Storia degli Italiani, vol. 05 (di 15)
Part 8
La confusione dei poteri si rischiara alquanto verso i tempi di Autari, che l'autorità regia rinforzò coll'obbligare i duchi a restituire i beni della corona, distribuitisi durante l'interregno; ponendo patto che non sariano spossessati delle loro terre se non fosse per colpa di fellonia, e tenendoli obbligati ad assisterlo in guerra. Veri principi, non più semplici generali furono d'allora i re, i quali, anche per darsi aria di successori degli antichi Cesari, presero il titolo di _eccellentissimi Flavj_; metteano il proprio nome sulle monete e nei pubblici atti; giudicavano nelle cause maggiori; promulgavano le leggi, le quali sottoponeano all'approvazione dei magistrati e delle assemblee, solo per maggior validità, non perchè il voto ne fosse necessario a convalidarle. Una nobiltà di corte si formava coi gasindi, i giudici, gli uffiziali, i marescialli (_marphais_), gli scudieri (_schildpor_), i convivi del re.
Agli amplissimi poderi della regia Camera soprantendevano _gastaldi_, muniti anche d'autorità giudiziale e militare sopra i Romani, cioè sopra la gente vinta, e probabilmente anche sopra gli arimanni che abitavano nel territorio a loro commesso. Alcune città formavano parte dei possessi regj, quali Como per alcun tempo, Susa, Siena, Pistoja, Toscanella, Arezzo, Volterra e forse Pisa. A Milano insieme col duca sedeva il gastaldo, cred'io perchè una porzione apparteneva in dominio al re. Nelle altre può argomentarsi che il gastaldo assicurasse le ragioni dei liberi e i privilegi riservati a questi allorchè pattuirono la resa; e limite della giurisdizione era quello delle diocesi[73].
Le leggi fe scrivere Rotari nel 643, non creando un codice compiuto, ma emendando gli editti de' re predecessori, che prima per sola memoria ed uso si conservavano; e nella dieta di Pavia li fece approvare alla nazione longobarda. Principale compilatore ne fu Valcauso; e incominciava: «Nel nome del Signore, principia l'Editto che rinnovai co' miei primati e giudici, io Rotari re in nome di Dio, personaggio eccellentissimo, XVII re della gente longobarda[74], l'anno ottavo del mio regnare col favor di Dio, trigesimottavo dell'età, seconda indizione, settantasei anni dopo che i Longobardi, sotto Alboino allora regnante, assistente la divina potenza, arrivarono nella provincia d'Italia. Dato dal palazzo di Pavia. Il tenore che segue mostra quanto ci stesse a cuore il bene dei sudditi nostri, e massime i continui travagli de' poveri e l'eccessivo esigersi da quelli che hanno minor forza, i quali sappiamo che soffrono anche violenza. Considerando perciò la misericordia di Dio, credemmo necessario correggere la presente, e comporre una legge che tutte le precedenti rimova (o rinnovi) ed emendi, aggiunga quel che manca, tolga il superfluo; e raccorla in un volume, affinchè ciascuno, salva la legge e la giustizia, possa vivere quieto, affaticarsi contro i nemici, e difendere sè e i confini suoi».
E conchiudeva: «Queste disposizioni dell'Editto, che, volente e propizio Dio e con somme vigilie rispondendo al celeste favore, noi abbiam costituite esaminando e _remorando_ le antiche leggi de' padri nostri che non erano scritte, e che giovano alla comune utilità di tutta la nostra gente, col consiglio e il consenso de' primati, de' giudici, di tutto il felicissimo esercito nostro, comandammo fossero scritte in questa carta, disponendo che le liti già definite non si cambiino; se non ancora finite o non cominciate, secondo questo Editto vengano risolte. Al quale provvedemmo d'aggiungere ciò che potessimo rammemorare delle antiche leggi de' Longobardi, per sottile indagine fatta da noi stessi o dagli anziani».
