Storia degli Italiani, vol. 01 (di 15)
Part 29
Dicono che primamente nel 365, per rimeritare quelli di Cere dell’aver ospitato gli Dei nell’invasione gallica, fosse, per così dire, trapiantata la città, creando cittadini romani fuor del territorio di Roma; poi il diritto stesso di cittadini si suddivise e limitò secondo certe gradazioni, determinate dalle circostanze della concessione. I paesi cui fosse largita la cittadinanza romana, chiamavansi _municipj_; si lasciavano governarsi con leggi proprie e proprj comizj, ma sul modello di Roma; l’ordine dei decurioni vi formava la curia, corrispondente al senato romano; ai consoli equivalevano i duumviri, con giurisdizione in certe cause e fino ad una somma prefissa; il quinquennale, il censore o curatore, il difensore, gli edili, gli attuarj n’erano le varie cariche, colle quali internamente si amministravano a tutto lor senno. Mentre restava membro della propria comunità indipendente, il municipe era anche cittadino di Roma, elettore, eleggibile, avendo una patria di nascita, una di diritto[334]. I municipj _optimo jure_ aveano tutti i diritti e gli obblighi de’ cittadini romani; altri non godeano del suffragio, come i prischi plebei; servivano nelle legioni, ma non poteano arrivare alle dignità. Prezioso diritto ne era il poter ne’ municipj vivere franchi gli esigliati da Roma, talchè uno a Preneste appena o a Tivoli era sicuro dalla pena.
Per quanto variasse la romana costituzione, restò sempre suo cardine che nella sola metropoli si esercitassero i poteri sovrani; comunicavansi ad altri, ma a condizione di usarne soltanto in Roma; nè mai si pensò a raccoglier i voti ne’ paesi, nè a far che mandassero rappresentanti e deputati. Il municipe dunque avea diritto di suffragio e di eleggibilità a Roma, ma purchè vi fosse in persona, ed in quanto trovavasi ascritto ad una tribù. Così Como apparteneva alla Oufentina, Volterra alla Sabatina, Genova e Pisa alla Galleria, Albenga alla Publilia, Vicenza alla Menenia, Altino e Cividale alla Scapzia, Padova alla Fabia, Aquileja alla Velina, Concordia alla Claudia, Este alla Romilia, e via discorrete.
[DIRITTO LATINO]
Oltre i cittadini adottivi, Roma largheggiò di privilegi coi Latini, che già trovansi sistemati alla foggia di Roma primitiva; onde ai sette colli facevano corona città latine, pari in diritto di suffragio ai Romani. Questo privilegio fu poi esteso ad altre in tutta Italia, ed oltre le città de’ Sabini, Tusculo, Cere, Lanuvio, Aricia, Pedo, Nomento, Acerra, Anagni, Cuma, Priverna, Fundi, Formia, Suessa, Trebula, Arpino, abbracciava pure Circeo e Ardea, Cora e Norba tra i Volsci, Fregelle e Interamna sul Liri, Alba dei Marsi, Lucera e Venosa dell’Apulia, Adria e Fermo nel Piceno, Brindisi e Arimino. Di queste alcune erano _socii_, datisi senza guerra, o venuti in colonia, e godevano pieni diritti: altre _fœderati_, ricevuti dopo vinti e a condizione inferiore, non acquistando la podestà patria, nè le nozze alla romana, nè la capacità di testare a pro d’un romano cittadino o di ereditarne, nè l’inviolabilità della persona; talchè rimaneano un di mezzo fra cittadini e forestieri, con divieto di tenere assemblee generali, far guerre, contrarre matrimonio fuori del territorio.
[DIRITTO ITALICO]
Il gius italico non conferiva privilegio di sorta al cittadino individuo, bensì alla città in complesso attribuiva la proprietà quiritaria del terreno ed il commercio; dal che derivavano l’esenzione da imposta prediale, e la capacità alla mancipazione, all’usucapione, alla vindicazione. Ma se un italico aspirasse a divenire cittadino romano, bisognava passasse pel diritto del Lazio.
