Storia degli Italiani, vol. 05 (di 15)
Part 10
Indietreggiando quest'uso ai primi tempi della conquista, alcuno asserì che i Longobardi lasciassero in arbitrio di ciascuno lo scegliere secondo qual legge volesse vivere. Ma qual tirannide sarebbe cotesta, dove il vincitore permette ai vinti di entrare a parte de' suoi diritti medesimi? di porsi, pur che lo vogliano, nella classe de' dominatori? Poi, che cosa significherebbe cotesto vivere a legge romana? una legge suppone uffizj e attribuzioni, che la conquista aveva cancellato. L'essere i nostri divenuti tributarj e dipendenti da un altro popolo, introduceva relazioni affatto nuove: come poteano quelle venir regolate colla legge romana? come sussisteva questa, dacchè erano cessati coloro che poteano secondo le occorrenze modificarla? Poi, è costante fra i Barbari che la podestà giudiziale stia congiunta col militare: esclusi i Romani da questo, come potevano quella ottenere?[140] Le pene, che presso i Barbari si riducono per lo più a multe e composizioni, come applicarsi al Romano, le cui leggi vanno su tutt'altro piede?
Se fosse vero che i Longobardi lasciassero la legge antica ai vinti, a chi avrebbero questi potuto ricorrere perchè un vincitore fosse punito dell'omicidio o d'altra violenza? se si fosse punito il Longobardo colla multa, e il Romano con pene afflittive, non si stabiliva già un'enorme differenza? e avrebbe potuto testar il Romano, e non il Longobardo? sarebbe rimasta in tutela perpetua la donna longobarda, e non quella del vinto? come risolversi le liti de' Romani per testimonj e prove, quelle de' Longobardi per duello e per altri giudizj di Dio? e ciò in un paese solo, sotto l'autorità di un medesimo re! Il diritto suppone la forza di proteggerlo: e i Romani aveano da un pezzo dismesse per uso le armi; allora gliele toglieva la costituzione de' vincitori.
Tra le leggi longobarde, una del 727 di re Liutprando stanzia che, chi fa un contratto, dichiari secondo qual legge intenda stipulare: dal che pure si volle argomentare restasse libera ad ognuno la scelta della legge[141]. Ma si rifletta che, anche secondo il gius romano, v'ha atti, la cui erezione non interessa direttamente lo Stato, e perciò i cittadini possono in essi preferire quali formole e modi più vogliano. Appunto simili contratti privati ha di mira Liutprando quando ordina che, nel formolarli, i notari s'attengano al diritto delle parti, senza però escludere speciali convenzioni fra esse, nè quelle regole secondarie, da cui ciascuno può innocuamente dipartirsi. Tant'è ciò vero, che pari facoltà non accorda pe' testamenti, attesochè questi sono di pubblico diritto. Liutprando inoltre veniva assai dopo la conquista, e tendeva a introdurre nel gius longobardo quanto potesse convenirgli del romano: laonde permetteva a' suoi di ricorrere a questo più ampio e scientifico, per via di accordi reciproci davanti a notari; al tempo stesso faceva arbitrio ai Romani contraenti di valersi della legge propria, anzichè della longobarda come prima sembra fossero obbligati. È un passo verso l'eguagliamento delle due stirpi: ma non indica in verun modo che la vinta conservasse il patrio diritto; attesta anzi che, fin allora, si era usato il contrario.
Molto più tardi, vertendo lite fra papa Eugenio II e il popolo di Roma, l'imperatore Lodovico il Pio mandò alla città suo figlio Lotario, «acciocchè la pace col nuovo pontefice e col popolo romano stabilisse e confermasse». Lotario in tale occasione emendò lo statuto del popolo romano coll'assenso del pontefice[142]; e un capitolo d'essa riforma ordina s'interroghi il senato e il popolo romano con qual legge vogliono vivere, e questa si conservi, o se la violano ne siano puniti. Ma primieramente questo è caso speciale, e non si riferisce che a Roma e al suo ducato, non mai conquistati, ove dunque duravano le magistrature all'antica, e sempre erasi conservata la legge romana[143]; sicchè l'orgoglio de' Barbari non restava leso dal dover rinunziare alla propria. Probabilmente poi fu data la scelta per quell'unica volta, quando trattavasi di dettare una legislazione nuova; e optato per una legge, a quella dovettero attenersi anche i discendenti.
