Part 6
[153] Editto di Rothari, art. 214, ed. Baudi di Vesme. «_Si quis liberam puellam absque consilium parentum aut voluntatem duxerit uxorem, componat anagrip solidos vigenti et propter faida alios XX; de mundium autem qualiter convenerit et lex havet, sic tamen si ambo liberi sunt._»
[154] Vedi GAR, _Biblioteca Trentina_, disª XVI-XVIII. Trento, 1861, art. 74: «_Statuimus, si quæ fœmina ad sui postam, sine consensu patris, vel si non haberet patrem, sine consensu fratris, vel si non haberet patrem nec fratrem, sine consensu matris, nuberet alicui ignominioso, vel alicui longe minoris conditionis, quam ipsa, privetur et privata sit ab omni successione paterna, materna, fraterna et sororina ipso facto; et hoc si nupserit ipsi ignominioso ante vigesimum quartum annum; si vero post vigesimum quartum annum nupserit tali viro, tunc privetur tertia parte haereditatis tantum._»
[155]
_Injuria abs te afficior indigna, pater;_ _Nam si Cresphontem existimabas improbum,_ _Cur me huic locabas nuptiis? sin est probus,_ _Cur talem invitam invitum cogis linquere?_
Un somigliante rimprovero torna nello _Stichus_ di Plauto, I, 2, 73:
_Nam aut olim, nisi tibi placebant, non datas oportuit_ _Aut nunc non aequum est abduci, pater._
IX.
Nozze per ordine superiore.
Notai di sopra, come la casta guerriera abbia mostrato, più di ogni altra, rispetto alla donna; ma alla casta guerriera corrispondeva pur troppo, nel medio evo, un reggimento feudale; e nel reggimento feudale, la sola padrona rimaneva donna; il resto, o maschio o femmina che fosse, si considerava come cosa vile e venale. La libertà de' matrimonii era fra gli infimi vassalli interdetta; e, mentre pur si voleva si moltiplicassero perchè si moltiplicassero le braccia al lavoro, ciò si voleva in quel modo e con quelle condizioni che piacesse meglio al signore di imporre. Tra i Lettoni, per relazione del signor Henriet, prima dell'ultimo decreto imperiale per la emancipazione de' contadini, si raccoglievano in un determinato giorno di festa dal padrone i giovani e le ragazze della terra in una osteria; rinchiusi nell'osteria per un'ora, il fattore distribuiva loro noci e pane pepato. Ricevuto il qual dono, proprio delle nozze[156], i giovani e le ragazze si sceglievano e uscivano quindi, a due a due, dall'osteria per farsi benedire.
Della proprietà sembra lecito il disporre a piacere; finchè pertanto resta per legge o l'uso tollera che il lavoratore sia un annesso della terra lavorata per il signore, quest'ultimo può trattare l'uomo e la terra al modo medesimo. Non recano quindi meraviglia le sentenze delle _Assisiæ Hierosolym_[157], che proibiscono il matrimonio di alcun contadino, sia maschio o femmina, al di fuori della terra, senza che il signore della terra in cui il contadino è passato ne restituisca l'equivalente al proprietario.
Sopra i servi della gleba aveva dunque il signore feudale potestà suprema per le nozze; egli le ordinava od impediva a sua posta; le ritardava, interrompeva, aggravava senza che alcuna autorità venisse a limitarne gli arbitrii. E potrebbe forse essere un resto infelice di tali consuetudini l'uso che, scomparso quasi intieramente in Francia, si mantiene ancora in Piemonte dove la contadina che si sposa porta al suo padrone una specie di coccarda fatta con nastri, la quale chiamano _livrea_. Cosiffatta _livrea_ viene pure distribuita fra le varie persone che gli sposi intendono invitare alla festa nuziale, e particolarmente al banchetto dove il padrone interviene, se egli lo voglia, come di diritto[158].