Molto variava la condizione delle regioni sottoposte al gius italico. In alcune si mandava ogni anno un prefetto per rendere giustizia o amministrarne gli affari. Le _deditizie_ restavano a discrezione del senato come suddite. Altre aveano titolo di _alleate_, ma coi guaj delle alleanze coi forti; e per esempio Taranto era libera, ma colla cittadella occupata da una legione, e demolite le mura; Napoli pure, ma nol sentiva che per dover dare navi e soldati. Anzi talvolta mutavano condizione; e Capua da federata divenne per castigo prefettura, indi colonia; Cuma, Acerra, Suessula, Atella, Formio, Piperno, Anagni da municipj si ridussero in colonie, e a volta in prefetture; colonie erano Casilino, Vulturno, Linterno, Pozzuoli, Saturnia; prefetture sempre Calatia, Venafro, Alifa, Frusilone, Rieti, Nursia.
Di tali diritti internazionali ci scarseggiano tanto i documenti, che non bene accertiamo a quali condizioni stessero gli Etruschi; ma pare non godessero del diritto latino, bensì di particolari capitolazioni, abbastanza larghe, almeno in quanto concerne la classe dominante dei lucumoni. Il loro ammollimento toglieva di temerli; faceali venerare la conoscenza delle tradizioni religiose; e forse non andrebbe lungi dal vero chi li paragonasse al clero cristiano sotto i Longobardi. Loro legioni non troviamo negli eserciti romani; e i trentaquattromila uomini che essi coi Sabini allestirono contro i Galli nel 528, erano una difesa territoriale. Probabilmente erano privilegiati anche gli Umbri, razza bellicosa, che però non sembra partecipasse alla legione romana.
Fra le città italiche nessuno annoveri le greche, le quali non ottennero mai que’ privilegi; pagavano tributo, non entravano nella legione, bensì poteano servire come ausiliari, e somministravano galee a Roma. Napoli alla greca restava divisa in _fratrie_, rispondenti alle curie di Roma, e composte originariamente di trenta famiglie attorno al sacello d’un dio o d’un eroe, da cui prendeva nome, onde v’era quella degli Eumelidi, d’Ebone, di Castore, di Cerere, d’Artemisia, di Aristeo. Ogni quinquennio vi si celebravano concorsi di musica e di ginnastica, famosi quanto quelli della Grecia, della quale conservava i costumi, mentre vi diventavano stranieri i vicini. Da federata si mutò poi in colonia, e così Salerno e Nocera.
[COLONIE]
Il senato avocava a Roma gli Dei delle città vinte, o almeno sottoponeva i loro sacerdoti a’ suoi, che arrogandosi il privilegio della scienza augurale, quelli destituivano d’ogni influenza politica. Ma non si dimenticava che un popolo soffre men dolorosamente la perdita dell’indipendenza, che lo sprezzo delle costumanze; giacchè quella attesta la maggior forza del vincitore, questa ne esprime il vilipendio. Laonde Roma non aboliva le consuetudini particolari, lasciava s’amministrassero nell’interno, conferissero la cittadinanza, tumultuassero ne’ loro comizj, insomma si lusingassero delle apparenze di libertà. Che se, per imitazione della rivoluzione romana, alla nobiltà di razza era succeduta nel primato la nobiltà personale (_optimates_) e ricca, il senato romano avrà facilmente potuto impedire che la democrazia vi prevalesse all’oligarchia.
Le colonie erano tutt’altra cosa da quelle che vedemmo la Grecia diffondere per tutto a prosperamento del commercio, e che rimanevano indipendenti dalla madrepatria (pag. 205). Le colonie romane erano istituzioni politiche, a tutto vantaggio della metropoli, quasi sentinelle avanzate ne’ posti che si trovassero meglio opportuni, non per prosperare il paese, ma per custodirlo dai nemici. Così allo sbocco della foresta Ciminia si colonizzarono Sutrio e Nepete; Anzio per vigilare la costa dei Volsci; Velletri, Norba, Sezia per tenere in soggezione la montagna; Anxur per separare il Lazio dalla Campania sul Liri; Fregelle, Sora, Interamna, Minturno per ischermire il Lazio dai Sanniti; e più indentro Attina, Aquino, Casino; così dicasi delle altre. Nella nessuna importanza che anticamente attribuivasi alla campagna, possono tali città considerarsi come fortezze, piantate in territorio nemico; e i coloni come guernigioni, che non poteano cospirare co’ natìi.
