Storia della decadenza e rovina dell'impero romano, volume 08

Part 14

Chapter 143,435 wordsPublic domain

Da Augusto fino a Trajano, i modesti Cesari si contentarono di promulgare i loro editti ne' vari caratteri di un Magistrato romano; e ne' decreti del Senato s'inserivano rispettosamente le _epistole_ e le _orazioni_ del Principe. Pare che Adriano fosse il primo[231] ad assumere, senza velo, la pienezza del potere legislativo. E questa innovazione, così grata all'attiva sua mente, fu favorita dalla pazienza de' tempi e dal lungo dimorar ch'egli fece lungi dalla sede del Governo. Si attennero all'istessa politica i susseguenti monarchi, e secondo la rozza metafora di Tertulliano, «la tenebrosa ed avviluppata selva delle leggi antiche fu dilucidata dalla scure de' mandati e delle costituzioni reali[232]». Per lo spazio di quattro secoli, da Adriano a Giustiniano, la giurisprudenza pubblica e privata venne foggiata a norma del voler del Sovrano; ed a poche instituzioni, sì divine che umane, si permise di rimanere sulle prische lor basi. L'origine della legislazione imperiale fu nascosta dalle tenebre de' tempi e dal terrore di un dispotismo armato; e si propagò una doppia finzione dalla servilità e forse dall'ignoranza de' legisti che si scaldavano al sole delle corti di Roma e di Bisanzio. I. A preghiera degli antichi Cesari, il Popolo od il Senato avea spesso conceduto loro un'esenzione personale dagli obblighi e dalle pene degli statuti particolari; ed ogni concessione era un atto di giurisdizione esercitato dalla repubblica verso il primo de' suoi cittadini. L'umile privilegio di costui venne finalmente trasformato nella prerogativa di un tiranno; e l'espressione latina di _sciolto dalle leggi_[233] supponevasi che innalzasse l'Imperatore sopra tutti i raffrenamenti umani, e lasciasse la sua coscienza e ragione come la sacra misura della sua condotta. II. I decreti del Senato, che, ad ogni regno, determinavano i titoli ed i poteri di un Principe elettivo, significavano essi pure la dipendenza dei Cesari: nè fu se non dopo che le idee ed anche la lingua dei Romani erano state corrotte, che Ulpiano, o più probabilmente Triboniano stesso[234] immaginò e la legge _Reale_[235], ed una concessione irrevocabile per parte del Popolo. Allora i principj di libertà e di giustizia servirono a sostenere l'origine del potere Imperiale, quantunque falsa nel fatto, e fonte di schiavitù nelle sue conseguenze. «Il piacere dell'Imperatore, dicevano, ha il vigore e l'effetto di legge, poichè il Popolo Romano, mediante la legge Reale, ha trasferito ne' suoi Principi la piena estensione del suo potere e della sua sovranità[236]». Si permise che il volere di un solo uomo, di un fanciullo forse, prevalesse sopra la sapienza dei secoli, e i desiderj di milioni di uomini; ed i Greci degenerati si recarono a gloria di dichiarare che nelle sole mani del Principe si poteva sicuramente depositare l'esercizio arbitrario della legislazione. «Qual interesse o passione», esclamava Teofilo nella corte di Giustiniano, «può toccare il Monarca nella tranquilla e sublime altezza in cui siede? Egli è già signore delle vite e delle sostanze de' suoi sudditi; e coloro che gli sono caduti in disgrazia, sono già noverati tra gli estinti[237]». Tenendo a vile il linguaggio dell'adulazione, lo storico dee confessare che, nelle questioni di giurisprudenza privata, il Sovrano assoluto di un grande Impero può di rado esser mosso da alcuna considerazione personale. La virtù, od anzi la ragione suggerirà all'imparziale sua mente, che egli è il custode della pace e dell'equità, e che l'interesse della società inseparabilmente è vincolato col suo. Nel Regno più debole e più vizioso, la sede della giustizia fu occupata dal senno e dall'integrità di Papiniano e di Ulpiano[238]; ed i nomi di Caracalla e de' suoi ministri stanno scritti in fronte ai più puri materiali del Codice e delle Pandette[239]. Il Tiranno di Roma era alle volte il benefattore delle province. Un pugnale pose fine ai misfatti di Domiziano; ma la prudenza di Nerva confermò gli atti di lui, che un Senato, commosso da sdegno, avea cassato nel giubilo della sua liberazione.