Storia d'Inghilterra, vol 1

Part 3

Chapter 33,413 wordsPublic domain

XI. Rinchiuso di nuovo dentro i confini dell’isola, il bellicoso popolo adoperò ne’ civili conflitti le armi che erano già state il terrore dell’Europa. I Baroni avevano per lungo tempo derivati dalle oppresse provincie francesi i mezzi di satisfare al loro prodigo spendere. Quelle sorgenti di pecunia poi disseccaronsi; e rimanendo tuttavia le abitudini d’ostentazione e di lusso generate dalla prosperità, i grandi signori, impotenti ad appagare i loro appetiti depredando i Francesi, si misero a depredarsi vicendevolmente. Il reame, dentro il quale erano rinchiusi, secondo che afferma Comino, che è il più giudizioso osservatore di que’ tempi, non era bastevole a tutti. Due fazioni aristocratiche, capitanate da due rami della famiglia reale, accesero una feroce e lunga lotta per recarsi in mano il governo dello Stato. E poichè l’astio di tali fazioni non nasceva veramente da contesa intorno alla successione, durò lungo tempo dopo che ogni pretesto intorno alla successione era svanito. La parte della Rosa Rossa sopravvisse all’ultimo de’ principi che volevano il trono per diritto di Enrico IV. La parte della Rosa Bianca sopravvisse al matrimonio di Richmond e di Elisabetta. Lasciati senza capo che avesse alcuna onesta apparenza di diritto, i partigiani di Lancaster si collegarono intorno a un ramo di bastardi, e i partigiani di York misero su una successione d’impostori. Caduti sul campo di battaglia o sotto la scure del carnefice molti nobili aspiranti, scomparse per sempre dalla storia molte famiglie illustri, dome dalle sciagure le grandi casate che rimanevano, universalmente convennero a riconoscere ricongiunti nella casa de’ Tudors i diritti di tutti i contendenti Plantageneti.

XII. Intanto maturavasi un avvenimento di assai maggiore importanza che non era l’acquisto o la perdita d’una provincia, lo innalzamento o la caduta d’una dinastia. La schiavitù, e i mali che l’accompagnano, andavano speditamente estinguendosi.

È cosa degna di nota, come le due più grandi e benefiche rivoluzioni sociali che seguissero in Inghilterra; la rivoluzione, cioè, che nel secolo decimoterzo pose fine alla tirannia di nazione sopra nazione; e quella che, poche generazioni dopo, rapì di mano all’uomo il diritto di possedere l’uomo; chetamente e impercettibilmente si effettuassero. Non destando maraviglia nelle menti degli osservatori contemporanei, esse sono state pochissimo avvertite dagli storici. Non vennero eseguite nè da atti legislativi nè dalla forza fisica. Cagioni puramente morali fecero senza rumore svanire ogni distinzione, dapprima tra Normanni e Sassoni, poscia tra schiavi e padroni. Nessuno potrebbe presumere di determinare il tempo preciso in cui siffatta distinzione cessava. Qualche debole vestigio del vecchio spirito normanno si potrebbe forse ravvisare nel secolo decimoquarto; qualche lieve vestigio dell’istituzione del villanaggio hanno scoperto gli eruditi nell’epoca degli Stuardi: che anzi, tale istituzione fino ai di nostri non è stata abolita con legge particolare.

