Storia degli Italiani, vol. 05 (di 15)
Part 18
Da quell'ora potè dirsi piantato il sistema feudale, cioè quella scala di dominj un all'altro immediatamente superiori fino a questo eccelso e indivisibile, che anche esso ritraeva da Dio, unica fonte d'ogni autorità, e dal pontefice suo rappresentante. La preminenza dell'imperatore sovra i re doveva anche venire indicata dal non essere quella dignità nè ereditaria nè divisibile: onde i papi contrastarono sempre affine di mantenere ai popoli la libera elezione del capo comune, anzichè abbandonarla al caso della nascita.
La Chiesa erasi emancipata dal governo della Roma antica, che l'aveva tenuta dipendente come soleva colla religione nazionale. Ma fra i prischi Germani i diritti e le funzioni ecclesiastiche erano mescolate col poter civile, talchè, anche dopo convertiti, si trovano fra loro indistinte le cose sacre dalle profane; i vescovi entravano nei concilj del regno come i duchi e i conti; duchi, conti e re assistevano ai sinodi ecclesiastici; cristianesimo e nazionalità, Stato e Chiesa intrecciandosi, perchè nati si può dire ad un parto. Carlo Magno cercò ricondurre e il sacerdozio e la nobiltà alla destinazione primitiva; onde assegnò, per quanto poteva, i limiti rispettivi dell'ecclesiastico e del civile; nel Consiglio dell'impero separò in due camere l'alta nobiltà e il clero, che così formò uno stato distinto, in parte legato, in parte diviso dalla nobiltà, talora concertandosi con essa, talaltra operando tutto solo.
La nobiltà feudale, sostegno e stromento del poter regio, diveniva spesso minacciosa a questo; talchè gli era opportuno un contrappeso. Comuni non esistevano ancora: se la nobiltà comprendeva tutta la forza dello Stato, tutto il movimento intellettuale concentravasi nel corpo ecclesiastico, custode dell'antica cultura romana e cristiana, e favorevole a questa quanto ai principj germanici la nobiltà; la nobiltà come forza dello Stato apparteneva al governo particolare della nazione; onde, a voler formare una repubblica europea, bisognava in ogni Stato al poter nazionale della nobiltà aggiungerne un altro, potente nell'assemblea generale delle nazioni cristiane, ed atto a mantenere il legame universale.
Carlo Magno fondò appunto la costituzione dello Stato su queste due classi, nobili e clero. Attese patentemente ad assodare il poter regio; ma ei rispettò i diritti della nobiltà, e sentì che l'elevare il clero era un bisogno del suo tempo. La gelosia è carattere de' fiacchi; mentre i forti non pensano ad ingrandirsi coll'indebolir ciò che li circonda, bensì ad estendere la vita e la libera vigoria. L'educare le nazioni fu sempre la vocazione ecclesiastica; e per effettuarla fa mestieri di potere, influenza, ricchezze. Le ricchezze allora consisteano principalmente in beni sodi, e in conseguenza il clero restava viepiù legato col Governo, alla germanica fondato sulla proprietà territoriale. Acquistata che i vescovi ebbero tanta ingerenza, il loro capo entrava cogli Stati in relazioni, le quali non erano essenziali alla sua vocazione ecclesiastica, ma neppure in contraddizione con essa.
La cristianità diventava una vasta repubblica, sotto al capo dei credenti. Ma questo capo era elettivo, cioè di confidenza, e tale che sotto la primazia di lui poteva sussistere qual si volesse altra forma di governo, anche la repubblica più sciolta. Siffatta unità non era dunque l'impero universale, sognato volta a volta da Carlo V, da Luigi XIV, da Napoleone I, ove tutte le nazioni fossero costrette obbedire ad una volontà, sottoposte a ordini non fatti pei loro costumi, e sacrificate ai vantaggi di un paese predominante. Qui era superiorità, non dominio; rispettavasi l'individualità delle nazioni, ma mettevasi accordo nello svolgimento della loro civiltà; le istituzioni di ciascuna erano conservate, perchè derivanti dall'indole, dai costumi, dalla storia. Il titolo di _sacro impero_ attesta come aspirasse ad una superiorità morale, a foggiare il consorzio laico sul modello della gerarchia ecclesiastica, introdurre un ordine legale nella scomunanza che regnava fra i popoli, una pace e una riconciliazione di essi sotto la legge. E poichè questo era pure il divisamento de' pontefici, si trovavano d'accordo cogl'imperatori anche nello scopo morale.