[240] Non pertanto nei _rescritti_[241] ossia risposte ai consulti dei Magistrati il più savio dei Principi potea venir tratto in errore da un'esposizione parziale del caso. È questo abuso il quale metteva le frettolose lor decisioni al livello de' maturi e deliberati atti della legislazione, fu senza frutto condannato dal buon senso e dall'esempio di Trajano. I _rescritti_ dell'Imperatore, le sue _concessioni_, i suoi _decreti_, i suoi _editti_ e le sue _prammatiche sanzioni_, erano sottoscritti con inchiostro purpureo[242], e trasmessi alle Province come leggi generali o speciali, che i Magistrati dovevano eseguire, ed a cui il popolo doveva obbedire. Ma siccome il lor numero di continuo si moltiplicava, la regola dell'obbedienza divenne ogni giorno più dubbia ed oscura, sintanto che il Codice Gregoriano, quello di Ermogene e quel di Teodosio determinarono ed asserirono la volontà del Sovrano. I due primi, de' quali salvaronsi pochi frammenti, furono composti da due Giureconsulti privati, ad oggetto di conservare le costituzioni degli Imperatori Pagani, da Adriano sino a Costantino. Il terzo, che ci rimane intero, fu compilato in sedici libri per ordine di Teodosio il Giovine, onde consacrare le leggi dei Principi Cristiani, da Costantino fino al proprio suo Regno. Ma i tre Codici ottennero un'eguale autorità ne' Tribunali; ed il Giudice potea tenere in conto di spurio[243] o andato in disuso ogni atto che non si racchiudesse in quel sacro deposito.

Fra le nazioni selvagge, si supplisce imperfettamente alla mancanza delle lettere coll'uso di segni visibili, i quali destano l'attenzione, e perpetuano la rimembranza di ogni transazione pubblica o privata. La giurisprudenza dei primi Romani presentava le scene di un pantomimo; le parole erano adattate ai gesti, ed il più lieve errore, la più tenue negligenza nelle _forme_ della procedura, era sufficiente per annullare la _sostanza_ dei più fondati diritti. La comunione del matrimonio si denotava col fuoco e coll'acqua, elementi necessarj della vita[244]: e la moglie ripudiata restituiva il mazzo delle chiavi, mediante la consegna delle quali era stata investita del governo della famiglia. La manumissione di un figlio o di uno schiavo si faceva col percuoterlo leggermente in volto: si proibiva un'opera col gettarvi sopra una pietra; s'interrompeva la prescrizione, col rompere un ramoscello. Il pugno chiuso era il simbolo di un pegno o di un deposito; si presentava la mano destra per impegnar la parola o mostrare la confidenza. Si spezzava un fil di paglia per indicare ch'era stabilito un contratto. S'introducevano i pesi e le bilance in ogni pagamento, e l'erede che accettava un testamento era alle volte obbligato di scoppiettar colle dita, di gettar via gli abiti, e di saltare e ballare con reale ed affettata allegrezza[245]. Se un cittadino reclamava nella casa di un vicino qualche effetto rubatogli, egli nascondea la sua nudità con un pezzo di tela di lino, e si copriva il volto con una maschera o con un bacino per timore d'incontrar gli occhi di una vergine o di una Matrona[246]. In un'azione civile, il querelante toccava l'orecchio del suo testimonio, afferrava