Storia della decadenza e rovina dell'impero romano, volume 08

Part 15

Chapter 153,364 wordsPublic domain

Al tempo che Giustiniano salì sul Trono, la riforma della giurisprudenza di Roma era un'ardua ma indispensabile impresa. Nello spazio di dieci secoli, l'infinita varietà di leggi e di opinioni legali aveva ingombrato molte migliaia di volumi, che il più ricco non potea procacciarsi, nè il più intelligente tutti esaminare. Non agevolmente si trovavano i libri; ed i Giudici, poveri in mezzo a tanta dovizia, erano ridotti all'esercizio della illetterata loro prudenza. I sudditi delle province greche ignoravano la lingua che disponeva delle vite e delle sostanze loro; ed il barbaro dialetto dei Latini imperfettamente veniva studiato nelle accademie di Berito e di Costantinopoli. Giustiniano, nato nei Campi dell'Illirico, tenea dimestichezza con quest'idioma fin dall'infanzia: studiato egli aveva la giurisprudenza negli anni della gioventù, e l'Imperiale sua scelta elesse i più dotti giuristi dell'Oriente per lavorare insieme col loro Sovrano all'opera della Riforma[266]. La teorica dei professori trasse assistenza dalla pratica degli avvocati e dall'esperienza dei Magistrati, ed il complesso dell'impresa fu animato dallo spirito di Triboniano[267]. Quest'uomo straordinario, argomento di tante lodi o di tante censure, era nativo di Side nella Panfilia; ed il suo genio, come quello di Bacone, abbracciava, qual proprio dominio, tutti gli affari e tutta la dottrina del suo secolo. Triboniano scrisse in prosa ed in versi sopra una strana diversità di soggetti curiosi ed astrusi[268], come sono, due panegirici di Giustiniano, e la vita del filosofo Teodoto; la natura della felicità ed i doveri del Governo; il catalogo di Omero e le ventiquattro sorta di metri; il Canone astronomico di Tolomeo, le fasi della Luna, le case dei Pianeti ed il sistema armonico del Mondo. Alla letteratura della Grecia egli univa l'uso della lingua latina; i Giureconsulti romani si ricettavano nella biblioteca e nella sua mente; ed egli assiduamente coltivava quelle arti che dischiudevano la strada delle ricchezze e delle cariche. Dalla sbarra dei prefetti del Pretorio egli sollevossi agli onori di Questore, di Console e di Maestro degli uffizj: il consiglio di Giustiniano porgeva attento ascolto alla sua eloquenza e sapienza, mentre dalla gentilezza ed affabilità de' suoi modi scorgevasi addolcita l'invidia. Le virtù o la riputazione di Triboniano furono macchiate dai rimproveri di empietà e di avarizia. In una Corte pinzocchera e persecutrice, il principal ministro venne accusato di essere segretamente avverso alla fede Cristiana, e si suppose ch'ei nutrisse i sensi di un Ateo e di un Pagano, imputati, senza molta consistenza, agli ultimi filosofi della Grecia. La sua avarizia fu provata più chiaramente, e più vivamente sentita. Se egli si lasciò smuovere dai regali nell'amministrazione della giustizia, l'esempio di Bacone si farà di nuovo presente al pensiero; nè il merito di Triboniano espiarne può la bassezza, se veramente egli ha degradato la santità della sua professione, e se ogni giorno si stabilivano, modificavano e rivocavano leggi per l'abbietta considerazione del suo privato profitto. Quando avvenne la sedizione di Costantinopoli, i clamori e forse la giusta indegnazione del Popolo ottennero l'allontanamento di Triboniano: ma il Questore fu richiamato bentosto e sino al punto della sua morte, ei gioì per più di vent'anni il favore e la confidenza dell'Imperatore. La passiva ed ossequiosa sommissione di lui fu onorata dall'elogio di Giustiniano stesso, la vanità del quale era incapace di discernere quanto quella sommissione spesso degenerasse nell'adulazione più grossolana. Triboniano adorava le virtù del suo grazioso Signore: la terra era meritevole di un simil Principe, ed egli affettava un pio timore di veder Giustiniano, come Elia o Romolo, rapito in aria e trasportato nelle dimore della gloria celeste[269].

