Storia degli Italiani, vol. 05 (di 15)

Part 7

Chapter 73,529 wordsPublic domain

Agilulfo erasi associato nel regno il figlio Adaloaldo, che gli successe sotto la tutela di Teodolinda (615). Ma talmente egli delirava in empietà e crudeltà, che si disse avergli l'imperatore Eraclio propinata una bevanda, per la quale non poteva operare se non come questi volesse. Forse così la voce popolare espresse l'inclinazione di lui a favorire mentosto gl'interessi di sua nazione, che quelli dei Romani; vietò le incursioni sui territorj ancora indipendenti; fu detto pensasse ammazzar tutti i nobili longobardi e darsi ai Greci; onde i grandi lo deposero (625), sostituendo Ariovaldo, duca di Torino, nè Cattolico, nè della stirpe bavarese. Prima d'esser re, aveva egli incontrato a Pavia un prete Selidolfo, monaco di Bobbio, e vistolo, — Ecco un dei monaci di Colombano (il santo fondatore di quel monastero) che non si degnano di renderci il saluto»; e fu primo a salutarlo. Selidolfo rispose che anch'esso gli avrebbe augurato salute se non avesse sentito dello scemo in materia di fede. Il principe stizzito lo fece bastonar di maniera, che il frate stette come morto, poi riavutosi, se n'andò[57].

Ariovaldo ebbe regno pacifico e senza ricordati accidenti, eccetto le sommosse di due fratelli Tasone e Cacone, duchi del Friuli, nipoti del bavarese Gisulfo. Ebbe egli sospetto che con costoro se l'intendesse Gundeberga, loro cugina come figlia di Teodolinda e sorella d'Adaloaldo, che egli aveva sposata per ispianarsi la via al regno, e che voleva imitar la madre nel mescolarsi ai pubblici maneggi, sostenuta dall'amore dei Longobardi. Non sentendosi forte per esterminare i due ribelli, Ariovaldo comprò l'esarca di Ravenna, il quale, chiamatili a sè in Oderzo col pretesto di tagliar loro la barba, cioè adottarli come figliuoli e clienti dell'Impero, gli uccise: ed il re in compenso perdonò un tributo che gli doveano gli esarchi.

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Lui morto, Gundeberga, sapendo d'aver in pugno il voto dei principali Longobardi, esibì la corona a Rotari duca di Brescia[58], s'e' volesse ripudiare la prima moglie e sposar lei. Così fu fatto. Egli era degli Arodi, antichissima schiatta longobarda: e col punire severamente i signori che aveano disfavorito la sua nomina, ebbe occasione di ripristinare l'obbedienza. Ingrato alla moglie, oltre abbandonarsi a concubine, tolse a perseguitarla. Adaulfo, cortigiano longobardo, sentendosi lodare da lei, ardì richiederla d'amore; e rifiutato, l'accusò d'accordarsi con un duca per avvelenar il marito: e Rotari la cacciò nel castel di Lomello, ove tre anni essa mangiò il pane della tribolazione e della pazienza. Alfine il re franco Clotario mandò a far querela dell'indegno trattamento; e poichè Rotari adduceva l'appostagli taccia, uno de' messi gli disse: — Presto fatto a chiarirti il vero. Ordina all'accusatore che combatta con un campione della regina, e il giudizio di Dio decida». Su questi giudizj di Dio or ora parleremo: e in fatti il partito piacque, si combattè, e l'accusatore restò ucciso, e Gundeberga ripristinata nella dignità e nei possessi[59].

Rotari, ariano, pose un vescovo di sua credenza in ogni città, pure largheggiò colle chiese; e quando il vescovo di Pavia, capitale del regno, si ridusse cattolico, cessò quel doppio primato. Onde reprimere gli inquieti, Rotari mandò a morte molti Longobardi; rotta poi guerra ai Romani, diroccò Oderzo, occupò Luni, Genova, Savona, Albenga, e tutto il paese a mare sino alle terre dei Franchi di Borgogna, smantellando le città, e volendo non si chiamassero più che vichi[60]: molti abitanti vendette schiavi ai Franchi.