Insomma il _sacro romano impero_ conservava e raccoglieva tutto ciò che di comune sussisteva ne' popoli d'Europa, Dio, fede, legge, diritto ecclesiastico, lingua latina; e stabiliva una reciprocanza d'azione fra i paesi del Settentrione, e quelli del Mezzodì, fra le genti germaniche e le latine, salutevole ad entrambe, e che, come una corrente elettrica fra due poli inversi, produceva una vita vigorosa, trovando da un lato l'eccitamento, dall'altro la moderazione.
L'Impero, nel senso cristiano di unione religiosa di tutti i popoli d'Occidente, accordava la forza col diritto, creava una legittimità sacra, effettuando nell'ordine delle cose l'unità che esiste nell'ordine dello spirito, e agevolando, come in unica famiglia, il diffondersi dei miglioramenti nella vita e nel pensiero. Alla coronazione, che dava questo diritto supremo, vedremo aspirare i principi più poderosi d'Europa, il che fu cagione di movimento e di civiltà: mentre i papi, come tutori de' coronati e depositarj del giuramento di questi e del voto popolare, faceansi appoggio a baroni, principi ecclesiastici, comuni, che mettessero barriere alle esorbitanze imperiali; favorendo con ciò la libertà politica, che in fine si dovea ritorcere contro loro stessi.
Era dunque morale e politica, grande e rilevante l'idea dell'Impero; ed è una meschinità della critica negativa del secolo passato l'imputare a Carlo Magno ed a Leone i guai che ne vennero quando l'unità allora combinata riuscì a discordia; discordia dannosa ad entrambi, eppure non infruttifera all'umanità.
Quanto all'Italia specialmente, il continuo mescersi degl'imperatori nelle sue vicende portò un eterogeneo impaccio a' procedimenti suoi, e in fine la digradò: ma si potrebbe con apparenza di giustizia imputarne i papi e la istituzione dell'Impero? Ben è certo che l'accorrere dei Settentrionali a questo sacrario del sapere e de' civili ordinamenti giovò al dirozzarsi di quelli; i quali devono, se non professarne gratitudine alla patria nostra, almeno sentirsi obbligati a risparmiarle gl'insulti; mentre una nazione decaduta può acquistare dignità nel tollerare i mali proprj pensando che fruttarono utilità universale.
Insieme col titolo e colle cerimonie, volle Carlo saldare il nuovo carattere introducendo unità d'amministrazione, per la quale, come per la romana, il re fosse presente dappertutto, tutto sapesse, facesse tutto per via di messi o conti o vescovi, che l'autorità derivavano dalla sua ed esercitavano a grado di lui. Impresa difficilissima tra gli eterogenei componenti di quel vasto corpo.
Dall'immenso suo dominio staccò le parti che v'erano state annesse di recente, Aquitania e Lombardia, dandole a' suoi figli Lodovico e Pepino, in modo che avessero un'esistenza propria bensì, ma senza scomporre l'unità dell'Impero. Per dir solo dell'Italia, erasi conosciuto che la debolezza dei re longobardi veniva dalla soverchia potenza dei duchi: laonde la vastissima giurisdizione di questi fu suddivisa in contadi. I conti erano capi militari e civili, non distinti fra sè che per l'ampiezza del loro distretto: solo quei della frontiera, o marchesi, possedeano forze maggiori.