Qualche riserbo maggiore si osservava nelle forme, quando la sposa non era già una contadina, ma soltanto una vassalla sottoposta al gran feudatario. Il feudatario le domandava quello che nel medio evo chiamavano _maritagii servigium_. Egli mandava tre de' suoi baroni alla donzella, con l'intimazione: _Signora, voi mi dovete il servigio di maritarvi_[159]. Essa era costretta ad eleggerne uno. Permesse le nozze, dovea quindi pagarsi con più maniere di balzelli al feudatario il _nuptiaticum_ o diritto di nozze, il più esecrando de' quali che aveva nome _marcheta_, dovrò più oltre illustrare[160]. All'incontro, se il feudatario menava moglie, non pagava nessun tributo ad alcuno, fuorchè al re, e imponeva a' suoi vassalli un tributo novello, chiamato _auxilium_ od _aiuto_. Che al re si dovesse una specie di tributo per nozze, lo argomento dal brano di una carta di Enrico III re d'Inghilterra, ove si proibisce a' signori qualsiasi maritaggio senza il consenso reale[161].
Nel Dekhan, il re ha facoltà d'imporre un maritaggio, quando un pretendente rifiutato gli si presenta a cavallo di alcuni rami di palma, lacero e insanguinato per le ferite, onde il proverbio dekhanico: «per gli amanti disperati non vi è altra salvezza che il cavallo fatto con rami di palma[162].».
NOTE:
[156] In Piemonte, il proverbio dice:
Pan e nus Vita da spus.
In Albania usano invece le nocciuole; quindi la chiesta nuziale, presso un canto popolare, edito dal Camarda:
M'ha mandato sua signoria Per uno staccio, Per una focaccia, Per una fanciulla Bellina, Io non la tocco, non l'ammazzo, Ma la regalo di pecore e di capre, E le do pane e nocciole, Or me la dai, o che mi dici?
Vedi il capitolo che tratta de' _cibi e banchetti nuziali_, nel terzo libro di quest'opera, e il capitolo primo del quarto libro.
[157] Cap. 270; presso il Du Cange, ed. Henschel, sotto la voce _Forismaritagium_ «Se aucun vilain de qui que se soit se marie avec vilaine d'autre liue, sans le coumandement dou Seignor de la vilaine, le Seignor dou vilain, à qui sera mariée la vilaine estrange, rendra au Seignor de la vilaine un autre en eschange à la vilaine, de tel auge par la connaissance de bonnes gens. Et se ils ne treuvent vilaine, qui la vaille, il li donra le meilleur vilain qu'il aura d'auge de marier; et cil qui sera marié à la vilaine estrange meurt, le Seignor dou vilain doit avoir son eschange, se la vilaine torne à son premier Seignor.»
E nel capitolo seguente: «Se aucune vilaine vait de aucun cazal en autre, qui ne soit de son Seignor, et le Seignor du lieue ou elle sera venue, n'a pooir de li marier, il doit donner à son Seignor une autre vilaine en eschange, à la connaissance de bonnes gens sans faillir.»
[158] Trovo ricordata, presso Rabelais, la livrea nuziale, quando Panurgo annunzia il suo proposito di menar moglie «_Je vous convierai à mes noces; vous aurez de ma livrée._» Vedi ancora, per la parte del feudatario, nel terzo libro, i due capitoli che trattano de' _cibi e banchetti nuziali_ e del _jus primæ noctis_. È tuttavia possibile che la livrea nuziale distribuita a tutti i convitati delle nozze sia un emblema della dignità signorile degli sposi, la compagnia de' quali rimane la loro corte. Veggasi il capitolo che tratta degli sposi _incoronati_.
[159] Vedi DU CANGE, ed. Henschel, sotto la voce _Maritagium_, e Chéruel, _Dictionnaire historique des institutions, moeurs et coutumes de la France_. «_Dame, vous devez le service de vous marier._»
[160] Vedi, nel terzo libro di quest'opera, il capitolo che tratta del _jus primae noctis_.
[161] Presso Du Cange, ed. Henschel, sotto la voce _Maritagium_: «_Cum per experientiam didicimus quod quamplures Dominæ regni nostri, spreta securitate, quæ per legem et antiquam consuetudinem regni Angliæ capi solet et debet ab eis, ne se maritari permitterent sine consensu et voluntate nostra, non requisito super hoc nostri assensu, unde tam nobis quam Coronæ nostræ et damnum et opprobrium emerserunt._»
[162] _Morale di Tiruvalluvar._
X.
Nozze per procura.