CAPITOLO LXII.

Gl'invasori. Legislazione longobarda. Costumi.

Il longobardo è un dominio militare, che intende a conservarsi, ma non si consolida. Fuori dee difendersi dagli Slavi da una parte, dai Franchi dall'altra; dentro fa sforzi continui ma non concordi a guadagnar nuove terre sopra i Greci. Dopo Teodolinda, par di vedere il contrasto fra un partito che s'avvicina agli ecclesiastici ed agli Italiani; e un altro che ne rifugge, e beffa i Romani e gli uccide; quello intento a fondere, questo a tenere disgregati. E a disgregare le parti stesse del regno faticavano i duchi, mentre il re s'ingegnava ridurre ad unità di dominio, facendo prevalere sopra la libertà germanica l'assolutezza militare dapprima, in appresso la magistratura al modo romano. A tal fine Rotari fece scrivere il diritto longobardico: sicchè a lui vogliamo fermarci per considerare l'indole generale della conquista germanica, e gli speciali istituti de' Longobardi; viepiù importanti a studiarsi perchè mutarono la forma civile, durarono lungamente, e continuarono il loro effetto anche sulle successive legislazioni della patria nostra.

L'antica Germania non formava una monarchia compatta, ma una confederazione di liberi e nobili, sottomessi a principi ereditarj o a capi elettivi. La parentela, il vicinato, la clientela costituivano parziali agglomerazioni, ciascuna delle quali regolava i particolari interessi in assemblee generali; e i capicasa esercitavano la sovranità, decidendo della guerra e della pace, giudicando i rei di Stato, nominando chi amministrasse la giustizia nei borghi, dando le armi a chi era riconosciuto capace di portarle. Ne' casi di maggior interesse, quando cioè il braccio di tutti fosse necessario, tutta la nazione si raccoglieva, e deliberava quello, cui essa medesima doveva poi dar compimento.

I capi, disponendo poi del veto e del braccio di molti clienti, acquistavano gran potere, e talvolta autorità monarchica sopra tutta la nazione. Quando invasero l'impero romano, quasi ciascuna gente germanica era governata da re, eletti fra i più cospicui e massime fra quelli d'origine divina. Ma questi re non erano che primi fra pari; dovevano cercarsi credito colla liberalità e col valore; viveano de' possedimenti proprj, e de' donativi che riceveano dal popolo e dagli stranieri, oltre le spoglie nemiche e le ammende imposte per delitti. Ne' casi urgenti convocavano l'assemblea, e le deliberazioni di quella facevano eseguire; del resto nè amministravano gli affari dello Stato nè la giustizia, poichè il popolo e sceglieva i giudici, e attribuiva loro un consiglio del Comune.

Il portare le armi consideravasi distintivo della nazione e vanto del libero. Nei pericoli della patria ogni Germano era convocato per obbligo all'eribanno, che oggi diciamo leva in massa: per volontà spontanea alcuni liberi formavano la banda guerriera, obbligandosi ad un capo siccome compagni. Egli proponeva una impresa; essi il seguivano; lodati se buona e leale opera prestassero; se no, disonorati per vigliacchi. Alla prima queste associazioni si formavano per un'impresa sola; poi alcuni si addissero per tutta la vita ad un capo, legati però soltanto dall'obbrobrio che colpiva chi misfacesse. Consideravano essi come propria la gloria e i trionfi di lui; esso gli alimentava e arricchiva con sempre nuove spedizioni; a vicenda si sostenevano e vendicavano.

Una banda restava vinta e scacciata dalla patria? irrompeva su terre vicine a cercarne una nuova. Altre bande erano formate da quelli che (al modo usato già dai Sabini) erano mandati via qualora la popolazione soverchiasse. Di così fatti erano le orde che vedemmo molestare l'impero romano da Cesare in poi, e in fine distruggerlo.

La proprietà era di tutti, non dei singoli; laonde il possessore non la poteva vendere o trasmettere fuor della tribù: morendo alcuno senza erede, la successione divideasi fra gli altri.

