Storia degli Italiani, vol. 01 (di 15)

Part 28

Chapter 283,517 wordsPublic domain

Perseverava dunque l’originario ordinamento per genti e per famiglie; ma Roma non tenevasi immobile, anzi progrediva con misura, accettando i vinti nella propria comunità, e di ciascun Ordine ascrivendo il fiore nell’Ordine superiore. Il soldato, il giureconsulto, l’oratore si sentiva spinto ad elevarsi; e nel nuovo grado portava non l’accidia d’un potere incontrastato ed ereditario, ma l’operosità di chi ha dovuto acquistarselo. Quella serie poi di magistrature che erano un annuale esame, dava stimolo a ben sostenerle per meritarne di maggiori, e per trasmettere alla propria famiglia la dignità che ne conseguiva.

[CENSORI]

Affinchè il passaggio da un Ordine all’altro e nella cittadinanza si compisse regolatamente, furono istituiti i censori, che vigilassero a classificare i Romani secondo il grado di cavalieri, cittadini od erarj. Di tale carica, spoglia di potestà diretta e di volontà imperativa, eppure onnipotente nel movimento della pubblica vita, veniva onorato chi avesse ben sostenuto altri uffizj. Ogni cinque anni, per fare il _lustro_ o diremmo lo spurgo, il censore chiamava il popolo a rassegna nel campo Marzio, e senz’altra forza che de’ suoi uffiziali e de’ suoi registri, esaminava e depurava gli ordini, le tribù, le centurie. All’appello dell’araldo, ogni Romano compariva a render conto delle facoltà sue; ed i censori, a norma dei bisogni dello Stato e delle variate sostanze, riformavano la distribuzione delle classi e delle centurie, e quali faceano ascendere, quali calare, quali confinavano tra gli erarj. Grande autorità ne derivava ad essi; e il senato acquistava con ciò l’arbitrio di comporre l’assemblea legislativa come meglio trovasse, e così dominarla. Ma poi anche la censura cessò d’essere privilegio aristocratico, e fu comunicata a’ plebei.

I censori trovavansi dal proprio uffizio recati ad erigersi guardiani del buon costume. V’era fra’ senatori chi si fosse o impoverito o disonorato? lo radiavano dall’_album_, surrogando un più degno. Ogni cavaliere presentavasi alla rassegna col cavallo, che a ciascuno era somministrato dal pubblico; e se questo si trovasse mal tenuto, o lui povero oppure incriminato, gli si intimava _Vende equum_, e questa privazione equivaleva a degradarlo. L’_animadversio censoria_ infliggevasi ad azioni disonoranti, contro delle quali nessuna pena sancisse la legge; come l’ingratitudine del cliente verso il patrono, l’eccesso di durezza o d’indulgenza coi figliuoli, l’inutile maltrattamento degli schiavi, la negligenza verso i parenti, l’ubriachezza, la trascuranza dei doveri religiosi o delle esequie, il sedurre la gioventù; e così al tutore infedele, al socio mancator di parola, al celibato capriccioso, al concubinato, all’esposizione dell’infante legittimo, a chi oltraggiasse alla decenza ed alla salute pubblica[321].

Ammonivano pure il plebeo che da agricola si mutasse in mercante o artiere; il contadino che lasciasse deperire la sua vigna, o il cui campo fosse men coltivato che i vicini. Ad Emilio Lepido console si fece appunto dell’aver preso a pigione una casa per seimila sesterzj e innalzata una villa oltre misura; Lucio Antonio fu espunto dal senato perchè ripudiò la moglie senza raccorre un consiglio di amici[322]; Cornelio Runfio, antenato di Silla, degradato perchè gli trovarono più di dieci libbre d’argento in vasellame; i censori Domizio Enobarbo e Licinio Crasso fecero chiuder le scuole, dove i retori insegnavano una sfacciataggine di parole ignota ai grandi oratori. Esso Enobarbo pose querela al collega, oratore famoso, d’aver amato soverchiamente una murena, fin ad ornarla di giojelli, e morta onorarla di pianti e d’un monumento: ma Crasso sventò il giudizio volgendolo in riso, e confessando,—Io son troppo lontano dalla saggezza di Domizio, il quale non ha pur pianto alla perdita di tre mogli». Sovrattutto la legge circondava di cautele i senatori per farli rispettati; non doveano impoverirsi, non arricchire con appalti, non prestare di là da quattrocento lire, non far da gladiatori, non isposare ballerine, non brogliare; a chi ne convincesse uno di delitto, promettevasi il grado tolto al colpevole.