[A. D. 528-529]

Se Giulio Cesare avesse eseguito la riforma della legge Romana, il creativo suo ingegno, illuminato dalla riflessione e dallo studio, avrebbe dato al mondo un puro ed originale sistema di Giurisprudenza. Ma che che l'adulazione abbia detto, l'Imperatore dell'Oriente temeva di stabilire qual misura dell'equità il suo giudizio privato: col potere legislativo in sua mano egli tolse a presto i soccorsi del tempo e dell'opinione; e le sue compilazioni laboriose hanno per sostegno i savj ed i Legislatori de' tempi anteriori. In luogo di una statua gettata in una semplice forma dalla mano di un artefice valente, le opere di Giustiniano presentano un pavimento a mosaico, composto di frammenti antichi e costosi, ma troppo spesso senza coerenza tra loro. Nel primo anno del suo Regno, egli commise al fedel Triboniano, ed a nove altri dotti giuristi la cura di rivedere le ordinanze de' suoi predecessori, come erano contenute, dal tempo di Adriano in poi, nei codici Gregoriano, Ermogeniano e Teodosiano; di purgarle dagli errori e dalle contraddizioni, di reciderne quanto ora andato in disuso o superfluo, e di scegliere le leggi savie e salutari più confacenti alla pratica de' Tribunali ed all'uso de' suoi sudditi. In quattordici mesi l'opera fu mandata ad effetto; ed è probabile che col comporre dodici libri o tavole di questa raccolta, i nuovi Decemviri intendessero d'imitare le fatiche dei Romani loro predecessori. Il nuovo codice fu onorato col nome di Giustiniano, e contrassegnato dalla Reale sua firma: se ne moltiplicarono autentiche copie dalla penna dei Notari e degli Scribi; queste furono trasmesse ai Magistrati delle Province d'Europa, d'Asia e poscia d'Affrica; e la legge dell'Impero fu proclamata alle porte delle Chiese nei giorni solenni di festa. Restava un'operazione più malagevole a farsi; ed era di estrarre lo spirito della giurisprudenza dalle decisioni, dalle congetture, dalle questioni e dalle dispute dei Legisti romani. Diciassette giureconsulti, aventi Triboniano per Capo, si posero, per comando dell'Imperatore ad esercitare una assoluta giurisdizione sopra le opere dei loro predecessori. Se in dieci anni avessero adempito i suoi comandi, Giustiniano potea rimaner soddisfatto della diligenza loro, e la rapida composizione del DIGESTO o delle PANDETTE,[270] in tre anni, può meritar lode o biasimo, secondo il merito dell'esecuzione. Essi scelsero nella libreria di Triboniano, i quaranta più eminenti Giuristi dei tempi anteriori[271]; ristrinsero duemila trattati in un compendio di cinquanta libri, e diligentemente si ricorda che tre milioni di linee o sentenze[272] si trovano, in questo estratto, ridotto al modesto numero di cento e cinquantamila. La pubblicazione di questa grand'opera fu differita un mese dopo la pubblicazione della INSTITUTA, e ragionevol parve che gli elementi precedessero il Digesto della legge Romana. Tosto che l'Imperatore ebbe approvato il lavoro di questi Cittadini privati, egli ratificò colla sua legislativa potestà le speculative loro opinioni. I comenti ch'essi fecero alle Dodici Tavole, all'Editto Perpetuo, alle leggi del Popolo e ai decreti del Senato, succederono all'autorità del testo; il quale fu abbandonato come una venerabile, ma inutile reliquia dei tempi antichi. Si dichiarò che il _Codice_, le _Pandette_ e l'_Instituta_ erano il sistema legittimo della giurisprudenza civile; soli essi furono ammessi nei Tribunali, soli furono insegnati nelle accademie di Roma, di Costantinopoli e di Berito. Giustiniano indirisse al Senato ed alle Province i suoi _oracoli eterni_, ed il suo orgoglio, sotto la maschera della pietà, attribuì l'eseguimento, di questo eccelso disegno all'aiuto ed all'inspirazione della Divinità.