Scoprivasi un delitto e non constava del reo? i membri della sua comunità erano convocati per attestare contro o a pro dell'imputato, dinanzi alla corte dei liberi possidenti, preseduti da magistrati eletti dal popolo. Nessuno condannavasi se non udito e convinto. I reati contro l'intera società si castigavano corporalmente; e in questo solo caso capitale la pena non poteva esser proferita dall'assemblea o dal re, ma dal gran sacerdote come rappresentante del Dio sommo, unico arbitro della vita, e vindice dello spergiuro. Il capocasa giudicava de' figliuoli e dipendenti senza doverne ragione a chicchessia: solo quand'avesse a punire la moglie, invitava al giudizio anche i congiunti di essa. Se il litigio si recava ai giudici, questi erano scelti della condizione dei contendenti; le parti esponevano in persona le ragioni; i savj decidevano secondo la equità e le consuetudini.

I delitti contro la vita o l'avere dei particolari potevano redimersi a un prezzo[61], che variava secondo la condizione del danneggiato. La comunità del reo contribuiva all'ammenda, la quale divideasi fra la comunità dell'offeso; fino i servi pagavano per le multe pei padroni; per l'ospite rispondeva il padrefamiglia. Chi non la pagasse era scomunato, escludendolo dalla protezione legale; di maniera che poteva dall'offeso essere perseguito con guerra privata (_faida_). I giudizj erano dunque un affare di Stato, e trattavansi in comune perchè tutti v'aveano interesse.

Qui vedete mescolate le forme di governo: monarchia, ereditaria e sacra, od elettiva e guerriera; assemblee di liberi, discutenti sui comuni interessi; patronato aristocratico del capo sulla banda, del padre sulla famiglia e sui servi. Ma anzichè sistemi, questi erano embrioni d'ordinamento civile; nissuna autorità dirigeva le forze ad unico scopo; e prevalendo l'individualità, l'uomo si assoggettava solo in quanto il volesse, o vi fosse costretto.

Questo poco, che si ricava o induce da Tacito e da Cesare raffrontati con istituzioni posteriori, basta a chiarirci quanto la libertà germanica dissomigliasse dalla romana: questa affatto collettiva, sicchè lo Stato era tutto, nulla il cittadino, il quale non conservava l'individualità se non a forza d'eroismo o di vizj; la germanica, tutta personale, ciascuno riservandosi il diritto proprio, la domestica franchigia, la vendetta de' torti ricevuti. La dipendenza proveniva non dal nascere in questo piuttosto che in quel luogo, ma da fede personalmente promessa da uomo libero. La giustizia non era un principio esteriore sociale, positivo, eguale dappertutto, che i sentimenti degli individui sottoponesse ad una idea generale; sibbene una particolare disposizione del cuore: la penalità una attinenza da uomo a uomo, donde scaturiva il diritto di venir a composizione col danneggiato; fatta la quale, la società più non poteva perseguitare l'offeso. Tali idee furono modificate dall'uscire di patria e dalla conquista, ma rimasero al fondo della società che si costituì per tutta Europa e nella patria nostra.

Dicemmo quanto basta per ismentire l'opinione vulgare che torrenti inesauribili di gente dilagassero dalla Scandinavia e dalla Germania. Oltre la ben nota natura di que' paesi, coperti anche da tante selve e da fiumi, abbiamo positive asserzioni sull'esiguo numero degli invasori d'Italia. Se ad Ennodio, vescovo ed atterrito, parvero innumerevoli i Goti di Teodorico, altri scrisse che maggior massa di combattenti gli oppose Odoacre; e dai Borgognoni che gli assalsero, non poterono salvarsi se non chiamando i Visigoti. De' Longobardi dice Tacito che compiaceansi d'esser pochi e Procopio[62], ch'erano la più scarsa gente del vicinato: inoltre dovettero chiedere in sussidio trentamila Sassoni; e benchè molte genti vinte[63] s'aggregassero ad essi nel passaggio, poterono al loro primo impeto resistere non solo Pavia, Cremona, Padova, Monselice, Brescello, Oderzo, ma fin terre aperte, quali i contorni dell'isola Comacina nel lago di Como, che per venti anni si mantennero indipendenti, riconoscendo il dominio imperiale[64].

