Storia della decadenza e rovina dell'impero romano, volume 08
Part 19
Un nuovo spirito di legislazione, rispettabile perfino ne' suoi errori, sorse nell'Impero insieme colla religione di Costantino[393]. Le leggi di Mosè furono ricevute come il divino modello della giustizia, ed i Principi cristiani adattarono i loro statuti penali ai gradi di turpitudine morale e religiosa. L'adulterio fu da principio dichiarato un delitto capitale; la fralezza dei sessi fu assimilata al veneficio od all'assassinio, all'ammaliamento od al parricidio; le stesse pene furono applicate alla pederastia attiva e passiva; e tutti i colpevoli, sì di condizione libera che di servile furono o annegati o decapitati o gettati vivi fra le fiamme vendicatrici. La comune simpatia degli uomini risparmiò gli adulteri; ma gli amatori del proprio sesso si videro perseguitati da una generale e pia indegnazione. Gli impuri costumi della Grecia prevalevano tuttavia nelle città dell'Asia, ed ogni vizio era fomentato dal celibato de' monaci e del clero. Giustiniano rallentò il castigo almeno delle donne infedeli; la sposa colpevole non venne più condannata che alla solitudine ed al pentimento, ed in capo a due anni ella poteva esser richiamata tra le braccia di un marito commosso a perdonare. Ma lo stesso Imperatore si mostrò l'implacabil nemico della libidine contra natura, e la crudeltà della sua persecuzione appena può trovare scusa nella purità de' motivi[394]. Infrangendo ogni principio di giustizia, egli estese ai passati come ai futuri errori l'effetto de' suoi editti, non concedendo che un breve intervallo per confessarsene e riceverne il perdono. Penosamente si facea morire il reo con l'amputazione dello strumento del peccato, o coll'inserimento di pungenti canne ne' pori e ne' tubi più squisitamente sensivi; e Giustiniano difendeva la proprietà del supplizio col dire che a' delinquenti si sarebbero troncate le mani, se fossero stati convinti di sacrilegio. In un sembiante stato di onta e di agonia, due vescovi, Isaia di Rodi, e Alessandro di Diospoli, furono trascinati per le contrade di Costantinopoli, mentre un banditore ad alta voce ammoniva i loro confratelli ad osservare quella terribil lezione, ed a non contaminare la santità del loro carattere. Que' prelati erano forse innocenti. Una sentenza di morte e d'infamia spesso non avea per fondamento che la debole e sospetta testimonianza di un fanciullo o di un servo: i giudici presumevan rei que' della fazion verde, i ricchi, ed i nemici di Teodora, e la pederastia divenne il delitto di coloro a cui non se ne poteva opporre alcun altro. Un filosofo francese[395] ha con ardire osservato, che tutto ciò che è secreto sta ravvolto nel dubbio, e che la tirannide può convertire in suo stromento quell'orrore che naturalmente al vizio portiamo. Ma la favorevole persuasione in cui è lo stesso scrittore, che un legislatore possa fidare nel buon gusto e nella ragione degli uomini, ha pur troppo contro di sè tutto quanto sappiamo dell'antichità o dell'estensione del male[396].
