Storia della decadenza e rovina dell'impero romano, volume 08
Part 18
II. Le obbligazioni della seconda classe, contratte mediante la consegna di una cosa, vengono distinte dai giureconsulti coll'epiteto di reali[357]. Un grato contraccambio è dovuto all'autore di un benefizio, ed ogni uomo a cui siasi affidata la proprietà di un altro, si è vincolato al sacro dovere della restituzione. Nel caso di un prestito amichevole, il merito della generosità è tutto dal lato del prestatore; in quello di un deposito, il merito è dal lato di chi lo riceve; ma nel caso di un pegno o di quelle altre disposizioni fondate sopra un interesse reciproco, un equivalente compensa il benefizio; e l'obbligo di restituire variamente vien modificato dalla natura dell'accordo. La lingua latina esprime felicemente la differenza fondamentale che corre tra il _comodato_ ed il _mutuo_, che la povertà de' nostri idiomi è ridotta a confondere nella vaga e comune appellazione d'imprestito. Il primo imponeva a chi prendeva a presto l'obbligo di restituire la stessissima cosa di cui era stato _accomodato_ per supplire temporaneamente a' suoi bisogni; il secondo indicava che la cosa imprestata era destinata al suo uso e consumo, ed egli liberavasi da questo _mutuo_ impegno col sostituire lo stesso valore specifico, secondo una giusta estimazione del numero, del peso e della misura. Nel contratto di _vendita_, l'assoluto dominio passa per diritto al compratore, ed egli paga il benefizio con una somma adeguata di oro o di argento, prezzo e misura universale di tutte le possessioni di questo mondo. Di genere più complicato è l'obbligo di un altro contratto, quello di _locazione_. Le terre o le case, le fatiche o i talenti si possono affittare per un termine definito. Allo spirar del tempo, si dee restituire la cosa stessa al proprietario con una retribuzione in aggiunta pel profitto che se ne è ricavato mediante l'occupazione o l'impiego. In questi contratti lucrativi, ai quali conviene aggiugnere quelli di società e di commissione, i giureconsulti alle volte suppongono la consegna dell'oggetto, ed altre volte presumono il consentimento delle parti. Al pegno sostanziale si sostituirono finalmente i diritti invisibili dell'_ipoteca_; ed il prezzo di una vendita, determinata da ambe le parti, mette, da quel punto, le venture del guadagno o della perdita sul conto del compratore. Si può ragionevolmente supporre che ogni uomo sia per obbedire ai dettami del suo interesse; e se egli accetta il benefizio, è obbligato a sostenere la spesa della transazione. In questo illimitato soggetto, lo storico dee particolarmente osservare la locazione delle terre e del denaro; la rendita di quelle e l'interesse di questo, in quanto esse materialmente toccano la prosperità dell'agricoltura e del commercio. Il proprietario di terreni era spesso obbligato ad anticipare il capitale e gli stromenti della coltivazione, ed a contentarsi di una partizione dei frutti. Se il tapino affittuale veniva oppresso da sinistri accidenti, dal contagio o da ostile violenza, egli invocava per un proporzionato alleviamento l'equità delle leggi: cinque anni erano il termine d'uso per tali contratti, nè si poteva aspettare alcun solido o costoso miglioramento da un fittaiuolo che ad ogni momento poteva esser mandato fuora, por la vendita della possessione[358]. L'usura[359], quell'inveterato male di Roma[360], era stata scoraggiata dalle Dodici Tavole, ed abolita dai clamori del popolo. I bisogni e l'odiosità di esso popolo la richiamarono in vita, la discrezione dei Pretori la tollerò, ed il Codice di Giustiniano finalmente ne prescrisse i confini. Alle persone d'illustre grado non si concedette di ricevere più del quattro per cento; il sei per cento fu stabilito qual ordinaria e legale misura dell'interesse. Si permise l'otto, per la convenienza delle manifatture e de' mercatanti, e si accordò il dodici per le assicurazioni marittime, le quali da' più antichi savj non s'erano ardite definire; ma fuori che in questa rischiosa occasione, severamente si raffrenò la pratica dell'usura esorbitante[361]. Il clero dell'Oriente e dell'Occidente condannò il più tenue interesse[362]: ma il sentimento del vantaggio reciproco, il quale aveva trionfato delle leggi della Repubblica, con egual fermezza fece fronte ai decreti della Chiesa, ed anche ai pregiudizi del genere umano[363].
