Storia degli Italiani, vol. 05 (di 15)
Part 41
[120] Nel Libro VIII vedremo le consuetudini longobarde sopravivere e trasfondersi negli statuti dei Comuni. La costituzione di Federico II, lib. II. tit. 17, abolì la personalità delle leggi nella Sicilia, il che mostra vi sussistette sino al secolo XIII. Il Lupi, _Codex diplom. bergom._, 231, adduce uno statuto bergamasco del 1451, ove si nomina un _liber juris Longobardorum_, e si ordina che _ipsum jus vacet in totum, et servetur jus commune_: il che vuol dire che fin allora durava qualche diritto alla longobarda. Nel regno di Napoli, a detta del Giannone, lib. XXVIII. cap. 5, le leggi longobarde cessarono al tempo di Ferdinando I, uscente il XV secolo, ma ne sopravvissero alcune consuetudini, e fin ai suoi tempi nell'Abruzzo i feudi regolavansi secondo quelle; v'erano ancora beni gentilizj: negli istromenti ove intervenissero donne, si faceva assistere il mundualdo; metteasi la clausula _jure romano_, per indicare che i contraenti non viveano secondo la longobarda; duravano le voci di _mefio, catamefio, vergini in capillo_, e altre assai. Prospero Rendella nel 1609 stampò a Napoli _In reliquias juris longobardi_.
[121] Sebbene s'ignori donde il bolognese Giulio Cesare della Croce tolse quella leggenda, tutto ne palesa l'origine tedesca, la corte d'Alboino, sebbene tramutata in Italia, i nomi stessi di Berthold, Marculf, ecc. La _Contradictio Salomonis_, uno de' primissimi romanzi, presenta una disputa di Guglielmo Conquistatore col villano Marculfo, e forse deriva dalla sorgente stessa da cui le avventure del Bertoldo, che trovansi in ogni lingua, e che i Tedeschi dicono derivate dall'Asia, come la più parte delle nostre fiabe e nonnaje.
[122] PAOLO DIAC., lib. VI. c. 7. 8.
[123] Pare indicarlo il suo epitafio ap. MABILLON, app. al vol. II. _Ann. Ord. s. Bened._, nº 35:
_Divino instinctu, regalis protinus aula_ _Ob decus et lumen patriæ te sumsit alendum._ _Omnia Sophiæ cepisti culmina sacræ,_ _Rege movente pio Ratchis, penetrare decenter._
[124] PAOLO DIACONO, lib. VI. c. 35; VASARI, _Proemio alle vite dei pittori_. I Romani di quel tempo radevano od almeno accorciavano la barba, e tondevansi altrimenti che i Longobardi; poichè è scritto che, regnante Desiderio, i Longobardi di Rieti e Spoleto vennero ad arrendersi a papa Adriano I, il quale ricevendone il giuramento, fe loro tagliar le barbe e i capelli alla romana. L'aver capelli pare fosse distintivo de' Longobardi, giacchè la loro legge per certe colpe condanna a perderli. È vulgata l'etimologia di _tosa_ che i Lombardi dicono per zitella, da _intonsa_, tratto dal costume di non accorciare i capelli alle fanciulle. Convien però avvertire che tal voce si trova anche nei paesi non dominati da' Longobardi; giacchè il provenzale Pier da Villare cantava:
_Per Melchior e per Gaspar_ _Fo adoratz l'altissim Tos._
[125] ROT., 179.
[126] Neppure agli antichi Romani era insolito l'occupare un terzo o due delle terre dei vinti. _Cum Hernicis fœdus ictum, agri partes duæ ademptæ_: TITO LIVIO, XI. _Truinates tertia parte agri damnati_. Ivi, X. Questo terzo sembra lo togliessero i Germani da ciascun possidente: i Romani par più probabile s'impadronissero d'un terzo del territorio vinto.
