Storia della decadenza e rovina dell'impero romano, volume 08

Part 21

Chapter 213,581 wordsPublic domain

[291] Procopio, Anedd. c. 28. Si accordò pure un eguale privilegio alla Chiesa di Roma (Novella IX). Sulla rivocazione generale di questi funesti privilegi vedi la Novella III e l'Edit. 5.

[292] Lattanzio nelle sue Institute del Cristianesimo, opera elegante e speciosa, si propone per modello il titolo ed il metodo de' giureconsulti. _Quidem prudentes et arbitri aequitatis Institutiones civilis iuris compositas ediderunt._ (Instit. div. l. 1 c. 1). Egli intendeva parlare d'Ulpiano, di Paolo, di Fiorentino, e di Mariano.

[293] L'Imperator Giustiniano, parlando di Cajo, si serve della parola _suum_, sebbene questo scrittore sia morto prima della fine del secondo secolo. Servio, Boezio, Prisciano ecc. citano le sue Istitute, e noi abbiamo l'Epitome che ne ha fatto Arriano (Ved. i _Prolegomeni_ e le _Note_ dell'edizione di Schulting, nella _Jurisprudentia Ante justinianae_. Lugd. Bat. 1717. Eineccio, St. I. R. n. 313; Ludewig, _in vit. Just._ p. 199).

[294] Vedi gli Annali politici dell'abate Saint-Pierre, t. 1 p. 25. Egli li pubblicò nel 1735. Le più antiche famiglie vantano un possesso immemoriale delle loro armi e de' loro feudi. Dopo le crociate, alcune (e sembrano le più degne di rispetto) furono nobilitate dai Re in ricompensa de' loro meriti e de' loro servigi. La turba recente e volgare tira la sua provenienza da quella moltitudine di cariche venali senza funzioni o senza dignità, che estraggono continuamente de' ricchi plebei dalla classe del volgo.

[295] Se un testamento lasciava a diversi legatarj uno schiavo da scegliere, essi lo estraevano a sorte; e quelli che non lo ottenevano avevano diritto ad una parte del suo valore; uno schiavo ordinario, foss'egli un giovane fanciullo, od una giovane figlia, che avesse meno di dieci anni, era valutato dieci denari d'oro, e venti se ne aveva più di dieci; se lo schiavo sapeva qualche mestiere, trenta; se era notaro o scrivano, cinquanta; se era ostetricante o medico, sessanta. Gli eunuchi minori di dieci anni costavano trenta denari d'oro, e cinquanta se ne avevano di più; se si applicavano alla mercatura, settanta (Cod. leg. 6 tit. 43 leg. 3). Questi prezzi, stabiliti dalla legge, erano ordinariamente minori di quello del mercato.

[296] Sullo stato degli schiavi e degli affrancati, vedi le Institute (l. I tit. 3-8; l. II tit. 9; l. III tit. VIII, IX); le Pandette od i Digesti (l. I tit. 5, 6, l. XXX tit. 1-4); e tutto il l. XL; il Codice (l. VI tit. 4, 5; l. VII tit. 1-23). Allorchè d'ora innanzi mi occorrerà di citare il testo originale delle Institute e delle Pandette, annoterò contemporaneamente gli articoli corrispondenti nelle antichità e negli elementi di Eineccio; e quando si tratterà de' primi ventisette libri delle Pandette, citerò anche il dotto e ragionato Comentario di Gerardo Noodt (Opera, t. 11 p. 1-590, in fine, Lugd. Bat. 1724).

[297] Vedi _patria potestas_ nelle Institute (l. 1 tit. 9); nelle Pandette (l. 1 tit. 6, 7) e nel Codice (l. VIII tit. 47, 48, 49). _Jus potestatis quod in liberos habemus, proprium est civium romanorum. Nulli enim alii sunt homines, qui talem in liberos habeant potestatem qualem nos habemus._

[298] Dionigi d'Alicarnasso (l. II p. 94, 95) e Gravina (_Opp._ p. 286) rapportano le parole delle Dodici Tavole. Papiniano (_in Collatione legum roman. et mosaicarum_, tit. 4 p. 204) alla _patria potestas_ dà il nome di _lex regia_. Ulpiano (_ad Sabin._ l. XXVI, _in Pandect._ l. 1 tit. 6 leg. 8) dice: _Jus potestatis moribus receptum; et furiosus filium in potestate habebit._ Che potere sacro o piuttosto assurdo!

