Storia degli Italiani, vol. 05 (di 15)
Part 26
Talvolta l'utile dominio d'un paese o d'un villaggio era ripartito fra due o più padroni; sia che ciascuno avesse un quartiere separato, o una gabella speciale, o una particolare giurisdizione: e questi diritti s'impegnavano od appaltavansi o staggivansi, venendo a moltiplicarsi i padroni e i litigi, e a confondersi il governo. Ne' contratti si trovano stipulati i quarti, i decimi d'un possesso, fin la quarta parte della sedicesima d'un castello; gli Estensi nel secolo XIII da più di venti capitanei comprarono poc'a poco la terra di Lendinara; e così i Fiorentini e i Sienesi le varie castellanze del loro contado[300].
Il conquistatore aveva spartito i terreni e i popoli non altrimenti che le robe; e come su queste, divise che fossero, il re non conservava alcun diritto, così neppure sui terreni e sui terrieri. Pertanto al possesso andava congiunta la sovranità, e al tenitore del feudo competevano sugli abitanti di esso i diritti che oggi ritengonsi sovrani; verso gli altri possessori consideravasi pari; dentro del suo feudo niuno poteva imporgli leggi o tributi, nè richiederlo in giustizia.
E poichè, secondo le idee germaniche, nessuno tenevasi obbligato se non alle leggi ch'egli medesimo fosse concorso a stabilire, mancata la supremazia legislativa, v'ebbe tanti statuti quanti paesi, e la giurisdizione non fu più una delegazione sovrana, ma una conseguenza della proprietà.
Questo unire il possedimento colla sovranità isolava ciascuna tribù, per modo che formavansi tanti Stati quante proprietà, distinti in ogni cosa, salvo che in ben pochi interessi. Al momento che questa società si formava, a gruppi i feudatarj si strinsero attorno a conti e duchi, per caso o per vicinanza, ma senza connessione degli uni cogli altri; e la stessa convergenza a un centro era piuttosto apparente che effettiva. All'idea astratta dello Stato era sottentrata la concreta dell'individuo, col quale unicamente si aveva obbligazione. Non più dunque parentela o tradizione o governo ritenevano la tribù attorno al capo; non assemblee popolari per far leggi comuni; restò unico il legame della promessa e della devozione, giacchè _il feudo è sentimento d'onore attaccato al possesso conferito dal sovrano pel solo dominio utile in compenso di servigi resi, e con promessa di nuovi servigi, di fedeltà, di omaggio_.
Così si pianta un sistema gerarchico di istituzioni legislative, giudiziali, militari. Unica fonte d'ogni potere è Dio, e suo vicario il papa. Questi, serbato a sè il governo delle cose ecclesiastiche, affida le temporali all'imperatore, che è capo dei re. E papa e imperatore e re commettono l'esercizio della loro podestà ad uffiziali, annettendo alle cariche una terra: questi suddividono la terra e gl'impieghi a persone, le quali fanno altrettanto. Colui che conferiva il feudo chiamavasi _senior_, signore; il benefiziato, _junior_ ovvero _miles_, per l'obbligo che avea del militare; più solitamente al benefiziato diretto davasi il nome di vasso o vassallo; ai sotto benefiziati quel di valvassori (_vassi vassorum_), da cui dipendevano i valvassini.
Uno dunque si trovava signore al tempo stesso e vassallo; possedeva feudi di natura e di pesi diversi, ma non si teneva obbligato se non a colui, dal quale immediatamente rilevava. Nè l'esser ligio per una, toglieva d'essere sovrani sopra altre terre: i re di Sicilia come quei d'Inghilterra, di Danimarca ed altri si fecero vassalli alla santa sede; quel d'Inghilterra rendeva omaggio al re di Francia per la Normandia; anzi talora due dinasti erano a vicenda signore e vassallo un dell'altro, come il vescovo di Sion riconosceva dai conti di Savoja alcuni possessi, mentre questi rendevano a lui omaggio pel feudo di Chillon[301].
