Storia della decadenza e rovina dell'impero romano, volume 08

Part 20

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[219] _De principiis juris, et quibus modis ad hanc multitudinem infinitam ac varietatem legum perventum sit, ALTIUS disseram_ (Tacito, Annal. III, 25). Questa profonda discussione non occupa che due pagine, ma sono pagine di Tacito. Tito Livio diceva nello stesso senso, ma con minor energia (III, 34): _In hoc immenso aliarum super alias acervatarum legum cumulo, etc._

[220] Svetonio, in Vespasiano, c. 8.

[221] Cicerone, _ad Familiares_, VIII, 8.

[222] Dionigi, Arbuthnot, e la maggior parte de' moderni (se se ne eccettua Eisenschmidt, _de Ponderibus_ ecc. p. 137-140), valutano centomila _assi_, diecimila dramme attiche, vale a dire un poco più di trecento lire sterline. Ma il loro calcolo non può applicarsi che agli ultimi tempi, in cui l'_asse_ non era più che la ventiquattresima parte del suo antico peso; e malgrado la scarsezza de' metalli preziosi, io non posso persuadermi che nei primi secoli della repubblica un'oncia d'argento valesse settanta libbre di rame o d'ottone. È molto più semplice e ragionevole di valutare il rame alla sua tassa attuale; e quando si sarà paragonato il prezzo della moneta ed il prezzo del mercato, la libbra romana e la libbra _avere del peso_, si troverà che il primitivo _asse_ o una libbra romana di rame può essere valutato uno scellino inglese; e che quindi i centomila _assi_ della prima classe valevano cinquemila lire sterline. E dallo stesso calcolo risulterà che un bue si vendeva a Roma cinque lire sterline, una pecora dieci scellini, ed un _quarter_ di grano trenta scellini (Festus, p. 30, ediz. Dacier; Plinio, _Hist. nat._, XVIII, 4). Io non trovo ragione di rigettare queste conseguenze che moderano le nostre idee sulla povertà de' primitivi Romani.

[223] Si consultino gli autori che hanno scritto sui Comizj romani, ed in particolar modo Sigonio e Beaufort. Spanheim (_De praestantia et usu numismatum_, t. 11. Dissert. X, p. 192, 193) offre una curiosa medaglia, in cui si veggono i _cista_, i _pontes_, i _septa_, il _diribitor_, ecc.

[224] Cicerone (_De legibus_, III, 16, 17, 18) discute questa questione costituzionale, ed assegna a suo fratello Quinto il lato meno popolare.

[225] _Prae tumultu recusantium perferre non potuit._ Suet. in _August._ c. 34. Vedi Properzio (l. 11, _eleg._ 6). Eineccio ha esaurito in un'istoria particolare tutto ciò che ha relazione alle leggi _Julia et Papia Poppaea_. _Opp._ t. VII part. 1, p. 1-479.

[226] Tac. Ann. 1, 15; Lipsia, _Excursus E. in Tacitum_.

[227] _Non ambigitur senatum jus facere posse._ Tale è la decisione di Ulpiano (l. XVI, _ad Edict. in Pandect._ l. 1, tit. 3 leg. 9). Pomponio dice che i Comizj del popolo erano una _turba hominum_ (Pand. l. 1 tit. 2 leg. 9).

[228] Il _jus honorarium_ de' Pretori e degli altri Magistrati vien definito in modo preciso nel testo latino della Instituta, l. 1 tit. 2 n. 7. La greca parafrasi di Teofilo (p. 33-38, ed. di Reitz) che lascia sfuggire l'importante parola _honorarium_ lo spiega in una maniera più vaga.

[229] Dione Cassio (t. 1 l. XXXVI p. 100) fissa all'anno di Roma 686, l'epoca degli Editti Perpetui. Nondimeno, secondo gli _acta diurna_ pubblicati sulle carte di Luigi Vives, la loro instituzione avvenne nell'anno 585. Pighio (Annal. rom. t. 11 p. 377, 378), Grevio (ad Suet. p. 778), Dodwel (_Praelection_, Cambden, p. 665) ed Eineccio sostengono ed ammettono l'autenticità di questi atti; ma l'espressione di scutum CIMBRICUM che vi si rinviene, prova che furono fabbricati. Moyle's _Works_, vol. 1 p. 303.