[299] Pandette (l. XLVII tit. 2 leg. 14 n. 13; leg. 38 n. 1). Tale era la decisione d'Ulpiano e di Paolo.

[300] La _Trina mancipatio_ vien chiaramente definita da Ulpiano (frammenti X p. 591, 692, ediz. Schulting) ed ancor meglio sviluppata nelle Antichità d'Eineccio.

[301] Giustiniano (_Instit._ l. IV tit. 9 n. 7) rapporta e rifiuta l'antica legge che accordava a' padri il _jus necis_. Se ne trovano pure altri vestigi nelle Pandette (l. XLIII tit. 29 leg. 3 n. 4), e nella _Collatio legum romanarum et mosaicarum_ (tit. 2 n. 3 p. 189).

[302] Bisogna tuttavia eccettuarne le pubbliche occasionali funzioni e l'attualità dell'esercizio negli impieghi. _In publicis locis atque actionibus, patrum jura, cum filiorum qui in magistratu sunt, potestatibus collata, interquiescere paululum et connivere_ ecc. (Aulo Gellio, _Notti Attiche_, 11, 2). Onde giustificare le lezioni del filosofo Tauro si metteva innanzi l'antico e memorabile esempio di Fabio; e non si ha che a leggere la stessa storia nella lingua di Tito Livio (XXIV, 44) e nel goffo idioma dell'analista Claudio Quadrigario.

[303] Vedi in che modo il peculio dei figli si estese, ed acquistò insensibilmente una sicurezza nelle Institute (l. 11 tit. 9), le Pandette (l. XV, tit. 1; l. XII tit. 1) ed il Codice (l. IV tit. 26, 27).

[304] Seneca (_De Clementia_, 1, 14, 15) cita gli esempj di Erixone e d'Ario: del primo parla con orrore e fa elogi del secondo.

[305] _Quod latronis magis, quam patris jure eum interfecit, nam patria potestas in pietate debet non in atrocitate consistere_ (Marciano, Instituzioni, l. XIV, nelle Pandette, l. XLVIII tit. 9 leg. 5).

[306] Le leggi Pompea e Cornelia (_de sicariis et parricidis_) sono rinnovate o piuttosto abbreviate cogli ultimi supplimenti d'Alessandro Severo, di Costantino o di Valentiniano, nelle Pandette (l. XLVIII tit. 8, 9) e nel Codice (l. IX tit. 16, 17). Vedi eziandio il Codice di Teodosio (l. IX tit. 14, 15), col Comentario di Gotofredo (l. III p. 84, 113) che su queste leggi penali sparge un torrente d'erudizione antica e moderna.

[307] Quando Cremete in Terenzio rimprovera a sua moglie di avergli disubbidito non esponendo il loro figlio, egli parla da padre e da padrone, e fa tacere gli scrupoli di una sciocca moglie. Vedi Apuleo _Metam_. (l. X p. 337), ediz. _ad usum Delphini_.

[308] L'opinione de' giureconsulti, e la saviezza de' magistrati, all'epoca in cui Tacito visse, avevano introdotto alcune restrizioni legali che potevano giustificare il contrasto che egli stabilisce fra i _boni mores_ de' Germani, e le _bonae leges alibi_, vale a dire a Roma (_De moribus Germanorum_, c. 19) Tertulliano (_ad Nationes_, l. 1 c. 15) confuta le sue proprie accuse, e quelle de' suoi confratelli contro la giurisprudenza pagana.