per la gola il suo riluttante avversario, ed implorava, con solenni lamenti, l'ajuto de' suoi Concittadini. I due competitori si abbrancavan per le mani, come se fossero pronti a combattere innanzi al Tribunal del Pretore: egli ordinava loro di produrre l'oggetto del litigio; essi discostavansi, poi ritornavano con passi misurati, e gettavano a' suoi piedi una zolla, per rappresentare il Campo che si contendevano. Questa occulta scienza delle parole e delle azioni della legge, era il retaggio dei Pontefici e dei Patrizj. Non diversamente dagli Astrologi Caldei, essi annunciavano ai loro clienti i giorni d'operare e quelli di riposare; queste importanti bagattelle erano intrecciate colla religione di Numa, ed anche dopo la pubblicazione delle Dodici Tavole, l'ignoranza delle forme giudiziarie continuò a tenere i Romani in una specie di servitù. Il tradimento di alcuni uffiziali plebei rivelò finalmente questi fruttuosi misterj: venne un secolo più illuminato che osservò le azioni legali, ridendosi di loro: e la stessa antichità che santificò la pratica, cancellò dalla memoria l'uso ed il significato di quella primitiva favella[247].

[A. D. 303-648]

Si coltivò nondimeno un'arte più liberale dai savj di Roma, i quali, in un senso più stretto, si possono riguardare come gli autori della legge civile. L'alterazione dell'idioma e de' costumi dei Romani rendè lo stile delle Dodici Tavole sempre meno famigliare ad ogni generazione novella, ed i passi dubbiosi imperfettamente furono schiariti dalle cure degli antiquarj legali. Più nobile ed importante studio era quello di definire le ambiguità delle leggi, di circoscriverne l'effetto, di applicarne i principj, di estenderne le conseguenze, di riconciliarne le contraddizioni apparenti o reali; e la provincia della legislazione fu tacitamente occupata dagli espositori degli antichi statuti. Le sottili loro interpretazioni concorsero con l'equità del Pretore, a riformare la tirannia delle più rozze età. Una giurisprudenza artificiale, ajutata da mezzi intricati e bizzarri, si applicò a far risorgere i semplici dettami della natura e della ragione, e l'abilità di molti cittadini privati utilmente adoperossi a sottominare le istituzioni pubbliche del loro paese. La rivoluzione di quasi mille anni, dalle Dodici Tavole sino al Regno di Giustiniano, può dividersi in tre periodi quasi eguali in durata, e distinti l'un dall'altro pel metodo d'instruzione, e pel carattere dei legisti[248]. L'orgoglio e l'ignoranza contribuirono, durante il primo periodo, a ristrignere dentro angusti confini la scienza della legge Romana. Nei giorni pubblici di mercato o di assemblea, si vedeano i maestri dell'arte passeggiar pel Foro, pronti a dare il necessario consiglio all'infimo dei loro concittadini, dal cui suffragio essi potevano ricercare il contraccambio della gratitudine, al porgersi dell'occasione. Quando cresciuti erano negli anni o negli onori, essi stavano in casa, assisi sopra una sedia od un trono, ad aspettare con paziente gravità le visite dei loro clienti, i quali, al romper del giorno, venivano in folla dalla città o dalla campagna ad assediarne le porte. I doveri della vita sociale, e gl'incidenti di una procedura giudiziale, formavano l'ordinario argomento di queste consultazioni, e l'opinione verbale o scritta dei _giureconsulti_ era concepita secondo le regole della prudenza e della legge. Si permetteva di stare ascoltando ai giovani del loro ordine o della loro famiglia; i loro figliuoli godevano il benefizio di più private lezioni, e la famiglia Mucia fu rinomata gran tempo per l'ereditario conoscimento della legge civile. Il secondo periodo, la dotta