Delle trecennovanta leggi di Rotari, centottantadue sono criminali, tre concernono la religione, diciassette lo stato legale de' cittadini, dei servi, degli stranieri, diciotto le dignità e la casa del re, sette la milizia e la sicurezza dello Stato, quindici la sicurezza interna, due l'agricoltura e il commercio, quattordici la caccia e la pesca, cinquantaquattro la polizia urbana e rurale, ventiquattro l'ordine giudiziario: restano cinquantaquattro leggi civili, di cui diciannove guardano alle persone, le altre alle cose. Altre ne pubblicò poi Liutprando, di sentimento molto più civile, «coll'assistenza de' giudici e di tutto il popolo». Altre ancora Astolfo e i re successivi.
Sono dunque d'età diversissima; del che poco si ricordarono quelli che se ne valsero a descrivere la civiltà longobarda. Nelle primitive, di romano non si trova forse altro che la menzione del peculio castrense e quasicastrense, le tre cause del diseredare, e la divisione dell'eredità in oncie[75]; di religione non si parla, poco di disciplina ecclesiastica; e v'abbondano parole longobarde a spiegare gli usi de' vincitori, da cui e per cui soltanto sono dettate[76].
In quelle dei successivi re, e principalmente di Liutprando, crescono le reminiscenze romane: l'emancipazione degli schiavi in chiesa, la prescrizione trentennaria per legittimare la proprietà e i diritti, l'impedire si vendano i beni de' minori fuorchè in estrema necessità e coll'autorizzazione del giudice, la meglio stabilita successione delle donne, l'adozione de' figliuoli, il diritto di testare allargato, il separare l'usufrutto dalla proprietà nella donazione, l'appello.
Primo diritto e fondamento degli altri era la faida. E perchè all'erede correva obbligo di sostenere quella del defunto sin al settimo grado, rimanevano escluse dall'eredità le femmine come inette alle armi, finchè non intervenne l'equità alla romana. Il Governo assodandosi tentò mettere qualche regola a tali vendette, e sostituire l'azione giuridica; ma non le tolse mai.
I tribunali, istituiti a proteggere la proprietà e la vita, erano, come tutt'il resto, ordinati alla militare, semplici, spicciativi. Quattro giorni per terminare la lite davanti agli scultasci; sei davanti ai giudici maggiori; dodici per recarla al supremo giudizio del re[77]. Non si accettavano avvocati.
Qualunque litigio nascesse fra i membri della centuria o della decania, piativasi avanti al capo, che ne riscoteva le multe. In affari rilevanti l'assemblea della centuria giudicava sotto la presidenza dello scultascio; o, per non raccogliere tutti, sceglievansi dieci _buoni uomini_, cioè perfetti Longobardi, che sotto giuramento esaminavano il fatto, rimettendo al magistrato l'applicazion della pena[78]. D'uffizio si procedeva nei casi ove il fisco partecipasse alla multa: negli altri voleasi l'istanza dell'offeso o del suo erede. Ai magistrati era permesso ricevere donativi, cioè forse sportule, purchè n'avesse sua parte il re.
Nelle liti civili, semplicissime erano le formole prescritte:
— Pietro, Martino ti cita, perchè tu con mal ordine tieni una terra, posta nel tal luogo.
— Per successione di mio padre quella terra è mia propria.
— A lui non devi succedere, perchè ti generò da un'aldia.
— Sì, ma la manomise, come è scritto, e la prese a moglie». Provi o perda[79].
Per un caso criminale: — Pietro, Martino ti cita perchè uccidesti Donato suo fratello a torto». Se egli dica — Fu romano, non deve rispondere a te, o lo provi o risponda»[80].
Ognuno dovea comparire in persona: agli orfani, alle vedove, a chi facesse constare della propria insufficienza, permettente il re deputavasi un avvocato. Prove positive porgevano gl'istromenti scritti, i testimonj giurati e la prescrizione; se non ne risultasse lume, spesso rimettevasi la decisione al duello. Il falso testimonio condannavasi ad un compenso, di cui il principe toccava metà, metà la parte lesa; e se fosse impotente a pagarlo, si dava schiavo all'offeso. Il tempo della prescrizione fu da Rotari fissato a cinque anni: e nascendo contrasto, si dovesse sostenere con duello o giuramento[81]; Grimoaldo lo prolungò a trenta[82], e varie modificazioni vi s'introdussero dappoi.