Poichè l'Imperatore scansò la fama e l'invidia di una composizione originale, noi non cercheremo da esso che metodo, scelta o fedeltà, umili ma indispensabili virtù di un compilatore. In mezzo alle varie combinazioni d'idee è difficile assegnare una preferenza ragionevole; ma siccome l'ordine di Giustiniano è differente nelle sue tre opere, così può farsi che tutte tre siano cattive, ed è certo che due non possono essere buone. Nello sceglimento delle leggi antiche, pare che egli mirasse i suoi predecessori senza gelosia e con eguale riguardo: la serie non poteva salire oltre il regno di Adriano, e la bassa distinzione tra il Paganesimo e la Cristianità, introdotta dalla superstizione di Teodosio, era stata abolita dal consenso del genere umano. Ma la giurisprudenza delle Pandette è circoscritta in un periodo di cento anni, dall'Editto Perpetuo sino alla morte di Alessandro Severo. Ai giureconsulti che vissero sotto i primi Cesari di rado si concedè di parlare, nè si rinvengono più di tre nomi, appartenenti ai tempi della Repubblica. Il favorito di Giustiniano (ed aspramente ne fu biasimato) aveva timore d'incontrare la luce della libertà e la gravità de' savj di Roma. Triboniano condannò all'obblio la schietta e natural sapienza di Catone, dei Scevola e di Sulpizio; mentre invocava altri spiriti di tempra conforme alla sua, i Siri, i Greci e gli Affricani che in folla accorrevano alla Corte imperiale, per istudiare il latino come una lingua straniera, e la giurisprudenza come una professione lucrativa. Ma Giustiniano aveva imposto ai suoi ministri di lavorare[273], non per la curiosità degli antiquarj, ma per l'immediato benefizio de' suoi sudditi. Spettava ad essi il dovere di scegliere le parti utili e pratiche della legge Romana; e gli scritti degli antichi Repubblicani, curiosi ed eccellenti, più non si accordavano col nuovo sistema di costumi, di religione e di guerra. Se i precettori e gli amici di Cicerone vivessero ancora, il nostro candore ci trarrebbe forse a confessare che, tranne la purità della lingua[274], l'intrinseco loro merito fu superato dalla scuola di Papiniano e di Ulpiano. La scienza delle leggi e il tardo frutto del tempo e della esperienza, ed il vantaggio sì del metodo che de' materiali, tocca naturalmente agli autori più recenti. I giureconsulti del regno degli Antonini avevano studiato le opere de' loro predecessori: il filosofico loro ingegno avea mitigato il rigore dell'antichità, e fatte più semplici le forme del procedere, sollevandosi sopra la gelosia ed il pregiudizio delle Sette rivali. La scelta delle autorità che compongono le Pandette, venne commessa al giudizio di Triboniano: ma tutto il potere del suo principe non poteva assolverlo dalle sacre obbligazioni della verità e della fedeltà. Come legislator dell'Impero, Giustiniano potea rifiutare le leggi degli Antonini, o condannare, come sediziose, le libere massime che difese venivano da' primi giureconsulti Romani[275]; ma l'esistenza dei fatti passati è posta fuor della giurisdizione del dispotismo, e l'Imperatore si macchiò di frode e di falsità quando corruppe l'integrità del lor testo, scrisse, coi venerabili lor nomi in fronte, le parole e le idee del servile suo regno,[276] e soppresse, colla mano della potenza, le pure ed autentiche copie de' lor sentimenti. Le mutazioni ed interpolazioni di Triboniano e de' suoi colleghi hanno per iscusa il pretesto dell'uniformità ma insufficienti riuscirono le cure loro; e le _antinomie_ o contraddizioni del Codice e delle Pandette esercitano anche al presente la pazienza e la sottigliezza de' giureconsulti moderni[277].