e splendida età della giurisprudenza, si può estendere dalla nascita di Cicerone sino al Regno di Alessandro Severo. Si formò un sistema; s'instituirono scuole; si composero libri, e sì i vivi che i morti servirono all'ammaestramento dello studioso. Il _Tripartito_ di Elio Peto, soprannominato il Cauto, ci pervenne come la più antica opera di giurisprudenza. Catone il Censore aggiunse qualche cosa alla sua fama, mercè de' suoi studi legali e di quelli di suo figlio. Tre uomini dotti in legge illustrarono il nome di Muzio Scevola. Ma la gloria di aver perfezionata la scienza fu attribuita a Servio Sulpizio, loro discepolo, ed amico di Tullio; e la lunga successione di Giureconsulti che con egual lustro fiorirono sotto la Repubblica e sotto i Cesari, vien finalmente chiusa dai rispettabili caratteri di Papiniano, di Paolo e di Ulpiano. I nomi loro, ed i titoli delle diverse loro opere, minutamente furono conservati, e l'esempio di Labeone può porgere qualche idea della diligenza e fecondità loro. Questo eminente Giurisperito del secolo di Augusto, spendea il suo anno, parte in città parte in campagna, tra il lavoro degli affari e quel del comporre, e si annoverano quattrocento libri, frutto dei solitari suoi studi. Si cita il libro duecento e cinquantanove della raccolta del suo rivale Capitone, e pochi Professori potevano esporre le loro opinioni in meno di un centinajo di volumi. Nel terzo periodo, tra i regni di Alessandro e di Giustiniano, quasi muti restarono gli oracoli della giurisprudenza. Appagata era la curiosità; il Trono occupato era da' Tiranni e da' Barbari; le disputazioni religiose traevano a sè gli spiriti attivi; ed i Professori di Roma, di Costantinopoli, e di Berito umilmente si contentavano di ripetere le lezioni dei loro più illuminati predecessori. Dai tardi avanzamenti e dalla rapida declinazione di questi studi legali, si può inferire che essi ricerchino uno stato di pace e di raffinamento sociale. Dalla moltitudine de' luminosi legulei che riempiono lo spazio di mezzo, si chiarisce che si può attendere a tali studi, e comporre somiglianti opere, con una dose comune di giudizio, di sperienza e d'industria. Il genio di Cicerone e di Virgilio più manifesto si fece a misura che ogni nuova età si mostrò incapace di produrne un simile od un secondo: ma i più eminenti maestri di giurisprudenza erano certi di lasciare discepoli, che gli uguaglierebbero o supererebbero in merito ed in celebrità.

Nel settimo secolo di Roma, l'alleanza della filosofia greca venne ad ingentilire e perfezionare la giurisprudenza che grossolanamente si era adattata ai bisogni dei primi Romani. Gli Scevola s'erano formati mediante l'uso e l'esperienza; ma Servio Sulpizio fu il primo legista che stabilisse l'arte sua sopra una teorica certa e generale[249]. Egli applicò, qual infallibil regola, la logica di Aristotile e degli Stoici, al discernimento del vero e del falso; ridusse a generali principj i casi particolari, e diffuse sopra la massa informe la luce dell'ordine e dell'eloquenza. Cicerone, suo contemporaneo ed amico, non cercò il nome di legulejo di professione; ma la giurisprudenza della sua patria trasse ornamento dal suo incomparabile ingegno che trasforma in oro ogni oggetto cui tocca. Seguendo l'esempio di Platone, egli compose una Repubblica, e ad uso della sua Repubblica compilò un trattato di leggi in cui si sforza di dedurre da celeste origine la sapienza e la giustizia della costituzione Romana. L'intero Universo, secondo la sublime sua ipotesi, forma un'immensa Repubblica: i Numi e gli uomini che partecipano della stessa essenza sono membri della stessa comunità; la ragione prescrive la