Storia della decadenza e rovina dell'impero romano, volume 08
Part 17
Le relazioni di _tutore_ e di _pupillo_, che ingombrano tanto posto nell'Institute e nelle Pandette[332], sono di natura semplicissima ed uniforme. La persona e la proprietà di un orfanello dovea sempre esser commessa alla custodia di qualche assennato amico. Se il padre defunto non aveva significato la sua scelta, gli agnati o parenti più prossimi del padre, erano considerati come suoi tutori naturali. Gli Ateniesi paventavano di esporre il fanciullo al potere di coloro ai quali più profittevole ne tornava la morte; ma un assioma della giurisprudenza Romana ha sentenziato che il carico della tutela dee sempre accompagnare l'emolumento della successione. Se la scelta del padre, e la linea di consanguinità non somministravano tutore, la nomina del Pretore della Città o del Presidente della Provincia suppliva al difetto. Ma la persona che essi nominavano a questo pubblico uffizio potea legalmente esserne liberata per demenza o cecità, por ignoranza od imperizia, per antecedente inimicizia od interesse contrario, pel numero de' figliuoli o delle tutele di cui era già carico, e finalmente per le immunità concedute alle utili fatiche de' magistrati, de' legisti, de' medici e de' professori. Sinchè il fanciullo potesse parlare e pensare, rappresentato egli era dal tutore, l'autorità del quale non cessava che all'arrivo della pubertà. Senza il consentimento del tutore nessun atto del pupillo poteva obbligarlo in suo pregiudizio, benchè obbligasse gli altri in suo benefizio. È inutile di osservare che il tutore spesso dava sicurtà, e sempre rendeva i conti, e che la mancanza di sollecitudine o d'integrità lo esponeva ad un processo civile e quasi criminale, per la violazione di questo sacro deposito. Gli anni della pubertà si erano sconsigliatamente determinati a quattordici dai giureconsulti, ma siccome le facoltà della mente maturano più tardi che quelle del corpo, s'instituiva un curatore per difendere le sostanze di un giovane Romano dalla sua propria inesperienza e dalle ferventi passioni. Il curatore era stato da principio un custode, stabilito dal Pretore per salvare una famiglia dal cieco scialacquamento di qualche prodigo o disennato; le leggi obbligarono poscia il minore a richiedere una simile protezione, senza la quale non erano validi i suoi atti, sintanto che avesse venticinque anni compiti. Condannate eran le donne alla perpetua tutoria dei padri, dei mariti o dei tutori; un sesso, creato per piacere ed obbedire, supponevasi che mai non avesse aggiunto l'età della ragione e dell'esperienza. Tale almeno era il rigido ed altero spirito della legge antica, la quale appoco appoco s'era andata mitigando prima del tempo di Giustiniano.
II. L'originale diritto di proprietà non può giustificarsi che per l'accidente od il merito dell'occupazione anteriore; e su questo fondamento saviamente è stabilito dalla filosofia dei giureconsulti[333]. Il selvaggio che scava un albero, conficca una pietra aguzza in un manico di legno o adatta una corda a un ramo elastico, diviene nello stato di natura, il giusto proprietario della canoa, dell'accetta e dell'arco. Comuni a tutti erano i materiali; la nuova forma, prodotto del suo tempo e della sua semplice industria, appartiene unicamente a lui solo. Gli affamati fratelli non possono, senza un sentimento della propria loro ingiustizia, strappar di mano al cacciatore la preda delle foreste, ch'egli ha cotto od ucciso colla personale sua forza e destrezza. Se la provvida cura di esso conserva e moltiplica i mansueti animali, la cui trattabil natura è suscettiva di educazione, un perpetuo diritto egli acquista all'uso ed al servizio della numerosa lor razza, che ritrae l'esistenza dall'opera sua. Se egli chiude e coltiva un campo per alimentar se stesso ed i suoi, e converte uno steril deserto in un fertil terreno, la semente, il concime, il lavoro, creano un nuovo valore, e le fatiche di tutto l'anno penosamente gli guadagnano il guiderdon delle messi. Negli stati successivi della società il cacciatore, il pastore, l'agricoltore, possono