La carica di conte, non ereditaria e talvolta neppur vitalizia, obbligava a prestare fedeltà al re, ai sudditi render giustizia a tenore delle leggi e delle costumanze, punire i malfattori, proteggere orfani e vedove, riscuotere le tasse devolute al fisco. Diretta giurisdizione non aveano i conti che sulla città di loro residenza; del resto durando lo sminuzzamento germanico, per cui ciascun uffiziale pubblico teneva una particella di giurisdizione, fin agli intendenti dei beni regj. Nelle città minori e nelle borgate v'avea vicarj; nelle campagne centenarj e decani, costituiti sopra un maggiore o minor numero di famiglie: ma qualora si disputasse della libertà e della proprietà de' cittadini, ai conti era riservata la sentenza. Presedevano ai _placiti_ de' liberi e degli scabini, esponevano il fatto in discussione e le prove, indicavano che cosa era disposto dalla legge seguita dai contendenti, e posavano la quistione che essi giudici doveano risolvere; udita poi la decisione di questi, proferivano la sentenza, e ne procacciavano l'adempimento. Sostenevano dunque le funzioni del pubblico ministero e del presidente; ma il giudizio restava agli scabini, eletti dal popolo fra' proprietarj del paese, Franchi o Romani, equivalenti ai decurioni degli antichi municipj; che se fossero trovati indegni, il conte li cassava.
Le decisioni dei conti parean men giuste? potea farsi richiamo sia al conte palatino, forse sedente in Pavia, che decideva come rappresentante del re, sia al re stesso od al suo consiglio, secondo l'importanza delle cause o la dignità delle persone; le più rilevanti recavansi all'assemblea generale. Rimanevano sempre esentuate le persone dipendenti immediatamente dal re.
Dacchè la vastità dell'Impero rendeva impossibile il raccogliere tutta la nazione, Carlo istituì assemblee parziali, a tal uopo anche l'Italia dividendo in varie legazioni, e ciascuna in contadi, rispondenti per lo più alla divisione diocesana. Due messi regj scorreano quattro volte l'anno il loro _missatico_ o provincia, al placito convocando i vescovi, abati e conti in quello compresi, gli avvocati ecclesiastici, i vassalli, i centenarj ed alcuni scabini, coll'incarico di render giustizia o procurarla dai pubblici uffiziali, far ragione dei richiami contro di questi, e informare della condizion del paese.
Carlo tenne spesso anche adunanze generali de' baroni e degli ecclesiastici, e le decisioni prese o le istruzioni date in quelle formarono i Capitolari. Carlo, re de' Franchi, aveva sudditi longobardi e romani e alemanni, e ciascuno regolavasi secondo la propria legge, non trattandosi più di stranieri o vinti, ma di sudditi eguali: rendeansi dunque necessarj i Capitolari, specie di diritto comune, che a vincitori e vinti imponevano norme nuove o modificazioni delle antiche. Il primo è del 779, e fino all'807 ve n'ha censessantacinque, compresi nella raccolta longobarda.
Anche Longobardi e Beneventani mantennero le leggi primitive, modificate e supplite con disposizioni generali. Per un esempio, le leggi penali, le ordalie, il prezzo del sangue si conservarono; ma imponendo come obbligo il comporsi, e comminando esiglio e prigione a chi vi si ricusasse, il diritto della vendetta dall'individuo trasferivasi nella società.
Variatissima fu la condizione delle persone nell'Impero. Oltre gli schiavi, v'ebbe affrancati che s'industriavano d'assicurarsi una posizione or nella Chiesa, or nella vita civile: v'ebbe liberti d'ordine inferiore, sottomessi al servizio militare e non ancora sciolti da certe comandigie e prestazioni verso gli antichi padroni: v'ebbe vassalli regj e sottovassalli che passavano per liberi: v'ebbe liberi che viveano su terre proprie e su possessi ereditarj, cinti dai loro coloni, secondo gli usi de' padri; ma, all'opposto di tali usi medesimi, erano obbligati a rendersi all'esercito coi loro braccianti: v'ebbe liberi su terre d'ecclesiastici e di laici, liberi che possedeano al medesimo tempo allodj e benefizj, che per conseguente erano pure o vassalli regj o sottovassalli: v'ebbe vassalli regj, che erano sottovassalli o della Chiesa o d'un gran vassallo laico: v'ebbe infine coloni i quali possedeano altri coloni e servi[224]: e tutti avevano diritti e doveri differenti gli uni verso gli altri, mentre l'eribanno, cioè l'obbligo del militare, li teneva in pari dipendenza dall'Impero. S'aggiungano le città, coll'ordinamento loro particolare, in parte conservato dal romano, in parte derivato dalle consuetudini germaniche.