[230] Eineccio (_Opp._ t. VII part. II p. 1-564) ha fatto l'istoria degli Editti e restaurato il testo dell'Editto Perpetuo [Questa ristaurazione non è che un'opera cominciata trovata fra le carte d'Eineccio dopo la sua morte (_Nota dell'Editore_)]: dalle opere di quest'ingegno superiore, le cui ricerche debbono inspirare somma confidenza, io estrassi quanto ne ho detto. Il Sig. Bonchaud ha inserito nella raccolta dell'Accademia delle Inscrizioni una serie di Memorie su questo punto interessante di letteratura e di giurisprudenza.

[231] Le sue leggi sono le prime nel Codice. Vedi Dodwell, (_Praelect. Cambden_ p. 319-340) che si allontana dal suo soggetto per istabilire una confusa letteratura, e sostenere deboli paradossi.

[232] _Totam illam veterem et squallentem sylvam legum novis principalium rescriptorum et edictorum securibus ruscatis et caeditis._ Apologet. c. 4 p. 50, ediz. di Havercamp. Egli in seguito loda la fermezza di Severo che rivocò le leggi inutili o perniciose, senza alcun riguardo per la loro antichità o per il credito che si erano conciliato.

[233] Dione Cassio, per mala fede o per ignoranza, s'inganna sul significato costituzionale di _legibus solutus_, t. 1 l. LIII p. 713. Heimar, suo editore, in quest'occasione aggiunge i proprj ai rimproveri, di cui la libertà e la critica hanno caricato questo servile istorico.

[234] Vedi Gravina, _Opp._ p. 501-512; ed anche Beaufort, Repub. rom. t. 1 p. 255-274. Questo fa un uso giudizioso di due dissertazioni pubblicate da Gian Federico Gronovio e Noodt, e tradotte ambedue da Barbeyrac, che vi ha aggiunto note assai preziose; 2 volumi in-12, 1731.

[235] L'espressione _lex regia_ era ancor più recente della cosa. Il nome di Legge Reale avrebbe fatto inorridire gli schiavi di Commodo e di Caracalla.

[236] _Instit._ l. 1 tit. 2 n. 6; _Pandect._ l. 1 tit. 4 leg. 1. Cod. di Giustin. l. 1 tit. 17 leg. 1 n. 7. Eineccio (nelle sue _Antichità_ e ne' suoi _Elementi_) ha trattato ampiamente _De constitutionibus principum_, d'altronde sviluppate da Gotofredo (_Comm. ad Cod. Theod._ l. 1 t. 1, 2, 3) e da Gravina (87-90).

[237] Teofilo in _Paraphras. graec. Instit._ p. 33, 34, ed. di Reitz. Intorno al carattere ed alle opere di questo scrittore, come pure al tempo in cui visse, veggasi il Teofilo di J. H. Mylius, _Excursus_ 3 p. 1034-1073.

[238] Vi ha più invidia che ragione in quel lamento di Macrino: _Nefas esse leges videri Commodi et Caracallae et hominum imperitorum voluntates._ Giulio Capitol., c. 13. Commodo venne da Severo innalzato alla sfera degli Dei. Dodwell, _Praelect._ 8 pag 324, 325. Cionullameno le Pandette non lo citano che due volte.

[239] Il Codice presenta duecento costituzioni che Antonino Caracalla pubblicò da solo, e cento sessanta che egli pubblicò con suo padre. Questi due principi sono citati cinquanta volte nelle Pandette, ed otto nella Instituta. Terrasson, p. 265.

[240] Plinio il giovane, Epist. X, 66; Suet. in _Domitian._, c. 23.

[241] Costantino aveva per massima che _Contra jus rescripta non valeant_. Codice Teodosiano, l. 1 tit. 2 leg. 1. Gli Imperatori, sebbene con dispiacere, permettevano qualche esame sulla legge e sul fatto, qualche dilazione, qualche diritto di petizione; ma questi insufficienti rimedj erano troppo in potere de' giudici, ed era troppo pericoloso per essi il farne uso.

