharis p. 17._

[73] _Antiqu. Ital. Medii Ævi Dissert. XXXI. t. II. p. 958._

Quest'assemblea dava, o piuttosto confermava la corona per acclamazione. Nel secolo decimo era il più delle volte ridotta a giustificare un'usurpazione deponendo il sovrano che aveva avuto la disgrazia di rimaner perdente, a ricevere dal nuovo re il giuramento di conservare i privilegi accordati alla chiesa dai suoi predecessori, e finalmente ad esigere da lui le vaghe e generali promesse di rispettare i diritti di tutti, d'osservare la giustizia, di proteggere i poveri, di reprimere le vessazioni de' soldati. I soldati che nominavano e deponevano i re avevan più cura di mantenere la loro indipendenza nelle province loro, che i diritti dell'assemblea di cui erano membri. La carta d'elezione terminava d'ordinario colle seguenti parole: «E come il glorioso re N. si è degnato di promettere che osserverà tutte le condizioni soprascritte, la di cui osservanza è ben necessaria; e che col divino ajuto avrà cura della nostra e della sua salvezza, è piaciuto a tutti noi di eleggerlo nostro re, signore e difensore; obbligandoci di ajutarlo con tutte le nostre forze nel real ministero, per la sua conservazione e per quella del regno»[74].

[74] _Synod, Ticin. pro elect. seu confinatione Widonis in rege Italiæ, anno 890. Rer. It. t. II. p. 416., VIII. c. 12._

Intanto agli occhi del popolo il poter sovrano veniva trasmesso al nuovo monarca col porre in sul suo capo la corona di ferro che custodivasi in Monza. Quando il grande Ottone fu così coronato, Walperto arcivescovo di Milano celebrò i santi misteri circondato da molti vescovi. Frattanto il re depose sull'altare di S. Ambrogio tutti i reali ornamenti, la lancia, il di cui ferro era stato fatto con un chiodo della croce di nostro Signore, la spada reale, l'ascia, il budriere e la clamide imperiale; e servì vestito da sottodiacono, mentre il clero celebrava la messa secondo il rito ambrosiano. Terminato il sacrificio, l'arcivescovo arringò i duchi ed i marchesi che lo circondavano, ricordando loro le virtù di Ottone, che unse col sacro crisma; indi rivestitolo degli abiti e delle armi deposte sull'altare, pose finalmente sul di lui capo la corona di ferro de' Lombardi[75].

[75] _Landulf, Sen. Mediol. Hist. Rer. Ital t. IV. p. 79. l. II. c. 16._

L'assemblea generale dei _placiti_, alla quale spettava l'elezione del sovrano, era pure la gran corte di giustizia del regno. È dal suo nome _placita_ che derivarono i vocaboli di _plaider_ e _plaid_ dei Francesi[76]. Veniva periodicamente convocata almeno due volte all'anno, nell'estate e nell'autunno; e tutti gli uomini liberi immediatamente dipendenti dal re dovevano assistervi. È probabile per altro, che i vassalli assai lontani dalla residenza della corte potessero dispensarsi dall'intraprendere un viaggio che doveva loro riuscire assai gravoso; purchè intervenissero poi alle adunanze ch'erano presedute dal conte del sacro palazzo in tutte le province a nome del re. Questo conte era il principale ministro di giustizia della monarchia, cui apparteneva di pieno diritto la convocazione dell'assemblea nazionale in tutte le parti dello stato; di presederla in assenza del re; e quand'eran terminati i pubblici affari, di rendere giustizia in suo nome[77]. Eranvi pure altre assemblee nelle province di natura analoga alle adunanze del regno, dette giudizj del signore, cui tutti gli uomini liberi dipendenti da un grande feudatario dovevano assistere.

[76] Gl'Italiani ne derivarono i vocaboli _piatire_ e _piato_, ora andati quasi affatto in disuso. N. d. T.