difendere ciò che posseggono colla forza di due ragioni che vivamente parlano ai sentimenti dell'animo umano; vale a dire che quanto essi posseggono è il frutto della industria loro; e che ogni uomo il quale porti invidia alla loro felicità, può procacciarsi eguali beni mediante l'esercizio di un'ugual diligenza. Tale, per dire il vero, può essere la libertà e la prosperità di una piccola colonia, piantata sopra un'isola fertile. Ma la colonia moltiplica, mentre lo spazio sempre rimane lo stesso: gli audaci e gli scaltri si fanno padroni assoluti dei comuni diritti, retaggio eguale di tutti gli uomini; ogni campo, ogni selva vien circoscritta dai limiti di un padrone geloso, e particolar lode è dovuta alla giurisprudenza Romana, la quale attribuisce al primo occupante il diritto sovra tutti gli animali selvaggi della terra, dell'aria e dell'acqua. Nel progresso dall'equità primitiva alla finale ingiustizia, taciti sono i passi, quasi impercettibile l'ombra, e l'assoluto monopolio vien difeso da leggi positive e da un'artificiale ragione. L'attivo insaziabil principio dell'amor proprio può solo provvedere alimento alle arti della vita e salario all'industria, e tosto che il governo civile e la proprietà esclusiva si sono introdotti, essi diventano necessari all'esistenza della schiatta umana. Fuori che nelle singolari instituzioni di Sparta, i legislatori più saggi hanno disapprovato la legge agraria come un'innovazione falsa e pericolosa. Appresso i Romani l'enorme sproporzione delle ricchezze oltrepassò gli ideali termini di una tradizione dubbiosa, e di uno statuto andato in disuso. Secondo la tradizione, il più povero seguace di Romolo aveva avuto in dono la perpetua proprietà di due _jugeri_[334]: lo statuto ristrigneva i Cittadini più ricchi a non possedere più di cinquecento jugeri, ossia trecento e dodici acri Inglesi. Il territorio di Roma non consisteva originariamente che in alcune miglia di bosco e di prato, lungo le rive del Tevere; e la permutazione domestica nulla poteva aggiungere al fondo nazionale. Ma i beni di un estero o di un nemico erano legittimamente esposti al primo occupante ostile; la Città si arricchì mediante il profittevole commercio della guerra; ed il sangue de' suoi figli fu il solo prezzo che ella pagasse per le gregge de' Volsci, gli schiavi della Britannia, le gemme e l'oro dei Regni dell'Asia. Nella favella della giurisprudenza antica che era caduta in corruzione e dimenticanza avanti l'età di Giustiniano, queste spoglie erano distinte col nome di _Manceps_ o Mancipio, prese colle mani, ed ogni volta che venivano vendute od _emancipate_, il compratore richiedeva qualche assicuranza che erano state la proprietà di un nemico e non di un concittadino[335]. Un cittadino non poteva perdere i suoi diritti sopra un terreno che coll'abbandonarlo; e subito che il terreno aveva un certo valore, difficilmente si presumeva quell'abbandono. Non pertanto, secondo la legge delle Dodici Tavole, una prescrizione di un anno pei mobili, e di due anni per gl'immobili aboliva il titolo dell'antico padrone, ove però il possessore presente gli avesse acquistati mediante una ragionevole transazione dalla persona che egli credeva esserne il proprietario legittimo[336]. Una sì fatta ingiustizia di buona coscienza, senza alcuna mescolanza di frode o di forza, di rado poteva danneggiare i membri di una piccola Repubblica; ma i varj periodi di tre, di dieci, o di vent'anni, determinati da Giustiniano, sono più convenienti all'ampiezza di un grande Impero. Solo relativamente al tempo stabilito per la prescrizione, i giuristi fanno la distinzione di beni reali e di beni personali, e l'idea generale che hanno sulla proprietà è quella di un dominio semplice, uniforme ed assoluto. I professori di giurisprudenza copiosamente spiegano le subordinate eccezioni di _uso_, di _usufrutto_,[337], di _servitù_[338], imposte a benefizio di un vicino sopra le terre, e le case. Con metafisica sottigliezza essi pure indagano i diritti di proprietà, in quanto sono alterati dal mescolamento, dalla divisione, o dalla trasformazione delle sostanze.