[242] Quest'inchiostro era un composto di vermiglione e di cinabro; esso si ritrova sui diplomi degli Imperatori, da Leone I (A. D. 470) fino alla caduta dell'impero Greco. _Bibl. raisonnée de la diplomatique_, t. 1 p. 509-514; Lami, _De eruditione apostolorum_, t. 11 p. 720-726.

[243] Schulting, _Jurisprudentia ante-Justinianea_, p. 681-718. Cujacio dice, che Gregorio compilò le leggi pubblicate dal regno d'Adriano fino a quello di Gallieno, e che il resto fu opera di Gallieno. Questa generale divisione può esser giusta; ma Gregorio ed Ermogene molte volte oltrepassavano i limiti del loro terreno.

[244] Scevola, probabilmente Q. Cervidio Scevola, maestro di Papiniano, considera questa accettazione di fuoco e d'acqua come l'essenza del matrimonio. Pand. l. XXIV, t. 1, leg. 66. Vedi Eineccio, _Hist. J. R._ n. 317.

[245] Cicerone (_De officiis_, III, 19) non può parlare che per supposizione; ma Sant'Ambrogio (_De officiis_, III, 2) si appella all'uso de' suoi tempi, che egli conosceva come giureconsulto e come magistrato. Schulting, _ad Ulpian. Frag._ tit. 22 n. 28, 643, 644.

[246] Ne' tempi degli Antonini non si conosceva più il significato delle forme ordinate in caso di un _furtum lance licioque conceptum_. (Aulo Gellio, XVI, 10). Eineccio (_Antiq. rom._ l. IV tit. 1 n. 13-21) che le fa derivare dall'Attica, cita Aristofane, lo scoliaste di questo poeta, e Polluce, a sostegno della sua opinione.

[247] Nel suo discorso per Murena, Cicerone mette in ridicolo le forme ed i misteri de' legisti, rapportati con più buona fede da Aulo Gellio (Notti Attiche, XX, 10), Gravina (_Opp._ p. 265, 266, 267) ed Eineccio (_Antiq._ l. IV t. 6).

[248] Pomponio (_De origine juris Pandect._ l. 1 tit. 2) indica la successione de' giureconsulti romani; ed i moderni hanno fatto prova di sapere e di critica nella discussione di questa parte d'Istoria e di Letteratura. Io mi servii specialmente di Gravina (p. 41-79) e di Eineccio (_Hist. J. R._ n. 113, p. 351). Cicerone (_De Oratore_, _de Claris orator._, _de Legibus_) e la _Clavis Ciceroniana_ d'Ernesti (sotto il nome di Mucio ecc.) offrono molte particolarità originali e piacevoli. Orazio fa spesso allusione alla laboriosa mattinata de' legisti (Serm. l. 1, 10; epist. 2, 1, 103 ec.).

_Agricolam laudat juris legumque peritus_ _Sub galli cantum consultor ubi ostia pulsat._ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · _Romae dulce diu fuit et solemne, reclusa_ _Mane domo vigilare, clienti promere jura._

[249] Sull'arte o scienza della giurisprudenza, Crasso, o piuttosto Cicerone (_De oratore_, 1, 41, 42) propone una idea che Antonio, il quale era fornito di naturale eloquenza, ma di poca istruzione, affetta (1, 58) di porre in ridicolo. Quest'idea venne in parte effettuata da Servio Sulpicio (_in Bruto_, c. 41) che Gravina nel suo classico latino loda con elegante varietà (p. 60).

[250] _Perturbatricem autem omnium harum rerum accademiam, hanc ab Arcesilao et Carneade recentem, exoremus ut sileat, nam si invaserit in haec, quae satis scite instructa et composita videantur, nimis edet ruinas, quam quidem ego placare cupio, submovere non audeo._ De legibus, 1, 13. Questo solo passo doveva insegnare a Bentley (_Remarks on Free-Thinking_, p. 250) quanto Cicerone fosse fermamente attaccato alla speciosa dottrina che egli ha abbellito.