[77] _Antiqu. Ital. Med. Æv. Diss. VII, t. I. p. 362._

Ne' monumenti che ci restano di queste assemblee, non si trova cosa che possa indicare che si facessero antecedenti discussioni ai decreti del presidente. È bensì vero che non possiamo sperare di conoscere le modalità degli stati del regno, stando al formolario, adoperato dai notaj nella redazione dei loro atti, i quali, non potendo maneggiare il barbaro latino in cui gli scrivevano, studiavansi di ommettere o abbreviare tutte le particolarità che non avrebber saputo descrivere. Siamo di parere che non avessero voce deliberativa che i grandi signori; che i giureconsulti e gli scrivani non fossero chiamati alle assemblee dello stato che per giovare al loro signore col consiglio, comecchè, istruiti assai più degli altri intorno alle cose della legge, potessero avervi una maggior influenza: supponghiamo ancora che i cittadini si riunissero in queste assemblee per dar maggiore autenticità agli atti pubblici, perchè i testimonj e le parti si trovassero più facilmente, e perchè più facilmente in tanto numero si avessero uomini istruiti intorno ad ogni legge, i quali servissero d'arbitri ne' processi, qualunque si fosse il codice nazionale che le parti dichiaravano d'avere adottato.

Bel privilegio avevano le nazioni settentrionali conservato ai cittadini, la libera scelta di sottomettersi alle leggi de' loro maggiori, o pure a quelle che trovassero più conformi alle proprie nozioni di giustizia e di libertà. Presso i Lombardi trovavansi in vigore sei corpi di leggi; la legislazione romana, lombarda, salica, ripuaria, allemanna e bavara; e le parti nell'incominciar de' processi dichiaravano ai giudici che vivevano, e volevano essere giudicate secondo la tale o tal altra legge[78]. La stessa facoltà della scelta fu accordata ancora ai Romani quando il loro ducato venne riunito alla monarchia dei Carlovingi. «Noi vogliamo, dichiara l'imperator Lotario, che il popolo romano venga interrogato sotto qual legge vuol vivere; che ognuno viva in appresso secondo la legge che avrà professata; che ne siano avvertiti i cittadini e lo sappiano i giudici, i duchi ed il rimanente del popolo»[79].

[78] In tutte le carte dei gentiluomini, dopo il loro nome, dichiarano in principio la legge sotto cui vivono. _Lege vivens salica ec. Ant. It. med. Ævi Dis. XXXI. t. II. p. 958_. — _Præf. ad Leg. Long. Rer. Ital. t. I. p. II. p. 2._

[79] _Leges Lot. I. Imp. § 37 in calce Cod. Longob. p. 140._ Le leggi pei Visigoti in Ispagna, sole di tutte le leggi barbare, rifiutano questa facoltà ai loro sudditi. _L. II. Lex 9. p. 862. Legis Wisig. apud Scrip. Hisp. t. III._ Questa legge è di Recesuind, che regnò sui Visigoti dal 650 al 672. Il codice de' Visigoti è il più sospettoso e meno liberale di tutti i codici barbari.

Sotto il governo de' Carlovingi l'estinzione di molte famiglie ducali aveva fatto luogo ad un altro ordine di alta nobiltà, quello dei conti, i quali venivano dal re incaricati del governo delle città. Di tutte le classi dei nobili, quella dei conti sembrava più immediatamente dipendere dal re; poichè quantunque la loro dignità passasse spesse volte di padre in figlio, non era loro accordata che precariamente; e fino all'epoca in cui Corrado il Salico autorizzò la trasmissione di tutti i feudi di padre in figlio, sembra che i conti ricevessero il loro governo dal sovrano, che poteva a suo piacere riprenderlo. Nella patente di loro creazione il re dichiarava: «che conoscendo l'amore di N. N. per la giustizia, gli affida la stessa città, che fu governata dal suo predecessore, con obbligo di mantenersi costantemente fedele alla corona; di giudicare tutti gli uomini sottomessi al suo governo, di qualunque nazione essi siano, secondo le loro leggi e costumi; di proteggere le vedove e gli orfanelli; di perseguitare i malfattori e di far pagare al fisco le tasse dovutegli»[80]. In questa carta non è menzionato un altro importantissimo ufficio dei conti, quello di condurre le milizie alla guerra. E siccome più volte accadeva che il conte d'una città n'era in pari tempo ancora il vescovo, questa militare incumbenza assai male si confaceva al carattere ecclesiastico.