Una voce, priva di evidenza, si propagò da' nemici di Giustiniano; ed è che la giurisprudenza di Roma antica venisse ridotta in ceneri dall'autore delle Pandette, nella vanitosa idea ch'essa fosse ormai fallace o superflua. Senza usurpare così odiose funzioni, l'Imperatore potè con sicurezza affidare all'ignoranza ed al tempo l'adempimento di questo desiderio distruggitivo. Avanti l'invenzion della stampa e della carta, il lavoro ed i materiali dello scrivere non si poteano procacciare che dai ricchi; e ragionevole è il computo che il prezzo de' libri superava cento volte il loro valore presente[278]. Con lentezza si moltiplicavano le opere, nè si rinnovavano che con precauzione: l'attrattiva del guadagno traeva sacrileghi copisti a radere i caratteri dell'antichità, e Sofocle o Tacito erano obbligati a cedere la pergamena ai messali, alle omelie, ed all'aurea leggenda[279]. Se tale fu il destino de' più bei parti dell'ingegno, quale stabilità potea aspettarsi per le voluminose e sterili opere di una scienza andata in disuso? I libri di giurisprudenza importavano a pochi, e noti allettavan alcuno: il loro valore era collegato coll'uso presente, ed essi per sempre perirono, tosto che l'uso fu vinto dalle innovazioni della moda, da un merito maggiore o dalla pubblica autorità. Nel secolo della pace e del sapere, tra Cicerone e l'ultimo degli Antonini, si avea già sofferto di molte perdite: ed alcuni luminari della scuola o del Foro non erano più noti che ai curiosi per tradizione o per riferta. Trecento e cinquant'anni di disordine e di decadenza accelerarono il progresso della obblivione: e può giustamente presumersi che fra gli scritti che si accusa Giustiniano di aver negletti, molti più non si rinvenivano nelle biblioteche dell'Oriente[280]. Le copie di Papiniano o di Ulpiano, che il Riformatore aveva proscritte, più non furono giudicate degne di attenzione: le Dodici Tavole e l'Editto Pretoriano insensibilmente si smarrirono; ed i monumenti dell'antica Roma furono trascurati e distrutti dall'invidia e dall'ignoranza de' Greci. Persino le Pandette medesime con difficoltà e pericolo scamparono dal naufragio comune, e la critica ha pronunziato che _tutte_ le edizioni e _tutti_ i codici dell'Occidente derivano da un _solo_ originale[281]. Esso fu trascritto in Costantinopoli sul principio del settimo secolo[282]; poi trasportato dagli accidenti della guerra e del commercio in Amalfi[283], in Pisa[284], in Firenze[285], dove come sacra reliquia[286] depositato or giace nell'antico palazzo della Repubblica[287].