Non so se abbiano usato altrove che in Europa, in altro tempo che nel medio evo, fra altra gente che principesca; e se usino oggi ancora tra principi, confesso di non sapere; ma credo saper certo che le formalità le quali usavano nel medio evo per una tal cerimonia sono oggi dismesse. L'incaricato, per parte dello sposo, aveva il diritto di mettere, come in segno di matrimonio consumato, una gamba sopra il letto della sposa. Ove gli ambasciatori erano più di uno, come nel caso di Pipino con la Berta d'Ungheria, presso i _Reali di Francia_, suppongo che un tal diritto fosse riserbato al più anziano. L'ambasciatore portava, in nome dello sposo, alla sposa i doni e l'anello; e con l'anello sposava. Quando il re Ottone manda di Germania alla prigioniera Adelaide un suo ambasciatore con l'anello, intende significarle ch'egli la tiene già per propria sposa. Tal senso ha pure l'anello coi doni, che, ne' _Canti Illirici_, il re Stefano manda alla giovine Roskanda, convertendo in svat o procuratore il suo ministro Teodoro.
XI.
Monogamia, poligamia e poliandria.
Come il celibato, per chi non faccia professione di astinenza[163], è un delitto contro la società, così la poligamia, la quale, se non distrugge intieramente, pregiudica assai il principale elemento della società ch'è la famiglia. L'uso indo-europeo, rispettando la santità della famiglia, si fonda sopra la monogamia; ma, come non vi ha legge che non si violi, così non vi ha, si può dire, uso che non diventi abuso. L'abuso cerca giustificarsi con pretesti; e non mancano ai poligami pretesti mitologici. Gli Olimpi sono pieni di apparenti contraddizioni e anomalie; prese queste apparenze come leggi alla vita terrena si rischia di spostare ogni principio di economia sociale. Il dio od eroe si presenta alcuna volta con una donna sola, per la quale mette in moto e scompiglio cielo e terra; talvolta invece si abbandona ad ogni nuova figura della bellezza, ora schiavo alle lusinghe di una donna, ora suo instabile seduttore.
Ove sono poligami gli dêi, è naturale trovare poligami anche gli eroi che appaiono come la loro seconda forma. Nel _Ràmàyana_, sono illustri le due mogli di Daçaratha; nel _Mahàbhàrata_, le due mogli di Pàndu; e le due mogli epiche appaiono per lo più come rivali. I Nibelunghi e le Edda, con la leggenda delle due donne amate da Sigifredo-Sigurd, e rivali, sembrano avere alcuna coscienza della poligamia eroica. La stessa rivalità si manifesta nella leggenda semitica delle due mogli di Abramo, e, come parmi, anche delle due mogli di Giacobbe.
Ma la poligamia non è necessaria nel mito, dove anzi vediamo, per lo più, l'eroe fedele all'unica sua sposa, la quale ora egli muove a conquistare, ora a ritogliere dalle mani del suo rapitore; nell'uso, la poligamia è proscritta, e la legge la condanna, sebbene talora lo stesso legislatore abbia peccato o pecchi in contrario. Questo è il caso di Augusto, il quale, come abbiamo da Svetonio, per impedire la troppo frequente mutazione di matrimonii, pose un freno alla facoltà del divorzio, mentre egli stesso nella sua vita diede esempii affatto contrarii. Bigamo fu Antonio, secondo il racconto di Plutarco[164]. E l'imperatore Carino menò ben nove mogli, come ci riferisce Flavio Vopisco[165]. Giulio Cesare aveva conceduto per legge il diritto d'esser poligamo ai soli Quiriti; ma la legge, comunicata ad Elio Cinna tribuno della plebe, non ebbe l'onore della promulgazione[166].
Della poligamia presso gli Ateniesi, discorre Ateneo[167]; egli cita pure l'esempio dell'eroe Priamo poligamo, senza che Ecuba se l'abbia per male; ma non si parla qui propriamente di più mogli, sì bene di concubine, oltre la moglie. Così, ragionandosi delle donne di Teseo, si dice ch'egli rapì Elena, Arianna, Ippolita e le figlie di Cercione e di Sinide, e sposò invece legittimamente Melibea madre di Aiace. Più mogli effettive ebbe invece Filippo il Macedone; e così parecchi altri sovrani, i quali si fanno lecito e legittimo ogni arbitrio. È famosa, fra tutte, per le sue conseguenze, la poligamia di Arrigo VIII d'Inghilterra. Alfonso X, re di Spagna, voleva, alla maniera degli odierni Parsi, sostituire alla prima moglie che gli pareva sterile una seconda capace di far figliuoli; ma, mentre le nozze si combinavano, la prima moglie s'ingravidò; preoccupato soltanto della successione, il re lasciò andare la nuova sposa, che, dotata, consegnò al proprio fratello.