Ne’ giudizj censorj non bastava il produrre molti testimonj di buona condotta, come usavasi per gli altri, ma si chiedeano discolpe dirette. Se la condanna fosse data per convinzione individuale, un altro censore poteva cassarla: tutte poi poteano essere abolite dai censori successivi.

Altri censori praticavano il medesimo scandaglio nelle colonie e ne’ municipj, trasmettendone gli atti all’uffizio di Roma, che deponeva nel tempio delle Ninfe questo periodico sindacato.

[LEGGI]

Chiamavano propriamente _legge_ una deliberazione presa ne’ comizj centuriati da’ patrizj e plebei d’accordo, per rogazione d’un magistrato superiore: _plebiscito_, una risoluzione della sola plebe ne’ comizj tributi, per rogazione d’un magistrato plebeo[323]; era obbligatorio per tutto il popolo (pag. 184); anzi i plebisciti sono le più acclamate leggi del diritto romano. Faceansi leggi per tribù, per curie, per centurie, e di queste medesime variavano i modi d’iniziativa e di sanzione. Una legge si proponeva dapprima al senato: se in questo passasse, promulgavasi per tre successivi mercati, acciocchè anche i campagnuoli potessero prenderne cognizione: al dì prefisso convocavasi il popolo nel campo Marzio, si discuteva, si mandava a voti. Per raccogliere questi, facevansi tanti ponticelli quante le centurie; e ciascun cittadino, passando pel suo, riceveva delle tessere, colle quali esprimeva secretamente il suo voto. Se si trattava di legge, la tessera favorevole portava VR, l’altra A, cioè _Vti Rogas_ e _Antiquo_; se di giudizio, una il C, una l’A, una NL, cioè _Condemno_, _Absolvo_, _Non Liquet_. I voti valevano complessivamente per centurie.

[PLEBISCITI]

Altre volte il voto era palese. Così allorquando quelli d’Aricia e d’Ardea disputavano fra loro un territorio, e si riportarono all’arbitramento de’ Romani, questi raccolsero le tribù per decidere, e posero due urne, l’una per il sì, l’altra per il no. Ma insorse una quistione incidente, essendosi asserito che il territorio conteso non apparteneva a nessuno dei due litiganti, sibbene ai Romani; onde una terza urna fu riservata a tal quistione, e tutti i voti caddero in quella[324].

[RIFORME]

Il diritto romano non procedette per improvvise e violente rivoluzioni; gloriandosi di rimaner saldo agli antichi statuti, non derogò mai le XII Tavole[325], e lasciava che i magistrati, e principalmente gli editti dei pretori e degli edili supplissero ai difetti ed interpretassero.

[MAGISTRATI]

A ciascuna delle differenti magistrature spettava una porzione dell’autorità sovrana, restando indipendenti nell’azione a loro attribuita; e soltanto sotto l’Impero le vedremo coordinate in una vasta gerarchia, che le une sottomette alle altre. Un potere sommo, al quale tutto si riporti, tutto riesca, fu ignoto a Roma repubblicana; i magistrati quasi non dipendevano dal senato nè dal popolo, se non in quanto allo scadere doveano subire il sindacato; fra loro stessi operavano da eguali, non per delegazione o sotto gli ordini d’un superiore, ma in virtù del potere conferito dall’elezione popolare, e perciò responsali della propria gestione, ognuno estendendosi fin dove cominciavano le attribuzioni dell’altro, ognuno potendo quel che valeva a compire da sè, nè avendo modo di costringere gli altri, che erano inferiori a lui ma non subordinati.

[DITTATORI]

E appunto perchè la costituzione non determinava i limiti delle varie magistrature, e moltissimo attribuiva alla bontà e dottrina, le qualità personali davano ad uno maggiore o minore autorità, ed agevolezze alle usurpazioni. Quando poi bisognassero rimedj più pronti ed efficaci, la costituzione distruggeva se stessa coll’accordare potere assoluto ad un dittatore, che, magistrato, legislatore, capitano, senz’appello al popolo, tenuto come dio (_pro numine observatus_), poteva quando volesse farsi tiranno. Che valore avea la prescrizione che dopo sei mesi egli deponesse il potere?