legge della natura e delle nazioni, e tutte le instituzioni positive, quantunque modificate dall'accidente o dal costume, sono tratte dalla norma del retto, che la Divinità ha stampato in ogni animo virtuoso. Da questi misteri filosofici, dolcemente egli esclude gli Scettici, i quali ricusano di credere, e gli Epicurei, i quali non hanno volontà di operare. Questi ultimi disdegnano le cure della Repubblica; egli dà loro il consiglio di abbandonarsi al sonno negli ombrosi lor orti. Ma umilmente prega la nuova Accademia di tenere il silenzio, poichè le audaci obbiezioni di essa tosto distruggerebbero l'elegante e ben ordinata struttura del suo grande sistema[250]. Egli rappresenta Platone, Aristotele e Zenone come i soli maestri che armino ed ammaestrino un cittadino pei doveri della vita sociale. Si riconobbe poi che la più salda tempra di queste diverse armature era quella degli Stoici[251]; e le scuole di giurisprudenza sen valsero più che delle altre, sì per l'uso che per l'ornamento. I Giureconsulti romani impararono dal Portico a vivere, a ragionare ed a morire: ma succhiarono in parte i pregiudizi della setta, l'amore del paradosso, il pertinace abito del disputare, ed un minuto attaccamento alle parole, ed alle distinzioni verbali. S'introdusse la superiorità della _forma_ sopra la _materia_ per fondare il diritto di proprietà: e l'eguaglianza dei delitti viene sostentata da un'opinione di Trebazio[252], il quale asserisce che chi tocca un orecchio, tocca tutto il corpo, e che chi ruba alcun che da un mucchio di grano o da una botte di vino, è colpevole dell'intero furto[253].

Le armi, l'eloquenza e lo studio della legge civile innalzavano un cittadino di Roma alle dignità dello Stato, e le tre professioni ricavavano spesse volte più lustro dall'unione loro in uno stesso individuo. La scienza del Pretore che componeva un editto, conferiva una specie di preferenza e di autorità ai suoi sentimenti privati: con rispetto si riguardava l'opinione di un Censore o di un Console, e le virtù od i trionfi di un giurisperito porgevano peso ad una interpretazione forse dubbia delle leggi. Il velo del mistero protesse per lungo tempo le arti de' Patrizj, ed in tempi più illuminati la libertà delle indagini stabilì i principii generali della giurisprudenza. Le disputazioni del Foro dilucidarono i casi sottili ed avviluppati; si ammisero varie norme, varj assiomi e varie definizioni[254], come i dettati genuini della ragione; ed il consentimento dei professori di legge influì sulla pratica dei Tribunali. Ma questi interpreti non potevano sancire nè eseguire le leggi della Repubblica, ed i Giudici potevano avere in non cale l'autorità degli stessi Scevola che spesso veniva sopraffatta dall'eloquenza o dai sofismi di un avvocato ingegnoso. Primi furono[255] Augusto e Tiberio ad adottare, come utile stromento, la scienza de' legulei; le servili fatiche di questi accomodarono l'antico sistema allo spirito ed alle mire del dispotismo. Col bel pretesto di assicurare la dignità dell'arte, il privilegio di sottoscrivere opinioni valide e legali fu ristretto ai Savj di grado senatorio, o dell'ordine equestre, i quali preventivamente dovevano essere approvati dal giudizio del Principe; e questo monopolio prevalse, sinchè la libertà della professione non fu restituita da Adriano ad ogni cittadino consapevole della sua abilità e del suo sapere. La discrezione del Pretore venne allora governata dalle lezioni de' suoi precettori; si ordinò ai Giudici di obbedire ai comenti, non meno che al testo della legge, e l'uso dei codicilli fu un'innovazione degna di ricordo che Augusto ratificò per consiglio dei Giureconsulti[256].