Gli spediti in colonia erano più o meno; mille cinquecento a Lavico, duemila cinquecento a Luceria, tremila ad Aquileja, e fin seimila famiglie a Piacenza e Cremona: e variava la quantità di terreno ad essi distribuita, or di due soli jugeri, or fino di cinquanta ai fanti e cenquaranta ai cavalieri, come fu ad Aquileja. I prischi abitanti vi rimanevano peregrini, in comunità distinta, e al modo indigeno; i trapiantati possedevano il diritto romano o l’italico, siccome rami staccati dal tronco, e un governo municipale conforme al romano con decurioni, duumviri, censori. Le cinquanta colonie fondate prima della guerra punica, tutte nell’Italia centrale eccetto tre, e venti altre stabilite più lontano fra il 197 e il 177, godeano la romana cittadinanza, ma non il suffragio[335]; o, a dir più giusto, erano impedite dall’esercitarlo, cioè dal trasferirsi a Roma. Chi nelle colonie potesse salire agli impieghi, diventava municipe, e per conseguenza cittadino romano, ammissibile agli onori della metropoli. I Latini che volessero divenir tali, lasciavano i figliuoli a rappresentarli nella città nativa, ed essi trasferivansi a Roma in qualche magistratura: o convinceano di prevaricazione alcun magistrato romano; passo di molto rischio e d’incerta riuscita.
Le colonie dunque, non che aspirassero all’indipendenza come le greche e le moderne, aveano per proprio l’interesse della metropoli. Ecco perchè sì poco consenso trovò Annibale nella lunga sua guerra; e allorchè si parla di rivolte delle colonie, non s’intenda che i Romani stabiliti in quelle insorgessero contro la madrepatria, bensì i prischi abitatori rivoltavansi contro gli avveniticci, e per la prima cosa avranno trucidato i Romani che v’erano di casa, di bottega, di guarnigione[336]. Dopo la guerra Sociale, la legge Giulia modificò quelle condizioni, e tutti gli Italiani vennero considerati Romani; onde in Italia non v’ebbe più nè federati nè municipi senza voto; alle colonie fu accomunato il diritto di suffragio e d’eleggibilità; ma al tempo stesso tutti dovettero adottare le romane leggi, a queste acconciando le patrie costituzioni, in modo di ridurle non al tipo di Roma, ma in armonia con quello. Una di tali costituzioni ci è conservata nella tavola d’Eraclea, città nel seno di Taranto, scritta dopo il 672 di Roma, scoperta nel 1732, e custodita nel museo napolitano, dalla quale e da altri riscontri si raccoglie che ogni municipio avea senati locali, a vita, e di numero prefisso; l’assemblea popolare di ciascuna città nominava ai posti del senato vacanti; sovra presentazione dei predecessori, i magistrati erano eletti ne’ comizj municipali come usavasi a Roma; ed erano responsali in denaro de’ proprj falli. Esistevano inoltre borgate e mercati (_fora_, _conciliabula_) non ancora elevati a municipj.
In somma i Romani, nati in piccola città, applicavano ai vinti gli stessi loro regolamenti interni; il diritto pubblico imitava il diritto civile; e come il padrefamiglia trattava da famuli o schiavi i suoi sottoposti, ovvero li rendeva liberti o gli adottava, così Roma facea de’ popoli. In essa città, dove lo straniero non godeva alcun diritto, neppur quello della giustizia, importava di farsi ospiti di qualche casa o persona. Se ne stendeva contratto, e alcuni ce ne rimangono scolpiti in pietra o in bronzo, pei quali il patrono obbligavasi a dare al cliente ospitalità, tutelarlo, procurarne il maggior utile ed onore; e il cliente di rimpatto onorarlo qual padre, fargli corteggio, somministrargli denaro, riscattarlo se cadesse prigione in guerra. Al modo stesso popoli interi si posero sotto al patronato di qualche famiglia, per esempio de’ Fabj gli Allobrogi, degli Antonj i Bolognesi, de’ Marcelli i Siciliani, affine di avere chi ne sostenesse le ragioni[337].