I liberi cittadini di Atene e di Roma godevano in tutti i casi criminali l'inestimabile privilegio di essere giudicati dalla patria loro[397]. I. L'amministrazione della giustizia è il più antico uffizio di un Principe: i Re di Roma l'esercitarono, e Tarquinio ne abusò: egli solo, senza legge o consiglio, proferiva la sua arbitraria sentenza. I primi Consoli succederono a questa regale prerogativa: ma il sacro diritto di appello tosto abolì la giurisdizione de' magistrati, e tutte le cause pubbliche furono decise dal supremo tribunale del popolo. Ma una rozza democrazia, che si aderge sopra le forme, troppo spesso disdegna gli essenziali principj della giustizia. L'orgoglio dal dispotismo fu invelenito dall'invidia plebea, e gli eroi di Atene poterono alle volte invidiare la felicità de' Persiani il cui destino non dipendeva che dal capriccio di un solo tiranno. Alcuni salutari freni che il Popolo impose alle proprie passioni, furono ad un tempo stesso la cagione e l'effetto della gravità e della moderazione dei Romani. Ai soli magistrati fu compartito il diritto di accusa. Un voto di trentacinque tribù poteva infliggere una multa; ma l'inquisizione di tutti i delitti capitali con una legge fondamentale fu riserbata all'assemblea delle centurie, ove il peso dell'influenza e della proprietà doveva infallibilmente preponderare. S'interposero manifesti ed aggiornamenti iterati, affinchè la preoccupazione ed il risentimento avessero agio a calmarsi. Un augurio giunto in buon tempo, l'opposizione di un tribuno potevano annullare tutto il processo, e quelle informazioni avanti il popolo erano comunemente meno formidabili all'innocenza che favorevoli al delitto. Ma tale unione del potere giudiziario e del legislativo lasciava in dubbio se l'accusato fosse assolto, o se ricevesse il perdono; e nella difesa di un illustre cliente gli oratori di Roma e di Atene rivolgevano i loro argomenti alla politica ed alla benevolenza, non meno che alla giustizia del loro sovrano. II. La cura di convocare i cittadini pel processo di ogni reo divenne sempre più difficile a misura che i cittadini ed i rei continuamente si moltiplicavano, onde si adottò il pronto spediente di delegare la giurisdizione del popolo ai magistrati ordinarj, ovvero ad _inquisitori_ straordinarj. Nei primi tempi, furono rari ed accidentali questi giudizj. Nel principio del settimo secolo di Roma essi divenner perpetui: ogni anno si assegnava a quattro Pretori il potere di sedere in giudizio e giudicare le gravi offese di tradimento, di estorsione, di peculiato e di corruzione, e Silla aggiunse nuovi Pretori e nuovi esami per que' delitti che più direttamente intaccano la sicurezza degl'individui. Questi _inquisitori_ preparavano e dirigevano il processo, ma essi non potevano che pronunciare le sentenze della pluralità dei _giudici_, i quali con qualche cecità e maggior pregiudizio furono paragonati ai Giurati inglesi[398]. Il Pretore formava ogni anno una lista di provetti e rispettabili cittadini che sostenessero queste importanti ma penose funzioni. Dopo molti dibattimenti costituzionali, essi vennero scelti in egual numero dal senato, dall'ordine equestre e dal popolo: se ne assegnavano quattrocentocinquanta per ogni questione, e sì differenti ruoli o decurie di giudici dovevano contenere i nomi di più migliaia di Romani, che rappresentavano la giudiciale autorità dello Stato. In ogni causa particolare, se ne traeva un numero sufficiente dall'urna, un giuramento ne affermava l'integrità; il modo di dire i suffragj ne assicurava l'indipendenza; il sospetto di parzialità era tolto dal reciproco diritto di ricusare che aveano l'accusato e l'accusatore; ed i giudici di Milone, colla rimozione di quindici per parte, furono ridotti a cinquanta ed una voce o tavoletta di assoluzione, di condanna o di presunzione favorevole[399]. III. Il pretore della città, nella sua giurisdizione civile, era veramente un giudice, e quasi un legislatore; ma tosto ch'egli avea prescritto l'azione della legge, spesso si riferiva a un delegato per la determinazione del fatto. Col crescere dei processi legali, il tribunale de' centumviri, a cui egli presiedeva, crebbe in riputazione ed in autorità. Ma sia ch'egli agisse solo, ovvero col parere del suo consiglio, si potevano affidare i più assoluti poteri ad un magistrato che ogni anno veniva scelto dalle voci del popolo. Le norme o le precauzioni della libertà hanno richiesto qualche spiegazione; l'ordine del dispotismo è semplice e senza vita. Avanti l'età di Giustiniano o forse di Diocleziano, le decurie de' giudici Romani erano scadute in un titolo vano; si poteva accettare o spiegar l'umile avviso degli assessori; ed in ogni tribunale la giurisdizione civile e la criminale erano amministrate da un solo magistrato, il quale era levato in carica o licenziato dal suo posto secondo il piacimento dell'Imperatore.