Le magistrature, tutte a tempo ed elettive, distinguevansi in ordinarie e straordinarie; e in ciascuna v’avea magistrati grandi, godenti il poter militare e l’autorità civile (_imperium et potestas_); e magistrati minori, investiti di potere limitato. Nei grandi, i consoli, i pretori, i censori erano magistrati ordinarj; straordinarj il dittatore e il suo luogotenente, il prefetto della città, l’interrè. Minori gli edili plebei e curuli, i questori e i tribuni.

[CONSOLI]

Del governo stavano a capo due consoli, re annuali scelti fra nobili o plebei. Presedevano alle adunanze del popolo e del senato, raccoglievano i voti, curavano l’esecuzione dei decreti; introducevano gli ambasciatori stranieri, cernivano i guerrieri fra i cittadini e i federati, nominavano i tribuni nelle legioni, soprintendevano alle cerimonie religiose e alle finanze; e sebbene di rado potessero in persona amministrare la giustizia, erano però considerati come supremi custodi delle leggi, dell’equità e della disciplina, e molte cause venivano dai tribunali ordinarj portate al consolare in ultima istanza. Il senato poteva prorogar loro il comando degli eserciti, dare o negare le somme necessarie; il popolo doveva servirli in guerra, e rivedere le spese e i trattati da loro conchiusi coll’inimico: onde erano costretti tenersi amici l’uno e l’altro. Riceveano poi omaggi che oggi non si soffrirebbero: ritirarsi al loro passaggio, scendere da cavallo o alzarsi da sedere all’apparir loro; se no, le battiture dei littori: Acilio spezzò la sedia curule d’un pretore che non si levò.

[PRETORI]

Dai fasci ond’erano accompagnati si tolse la scure, per dinotare che non aveano il diritto di sangue; la rimetteano però dopo usciti un miglio da Roma, recuperando quel potere illimitato ch’è conveniente a un capo d’esercito. Di fatto in tempo di guerra potevano senza limiti, o quando ne’ frangenti il senato commettesse loro l’autorità dittatoria perchè salvassero la repubblica. Pure, finchè non si uscì d’Italia, i consoli anche a capo dell’esercito sottostavano al veto de’ tribuni, alla continua vigilanza del senato, che potea negar loro i viveri o richiamarli: ma quando si varcarono i mari (riflette Polibio) furono tutto; essi pretori, censori, edili, essi popolo e senato; patteggiavano co’ vinti, imponevano tributi e leggi, levavano soldati; regnavano insomma, ed apprendevano le pericolose blandizie del comandare indipendente.

Gli antichi re aveano in sè unito il presedere alle grandi assemblee ed al senato, il comandar agli eserciti, l’amministrare la giustizia; altrettanto continuarono i consoli: ma quando venne accomunata a’ plebei questa suprema magistratura, i nobili tentarono cincischiarla col nominare pretori che, scelti sempre fra i patrizj, rendessero giustizia. Non andarono però sei lustri che anche alla pretura fu scelto un plebeo. I pretori adempivano le veci del console quand’egli assente o quando altrimenti occorresse; ma special loro attribuzione erano i giudizj inferiori.

Dalla distinzione fra cittadini e forestieri nascevano due diritti, l’uno detto _civile_, l’altro _delle genti_. Il civile regolava le prerogative, e proteggeva le azioni del cittadino romano secondo le leggi patrie. Il diritto delle genti (tutt’altro da quello che oggi s’indica con tal nome) abbracciava le relazioni sociali, il complesso di que’ principj giuridici in cui tutti i popoli civili sono d’accordo, e le regole dell’equità naturale[326].

Per applicare tali diritti, al tempo della prima guerra punica si elessero un pretore _urbano_ ed uno _peregrino_; poi crebbero a quattro, a otto, a sedici e più. Le loro funzioni epilogavansi nella formola _do, dico, addico: davano_ l’azione, l’eccezione, il possesso, i giudici, gli arbitri, i tutori; _dicevano_ sentenze nelle cose controverse e ne’ casi possessorj; _addicevano_, cioè aggiudicavano quando si facesse cessione del diritto, nell’emancipazione e simili.