Il diritto personale del primo proprietario dee terminare insieme colla sua vita: ma la possessione, senza alcuna apparenza di cambiamento, pacificamente si continua ne' suoi figliuoli, sozj de' suoi lavori, e partecipi delle sue dovizie. Questo naturale retaggio è stato protetto dai legislatori di tutti i climi e di tutte le età, ed il padre viene animato a perseverare nei lenti e lontani miglioramenti dalla tenera speranza che una lunga posterità sarà per godere i frutti delle sue fatiche. Universale è il _principio_ della successione ereditaria, ma l'ordine vanamente ne fu stabilito dalla convenienza o dal capriccio, dallo spirito delle instituzioni nazionali, o da qualche esempio parziale che la frode o la violenza hanno in sulle prime deciso. La giurisprudenza dei Romani pare aver deviato molto meno dall'eguaglianza della natura che non le instituzioni degli Ebrei[339], degli Ateniesi[340] e dell'Inghilterra[341]. Al morire di un cittadino, tutti i suoi discendenti, a meno che fossero già affrancati dalla paterna sua potestà, erano chiamati a succedere nell'eredità de' suoi beni. Sconosciuta ora l'insolente prerogativa della primogenitura: sopra un giusto livello erano collocati i duo sessi; tutti i figli e tutte le figlie avevano un egual diritto ad una egual porzione delle sostanze paterne; e se una morte prematura avesse tolto dal mondo uno dei figli, i figli di esso rappresentavano la sua persona e ne dividevan la parte. Quando manca la linea retta, il diritto di successione dee divergere ai rami collaterali. I giurisperiti annoverano i gradi di parentela[342], ascendendo dall'ultimo possessore ad un progenitore comune, e discendendo da questo progenitore comune al più prossimo erede: mio padre sta nel primo grado, mio fratello nel secondo, i suoi figliuoli stanno nel terzo; ed il rimanente della serie si può concepire dall'immaginazione, o dipingere sopra una tavola genealogica. In questo computo, si fece una distinzione, essenziale alle leggi, anzi alla costituzione di Roma; gli _agnati_ ossia gli individui della linea mascolina, furono chiamati, secondo la loro prossimità, ad una partizione eguale. Ma una donna era inabile a trasmettere verun diritto legale; e la legge delle Dodici Tavole diseredava come stranieri ed alieni, i _cognati_ di ogni grado, senza far pure eccezione in favore dei sì dolci vincoli di madre e di figlio. Presso i Romani, un _nome_ comune ed i riti domestici univano _una gente_ o un legnaggio; i varj _cognomi_ o _soprannomi_ di Scipione o di Marcello distinguevano un dall'altro i subordinati rami o casati della stirpe Cornelia, o della Claudia: alla mancanza degli agnati dello stesso soprannome, si suppliva colla denominazione, più larga di _gentili_; e la vigilanza delle leggi manteneva, negli individui dello stesso nome, la perpetua discendenza della religione e della proprietà. Un somigliante principio dettò la legge Voconia[343] che abolì nelle donne il diritto di ereditare. Sintanto che le vergini furono donate o vendute in maritaggio, l'adozione della moglie spegneva le speranze della figlia. Ma l'eguale successione delle indipendenti matrone, ne sosteneva l'orgoglio ed il lusso, e poteva trasportare in una casa straniera le ricchezze dei lor genitori. Le massime di Catone[344], quando erano tenute in rispetto, tendevano a perpetuare in ogni famiglia una onorata e virtuosa mediocrità; ma le blandizie femminili a poco a poco riportaron vittoria; ed ogni salutare raffrenamento andò sommerso nella dissoluta grandezza della Repubblica. Il rigore dei Decemviri fu temperato dall'equità dei Pretori. I loro editti restituivano i figli emancipati ed i postumi nel possesso dei diritti della natura; e quando mancavano gli _agnati_, essi anteponevano il sangue dei _cognati_ al nome dei gentili, il titolo e carattere de' quali insensibilmente perì nell'obblio. Il reciproco ereditar delle madri o dei figli fu stabilito nei decreti di Tertulliano e di Orfizio dall'umanità del Senato. S'introdusse un ordine nuovo e più imparziale dalle Novelle di Giustiniano, il quale affettava di far rivivere la giurisprudenza delle Dodici Tavole. Confuse andarono le linee della parentela mascolina e femminina: le serie discendenti e ascendenti, e le collaterali accuratamente furono definite; ed ogni grado, secondo la prossimità del sangue e dell'affetto, successe ai beni vacanti di un cittadino Romano[345].