Un Romano, accusato di qualche delitto capitale, potea prevenire la sentenza della legge coll'esilio volontario o colla morte. Sinchè legalmente fosse provata la sua reità, se ne presumea l'innocenza, e la sua persona era libera: sinchè i voti dell'ultima Centuria fossero noverati e banditi, egli potea placidamente ritirarsi in una delle alleate città dell'Italia, della Grecia o dell'Asia[400]. Mediante questa morte civile, la sua vita e le sue sostanze erano salve, almeno pe' suoi figliuoli; ed egli poteva ancora viver felice in mezzo a qualunque godimento della ragione o de' sensi, se una mente avvezza all'ambizioso tumulto di Roma, era atta a sopportare l'uniformità ed il silenzio di Rodi o di Atene. Di un più ardito sforzo era d'uopo per sottrarsi alla tirannia de' Cesari; ma familiare erasi fatto questo sforzo per le massime degli Stoici, l'esempio de' più valorosi Romani ed i legali incoraggiamenti del suicidio. I corpi de' rei condannati erano esposti alla pubblica ignominia, ed i loro figliuoli, male più greve ancora, erano ridotti a povertà per la confiscazione de' loro beni. Ma se le vittime di Tiberio e di Nerone anticipavano il decreto del Principe o del Senato, il coraggio e la diligenza loro aveano per ricompensa l'applauso del Pubblico, i decenti onori della sepoltura, e la validità de' lor testamenti[401]. La raffinata avarizia e crudeltà di Domiziano pare ch'abbia tolto agl'infelici, che immolava, quest'ultima consolazione, ed essa fu negata anche dalla stessa clemenza degli Antonini. Una morte volontaria, che nel caso di un delitto capitale, avvenisse tra l'accusa e la sentenza, era reputata come la confessione della reità, e l'inumano fisco sequestrava le spoglie del trapassato[402]. Nondimeno i giuristi hanno sempre rispettato il diritto naturale che ha un cittadino di disporre della sua vita; e l'obbrobrio dopo morte, inventato da Tarquinio[403] per frenare la disperazione de' suoi sudditi, non fu mai fatto rivivere od imitato da' tiranni che gli vennero dietro. Tutte le potestà di questo mondo hanno perduto il loro dominio sopra di colui ch'è deliberato a morire; nè il suo braccio esser può rattenuto, che dal religioso timore di uno stato avvenire. Virgilio ripone i suicidi tra gli sventurati, anzichè tra i colpevoli[404]; e le favole poetiche delle tenebre inferne non potevano seriamente influire sulla fede o sulla pratica del genere umano. Ma i precetti del Vangelo o della Chiesa hanno finalmente imposto una pia servitù agli animi de' Cristiani, condannandoli ad aspettare, senza lagnarsi, l'ultimo colpo della malattia o del carnefice.
Gli statuti penali occupano uno spazio assai piccolo ne' sessantadue libri del Codice e delle Pandette, ed in tutti i processi della giustizia, la vita o la morte di un cittadino vien determinata con meno di precauzione e d'indugio che non la più ordinaria questione di un contratto o di un'eredità. Questa singolare distinzione, benchè qualche cosa si voglia concedere all'urgente bisogno di difendere la pace della società, deriva dalla natura della giurisprudenza criminale e civile. I doveri che abbiam collo Stato sono semplici ed uniformi, la legge, per cui il reo vien condannato, è scritta, non sul bronzo o sul marmo, ma sulla coscienza di esso, e dalla testimonianza di un solo fatto, il suo delitto comunemente è provato. Ma infinite e varie sono le relazioni che abbiamo un coll'altro: le ingiurie, i beneficj, le promesse creano, annullano e modificano le nostre obbligazioni, e l'interpretazione dei contratti volontarj e de' testamenti, che dettati sono spesso della frode e dall'ignoranza, porge un lungo e faticoso esercizio alla sagacità del giudice. L'estensione del commercio e quella dello Stato moltiplicano le faccende della vita, e la residenza delle parti nelle distanti province dell'Impero, partorisce dubbj, dilazioni ed inevitabili appelli dal magistrato locale al supremo. Giustiniano, imperator Greco di Costantinopoli e dell'Oriente, era il successore, secondo la legge, del pastore Latino il quale avea piantato una colonia sulle rive del Tevere. In un periodo di tredici secoli, le leggi aveano con ripugnanza seguito le mutazioni del governo e de' costumi; ed il lodevole desiderio di conciliare i nomi antichi colle istituzioni recenti distrasse l'armonia, ed accrebbe