Feudi ecclesiastici possono riguardarsi i benefizj che la Chiesa concedeva come sovrana religiosa avente proprio diritto pubblico, giurisdizione, prerogative eminenti. E feudo è il giuspatronato, i cui diritti sono esercitati appunto in qualità feudale; ai fondatori di chiese o cappelle lasciavasi giurisdizione ecclesiastica, trasmissibile agli eredi, a norma delle investiture (fondiarie), all'estinzione dei quali, essa ritornava alla sovranità ecclesiastica. Le controversie decidevansi da questa: ma mentre i principi duravano sempre in lotta coi baroni, e talvolta soccombevano, le corti ecclesiastiche si mostravano moderatissime e generose sui diritti dei patroni; fin le scomuniche sospendevano, ma non ne toglievano il diritto.
Del feudo ecclesiastico abbiamo esempj in grande nel Friuli, liberalmente concesso dagl'imperatori ai patriarchi d'Aquileja. La natura sua faceva che quivi la feudalità, invece di staccare dal centro, riunisse; il clero vi entrava non per abuso, ma per essenza; e gli elementi romani vi erano conservati per mezzo del parlamento, nel quale i pari giudicavano; e ne' casi feudali vi presiedeva il patriarca: Marquardo, uno d'essi, nel 1366 raccolse poi le consuetudini feudali, formandone quel che chiamò _Statuto della patria_. Eccetto il papa nessuno avea tanti possessi. Tra' feudi maggiori che da lui ritraevano era l'uffizio di coppiere, del quale talora furono investiti i duchi d'Austria e i re di Boemia: anzi questi ultimi avevano l'obbligo di riscattare il patriarca se mai cadesse prigioniero. Ereditaria aveano resa per forza l'avocazia i conti di Gorizia, e così il loro feudo i conti d'Ortemburgo. Questi feudi diceansi _nobili_, altri _retti_ o _legali_, divisi in liberi, ministeriali, d'abitanza. Dei liberi conferiva l'investitura il patriarca con una o più bandiere; de' ministeriali coll'anello; degli altri col lembo della sua veste. Fra i ministeriali erano camerieri i nobili di Cucagna, coppieri quei di Spilimbergo, confalonieri quei di Tricano, scalchi i signori di Prumbergo. All'anziano di casa di Ragona competeva una porzione di tutte le pietanze che si servissero al patriarca. I Bojani di Cividale[302] erano obbligati presentare al patriarca quando entrasse in città uno spadone col fodero bianco alla tedesca, e portarglielo davanti sino alle scale del palazzo. S'aggiungevano gastaldie, arimanie, avocazie, feudi militari, di sartoria, di bandiera, di arsenatico, insomma di qualunque ministero occorrer potesse al patriarca[303].
L'investito di un feudo militare, per povero che fosse, non era tenuto a prestazione o tributo fuor che al servizio in guerra; nelle feste del castello veniva socio ai piaceri del signore, pari alla sua Corte; combatteva a cavallo, mentre il resto del popolo a piedi e senz'armi difensive. Reso questo servizio, restava immune da imposte; e solo per occorrenze straordinarie i vassalli e il clero erano invitati a contribuire. I vassalli del medesimo signore, posti attorno a lui sullo stesso territorio, e investiti di feudi d'egual grado, si chiamavano pari; tutti dipendevano dal capo, ma non uno dall'altro; alla guerra, al consiglio, al giudizio si trovano uniti sotto al capo; in ogni altro caso ciascuno opera da sè, isolati, stranieri fra loro.
In questa catena, dove ciascuno non tiene che all'immediato suo superiore, nessun potere rimane al re sovra il popolo. A Roma imperiale non s'aveva alcun intermedio fra il dominante e il popolo: qui al contrario il popolo non comunicò più col re se non per intermezzo de' baroni; i quali procedendo, ridussero il re a mero nome, potendo essi ignorare chi lo portasse, e recandogli anche guerra. Il re non era dunque supremo magistrato, esecutore della volontà d'un'assemblea sovrana; non il potere dirigente universale, non il capo d'una nazione per osteggiare chi da quella fosse dichiarato nemico: era soltanto il proprietario diretto dei feudi da lui conferiti, nè da padrone disponeva se non de' suoi vassalli immediati. Menar lunghe imprese non poteva, giacchè essendo i vassalli obbligati soltanto al servizio prefinito e sempre corto, allo spirare del termine levavano la propria bandiera, fosse o no compiuta l'impresa. Le assemblee legislative si ridussero a consigli del re, il quale v'invitava i baroni che gli piacessero, e aggiungerò, purchè volessero, giacchè gli mancava la forza di costringerli. Nelle urgenze comuni, i signori vicini s'accoglievano per concertarsi su quel che ciascuno eseguirebbe ne' proprj dominj e coi mezzi proprj; e il re era uno de' contraenti, ma senza autorità coercitiva.