Sta dunque, che i vinti italiani non parteciparono al diritto del vincitore se non taluno per privilegio: tant'è ciò vero che, ogniqualvolta la voce de' conquistati può farsi intendere, esprime lamento perchè non siano accomunati anche a loro i privilegi dei dominatori. Abbiam veduto nelle legislazioni barbare alle ingiurie o all'uccisione d'un uomo esser decretato un prezzo differente (_guidrigildo_), secondo il grado di esso, o la maggiore o minor parte che godeva di cittadinanza. Ne' Franchi l'uccisione d'un cittadino scontavasi col doppio prezzo, che non quella d'un romano possessore: ne' Ripaurj, ducento lire per un cittadino, censessanta per un forestiero germanico, cento per un romano. È una distinzione ingiuriosa, che però, mentre attesta l'inferiorità del vinto, mostra che sussistevano persone romane, formanti parte dello Stato, a segno che il legislatore dovea toglierle in contemplazione. Ma nei Longobardi nessun guidrigildo si trova stabilito pei Romani: il che conferma fossero ridotti alla condizione di aldj, cioè cosa di un padrone, al quale toccava il rifacimento dei danni loro[144].
Non per clemenza dunque, ma per condanna il longobardo legislatore avrebbe lasciato vivere il Romano secondo la propria legge; poichè così lo privava delle cure giuridiche e di tutti i diritti annessi alla qualità di cittadino. I Romani antichi, nulla statuendo sulle nozze de' plebei, poi degli schiavi, le avevano in conto di meri concubinati, spogli di civile legittimità: altrettanto era in quelle degli Italiani sotto ai Longobardi, rispettate solo dalla Chiesa che le benedicea. Così argomentate degli altri contratti. E se pur fosse che porzione delle leggi romane continuasse ad aver vigore, dovette esser solo di gius privato, non trovandosi magistrati che le applicassero, nè sanzione.
Diverso il caso per gli ecclesiastici. Tra essi il tipo giuridico universale prevalse in ogni tempo sopra il locale; nè le leggi canoniche, modellate sulle romane, mettono divario di paese o di razza; poi conservavano curie proprie, davanti alle quali essi facevano i loro atti, dibattevano e risolvevano da sè i loro litigj, non mancando neppure di mezzi per far eseguire le sentenze. Pure anche i cherici seguivano forse generalmente la legge della propria nazione, e alla romana s'attenevano solo nelle cose ecclesiastiche, e massime ne' privilegi concessi dalle costituzioni imperiali[145]. Certo in Italia ricorrono frequenti prove di diritto longobardo seguito da conventi e da cherici; il privilegio dei quali consisteva forse soltanto nel potere, se romani, dalla condizione di aldj passare a quella di cittadini longobardi.
Però, in causa appunto di tale trascuranza de' vincitori verso i vinti, crede alcuno che sussistesse un reggimento municipale, per quanto alterato dall'organamento militare de' Longobardi. Ma già vedemmo a qual nullità fossero ridotti i municipj sul fine dell'Impero, quando la più gran cura mettevasi nel buttarsene di dosso i gravissimi pesi: poi fondamento e scopo ne erano i tributi, e questi mutarono affatto natura colla conquista de' Barbari. Sotto i Goti, si rammentano ancora in Italia e curiali e magistrati conservatori della pace[146], perchè quella gente, o per origine o per lunga convivenza, avevano adottato assai maniere romane; in qualche formola de' Franchi vedesi alle curie attribuito il registrare alcuni atti: ma ne' paesi sottoposti ai Longobardi, neppur sì poco compare. Se fosse poi vero che i vinti restassero ripartiti fra i vincitori, cessava di necessità ogni interesse comune, fin quelle cure di ponti, di strade, di beni pubblici, alle quali si restringe il municipio.