Primo pensiero di un riformatore è quello di antivenire ogni riforma futura. Affinchè inviolato si mantenesse il testo della Pandette, dell'Instituta e del Codice, rigorosamente si proscrisse l'uso delle cifre e delle abbreviature; e Giustiniano rammentandosi che l'Editto Perpetuo era stato sepolto sotto il peso dei comenti, dichiarò che si punirebbe qual falsatore il temerario legista che ardisse d'interpretare o di pervertire il volere del suo Sovrano. I discepoli di Accursio, di Bartolo e di Cuiacio, dovrebbero arrossire dell'accumulato lor fallo, a meno che non si sentissero l'animo di contendere al Principe il diritto di vincolare l'autorità de' suoi successori e la natia libertà dell'intelletto. Ma l'Imperatore non era da tanto di fissare la sua propria incostanza; e mentre vantavasi di rinnovare l'esempio di Diomede, col trasmutare il rame in oro[288], scoprì la necessità di purificare il suo oro dalla mistura di una lega più bassa. Non erano corsi per anco sei anni dopo la pubblicazione del primo Codice, ch'egli condannò il tentativo imperfetto col mezzo di una nuova e più accurata edizione dell'opera istessa, ch'egli arricchì di dugento leggi sue proprie, e di cinquanta decisioni de' più oscuri ed intricati punti della giurisprudenza. Ogni anno, o, secondo Procopio, ogni giorno del lungo suo regno, fu contrassegnato da qualche innovazione legale. Molti suoi atti furono cassati da esso; i suoi successori ne rigettaron molti altri; il tempo ne cancellò un buon numero; ma sedici EDITTI, e cento sessanta NOVELLE[289] vennero ammesse nel corpo autentico della giurisprudenza civile. Giusta l'opinione di un filosofo, superiore ai pregiudizj della sua professione, queste continue e per la maggior parte futili alterazioni non si possono spiegare, se non riguardando allo spirito venale di un principe, il quale vendeva senza vergogna i suoi giudizj e le sue leggi[290]. L'accusa dello storico secreto è, per vero dire, aperta e veemente; ma l'unico esempio ch'egli adduce, si può ascrivere tanto alla divozione, quanto all'avarizia di Giustiniano. Un uomo facoltoso e devoto avea lasciato la chiesa di Emesa erede de' suoi beni; ed il valore della successione era cresciuto per la destrezza di un artista, il quale sottoscrisse molte polizze di debiti e di promesse di pagamento co' nomi dei più ricchi abitatori della Siria. Essi allegarono in lor favore la prescrizione stabilita di trenta o di quarant'anni; ma la difesa loro fu vinta da un editto retroattivo, che estendeva i diritti della Chiesa al termine di un secolo; editto così pregno di ingiustizia e di disordine che, dopo di aver servito a quel solo effetto, fu prudentemente abolito nel regno medesimo[291]. Ancorchè, per discolparne l'Imperatore, si rigettasse la corruzione sopra la sua moglie od i suoi favoriti, tuttavia il sospetto di un vizio sì turpe è tale da macchiar la maestà delle sue leggi; e gli avvocati di Giustiniano sono astretti a confessare che una tal leggerezza, qualunque ne sia il motivo, è indegna d'un legislatore e di un uomo.

[A. D. 533]

I monarchi di rado condiscendono a divenire i precettori de' loro sudditi; e si dee qualche lode a Giustiniano, per comando del quale un ampio sistema fu ridotto in un breve trattato elementare. Tra le varie Institute della legge Romana[292], quelle di Cajo[293] erano le più popolari nell'Oriente e nell'Occidente; ed il credito, onde godevano, si potea risguardare come una prova del merito loro. Scelte esse furono dai Delegati imperiali, Triboniano, Teofilo, e Doroteo; ed alla libertà e purità del secolo degli Antonini si collegarono i materiali più rozzi di un'età tralignata. Lo stesso volume che introducea la gioventù di Roma, di Costantinopoli e di Berito allo studio graduale del Codice e delle Pandette, è tuttora prezioso allo storico, al filosofo ed al magistrato. In quattro libri sono divise le Institute di Giustiniano, le quali procedono con metodo non dispregevole, I dalle _Persone_, II alle _Cose_, III dalle cose alle _Azioni_; e l'articolo IV delle _Ingiurie private_, vien terminato co' principj della _Legge Criminale_.