L'arte, che oggi si considera come la prima ne' governi, quella delle finanze, ignoravasi affatto. I beni della corona, il prodotto delle regalie e i possessi di famiglia bastavano al principe, pace durante: tanto più che le Corti si menavano assai più semplici, nè gli uffizj si pagavano, essendo accollati ai feudi. Veniva guerra? i vassalli erano tenuti a prestazioni determinate e impreteribili, e ciascuno manteneva i proprj uomini. Quei diritti, quelle ispezioni che, ogni giorno maggiori, si vanno accentrando al governo, allora non si conoscevano; uniche regalie erano la giurisdizione, i pedaggi, il batter moneta e scavare miniere: ma queste pure, una dietro l'altra, venivansi usurpando dai grandi vassalli, resi indipendenti dal re, cui eguagliavano e talvolta sorpassavano in forza; cavarono metalli ne' proprj tenimenti; posero dazj e pedaggi, talchè al limite d'ogni podere s'incontravano quelle barriere, che oggi pajono troppe anche al confine d'uno Stato.
Quanto alla giurisdizione, dipendendo il vulgo non più dal principe ma da particolari signori, disusarono le istituzioni fatte a pro di tutti, e ciascun signore tenne corti e assise per le controversie fra' proprj dipendenti. Giudici non erano nè gli antichi uomini liberi, nè i consoli di poi, interessati al pubblico e disposti a sostenere l'esecuzione della sentenza o l'indennità dell'offensore che avesse _composto_; ma erano uffiziali del barone, sol per uso acconciandosi alle _consuetudini_. La legislazione cessa d'essere personale, e statuti ed usanze variano, non secondo le razze degli abitanti, ma a norma della natura del possesso e del grado di sua libertà. Che se ancora, massime in Italia, sono mentovate persone che vivono secondo questa o quella legge, vuolsi intendere de' gran signori e de' pochissimi arimanni conservatisi indipendenti; ma anche per essi il privilegio riducesi soltanto a certi modi di possesso e di procedura.
Colla indipendenza individuale era scomparsa la reciproca garanzia fra cittadini; e vivendo ciascuno da sè senza legame cogli eguali, ma soltanto con superiori ed inferiori, nessuno aveva interesse ad impedire i delitti; lo perchè andarono scomparendo i giudizj per via di compurgatori. I vassalli dovevano essere giudicati da' loro pari, e il signore non faceva che proclamare il dettato di quelli. Nasceva poi contestazione fra vassallo e signore? se trattavasi di doveri feudali reciproci, era decisa dai pari; se cadeva sopra fatti d'altra natura, come un delitto del signore o danno recato ai beni allodiali del vassallo, la lite si potea recare al sovrano.
Finchè la sentenza davasi nelle assemblee generali, nessuno avrebbe potuto rivederla, emanando dall'autorità sovrana. L'appello ripugna pure alle idee feudali che identificano il signore col vassallo; nè l'alto barone, irremovibile e disoggetto da sindacato regio, poteva esser ripreso d'un'ingiustizia, più che nol possa oggi un re da altro re. Chi alla corte signorile si trovasse gravato, poteva sfidare i giudici, che come pari suoi non godevano su lui veruna superiorità: ma questa mentita non era un appello, giacchè si dava prima della sentenza, nè chiamava a tribunale superiore. Stante però che la mentita obbligava a convocare altri pari, nè ciò era sempre fattibile, volta veniva che il signore si vedesse costretto a rimetter la lite al sovrano. Questo poi, allorchè comparisse nelle terre del suo vassallo, teneva assise, ma non poteva rivedere la sentenza, bensì la causa, e proferirne una nuova, perchè restava sospesa la giurisdizione del vassallo. Inoltre fra gli obblighi di questo era il rendere giustizia, e se la falsasse o negasse, poteva il signore intervenire per obbligarvelo; obbligarvelo cioè in quanto ne avesse la forza.