[127] PAOLO DIAC., lib. II. c. 4. Procopio, negli _Aneddoti_, dice che in Africa perirono tre milioni e a proporzione nell'Italia, tre volte tanto estesa: ma esagera al solito, per mostrare infelicissimo il regno di Giustiniano. La peste infierì nel 566, massime nella Liguria e a Roma, talchè non si trovava chi mietesse nè vendemmiasse. Nel 571 perì infinito bestiame; e molte persone di vajuolo e dissenteria. Paolo Diacono ricorda quasi ad ogni anno morbi, cavallette, nembi, siccità, ecc. Sotto re Autari un diluvio afflisse l'Italia; il Tevere, venuto a sterminata altezza, recò indicibili guasti; desolate rimasero la Venezia e la Liguria; e Gregorio Magno riferisce che le acque dell'Adige a Verona giungevano alle finestre superiori della basilica di San Zenone, _senza entrar per le porte_. Esso Gregorio in una grave peste ordinò sette processioni di cherici, cittadini, monaci, monache, maritati, vedove, ragazzi: e per via in un'ora ne caddero morti ottanta.
[128] Lib. I. c. 16.
[129] _Iis qui vi oppressos imperio coercent, est sane adhibenda sævitia, ut heris in famulos_. De officiis, lib. II. c. 7.
[130] _Populi aggravati per longobardos hospites partiuntur_; lib. II. c. 32. Il codice della biblioteca Ambrosiana legge _pro Longobardis hospicia partiuntur_. E nell'un caso e nell'altro v'è ambiguità di senso; e forse la vera lezione è _multa patiuntur._ Sopra un testo sì incerto, quanti libri e libercoli si sono fatti in questi anni!
[131] Paolo stesso, lib. IV. c. 6, dice che _pæne omnes ecclesiarum substantias Longobardi, dum adhuc gentilitatis errore tenerentur, invaserunt._
[132] Varie sue lettere sono dirette al _populus et ordo_ di città longobarde. Costanzio vescovo di Milano parla d'un tal Fortunato, di cui aveva udito _per annos plurimos inter nobiles consedisse et conscripsisse_. Epist. IV. 29.
[133] Tant'è ciò vero, che essa l'adopera anche coi Turingi, i quali mai non avevano avuto municipio.
[134] Sarebbero i _fundora exfundata_, di cui parla il patto d'Arigiso duca di Benevento.
[135] Lo accenno dietro alle induzioni di Enrico Leo; ma non mi pajono abbastanza appoggiate.
[136] Qualche vestigio può vedersene ancora dove sussiste il fôro ecclesiastico; sicchè a fianco della legge locale ne dura una personale. Anche gli Ebrei sin a' giorni nostri furono trattati con leggi personali, conservando il levirato e il divorzio anche dove è abolito, essendo esclusi da certe professioni, sottoposti a certe tutele particolarizzate. Nella repubblica di Genova fino agli ultimi tempi i cherici vivevano secondo il diritto comune, ma non potevano profittare degli statuti, non entravano ad impiego pubblico, non tutori, nè esecutori testamentarj, nè testimonj ai testamenti. Le donne restavano in tutela perpetua; nè potevano contrattare o star in giudizio senza il consenso di due parenti, oltre il marito se maritate; non erano di diritto tutrici de' figli; escluse dalla successione intestata in concorso con maschi. Si notino queste vestigia di diritto barbarico.
[137] _Noluerunt Longobardorum imperiis subjacere; neque eis a Longobardis permissum est in proprio jure subsistere; ideoque æstimantur ad suam patriam repedasse_. PAOLO DIAC., lib. III. c. 6.
[138] Ciò renderebbe ragione della legge di Desiderio e Adelchi, che risulta da una carta del monastero di santa Giulia a Brescia, ove si provvede al caso che un servo del palazzo sposi un'_ingenua_ romana, la quale cade pur essa in ischiavitù.
[139] _Qui professus sum natione mea vivere lege salica o longobarda._ La prima professione di vivere a legge romana trovasi in un atto di Lucca dell'807 ap. BARSOCCHINI, II. 206: la seconda in uno di Bergamo del 900, ap. LUPO, _Cod. Bergom._, I. 1083. Così scarsi erano gli avanzi romani!
[140] Giuseppe Rovelli, in cui il buon senso ripara la mancante erudizione, avverte cosa sfuggita a contemporanei suoi, forse di maggior levatura. «La congiunzione del civile col militare comando in tutte le prefetture maggiori e minori, partorì questa perniciosa conseguenza per gli Italiani sudditi del regno longobardico, che gli allontanò da tutte le cariche e da tutti gli onori, e conseguentemente tolse loro i mezzi di conservar l'antica o di sollevarsi a nuova dignità o ricchezza». _Dissert. prelim, alla storia di Como_, vol. I. pag. 143. Queste _prefetture maggiori e minori_ è un errore ch'egli bevve dal Muratori. Anche a lui _par verosimile_ che «i Longobardi a preferenza delle altre occupassero le terre rimaste incolte o deserte». Strana verosimiglianza!