Il trovare in parecchi de' nostri Statuti un articolo a posta per punire i poligami, ci prova come spesso in Italia si dovesse, nel medio evo, infrangere l'uso della monogamia. Negli Statuti di Trento[168], i bigami sono multati, e se non pagano, frustati; in quelli di Rovigno[169], frustati, spodestati ed esiliati; in quelli di Civitavecchia, se non pagano, bruciati vivi; in quelli draconiani di Lugo, multati senz'altro nel capo, purchè il matrimonio siasi consumato[170].
Meno frequenti, invece, i casi di poliandria; ma pure ad essi accenna alcuno de' nostri Statuti[171], e presso gli antichi Britanni, per memoria di Giulio Cesare[172], e presso gli Spartani, per memoria di Senofonte e Polibio, volendosi accennare ai soli Indoeuropei, intieramente conformi all'uso. Nelle leggende indiane, sono famose una ninfa che sposò dieci fratelli, Gàutamì che sposò sette sapienti, Dràupadì che sposò i cinque fratelli panduidi[173]; ma è preziosa la confessione dello stesso _Mahàbhàrata_ che riferisce tali casi di poliandria, e li dice contrarî alle usanze ed alle leggi vediche[174]. Di maniera che sembra doversi supporre qualche ragione fisica ed economica aver solamente determinato i Britanni e gli Spartani ad uscire dalla legge generale. Il Wilson lasciò scritto: «Fra gli abitatori del Butan, una famiglia di fratelli possiede una moglie in comune, ed osservando la sterilità del paese in cui prevale usanza siffatta, non è troppo necessario il domandarsi qual sia il motivo di un tale accomodamento. Egli è probabilmente lo stesso motivo, quello cioè, d'uno scarso nutrimento, che portò fra gli Sciti la stessa usanza, secondo che ci insegna Erodoto. Meno agevolmente si spiega per qual ragione la tribù de' Nairi del Malabar segua un tale costume; pure, poichè vi son traccie di parentela, quantunque omai dissipate, fra questi e la gente dell'Himàlaya, esse traccie indicano che i Nairi poterono venir dalle montagne e portare con sè quell'usanza»[175]. Al che il professore Foucaux, il quale ha riportato le parole del Wilson[176], soggiunge il nome dei Dardi, tribù montanara del Kaçmira, ove una sola donna è moglie di più fratelli, e quello degli isolani di Lancerote, nelle Canarie, ove, secondo l'informazione di Béthencourt, viaggiatore del secolo decimoquinto, ciascuna donna, per lo più, bastava per tre mariti.
NOTE:
[163] E non sono i preti quelli che prima e dopo Gregorio VII l'abbiano fatta. Il loro vizio è antico, come possiamo rilevare dallo scandalo che ai padri della chiesa dava la condotta del primo clero, e dal passo che segue di Landolfo seniore cronista milanese, relativo ai tempi di Ariberto (II, 35): «_Humanam ac fragilem naturam sciens; qui sine uxore vitam in sacerdotio agere videbantur viris uxoratis ordinis utriusque ne ab illis inhoneste circumvenirentur, semper suspecti erant._» Concordano i lamenti di Pier Damiano, di Andrea, monaco vallambrosano, e di altri scrittori contemporanei e posteriori, poco sospetti di parzialità verso i detrattori della chiesa.
[164] Nel parallelo fra Demetrio e Antonio.
[165] _Scriptores Historiæ Augustæ_, ed. Th. Vallaurius: «_Uxores ducendo ac reiiciendo ac novem duxit, pulsis plaerisque praegnantibus._»
[166] SVETONIO, _Iulius Caesar_: «_Helvius Cinna, tribunus plebis, plerisque confessus est, habuisse se scriptam paratamque legem, quam Caesar ferre jussisset, cum ipse abesset, uti uxores liberorum quaerendûm causa, quas et quot vellet, ducere liceret._»
[167] XIII, 1.
[168] Vedi GAR, _Biblioteca trentina_, dispense III-VI.
[169] _Statuti municipali di Rovigno_, Trieste, 1851; III, 51.