[80] _Marculfi Formul. l I. c. 8. In capit. Reg. Franc. Balutii t. II. p. 330._

Il conte nelle sue particolari corti sceglieva tra gli abitanti gli Scabini[81] che formavano la magistratura delle città; ed i cittadini li confermavano col loro voto. Questi Scabini seguivano il loro conte alle pubbliche assemblee del regno, di modo che ogni città trovavasi in queste assemblee rappresentata dal suo governatore e dai suoi magistrati. E come non vi si contavano le voci, e che le parti del popolo erano quelle di sanzionare o rigettare le proposizioni del principe colle acclamazioni, una più esatta rappresentanza sarebbe stata illusoria.

[81] Il nome di Scabini, o _Schoppen_, viene di preferenza adoperato dai re franchi, e quello di Sculdaesi _Schulteis_ dai re lombardi.

A traverso delle rivoluzioni degli ordini superiori della nobiltà, gli uomini liberi, tra i quali erano state in origine divise le terre di conquista, conservarono pel corso di cinque secoli almeno la medesima indipendenza, ed il rango medesimo: sembrò inoltre che acquistassero maggior considerazione e potenza, allorchè, ripopolatesi le campagne, s'accrebbe il numero de' loro vassalli. Dopo tale epoca non furono più considerati come semplici soldati; che anzi presero il titolo di capitani, _catanei_, quello di conti _rurali_, e quello di signori o di gentiluomini. Ognuno di loro possedeva un villaggio, le di cui terre formavano la sua proprietà, ed i di cui abitanti erano suoi vassalli.

Un signore viveva nelle sue terre da piccolo sovrano; e perciò il soggiorno del suo castello gli doveva essere più aggradevole assai che quello delle città, ove doveva sostenere il confronto de' suoi eguali, e l'umiliante superiorità della corte sovrana. Per mettersi in salvo contro le incursioni degli Ungari e dei Saraceni, ogni gentiluomo nel nono e nel decimo secolo fortificò il suo castello, che gli diventò ancora più caro poichè all'indipendenza riuniva il vantaggio della sicurezza. E per tal ragione le più considerabili città furono abbandonate dai loro cittadini che coprirono la campagna di fortezze. L'autorità de' conti e degli scabini sopra i signori rurali diventò affatto illusoria, allorchè questi furono in istato di poter opporre agli ordini de' loro superiori, castelli difficilmente espugnabili, e milizie addestrate all'armi. Intanto le città s'adontarono nel vedere che i gentiluomini sottraevano alla loro obbedienza parte delle campagne che formavano il loro distretto, altronde credute necessarie alla loro sussistenza. E l'implacabile odio che concepirono contro i nobili si manifestò con una guerra crudele tostochè queste incominciarono a reggersi a comune.

I nobili castellani venivano ancora indicati col nome di _valvasori_, che nel sistema feudale esprime la doppia loro dipendenza. Effettivamente essi erano ad un tempo vassalli dei conti o dei duchi dai quali dipendevano immediatamente, e valvasori dei re. Circondati dai loro contadini, ch'essi tenevano in una assoluta dipendenza, non sentivano il bisogno di coltivare il loro spirito per distinguersi nella società, nè di acquistare qualità singolari per inspirare rispetto ai loro inferiori di già sottomessi. La caccia e le armi formavano le loro delizie, come erano i soli oggetti del loro lusso. L'educazione d'un gentiluomo riducevasi a saper domare un cavallo bizzarro, a palleggiare con destrezza una grossa lancia, o lo scudo, ed a sopportare senza fatica la più pesante corazza: avrebbero creduto di avvilirsi occupandosi delle lettere o del dirozzamento dei loro costumi. Omai la lingua volgare incominciava a prendere un carattere affatto diverso dalla latina, che sola per altro si scriveva. Tutti i contratti dei gentiluomini, de' quali moltissimi conservaronsi fino a questi tempi, sono stipulati con istromenti dettati in così barbaro latino, che si ha difficoltà a crederlo latino. A piè dell'atto l'acquirente, il venditore, ed i testimoni, d'ordinario tutti gentiluomini, facevano il segno della croce per non sapere scrivere, in seguito alla quale il notajo dichiarava essere il segno di cadauno degl'interessati.