XIII. Sarebbe ingiusto non riconoscere che lo agente precipuo di queste due grandi emancipazioni fosse la religione; e potrebbe forse dubitarsi che una religione più pura sarebbe stata una causa meno efficiente. Lo spirito benevolo della morale cristiana repugna, fuori d’ogni dubbio, alle distinzioni di casta; ma siffatte distinzioni sono segnatamente odiose alla Chiesa di Roma, come quelle che sono incompatibili con altre distinzioni essenziali al suo sistema. Ella veste i suoi sacerdoti d’una dignità misteriosa che li fa reverendi ad ogni laico; e non considera qualsiasi uomo inetto al sacerdozio per ragioni di nazione o di famiglia. Le sue dottrine concernenti il carattere sacerdotale, per quanto si vogliano reputare fallaci, hanno più volte mitigati non pochi dei mali che affliggono la società. Non può riguardarsi come assolutamente nociva quella superstizione, la quale in paesi afflitti dalla tirannia di razza sopra razza crea una aristocrazia affatto indipendente da ogni razza, inverte le relazioni fra l’oppressore e l’oppresso, e costringe il signore ereditario a prostrarsi innanzi al tribunale spirituale dello schiavo ereditario. Ai dì nostri, in alcuni paesi dove esiste la schiavitù de’ negri, il papismo contrasta vantaggiosamente con le altre forme del Cristianesimo. È noto come la repugnanza tra le razze europee e le affricane non è tanto forte a Rio Janeiro, quanto a Washington. Nella nostra patria, questa peculiarità del sistema cattolico–romano produsse nel medio evo molti benefici effetti. Vero è che, poco dopo la battaglia di Hastings, i prelati e gli abati sassoni vennero violentemente deposti, e che avventurieri ecclesiastici venuti dal Continente furono intrusi a centinaia nei più pingui beneficii. Nonostante, anche allora pii teologi di sangue normanno alzavano la voce contro siffatta violazione degli statuti della Chiesa, ricusavano d’accettare le mitre dalle mani del Conquistatore, e gli ripetevano, minacciandogli la dannazione dell’anima, di non dimenticare che i vinti isolani erano suoi fratelli in Cristo. Il primo protettore che gl’Inglesi trovassero fra la casta dominante, fu lo arcivescovo Anselmo. In un tempo in cui il nome inglese era un rimprovero, e tutti i dignitari civili e militari del regno erano esclusivamente concittadini del Conquistatore, il popolo oppresso ricevè con ineffabile diletto la nuova che Niccola Breakspear, uomo della loro nazione, era stato innalzato al trono papale, dall’alto del quale aveva steso il suo piede al bacio degli ambasciatori uscenti dalle più nobili famiglie normanne. Egli era un sentimento nazionale, non che religioso, quello che conduceva le moltitudini all’altare di Becket, il primo inglese che, dopo la Conquista, fosse formidabile ai tiranni stranieri. Un successore di Becket era principale fra coloro che ottennero quella Carta, la quale assicurò a un tempo i privilegi de’ baroni normanni e quelli della borghesia sassone. Quanto grande fosse l’opera con che gli ecclesiastici cattolici poscia parteciparono alla abolizione del villanaggio, lo raccogliamo dalla veneranda testimonianza di sir Tommaso Smith, uno de’ più savi consiglieri protestanti di Elisabetta. Allorquando il possessore di schiavi dal suo letto di morte chiedeva il conforto de’ sacramenti, il sacerdote esortavalo per la salute dell’anima ad emancipare i suoi fratelli redenti dalla morte di Cristo. La Chiesa aveva con tanto buon esito adoperata una macchina sì formidabile, che, innanzi lo scoppio della Riforma, aveva francati quasi tutti gli schiavi del regno, tranne i i suoi propri, i quali, a sua giusta lode, sembra che venissero benevolmente governati.

Non vi può esser dubbio che allorquando le due predette grandi rivoluzioni seguirono, i nostri antenati erano di gran lunga il popolo meglio governato in Europa. Per trecento anni il sistema sociale è sempre stato in continua via di progresso. Sotto i primi Plantageneti vi furono padroni così potenti da sfidare l’autorità del sovrano, e contadini degradati fino alla condizione degli armenti, di cui erano guardiani. La condizione del contadino si è venuta a poco a poco elevando; fra l’aristocrazia e il popolo degli operai è sorta una classe media, agricola e commerciale. È probabile che tuttavia vi fosse più ineguaglianza di quella che sia necessaria a promuovere la felicità e la virtù della specie umana; ma nessun uomo era affatto al di sopra della legge, nessun uomo reputavasi onninamente al di sotto della protezione di quella.