Gravati di tanta responsabilità, al primo entrare in carica doveano, anche per proprio interesse, fare pubblica professione del come avrebbero in quell’anno esercitato la parte che la costituzione lasciava a loro arbitrio, senza ledere il diritto civile[327]. Esponeano dunque un _editto_, oggi diremmo un programma, riguardante specialmente quel che noi qualificheremmo di diritto amministrativo; conservando ciò che trovassero buono negli antecessori, correggendo i difetti, proponendo nuove formole d’azione; dal che veniva a progressivamente migliorarsi la legislazione, secondando il variar de’ costumi e dell’opinione senza radicali sovvertimenti; e la rigidezza della legge scritta era piegata, principalmente colle finzioni[328], col mutar nomi, colle eccezioni e col restituire in intiero; mostrando sempre appoggiarsi all’antico diritto anche quando vi si contraddiceva.

[GIURISDIZIONE]

Il carattere dei poteri giudiziali fra i Romani risulta dalla distinzione che faceasi tra gius e giudizio, tra magistrato e giudici. Gius è il diritto; giudizio sono le istanze, l’esame, la sentenza. Il magistrato dichiara il diritto, lo fa eseguire, risolve l’affare qualora la dichiarazione del diritto basti alla soluzione; in caso contrario, assegna qual potere dovrà giudicare i litigi, e qual diritto regolarli. I giudici esaminano la controversia e le discussioni fra le parti, e le terminano colla sentenza. A quello dunque spetta, oggi diremmo, la decisione del diritto; a questi la decisione del fatto, valutandolo però giuridicamente.

Anche ne’ giudizj rimaneva dunque la sovranità al popolo, il quale esercitava la giurisdizione direttamente ne’ casi capitali, e per delegazione nelle materie di ragione privata. Annualmente ne’ comizj da ciascuna tribù si eleggevano tre giudici, detti perciò centumviri, e si dividevano in quattro collegi, che, ora separati ora congiunti, procedevano intorno alle quistioni di diritti famigliari, di dominio quiritario, di successione. Forse in tutti i casi[329], ma certamente in quelli che non fossero di competenza del tribunale centumvirale, le parti, dopo esposta la contestazione al pretore, sceglievano d’accordo l’arbitro od il giudice, che doveva discutere la causa secondo la formola data dal pretore[330]. Il giudice si designava ne’ casi di stretto diritto, ove cioè si trattasse di cosa certa e determinata; l’arbitro in quelli _ex æquo et bono_, ossia di equità; e quello e questo fra le persone annualmente trascelte ad esercitare i giudizj. Per un pezzo furono dell’Ordine senatorio, dappoi vi pretesero anche i cavalieri, dal che vedremo sorgere conflitti gravissimi.

Per le liti con stranieri o fra stranieri, il pretore deputava Recuperatori, che doveano risolverle colla massima sollecitudine; il qual vantaggio li fece poi adottare anche pei cittadini nei casi di possessorio o di risarcimento di danni derivati da ingiuria o da delitto.

[DIRITTO AUGURALE]

Tal era quella mescolanza di tre governi che gli antichi ammiravano, e dove s’avea coi consoli unità dell’esecuzione, col senato sperienza ne’ consigli, col popolo vigor nell’azione; per modo che tutte le forze dello Stato convergeano con irresistibile potenza alla grandezza della repubblica. Il console può tutto, ma il senato può negargli i mezzi, il tribuno impedirne le decisioni; tocca al popolo il sindacarne gli atti, e punirlo o premiarlo col novamente eleggerlo. Il senato sembra il padrone della repubblica agli stranieri che trattano con esso solo; eppure è sottoposto alla revisione dei censori, è preseduto dai consoli, è remorato dai tribuni, e deve aspettar le leggi delle centurie e delle tribù. Il popolo rimane corpo sovrano al fôro, ma ne’ tribunali ha per giudici i cavalieri, nell’esercito per generale il console; dipende dal senato e dai censori per gli appalti e pei possessi: il patrizio si mescola fra’ plebei a sollecitarne il voto, a comprarlo anche col denaro che i suoi avi ne hanno usurpato. Da quest’equilibrio tanta forza, tanta preveggenza, tanto senno politico.