[309] L'umana e saggia decisione del giureconsulto Paolo l. II, _sententiarum, in Pandect_. (l. XXV tit. 3 leg. 4) non è presentata che come un precetto morale da Gerardo Noodt (_Opp. t. I in Julium Paulum_, p. 567-588, et _Amica responsio_, p. 591-606) che sostiene l'opinione di Giusto Lipsio (_Opp. t. II p. 409; ad Belgas_, cent. I epist. 85). Bynkershock ne parla come di una legge positiva ed obbligatoria (_De jure occidendi liberos. Opp._ t. I p. 318-340; _Curae secundae_, p. 391-427). In questa controversia ardita e piena di rancore, i due amici sono caduti negli opposti estremi.

[310] Dionigi d'Alicarnasso (l. II p. 92, 93); Plutarco (in Numa, p. 140, 141) Το σαμα και το ηθος καθαρον και αθικτον επι τω γαμουντι γενεσδαι.

[311] Fra li _frumenta_ d'inverno, si adoperava il _triticum_, o frumento barbuto, il _siligo_ od il grano imberbe, _il far, l'adorea, l'oryza_, la cui descrizione si accorda perfettamente con quelle dei risi di Spagna e d'Italia. Io adotto questa identità sull'autorità del sig. Paucton nella sua laboriosa ed utile opera intorno la Metrologia.

[312] Aulo Gellio (_Noctes Atticae_ XVIII, 6) presenta una ridicola definizione d'Elio Melisso, _Matrona quae semel, Materfamilias quae saepius peperit_, come se si trattasse d'una _porcetra_, o di una _scropha_. In seguito ne spiega il vero senso: _Quae in matrimonium, vel in manum convenerat_.

[313] Era anche troppo d'aver gustato il vino o portata via la chiave della cella del vino (Plinio, Storia nat. XIV, 14).

[314] Solone pretende che si abbia a soddisfare al dover coniugale tre volte la settimana. La Mishna comanda che il marito giovine e robusto, e che non affatica, vi adempia una volta al giorno. Per l'abitante di città lo fissa a due volte ogni settimana, ed una volta sola pel villano; ad una volta ogni trenta giorni pel conduttore dei cammelli, ed a una volta ogni sei mesi pel marinaro; ma ne vuole esente chi si dedica allo studio, ed il dottore. Una moglie che una volta ogni _settimana_ l'ottenesse, non poteva domandare il divorzio: per una _settimana_ il voto di continenza era permesso. La poligamìa divideva i doveri del marito senza moltiplicarli. (Selden, _Uxor ebraica_, l. III c. 6, nelle sue opere, vol. 2 p. 717-720).

[315] Sulla legge Oppia Tito Livio (l. XXXIV 1-8) riferisce il moderato discorso di Valerio Flacco, e l'aringa fatta da Catone l'Antico nella sua qualità di censore. Ma gli oratori del sesto secolo della fondazione di Roma, non avevano lo elegante stile che loro attribuisce l'istorico dell'ottavo. Aulo Gellio (X, 23) ha meglio conservato i principj ed anche lo stile di Catone.

[316] Rapporto al sistema del matrimonio degli Ebrei e dei Cattolici, vedi Selden (_Uxor ebraica, Opp_. vol. 2 p. 529-860); Bingham (_Christian. antiquitates_, l. XXII), e Chardon (_Hist. des Sacrem_. t. VI).

[317] Le leggi civili del matrimonio si trovano esposte nelle Institute (l. I tit. 10), nelle Pandette (l. XXIII, 24, 25) e nel Codice (l. V). Ma siccome il titolo dei _Ritu nuptiarum_ è imperfetto, bisogna ricorrere ai Frammenti d'Ulpiano (tit. 9 p. 590, 591) ed alla _Collatio legum mosaicarum_ (tit. 16 p. 790, 791) colle note di Piteo e di Schulting. Nel comentario di Servio vi sono due curiosi passi sul primo libro delle Georgiche, ed il quarto dell'Eneide.

[318] Secondo Plutarco (p. 57) Romolo non ammise che tre cause di divorzio, cioè l'ubbriachezza, l'adulterio, e le chiavi false. In qualunque altro caso, quando lo sposo abusava del suo diritto di supremazia, si dice che la metà de' suoi beni venisse confiscata in profitto della moglie, e l'altra metà in profitto della Dea Cerere; ed egli offriva un sacrificio, verisimilmente col resto, alle divinità della terra. Questa strana legge od è immaginaria, o non è stata che passeggiera.