Che le istituzioni politiche dell’Inghilterra fossero fino da quell’epoca riguardate dagl’Inglesi con orgoglio ed affetto, e dagli uomini più culti delle vicine nazioni con ammirazione ed invidia, è cosa evidentissimamente provata. Ma nel giudicare l’indole di cosiffatte istituzioni, le numerose controversie sono state rapide e disoneste.

XIV. La letteratura storica d’Inghilterra, a dir vero, patì gli effetti di una circostanza, la quale ha contribuito non poco alla sua prosperità. Il grande mutamento che nella sua politica si è venuto operando negli ultimi sei secoli, è stato la conseguenza d’uno sviluppo progressivo; non mai del distruggere e del riedificare. La Costituzione presente del nostro paese è verso la Costituzione con la quale reggevasi cinquecento anni fa, ciò che l’albero è verso l’arbusto, ciò che l’uomo è verso il fanciullo. Le sue variazioni sono state grandi; nondimeno, non vi fu mai un momento in cui la parte principale di ciò che esisteva non fosse antica. Una politica formatasi in tal modo è forza che abbondi di anomalie. Ma per i danni che sorgono dalle semplici anomalie, abbiamo ampie compensazioni. Altri Stati possiedono Costituzioni scritte, belle di maggior simmetria; ma a nessuna altra società è finora venuto fatto di armonizzare la rivoluzione con la prescrizione, il progresso con la stabilità, l’energia della giovinezza con la maestà d’un’antichità immemorabile.

Non per tanto, cotesto gran bene ha seco parecchi inconvenienti; uno de’ quali sta in questo, che le fonti delle nostre nozioni, in quanto alla nostra antica storia, sono state avvelenate dallo spirito di parte. Non essendovi paese in cui, come in Inghilterra, gli uomini di Stato si siano lasciati tanto trascinare dalla influenza del passato, così non vi è paese in cui gli storici si siano lasciati, come i nostri, condurre dall’influenza del presente. A vero dire, fra queste due cose è naturale connessione. Dove la storia viene considerata semplicemente come una pittura della vita e de’ costumi, come una raccolta di esperimenti da cui si possano trarre massime generali di sapienza civile, lo scrittore non è grandemente soggetto alla tentazione di rappresentare sfigurati i fatti seguiti in un’epoca che non è la sua: ma dove la storia viene considerata come un santuario in cui si custodiscono i titoli dai quali pendono i diritti de’ governi e delle nazioni, gl’incentivi a falsificare i fatti diventano pressochè irresistibili. Uno scrittore francese oggimai non è mosso da nessun potente interesse ad esagerare o a spregiare la potenza de’ re della casa di Valois. I privilegii degli Stati Generali, degli Stati della Bretagna, degli Stati della Borgogna, sono oramai cose di piccola importanza pratica, come lo sarebbe la Costituzione del Sinedrio Giudaico o del Consiglio degli Anfizioni. L’abisso d’una grande rivoluzione divide compiutamente il nuovo dal vecchio sistema. Nessuno abisso simigliante divide in due parti distinte la esistenza della nazione inglese. Le leggi e le consuetudini nostre non sono state mai trascinate dall’impeto d’una generale e irreparabile rovina. Presso noi l’autorità del medio evo è tuttavia autorità valida, e viene tuttavia citata, nelle più gravi occasioni, da’ più eminenti uomini di Stato. Diffatti, allorchè il re Giorgio III cadde in quella infermità che lo rese incapace di esercitare le regie funzioni, e i più insigni giureconsulti ed uomini politici opinavano diversamente intorno al partito da prendersi in cosiffatte circostanze, il Parlamento non volle procedere alla discussione di nessun progetto di reggenza, finchè non fossero stati raccolti e posti in ordine tutti gli esempi reperibili nei nostri annali fino dai primissimi tempi della monarchia. Si elessero Commissioni per frugare negli antichi ricordi del regno. Il primo esempio trovato fu quello del 1217; furono considerati come importantissimi gli esempi del 1326, del 1377 e del 1422; ma il caso che venne giudicato come argomento atto a sciogliere la questione fu quello del 1455. In tal guisa, nella patria nostra, i più solenni interessi de’ partiti si sono appoggiati su’ resultamenti delle investigazioni degli antiquari; e fu conseguenza inevitabile che i nostri antiquari eseguissero le investigazioni loro mossi dallo spirito di parte.