III. La natura e la società impongono lo stretto obbligo di riparare un torto; e chi ha sofferto per una privata ingiustizia, acquista un diritto personale ed un'azione legittima. Se la proprietà di un altro viene affidata alle vostre mani, il grado di cura che voi dovete prenderne, cresce o scade secondo il benefizio che voi derivate da quel temporaneo possedimento. Di rado avviene che ci tocchi render ragione di un accidente inevitabile, ma le conseguenze di un fallo volontario vanno mai sempre imputate al suo autore[364]. Un Romano richiamava e ricuperava le cose rubategli, mediante un'azione civile di furto: esse potevano passare per una serie di mani innocenti e pure, ma soltanto una prescrizione di trent'anni era valevole ad estinguere l'originale suo diritto. Gli si restituivano quegli effetti per sentenza del Pretore, e si compensava l'ingiuria col pagamento del doppio, del triplo ed anche del quadruplo del loro valore, secondo ch'era succeduta una frode secreta, od una rapina aperta, e secondo che il rubatore era stato sorpreso sul fatto, ovvero scoperto per una susseguente ricerca. La legge Aquilia[365] difendeva la vivente proprietà di un cittadino, i suoi schiavi ed il suo bestiame, dai colpi della malizia, o dai danni della negligenza: essa condannava il colpevole a pagare il più alto prezzo a cui si potesse stimare l'animale domestico in un qualunque momento dell'anno che ne aveva preceduto la morte. Per la distruzione di ogni altro valutabile oggetto si lasciava una latitudine di trenta giorni all'estimazione. Un'ingiuria personale viene alleggerita od aggravata dai costumi del tempo, e dalla severità dell'individuo: l'equivalente del dolore o dell'offesa di una parola o di una percossa non si può facilmente valutare in denaro. La rozza giurisprudenza dei Decemviri aveva confuso tutti gli insulti fatti nel bollore dell'ira, che non giungevano alla rottura di un membro, ed essa condannava l'aggressore alla comune multa di venticinque assi. Ma la stessa denominazione di moneta fu ridotta, in tre secoli, da una libbra alla metà di un'oncia; e l'insolenza di un ricco Romano si prendeva a buon mercato lo sciaurato spasso di trasgredire e di soddisfare la legge delle Dodici Tavole. Verazio correva per le strade, percuotendo in faccia gl'innocenti passeggieri, ed un suo seguace, che portava una borsa, immediatamente rintuzzava le lor grida colla esibizione di venticinque monete di rame, il valore di circa uno scellino[366], a norma di quanto esigeva la legge. L'equità dei Pretori esaminava e valutava il merito distinto di ogni querela particolare. Nell'aggiudicare i danni civili, il magistrato si assumeva il diritto di aver riguardo alle varie circostanze di tempo e di luogo, di età e di dignità, che inacerbar potevano l'onta e il dolore della persona offesa. Ma se egli ammetteva l'idea di un'ammenda, di una punizione, di un esempio, egli invadeva la provincia della legge Criminale, benchè forse ne riparasse il difetto.
Tito Livio, ove riferisce il supplizio del Dittatore di Alba, fatto a brani da otto cavalli, lo rappresenta come il primo e l'ultimo esempio di crudeltà Romana, nel punimento de' più atroci delitti[367]. Ma questo atto di giustizia o di vendetta venne eseguito sopra un nemico straniero nell'ardore della vittoria, e per comando di un uomo solo. Le Dodici Tavole offrono una più decisiva prova dello spirito nazionale, perocchè furono esse composte dai più saggi del Senato, ed accettate dai liberi suffragi del popolo. Tuttavia queste leggi, come gli statuti di Dracone[368] erano scritte a note di sangue[369]. Esse approvano la disumana e disugual massima del taglione; e rigorosamente esigevano la perdita di un occhio per un occhio, di un dente per un dente, di un membro per un membro, a menochè l'offensore potesse riscattare il suo perdono con pagare una multa di trecento libbre di rame. I Decemviri distribuirono molto liberamente i castighi men gravi della flagellazione e della servitù, e giudicarono degni di morte nove delitti di un'assai differente natura. Erano questi: I. Ogni atto di _tradimento_ contro lo Stato o di corrispondenza col nemico pubblico. Doloroso ed ignominioso era il supplizio. Si ravvolgeva in un velo il capo del Romano degenere, gli si legavano dietro il dorso