[PARTECIPAZIONE ALLA CITTADINANZA]
Roma stessa talvolta conveniva dell’ospitalità con privati o con popoli; posizione non ben definita, che lasciava ai collegati l’indipendenza, ma debole. Camillo, occupata Vejo, manda una tazza d’oro al dio di Delfo; ma la nave tra via è presa dai Liparioti, famosi corsari. Timasiteo, uno d’essi, per riverenza a Roma e al nume, persuade i suoi a restituire il latrocinio; e il senato in benemerenza gli decreta regali e il diritto d’ospitalità. Dopo un secolo e mezzo i Romani conquistano Lipari, ma conservano liberi ed immuni da tributo i discendenti di Timasiteo[338].
Tante gradazioni di dipendenza riescono difficilissime a intendersi da noi, avvezzi all’uniformità: ma è il capolavoro della politica di Roma questo assimilare i vinti. Fin allora i popoli del mondo tenevansi serrati fra gelose barriere, escludendo ogn’altro dai privilegi che conferiva la cittadinanza; laonde i vinti restavano o servi o plebe _ex lege_. Da qualche conquistatore erano unite sotto scettro di ferro più comunità? non per questo si fondeano, e ben tosto ne erano sbrancate novamente, senza conservare della dominatrice che odio e sgomento.
Anche le costituzioni de’ primitivi Itali trovammo tutte comunali; un paese ostile all’altro, ed eliminando gli stranieri: pure faceano confederazioni, che accomunavano i diritti dei varj. Ma Roma procede con ben altra risolutezza, e gli aggrega. Da principio si popola col ricoverare chiunque vuol entrarvi ai patti prescritti; ora i vinti Albani, ora i vincitori Sabini costringe o alletta a trasferire i loro penati presso i suoi: tribù, popolazioni, razze acquistano la cittadinanza romana: poi si creano cittadini in altri paesi, e tutti si ascrivono alle tribù della città, e tutti possono esercitarvi i civili diritti[339]. Se lo spirito aristocratico del governo consolare restrinse questo afflusso di forestieri, la plebe e i fautori di essa da Spurio Cassio fino a Cesare caldeggiavano che gli Itali fossero pareggiati di diritti ai Romani.
[CITTADINANZA]
Inoltre nelle provincie, eccetto la Sardegna, v’aveva alcune città _libere_; ve n’aveva di immuni da tributo; come v’erano cittadini e liberi e immuni o personalmente o con tutta la schiatta: anzi ai Greci furono restituite perfino le assemblee pubbliche, e l’adoprar giudici di propria nazione, e risolvere le liti colle leggi patrie. Pertanto Roma, se si disanguava colle guerre, presto se ne rifaceva coll’assimilarsi i vinti; questi esistevano per essa, mentre essa colle colonie rifondeva la vita ne’ paesi assoggettati. Col concedere la cittadinanza come liberalità ai più benemeriti e fedeli, preparavasi partitanti nella lontana contrada, e traeva a sè quel che di meglio fosse fuori. Questi aggregati talmente s’identificavano con Roma, che parlando di essa dicevano «Noi, e i padri nostri, e il nostro fondatore Romolo»; al modo che gli Svizzeri del canton Ticino o di Ginevra si dicono figli di Tell. Così Roma compiva un gran passo sociale, qual era il trarre il mondo ad un’unità non prima conosciuta; estendeva il proprio Comune fino ad abbracciare tutto il mondo incivilito; e ne sarebbe divenuta immortale, se l’eccesso delle conquiste non avesse precipitato in lei tanti forestieri, che l’utile pasto riuscì a micidiale replezione.
[TRISTA CONDIZIONE DEI VINTI]
Quanto all’esterno, mai non erasi più sapientemente applicato il _Dividi e impera_; giacchè surrogando le città alle nazioni, e creando tanti interessi diversi, s’impediva acquistassero la potenza che deriva dall’unità d’intento; dappertutto rotti que’ vincoli con cui le popolazioni si teneano fra loro, tolte le alleanze, le assemblee, sino il far transazioni commerciali e matrimonj fra esse. La condizione de’ possedimenti era differente anche fra gl’Italiani; e mentre il cittadino poteva divenire proprietario assoluto d’un campo conquistato, un Italiano non n’avea che il possesso precario. Que’ tanti Romani sparsi nelle colonie poteano usurpare il possesso del vicino, e questo non aveva diritto di citarlo ai tribunali di Roma se non per mezzo d’un patrono, il quale troppo facilmente si conniveva al compatrioto.