[141] Così opina anche il Lupo, che pure fu il primo a discorrere assennatamente intorno alle _professiones_. — LIUTPR., VI. 37. de Scribis: _Perspeximus, ut qui chartam scripserint sive ad legem Longobardorum, sive ad legem Romanorum, non aliter faciant, nisi quomodo in illis legibus continetur... Et si unusquisque de lege sua descendere voluerit, et pactiones atque conventiones inter se fecerint, et ambæ partes consenserint, istud non reputatur contra legem, quod ambæ partes voluntarie faciunt. Et illi qui tales chartas scripserint, culpabiles non inveniuntur esse._
[142] EGINARDO, _De gestis Ludov. Pii ad_ 824. ap. BOUQUET, tom. VI. p. 184. Sopra quella costituzione si appoggia a Savigny, c. III. § 45; ma in contraddizione vedasi Troya, _Della condizione dei Romani vinti da' Longobardi_.
È difficile accumulare cotante inesattezze quante nel seguente periodo: «Bel privilegio avevano le nazioni settentrionali conservato ai cittadini, la libera scelta di sottomettersi alle leggi dei loro maggiori, oppure a quelle che trovassero più conformi alle proprie nozioni di giustizia e di libertà. Presso i Longobardi trovavansi in vigore sei corpi di leggi, romana, longobarda, salica, ripuaria, alemanna, e bavara; e le parti, al cominciar del processo, dichiaravano ai giudici che viveano e volevano esser giudicati secondo la tale e tal altra legge». SISMONDI, _Rep. ital._, c. II.
[143] Leone IV pregava l'imperatore Lotario I a non alterare la legge romana: _Vestram flagitamus clementiam, ut, sicut hactenus romana lex viguit absque universis procellis, et pro nullius persona hominis reminiscitur esse corrupta, ita nunc suum robur propriumque vigorem obtineat._ Nel _Decr._ GRATIANI, dist. X. c. 13.
[144] Rotari pone per pena denari venti a chi fornicasse con un'ancella _gentile_, e dodici con una romana: ma può intendersi delle molte ch'erano state condotte schiave dopo la conquista di Genova e d'altre terre romane.
[145] _Lege romana, qua Ecclesia vivit_; Leg. rip., t. LVIII, 1. — _Ut omnis ordo ecclesiarum lege romana vivat_; Leg. long, di Ludovico il Pio, art. 55. — Eccard, commentando quell'articolo della Legge ripuaria, adduce una carta, ove due preti, di nazione longobardi, vivono secondo la legge romana _per decoro sacerdotale_: _Qui professi sumus ex natione nostra vivere legem Longobardorum, sed mine, pro honore sacerdotii nostri, videmur vivere legem Romanorum._ Ma talvolta gli ecclesiastici viveano in Italia con legge longobarda. In FUMAGALLI, _Codice diplomatico Sant'Ambrosiano_, nº 124, p. 502, Teutperto arciprete di San Giuliano, nell'885, professa la legge longobarda. LUPO, _Cod. Bergom._, p. 225, dice che nel X e XI secolo tal consuetudine era quasi generale nel Bergamasco. Il monastero di Farfa non uniformavasi a legge romana; MABILLON, _Ann. Ord. s. Bened._, tom. IV, p. 129. 705. E forse meglio cercando si troverà che, sotto i Longobardi, neppur a' cherici era dato deviare dalla legge de' vincitori; privilegio che ottennero soltanto dopo la conquista dei Franchi. In ciò regna grande oscurità, anche dopo le eruditissime discussioni, e a noi accadrà d'addurne altri esempj.
[146] _Edict. Theodor._, 27.
[147] CASSIODORO, _Epist._ 14. lib. IX.
[148] Nuova notizia, che esce dal LXI dei _Papiri_ del MARINI, e si riferisce all'anno 629.
[149] _Ut nullus homo debeat negotium peragendum ambulare, aut pro quadecumque causa, sine epistola regis aut sine voluntate judicis sui._ ASTOL., V.