E però non è maraviglia che coloro i quali hanno scritto intorno a’ limiti della prerogativa e alla libertà della vecchia politica d’Inghilterra, si siano generalmente mostrati non giudici, ma rabbiosi e poco sinceri avvocati, come quelli che discutevano non di cose speculative, ma di cose che avevano relazione diretta e pratica con le più gravi e calde dispute de’ tempi loro. Dal cominciare della lunga lotta fra il Parlamento e gli Stuardi, fino al tempo in cui le pretese degli Stuardi più non furono formidabili, poche questioni erano più praticamente importanti di quella nella quale trattavasi di stabilire se il governo, così come era stato da quelli amministrato, fosse o no conforme all’antica Costituzione del reame. La questione non potevasi sciogliere soltanto giusta gli esempi tratti da ricordi de’ regni precedenti. Bracton e Fleta, lo Specchietto di giustizia, gli atti del Parlamento, vennero studiosamente frugati, onde trovare pretesti ad attenuare gli eccessi della Camera Stellata da un canto, e dell’Alta Corte di giustizia dall’altro. Per lungo ordine d’anni, ogni storico Whig affaccendossi a provare che l’antico governo inglese era poco meno che repubblicano, ed ogni storico Tory voleva stabilire che esso era poco meno che dispotico.

Animati da tali sentimenti, entrambi frugavano dentro i cronisti del medio evo; entrambi trovavano agevolmente ciò che andavano cercando; e tutti ostinavansi a non vedervi altro che le cose di cui correvano in traccia. I difensori degli Stuardi potevano di leggieri addurre esempi di re che avevano oppressi i sudditi; i difensori delle Teste–Rotonde potevano con uguale agevolezza produrre esempi di resistenza, opposta con buon esito, alla corona.

I Tories citavano da antiche scritture espressioni servili tanto, quanto quelle che si udivano pronunziare dal pulpito di Mainwaring. I Whigs scoprivano espressioni audaci e severe come quelle che Bradshaw faceva risuonare dal banco de’ giudici. Gli uni adducevano numerosi esempi in cui i re avevano estorti danari da’ popoli senza l’autorità del Parlamento; gli altri citavano casi ne’ quali il Parlamento aveva assunto il potere di punire i re. Coloro che vedevano mezza la verità della questione, avrebbero voluto concludere che i Plantageneti erano stati assoluti come i sultani di Turchia; coloro che ne vedevano l’altra metà, avrebbero voluto concludere che i Plantageneti avevano avuto tanto poco potere, quanto ne avevano i dogi di Venezia: ed ambedue coteste conclusioni aberravano egualmente discoste dal vero.

XV. Il vecchio governo inglese apparteneva alla classe delle monarchie limitate, che nel medio evo sorsero nell’Europa Occidentale; e non ostante che l’una dall’altra differissero non poco, avevano tutte una forte somiglianza di famiglia. Che vi sia stata cotal somiglianza, non è cosa strana; perocchè i paesi in cui sorsero quelle monarchie erano già provincia del medesimo impero grande e incivilito, ed erano stati invasi e conquistati da’ medesimi popoli rozzi ed agguerriti. Erano vincolati dalla stessa credenza religiosa, e congiunti in una medesima grande coalizione contro l’Islamismo. Il loro ordinamento politico quindi prese naturalmente la medesima forma, dacchè le loro istituzioni in parte erano derivate da Roma imperiale, in parte da Roma papale, in parte dalla antica Germania. Tutti avevano re, e presso tutti la dignità regia divenne a poco a poco strettamente ereditaria. Tutti avevano nobili, decorati di titoli che in origine indicavano il grado militare. La dignità della cavalleria e le regole del blasone erano comuni a tutti. Tutti avevano stabilimenti ecclesiastici riccamente dotati, corporazioni municipali godenti larghe franchigie, e senati il cui consenso era necessario alla validità di certi atti pubblici.