Per la difesa nazionale armavasi la leva a stormo di tutti i liberi o arimanni: per le spedizioni particolari i conti menavano al campo la gioventù, scelta fra' loro vassalli, e ciascun arimanno dovea pensare alle proprie vesti, all'armi, anche al vitto sinchè fosse entro le frontiere del regno. A prevenire in ciò le vessazioni, Carlo Magno misurò i servigi dai possessi, talchè chi avesse tre o quattro mansi[225] dovea servire personalmente; quei che meno, unirsi tra sè per dare un uomo; a proporzione minore chi non avesse che il valor mobile di una libbra d'argento. I poveri, o rimanevano di guardia alla città, o lavoravano alle vie, alle fortificazioni, ai ponti. E fu questa una grande mutazione, giacchè dovettero servizio non solo i grandi possessori, ma tutti; e ciascun uomo libero ebbe ad eleggersi un seniore, sotto la cui bandiera mover in guerra. Diventò dunque la milizia carico personale insieme e reale, e l'interesse del principe s'identificò con quel dello Stato. I liberi non possessori restarono sciolti dal servizio; i piccoli possessi a tal fine vennero sottoposti spesso ai grandi, minorandosi coloro che esercitavano le armi. A questo modo popolo ed esercito tornarono ad esser una cosa sola, e nella vita fu introdotto un nuovo legame cui nessuno potea sottrarsi, rimanendo tolta quella libertà assoluta, che affettavano gli antichi Germani.
Chiunque possedesse un benefizio, per piccolo, era obbligato cavalcare in guerra, armato di scudo, lancia, sciabola, spadone, arco, turcasso pieno; al semplice libero bastavano lancia, scudo, arco con due cocche e dodici freccie; e questo e quello doveano aggiungervi una corazza, se il loro allodio od il benefizio valessero dodici mansi. I bagagli dei re, dei vescovi, dei conti, ed i provvigionamenti e le macchine si trasportavano a spesa dei possidenti: ciascun conte nella propria giurisdizione vegliava a mantenere strade e ponti, e del paese a lui sottomesso restavano a sua disposizione i due terzi dell'erba e del fieno pei cavalli e gli altri animali che seguivano l'esercito. Le truppe alloggiavano presso gli abitanti, sinchè fosse possibile. Il libero che mancasse alla chiamata di guerra, pagava l'eribanno di sessanta soldi; il vassallo perdeva il benefizio; il disertore la vita. Siccome i più non erano in grado di pagare, restavano schiavi; lo che presto avrebbe annichilato i piccoli proprietarj, se Carlo non avesse ingiunto che, chi moriva in quello stato, si considerasse per isdebitato, e il fondo suo tornasse agli eredi. I vassalli delle chiese e de' monasteri seguivano i proprj vescovi ed abati: ma che gli uomini di Dio si tuffassero nel sangue spiacque a Carlo, il quale fece da papa Adriano riprovar quest'abuso, e l'assemblea generale confermò il divieto, talchè a' loro uomini comandò il confaloniere o il visdomino o l'avvocato. All'alto clero parve vedersi carpiti onori dovutigli, e cercò sempre ricuperare l'uso delle armi, come fece poi nell'età feudale quando nulla s'acquistò, nulla si conservò se non colla spada.
Oltre l'eribanno, esercito che compiva le spedizioni dalla nazione consentite, il re avea la banda di proprj vassalli, fossero volontarj o stipendiati, che adoprava dovunque volesse, nelle imprese difficili, nelle violente, in quelle che occorressero dopo ch'era scaduto il termine dell'eribanno, e a custodire la persona reale, e tener guarnigione.
Semplici erano le finanze, poichè ogni cantone e comunità si manteneva da sè, nè la Camera regia dovea mandarvi nulla per le strade, per l'istruzione, per altri stabilimenti, salvo che il re ne volesse fondare con proprj averi. I benefiziati pagavano i loro canoni in cavalli, stoffe, derrate di vario genere, che recavansi al campo di maggio, e v'erano ricevute dal gran ciambellano, con non piccolo suo profitto.