[150] ROT., 144. 145. Vedi TROYA, _Della condizione dei Romani_, § 167.
[151] Vedi la III e IV delle nuove leggi trovate dal Troya.
[152] _Clerus et plebs mediolanensis Deusdedit diaconum eligentes, ab Agilulfo rege terrentur quatenus ilium eligerent, quem Longobardorum barbaries voluisset._ GIO. DIACONO, Vita s. Gregorii Magni.
[153] Di Costanzio di Milano scrive Gregorio Magno: _Quam fuerit vigilans in tuitione civitatis vestræ, non habemm incognitum._
[154] _Epist._ I. 17.
[155] _Epist._ III. 26. 29. 30; IV. 1. Il Muratori, narrando che gli arcivescovi di Milano sedettero in Genova da Alboino fin a Rotari, conchiude: «Dal che si può argomentare la moderazione dei re longobardi, che padroni della nobilissima città di Milano, si contentavano che quegli arcivescovi avessero la loro permanenza in Genova, città nemica, perchè ubbidiente all'imperatore». _Annali_, an. 641. Tanto varrebbe l'argomentare la moderazione del granturco o del sofì di Persia, dal trovarsi fra noi i vescovi di Corinto e d'Edessa.
In tal modo egli ragiona troppo spesso intorno ai Longobardi, dei quali parla con frasi ammirative, per es queste al 674: «Nulla ci somministra di nuovo in questi tempi la storia d'Italia; ma il suo stesso silenzio ci fa intendere la mirabile quiete e felicità che godevano allora sotto il pacifico governo del buon re Pertarito i popoli italiani». Quando però sostiene che i Longobardi non governavano peggio dei Greci, non ha affatto torto. Mache dire di certi, massimamente tedeschi, encomiatori enfatici de' Longobardi; e per es. del Leo, che li chiama angeli liberatori (_befreyende Engel_)?
Pochi momenti storici furono descritti per luoghi comuni tanto quanto l'età longobarda. «Erano stati i Longobardi dugento ventidue anni in Italia, e di già non ritenevano di forestieri altro che il nome» MACHIAVELLI, _Ist. fior._, lib. I. — «Assuefatta l'Italia alla dominazione dei suoi re, non più come stranieri li riconobbe, ma come principi suoi naturali, perchè essi non aveano altri regni o Stati collocati altrove, ma loro proprio paese era fatta l'Italia, la quale perciò non poteva dirsi serva e dominata da straniere genti». GIANNONE, _St. civ._, lib. V. § 4. — «Tolta la diversità di trattamento, e divenuti Romani e Longobardi un popolo solo, la stessa misura di tributi fu imposta ad ognuno». MURATORI, _Ant. ital._, XXI. — «Felice esser dovea anzi che no la condizione de' cittadini sì longobardi che italiani, i quali con loro formavano uno stesso corpo civile ed una stessa repubblica». _Antichità longobardiche milanesi_, I. — E un moderno: «Il dire che i Longobardi alla fine del secolo VIII non fossero italiani ma stranieri, è cosa tanto scempia che quasi, anzi certamente, non merita risposta». _Storia d'Italia dal V al IX secolo_, p. 341. Certo quel generoso applaudì quando i Greci insorsero contro i Turchi, stranieri che da tre secoli e mezzo accampavano in mezzo a loro.
[156] _Si romanus homo mulierem longobardam tulerit, et mundium ex ea fecerit... romana effecta est; filii qui de eo matrimonio nascuntur, secundum legem patris, romani sint._ LIUTPR., 74.
[157] _Longobardi, ut bellatorum possint ampliare numerum, plures a servili jugo ereptos ad libertatis statum perducunt; utque rata eorum possit haberi libertas, sanciunt more solito per sagittam, immutantes nihilominus, ob rei firmitatem, quædam patria verba._ PAOLO DIAC., lib. I. c. 13.
[158] _Omnes liberi, qui a dominis suis longobardis libertatem meruerunt, legibus dominorum suorum et benefactorum vivere debeant, secundum quaslibet a suis dominis propriis concessum fuerit._ ROT., 239. Qui _lex_ è chiaro che significa «le condizioni imposte dai padroni a ciascun emancipato».
Sulle leggi longobarde sono a vedere:
ALEX. FLEGER, _Das Königreich der Longob. in Italien_. Lipsia, 1851.