Questi furono avviamenti per istituire un regolare appello, a imitazione del diritto ecclesiastico; grande passo ad instaurare la regia prerogativa.
Dato il giudizio, come farlo eseguire, quando il condannato tornava nel suo castello, forte di mura e di scherani? Colla guerra; e il signore che l'avea proferito, e il querelante, od anche i giusdicenti raccoglievano gli uomini loro, e costringevano per forza ad obbedire. Nulla pertanto assicurava l'efficacia del giudizio; nè della rettitudine di quello era buona sicurtà il sistema de' pari, ignoranti del diritto, stranieri agl'interessi gli uni degli altri, e scelti a volontà del signore.
Non ispirando dunque confidenza, si ricorreva più volentieri a spedienti meglio conformi a quel tenore di società; e i duelli e le guerre private ne venivano di conseguenza e quasi di necessità. Preziosissimo consideravasi questo, che tedescamente chiamavasi diritto del pugno, quanto oggi dai re il potere far guerra di nazione. La rappresaglia, per cui l'uomo d'un feudo, ricevuto torto da quel d'un altro, poteva trarne vendetta o rendere la pariglia sopra qual fosse altro consociato di quello, era riconosciuta come diritto. La consuetudine, la legge, la Chiesa adopravano a introdurre in questo alcuna regolarità e temperanza, volendo si intimassero le ostilità alcun tempo innanzi, si esperissero certi mezzi di conciliazione, infine si osservasse la tregua di Dio.
Quando ogni proprietà fu divenuta feudo o sottofeudo, inamovibile ed ereditaria ogni magistratura, ciascun duca, conte, marchese od alto barone fu considerato come re della propria terra, i cui abitanti erano obbligati ad ogni ordine suo in pace e in guerra; mentre egli non pagava tributi, non era tenuto accettare la composizione per le offese, ma le vendicava colla guerra privata, ch'e' poteva menare anche contro il proprio caposignore.
A noi, avvezzi a governi che traggono ogni impulso dall'alto, a leggi fisse, uniformi in tutto lo Stato, all'egualità dei cittadini sotto un capo, riesce difficile il formarci adeguato concetto d'una società, bizzarramente compaginata con tanti signori, quanti aveano forza e volontà di esserlo; con leggi che obbligavano solo chi non volesse o potesse resistere, e variate da uomo a uomo, da terra a terra. Non ci si imputi dunque di spendere troppe parole e di ripeterci per meglio indurne l'idea, senza di che la storia di que' tempi è libro chiuso.
Tenevasi dunque l'Italia come divisa in tanti Stati indipendenti quanti v'erano feudi; sistemati nel modo più opportuno per respingere le nuove invasioni di fuori, e dentro sostenere il proprio diritto o la prepotenza, al modo che ancora usano i re: in quella guerra di tutti contro tutti, si moltiplicavano castelli e rôcche ove o proteggersi, o soperchiare il vicino. Pertanto in ogni nuovo castello che sorgesse, le chiese e il vicinato scorgevano una minaccia alla propria indipendenza, il re un attentato alla sua prerogativa; ma non si poteva opporvi che altre fortezze; e conventi e ville fortificavansi; sui campanili e sui battifredi una continua vedetta esplorava se mai un nemico s'avvicinasse; e poichè nemici erano sovente coloro che una mura stessa chiudeva, in mezzo alle città alzavansi fortificazioni, disponevansi catene, cancelli, serragli; il Coliseo a Roma, l'arco di Giano a Milano, l'anfiteatro a Verona, gli avanzi de' tempj e delle basiliche antiche, si convertivano in fortini; e i palazzi costruivansi in masse solide, protette da robuste ferriate, con fosse e ponti levatoj e balestriere.