Ciò vale pei Romani conquistati e ripartiti. Ma mentre i Longobardi, pochi in numero fin da principio, poi assottigliati nelle guerre continue di due secoli, e sistemati a modo d'esercito, tenevansi aggruppati intorno ai castellari, più confacenti all'indole loro che non le città, la remota campagna e massime i monti restavano alla popolazione indigena, e questa poteva aver conservato qualche ordinamento municipale. Alla romana continuarono a regolarsi le città a mare, e quelle dove Goti e Longobardi non penetrarono o per poco. Quattro o cinque secoli più tardi, venne un istante che le città, dominate o no dai Longobardi, si trovarono riunite nella lega di Lombardia, Marca e Romagna, ed in esse apparvero forme a un bel circa eguali di governo municipale. Ora, chi rifletta che eguali pure le aveano allorchè furono côlte dagl'invasori, inclina a credere che anche le soggiogate dai Longobardi mantenessero alcun modo di reggimento municipale.
Invano però se ne cercherebbe vestigio; nè la condizione dei vinti è possibile indagare nelle leggi che riguardano soli i vincitori, per quanto questi fossero portati a venerare in quelli la dignità del sacerdozio o la superiorità del sapere, e fin costretti di valersi di loro per notari e per compilare le leggi. Chi voglia vedere il popol nostro, lo cerchi ne' mestieri della pace e nella coltivazione de' campi, rimasta agl'inermi. Forse, al modo che i vincitori erano disposti per razze, così i vinti erano per _scuole_ di mestieri, tenute solidalmente garanti del tributo che si doveva al duca o al re.
Nessuno dubiterà che il commercio non patisse fra quelle invasioni; pure non perì affatto, tanta n'è la vitalità; tanto, più de' gravi disastri, gli nuociono gl'improvvidi regolamenti e la sistematica tutela. Teodorico avea procurato favorirlo, destinandovi prefetti in Italia e giudici che spacciassero le liti tra forestieri e paesani, riparando le strade e assicurandole da' masnadieri, allestendo fin mille navi pel trasporto delle merci e la sicurezza delle coste, e allettando negozianti con promesse ed immunità. L'anonimo scoperto dal Valois riferisce di fatto che molti venivano di fuori a mercatare in Italia; che di grani, vini, legumi vi si facea baratto: e le minute cure prese da quel Governo, fin a tassare i prezzi delle merci[147], manifestano economica inesperienza piuttosto che trascuranza. Neppure sotto i Longobardi si cessò d'ogni commercio; anzi andavamo alle fiere di Parigi, ove scontravamo mercadanti sassoni, spagnuoli, provenzali, franchi[148]. Ben è vero che i dominatori introdussero un impaccio, appena tollerabile alla fiacchissima servilità odierna, cioè i passaporti di cui doveva essere munito chiunque andasse per affari[149].
Abbiamo pure un'incidentale menzione dei _magistri comacini_, architetti o maestri di muro, provenienti dai contorni del lago di Como, che forse per l'abilità loro furono esentati dall'universale ripartizione e dal tributo servile, onde rimasero eguagliati ai liberi, e capaci di pattuire e ricever mercede, ed ebbero licenza di unirsi in una specie di consorzio[150]. Troviamo inoltre costruttori di navigli che re Agilufo mandò al kacano degli Avari. Di medici cade anche frequente menzione nelle leggi, ma nulla consta del loro stato civile. Un pittore Auriperto in Lucca, caro al re Astolfo; un Orso, che co' suoi scolari Giovino e Gioventino scolpì due colonnette del tabernacolo di San Giorgio in val Pulicella, sono i soli ricordi d'artisti; eppure altri servirono ai tanti edifizj di Teodolinda e dei posteriori.
Costoro tutti noi incliniamo a credere appartenessero al popolo vinto. Però col volger del tempo si diedero alla mercatura anche Longobardi, giacchè le leggi d'Astolfo vogliono che i mercadanti si tengano anch'essi allestiti d'arme e cavalli, e vietano sotto pena del guidrigildo (pena meramente longobarda) ai mercadanti del paese di aver affare coi Romani, cioè cogli abitanti dell'Italia non soggiogata[151].