[170] Volgarizzamento dell'anno 1451: «Ad emendare la malizia de li homini et la nequitia de le femmine le quali non desistono usurpare contro Dio la sancta madre chiesia et lo sancto matrimonio adunando moglie ad moglie fermamente ordinando dicemo che qualunque mosso da lo spirito cattivo havente la sua legittima moglie ardiscerà pigliare l'altra moglie, e se ne sarà facta accusa o querela de lui et serà facta legitima proba per testimonii o vero per publico instrumento paghi libre cinquecento, la quale pena se non poterà pagare sia arso.»
[171] Quello, per esempio, di Civitavecchia qui sopra ricordato.
[172] _De bello Gallico_: «_Britanni uxores habent deni, duodenique inter se communes, et maxime fratres cum fratribus et parentes cum liberis; sed si qui sunt ex hi snati, eorum habentur liberi a quibus primum virgines quæque ductæ sunt._»
[173] Vedi il primo libro del _Mahàbhàrata_.
[174] Tuttavia una strofa dell'_Atharvaveda_ (lib. XIV) lascia supporre la poliandria. Quando la sposa è giunta alla casa maritale, si invitano gli _uomini_ a seminare in quel campo fruttifero. La legge permette poi alla donna che il marito non feconda di unirsi ad un altro parente perchè fecondi il suo campo o _khsetra_.
[175] _Selections from the Mahàbhàrata_, pag. 66, in nota.
[176] _Le Mahàbhàrata; onze épisodes tirés de ce poéme epique_; nell'Introduzione.
XII.
Nozze fra parenti.
Vi sono due correnti nell'uso indo-europeo; nell'una, le nozze fra i più intimi, per non perdere la nobiltà della propria razza, si favoriscono; nell'altra, a rinfrescare il sangue ed animare i commerci, e a raddoppiare la vita, si cercano le nozze fuori del proprio circolo e talora fuori del proprio paese. Quando i paesi sono nemici, le nozze pigliano forma di un rapimento. Nell'India, abbiamo consigli, perchè i membri di uno stesso _gotra_ non si ricongiungano; ne abbiamo poi altri che hanno vigore di legge, i quali non permettono alle caste di mescolarsi. Il solo Buddha appare spregiudicato: suo padre Çuddhodana disposto a farne la volontà dice pertanto al sommo de' bràhmani: «Se si trova una fanciulla che possegga tali qualità (cioè quelle che Buddha ha descritto), sia ella di razza kshatriya, o bràhmanica, o vàiçya, o çùdra, menala qua. E perchè no? Il giovinetto non bada nè alla famiglia, nè alla razza; il giovinetto sta attento alle sole qualità»[177]. Quanto meno tollerante per questo rispetto l'Occidente, ove ora si vieta al popolano di sposare una nobile, ora ad una nobile di sposare un popolano. Tucidide narra[178]: «I popolani di Samo si sollevarono contro gli ottimati, in ciò aiutati dagli Ateniesi che vi si trovavano con tre navi, ne uccisero in tutti dugento incirca, quattrocento ne confinarono e si divisero le loro terre ed abitazioni. Dopo di questo, avendo gli Ateniesi accordata loro con decreto l'indipendenza in premio di fedeltà, governavano d'allora in poi la repubblica da sè, esclusero da ogni diritto i possidenti di terre, e vietarono a qual si fosse popolano di menar moglie nobile, e di sposare ai nobili le proprie fanciulle». In Roma, fino alla legge Canuleia, era vietato ai popolani di sposare donne patrizie e ai patrizii di sposar popolane; il qual pregiudizio, malgrado la legge Canuleia, e malgrado la rivoluzione francese, si accarezza oggi ancora dal patriziato, al quale non so quanto prosperi; poichè nello studio di farsi un erede, raro lo trovano; chè, siccome da una botte vuota non è da cavar vino, così neppure alcun seme, altro che poco e tristo, da piante intisichite. E i nostri Statuti comunali assai poco democratici, per la massima parte, mantengono vivo l'infelice privilegio: valga d'esempio il decreto che segue[179]: «Non sia lecito a persona alcuna far parentado con signori, caporali, ed altri principali dell'isola, così di qua come di là de' monti senza la solita licenza». La licenza naturalmente non si dava, se potesse dispiacere al capo della casa con cui si volea stringere il parentado. Più umano l'editto di Rothari, pone soltanto per condizione che la fanciulla non sia una schiava, la quale il padrone non poteva sposare, se prima non l'avea messa in libertà[180].