la grandezza dell'oscuro ed irregolare sistema. Le leggi che scusano in ogni occasione l'ignoranza de' loro sudditi, confessano la propria loro imperfezione; la giurisprudenza civile, come compendiata fu da Giustiniano, continuò ad essere una scienza misteriosa ed un profittevol traffico, e l'ingenita perplessità dello studio fu avvolta in tenebre dieci volte più dense dalla privata industria dei pratichisti. Le spese del processo sovente sorpassavano il valore della cosa in litigio, e i diritti più manifesti erano lasciati in abbandono per la povertà o prudenza delle parti. Una giustizia sì dispendiosa può tendere ad abbattere l'amore del litigare, ma la disugualità de' vantaggi non serve che ad accrescere l'influenza del ricco, e ad aggravare la miseria del povero. Mercè di questo dilatorio e costoso modo di procedere, il litigante dovizioso ottiene un profitto più certo di quello che sperar potrebbe dall'accidentale corruzione del suo giudice. L'esperienza di un abuso da cui il nostro secolo od il nostro paese non vanno perfettamente esenti, può talvolta provocare un generoso sdegno, e trarre dal cuore il troppo affrettato desiderio di scambiare l'elaborata nostra giurisprudenza co' semplici e sommarj decreti di un Cadì Turco. Ma una riflessione più tranquilla ci conduce a vedere che tali forme e dilazioni son necessarie a difendere la persona e la proprietà de' cittadini; che l'autorità discretiva del giudice è il primo stromento della tirannide, e che le leggi di un popolo libero debbono prevedere e determinare ogni questione, la quale possa probabilmente sorgere nell'esercizio del potere e nelle transazioni dell'industria. Ma il governo di Giustiniano congiungeva i mali della libertà e del servaggio, ed i Romani erano oppressi ad un tempo dalla moltiplicità delle leggi, e dall'arbitraria volontà del loro signore.
NOTE:
[196] I legisti de' tempi barbari hanno stabilito un metodo assurdo ed inintelligibile di citare le leggi romane; e l'abitudine lo ha perpetuato. Allorchè si riferiscono al Codice, alle Pandette ed alla Instituta, essi non marcano il numero del libro, ma soltanto quello della legge; e si accontentano di riportare le prime parole del titolo di cui la stessa legge fa parte, mentre di tali titoli se ne contano più di mille. Ludewig (_vit. Justin._ p. 268) fa voti perchè si scuota questo giogo pedantesco, ed io ho osato adottare il semplice e ragionevole metodo di citare il libro, il titolo e la legge.
[197] L'Alemagna, la Boemia, l'Ungheria, la Polonia e la Scozia le hanno adottate come la legge o la ragion comune: in Francia, in Italia ecc. esse ottengono un'influenza diretta o indiretta, ed in Inghilterra si ebbero in rispetto da Stefano fino ad Edoardo I, il Giustiniano della Gran Brettagna. Vedi Duck (_de usu et auctoritate juris civ_., l. II c. 1, 8-15); Eineccio (_Hist. juris german._ c. 3, 4, n. 55-124) e gli istorici delle leggi di ciascun paese.
[198] Francesco Ottomanno, abile ed illuminato Giureconsulto del secolo decimosesto, tendeva a mortificare Cujacio ed a far la corte al Cancelliere de l'Hôpital. Il suo _Antitribonianus_, che non ho mai potuto procurarmi, venne pubblicato in francese nell'anno 1609, e la sua setta si è propagata in Germania (Heineccius, _Opp._ t. III, _sylloge_ 3 p. 171-183).
[199] In testa di queste guide io pongo, coi riguardi che gli si debbono, l'abile e sapiente Eineccio, professore tedesco morto ad Halle nel 1741 (Vedi il suo elogio nella _Nouvelle Bibliothèque germanique_, tom. II p. 51-64). Le numerose sue opere furono raccolte in otto volumi in-4. Ginevra, 1743-1748. I trattati separati di cui mi sono principalmente servito, sono: 1. _Historia juris romani et germanici_, Lugd. Batav. 1740, in-8; 2. _Syntagma antiquitatum romanam jurisprudentiam illustrantium_, 2 vol. in-8. Traject. ad Rhenum; 3. _Elementa juris civilis secundum ordinem institutionum_, Lugd. Batav. 1751, in-8; 4. _Elementa J. C. secundum ordinem Pandectarum_, Traject. 1772, 2 vol. in-8.
[200] L'estratto di quest'istoria si ritrova in un Frammento _De origine juris_ (Pandette, l. 1 tit. 2) di Pomponio, Giureconsulto romano che vivea sotto gli Antonini (Heineccius, t. III _syll._ 3 p. 66-126). Esso fu compendiato e verosimilmente alterato da Triboniano, e ristorato da Bynkershoek (_Opp._ t. 1 p. 279-304).