Più solitamente il feudatario sceglieva a stanza un'altura in mezzo a' suoi tenimenti, e così fabbricava uno di que' castelli, le cui rovine pittoresche ricordano tuttora la potenza solitaria e indipendente, l'importanza personale in una società sminuzzata, ove ogni signore era ridotto a quella legge di natura, che ancora si arrogano i dominanti. Tra le casipole, simile ad un ribaldo eretto in mezzo d'una turba servile, sorgevano questi edifizj massicci, con torri merlate rotonde o poligone. Da una men grossa, ma più elevata e aperta ai quattro venti la sentinella colla campana e col corno annunziava la punta del giorno, acciocchè i villani sorgessero al lavoro; o l'accostarsi de' nemici, affinchè gli armigeri si allestissero alla difesa; ed accadendo furto od ammazzamento, alzava un grido, che ogni uomo dovea ripetere di vicino in vicino, affinchè il reo non potesse ricoverarsi sul feudo limitrofo.
Ajutavasi la natura coll'arte per renderne impraticabile l'accesso; e fossi e controfossi, e antemurali e antiporte e palizzate e barbacani e triboli seminati pel contorno, e saracinesche e ponti levatoj angusti e senza ripari, e caditoje sospese a catene, e porte sotterranee e trabocchetti, e tutto quel sistema d'insidie e di difesa, doveano atterrire chi divisasse un assalto o una sorpresa.
Teschi di cinghiali e di lupi, od aquilotti confitti sulle imposte ferrate, nell'atrio corna di cervi e di capriuoli, indicavano i forzosi divertimenti dei signori. Procedendo, trovasi architettato ogni cosa non pel comodo o la leggiadria, ma per la gagliardia e la sicurezza. Armadure a tutta botta, lancioni, labarde, mazze ferrate pendevano fra gli stemmi rilevati negli ampj e mal riparati stanzoni, con camini sterminati, attorno a cui accogliersi la famiglia a giocar agli scacchi o a' dadi, ricamare, bevere, udir le novelle o la canzone accompagnata dal liuto e dalla mandòla.
Là dentro era quanto occorresse al vitto e alla battaglia, dalla cucina alle prigioni, dal celliere alla cisterna, dal pollajo all'arsenale, dagli archivj alle scuderie; numerosissimi i servi; e amici, cavalieri, pellegrini, viandanti vi albergavano a piacere, e partivano carichi di doni. Perocchè all'uomo che trova uomini tutti i giorni, divengono indifferenti; all'isolato riesce un godimento la vista e il consorzio d'un uomo.
Come l'aquila nel suo nido, vivea colà il feudatario, segregato da tutti che non fossero suoi dipendenti, nè modificando la restante società, nè da questa modificato. Al vulgo che gli sta attorno, nol lega parentele, non affetto; solingo colle moglie e coi figliuoli, austero, sospettoso, temuto ed ubbidito, qual alta idea non deve egli concepire di se stesso, potendo tutto, e potendolo per sola facoltà propria, senz'altri limiti interni od esterni che quelli della propria forza? Ancor fanciullo, dalla burbanza del padre e dalla sommessione dei servi apprese esser lecita ogni voglia al padrone; cresciuto fra servi tremanti e sprezzati, e cagnotti disposti ad ogni sua volontà; superiore alla tema e all'opinione, non conoscendo il vivere socievole, non contrariato mai, nè repressione temendo nè rimproveri, acquista carattere, non soltanto orgoglioso e fiero, ma stravagante, capriccioso, un'ostinazione nelle idee e negli usi repugnante da ogni progresso. Agli uffiziali, invece di soldo, concede il diritto di estorcere e soverchiare: nuova gradazione di tirannia, che fa sempre maggiore la distanza fra quei del castello e quelli della pianura; i quali concepiscono una riverenza ereditaria per codesto capo che tutto può, e che li salva da altri nemici; mentre, bersagliati da quel capriccio dell'individuo che pesa immediatamente sull'individuo, maledicono una potenza cui non osano resistere.