XVI. Di tutte coteste Costituzioni affini, la inglese venne fin d’allora giudicata la migliore. Non è dubbio che le prerogative del sovrano fossero estese. Lo spirito religioso e il cavalleresco concorrevano ad esaltarne la dignità. L’olio sacro era stato sparso sul suo capo; e i cavalieri più nobili e più valorosi non si reputavano degradati inginocchiandoglisi dinanzi. La sua persona era inviolabile; egli solo aveva diritto di convocare gli Stati del Regno e di disciorli; e il suo assenso era indispensabile a tutti i loro atti legislativi. Egli era il capo del potere esecutivo, il solo organo di comunicazione co’ potentati stranieri, il comandante delle milizie di terra e di mare, la sorgente d’onde emanavano la giustizia, la grazia e l’onorificenza. Aveva estesi poteri per regolare il commercio: coniava la moneta, determinava i pesi e le misure, stabiliva i porti e i mercati. Il suo patronato ecclesiastico era immenso; le sue rendite ereditarie, amministrate economicamente, bastavano a sostenere le spese ordinarie del governo. Vastissimi erano i suoi propri possedimenti: egli era anzi signore feudale di tutto il suolo del suo regno, e come tale possedeva numerosi diritti lucrativi e formidabili, per mezzo de’ quali egli poteva domare coloro che gli erano avversi, arricchire e far grandi, senza suo detrimento, coloro che gli erano bene affetti.

XVII. Ma il suo potere, quantunque ingente, era limitato da tre grandi principii costituzionali; cotanto antichi, che nessuno poteva indicare il tempo in cui cominciarono ad esistere; e talmente potenti, che il loro naturale sviluppo, continuato per lungo ordine d’anni, ha prodotto le condizioni politiche nelle quali oggimai l’Inghilterra si trova.

Primamente, il re non poteva fare legge alcuna senza il consenso del Parlamento.

In secondo luogo, non poteva imporre tasse senza il consenso del Parlamento.

Da ultimo, egli era tenuto a condurre l’amministrazione esecutiva secondo le leggi del paese, della violazione delle quali dovevano rispondere al popolo i consiglieri e gli agenti del principe.

Nessun Tory, purchè fosse sincero, potrebbe negare che cotesti principii avevano, cinquecento anni fa, acquistato autorità di regole fondamentali. Dall’altro canto, nessun Whig, egualmente schietto, potrebbe affermare che essi fossero, fino ad una epoca più tarda, purificati d’ogni ambiguità, o spinti fino a tutte le loro naturali conseguenze. Una Costituzione nata nel medio evo non era, come una Costituzione del decimottavo o decimonono secolo, creata intieramente in un solo atto, e rinchiusa in un solo documento. Egli è soltanto in un’età culta ed incivilita che la politica può istituirsi sopra un sistema. Nelle società rozze il progresso del governo somiglia al progresso del linguaggio e della versificazione. Le società rozze hanno una lingua, e spesso copiosa ed energica; ma non hanno grammatica scientifica, non definizioni di nomi e di verbi, non vocaboli per le declinazioni, pei modi, pei tempi. Le rozze società hanno una versificazione, e spesso vigorosa ed armonica; ma non hanno leggi di ritmo; e il menestrello, i canti del quale, armonizzati dalla sola squisitezza dell’udito, formano il diletto de’ popoli, non saprebbe spiegare di quanti dattili o trochei consti ciascuno de’ suoi versi.

