Part 35
In tale proposta vedrete, le opere del Governo e il suo legittimo ingerimento non ledere e non turbare per nulla le libertà del municipio e i diritti del privato; conciossiachè il modo d'azione sarà pur sempre o di mera tutela o completivo od esemplare; cioè a dire che il Governo o difende e protegge appunto quelle libertà e quei diritti ovvero supplisce alla insufficienza delle facoltà d'ogni particolare uomo e d'ogni comune, o per ultimo s'ajuta e sforza di porre nel cospetto dei cittadini un modello e un esempio luminoso e imitabile. Certo, il geloso rispetto a ciò che non dee cadere in guisa diretta e immediata sotto la potestà governante, se in ogni cosa è giusto e proficuo, in materia di beneficenza è al tutto necessario, non dandosi atto al mondo più nobile e santo, ma insieme più spontaneo e meno isforzevole della privata e pubblica carità.
TESTO DELLA LEGGE.
IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Considerando che tra gli uffici principali e più degni di un governo probo ed illuminato si è quello di soccorrere e di educare le classi indigenti;
Considerando che le dottrine e le pratiche della beneficenza pubblica sonosi ne' nostri tempi mirabilmente accresciute e affinate, e domandano studio ed occupazione moltiforme e continua;
Conseguita l'approvazione de' due Consigli deliberanti;
Avuta la sanzione Sovrana,
_Decreta_
1. È instituito un Ministero speciale di pubblica beneficenza.
2. Le sue pertinenze e funzioni sono dichiarate da un respettivo ordinamento.
3. Le pertinenze del Ministero dell'interno dinumerate nella distinzione 6ª e nella distinzione 9ª dell'articolo 19 del Motu-proprio sul Consiglio de' Ministri, divengono pertinenze del Ministero di pubblica beneficenza.
4. Agli stipendj e alle altre spese d'officio del detto Ministero sono assegnati 9,500 scudi, e 1,000 per le spese del primo assetto.
Dal Quirinale li..... di...... 1848.
ORDINAMENTO DEL MINISTERO DI BENEFICENZA PUBBLICA.
§ 1.
_Funzioni generali del Ministero._
1. Il Ministro procura in genere la riforma, il perfezionamento e la moltiplicazione degl'istituti e delle opere di beneficenza che già sono in atto, e la fondazione e l'avviamento degl'istituti e opere nuove, conosciute per veramente salutari ed insigni e convenevoli al tempo ed al luogo.
Invigila da pertutto sulle condizioni delle classi più disagiate, sui lavoranti, i contadini e i necessitosi di ogni ragione.
Invigila e cura ogni istituzione ed ogni opera conducente alla educazione morale e intellettuale delle infime classi.
2. Procura con mezzi mediati o immediati d'approssimare le opere tutte di beneficenza a certa unità e collegazione, affine che se ne aumenti da ogni lato l'efficacia, e non ne sieno gli effetti o troppo parziali o manchevoli.
3. Promuove appresso i Consigli deliberanti le leggi e gli ordinamenti giovevoli alle classi indigenti e al popolo minuto.
4. Sopraintende agl'istituti laicali di beneficenza da lui fondati o dal Governo posseduti, e a qualunque disegno e impresa da lui o dal Governo attuata, e la quale intende al sollievo e alla educazione delle classi inferiori.
5. Sopraintende similmente a quegl'istituti e opere laicali di beneficenza e di educazione popolare, le quali sono poste dai fondatori sotto il riguardamento e la cura immediata di chi governa.
6. S'ingerisce, d'accordo coi municipj o coi rettori privati, nel regolamento di quegl'istituti ed opere comunitative o private, alle quali viene il Governo in soccorso con la pecunia pubblica, o con altra maniera efficace e ragguardevole di ajuto.
7. Quanto alle fondazioni e congregazioni, e similmente a qualunque specie ed atto di pubblica beneficenza, dipendenti al tutto dai municipj o dalla carità di privati, e che si rimangono esclusi dalle tre predette categorie, il Ministro ne piglia cognizione esatta e particolareggiata, ed esige copia autentica degli statuti e regolamenti.
Invigila che non contravvengano in nulla alle leggi universali dello Stato.
Promove e propone in seno de' Consessi legislativi quelle provvidenze e cautele che impediscono alle beneficenze d'istituto municipale o privato di fuorviare e corrompersi.