[201] Si può studiare l'istoria del governo di Roma sotto i suoi Re, nel primo libro di Tito Livio, ed ancor più estesamente in Dionigi d'Alicarnasso (l. II p. 80-96, 119-130, l. IV p. 198-220), che qualche volta però si mostra retore e Greco.
[202] Giusto Lipsio (_Opp._ t. IV p. 279) ha applicato ai tre Re di Roma queste tre divisioni generali delle leggi civili. Gravina (_Orig. jur. civ._ p. 28, ediz. di Lipsia 1737) addotta questa idea, che Mascou, suo editore tedesco, non può ammettere che con ripugnanza.
[203] Terrasson, nella sua Storia della giurisprudenza romana (p. 22-72, Parigi 1750, in fol.), si forza con qualche apparato, ma con poco successo, di ristabilire il testo originale. Quest'opera promette assai più di quel che mantiene.
[204] Il più antico Codice o Digesto fu chiamato _jus Papirianum_, dal nome di Papirio che lo compilò, e che viveva un poco prima o poco dopo il _Regifugium_ (Pandect. l. 1 tit. 2). I migliori critici, ed anche Bynkershoek (t. 1 p. 284, 285) ed Eineccio (_Hist. J. C. R._ l. 1 c. 16, 17; ed _Opp._ t. III, _syll._ 4 p. 1-8), prestano fede a questa favola di Pomponio, senza far molta attenzione al valore ed alla rarità di simil monumento del terzo secolo, della città _illetterata_. Io dubito molto che Cajo Papirio, _Pontifex Maximus_, che fece rivivere le leggi di Numa (Dionigi d'Alicarnasso, l. III p. 171), non abbia lasciato che una tradizione vocale; e che il _jus Papirianum_ di Granio Flacco (Pand. l. L tit. 16, _legge_ 144) non fosse un comentario, ma un'opera originale, compilata al tempo di Cesare. (Censorin. _De die Natali_, l. III p. 13; Duker, _De latinitate J. C._ p. 157).
[205] Nel 1444 si estrassero dal seno della terra sette od otto tavole di rame fra Cortona e Gubio. Una parte di queste tavole, giacchè il resto è in caratteri etruschi, offre lo stato primitivo de' caratteri e della lingua de' Pelasgi, che Erodoto attribuisce a quell'angolo d'Italia (l. 1 c. 56, 57, 50). Del resto si può spiegare questo passo oscuro d'Erodoto, dicendo che si riferisce a Crestona città della Tracia (Note di Larcher, t. 1 p. 256-261). Il dialetto selvaggio delle tavole Eugubine ha messo a tortura la congetture dei critici, ed è ben lontano d'esser rischiarato; ma le sue radici, indubitatamente latine, sono della medesima epoca e dello stesso carattere del _Saliare carmen_, che ai tempi d'Orazio nessuno intendeva. L'idioma romano successivamente perfezionandosi con un miscuglio di dorico e di greco eolico, offrì a grado a grado lo stile delle dodici Tavole, della colonna Duilliana, d'Ennio, di Terenzio e di Cicerone (Gruter. _Inscript._ tom. I p. 192; Scipione Maffei, _Istoria diplomatica_, p. 241-258; Bibl. ital. t. III, p. 30-41, 174-205; t. XIV, p. 1-52).
[206] Si paragoni Tito Livio (l. III c. 31-59) con Dionigi di Alicarnasso (l. X p. 644; XI p. 691). Quanto mai l'autore romano è conciso ed animato, ed il greco prolisso e senza vita! Non pertanto Dionigi d'Alicarnasso ha mirabilmente giudicato i grandi maestri, ed abilmente esposte le regole della composizione istorica.
[207] Appoggiato all'autorità degli Storici, Eineccio (_Hist. J. R._ l. 1, n. 26) afferma che le Dodici Tavole erano di rame, _aereas_. Nel testo di Pomponio si legge _eboreas_; e lo Scaligero ha sostituito a questa parola quella di _roboreas_ (Bynkershoek, p. 286). Pare che siasi potuto successivamente adoperare il legno, il rame e l'avorio.
[208] Cicerone (_Tuscul. Quaest._ V, 36) parla dell'esilio di Ermodoro; e Plinio (_Hist. nat._ XXXIV, II) parla della sua statua. La lettera, il sogno e la profezia d'Eraclito sono supposte (_Epist. graec. divers._ p. 337).