[251] Panezio, l'amico del giovine Scipione, fu il primo che in Roma insegnasse la filosofia stoica. Vedi la sua vita nelle _Mem. dell'Accad. delle Iscriz._ t. 10, p. 75-89.

[252] Come è citato da Ulpiano (leg. 40, _ad Sabinum in Pandect._ l. XLVII, t. 2, leg. 21). Trebazio dopo essere stato giureconsulto di primo ordine, _qui familiam duxit_, diventò un Epicureo (Cicer. _ad Familiares_, VII, 5). Forse in questa nuova setta mancò di costanza o di buona fede.

[253] Vedi Gravina (p. 45-51) e le frivole obbiezioni di Mascou; Eineccio (Storia I. R. n. 125) cita ed approva una dissertazione di Everardo Otto, de _Stoica Jurisconsultorum philosophia_.

[254] Si citava specialmente la regola di Catone, la stipulazione d'Aquilio, e le formole Manilie, duecento undici massime, e duecento quarantasette definizioni (_Pandect._ l. I, tit. 16, 17).

[255] Leggasi Cicerone, l. I, _de Oratore, Topica, pro Murena_.

[256] Veggasi Pomponio (_De origine juris Pandect._ l. I, tit. 2 leg. 2 n. 47; Eineccio, _ad Instit._ l. I tit. 2 n. 8, l. II tit. 25, _in Element. et Antiquit._; e Gravina p. 41-45). Sebbene questo monopolio sia stato molto disgustoso, gli scrittori di quell'epoca non se ne lagnano, ed è verisimile che sia stato velato con un decreto del Senato.

[257] Ho letto la Diatriba di Gotofredo Mascovio, l'erudito Mascou, (_De Sectis Jureconsultorum_, Lipsia 1728 in-12, p. 276) dotto trattato sopra un fondo sterile e limitatissimo.

[258] Vedi il carattere d'Antistio Labeone in Tacito (Annal. III, 75) e in un'Epistola d'Ateio Capitone (Aulo Gellio, VIII, 12) che accusa il suo rivale di _libertas nimia_ et VECORS. Tuttavia non posso immaginare che Orazio abbia ardito di sferzare un virtuoso e rispettabile senatore, ed amo adottare la correzione del Bentley, il quale legge LABIENO _insanior_. Serm. I, III, 82. Vedi Mascou, _de Sectis_, c. 1 p. 1-24.

[259] Giustiniano (_Instit._ I, III tit. 23, e Teofilo, vers. greca, p. 677, 680) ha rammemorato questa gran questione ed i versi d'Omero che si allegarono d'ambe le parti, come autorità. Tale questione fu decisa da Paolo (leg. 33 _ad edict. in Pandect._ l. XVIII tit. 1 leg. 1). Ecco la sua soluzione: in un semplice cambio non si può distinguere il venditore ed il compratore.

[260] I Proculeiani pure abbandonarono questa controversa, sentirono che strascinava seco indecenti ricerche, e furono sedotti dall'afforismo d'Ippocrate che era attaccato al numero settenario di due settimane d'anni, o di settecento settimane di giorni. (_Instit._ l. 1 tit. 22). Plutarco e gli Stoici (_De placit. philosophor._ l. V c. 24) danno una ragione più naturale. A quattordici anni περι ην ο σπερματικος κρινεται οῥῥος. Vedi i _Vestigi_ delle Sette in Mascou, c. 9 p. 145-276.

[261] Mascou racconta la storia ed il fine di queste differenti Sette (c. 2-7 p. 24-120), e sarebbe quasi ridicolo di lodarlo della sua parzialità fra Sette totalmente estinte.

[262] Al primo avviso volò al consiglio, che si tenne sul _rombo_. Tuttavia Giovenale (Sat. IV, 75-81) chiama questo Prefetto o _Podestà_ di Roma, _sanctissimus legum interpres_. L'antico Scoliaste dice, che era tanta la sua scienza, che veniva chiamato non un uomo, ma un libro. Egli aveva tolto il suo singolar nome di Pegaso, da una galera di questo nome che suo padre aveva comandato.

[263] Tacito, _Annal._ XVII, 7; Svetonio, _in Nerone_, c. 37.