I più assoluti comandamenti non potevano esigere che i Giudici andassero d'accordo coi legisti, se i legisti non andavano d'accordo fra loro. Ma le istituzioni positive sono spesse volte il risultato delle costumanze e del pregiudizio; le leggi e la favella sono ambigue ed arbitrarie; dove la ragione è incapace di pronunziar sentenza, l'amore dell'argomentare viene acceso dall'invidia dei rivali, dalla vanità dei maestri, dal cieco attaccamento dei loro discepoli; e le due Sette una volte famose, dei _Proculiani_ e dei _Sabiniani_, si divisero la giurisprudenza Romana[257]. Due sapienti in legge, Atejo Capitone, ed Antistio Labeone[258], adornarono la pace del secolo di Augusto: cospicuo il primo pel favore del Principe, più illustre il secondo per lo spregio in che avea questo favore, e per la vigorosa benchè innocua sua opposizione al Tiranno di Roma. La diversa tempra dell'indole e dei principj loro diede un diverso corso ai loro studj legali. Labeone era affezionato alla forma dell'antica Repubblica; il suo rivale appigliossi alla sostanza più profittevole della sorgente Monarchia. Ma bassa ed inclinata alla dipendenza è la natura di un cortigiano; e Capitone di rado ardisce dipartirsi dai sentimenti od almeno dalle parole de' suoi predecessori: nel tempo che l'animoso Repubblicano lascia libera la strada alle indipendenti sue idee senza timore di paradosso o di novità. Non pertanto, la libertà di Labeone era inceppata dal rigore delle sue proprie conclusioni, ed egli decideva secondo la lettera della legge le stesse questioni che l'indulgente suo competitore scioglieva con una latitudine di equità più conforme al senso comune ed agli ordinarj sentimenti degli uomini. Se al pagamento di una somma di denaro si era sostituito un cambio ragionevole, Capitone considerava tuttavia la transazione come una vendita legale[259], ed egli consultava la natura per l'epoca della pubertà, senza ristringere la sua definizione al periodo preciso di dodici o di quattordici anni[260]. Questa opposizione di sentimenti si propagò negli scritti e nelle lezioni dei due fondatori; le scuole di Capitone e di Labeone durarono nell'inveterato conflitto dai tempi di Augusto sino a quelli di Adriano[261]; e le due Sette trassero il loro soprannome da Sabino o da Proculeio, i più celebri loro maestri. Si applicò parimente la denominazione di _Cassiani_ e di _Pegasiani_ ai membri delle stesse fazioni; ma per uno strano rovescio, la causa popolare cadde fra le mani di Pegaso[262], timido schiavo di Domiziano; mentre il favorito dei Cesari era rappresentato da Cassio[263], il quale si gloriava di aver per antenato quel Cassio che spense il Tiranno della sua patria. L'Editto Perpetuo terminò in gran parte le controversie delle due Sette. L'Imperatore Adriano antepose, per questa importante opera, il Capo dei Sabiniani: prevalsero gli amici della Monarchia, ma la moderazione di Salvio Giuliano insensibilmente rappattumò i vincitori ed i vinti. A guisa dei filosofi contemporanei, i giurisperiti del secolo degli Antonini rigettarono l'autorità di un maestro, e da ogni sistema ritrassero le più probabili dottrine[264]. Ma voluminosi meno divenuti sarebbero i loro scritti, se la scelta loro fosse stata più unanime. La coscienza del Giudice ondeggiava fra il numero ed il peso delle testimonianze discordi, ed ogni sentenza che dalla passione o dall'interesse gli fosse dettata, avea per giustificarsi l'autorità di qualche venerabil nome. Un indulgente editto di Teodosio il Giovane dispensò il giudice dalla fatica di paragonare e ponderare i loro argomenti. Cinque Giureconsulti, Cajo, Papiniano, Paolo, Ulpiano e Modestino furono guardati come gli oracoli della giurisprudenza: decisiva era l'opinione di tre di essi; ma quando erano divisi egualmente di parere, si accordava una voce preponderante all'eminente sapienza di Papiniano[265].

[A. D. 527-546]