Come la eloquenza esiste innanzi la sintassi e il canto innanzi la prosodia, così il governo può esistere in grado d’eccellenza lungo tempo avanti che i limiti de’ poteri legislativo, esecutivo e giudiciario, vengano segnati con precisione.

XVIII. E ciò appunto è seguito nel nostro paese. La linea che circoscriveva la regia prerogativa, tuttochè, generalmente parlando, fosse abbastanza chiara, non era stata in ogni parte tirata con accuratezza o precisione. E però, sull’orlo del terreno assegnatole vi era qualche spazio disputabile, dove seguitarono a succedere invasioni e rappresaglie, finchè, dopo anni ed anni di lotta, furono stabiliti segni evidenti e durabili. Sarebbe pregio dell’opera notare in che modo, e fino a qual punto, i nostri antichi sovrani avessero l’abitudine di violare i tre grandi principii che proteggevano le libertà nazionali.

Nessuno de’ re d’Inghilterra ha mai preteso arrogarsi tutto il potere legislativo. Il più violento dei Plantageneti non si reputò mai competente a decretare, senza il consentimento del suo Gran Consiglio, che un _giury_ si dovesse comporre di dieci individui invece di dodici, che la dote d’una vedova dovesse essere la quarta parte del patrimonio invece della terza, che lo spergiuro dovesse reputarsi delitto di fellonia, e che la consuetudine di dividere gli averi in parti uguali fra i maschi d’una famiglia dovesse introdursi nella contea di York.[2] Ma il re aveva il potere di perdonare i colpevoli; e vi è un punto in cui il potere di perdonare e quello di far leggi sembrano di leggeri confondersi fra loro. Uno statuto penale viene virtualmente annullato, se le penalità che esso impone sono regolarmente rimesse ogni qualvolta vi è luogo ad applicarle. Il sovrano, senza alcun dubbio, era competente a condonare le punizioni, e in ciò il suo diritto non aveva limiti; e per tal ragione, egli poteva annullare virtualmente uno statuto penale. Sembrerebbe che non vi fossero serie obiezioni a lasciargli fare formalmente ciò che virtualmente poteva fare. In tal guisa, con l’aiuto di giureconsulti sottili e cortigiani, formossi, sul confine dubbio che separa le funzioni legislative dalle esecutive, quella grande anomalia che chiamasi potestà di dispensare.

Che il re non potesse imporre tasse senza il consenso del Parlamento, generalmente si ammette essere stata, da tempo immemorabile, legge fondamentale della monarchia inglese. Era uno degli articoli che i Baroni costrinsero il re Giovanni a firmare. Eduardo I tentò di violare quella legge; ma, nonostante che fosse uomo destro, potente e popolare, trovò tale opposizione che gli parve utile di cedere. Promise quindi in termini espressi, a nome di sè e de’ suoi eredi, che nessuno di loro avrebbe mai imposto balzelli di veruna specie senza l’assenso e la libera volontà degli Stati del regno. Il suo potente e vittorioso nipote provossi di infrangere cotesto patto solenne; ma trovò validissima resistenza. Finalmente, i Plantageneti, disperati di riuscirvi, rinunziarono a cotali pretese. Ma, comecchè fossero avvezzi ad infrangere la legge apertamente, studiaronsi, secondo le occasioni, eludendola, di estorcere temporaneamente delle somme straordinarie. Era loro inibito di imporre tasse, ma reclamarono il diritto di chiedere e di tôrre in prestito. E però talvolta chiesero con un linguaggio tale, da non distinguersi dall’espressione di un comando; e tal’altra tolsero in prestito con poco pensiero di rendere. Ma il solo fatto di stimar necessario il mascherare simiglianti esazioni sotto nome di donativi o di prestiti, prova a sufficienza che l’autorità del gran principio costituzionale era universalmente riconosciuta.