[264] Mascou, _de sectis_, c. 8 p. 120-144; _de herciscundis_, termine di legge che applicavano a que' giureconsulti ecclesiastici. _Herciscere_ è sinonimo di _dividere_.

[265] Vedi il Codice Teodosiano (l. 1 tit. 4) col Comentario del Gotofredo (t. 1 p. 30-35). Questo decreto poteva suscitare discussioni gesuitiche simili a quelle che si trovano nelle _Lettere Provinciali_: si poteva domandar se un giudice fosse obbligato di seguire, contro il proprio criterio e contro la propria coscienza, l'opinione di Papiniano o della maggioranza, ecc. Del resto un legislatore poteva attribuire a questa opinione, per sè stessa falsa, il valore non già della verità, ma quello della legge.

[266] Per tener dietro ai lavori di Giustiniano sulle leggi ho studiato la prefazione delle Instante; la prima, la seconda e la terza prefazione delle Pandette; la prima e la seconda prefazione del Codice, ed il Codice medesimo (l. 1 tit. 17, _de veteri jure enucleando_). Dopo queste originali testimonianze ho consultato fra i moderni Eineccio (Storia I. R. n. 303-404), Terrasson (_Histoire de la Jurisp. rom. p. 295-356_), Gravina (_Opp_. p. 93-100) e Ludewig nella sua vita di Giustiniano (p. 19-123, 318-321: per il Codice e le Novelle p. 209-261, per il Digesto o le Pandette p. 262-317).

[267] Sul carattere di Triboniano vedi le testimonianze di Procopio (Persic. l. 1 c. 23, 24; Anecdot. c. 13, 20), e Suidas (tom. III p. 501, ediz. di Kuster). Ludewig (_in vit. Justinian._ p. 175-209) si affatica per far diventar bianco un Moro.

[268] Applico all'istessa persona i due passi di Suida; perchè tutte le circostanze fra di loro perfettamente concordano. Tuttavia i giureconsulti non hanno fatto quest'osservazione, e Fabricio è disposto ad attribuire queste opere a due scrittori. (_Bibliot. graec._ t. I p. 341; t. II p. 518; t. III p. 418; t. XII p. 346, 353, 474).

[269] Questa storia vien riferita da Esichio (_de viris illustribus_), da Procopio (Aneddoti, c. 13) e da Suida (t. III p. 501). Tale adulazione è dessa incredibile?

_..... nihil est quod credere de se_ _Non potest, cum laudatur diis aequa potestas._

Fontenelle (t. 1 p. 32-39) ha volto in ridicolo l'impudenza del modesto Virgilio. Tuttavia lo stesso Fontenelle colloca il suo re al di sopra del divino Augusto; ed il saggio Boileau non ha arrossito di dire: «Le destin à ses yeux n'oserait balancer.» Con tutto ciò Augusto e Luigi XIV non erano al certo due sciocchi.

[270] Πανδεκται (_Raccolta generale_) era il titolo comune delle miscellanee greche (Plinio, _Praef. ad Hist. nat._). I _Digesta_ di Scevola, di Marcellino, e di Celso erano di già familiari ai legisti; ma Giustiniano s'ingannava prendendo queste due parole per sinonimi. La voce _Pandectes_ è egli greca o latina, mascolina o femminina? Il laborioso Brenckmann non osa decidere quest'importante quistione (_Hist. Pandect._ p. 300-304).

[271] Angelo Poliziano (l. V, _epist. ult._) enumera trentasette giureconsulti (p. 192-200) citati nelle Pandette. L'indice greco che segue il corpo delle Pandette ne conta trentanove; e lo instancabile Fabrizio ne ha ritrovati quaranta (_Bibl. graec._ t. III p. 488-502). Si dice che Antonio Augusto (_De nominibus propriis, Pandect. apud._ Ludewig, p. 283) ve ne abbia aggiunti cinquantaquattro; ma bisogna ch'egli abbia confuso i giureconsulti vagamente citati, con quelli di cui se ne sono dati degli estratti.