Quanto a' criminali, l'arresto del reo si faceva dai decani o saltarj, che lo traduceano allo scultascio, e questi lo consegnava al giudice[83]. Il malfattore scoperto in casa, poteva essere arrestato da chicchefosse, ed anche ucciso[84]. Se alcuno legasse un libero senz'ordine del re o buona ragione, dovea dargli due parti del prezzo di sua vita[85]. Il giudice interroga il reo; se non si purga, lo condanna: non accade menzione di tortura. I beni dei condannati passano ai figliuoli. La negligenza de' giudici v'è punita ora con multe da dividere tra il fisco e la parte danneggiata, ora coll'obbligo di pagare del suo al chieditore il credito per cui aveva portato istanza[86].
Male sono determinate le competenze dei varj tribunali, e troppo frequente il ricorso al trono; nè fissato un termine, dopo il quale fosse imposto silenzio ai litiganti. Una legge di Carlo Magno, soggiunta alle longobarde, comanda che i giudici si mettano a tribunale digiuni: ma anzichè segno d'abituale intemperanza de' Longobardi, forse non è che un'allusione scritturale[87]; se pur non era un modo d'obbligare alla pronta decisione; come oggi ancora i giurati inglesi non possono prender cibo prima di avere proferito.
Dove bisognava convincere non un giudice o un tribunale ma tutto il popolo, la realtà del fatto e la colpabilità del convenuto doveano esser discusse in ben altri modi dei nostri; e fra le prove le più caratteristiche erano i congiuratori, l'ordalia, il duello.
L'accusato compariva con un numero d'amici e parenti, i quali giuravano lui esser mondo della datagli imputazione, ovvero che essi prestavano intera fede al giuramento proferito da esso. Non si trattava di vagliar la cosa, di fare indagini e interrogatorj; giuravano e tanto bastava: uno era innocente se un'accolta di liberi fosse disposta a sostenerlo tale colla sua parola e col suo ferro. Rotari ingiunse che, nelle cause eccedenti il valore di venti soldi, il petente giurasse con dodici sacramentali; sei nominati da esso, uno dal convenuto, cinque da lor due d'accordo[88]: ma altre volte salivano a venti, cinquanta, settantadue e più, secondo il grado del reo e la gravezza dell'imputazione. Il primo sacramentale, fra i Longobardi, posava la mano sulla cosa sacra; il secondo la sua su quella del primo, e così via gli altri; a tutte sovrapposta la sua, il convenuto in tale atto proferiva il giuramento. Frequente è ammesso nelle loro leggi il giuramento qual prova decisiva in cause civili e criminali: «L'accusata d'adulterio si purghi con dodici sacramentali, e il marito la riceva»[89]. La qual prova fu anche dalla Chiesa sanzionata con preci, benedizioni, reliquie: talvolta davasi il giuramento sull'ostia consacrata, dimezzandola fra l'attore e l'accusato.
Con modi più spettacolosi chiamavasi il cielo a testimonio ne' _giudizj di Dio_. Era pur questa una tradizione pagana[90], avvalorata dai miracoli, dai quali nel vecchio e nel nuovo Testamento fu confermata la verità; sicchè si venne a pretendere che Dio, ogni qualvolta fosse invocato, ne operasse uno per francheggiare l'innocenza, non dovendo egli comportare il trionfo del ribaldo: quando egli avesse parlato coi fatti, la società rimaneva convinta. Talora i due attori stavano a braccia levate finchè si cantasse una messa o un officio, e deteriorava la sua causa quello che le lasciasse per istracco cascare. Talaltra inghiottivano entrambi un morso di pane e cacio benedetto, persuasi che al reo si fermerebbe nella strozza. Altri, e massime donne imputate di maliarde, erano gettate al fiume, considerandosi colpevoli se galleggiassero. Più consuete tornavano le prove dell'acqua e del ferro rovente: in una caldaja bollente ponevasi una palla, e l'accusato dovea trarnela colla mano ignuda; ovvero maneggiare un ferro arroventato, o camminare scalzo sopra sbarre infocate; suggellavasi un sacchetto attorno ai piedi o al braccio, e aperti dopo tre giorni, se non vi apparisse lesione, egli era mandato assolto.