[319] Nell'anno di Roma 523, Spurio Carvilio Ruga ripudiò una moglie bella e buona, ma che era sterile. (Dionigi d'Alicarnasso, l. II p. 93; Plutarco, _in Numa_, p. 141; Valerio Massimo, l. II c. 1; Aulo Gellio, IV, 3). Egli fu rimproverato da' Censori e detestato dal popolo; ma la legge non si opponeva punto al suo divorzio. [Questo fatto viene altrimenti raccontato e spiegato da Montesquieu. (_Esprit. des Lois_, l. XVI. c. 16) (_Nota dell'Editore_).]

[320]

_— Sic fiunt octo mariti_ _Quinque per autumnos._

JUVEN. Sat. VI, 90.

Quantunque questa successione sia molto rapida, essa è tuttavia credibile, come pure il _non consulum numero, sed maritorum annos suos computant_ di Seneca (_De beneficiis_, III 16). A Roma San Gerolamo vide un marito che seppelliva la ventunesima sua moglie, la quale aveva seppelliti ventidue suoi predecessori meno robusti di lui (_Opp._ tom. I p. 90, _ad Gerontiam_). Ma i dieci mariti in un mese del Poeta Marziale, sono una stravagante iperbola (l. VI, _epigr._ 7).

[321] Publio Vittore, nella sua Descrizione di Roma, parla di un _Sacellum Viriplacae_ (Valerio Massimo, l. II c. 1) che si trovava nel quartiere Palatino ai tempi di Teodosio.

[322] Valerio Massimo (l. II c. 9). Egli, con qualche ragione, giudica il divorzio più criminoso del celibato: _illo namque conjugalia sacra spreta tantum, hoc etiam iniuriose tractata._

[323] Vedi le leggi d'Augusto e de' suoi successori in Eineccio (_ad legem Papiam Poppeam_, c. 19, in _Opp._ t. VI part. I p. 323-333).

[324] _Aliae sunt leges Caesarum; aliae Christi: aliud Papinianus, aliud Paulus NOSTER praecipit_ (San Gerolamo, t. I p. 198; Selden _uxor ebraica_, l. III c. 31 p. 847-853).

[325] Le Institute non contengono nulla su di questo oggetto; ma si può vedere il _Codice Teodosiano_ (l. III tit. 16, col _Commentario_ del Gotofredo, t. I p. 310-315) e quello di Giustiniano (l. V tit. 17), le Pandette (l. XXIV tit. 2), e le Novelle (22, 117, 127, 134, 140). Fino all'ultimo suo momento, Giustiniano vacilla fra la legge civile e l'ecclesiastica.

[326] Ne' buoni autori greci πορνεια non è una parola familiare, e la fornicazione che essa propriamente significa, non può rigorosamente convenire all'infedeltà del matrimonio. Di quale estensione è desso capace, ed a quali offese è mai applicabile in un senso figurato? Gesù Cristo parlava la lingua de' rabbini o la siriaca? Qual'è l'originale parola che si tradusse per πορνεια? Se si vuol sostenere che Gesù Cristo non abbia eccettuato che questa causa di divorzio, si hanno due autorità (San Marco, X, 11; e San Luca, XVI, 18) contro una (San Mattia, XIX, 9). Adottando una risposta che elude la difficoltà, alcuni critici hanno osato di credere che egli non volesse offendere nè la scuola dei Sammai nè quella di Hillel (Selden, _Uxor ebraica_, l. III c. 18, 22, 28, 31).

[327] Giustiniano espone i principj della giurisprudenza romana (_Instit_. l. I tit. 10); e le leggi ed i costumi delle diverse nazioni dell'antichità intorno ai gradi proibiti ecc. vengono particolarmente sviluppati dal Dottore Taylor ne' suoi _Elementi della legge civile_, p. 108, 314-339, opera di una piacevole e varia erudizione, ma di cui non si può lodare la precisione filosofica.