[272] I Στιχοι degli antichi manoscritti erano sentenze o periodi di un senso completo, che formavano altrettante linee non egualmente lunghe, sulla larghezza de' rotoli di pergamena. Il numero de'Στιχοι di ciascun libro manifestava gli errori de' copisti, Ludewig (p. 211-215) e Suicer da dove ha attinto (_Thes. eccles._ t. 1 p. 1021-1036).

[273] Un ingegnoso ed erudito discorso di Schulting (_Jurisprudentia ante Justinianea_, p. 883-907) giustifica la scelta di Triboniano contro le appassionate accuse di Francesco Ottomano e de' suoi settarj.

[274] Se Triboniano venga spogliato di quella scientifica corteccia in cui si avviluppa, se gli si condonino i termini tecnici, si troverà che il latino delle Pandette non è indegno del secolo d'_argento_. Esso venne furiosamente attaccato da Lorenzo Valla, fastidioso grammatico, del decimoquinto secolo e da Florido Sabino suo apologista. L'Alciato ed un autore anonimo, verisimilmente Giacomo Capello, lo hanno difeso. Il Duker ha raccolto questi diversi trattati sotto il titolo di _Opuscula, de latinitate veterum jureconsultorum_. Lugd. Bat. 1721, in-12.

[275] _Nomina quidem veteribus servavimus, legum autem veritatem nostram fecimus. Itaque si quid erat in illis SEDITIOSUM, multa autem talia erant ibi reposita, hoc decisum est et definitum, et in perspicuum finem deducta est quaeque lex_ (Cod. Just. l. 1 tit. 17 leg. 3 n. 10). Confessione priva d'artifizio!

[276] Il numero di tali _emblemata_, termine assai civile per coprire falsità di questa specie, venne molto ridotto da Bynkershoek negli ultimi quattro libri delle sue osservazioni, il quale, con miserabili rapsodie, sostiene il diritto che aveva Giustiniano di pretenderle, e l'obbligo di Triboniano d'obbedirgli.

[277] Le _antinomie_, o le leggi contradditorie del Codice e delle Pandette servono talvolta di cagione, e spesso anche di scusa alla gloriosa incertezza delle leggi civili, la quale bene spesso produce, come Montaigne le chiama, _les questions pour l'ami_. Vedi un bel passo di Francesco Balduino intorno a Giustiniano, l. II p. 259, ecc. _apud_ Ludwig p. 305, 306.

[278] Quando Fust, o Faust, vendette a Parigi le sue prime Bibbie stampate, come fossero manoscritte, il prezzo d'una copia in pergamena dai quattro o cinquecento scudi fu ribassato ai sessanta, cinquanta, e quaranta. A prima vista il pubblico parve contento di prezzo sì vile; ma poscia se ne sdegnò quando ebbe scoperta la frode (Maittaire, _Annal. Tipograph._ t. 1 p. 12, prima ediz.)

[279] Quest'uso abbominevole prevalse dall'ottavo e massime dal dodicesimo secolo in poi, epoca in cui si era fatto quasi universale (Montfaucon nelle Mem. dell'Accad. t. 6, p. 606 ecc. _Bibl. raisonnée de la diplom._ t. 1 p. 176).

[280] Pomponio (_Pandect._ l. 1 tit. 2 leg. 2) dice che di Mucio, Bruto e Manilio che sono i tre fondatori della scienza delle leggi civili, _extant volumina, scripta Manilii monumenta_; di alcuni giureconsulti della repubblica, _haec versantur eorum scripta inter manus hominum_. Otto dei saggi legisti del secolo d'Augusto furono ridotti ad un _compendium_: di Cascellio, _scripta non extant sed unus liber_ ecc.; di Trebazio, _minus frequentantur_; di Tuberone, _libri parum grati sunt_. Parecchie citazioni delle Pandette si dicono ricavate dai libri che Triboniano non ha mai veduti; e dal settimo al tredicesimo secolo di Roma l'apparente erudizione dei moderni dipendè mai sempre dalle cognizioni e dalla veracità de' loro predecessori.