Rinforzare viepiù il suo castello, il cavallo, l'armadura, è supremo studio del castellano; e fidato in questi, e trovandosi invulnerabile dalla ciurma che sotto i suoi colpi casca senza riparo, acquista un coraggio temerario e prepotente. Di lassù piomba talvolta a rapire la moglie e le figliuole del villano, non degnandosi di sedurle; a spogliare i viandanti e taglieggiarli. Ma poichè, anche in tempi tumultuosi, la battaglia e la preda non sono che eccezioni della vita, si trova sovente ozioso, e scarco di quelle regolari occupazioni che sole possono riempirla. Pubblici impegni più non v'ha; il giudicare i dipendenti è spiccio, perchè dispotico; semplice l'amministrazione, giacchè i campi sono coltivati da villani a tutto suo pro, da servi esercitata l'industria; le lettere erano abbandonate al monastero, regalato ad ora ad ora acciocchè orasse e studiasse. Doveva dunque il feudatario occupare altrove quell'attività che costituisce la vita, e quindi avventurarsi ad imprese, a caccie, a saccheggi, a pellegrinaggi, a tutto che il traesse da quell'ozio senza pace.
Furono signori feudali che conquistarono Terrasanta; e per regolarsi colà fecero comporre le Assise di Gerusalemme, nelle quali può dirsi che la feudalità prendesse coscienza di sè, e riducesse a teoriche le sue inclinazioni. Quelle assise diressero lungo tempo i possessi veneziani d'oltre mare, onde come di cosa italiana noi ce ne valiamo per chiarire le condizioni d'allora.
Nel tempo che decorre fra le leggi meramente penali delle genti rozze e le meramente civili delle educate, il legislatore crede obbligo suo l'imporre anche i doveri morali e prescriverne gli oggetti e i modi, quasi per dar polso ai sentimenti nella lotta colle passioni. Perciò in quel codice si trova ordinato che il vassallo non offenda nel corpo il signor suo, nè ad altri il permetta; non tenga cosa di lui senza consenso; non dia suggerimenti a danno o disonore di esso; non rechi onta nè alla moglie nè alla figlia sua: sibbene lo consigli lealmente qualvolta richiesto; entri per lui mallevadore se si trovi prigione o indebitato; il cavi di pericolo se lo veda alle prese col nemico: ove così adoperi, il signore abbia a difenderlo con ogni sua possa, se vuol fuggire la taccia di codardo.
Oltre questi doveri morali, i vassalli erano tenuti a servizio, a fiducia, a giustizia ed a sussidj. Servizio esprimeva il militare a proprie spese sessanta o quaranta o venti giorni per l'omaggio ordinario, e tutta la campagna per l'omaggio ligio; solo, ovvero con un prefisso numero d'uomini; col giaco o no; entro il territorio feudale o in qual si fosse; per la difesa soltanto o anche per l'attacco, secondo i patti. Per la _fiducia_ doveva accompagnarsi al signor suo quando andasse a Corte e ai placiti, o convocasse i vassalli a consiglio o a render ragione. La _giustizia_ consisteva nel riconoscerne la giurisdizione, e non declinare dalla curia di esso. De' _sussidj_ in danaro alcuni erano spontanei, altri determinati, qualora il signore dovesse riscattarsi di prigionia, o maritasse la primogenita, o armasse cavaliere un figliuolo. Quei che avevano solo promesso un tributo o servizj di corpo, presto caddero in condizione di villani. Chi era affidato con obbligo di militare, fu considerato nobile: nè dapprima si sarebbe dato un feudo a chi nobile non fosse; ma poi si considerò tale ogni casa che ne possedesse uno da tre generazioni; nè in conseguenza poteva esercitare arti sordide, nè contrar matrimonj disuguali. Secondo il diritto lombardo, il valvassino non teneasi per nobile, nè la nobiltà passava alle figliuole.
L'imperatore Lotario II in Italia proibì d'alienare feudi senza consenso del domino; altrettanto ordinò Federico II per la Sicilia. L'erede non diretto d'un vassallo doveva pagare al signore un canone prefisso onde succedere: uso nato forse allorchè i feudi consideravansi ancora riversibili, ed ogni nuovo investito faceva un libero donativo al signore diretto.