Gli Italiani (salvo i pochi ch’ebbero lo jus _commercii et connubii_) non possono ereditare nè comprare da un cittadino romano, nè vendergli se non a rischio e pericolo, e senza che la legge lo sussidii se il cittadino neghi il prezzo, o frodi i patti, o manchi alle scadenze. Altrettanto avviene dal creditore al debitore. Il cittadino, protetto sempre dalla legge e dai tribuni, non potrà essere incarcerato, non battuto, non crocifisso; l’Italiano sì: questo non fruirà d’eguale condizione nell’esercito, ov’è escluso dalla legione, e ammesso solo nella coorte; nelle retribuzioni riceverà quel poco che si vorrà concedergli; il generale può, anche per colpe leggiere, decapitare un prefetto degl’Italiani, e aggiungervi l’ignominia; la bastonatura di questi si fa con altro legno che quel di vite, riservato ai Romani. Nè calza male il paragone di quello stato colle colonie d’America: gli uomini bianchi, gli Europei, vi rappresentano il cittadino romano; i bianchi, non mescolati di sangue africano ma d’altra razza che l’europea, equivalgono al greco, all’italioto, all’etrusco; il mulatto e il negro sono nella degradazione in cui erano tenuti gli stranieri, i Barbari.
La giustizia degli antichi non si fondava sopra basi eterne, quali l’eguaglianza di tutti gli uomini e la paternità dello stesso Dio, ma sui patti reciproci. I membri d’una società aveano franchezza, diritti, onori; gli estranei rimanevano nemici da trattarsi col diritto del più forte; i vinti erano una genìa abbandonata dagli Dei, e perciò inferiore, e destinata a servizio ed utile del vincitore. E ragione e coscienza vedemmo ammutolirsi nelle conquiste; e dacchè non si trattava più di cittadini, anche i magistrati si permettevano ogni abuso ne’ paesi conquistati, anzi talvolta contro gli stessi socj, pei quali la libertà conceduta riusciva di mero nome[340].
Date questi diritti a gente sobria, casalinga, agricola, osservatrice, quantunque cavillosa, della promessa e della stretta parola, e farà sentire una dominazione severa, inumana se volete, pure coscienziata, quando anche la coscienza possa essere erronea. Ma se sottentri un popolo corrotto da improvvise ricchezze, che non farà soffrire a questi medesimi Italiani, che pur godono il titolo di socj, di alleati, fin di liberi? L’anno della sconfitta di Perseo, dalla quale comincia a irrompere la prepotenza pubblica e privata, il console per la prima volta ordinò che gli alleati di Preneste gli uscissero incontro, ed allestissero alloggi e cavalli. Un altro fece sferzare i magistrati d’una città alleata, che non gli aveva apparecchiato abbondanza di viveri. Un mandriano di Venosa, vedendo gli schiavi portare in lettiga un cittadino romano, domanda—Che? è egli morto?» e l’arguzia gli costa la vita sotto le bastonate. Un censore, per adornare un tempio da lui costruito, leva il tetto a quello di Giunone Lucina, il più venerato d’Italia. Venuto il console a Teano, sua moglie desidera lavarsi nel bagno degli uomini; e non essendo questo sgombrato abbastanza sollecitamente, il primario cittadino è fatto snudare e flagellare in pubblica piazza: atterriti quei di Caleno decretano che veruno si accosti ai bagni finchè un magistrato romano si trovi nella città. Per consimile titolo a Ferentino il pretore fece arrestare i questori, uno dei quali fu battuto a verghe, l’altro si sottrasse all’obbrobrio dandosi a precipizio da un’altura[341]. Le api d’un villano molestavano un potente vicino, il quale gliele distrusse; il villano risolse di trasferire altrove i poveri penati,—Ma (diceva) non ho potuto trovare un angolo che non fosse accostato da ricchi e poderosi; non un ricovero contro l’arbitrio e l’oppressione».