Il popolo vinto può riscontrarsi anche nelle _gilde_, specie di fraternite che si formavano onde soccorrersi in caso d'incendio o d'altri sinistri, e che forse alcuna volta metteano ostacolo alla brutale prepotenza. Singolarmente il popolo vinto sussisteva ed aveva rappresentanza nella Chiesa, radunandosi per eleggere i vescovi[152] e i parroci suoi, e affezionandosi ai preti e ai monaci, i quali usciti dalla classe degli oppressi, gli oppressi proteggevano e consolavano. Fra questi gli affari ecclesiastici si regolavano colla legge romana, e il Longobardo li lasciava risolvere gl'interni litigi davanti alle curie vescovili. Ora gli ecclesiastici erano fratelli, figli, congiunti del popolo indigeno, e poteano insinuare i principj d'ordine, speciali alla classe loro. Era tenuta per vera una costituzione di Costantino, infirmata solo dalla più tarda critica, la quale prescriveva, se alcuna lite fosse recata a un vescovo da una parte, l'altra parte dovesse stare al giudizio arbitrale di questo. Il conquistatore non la riconosceva legalmente; ma gli ecclesiastici se ne facevano appoggio, e — Il conquistatore non vi curò? ebbene, quando insorga dissidio fra voi, rimettetelo in noi, e coll'equità lo ragguaglieremo. All'ordinamento del Comune, alla polizia il Longobardo non provvide? provvedete voi, secondo le consuetudini di cui avete la tradizione. Quest'irrequieto dominio v'interrompe ogni commercio? ebbene, un giorno la settimana venite al convento, e lì sul sagrato raccoglietevi a comprare e vendere, protetti dall'ecclesiastica immunità. V'insegue il prepotente a spada nuda? dal furor suo ricoveratevi agli asili, che vi apriamo ne' luoghi sacri. Voi, sebbene vinti, siete i buoni credenti, mentre costoro sono ariani; voi siete i figli di Dio in cielo e del papa in terra, il quale vi benedice, mentre riprova la _schifosissima_ e _nefandissima_ stirpe de' Longobardi».
Così intorno all'ecclesiastica, unica autorità paesana sopravissuta, raccoglievansi le speranze e i diritti dei superstiti italiani, e v'acquistavano qualche ordinamento. In ciò nulla v'è per certo che indichi una città, un reggersi a Comune: ma il popolo sussiste, ed è collegato ad una classe rispettata anche dagli invasori, e si solleverà se mai questa arrivi ad ottenere qualche rappresentanza.
Veniva di ciò a vantaggiarsi la potenza de' vescovi, sostenitori del partito nazionale[153]; tanto più che formavano un'unità con tutti i vescovi d'Occidente, e ad essi dirigevansi i papi, e principalmente Gregorio Magno. Duranti le pubbliche calamità eccitava egli i vescovi a convertire i vincitori ariani[154]: — La fraternità vostra esorti dappertutto i Longobardi, che, sovrastando grave mortalità, conciliino alla vera fede i figli battezzati nell'arianismo, affine di placare la collera dell'Onnipotente. Quanti potete, strascinate colla persuasione alla fede retta, predicate loro senza posa l'eterna vita, acciocchè quando comparirete al cospetto del Giudice possiate mostargli il frutto del vostro zelo».
Scrisse anche a Magno prete milanese, confortasse clero e popolo ad eleggere un successore al vescovo Onorato. Magno si condusse a Roma con lettera, dov'era annunziato che i voti concorreano in Costanzio. La lettera non era sottoscritta, perchè i cattolici temeano compromettersi: pure il papa confermò l'eletto, dispensandolo, secondo il privilegio della chiesa ambrosiana, dal venire a' suoi piedi per l'ordinazione; voleva però fosse udito il parere anche dei Milanesi rifuggiti a Genova. Assentendo questi, Costanzio fu vescovo. Lui morto, dovea succedergli Diodato: ma poichè Agilulfo pretendea darne un altro di sua scelta, Gregorio scrisse ai Milanesi di rimaner saldi, ch'egli non accetterebbe mai uno prescelto da acattolici o longobardi. — D'altra parte (soggiunge) non vi troverete a ciò ridotti dalla necessità, attesochè i beni dei chierici che servono a sant'Ambrogio, stanno in Sicilia e in altre parti indipendenti»[155]. Nella Chiesa dunque erasi rifuggita la causa della libertà e della nazionalità; e ve la troveremo gran tempo.