le mani, e poscia che era stato battuto colle verghe dal littore, veniva appeso nel mezzo del Foro ad una croce, o ad un albero inauspicato. II. I notturni conciliaboli nella Capitale, qualunque fosse il pretesto, o di piacere o di religione o di ben pubblico. III. L'uccisione di un cittadino, la quale, secondo i comuni sentimenti degli uomini, richiede il sangue dell'uccisore. Il veleno è più odioso ancora della spada o del coltello; e ci reca stupore lo scorgere in due sciagurati esempi, come una sì fatta sottile perversità abbia di buon'ora infettato i costumi della Repubblica, e le caste virtù delle matrone Romane[370]. Il parricida che violava i doveri della natura e della gratitudine, veniva gettato nel fiume e nel mare, chiuso in un sacco, nel quale successivamente si rinserrarono un gallo, una vipera, un cane ed una scimia, come i suoi più degni compagni[371]. L'Italia non produce scimie; ma non fu sentita una tal mancanza sino alla metà del sesto secolo, epoca in cui per la prima volta si scoprì un delitto di parricidio[372]. IV La malvagità di un _incendiario_. Questi era battuto colle verghe dapprima, poi consegnato egli stesso alle fiamme; solo esempio in cui la nostra ragione sia tentata di approvar la giustizia della pena del taglione. V. Lo _spergiuro giudiziale_. Il testimonio malizioso o corrotto era lanciato capovolto giù dalla rocca Tarpeia per espiare la sua falsità, che più fatale era fatta dalla severità delle leggi penali, e dalle mancanze di prove scritte. VI. La corruzione di un giudice, il quale accettava regali per dare una sentenza iniqua. VII. I libelli e le satire, i cui rozzi versi alle volte perturbarono la pace di una città senza lettere. Se ne puniva a colpi di bastone l'autore, meritato castigo; ma non è ben certo se lo lasciassero spirare sotto i colpi del manigoldo[373]. VIII. La notturna tristizia di danneggiare o distruggere la messe del vicino. S'impendeva il delinquente come gradita vittima a Cerere. Ma le Deità boscherecce erano implacabili meno, e l'estirpazione dell'albero più prezioso non traeva dietro di se che l'ammenda di venticinque libbre di rame. IX. Le incantagioni magiche: che avevan forza, a quanto credevano i pastori del Lazio, di estenuare un nemico, di spegnerne la vita, e di sterpar dalle sedi le piantagioni che avevano posto radici più salde. Ci rimane a parlare della crudeltà delle Dodici Tavole verso i debitori che non potevan pagare, ed io ardirei di anteporre il senso letterale dell'antichità alle speciose interpretazioni dei critici moderni[374]. Dopo la prova giudiziale o la confessione del debito, si concedevano trenta giorni di grazia, innanzi che un Romano fosse dato in balìa del suo concittadino. In questa prigione privata, dodici oncie di riso componevano il giornaliero suo vitto: si poteva caricarlo di una catena del peso di quindici libbre; e per tre volte veniva esposto sulla piazza del mercato a sollecitare colla sua miseria la compassione de' suoi amici e concittadini. Allo spirar di sessanta giorni, la perdita della libertà o della vita lo discioglieva dal debito. Il debitore insolvente era posto a morte, oppur venduto a schiavitù straniera di là dal Tebro: ma se parecchi creditori erano ostinati ugualmente ed inflessibili, essi potevano legalmente smembrare il corpo di lui, e satollare la propria vendetta con questo orribile spartimento. I difensori di questa legge selvaggia hanno sostenuto ch'essa doveva possentemente operare per rattener col terrore gli scioperali ed i fraudolenti dal contrarre debiti che non erano atti a pagare; ma l'esperienza dissipava l'effetto di questo terror salutevole, non trovandosi verun creditore sì crudele da esigere la pena della vita o delle membra, la quale non gli tornava ad alcuno profitto. Come i costumi di Roma vennero a poco a poco ingentilendo, il codice criminale dei Decemviri fu abolito dall'umanità degli accusatori, dei testimoni e dei giudici; e l'impunità divenne la conseguenza di un rigore fuor di misura. La legge Porzia e la Valeria proibirono a' magistrati di applicar ad un cittadino libero qualsivoglia capitale od anche corporale castigo; e gli anticati statuti di sangue vennero artificiosamente, e forse con verità attribuiti allo spirito di tirannide dei re, non dei patrizi.