La Corona possedeva poi terre tributarie ed ampj poderi o ville, nelle quali spesso i re tenevano le assemblee, e venivano a stare alquanto in ciascuna, per consumarne sul posto le derrate. Comprendevano molte abitazioni, occupate da servi del fisco, o anche da lavoratori liberi, retribuiti con razioni o con un manso, ed obbedienti a un maggiore, che riceveva ordini da un giudice fiscale, cui spettava a un tempo la generale intendenza e la giurisdizione su tutti gli abitanti delle ville da lui dipendenti.
Angusta diffidenza reca politici inetti ad opporsi ai sentimenti della loro età, e a ritardarne i progressi, da cui temono diroccata una potenza che si regge soltanto per l'abitudine: l'uomo grande in quella vece conosce il tempo, e non che sgomentarsi del suo procedere, ne adopra gli elementi ad assodare l'edifizio ch'esso prepara, e che l'avvenire rispetterà. Carlo Magno vide come il clero, coi tanti benefizj recati nel barbarico scompiglio, avesse acquistato immensa potenza sovra l'opinione; e non che adombrarsene come aveano fatto i Longobardi, la sentì opportuna all'intento suo d'incivilire e unificare, e ne crebbe l'efficacia mediante la ricchezza, il potere, la riverenza. Mentre egli coll'armi sospendeva l'irruente barbarie, i missionarj dovevano colla parola mansuefare i rozzi limitrofi; e la venerazione verso il capo della Chiesa opponeva allo sfiancamento della società e dei costumi. Largheggiò colle chiese; assicurò loro la decima da equamente partirsi fra il vescovo, i sacerdoti, le fabbriche di ciascuna diocesi, e i poveri, cioè gli ospizj. Erano questi amministrati e serviti dalla disinteressata carità del clero; onde il crescere de' beni ecclesiastici ritornava a utile dei poveretti.
Ma la Chiesa non si prospera tanto colle largizioni, quanto collo svellere le male erbe che aduggiano il buon seme. Epperò Carlo rimediò alle triste arti con cui alcuni traevano beni alle chiese, o li disperdevano a vantaggio delle proprie famiglie, o vi cangiavano destinazione; provvide che i devoti non largissero a scapito degli eredi bisognosi; impedì d'assegnare i patrimonj ecclesiastici a laici, se non a titolo precario, e questi pure a patto che gli utenti retribuissero doppia decima, e conservassero i monumenti del culto.
Andando la giurisdizione annessa al possedimento delle terre, il clero la esercitò non altrimenti che i vassalli nei loro feudi; e perciò alle donazioni solevasi aggiungere l'immunità, cioè che verun giudice regio potesse far atto d'autorità sopra i dominj ecclesiastici. Gli avvocati delle chiese almeno una volta l'anno tenevano placito in una delle città dipendenti da quelle, e vi rendevano giustizia assistiti da probi uomini.
Carlo assodò la giurisdizione canonica, estendendola fino ai casi di sangue; nessun cherico poteva essere tenuto in cattura senza darne notizia al suo diocesano: ai vescovi spettava l'inquisizione anche dei gravi delitti commessi da sacerdoti nelle loro diocesi. Gli ecclesiastici non ammettevano prove di Dio ai tribunali lor proprj; e Carlo ordinò si scolpassero secondo il gius ecclesiastico, coi testimonj o con prestare giuramento davanti al popolo con tre, cinque o sei preti, e occorrendo, anche con laici congiuratori.
Per tale giurisdizione la Chiesa s'insinuava più sempre nelle famiglie, competendole le cause di matrimonj e di testamento; e ne aumentarono grandemente i possessi, attesochè molti secolari le sottoponevano i proprj beni onde godere di quella. Perocchè, quando i codici erano dettati da Barbari ed applicati da gente rozza e passionata, pareva un oro il gius canonico; e i tribunali vescovili per regolarità di forme e stabilità di diritto vincevano di lunga mano le corti dei conti, più ignoranti e corrotti. Ma poichè a questo modo il clero emancipavasi dallo Stato, Carlo Magno con ispeciali raccomandazioni frenava l'eccesso della concession generale: limitò il diritto dell'asilo sacro, negandolo agli assassini; se un reo fuggisse sopra terre ecclesiastiche per sottrarsi alla giurisdizione secolare, fosse respinto; altrimenti il conte lo arrestasse di forza; un'ammenda al vescovo che si opponesse.