Allora poi che Teodolinda diede trionfo al cattolicesimo, quel che i vescovi in prima facevano arbitrariamente fu legalmente riconosciuto, continuando essi a decidere in affari di volontaria giurisdizione, salvo a recar appello delle loro sentenze al re. Non acquistarono però mai veste pubblica, nè furono ammessi alle assemblee, fin al tempo di Carlo Magno.
Moltiplicaronsi in quel tempo i monasteri, ad alcuni dei quali, come alle possessioni de' vescovi, fu concessa l'immunità, vale a dire giurisdizione indipendente. E stantechè teneano sotto di sè molte persone, coloni o dipendenti, pei quali erano obbligati dare la _vadia_ o malleveria, e in caso di delitti pagare per essi, perciò acquistavano sopra di essi il _mundio_, tutela longobarda che così introducevasi nella legislazione ecclesiastica. La vadia da alcuni si prestava alle città, da altri al re; e questi erano i più stimati, sicchè l'abate loro appena la cedeva in dignità a giudici e gastaldi. Il re stesso talvolta esimeva alcun monastero dalla giurisdizione degli Ordinarj; altri esentava da dazj, che così venivano a formare repubblichette indipendenti.
Noi siamo dunque alieni da coloro che pensano, Longobardi e Romani si fondessero in un popolo solo, d'eguali diritti politici. Qual ragione perchè i longobardi padroni volessero rinunziare ai privilegi proprj? L'Italia era per essi una preda, non una patria; il loro un dominio militare, che si mantenne, non si consolidò: e stettero due secoli sul suolo nostro, come da tanti stavano i Turchi sulla Grecia, e i signori magiari sulla turba plebea della Pannonia. I principi loro intitolaronsi sempre re de' Longobardi; Longobardi soli intervenivano a sancire le leggi: le quali leggi essendo destinate unicamente ai vincitori, convincono che mai questi andarono confusi coi vinti. Anzi, a prevenire l'accomunamento, la legge impediva i matrimonj; nè soltanto coi vinti, avvilimento che la legge repudiava, ma neppure coi Romani de' paesi non soggiogati, ai quali soli io riferisco quello statuto che, se un Romano sposa una Longobarda, questa scada dai diritti suoi, e i figli loro restino ridotti alla legge paterna[156], cioè non godano i privilegi della nazione dominatrice.
Pure la vita sociale non regge a canoni interamente esclusivi, nè è mai compiutamente d'un sistema o dell'altro: ed alcuni fatti indicano come potesse avviarsi la mistione. I Longobardi soleano arrolare negli eserciti i servi[157]: era dunque aperta a questi, fosser anche di gente romana, la strada al valore, e per esso a gradi, sebbene non ai primarj. Se fosse vero che il servo redento seguisse la legge di quel che lo aveva emancipato, sariasi avuto un altro modo pei vinti d'entrare nella società dei vincitori: ma altrimenti va interpretato il testo, cui appoggiano questa congettura[158].
Bensì alcuni affrancati ottenevano terre a modo di liberi livellarj, o davansi a mestieri non servili, col che ampliavasi un terzo stato. I membri del clero, che nelle cose ecclesiastiche seguivano i privilegi romani, nelle civili erano pareggiati ai Longobardi, quantunque nati romani, e godeano del guidrigildo, e potevano accertar la verità colla punta della spada. Il Longobardo stesso s'affezionò alla sua _sorte_, cioè al campo toccatogli; ed agli aldj affissi a questo consentì diritti, e più tardi anche un guidrigildo, e il poter disporre del proprio peculio. Ma se mai la repugnanza nazionale e religiosa, e la superbia dei conquistatori lasciò qualche varco ai vinti per acquistare i diritti dei vincitori, ciò non fu se non dopo i tempi di Liutprando, quando un diritto men fiero erasi introdotto, arricchito dal più ampio e scientifico che i Romani aveano tramandato, e che veniva a riportare una vittoria intellettuale sopra quelli che coll'alabarda aveano distrutto la romana cittadinanza.
CAPITOLO LXIV.
La Chiesa in relazione coi popoli e coi nuovi dominj. San Benedetto e i monaci.