Chi ci ha intesi parlare più volte d’auspizj, comprenderà quanta parte avessero nell’amministrazione, ogni atto della quale esigeva la sanzione divina. L’auspizio era l’osservazione rituale di certi segni, come fenomeni celesti e meteore, volo di uccelli, tripudio o svogliatezza dei polli sacri nel prender cibo, cammino di serpenti o d’altri animali, che doveano attestare l’assenso o la disapprovazione degli Dei.

Carattere essenziale del magistrato in Roma era il poter consultare da sè gli auspizj; ma per lo più ricorreva agli auguri, che conosceano le posizioni, il tempo, i riti, e che per ciò trovavansi in mano le guise di sciogliere un’adunanza, sospendere una nomina, abrogare una decisione, limitare insomma l’autorità non solo dei magistrati, ma del senato e del popolo. «Il diritto più grande ed eccellente nella Repubblica (diceva Cicerone) è quello degli auguri, che sorpassa l’autorità. Qual cosa maggiore che il poter disciogliere i comizj e le assemblee convocate dai magistrati supremi, e annullarle dopo fatte? qual cosa più rilevante che il veder un’impresa interrotta se l’augure assegna un altro dì? qual cosa più magnifica che poter decretare ai consoli d’abdicarsi dalla magistratura? qual cosa più religiosa che il concedere o no l’adunanza del popolo? abolire una legge se non è proposta secondo le forme? Senza l’autorità loro insomma nulla di quel che fanno i magistrati in città o fuori, può essere approvato»[331].

Gli auguri erano a vita, eletti ne’ comizj come gli altri collegi. Dopo che le conquiste si allargarono, acciocchè il generale non fosse costretto abbandonare a lungo l’esercito per venire a Roma a consultare gli auspizj, sceglievasi un pezzo del territorio conquistato, si dichiarava romano, ed ivi il generale compiva la cerimonia[332].

[SACERDOTI]

Quindici sommi pontefici, ispettori delle cose sacre, proferivano sulle dubbiezze che facilmente insorgono in un sistema tradizionale. I quindecemviri, portati a questo numero sotto Silla, inamovibili e specialmente devoti ad Apollo, custodivano i libri Sibillini, e ne interrogavano i vaticinj; per mezzo de’ quali furono introdotte tante novità nel culto nazionale, e mantenutivi riti atroci, fino al sepellire persone vive. Gli Epuloni, determinati nel numero di sette da Silla stesso, faceano gli onori del banchetto di Giove. I sacerdoti sceglievansi fra cittadini primarj e nobili; nè i plebei vi s’introdussero se non quando il numero ne fu aumentato.

[CULTO]

Auguri, pontefici, quindecemviri, epuloni formavano i grandi collegi, ciascuno sotto un _magister_ o capo particolare, cui sovrastava il pontefice massimo, custode de’ formolarj religiosi, esecutore de’ maggiori sacrifizj. Eletto dal popolo intero, era inamovibile; la sua casa dovea rimanere continuamente aperta al pubblico; e fu sempre un patrizio fin a Tiberio Coruncanio nel ii secolo avanti Cristo. Patrizj erano pure i quattro del suo consiglio; ma nel 301 vi si aggiunsero quattro plebei, poi sotto Silla crebbero a sedici. Dalle costoro decisioni davasi appello all’assemblea del popolo. Un _rex sacrificulus_, patrizio, di comparsa e nulla più, adempiva i riti che anticamente spettavano ai re; e nella festa commemorativa della costoro cacciata (_regifugium_), dopo immolate le vittime, egli davasi in fuga.

Quattro collegi inferiori comprendevano i Fratelli Arvali, i venticinque Tiziesi, i venti Feciali che sancivano la pace e intimavano la guerra, e i Curioni che assistevano alle adunanze delle curie. A nessun collegio appartenevano gli Aruspici, indovini poco stimati, che leggevano nelle viscere delle vittime ciò che la prudenza dei padri trovava opportuno alla patria. Altre confraternite si dedicavano al culto speciale di qualche divinità, come i Galli a Cibele, i Luperci a Pane, i Salj a Marte. I tre flamini di Giove, Marte e Quirino, rappresentavano le tre genti, aggregatesi da principio per costituire la curia romana. A tutti ajutavano sacristani, notaj, macellaj, musici, camilli, cioè fanciulli de’ due sessi.