L'ordine di successione è regolato dalla natura, o almeno dalla ragione generale e permanente del legislatore: ma quest'ordine viene frequentemente violato dagli arbitrarj e parziali voleri, che prolungano oltre la tomba il dominio del testatore[346]. Nello stato semplice della società, quest'ultimo uso od abuso di rado viene permesso. Le leggi di Solone lo introdussero in Atene; ed i privati testamenti del padre di una famiglia ebbero l'autorità delle Dodici Tavole in loro favore. Prima dei Decemviri[347], un cittadino Romano esponeva i suoi desiderj e motivi all'assemblea delle trenta Curie, ed un atto speciale della legislatura sospendeva le legge generale delle successioni. Dopo la permissione data dai Decemviri, ogni legislatore privato promulgava il suo testamento verbale o scritto al cospetto di cinque cittadini i quali rappresentavano le cinque classi del popolo Romano; un sesto testimonio attestava la concorrenza loro, un settimo pesava la moneta di rame ch'era pagata da un compratore immaginario: ed i beni si trovavano emancipati, mediante una vendita fittizia ed uno scarico immediato. Questa singolar cerimonia[348], che destava la meraviglia de' Greci, veniva tuttavia praticata ai tempi di Severo; ma i Pretori avevano già approvato un testamento più semplice, pel quale essi richiedevano il suggello e la sottoscrizione di sette testimonj, scevri da ogni eccezione legale, ed espressamente convocati per l'esecuzione di quell'atto importante. Un monarca domestico, il qual regnava sopra le vite e le sostanze de' suoi figliuoli, poteva distribuirne le rispettive parti, secondo i gradi del loro merito e del loro affetto: l'arbitrario disgusto puniva un figlio indegno colla perdita del suo retaggio, e coll'umiliante preferenza di uno straniero. Ma l'esempio di molti padri snaturati mostrò il bisogno di porre alcun freno alla loro facoltà di testare. Un figlio, o, secondo le leggi di Giustiniano, anche una figlia, non poterono più essere diseredati pel solo silenzio del padre: questi era tenuto a nominare il colpevole ed a specificare l'offesa: e la giustizia dell'Imperatore determinò le sole cagioni che potevano giustificare un tale infragnimento dei primi principi della natura e della società[349]. A meno che si lasciasse ai figliuoli la legittima, ossia la quarta parte dei beni, essi avevan diritto d'instituire un processo od una querela contro quel _testamento inofficioso_, di supporre che la malattia o l'età avessero debilitato la mente del lor genitore, e di appellarsi rispettosamente dalla rigida sua sentenza alla riflessiva sapienza del magistrato. Nella giurisprudenza Romana, si ammise una distinzione essenziale tra l'eredità ed i Legati. Gli eredi che succedevano all'intera unità, o ad alcuna delle dodici frazioni della sostanza del testatore, rappresentavano il suo carattere civile e religioso, ne facevano valere i diritti, ne eseguivano gli obblighi, e adempivano i doni dell'amicizia e della liberalità, che l'ultimo suo volere avea lasciato in testamento sotto il nome di Legati. Ma siccome l'imprudenza o la prodigalità di un uom moribondo può dar fondo all'eredità, e non lasciare che rischi e molestie al suo successore, fu stabilito dalla legge _Falcidia_ che questi, prima di pagare i Legati, potesse ritenere per sè il quarto netto dei beni. Gli si lasciò un tempo ragionevole per esaminare la proporzione tra i debiti e le sostanze, per decidere se volesse accettare o ricusare il testamento; e quando accettava col benefizio di un inventario, le domande dei creditori non potevano oltrepassare la valutazione dei beni. L'ultima volontà di un cittadino poteva essere alterata, lui vivente, ovvero cassata lui morto; le persone, ch'ei nominava, potevano morire prima di lui o rifiutare l'eredità, od essere esposte a qualche impedimento legale. In considerazione di questi eventi, gli si concesse la facoltà di sostituire dei secondi e dei terzi eredi, i quali prendessero uno il posto dell'altro, secondo l'ordine del testamento; ed all'incapacità in cui era un pazzo od un fanciullo di lasciare per testamento i suoi beni, si poteva supplire con una simile sostituzione[350]. Ma la potestà del testatore spirava coll'accettazione del testamento: ogni Romano, maturo di anni e di senno, acquistava l'assoluto dominio del suo ereditaggio, e la semplicità della legge civile non era mai offuscata dalle lunghe ed avviluppate sostituzioni, che inceppano la prosperità e la libertà delle generazioni future.