Volta fu che con grande solennità s'accesero due roghi tra sè vicinissimi, e i contrastanti od i campioni passarono di mezzo a quelli, restando la ragione a chi uscì illeso. Carlo Magno in testamento ordinò che, qual controversia nascesse tra' suoi figliuoli, fosse decisa col giudizio della croce. Volendo rifarsi le mura di Verona per ischermirla dalle correrie degli Ungari, si disputò se al clero toccasse fabbricarne un terzo o un quarto; ed un campione che tenne alte le braccia per tutto il passio di san Matteo, diede il miglior partito agli ecclesiastici. Giovanni detto Igneo, e prete Liprando convinsero di simonia l'arcivescovo di Firenze e quel di Milano col passare intatti fra due roghi. A questa prova vennero spesso sottoposte le reliquie, e furono viste balzare illese dalle fiamme: come i messali ambrosiani quando Carlo Magno voleva abrogare quel rito. Tali prove durarono tutto il medioevo; la Chiesa le accompagnò con riti e preghiere; e sebbene sempre v'avesse chi le disapprovò, talmente s'accordavano coi tempi, che difficilissimo fu l'abolirle.
E più difficile estirpare il duello, altro modo di sostituire forme legali alla vendetta personale, obbligando l'offeso a certe regole nella guerra contro l'offensore. I codici dovettero occuparsi a lungo di questa trasformazione dell'ostilità privata, per assegnare quali persone potessero esibir il duello, quali accettarlo, in che casi, con che regole. Donne, fanciulli, sacerdoti ne andavano esenti, e in nome loro lo sostenevano campioni prezzolati, tenuti a vile dall'opinione e dalle leggi; mentre, era pregiato chi assumesse quest'uffizio per generosità. Virtù prima non era il valore? il mancarne doveva denotare malvagità. Eppure già Teodorico, o Cassiodoro a nome di lui, scriveva agli abitanti della Pannonia: — Che giova all'uomo aver la lingua, s'egli tratta sua causa a mano armata? ove sarà la pace, se sotto la civiltà si combatte? Imitate i Goti nostri, che appresero ad esercitar fuori le battaglie, dentro la modestia»[91]. I Longobardi ammisero il giudizio del duello; e Liutprando; sebbene lo confessasse assurdo, non ardiva vietarlo come troppo radicato negli usi di sua gente[92].
Quando la feudalità sfrantumò le primitive colleganze di tribù, dileguossi il sistema de' compurgatori, mentre crebbe il duello giudiziario, meglio appropriato a persone tutt'armi; nè la Chiesa riuscì mai a svellere questo diritto della forza. Nel 962 Ottone il Grande, attesa la facilità degli spergiuri, consultò il concilio Romano se non tornasse meglio ricorrere più di frequente al duello giudiziario. Nulla decise il pontefice: onde esso imperatore, nel 967, propose alla dieta longobarda in Verona, fossero casi di duello giudiziario il dichiarare falsa una scrittura, disputare sull'investitura d'un fondo, asserire d'aver per forza sottoscritto ad un obbligo concernente una terra, sofferto un furto di oltre sei soldi; negare il deposito, o che uno fosse entrato servo d'un altro. Ogni libero combattesse in persona; le chiese e le vedove per mezzo d'un avvocato[93].
Siffatte erano le procedure sotto i Longobardi. Le pene si appoggiavano sul diritto di venire a componimento; i liberi potendo soddisfare a danaro fin l'omicidio premeditato e l'invasione armata[94]. Tali compensi (_guidrigildi_) erano regolati secondo le prische consuetudini (_cadarfrede_); sicchè la loro estimazione commettevasi ai giudici: ma Liutprando restrinse questo arbitrio ponendo alcune tasse certe. Fondavansi esse sopra un'altra ingiustizia, qual era la differenza fra uomo e uomo: giacchè non si badava all'intenzione o alla moralità, bensì a riparare l'oltraggiato in misura del suo grado e della lesione effettivamente sofferta. Pertanto è posto divario fra l'uccisione d'un uomo o d'una donna[95]: chi ammazza un aldio altrui, paghi sessanta soldi[96]; chi un servo rustico, sedici; chi un servo bifolco, venti; cinquanta pel porcajo che abbia sotto di sè due o tre allievi; venticinque per gl'inferiori[97]; mentre ne vale ducento e fin cinquecento la vita d'un libero. Tre soldi scontano l'aborto procurato ad una cavalla o ad una serva[98]: indifferenza naturale dove la multa compensa il danno del padrone, non l'offesa recata alla società o all'umanità.