Colle ricchezze, coll'entrarvi persone illustri e potenti, e coll'ottenere le dignità non per zelo e merito ma per bottega, nel clero si era lentato il rigore e guasta la disciplina; e i re, avocatasi l'elezione dei vescovi, preferivano spesso gl'intriganti e chi avesse più denaro e arte di spenderlo. Questo sconcio non isfuggì a Carlo, che, se sulle prime destinava a talento i prelati, sul fine del suo regno formalmente restituì agli ecclesiastici e al popolo la scelta del vescovo, sebbene ai comizj di quella solessero presedere regj commissarj. Pure la simonia guastava le elezioni popolari, come avea fatto le principesche.
Ai disordini si opponevano rimedj da privati e dal pubblico, dall'autorità civile e dalla religiosa. Si prescrissero ai monaci regole di tal perfezione, che non è meraviglia se non vedeasi sempre raggiunta. De' canonici trovasi vestigio antecedente[226], ma allora ebbero regola definita e salmeggiare in comune, accoppiando la monastica forma al vivere nel secolo.
Carlo procurava introdurre nella vita religiosa l'ordine e l'operosità che avea recato nel governo temporale: sicchè ai messi dominici ordinava di esaminare i lamenti contro i vescovi od abati; se questi vivessero conforme ai canoni; come le chiese fossero tenute; se v'avesse alcun disordine cui il vescovo non bastasse a riparare. Egli fece da Paolo Diacono raccorre omelie de' santi Ambrogio, Agostino, Ilario, Grisostomo, e di Leone e Gregorio Magni per modello agli oratori; impose che in tutte le parrocchie si predicasse intelligibile al popolo; che i vescovi leggessero frequente la Bibbia e i santi Padri: nati dubbj intorno ai riti del battesimo, interrogò i vescovi, e abbiamo il libro che in risposta scrisse Odelberto arcivescovo di Milano. De' concilj ben quaranta troviamo raccolti sotto di lui, alcuni misti d'interessi politici, tutti riguardanti il morale ordinamento della società civile e religiosa; e ne sostenne i canoni col braccio secolare. I decreti di riforma in essi pronunciati, il continuo predicare, il regolarsi i minimi atti, rivelano una società novizia, dove ogni passo ha bisogno di direzione, e il contrasto fra le intenzioni del legislatore e la corruttela de' governati.
Al tempo di Carlo Magno e in parte per merito suo ebber qualche fiore gli studj e le arti belle. Per imputare affatto ai Barbari il deperimento della letteratura converrebbe dimenticare come già decrepita la vedemmo al finir dell'Impero, e come, perdurando le stesse cause, dovesse continuare il calo; converrebbe dimenticare come miserabilissima fu nell'impero d'Oriente, intatto da Barbari, e dove quegli sterili custodi dell'antica scienza, possedendo tuttavia intatta la più bella lingua e tanti mezzi di studio, non seppero fare che compilazioni di dotta e monotona inettitudine.
In Italia, divenuta ogni cosa invasione e guerra e strazio, quasi soli cherici poterono vacare allo studio e allo scrivere, nè quasi d'altro che di materie religiose. Col governo antico cessando gli emolumenti, furono chiuse le scuole; ma la Chiesa, che non accetta in grembo se non chi ha cognizione delle capitali verità, ne aperse dappertutto, allato ai vescovadi, nei conventi, fin nelle campagne, ove mai non s'era pensato fin allora a recar l'educazione. Le scuole morali e catechetiche erano semenzaj di buoni sacerdoti e missionari, ed oltre alla scienza di Dio vi si dava una tintura delle lettere, quanto almeno fosse mestieri per favellare ai popoli tra cui doveano andare, e per conoscerne le leggi e le costumanze. Che se le episcopali divenivano sempre più aride, e le parrocchiali caddero in persone scarse di scienza e di carità, nei conventi si perseverò con amore nell'istruzione elementare e nella elevata, oltre la special cura del copiare libri. In particolar fama salirono fra noi le scuole di Montecassino e di Bobbio, e il concilio di Vaison ordinava ai parroci d'aver in casa giovani per istruirli negli studj convenienti a chi serve la Chiesa «secondo la consuetudine che salutevolmente tenevasi per tutta Italia».