Le conquiste della Repubblica e le formalità della legge stabilirono l'uso dei _Codicilli_. Se la morte sorprendeva un Romano in qualche remota provincia dell'Impero, egli indirizzava una breve epistola al suo erede legittimo o testamentario; il quale adempiva con onore, o trascurava con impunità quest'ultima richiesta, che i giudici, prima del regno di Augusto, non avevano l'autorità di far eseguire. Un Codicillo poteva essere espresso in qualunque modo, ed in qualunque favella; ma conveniva che la soscrizione di cinque testimonj ne dichiarasse l'autenticità. L'intenzione del testatore, benchè lodevole, era spesso illegale; e l'invenzione dei fedecommessi nacque dal contrasto tra la giustizia naturale e la giurisprudenza positiva. Lo straniero di Grecia o d'Affrica poteva essere l'amico od il benefattore di un Romano senza figli; ma nessuno, fuorchè un concittadino, poteva agire in qualità di suo erede. La legge Voconia, che tolse alle donne il diritto di succedere, ristrinse il Legato o l'eredità di una donna alla somma di centomila sesterzi[351], ed una figlia unica era condannata ad essere poco meno che una straniera nella casa del suo genitore. Lo zelo dell'amicizia, e l'amor dei congiunti dettarono un generoso artifizio: si nominava nel testamento un cittadino di qualità, con la preghiera o l'ingiunzione ch'egli restituisse il retaggio alla persona a cui veramente era destinato. Varia fu la condotta dei fedecommessarj in questa situazione spinosa: essi avevano giurato di osservar le leggi della lor patria, ma l'onore gli traeva a rompere il lor giuramento, e se anteponevano il loro interesse sotto la maschera di patriottismo, essi perdevano la stima di ogni animo virtuoso. La dichiarazione di Augusto li tolse d'angustia, diede una sanzione legale ai testamenti fiduciali ed ai Codicilli, e senza urto prosciolse le forme e le restrizioni della giurisprudenza Repubblicana[352]. Ma siccome la nuova pratica de' fedecommessi tralignava in qualche abuso, i decreti di Trebelliano e di Pegaso abilitarono il fedecommissario a ritener per sè un quarto della sostanza, od a trasferir sul capo del vero erede tutti i debiti e processi della successione. Stretta e letterale era l'interpretazione dei testamenti; ma il linguaggio dei fedecommessi e dei Codicilli fu liberato dalla minuta e tecnica accuratezza dei giureconsulti[353].
III. Le pubbliche e private relazioni degli uomini impongono ad essi i loro generali doveri: ma le _obbligazioni_ specifiche degli individui tra loro non possono esser l'effetto che I. di una promessa, II. di un benefizio, o, III. di un'ingiuria; e quando queste obbligazioni sono ratificate dalla legge, la parte interessata può esigerne l'adempimento, mercè di un'_azione_ giudiciale. Sopra di questo principio i legisti di ogni paese hanno edificato una giurisprudenza, la quale, essendo uniforme, si può riguardare come il nobil parto della ragione universale e della giustizia[354].
I. I Romani adoravano la Dea _Fede_ (fede umana e sociale), non solo ne' Templi ad essa innalzati, ma in ogni punto della lor vita; e se questa nazione mancava in qualche parte dei più amabili pregi della cortesia e della generosità, essa faceva maravigliare i Greci col sincero e semplice adempimento degli impegni più ardui e più gravi[355]. Non pertanto, appo lo stesso popolo, secondo le rigide massime dei Patrizj e dei Decemviri, un _nudo patto_, una promessa, od anche un giuramento, non creavano alcun obbligo civile, a meno che avessero per conferma la forma legale della stipulazione. Qualunque esser possa l'etimologia della voce latina, essa porta con sè l'idea di un saldo ed irrevocabil contratto, il quale sempre veniva espresse colla formalità di una domanda e di una risposta. «Mi prometti di pagarmi cento monete d'oro?» Tale era la solenne interrogazione di Sejo. «Lo prometto,» rispondeva Sempronio. Gli amici di Sempronio che si facevano mallevadori dell'abilità e dell'inclinazione di esso, potevano separatamente esser citati in giudizio a scelta di Sejo; ed il benefizio della partizione, ossia l'ordine delle azioni reciproche, a poco a poco deviò dalla stretta teoria della stipulazione. Il più cauto e deliberato consentimento fu giustamente richiesto per sostenere la validità di una promessa gratuita; ed il cittadino che avrebbe potuto ottenere una sicurtà legale, incorreva nel sospetto di frode, e pagava la pena della sua negligenza. Ma l'accorgimento dei giureconsulti con buon successo adoperassi a convertire le promesse nella forma delle stipulazioni solenni. I Pretori, in qualità di custodi della fede sociale, ammettevano ogni ragionevol prova di un atto volontario e deliberato, il quale nel lor Tribunale produceva un obbligo di equità, e pel quale essi accordavano una azione ed un ricorso[356].