[LE PROVINCIE]
A quanto peggior condizione doveano trovarsi le provincie! Acquistato un paese, Roma lo lasciava alcun tempo governare da principi nazionali od impostigli, finchè lo avesse indocilito al giogo; allora li sbalzava, e riducevalo a provincia: al che pure riusciva l’alleanza contratta con qualche città o Stato libero. La prima sua cura consisteva nel torgli ogni pubblica forza o costituzionale libertà, e singolarmente scomporre quelle confederazioni, che cara le aveano fatto costar la vittoria sopra l’Etruria, la Gallia e la Grecia. Del suolo della provincia l’alto dominio supponeasi spettare al popolo romano; gli abitanti non aveano che l’usufrutto, pagandone tributo, oltre l’imposta personale, e non erano ammessi alla milizia. Un consulto del senato determinava l’ordinamento delle provincie, vario l’una dall’altra, ma tutte in sudditanza assoluta. Il prisco diritto pubblico e civile dovea dar luogo alla legislazione nuova, il potere sovrano ridursi in un magistrato di Roma, cui competevano la giurisdizione, l’amministrazione, e spesso anco il comando militare. Alle città lasciavasi un’amministrazione propria, modellata sugli statuti antichi, ma alle forme democratiche cercavasi surrogare l’aristocrazia.
Conquistata la Sicilia, nè trovando bisogno o convenienza d’unirla alla fortuna di Roma, fu ridotta a provincia, e la prima ordinanza fu data da Marcello dopo l’insurrezione degli schiavi: Rupilio la riformò, e da Cicerone possiamo raccorne l’essenza. Comprendeva diciassette città o popoli tributarj, di cui cioè eransi confiscate le terre, poi restituite ai prischi possessori col peso d’un’annua retribuzione. Ma fedele al sistema di non render eguale a tutti il giogo, il senato lasciò a Messina, Taormina, Noto il diritto d’alleate; altre cinque godeano l’immunità; la restante isola pagava la decima de’ frutti. Le terre del dominio pubblico doveano una tassa, che ciascun lustro prefiggevasi dai censori: quelle soggette a decima la pagavano quale Gerone aveala stabilita: le immuni erano obbligate a vendere e portare a proprie spese a Roma ottocentomila moggia di frumento per quattro sesterzj il moggio (_frumentum imperatum_), che servisse alle distribuzioni. Le liti fra una città e un cittadino giudicavansi dal senato d’un’altra città, beneviso alle parti: quelle fra membri d’una città stessa si risolveano secondo gli statuti d’essa città: quelle fra individui di città diverse, secondo le ordinanze di Rupilio. Se il Romano richiedesse in giudizio un Siciliano, era competente il tribunale siciliano; il romano se al contrario. Le dispute fra coltivatori e decimatori decidevansi secondo la legge di Gerone sui cereali; altre erano risolte da una specie di corte d’assise, formata di cittadini romani[342].
A reggere le provincie, il senato spediva consoli usciti di carica e pretori, i quali, ad imitazione dei pretori urbano e peregrino (pag. 411), in un _editto di giurisdizione_ esponevano le norme con cui governerebbero, confermando gl’istituti anteriori e introducendone di nuovi, o trasferendovi quelli della metropoli che paressero opportuni[343]. L’accompagnavano ordinariamente un questore per esigere l’imposta, e un intendente per regolare le finanze.
Fosse pur liberale la data costituzione, ledevasi il sentimento nazionale coll’introdurre le usanze romane, ed anche la lingua dovunque non si parlasse la greca, e fin la religione; o se tolleravasi l’antica, come nell’Egitto e in Giudea, se ne proibivano le adunanze. Per fiscalità vietavansi talora le coltivazioni meglio confacenti, e la vigna e gli ulivi erano proibiti nei paesi transalpini[344]. I governatori poi, oltre avere immensi mezzi di guadagno legale, dalla illimitata potenza e dall’appoggio delle truppe accantonate venivano strascinati al tiranneggiare; e cambiandosi ogni anno, non aveano alle vessazioni neppur il limite della sazietà. Sallustio chiama spietata e intollerabile la dominazione romana[345]: Livio, liricamente e ingenuamente abbagliato dalla patria grandezza, tanto che di vero cuore s’indispettisce allorchè qualche popolo osa difendere contr’essa la vita e la libertà, Livio confessa che, dovunque è un pubblicano, ivi il diritto svanisce, la libertà non esiste più[346].