[328] Quando morì Agrippa, suo padre (A. D. 44), Berenice aveva sedici anni (Giuseppe, t. i, _Antichità Giudaiche_, l. XIX c. 9 p. 962, ediz. Havercamp). Essa quindi aveva più di cinquant'anni quando Tito (A. D. 79) _invitus invitam dimisit_. Questa data non avrebbe prodotto un effetto felice nella tragedia o nella pastorale del tenero Racine.

[329] L'_Aegiptia coniux_ di Virgilio (_Eneid_. VIII, 688) sembra essere annoverata fra i mostri che fecero la guerra con Marc'Antonio contro Augusto, il Senato, e gli Dei d'Italia.

[330] L'editto di Costantino fu il primo che diede questo diritto; giacchè Augusto aveva proibito di aver per Concubina una donna che si potesse sposare; e se uno la sposava in seguito, questo matrimonio non variava in nulla i diritti dei figli nati antecedentemente: allora si aveva il mezzo dell'adozione propriamente detta _arrogazione_. (_Nota dell'Editore_).

[331] I diritti modesti, ma autorizzati dalla legge, delle concubine, e de' figli naturali, si rinvengono stabiliti nelle Institute (l. V tit. 10), nelle Pandette (l. 1 tit. 7), nel Codice (l. 5 tit. 25) e nelle Novelle (74 e 89). Le indagini d'Eineccio e del Giannone (_ad legem Juliam et Papiam Poppeam_, l. IV p. 164, 175; _Opere postume_, p. 108-158) dilucidano questo punto importante de' costumi domestici.

[332] Vedi l'articolo de' tutori e de' pupilli nelle Institute (l. 1 tit. 13-26), nelle Pandette (l. XXVI, XXVII) e nel Codice (l. V tit. 28-70).

[333] _Inst_. l. II tit. 1, 2. Si paragonino i ragionamenti piani e precisi di Cajo o d'Eineccio (l. II tit. 1 p. 69-91) colla vaga prolissità di Teofilo (p. 207-265). Le opinioni di Ulpiano si trovano nelle Pandette (l. 1 tit, 8 leg. 41 n. 1).

[334] Varrone determina l'_heredium_ de' primi Romani (De re rustica, l. 1 c. 2 p. 141; c. 10 p. 160, 161, ediz. Gesuer). Le declamazioni di Plinio (Hist. nat. XVIII, 2) oscurano questa materia. Si trovano su questo soggetto varie giuste ed erudite osservazioni nell'_Administration des terres chez les Romains_, p. 12-66.

[335] Ulpiano (_Fram_. tit. 18 p. 618, 619) e Bynkershoek (_Opp_. t. 1 p. 306-315) spiegano la _res mancipe_ con alcuni deboli barlumi ricavati da dati molto lontani; la loro definizione è un poco arbitraria; e non avendo gli autori assegnata una positiva ragione, io diffido di quella che ho allegata.

[336] In vista della brevità di questa prescrizione, Hume conchiude (Saggi, vol. 1 p. 423) che le proprietà non potevano essere in allora più fisse in Italia di quello che lo siano _oggigiorno_ fra i Tartari. Ma Vallace, suo avversario, più versato nelle leggi di Roma, gli rimprovera con ragione di non aver pensato alle condizioni che l'accompagnavano (_Instit_. l. II tit. 6).

[337] Vedi le _Institute_ (l. 1 tit. 4, 5) e le _Pandette_ (l. VII). Nood ha composto un particolare ed erudito trattato _de usufructu_ (_Opp_. t. 1 p. 387-478).

[338] Le questioni de _servitutibus_ si trovano discusse nelle Institute (l. II tit. 3) e nelle Pandette (l. 8). Cicerone (_pro Murena_, c. 9) e Lattanzio (_Instit. div._ 1. c. 1)affettano di ridere sulle insignificanti dottrine _de aqua pluvia arcenda_ sec. Tuttavia questa specie di processi doveva essere comune tanto in città quanto in campagna.

[339] Presso i Patriarchi, il primogenito aveva un diritto di una mistica e spirituale primogenitura (Genesi, XXV, 31). Nella terra di Canaan esso avea una doppia parte nell'eredità (_Deuteronomio_, XXI, 17, col _Comentario_ del sensato Leclerc).