G. MERKEL, _Die Gesch. des Langobarden Rechts_. Berlino 1850.
AXSCHUETZ, _Lombarda commentare_. Heidelberg 1855.
WILIN, _Das Strafgerecht der Germanen_. Alla 1842.
ZOEPFL, _Deutsche Rechtsgeschichte_. Stuttegard 1858.
OTTO STOBBE, _Gesch. der deutschen Rechtsquellen_, 1860.
SCHUPFER da Chioggia, _Delle istituzioni politiche longobarde_. Firenze 1863.
EDWARD OSENBRUGGEN, _Das langob. Strafgericht_. Sciaffusa 1863.
[159] BOLLANDISTI, _ad_ 11 _aprilis_.
[160] Come s'intendessero divisi i beni ecclesiastici è detto nella vita di s. Barbato vescovo di Benevento, il quale chiese molte rendite dal duca Romualdo alla sua chiesa: _Impetratis omnibus ut poposcerat, vir sanctus non est oblitus mandatorum Dei: in quatuor partes cunctum Ecclesiæ redditum omni tempore sanxit fideliter dispartiri; unam egentibus; secundam his qui Domino sedulas in ecclesiis exhibent laudes; tertiam pro ecclesiarum restauratione distribui; juxta quartam suis peragendis utilitatibus episcopus habeat; et hactenus sicut ab eo disposita sunt, in præsenti cuncta videntur_. Ap. UGHELLI, De ep. Benev.
[161] _In obitu Satyri oratio_, num. 38. Celestino papa, _epist._ 2, attesta che neppur i vescovi aveano abito particolare. _Religio divina alterum habitum habet in ministerio, alterum in usu vitaque communi_. S. GIROL., in _Ezech._, c. 44. Landolfo Seniore (_Hist. mediol._, lib. II. 35), parlando dell'arcivescovo Eriberto, dice che sotto lui nessuno osava entrare in coro senza la toga bianca (il camice?), nè senza aver coperto la testa col cappuccio del birro, cioè della sopravveste che allora gli ecclesiastici usavano di color rosso; e nessun cherico osava assumere le foggie laicali o nel birro o nelle vesti o nella calzatura. Il Giulini all'anno 1203 reca il testamento d'un prete, che lega a diversi i suoi abiti, fra i quali nessuno è nero, eccetto il cappello. Nel 1211 fu da un sinodo milanese vietato ai cherici il mostrarsi in pubblico senza la cappa o il camice, od altra veste rotonda e chiusa; vietate le scarpe allacciate, le maniche, le mosche (ornamenti cascanti dal collo sul petto), le guarnizioni sulle vesti, e le cappe colle maniche; chi era insignito degli ordini portasse vesti rotonde non sparate, non gialle o verdi (e quelle d'altro colore?), nè pelli di vajo. Dallo stesso passo ricaviamo come i cherici ricevessero la tonsura a quella chiesa od altare di cui avevano il titolo. Ivi pure son proibite ai frati le tavole, i dadi, le zare, le caccie, i cani, i traffici, l'usura, l'aver compari e comari, l'andare ai bagni, il portar berretti od altro in capo, fuorchè le cocolle. Un concilio provinciale del secolo seguente interdice gli abiti vergati o listati, con nastri e bottoni d'argento o metallo, nè cappucci da laici. Il sinodo diocesano milanese del 1250 vuole che i prelati tutti sopra la guarnaccia portino un vestimento chiuso, e non cappe con maniche quando sieno fuori della scuola, non freni o selle o sproni od altra cosa dorata, argentata, azzurrata, nè clamidi secolaresche con pellicce, nè tabarri, sieno sparati o chiusi, fuorchè nel caso di dover cavalcare; del resto, non abbiano panni verdi, nè maniche rosse, non scarpe cucite, nè collari abbottonati, sibbene cappe nere od altrimenti decenti. GIULINI, _ad annum_.