Nella mancanza delle leggi penali e nell'insufficienza delle azioni civili, la pace e la giustizia della città erano imperfettamente mantenute dalla giurisdizione privata de' cittadini. I malfattori che riempiono le nostre carceri, sono il rifiuto della società, e si può comunemente ascrivere ad ignoranza, a povertà ed a brutali appetiti quei delitti di cui sostengon la pena. Per commettere impunemente simili enormità, un vile plebeo poteva rivocar il sacro carattere di membro della Repubblica ed abusarne: ma sulla prova od anche sul sospetto del delitto, lo schiavo o lo straniero veniva attaccato ad una croce, e questa rigida e sommaria giustizia si poteva esercitare senza impedimento sopra la massima parte del popol minuto di Roma. Ogni famiglia conteneva un tribunale domestico, il quale non era limitato, come quello del Pretore, alla cognizione delle azioni esterne: la disciplina dell'educazione inculcava massime ed abitudini di virtù; ed il padre Romano era mallevadore verso lo Stato dei costumi de' suoi figliuoli, poichè disponeva egli senza appello della vita, della libertà e dell'eredità loro. In certi frangenti, il cittadino aveva autorità di vendicare i suoi torti privati od i pubblici. Il consentimento delle leggi giudaiche, ateniesi e romane permetteva di ammazzare il ladrone notturno; ma in chiaro giorno non era lecito di spegnerlo senza che si avesse una qualche prova di pericolo. Chiunque sorprendeva un adultero nel suo letto nuziale, poteva liberamente dare sfogo alla sua vendetta[375]. La provocazione scusava il più sanguinoso o fiero oltraggio[376], nè fu prima del Regno di Augusto che il marito venne ridotto a pesare il grado dell'offensore, ed il padre condannato a sacrificare la sua figlia, insieme col ribaldo suo seduttore. Dopo la cacciata dei Re, l'ambizioso Romano che avesse ardito di assumere il titolo, o d'imitare la tirannide loro, era consacrato ai Numi Infernali. Qualunque de' suoi concittadini aveva la spada della giustizia in sua mano; e l'azione di Bruto, benchè contraria alla gratitudine ed alla prudenza, era anticipatamente santificata dal giudizio della sua patria[377]. La barbara consuetudine di portar armi in seno alla pace[378] e le sanguinose massime dell'onore erano sconosciute ai Romani; e, per lo spazio dei due secoli più puri, dallo stabilimento dell'egual libertà sino al fine delle guerre Puniche, la Città non fu mai perturbata da sedizioni, e di rado fu contaminata da atroci delitti. Allor quando le fazioni domestiche e la dominazione al di fuori ebbero infiammato ogni vizio, più vivamente si sentì la mancanza delle leggi penali. Al tempo di Cicerone, ogni cittadino privato godeva il privilegio dell'anarchia: ogni ministro della Repubblica poteva innalzare le ambiziose sue mire sino alla regale potenza, e lode tanto maggiore meritavano le loro virtù, in quanto ch'erano gli spontanei frutti della natura o della filosofia. Verre, tiranno della Sicilia, poi che s'ebbe per tre anni saziato di libidine, di rapina e di crudeltà, non potè esser citato in giudizio che per la restituzione pecuniaria di trecentomila lire sterline, e tale fu la moderazione delle leggi, de' giudici e forse dell'accusatore medesimo[379] che col rifondere una tredicesima parte del suo bottino, fu concesso a Verre di ritirarsi in un esilio placido e voluttuoso[380].
Il primo imperfetto tentativo di ristabilire la proporzione tra i delitti e le pene fu l'opera del Dittator Silla, il quale in mezzo al sanguinolento trionfo, aspirò a reprimere la licenza, anzi che ad opprimere la libertà de' Romani. Egli si recò a gloria l'arbitraria proscrizione di quattromila settecento cittadini[381]. Ma nel carattere di legislatore, rispettò i pregiudizj de' tempi; ed in luogo di profferire una sentenza di morte contra il ladro o l'assassino, contra il generale che dava un esercito in mano al nemico, o il magistrato che dilapidava una provincia, Silla contentossi di aggravare le condannazioni pecuniarie colla pena dell'esilio, o parlando secondo lo statuto, coll'interdetto del fuoco e dell'acqua. La legge Cornelia, poi la Pompeia e la Giulia, introdussero un nuovo sistema di giurisprudenza criminale[382], e gl'Imperatori, da Augusto sino a Giustiniano, velarono il crescente rigore di quelle leggi sotto i nomi de' loro primitivi autori. Ma l'invenzione e l'uso frequente delle pene straordinarie, derivava dal desiderio di estendere e di occultare i progressi del dispotismo. Nella condanna degl'illustri Romani, il Senato sempre mostravasi presto a confondere, il potere giudiciale col legislativo, per secondare la volontà de' suoi padroni. Spettava ai governatori il dovere di mantenere la pace della loro provincia, coll'arbitraria e rigorosa amministrazione della giustizia. La libertà di Roma si dilegua nell'estension dell'Impero, ed il malfattore Spagnuolo che invocò il privilegio di un Romano, fu sollevato per comando di Galba, sopra una croce più bella e più alta[383]. I rescritti, che partivan dal trono, decidevano di tempo in tempo le questioni che per la novità ed importanza loro parevano eccedere l'autorità e il discernimento di un proconsolo. La deportazione ed il taglio del capo erano riserbate per le persone di onorevol grado, i delinquenti più bassi venivano impiccati od arsi, o sepolti nelle miniere, od esposti alle fiere dell'anfiteatro. S'inseguivano i ladroni armati, e si estirpavano come nemici della società; si guardava l'abigeato come un capitale delitto[384], ma il semplice furto non si considerava che per un'ingiuria meramente civile e privata. I gradi della colpa, ed i modi della pena troppo spesso determinavansi dalla discrezione delle autorità, ed i sudditi mal conoscevano i pericoli legali a cui potevano andar incontro in ogni azione del viver loro.