[340] In Atene, la porzione de' figli era eguale; ma le povere figlie non avevano che ciò che i fratelli volevano loro dare. Vedi le ragioni κληρικοι, che faceva valere Iseo (nel settimo volume degli _Oratori greci_) sviluppate nella versione e nel comentario di Guglielmo Jones, scrittore erudito, molto instruito nelle leggi, ed uomo d'ingegno.

[341] In Inghilterra il primogenito eredita egli solo tutti i beni fondiarii; legge, dice l'ortodosso Blackstone (_Commentaries on the Laws of England_, vol. 2 p. 215), la quale non è ingiusta che nell'opinione de' figli cadetti. Essa, eccitando l'industria, può avere una bontà politica.

[342] Le Tavole compilate da Blackstone (vol. 2 p. 202) indicano e fra loro avvicinano i gradi della legge canonica e della legge comune. Un particolare trattato di Giulio Paolo (_De Gradibus et Affinibus_) venne, o per intiero od in ristretto, inserito nelle Pandette (l. XXXVIII tit. 10). Al settimo grado egli conta (n. 18) mille e ventiquattro persone.

[343] La legge Voconia fu pubblicata l'anno 584 di Roma. Il più giovane de' Scipioni, che aveva allora diciassette anni (Freinsemio, Supplimento di Tito Livio, XLVI, 40); trovò l'occasione d'esercitare la propria generosità verso sua madre, le sue sorelle ecc. Polibio che viveva in casa sua fu il testimonio di questa bell'azione (t. II l. XXXI p. 1453-1464, ediz. di Gronovio).

[344] _Legem Voconiam_ (Ernesti, Clavis Ciceroniana) _magna voce bonis lateribus_ (a sessantacinque anni) _suasissem_, dice Catone l'Antico (_De Senectute_, c. 5). Aulo Gellio (VII, 13; XVII, 6) ne ha conservati alcuni passi.

[345] Vedi la legge delle successioni nelle Institute di Cajo (l. II tit. 8 p. 130-144) ed in Giustiniano (l. III tit. 1-6, colla versione greca di Teofilo, p. 515-575, 588-601), nelle Pandette (l. XXXVIII tit. 6-17), nel Codice (l. VI tit. 55-60) e nelle Novelle (118).

[346] Taylor, scrittore illuminato e pieno di fuoco, ma soggetto ad aberrazioni, ha dimostrato (_Elements of Civil Law_ p. 519, 527) che la successione è la _regola_, ed il testamento _l'eccezione_. Nel III e nel IV libro il metodo delle Institute è incontrastabilmente contrario all'ordine naturale. Il Cancelliere d'Aguesseau (Opere, t. 1 p. 275) desiderava che Domat, suo compatriotta, fosse stato al posto di Triboniano. Tuttavia i _contratti_ prima delle successioni non formano certamente _l'ordine naturale delle leggi civili_.

[347] I testamenti anteriori a quest'epoca sono forse favolosi. In Atene avevano diritto di testare solamente que' padri che morivano senza figli (Plutarco, _in Solone_, t. I p. 164. Vedi Iseo e Jones).

[348] Si fa menzione del testamento d'Augusto in Svetonio (_in August._ c. 101, _in Neron._ c. 4) scrittore che si può studiare, siccome una raccolta d'antichità romane. Plutarco (_Opusc._ t. II p. 976) è sorpreso Σταν δε διαθηκας γραφωσιν, ετερους μεν απολειπουσι κληρονομους, ετεροι δε πωλουσι τας ουσιας. (_perchè scrivono testamenti, e lasciano altri eredi, e questi vendono le sostanze_). Le espressioni d'Ulpiano (Fram. tit. 20 p. 627, ed. di Schulting) sembrano troppo esclusive _Solum in usu est_.

[349] Giustiniano (Novella 115 n. 3, 4) fa l'enumerazione de' delitti pubblici e privati, che soli potevano dare anche al figlio il diritto di diseredare suo padre.