Non potendosi, col progresso de' tempi e con la civiltà, proibir sempre e per tutte le nozze fra gente di condizione diversa, si volle almeno bandire dalle nozze coi cittadini il forestiero. Già i Romani proscrivevano da ogni connubio con i cittadini colui che non godeva della romana cittadinanza[181]; ma, quando la legge è troppo stretta, l'uso l'allarga da sè ed allargata la fa ricomparire, e a suo tempo riconoscere, sotto la forma di nuova legge; così si spiega che Valentiniano e Valente abbiano per legge escluso dal connubio coi Romani i soli barbari non appartenenti alle provincie dell'impero; finchè i barbari, così detti, arrivarono da sè e si misero in casa nostra e la fecero casa loro, e disposero de' connubi a modo e usanza loro.
Ma l'amor del campanile cionondimeno è rimasto in Italia e le mamme nostre continuano ad aver paura di forestieri e forestiere. Nella valle d'Andorno, le madri dicono alle figliuole che _le piante forestiere lassù non fanno buon frutto_, e hanno un proverbio loro che dice: _alle veglie ed ai balli mai sotto il ponte della Balma_. Ora questo ponte è al fine della valle, e vogliono significare con ciò, che vi è pericolo a passarlo o a lasciarlo passare; il che non toglie tuttavia che l'accolgano bene e direi quasi cavallerescamente, quando un forestiero arriva. Il modo è questo, secondo una descrizione che mi venne favorita dalla gentilezza del compianto Mons. Losana vescovo di Biella. «Ad un'ora di notte veste lo sposo gli abiti di _mezza festa_, si caccia un pistolone nella saccoccia, e sotto l'ascella, e solo od anche accompagnato da qualche coetaneo, si dirige verso il Cantone dove spera trovar corrispondenza d'amore. Giunto alle prime case, spara un colpo, segnale alle veglie, che vi arrivano amorosi. Immantinente i giovani del paese escono ad incontrarlo e trovatolo in abito di etichetta coll'indispensabile cappello, si fanno rimettere l'arma e l'introducono in quante veglie egli desidera, nè più l'abbandonano finchè chiegga esso di ritornare a casa. Allora l'accompagnano sino al luogo dove l'hanno trovato e restituitagli la pistola e fattegli alcune cortesie, lo lasciano andare. Nelle notti susseguenti, ritornando, lo stesso segnale, la stessa accoglienza, la stessa compagnia finchè l'amoroso non sia fidanzato».
In Toscana, un proverbio dice: _moglie e buoi de' paesi tuoi_, e uno stornello canta:
Pampani e uva E la mia mamma sempre lo diceva, L'amor del forestiero poco dura.
E fanno eco a queste popolari sentenze, i rigorosi divieti presso i nostri Statuti comunali di sposar gente forestiera[182].
Ora, in Italia, pur troppo, forestiero non vuol dire uomo d'altra nazione, ma d'altro campanile; sì che, restringendosi sempre più i limiti de' connubii possibili, non è meraviglia che lo stesso sentimento d'orgoglio, d'indipendenza, d'egoismo, abbia portato, presso certi popoli, l'uso delle nozze tra i parenti, anche tra i più stretti.
In Toscana, quando due non si possono mettere d'accordo dicono: _Fra me e te siamo parenti, non ci si può pigliare_. Il proverbio va dietro il Diritto romano, che escludeva il connubio fra ascendenti e discendenti e fra parenti collaterali fino al settimo grado[183].
Ma de' più solleciti a violarlo furono per l'appunto imperatori romani. È celebre la risposta che la matrigna di Antonino Caracalla diede al figliastro, che l'ammirava ignuda[184]: detto e fatto scelleratissimi, che la legge avrebbe puniti, se non si chiamava col nome poco onesto di Augusto l'iniquo incestuoso; poichè di Augusto, Caligola si compiaceva narrare che il suo incesto con la figlia Giulia avea dato il giorno alla madre di lui, mostro. Nè potè valere a Claudio il suo espediente, per sottrarsi ad ogni biasimo, quando sposata la propria nipote Agrippina, diede a tutti il permesso di fare il medesimo; egli non riuscì a trovare altri imitatori all'infuori di due suoi adepti; ed apparve così alla storia, come uno stupido violator di leggi.