I. La distinzione dei gradi e delle _persone_ è la base più ferma di un governo misto e limitato. In Francia, si tengono vive le reliquie della libertà dallo spirito, dagli onori ed anche dai pregiudizj di cinquantamila nobili[294]. Duecento famiglie che di padre in figlio formano il secondo ramo della legislatura Britannica, mantengono l'equilibrio della Costituzione tra il Re, e le Comuni dell'Inghilterra. Una gradazione di patrizj e di plebei, di stranieri e di sudditi ha sostenuto l'aristocrazia di Genova, di Venezia e dell'antica Roma. La perfetta uguaglianza degli uomini è quel punto, in cui si confondono gli estremi della democrazia e del dispotismo; poichè la maestà del Principe o quella del Popolo sarebbe egualmente offesa, se alcune teste si alzassero sopra il livello dei loro compagni di schiavitù, o dei loro concittadini. Nella decadenza dell'Impero di Roma, a poco a poco si abolirono le orgogliose distinzioni della Repubblica, o la ragione o l'instinto di Giustiniano compì l'opera di dare, al governo la semplice forma di una monarchia assoluta. L'Imperatore non potea svellere dalle radici quella riverenza popolare, che sempre accompagna il possesso di un'ereditaria ricchezza o la memoria di antenati famosi. Egli prese piacere nell'onorare con titoli ed emolumenti i suoi Generali, Magistrati e Senatori; ed il suo precario favore compartiva qualche raggio della gloria loro alle lor mogli ed ai figli. Ma al cospetto della legge, tutti i cittadini Romani erano eguali, e tutti i sudditi dell'Impero erano cittadini di Roma. Questo carattere, altre volte inestimabile, si perdè in un nome anticato e vuoto d'effetto. Il suffragio di un Romano più non contribuiva a formar la sua legge, od a creare gli annui ministri del suo potere: i costituzionali suoi diritti avrebbero raffrenato l'arbitraria volontà di un padrone: e l'audace avventuriere, uscito dalla Germania o dall'Arabia, veniva ammesso, con egual favore, al comando civile e militare, che ai soli cittadini una volta era serbato di assumere sopra le conquiste de' loro maggiori. I primi Cesari avevano scrupolosamente mantenuto la distinzione della nascita _ingenua_ e _servile_, la quale veniva decisa dalla condizion della madre; e soddisfatto era il candor delle leggi se potevasi dimostrare la libertà di essa per un solo momento tra la concezione ed il parto. Gli schiavi ch'erano liberati da un generoso padrone, immantinente entravano nella classe media dei _liberti_: ma non potevano mai essere affrancati dai doveri dell'obbedienza e della gratitudine. Qualunque si fossero i frutti dell'industria loro, il padrone e la sua famiglia ereditava la terza parte od anche la totalità de' lor beni, quando morivano senza figli e senza testamento. Giustiniano rispettò i diritti dei padroni; ma la sua indulgenza fece sparire la nota di disonore dai due ordini inferiori di affrancati. Chiunque cessava di essere schiavo, otteneva, senza riserva o indugio, la qualità di cittadino; e finalmente l'onnipotenza dell'Imperatore creò o suppose per essi la dignità di un'ingenua nascita che la natura aveva ad essi negato. Per reprimere l'abuso dello manumissioni, ed il troppo rapido accrescimento dei Romani di vile estrazione e miserabili, si erano introdotte molte regole intorno l'età ed il numero di quelli che si potevano affrancare, e le forme che a questo effetto chiedevansi: Giustiniano abolì in ultimo tutte quelle regole, e lo spirito delle sue leggi promosse la estinzione della servitù domestica. Nondimeno le province Orientali, al tempo di Giustiniano, erano tutte piene di schiavi, o nati tali, o comperati ad uso dei loro padroni; l'età, la forza, l'educazione loro ne determinavano il prezzo, il quale variava dalle dieci sino alle sessanta monete d'oro[295]. Ma l'influsso del governo e della Religione continuamente andavano sminuendo la durezza di quel dipendente stato; e l'orgoglio di un suddito si rimase dall'andar gonfio dell'assoluto suo dominio sopra la vita e la felicità del suo schiavo[296].