Le pene sono suddivise ancora non in riguardo all'effetto, ma al danno effettivo, perciò specificato con frivolezza. Chi dà un pugno, paghi tre soldi; sei, chi uno schiaffo. Chi ferisce nel capo, se intacca solo la cuticagna, sei; se due ferite, dodici; se tre, diciotto; le di più non si contano. Se frange un osso, soldi dodici; se due, il doppio; il triplo se tre o più: però se l'osso sia tale che possa dar suono lanciandolo contro lo scudo alla distanza di dodici piedi, misura d'un uomo ordinario. Chi fenda il labbro sedici soldi; venti se resta scoperto un dente o due o più: se rompe un dente di quei che si vedono ridendo, soldi sedici; e se più, in proporzione: pei molari, soldi otto ciascuno. Pel pollice, un sesto del prezzo dell'offeso; per l'indice soldi sedici; pel medio sei; per l'anulare otto; pel mignolo tredici[99]: e tutto è variato secondo che l'offeso è libero o no. Altre ammende erano fissate pel danno recato alle proprietà o ad animali domestici; o pel danno da questi causato. Se molti avessero commesso un delitto, la pena ripartivasi fra tutti.
Tante prescrizioni sfrivolite in particolarità, mostrano come di intenti generali mancasse la legge, la quale alcuna fiata si limitava a raccomandazioni. Chi accende il fuoco per istrada, si ricordi di spegnerlo prima d'andarsene; chi trova una bestia selvatica o presa alla tagliuola, o circondata da cani, e l'uccida e racconti schietto la cosa, possa prenderne l'anca destra o sette coste[100].
Delle multe un terzo toccava ai giudici, e doppie erano quelle che si pagavano per sentenza del re. Capitalmente si punivano, fra i delitti privati, l'adulterio, l'uccisione del marito o del padrone; fra i pubblici, l'introdurre il nemico nel regno o ajutarlo in qualsiasi modo, il tener mano a un reo di morte, il rivoltarsi al capitano in tempo di guerra, fuggire in battaglia, disertare dalla propria fara. La pena di morte era prodigata cogli schiavi. Al falsatore di monete e di carte amputavasi la mano[101]. Liutprando abbondò di più in pene afflittive, come prigioni sotterranee, il tondere, il marchiare con ferro rovente, il flagellare[102]: e questa deviazione dal guidrigildo attesta che un nuovo diritto veniva introdotto da quel re.
Il ladro pel primo furto subisca due o tre anni di carcere sotterraneo; e se non ha di che compensare, si consegni al derubato, che ne faccia il suo talento: al secondo, il giudice lo tosa, batte, marchia in fronte e in faccia: al terzo lo vende fuor di provincia[103]. Redimeasi dunque a prezzo l'omicidio, non il furto. Vero è che Liutprando volle che l'omicida volontario, non solo compensasse la famiglia dell'ucciso, ma tutte le sue facoltà fossero divise fra quella e il re; e se non bastassero al guidrigildo, fossero consegnate alla famiglia dell'ucciso[104].
Singolarmente si volle consolidare colle minaccie il poter regio, contrastato come succede dov'è elettivo. Morte e confisca a chi pensa o consiglia contro la vita del re, o si avanza armatamano contro il palazzo di lui: assolto chi uccide altri per insinuazione del re.
V'avea pene stravaganti: le donne rissose venivano decalvate e frustate per la vicinanza: a Pavia stava eretta sul ponte una pertica con un corbello in vetta, per tuffare nel Ticino chi avesse bestemmiato[105].