[162] Milano, Verona, Aquileja pretendono aver posseduto monasteri, prima che s. Atanasio gl'introducesse a Roma nel 390. In Milano li trovava s. Agostino (_Confess._, IV. 6); e Martino di Tours era abitato alcun tempo in uno di questi. Sulpizio Severo (_Vita s. Martini_, IV) scrive che esso _Mediolani sibi monasterium statuit_. E Paolino da Périgord nella Vita dello stesso:
... _Constructa statuit requiescere cella_ _Heic ubi gaudentem nemoris vel palmitis umbris_ _Italiam pingit pulcherrima Mediolanus._
[163] La regola di s. Benedetto è in settantatre capitoli, di cui nove sui doveri morali e generali, tredici sui doveri religiosi, ventinove sulla disciplina, i falli, le pene, ecc., dieci sull'amministrazione interna, dodici su varj soggetti, come i viaggi, l'ospitalità, ecc.; cioè nove capitoli di codice morale, tredici di codice religioso, ventinove di penale, dieci di politico.
Carlo Magno, scrivendo a Paolo Diacono ricoverato a Montecassino, non rifina di lodarne l'ospitalità e le virtù:
_Hic olus hospitibus, piscis hic, panis abundans..._ _Pax pia, mens humilis, pulchra et concordia fratrum._
[164] Lib. XXVII, cap. 3.
[165] Il primo papa, s. Pietro, fu eletto da Cristo. Dal secondo, s. Lino, fino a s. Semplicio nel 467, dal clero e popolo. Da s. Felice III nel 483, fino a s. Nicola I nel 858, dai re conquistatori. Da Adriano II nell'867, fino ad Agapito II nel 946, dal clero e dal popolo. Da Giovanni XII nel 956, fino a Silvestro antipapa nel 1102, dai tiranni d'Italia e dagli imperatori. Poi ancora dal popolo e clero, da Gelasio II nel 1118, fino a Vittore antipapa nel 1138. Indi dai cardinali, da Celestino II nel 1143, fino a Gregorio X nel 1271. Poi dal conclave, da Innocenzo V nel 1276, fin qui. Il Platina racconta che Sergio II fu il primo a cangiar nome, deponendo l'indecoroso di Osporci: ma Anastasio Bibliotecario dice che esso papa chiamavasi Sergio anche prima di salire alla cattedra di Pietro. V'ha chi attribuisce quest'introduzione ad Adriano III, che prima nomavasi Agapeto; o a Giovanni XII, che prima era chiamato Ottaviano, e che con ciò volle onorare lo zio Giovanni XI: o a Sergio IV, che per rispetto depose il primitivo nome di Pietro. Tale cambiamento non è d'obbligo, e anche nel secolo xvi Adriano VI e Marcello II ritennero il nome di battesimo. Damaso fu il primo a darsi il titolo di _servo dei servi di Dio_, adottato poi da Gregorio Magno e dai successori. Benedetto III prese il titolo di _vicario di s. Pietro_; cui dopo il secolo XIII fu sostituito quello di _vicario di Gesù Cristo_.
[166] La diocesi di Como aderì lungamente allo scisma d'Aquileja, e preziosa è in tal fatto la iscrizione funeraria del vescovo Agrippino, morto verso il 600, e che ora conservasi nella plebana di Isola sul lago di Como.
[167] LABBE, _Concil._, tom. V. p. 959; ed _Epist._ del 4 ottobre 584, ap. GIO. DIACONO, I. 31.
[168] Un canone del II concilio di Vaison, dell'anno 529, riferito dal padre Thomasin (_Disciplina de beneficiis_, par. II, c. 88. n. 10), rende all'Italia quest'autorevole testimonianza: _Omnes presbyteri qui sunt in parochiis constituti, secundum consuetudinem, quam per totam Italiam satis salubriter teneri cognovimus, juniores lectores secum in domo retineant, et eos quomodo boni patres spiritualiter nutrientes, psalmos parare, divinis lectionibus insistere, et in lege Domini erudire contendant, ut sibi dignos successores provideant_.
[169] _Epist._ II. 35.
[170] _Hoc in loco, quisquis pastor dicitur, curis exterioribus graviter occupatur, ita ut sæpe incertum sit utrum pastoris officium, an terreni proceris agat. Epist._ I. 25.
[171] Lib. II. epist. 11 e 31: — _Quia comperimus multos se murorum vigiliis excusare, sit fraternitas vestra sollicita ut nullum usque, per nostrum vel Ecclesiæ nomem, aut quolibet alio modo, defendi vigiliis patiatur, sed omnes generaliter compellantur_. Epist. I. 42.
[172] _Epist._ X. 51; xi. 51.