I gentiluomini erano non meno stranieri alle arti che alle scienze. Studiavansi di rendere i loro castelli inespugnabili, ma non si curavano punto di ornarli e di renderli aggradevoli. Sussistono ancora molti di questi edificj, cupi, austeri, ma solidi in modo, che dopo aver trionfato de' nemici, resistono da più secoli alle ingiurie del tempo. Fabbricati d'ordinario in luoghi selvaggi sulle sommità delle rupi, o in fondo a difficili passaggi, hanno più l'aspetto di prigioni, che di signorili abitazioni, onde si lasciano andare in rovina. Nè il lusso degli abiti era più conosciuto di quello delle case o degli arredi. Alla corte dell'imperatore, ed a quella dei marchesi di Toscana facevasi pompa talvolta di qualche abito sontuoso; ma gli abiti che i nobili usavano ne' loro castelli non differivano molto da quelli dei paesani loro soggetti.

Poco conosciuta è la condizione degli uomini di campagna subordinati ai signori, quantunque sia l'oggetto della maggior parte delle leggi de' Franchi, de' Lombardi, de' Tedeschi, e sia stato l'argomento di molte dissertazioni, nelle quali Ducange e Muratori non sono sempre dello stesso sentimento. I diversi nomi che trovansi nelle leggi e nelle antiche scritture, indicano evidentemente varie classi di uomini dipendenti; ma la precisa significazione di tali nomi ci è il più delle volte ignota.

Gli _Arimanni_[82] formavano il primo ordine degli agricoltori ed abitanti di campagna. Erano costoro uomini di libera ed onorata condizione, che possedevano o avevano possedute alcune terre allodiali, ma che in pari tempo coltivavano altresì le terre di qualche signore in virtù d'un atto che non gli assoggettava a veruna vile condizione. Gli Arimanni erano i soli abitanti della campagna non gentiluomini, che fossero tenuti di assistere alle corti dei conti.

[82] Questo nome, siccome tutti i vocaboli delle leggi lombarde, è d'etimologia allemanna. _Chreu mànner_, uomini d'onore. Si può ancora tirarne l'etimologia da _heermanne_, uomini o capi dell'armata. Veggasi la _Dissertazione XIII. Ant, Ital. t. I. p. 715._

Porrò nel secondo rango gli uomini di _masnada_ o le guardie del signore. Questi ricevevano dai gentiluomini alcuni pezzi di terreno, che possedevano come podere militare. Oltre il canone ch'essi pagavano a danaro o in derrate, s'obbligavano pure a seguire il loro signore alla guerra qualunque volta fosse costretto di prendere le armi[83].

[83] _Masseni_, antico vocabolo tedesco, per dire società, Veggasi intorno a quest'ordine il Muratori _Dissertazione XIV delle Antichità d'Italia_, Parmi per altro che abbia assegnato agli uomini di _masnada_ un più basso rango di quello che effettivamente avevano. _Masnadiere_ in italiano fu più tardi sinonimo di soldato, e finalmente di assassino. Probabilmente la diversità di rango che viene assegnato agli uomini di masnada procede che sotto questo vocabolo s'intendevano tanto il capo d'una compagnia, che coloro che la componevano. Nell'Aragona, ove queste classificazioni continuarono più tardi che altrove a far parte della costituzione, trovansi i _Ricos ombres de masnada_, che formano il primo ordine dello stato, dopo i _Ricos ombres de natura_ (_Rico_, proveniente dal tedesco _reich_, qui prendesi in senso di potere, non di ricchezza) i _cavalleros de masnada_, etc. P. Salvanova Ximenes gran giustiziere d'Aragona verso il 1320 dice, che, secondo le antiche _observancias_, non sono propriamente mesnadarj, che i figli ed i nipoti dei nobili, e gli altri da essi discendenti in retta linea. Gli uomini di masnada, soggiunge, non devono essere vassalli d'altri che del re. _Apud Hieron. Blancam, commentarii regum Aragonensium, t. III, rer. Hisp., p. 733._

Gli _aldii_, ossiano _aldiani_ avevano il terzo rango. Somiglianti per certi rispetti ai liberti de' Romani, erano uomini nati schiavi, che avevano ottenuta dai loro padroni una quasi intera libertà, ed avevano cambiata l'assoluta loro dipendenza in rendite determinate ed in servigi personali[84]. Tenevano essi a pigione le terre de' loro signori, ma le persone erano libere.