I vincitori, liberi compagni d'un capo eletto per propria volontà, che nulla può disporre senz'essi consenzienti, vengono, conquistano, diventano possessori; indi poco a poco s'adagiano nella vita agricola; e sulla stabile proprietà fondasi un nuovo stato sociale. Ciascun capo, fermatosi colla sua tribù dove volle il genio o la ventura, accampa sugli estesissimi poderi, e vi è servito dai coloni e dagli antichi padroni spossessati, e corteggiato dai _fedeli_ di sua nazione, che e per sicurezza della guerra e pei piaceri della pace gli si conservavano vicini. Da che il capo era un ampio possessore, dispariva la prisca egualità. Egli distribuiva terreni a' suoi commilitoni, coll'obbligo che lo accompagnassero in guerra con prefisso numero d'armati.

Capo di quei capi era il re; non già supremo motore di una macchina regolarmente congegnata, ma primo fra i pari; convalidandosi però col presedere ai giudizj in pace, e col perpetuarsi lo stato di guerra, come avvenne qui ai Longobardi. Servivano di regola le patrie consuetudini, talchè di rado accadeva che egli esercitasse la podestà legislativa. Ben alcuno volle imitare il sistema romano, come Teodorico; ma generalmente si cercherebbe indarno in costoro ciò che connettiamo alla parola di re: non corte, non costituzione, non gerarchia d'impieghi; un segretario spaccia tutti gli affari; un giudice risolve tutti i litigi recati al trono; i beni non sono della corona, ma acquisti della vittoria; nè tampoco sudditi egli ha, giacchè non dispone se non del braccio e dell'avere dei vassalli, cioè di quelli che per compensi determinati si obbligarono a determinati servigi.

Porzione delle ammende, i doni volontarj, i proprj possessi, il dominio pubblico ingrandito colle confische, le tasse sugli stranieri, la tutela su' minori, le successioni intestate, costituivano il fisco del re. Culto, istruzione, pubblici stabilimenti da mantenere non avea, gli impieghi e le armi erano obbligo dei vassalli, e qualora si indicesse la guerra nazionale, ogni libero era tenuto accorrere, armandosi e mantenendosi del proprio. Aveva nimicizie o spedizioni particolari? il re poteva rannodare soltanto i proprj vassalli, come faceva qualunque altro duca.

I parlamenti sono antichi in Italia quanto l'invasione: ma non si conosceva la rappresentanza; v'interveniva chiunque n'avea il diritto, ma delegarlo ad altri non poteva. Sparsi che furono sovra estese provincie, divenne impossibile il raccogliere i vassalli per ogni semplice affare; onde le assemblee diradarono, e si dovette imporre come obbligo ai liberi quell'assistervi che era essenza della germanica libertà.

Le assemblee non erano soltanto legislative, ma anche giudiziali; laonde, dopochè la conquista dilatò le giurisdizioni, fu duopo modificarle. Pertanto in ciascun distretto si obbligò un certo numero di probi viri (_scabini_) a congregarsi per l'indagine e la sentenza. Dodici erano per lo più, della nazione dei contendenti; e doveano sotto giuramento conoscere del fatto, non del diritto. Pubblica la procedura, ogni libero avendo facoltà di concorrere al giudizio. Fra i Longobardi il centenaro giudicava nel proprio cantone, il decano nella propria marca: tribunali non distinti per competenza, ma solo per più o meno estesa giurisdizione. Mentre i liberi non poteano esser giudicati che dall'assemblea di pari loro, i vassalli, i servi, i coloni restavano sottoposti alla giurisdizione del proprio signore; sicchè, al par de' terreni, era suddivisa la sovranità, e ciascuno ne godeva un brano nel brano di territorio che possedeva.

Restava il diritto della vendetta privata (_faida_), alla quale concorreano tutti i parenti e collegati. I sacerdoti e i re per tutto il medioevo s'adoprarono a torla via; e già molto ebbero ottenuto quando sottomisero queste guerre particolari a certe formalità, inducendo l'offeso a una dilazione coll'imporre che all'attacco dovesse precedere un'intimazione, e aprendo asili nei luoghi sacri: intanto si trattava della riconciliazione; se non altro svampava il primo furore, talchè rimanevano impediti gli eccessi, finchè l'imporre le pene fu riservato ai tribunali.