[209] Il Dottore Bentley (Dissert. sulle lettere di Falari p. 427, 479) abilmente discute tutto ciò che ha relazione alle monete di Sicilia e di Roma, che è un soggetto assai oscuro. L'onore ed il risentimento l'eccitavano ad impiegare in questa controversia tutti i suoi talenti.
[210] Le navi de' Romani o de' loro alleati arrivarono fino al bel promontorio dell'Affrica (Polibio, l. III p. 177, ediz. di Casaubon, in fol.). Tito Livio e Dionigi d'Alicarnasso parlano dei loro viaggi a Cuma.
[211] Questo fatto proverebbe solo l'antichità di Caronda, che diede leggi a Reggio ed a Catania; non è che per uno strano equivoco che Diodoro di Sicilia (t. 1 l. XII p. 485-492) gli attribuisce l'istituzione politica di Turio, la quale è di molto posteriore.
[212] Zaleuco, di cui con sì poca ragione si contestò l'esistenza, ebbe il merito e la gloria di creare con una banda di proscritti (i Locresi) la più virtuosa e meglio costituita repubblica della Grecia. Veggansi due Memorie del Barone di Santa Croce su la legislazione della Magna Grecia. (_Mem. dell'Accad. delle Inscriz._ t. XLII p. 276-333). Ma le leggi di Zaleuco e di Caronda, la cui autorità sedusse Diodoro e Stobeo, vennero fabbricate da un sofista pitagorico, la frode del quale fu scoperta dalla critica sagacità del Bentleio (p. 335-377).
[213] Colgo quest'occasione per indicare i progressi delle comunicazioni fra Roma e la Grecia: 1. Erodoto e Tucidide (A. A. C. 300-350) sembrano ignorare il nome e l'esistenza di Roma (Giuseppe, _contra Apion._ t. 11 l. 1 c. 12 p. 444, ediz. di Havercamp). 2. Teopompo (A. A. C. 400, Plinio, III, 9) parla dell'invasione dei Galli, di cui Eraclide di Ponto fa menzione in una maniera più vaga (Plutarco, _in Camillo_, p. 292, ediz. H. Stefano). 3. La reale o favolosa ambasceria de' Romani ad Alessandro (A. A. C. 430) viene attestata da Clitarco (Plinio III, 9), da Aristo ed Asclepiade (Arriano, l. VII p. 294-296), e da Mennone d'Eraclea (_apud_ Photium, Cod. 224 p. 725). Il silenzio di Tito Livio a questo riguardo vale una negativa. 4. Teofrasto (A. A. C. 440) _primus externorum aliqua de romanis diligentius scripsit_ (Plinio, III, 9). 5. Licofrone (A. U. C. 480-500) ha sparsa la prima idea d'una Colonia di Trojani e della favola dell'Eneide (Cassandra, 1226-1280).
Γης και θαλασσης σκηπρα και μοναρχιαν Δαβοντες.
Della terra e del mar gli scettri e il regno Pigliando.
Predizione ardita avanti il fine della prima guerra punica.
[214] La decima Tavola (_De modo sepulturae_) fu tolta ad imprestito da Solone (Cicerone, _De legibus_, II, 23-26); il _Furtum per lancem et licium conceptum_ proviene, se si presta fede ad Eineccio, dai costumi d'Atene (_Antiq. rom._ t. II, p. 167-175). Mosè, Solone ed i Decemviri permisero di uccidere un ladro notturno (_Exode_ 22, 3). Demostene, _contra Timocratem_, t. 1 p. 736, ediz. di Reiske; Macrobio, _Saturnalia_, l. 1, c. 4; _Collatio legum Mosaicarum et romanarum_, tit. 7 n. 1 p. 218, ediz. Cannegieter.
[215] Βραχεως και απεριττως; tale è l'elogio che ne fa Diodoro (t. 1 l. XII p. 494); e che si può tradurre nell'_eleganti atque absoluta brevitate verborum_ d'Aulo Gellio (Nott. Att. XXI, 1).
[216] Si ascolti Cicerone (_De legibus_, 11, 23) e quello che egli fa parlare, Crasso (_De oratore_, 1, 43, 44).
[217] Vedi Eineccio (_Hist. J. R._ n. 29-33). Mi son servito delle Dodici Tavole quali furono restaurate da Gravina (_Origines J. C._ p. 280-307) e da Terrasson, Storia della Giurisprudenza romana, p. 94-205.
[218] _Finis aequi juris_ (Tacito, Annal. III, 27). _Fons omnis publici et privati juris_ (Tito Livio, III, 34).