Risponde ai consigli richiesti, e invita per via officiosa a modificare, migliorare, propagare e in ogni guisa perfezionare l'opera della beneficenza.
Invita similmente e procura la colleganza e reciprocazione degli uffici e degli ajuti fra l'uno istituto e l'altro, e in genere favorisce e caldeggia per ogni modo l'azione loro.
§ II.
_Funzioni speciali._
1. Le pertinenze peculiari del Ministero si raccolgono tutte in due vaste categorie.
La prima inchiude le opere di beneficenza riparatrice.
La seconda le opere di beneficenza preservatrice. Non però che l'una non si meschi quasi sempre nell'altra; onde si distinguono solo per la prevalenza dell'uno ufficio sull'altro, cioè della beneficenza riparatrice sulla preservatrice, o viceversa.
2. Nella prima categoria s'inchiudono principalmente:
Gli Ospizj pe' sordo-muti, pe' ciechi, per gl'invalidi, per gli orfani, pe' trovatelli, per le partorienti; Gli ospedali I ricoveri per li mendichi I manicomj I soccorsi pubblici agl'indigenti I soccorsi per le case Gli opificj pubblici I discolati o case di correzione.
3. Nella seconda categoria s'inchiudono principalmente:
Le istituzioni igieniche Le sale di asilo Le sale di allattamento o incunabuli Le congregazioni di mutuo soccorso Le casse dei risparmj I monti di pietà Le scuole domenicali Le scuole di carità Le scuole rurali o di villa Le scuole industriali o artigiane.
§ III.
_Funzioni straordinarie._
1. In ogni grave perturbazione civile, e sopravvenendo le carestie, l'epidemie, i commerciali sconvolgimenti, i subiti stagnamenti de' traffichi, ed ogni altro sinistro che offenda e flagelli in guisa immediata il popol minuto, crescono di necessità le cure e gl'ingerimenti del Ministero.
2. In que' casi, il Ministro o propone al Parlamento o delibera co' suoi Colleghi sul modo di recare straordinarj sussidj alle classi più povere. Propone e delibera:
Sui lavori pubblici straordinarj Sull'ampliare o moltiplicare i ricoveri Sul sovvenire gli emigranti Sull'invigilare le incette, agevolare le _importazioni_ ec.
E sopra ogni altro mezzo e spediente di sollecita ed efficace riparazione e confortazione.
§ IV.
_Relazioni speciali con gli altri Ministeri._
1. Le relazioni più frequenti e speciali sono:
Col Ministero della istruzione pubblica, a rispetto della istruzione primaria e delle scuole tecniche popolari.
Col Ministero della Giustizia, principalmente per la patrocinazione dei poveri, pe' luoghi di pena e per le discipline penitenziali.
Col Ministero del commercio, dell'agricoltura e dei pubblici lavori, per la condizione de' lavoranti e dei contadini.
Col Ministro o prefetto di Polizia, pe' malviventi e gli accattoni, e per le abitudini e costumanze del basso popolo.
2. Regolamenti peculiari, accordati con tutti i Ministri e dettati secondo la mente del Motu-proprio sul Consiglio dei Ministri, definiranno più per minuto, e secondo che occorre, la materia e il modo delle relazioni, i limiti delle pertinenze e la reciprocazione degli uffici.
§ V.
_Consiglio privato._
1. Il Ministero di beneficenza à un Consiglio privato, presieduto dal Ministro medesimo, il quale lo chiama a consulta appresso di sè due volte almeno in ciaschedun mese, e più spesso ne' casi straordinarj.
2. Il Consiglio non può essere composto di meno di Undici membri.
Due vi stanno ascritti perpetuamente a cagione di loro dignità, e sono:
Il Segretario della Congregazione dei Vescovi, e il Senatore di Roma.
3. Tutti gli altri Consiglieri sono eletti dal Principe.
4. Essi vengono scelti in modo da comporre, quanto è possibile, l'ordine qui segnato:
1. Un professore o cultore di Scienze Economiche e di Statistica 2. Un medico 3. Un agricoltore 4. Un pratico delle industrie e commerci 5. Un professore o cultore di Pedagogia 6. Un uomo di legge 7. Un ingegnere 8. Un ascritto alla Congregazione degli studj 9. Un pratico delle agenzie.