Ma delle pene oggetto e motivo era sempre la vendetta dell'offeso, non dell'intera società; e se quello accettava la composizione dall'offensore, la società più non aveva a punirlo. Da principio stava all'offeso l'accettare o no il guidrigildo; dappoi i governi acquistando bastevole forza per surrogare la legge alla personale riscossa, le imposero per obbligo, e le commisurarono.

Di bel nome coprendo cattiva azione, si intitolarono _ospiti_ quelli che, spossessati gli antichi padroni, ne occuparono le case e i beni. Alcuno credette che il re prendesse i dominj ch'erano stati degl'imperatori; i capitani, gli ampj tenimenti de' senatori; gli altri guerrieri, porzioni proporzionate al grado e al merito. _Sorti barbariche_ si dissero queste parti toccate al nuovo signore; o tedescamente _allodio, arimannia_, cioè possesso assoluto, libero, giacchè non portava veruna servitù, e costituiva la vera personalità di chi appartiene alla stirpe conquistatrice. Ai siffatti soltanto è permesso l'onore del militare; sicchè divengono sinonimi proprietario, guerriero, cittadino. Tutto essendo costituito militarmente, la città o la provincia sono una specie di corpo d'esercito; il possedimento è annestato colla politica sicurezza, ed obbliga al servizio armato e alla reciproca garanzia; talchè è disertore chi lo abbandona.

I più grandi possessori coi patti medesimi assegnano, a vita o ereditariamente, porzioni di poderi ad amici e fedeli, col nome di _benefizj_; proprietà che, a differenza dell'allodio, è legata ad obblighi verso un signore non sovrano, al quale è caduca in caso di morte o in mancanza d'eredi. Terza maniera di proprietà sono i _censi_, terre tributarie, che al possessore dovevano un canone in denaro o in natura.

A questa varietà di possessi corrispondeva la distinzione delle persone; e nobile era qualunque fosse benefiziato o stesse a servizio del re; come tale non essendo sottoposto a verun'altra giurisdizione che del re, a questo assistendo, intervenendo alle adunanze, coprendo le dignità. I liberi o arimanni erano possessori sotto la tutela della legge, e la giurisdizione di quello sulle cui terre dimoravano; non partecipi delle assemblee generali nè dell'amministrazione della giustizia, bensì obbligati all'arme.

I coloni tributarj o censuali erano gente che, non bastando a tutelare da sè la loro libertà, cercavano protezione da un signore, cedendogli i proprj averi, salvo d'usufruttarli pagando un censo e prestando servigi di corpo o atti di rispetto: liberi sì, anche ricchi, ma senza diritto di militare, e alienabili col fondo stesso su cui viveano. Della libertà erano privi i coloni affissi alla gleba; tanto bassi, che Teodorico gli escluse dall'intentare ai padroni azione civile o criminale. Ultimi vengono i servi; o nati tali, o ridotti sia per volontà, sia per forza, sia per castigo.

Tale a un bel presso la condizione generale dei Barbari che invasero l'Impero. Quant'è specialmente de' Longobardi, benchè stanziati, non poterono mai smettere lo stato di guerra, cinti com'erano da nemici; laonde _exercitus_ designava la nazione[65], ed _exercitalis_ il libero longobardo. Tutti questi, alla chiamata del re doveano armarsi, pena venti soldi, neppure eccettuati i vescovi: e quando alcuni si furono applicati a industria o a negozj, non si tennero disobbligati dal servizio militare[66]. Conseguente era il divieto, sin capitale, di traslocarsi fuori della propria giudicarìa, foss'anche entro i confini del regno, se non colla propria tribù o fara[67]; giacchè la fara era una guarnigione, e l'abbandonarla equivaleva al disertare.