Il lettore ha potuto avvedersi dell'importanza che, nella civiltà nuova, acquistava una potestà tutta morale, costituita sopra la convinzione, la riconoscenza, il sentimento; vogliam dire la potestà ecclesiastica. Noi dovremo lungamente occuparcene, e tanto più per la somma parte che ebbe nelle vicende dell'Italia dove teneva la sede, e a cui conservava quella centralità e quella supremazia, donde sarebbe scaduta allo sfasciarsi dell'imperio romano.
I miracolosi primordj suoi, e come si fosse introdotta nel civile ordinamento, abbiam divisato. Gl'imperatori, che fin a Graziano seguirono a intitolarsi pontefici massimi, come tali avocarono a sè molti diritti, che da principio la Chiesa esercitava quale società non autorata: laonde, benchè indipendente nell'interno, nell'esteriore essa appariva subordinata; l'imperatore interveniva a tutto; per tutto chiedevasi il suo assenso; egli dirigere col comando o colla raccomandazione i vescovi, egli confermarli, egli convocar concilj, egli assistervi, egli decidere perfino delle materie in essi trattate, e ordinare l'esecuzione dei loro decreti; talmente il Governo rimaneva pagano anche dopo convertiti i principi. Eppure quell'assenso, questa conferma attestavano la forza acquistata dalla Chiesa, le sue conquiste più che la suggezione.
Poi via via che il potere temporale fiaccavasi, l'ecclesiastico s'assodava: e collo sciogliersi dell'Impero la Chiesa occidentale, rimasta in piedi nella ruina universale, dismesse le abitudini di servilità e sola avendo elementi di durata nello sfasciamento di tutte l'altre istituzioni, raddoppiò di sforzi per abolire il vecchiume pagano e educare i popoli nuovi. Nel fervore d'una recente missione, colla usucapione più legittima assumeva quanto era abbandonato dallo scoraggiamento de' laici; e robusta di gioventù, salda di convinzioni, operante su tutta la vita, prevaleva alla decrepita romana. Unico argine al torrente della forza materiale, a questo opponeva il concetto d'una regola, d'una legge superiore alle umane; e francheggiava la libertà della coscienza da sorde insidie e da aperte violenze.
Qual benefizio che alcun ordine rattenesse il generale scompiglio; che alcuno parlasse a coloro, per cui Roma non aveva avuto che insulti e paure! Preti inermi uscivano tra quelle orde, e col battesimo ispiravano loro qualche idea di umanità, sospendevano la scimitarra mostrando un fratello in quello al cui capo era vibrata; senza interesse nè speranze terrene, confortante spettacolo, si diffondeano dappertutto, e collegavano i popoli alla Chiesa per via della carità; parola intesa dal popolo che vi riconosce una virtù più che umana; parola che fa amare la religione da cui è ispirata.
Il Barbaro, che gli avea veduti affrontare oscuri pericoli per annunziargli la verità fra le selve natìe, li trovava poi dinanzi alle città assalite per proteggerle colla croce, o accanto al prigioniero, al ferito, all'oppresso, per alleviarne le sofferenze; gli udiva parlare in nome di una potenza superiore agli odj e inattaccabile dalla forza.
Nè dalla forza poteano esser domiti que' conquistatori, avvezzi a tutto spezzare colle mazze ferrate; non poteano essere inciviliti da una letteratura che disprezzavano o non comprendevano: ma ecco farsi loro incontro il clero, sfolgorante della pompa che tanto può sulle rozze fantasie, con una gerarchia salda e concorde, con una fede che non chiedeva sottigliezze di ragionamenti, ma imponeva credenze semplici, e restava confermata da una morale, la cui santità essi doveano sentire anche violandola; un clero, ordine nuovo superiore, cernito fra tutti gli altri, senza distinzione da libero a schiavo, da romano a barbaro, che non opponeva armi ma discorsi, non irritante vilipendio ma commoventi persuasioni, e in nome di Dio intimava cessassero di sterminare gli uomini, perchè _guai a chi disprezza un solo de' più piccoli!_ Mentre rialzava i vinti al cospetto de' vincitori, anche a questo esso prestava servigi; interponevasi come mediatore utile ad entrambe le parti; co' suoi privilegi, coi benefizj, fin colle usurpazioni contribuiva a sminuire i dolori sulla terra, a difendere l'uomo contro la debolezza o la passione propria, a migliorare la vita sociale e la domestica.