[350] Le _sostituzioni fedecommessarie_ delle nostre leggi civili presentano un'idea feudale innestata sulla giurisprudenza romana, ed esse hanno appena qualche rassomiglianza cogli antichi fedecommessi (_Institutions du Droit français_, t. 1 p. 347-383; Denisart, _Decisions de Iurisprudence_, t. IV p. 577-604). Abusando della centocinquantanovesima novella, legge parziale, confusa e declamatoria, esse vennero estese fino al quarto grado.

[351] Dione Cassio (t. II l. LVI p. 814, colle note di Reimar) specifica venticinquemila dramme, secondo la maniera di computare de' Greci.

[352] Montesquieu (_Esprit des Lois_, l. XXVII) ha spiegato col suo solito ingegno, ma qualche volta coll'unica scorta della sua immaginazione, anzi che appoggiato ai monumenti della storia, le rivoluzioni delle leggi romane risguardanti le successioni.

[353] I principj della civile giurisprudenza sulle successioni, i testamenti, i codicilli, i legati ed i fedecommessi si riscontrano nelle Institute di Cajo (l. II tit. 2-9 p. 91-144), in quelle di Giustiniano (l. II tit. 10-25), e di Teofilo (p. 328-514). Queste immense particolarità occupano dodici libri (28-39) delle Pandette.

[354] Le Institute di Cajo (l. II tit. 9, 10 p. 144-214), di Giustiniano (l. III tit. 14-30; l. IV tit. 1, 6) e di Teofilo (p. 616 637) distinguono quattro sorta d'obbligazioni, aut _re_, aut _verbis_, aut _litteris_, aut _consensu_; ma io confesso che preferisco la divisione da me adottata.

[355] Quanto mai è superiore a lodi vaghe ed indeterminate il ragionevole e tranquillo attestato di Polibio (l. VI p. 693, l. XXXI p. 1459, 1460)! _Omnium maxime et praecipue fidem coluit_ (A. Gellio, XX, 1).

[356] Gerardo Noodt ha composto un trattato particolare e soddisfacente sul _ius praetorium de pactis et transactionibus_ (Opp. t. 1, 463, 564); ed io coglierò quest'occasione per osservare che al principio di questo secolo (XVIII) le università dell'Olanda e del Brandeburgo sembrano avere studiato le leggi civili sui più giusti e nobili principj.

[357] Ciò che si riferisce alla dilicata e varia materia de' contratti consensuali, si trova sparso nel quarto libro delle Pandette (17, 20); ed essa è una delle parti che più meritano d'essere studiata da un Inglese.

[358] La natura delle locazioni è fissata nelle Pandette (l. XIX) e nel Codice (l. IV tit. 65). Il _quinquennium_ o termine di cinque anni sembra esser derivato da una consuetudine piuttosto che da una legge. In Francia tulle le locazioni delle terre erano stabilite a nove anni; e tale restrizione non venne abolita che nel 1775 (_Enciclopédie méthodique, t. 1, de la Jurisprudence, p. 668, 669_); ed io devo, con dispiacere, osservare che essa esiste ancora nella felice e bella contrada che abito (nel paese di Vaud).

[359] Potrei qui, senza restrizione alcuna, rimettermi all'opinione ed alle indagini dei tre libri di Gerardo Noodt, _de foenore et usuris_ (Opp. t. 1 p. 175, 268). I migliori critici ed i più abili giureconsulti circolano gli _asses_ o _centesimae usurae_ al dodici, e lo _unciariae_ ad uno per cento. Vedi Noodt, l. II c. 2 p. 207; Gravina Opp. p. 205, ec., 210; Eineccio, _Antiquit. ad Institut._ l. III tit. 15; Montesquieu, _Esprit des Lois_, l. XXII c. 22 t. 2 p. 36; t. 3 p. 478 ec. _Défense de l'Esprit des Lois_, e specialmente Gronovio, (_de pecunia veteri_, l. III c. 13 p. 213-227, e le sue tre Antexegeses, p. 455, 655), fondatore o campione di questa opinione probabile, che tuttavia non lascia di presentare qualche difficoltà.