Tutti poteano intervenire alle adunanze nazionali, ove i primati discuteano sui pubblici interessi. I liberi erano pari di diritti, senza distinzione di classi; nè di nobili troviam menzione nelle leggi longobarde[68]: arimanni diceansi gli uomini perfettamente liberi[69], a differenza dei censuali o _aldii_ o _coloni pagenses_, che coltivavano la terra altrui. Lo schiavo poteva elevarsi alla condizione di aldio, nel qual caso il padrone diventava patrono: poteva scendervi il libero longobardo per conseguenza del giuoco o per multe ch'e' non fosse in grado di soddisfare.

Soli liberi entrando nell'esercito, dai capi militari non dipendevano donne, fanciulli, servi, ma rimanevano sottomessi al più prossimo parente, o al signore che stava per essi garante. _Mundio_ chiamavasi dai Longobardi siffatta protezione, _amundio_ chi n'era esente, _mundwald_ chi l'esercitava sopra altri. Il mundualdo era obbligato a difendere e proteggere il suo tutelato, e chiedere per lui soddisfazione; e percepiva le ammende che fossero a quello devolute.

Insieme col re eran venuti altri signori, che a lui non tenevansi inferiori se non perchè l'aveano tolto a capo, e che perciò dei territorj conquistati occupavano una porzione da sovrani. Come si chiamassero in longobardo nol sappiamo: in latino adottarono il nome di _duchi_, a somiglianza di quelli istituiti da Longino; ma invece d'essere magistrati civili e militari che amministrassero il paese secondo leggi comuni, dominavano da padroni sul paese occupato, dal re dipendendo solo pei delitti politici e negli affari comuni. Erano trenta o trentasei, pari fra sè di grado[70] quantunque diversissimi di possessi, tanto che uno estendevasi su tutto il principato di Benevento, uno appena sull'isoletta d'Orta; ma forse abbracciavano in origine un egual numero di famiglie longobarde. Poteano dei loro possessi fare ogni voglia: morendo, gli succedeva il prossimo erede, purchè in età maggiore: se avesse più figli, governavano insieme: se nascesse disputa fra varj possessori, la decidevano gli arimanni del duca, i quali anche poteano cacciarli[71] senza che il re intervenisse altrimenti che come giudice supremo della nazione.

Come faceano leggi, così poteano far guerra, anche contro del re; e delle terre che togliessero al nemico restavano padroni: se non che il re poteva ordinare la restituzione. Per tali acquisti alcuno ingrandì fino a sottrarsi affatto al re, come fu dei duchi di Spoleto e Benevento; tanto che fu proibito di migrare in quelle terre, come nelle straniere.

Dal duca dipendevano gli _scultasci_, in latino chiamati _centenarj_, che reggevano qualche vico, menavano la gente in guerra e proferivano i giudizj. Non subordinati, ma più ristretti d'estensione erano i _decani_, capi di dieci o dodici fare, unite per l'amministrazione, per la guerra, e forse per la reciproca assicurazione nei delitti: voglio dire che di un delitto commesso da un membro erano solidali tutti, come tutti obbligati a far vendetta dell'oltraggio sofferto da uno, e partecipi del compenso che doveva l'offensore[72].

Questa gerarchia non vuolsi però confondere colla feudalità. Re, duchi, arimanni tenevano le terre in possesso libero ed assoluto; e l'obbligo, o dirò meglio il diritto del militare non traevano da questo possesso, bensì dalla loro qualità di liberi; di modo che non sarebbe cessato nè tampoco perdendo i possessi. Se il re o il duca affidava un proprio fondo a qualche dipendente, era compenso di servizio, non già titolo feudale. Talvolta il proprietario ad alcuno concedeva l'onore vita durante, vale a dire di governare una terra appartenente al proprio dominio, lasciandogliene godere i fondi: ma sebbene questo benefiziato fosse tenuto alla fedeltà ed al servire coll'armi al concedente, la condizione sua non differiva da quella degli ordinarj ufficiali dell'esercito. Insomma duchi, scultasci, decani possedeano le terre come uffiziali della nazione, o vogliam dire del _felicissimo esercito_ longobardo; e le divisioni in centine e decine equivalgono alle odierne di reggimenti, battaglioni, compagnie.