I peccati, i vizj, i delitti sono gli obbietti della teologia, dell'etica e della giurisprudenza. Ogni volta che i loro giudizj concordano, essi scambievolmente si avvalorano; ma qualor differiscono, un prudente legislatore pesa il delitto, e stabilisce il castigo secondo la misura dell'ingiuria sociale. Su questo principio, il più temerario assalto contro la vita e la proprietà di un cittadino privato, si giudica meno atroce che il delitto di tradimento o di ribellione, che lede la maestà della Repubblica. Gli ossequiosi giuristi con unanime voce profferirono che la Repubblica è contenuta nella persona del suo Capo; ed il brando della legge Giulia fu affilato dall'incessante diligenza degli Imperatori. Il commercio licenzioso de' sessi può tollerarsi come un impulso di natura, o proibirsi come una fonte di disordine e di corruzione: ma il buon nome, gli averi, la famiglia del marito, gravemente sono intaccati dall'adulterio della moglie. Il senno di Augusto, poi ch'ebbe frenato la libertà di vendicarsi, applicò l'animavversione delle leggi a questa domestica offesa: e le parti delinquenti erano condannate al pagamento di grossi danni ed ammende, indi rilegate in lungo o perpetuo esilio sopra due isole separate[385]. La Religione riprende egualmente l'infedeltà del marito; ma siccome questa non è accompagnata dagli stessi effetti civili, così la moglie non ebbe mai facoltà di rivendicare i suoi torti[386], e la distinzione di semplice o duplice adulterio, così comune e così importante nel gius canonico, è sconosciuta alla giurisprudenza del Codice e delle Pandette. Con ripugnanza io prendo e con impazienza mi affretto ad attingere un vizio più odievole, di cui la modestia rigetta il nome, e la natura abborisce l'idea. Infettati ne andarono i primi Romani dall'esempio degli Etruschi[387] e de' Greci[388]; in mezzo al pazzo abuso della prosperità, e della potenza, insipido parve ogni piacere che fosse innocente; e la legge Scatinia[389] strappata da un atto di violenza, insensibilmente cadde abolita pel trapassare degli anni e per la moltitudine dei rei. Questa legge riguardava lo stupro, e forse la seduzione di un giovane d'ingenui natali come un'ingiuria personale ch'essa puniva colla meschina ammenda di diecimila sesterzj, o di ottanta lire sterline: la resistenza o la vendetta della castità potea spegnere lo stupratore, ed io sono desideroso di credere che in Roma, come in Atene, il volontario ed effemminato disertor del suo sesso, fosse privato degli onori e dei diritti di cittadino[390]. Ma la pratica del vizio non era sconfortata dalla severità dell'opinione: l'indelebile macchia di tale nefandità era confusa colle più veniali trasgressioni della fornicazione e dell'adulterio, nè il turpe amante era esposto allo stesso disonore ch'egli imprimeva sull'uomo o sulla donna ch'egli facea partecipe del suo delitto. Da Catullo fino Giovenale[391] i poeti accusano e celebrano la degenerazione de' tempi; e debolmente si tentò la riforma dei costumi dalla ragione e dall'autorità de' legisti, sinchè il più virtuoso de' Cesari proscrisse il peccato contro la natura come un delitto contro la società[392].