Quel rappresentare mimicamente gli atti civili, che si costumava nel diritto patrizio romano, ricompare nelle consuetudini de' Barbari, come consentaneo a gente che poco scriveva, e alle cui fantasie faceva mestieri di essere scosse da effettive rappresentazioni. Per l'emancipazione i Longobardi consegnavano al servo una freccia, atteso che il portar armi fosse privilegio de' liberi, e susurravangli all'orecchio alcune parole patrie[106]. Per effettive tradizioni davasi l'investitura d'un uffizio o grado: al compratore si consegnava un ramo, una festuca, un cespo, una zolla; e anche oggetti affatto estranei, come un guanto, un libro[107], un cane, una coreggia, un par di forbici, un giunco, un martello, un pallio, un lenzuolo, o marmi, o pesci, o un'anfora d'acqua. Dopo servite alla tradizione, si foravano o rompevano, e venivano conservate dall'investito, quasi prova dell'atto; ond'è che spade rotte, monete forate, solfanelli e somiglianti troviamo negli archivj; e qualche volta attaccati all'istrumento fascetti di paglia; o capelli e barba nella cera del sigillo; o pezzi di legno e coltelli, nel cui manico s'intagliava il nome del venditore. Altre volte faceansi alcuni atti significativi, come stringersi la mano, porgere il pollice destro, dare il bacio, toccare una colonna o un corno, entrare nella porta, passeggiare sui fondi, smovere la terra, ricever insieme la comunione. Colla spada investivasi alcun re; colla lancia i principi longobardi; i dogi di Venezia col gonfalone; Ottone II infeudò il contado di Bobbio all'abbate di quel monastero con un anello d'oro. La Chiesa non ha ancora smesso di conferire le dignità ecclesiastiche col pastorale e coll'anello; e le minori col berretto, il calice, un candeliere, le chiavi della chiesa, il turibolo, o col toccare la fune delle campane, od ardere un grano d'incenso, o leggere il messale.
Tra i Longobardi non era molto praticata questa mimica giuridica; e non di rado facevano atto scritto delle vendite, specificandovi la cosa alienata e il prezzo, aggiungendovi la garanzia, sotto la penale del doppio: sembra però che l'attore in cause civili lasciasse in casa del convenuto un _guadio_, cioè un anello od altro segno materiale. Singolare ad essi era il _launechild_, compenso che il donato dava al donatore; una veste, un pallio, un anello, un cavallo, un par di guanti o denaro: del che ricorrono esempj fin nel xiii secolo. Da ultimo, in luogo della veste, non faceasi che sporgerne il lembo al donatore[108].
Non v'era diritto di testamento in origine, ma distribuivansi le eredità secondo le generazioni, esclusi i collaterali. In primo ordine erano i figliuoli e i nipoti per rappresentanza; in secondo le figlie a parti eguali, e in difetto di figlie le sorelle e le zie non ancora maritate: in tal caso i parenti, e in loro mancanza il re, prelevavano un sesto. Seguivano i parenti prossimi, senza distinzione di linee nè di sesso, fin al settimo grado; dopo il quale sottentrava il re[109]. I figli sono chiamati in egual porzione all'asse del padre, che può privarneli solo nel caso che l'avessero battuto o minacciato nella vita, o tentato la matrigna[110]. Il bastardo non è erede: ma ai figli naturali tocca la metà della legittima se il padre lasciò figlio; se no, un terzo dell'asse. Non si conoscono fedecommessi. Chi, in difetto di prole, volesse disporre di sue facoltà, dovea farlo per contratto (_thinx_), proferendone da vivo una promessa pubblica, che equivalga all'adozione: e il donato doveva accettare dando il launechildo.
Sparendo l'obbligo della vendetta domestica, il diritto ereditario dovette modificarsi, e Liutprando permise testare, non solo a pro dell'anima, ma anche per prediligere uno de' figliuoli; la sorte del quale poteva dal padre essere migliorata d'un terzo se n'avesse due, d'un quarto se tre, e così in proporzione[111]: ma ciò non avea luogo coi nati da secondo letto, viva la madre. Poteasi anche favorire la figliuola.