[281] Si dà per certo che _tutte_ le edizioni e _tutti_ i manoscritti in parecchi luoghi replicano gli errori de' copisti e le trasposizioni di alcuni fogli che si rinvengono nelle Pandette fiorentine. Questo fatto, quando sia vero, è decisivo. Tuttavia le Pandette sono citate da Yves di Chartres che morì nel 1117; da Teobaldo Arcivescovo di Cantorbery, e da Vacario che fu il primo in Inghilterra a professare il Diritto civile (Selden _ad Fletam_, c. 7 t. II p. 1080-1085). Chi ha mai paragonato i manoscritti delle Pandette che esistono in Inghilterra, con quelli che si trovano negli altri paesi?

[282] Veggasi la descrizione di questo originale in Brenckman (_Hist. Pand. Florent._ l. I c. 2, 3 p. 4-17, et l. II). L'entusiasta Poliziano lo venerava come lo stesso originale del Codice di Giustiniano (p. 407, 408). Ma questo paradosso è confutato dalle abbreviature del manoscritto di Firenze (l. II c. 3 p. 117-130). Esso è composto di due volumi in-4. a gran margine; la pergamena è sottile, ed i caratteri latini attestano la mano d'un copista greco.

[283] Brenckman verso la fine della sua Storia ha inserite due dissertazioni sulla repubblica d'Amalfi e la guerra di Pisa nell'anno 1135 ecc.

[284] La scoperta delle Pandette in Amalfi (A. D. 1137) venne per la prima volta fatta conoscere (nel 1501) da Lodovico Bolognino (Brenckman l. I c. 11 p. 73, 74; l. IV c. 2 p. 417-425) sulla testimonianza d'una Cronaca della città di Pisa (p. 409, 410) senza nome e senza data. Tutti i fatti di questa Cronaca, sebbene ignorati nel secolo dodicesimo, abbelliti dai secoli dell'ignoranza, e resi sospetti dai critici, non sono però in se stessi privi di probabilità (l. I c. 4-8 p. 17-50). È incontrastabile che il gran Bartolo nel secolo quattordicesimo consultò il _Liber Pandectarum_ di Pisa (p. 406, 407; Vedi l. I c. 9 p. 50-62).

[285] I Fiorentini presero Pisa nell'anno 1406, e nel 1411 trasportarono le Pandette nella loro capitale. Questi avvenimenti sono autentici e celebri.

[286] Furono di nuovo arricchite d'una coperta porporina; si chiusero in una cassetta; ed i monaci e magistrati le mostravano ai curiosi colla testa nuda e colle torce accese (Brenckman, l. 1 c. 10, 11, 12 p. 62-93).

[287] Enrico Brenckman, olandese, dopo d'aver paragonato il testo di Poliziano, di Bolognino, d'Antonino Angustino, e la bella edizione delle Pandette del Taurello, intraprese nel 1551 un viaggio a Firenze, e vi passò molti anni a studiar quel solo manoscritto. La sua _Historia Pandectarum Florentinorum_, Utrecht, 1722, in-4, che annuncia un sì gran lavoro, non è tuttavia che una piccola parte del primitivo suo piano.

[288] Κρυσεα χαλκειων, εκατομβοιων, _apud Homerum patrem omnis virtutis_, prima prefazione delle Pandette. In un atto del Parlamento d'Inghilterra ci farebbe sorpresa un verso di Milton o del Tasso. _Quae omnia obtinere sancimus in omne aevum._ Nella seconda prefazione, parlando del primo Codice, egli dice: _in aeternum valiturum_. Un uomo ed un per sempre!

[289] Nel buon latino la parola _Novellae_ è addiettivo, e sostantivo in quello de' tempi barbari (Ludewig, p. 245). Giustiniano non le ha mai raccolte. Le nuove collazioni che servono di norma ai Tribunali moderni, racchiudono novanta Novelle; ma le indagini di Giuliano, di Aloandro, e di Conzio (Ludewig, p. 249, 268; Alemanno, note in _Anecdot._ p. 98) ne hanno accresciuto il numero.

[290] _Montesquieu, Consid. sur la Grand. et la Décad. des Romains_, c. 20 t. III p. 501 in-4. Egli si libera in questo luogo della toga e della berretta di Presidente _à mortier_.