[VESTALI]

Le sei vergini Vestali custodivano il fuoco sacro di Vesta e le arcane cose cui era appoggiata la salvezza di Roma. Lo spegnersi di quel fuoco si considerava come pubblica calamità, nè altro portento atterrì più di questo durante la seconda guerra punica. Un littore precedeva le Vestali; consoli e littori scontrandole, abbassavano i fasci; esse in cocchio, anche quando la legge il vietava ad ogni altro; esse distinto sedile agli spettacoli; la loro dichiarazione in giudizio equivaleva a giuramento; uno condotto a morte che per caso le incontrasse, rimaneva assolto. Se si adornavano più sollecitamente che a vergine non convenga, erano dal pontefice ammonite; ne erano battute colla sferza nell’interno del tempio se negligessero il culto; se poi macchiassero la castità, sepolte vive, e morto il complice.

Le spese del culto erano sostenute dalle maggiori famiglie, dai privati che offrivano sacrifizj, da qualche possesso dei tempj medesimi, e dalle oblazioni, come erano quelle pei morti a Libitina, per le nascite a Lucina, per la toga virile alla Gioventù: occorrendo suppliva lo Stato.

Ma la religione a Roma non si elevò mai nè a poesia nè a sublimi speculazioni; positiva e di semplice pratica, si atteggiò alla politica, come ogni altra cosa servendo allo Stato. I sacerdoti non si costituirono in un corpo compatto e prevalente, non duravano perpetui, non cessavano d’essere nel medesimo tempo cittadini e magistrati; nè pare dal sacerdozio derivassero lucro, sibbene considerazione e influenza: intervenivano a bandire la guerra e sodare la pace, sanzionavano ogni pubblico atto, preludevano cogli augurj alle determinazioni, interrogavano gli oracoli, ma vi si scorge sempre un intento politico, non ispirazione religiosa. Quindi i satirici facevano beffe impunemente degli auguri[333]; Cicerone, membro e panegirista di quel collegio, stupiva che due auguri potessero incontrarsi per via senza ridersi in viso; e Lelia domandava al marito Quinto Muzio Scevola perchè non vi aggregasse anche la fantesca, ben più esperta dello sfamare a tempo i polli.

[MUNICIPJ]

Insomma Roma aveva governo municipale, nè mai ne cambiò natura, non distinguendo l’amministrazione della città da quella dello Stato; e sebbene, coll’ingrandirsi, molte attribuzioni primitive del senato e dei consoli venissero assegnate a magistrati nuovi, tutti conservarono sempre alcune attribuzioni meramente locali.

Questo modello offrivasi agli occhi degli Italiani, che erano distribuiti in comunità al settentrione barbare e disgregate, al mezzodì eleganti e ambiziose alla greca, tutte ispirate dalla boria dell’autonomia, e gelose di non comunicarla ad altri. Roma invece, dall’istinto popolare dell’espansione spinta ad aggregare altri a sè, od estendere ad altri le proprie istituzioni municipali, accettava nella città gli avveniticci. Quest’assimilazione molto progredì sotto i re; ma l’aristocrazia succeduta la restrinse, non cercando l’aumento esterno, sibbene l’interna dominazione, e attenta a far tiranno il popolo fuori, per tiranneggiarlo dentro. In fatti, mentre il censo sotto Servio Tullio avea numerato ottantaquattromila cittadini sopra i sedici anni, quello del 245 alla cacciata dei re ne offrì centrentamila, e quello del 278 soli cendiecimila, che dieci anni appresso erano ridotti a cenquattromila ducenquattordici. La plebe pensava altrimenti dagli aristocratici, ed anzichè inimicare i vicini, reclamava per loro la partecipazione de’ diritti; onde appena essa rivalse, tornò ad estendere la concessione della cittadinanza. Questa però non distribuivasi a tutti eguale, ma moltiplicando e variando le concessioni in proporzione dello zelo, e per mantenere la gelosia od eccitare l’emulazione.