5. Le funzioni di Consigliere sono assolutamente gratuite e meramente onorifiche.
§ VI.
_Congregazioni di Carità._
1. In ogni città Capo di provincia risiede una Congregazione di carità.
2. I suoi componenti non possono esser meno di Cinque nè più di Sette.
3. Ciascuno di loro è scelto e deputato dal Principe.
4. Oltre questi, siedono nella Congregazione per diritto di dignità il Vescovo e il Gonfaloniere della città, e ne sono membri onorarj perpetui.
5. Tutti i componenti la Congregazione, così gli eletti dal Principe come gli onorarj, adempiono l'ufficio loro senza emolumento alcuno.
6. Si adunano appresso il capo della provincia (loro presidente) una volta almeno per settimana, e più spesso nei casi straordinarj.
7. La scelta de' componenti cade in genere sulle persone più dotte e specchiate e zelanti del bene delle infime classi.
8. Ogni triennio la Congregazione si rinnova di un terzo.
9. Pei due primi triennj, gli uscenti sono estratti a sorte. Appresso, seguono l'ordine di anzianità.
10. Passato un triennio, ciascuno degli uscenti può venire rieletto.
11. La Congregazione è consultata sopra ogni riforma ed innovazione in qualunque istituto ed opera caritativa della provincia.
È consultata sull'amministrazione ordinaria di essi istituti, e le vengono presentati i bilanci di quelli che sono retti dal Governo e dai suoi delegati.
Può venirle commesso dal Presidente qualche officio determinato e particolare intorno alla Beneficenza.
Consegna e può raccomandare ad esso i memoriali e i richiami intorno al subbietto medesimo.
La Congregazione elegge fuor del suo seno il suo segretario, e gli assegna uno stipendio.
Gli atti di ogni sua tornata sono depositati nella cancelleria del Governo della provincia, e se ne manda copia al Ministro.
§ VII.
_Segretariato._
1. Il Ministro mantiene assidua corrispondenza officiale coi Presidi delle provincie, e altri rappresentanti del Governo, intorno all'opera di beneficenza, e per mezzo de' primi à relazione pure continua con le Congregazioni provinciali di Carità.
2. Similmente, à corrispondenza officiale coi rettori e direttori di tutti quegl'istituti e opere caritative e di educazione popolare, le quali dipendono dal Governo, o dal Governo sono riguardevolmente soccorse.
3. Carteggia poi in via officiosa, e in esercizio ed uso dell'azione sua direttiva e morale,
Coi municipj, in quanto fondano ed amministrano istituti e opere di beneficenza dipendenti al tutto ed unicamente dall'autorità loro;
Con le private congregazioni e consorterie e coi particolari uomini che fondano ed amministrano a conto proprio ed a bene pubblico esse opere ed istituti;
Col Cardinale Prefetto della Congregazione de' Vescovi e Regolari, intorno al buon andamento degli atti ed istituzioni caritative di mera fondazione ecclesiastica.
Similmente e per la stessa cagione carteggia coi Vescovi, ed altri rettori e direttori di quegli atti ed istituzioni.
§ VIII.
_Ordinamenti speciali e dichiarativi._
_Articolo Unico_. Ognuna delle materie partitamente trattate nei superiori paragrafi, riceverà di mano in mano maggiore dichiarazione e più minuta distinzione dai respettivi regolamenti e dalle circolari ministeriali.
TERENZIO MAMIANI.
_Nota_ C, _pag._ 340.
Tra l'altre proposte di legge fatte alle Camere dal Ministero del 2 di maggio, è da citare quella sul secreto postale; un disegno di Banco Nazionale; varie proposte di legge per provvedere alle crescenti spese straordinarie; una sulla regolarità dei pesi e delle misure; una sull'ordinamento delle Guardie Civiche mobili; una sulla costruzione dei telegrafi. Più proposte di leggi sugli armamenti e le leve; una sull'abolizione dei fedecommessi e dei maggioraschi; una sulla trasformazione della tassa del macinato. Intanto, al Consiglio di Stato che ricevè vita ed ordinamento dal medesimo Ministero, erano stati dettati i principj e le norme per compilare la legge sulla istituzione dei Municipj, quella intorno alla nuova forma dei tribunali, l'altra sul rimutamento dell'ufficio del Controllore, ec.
_Nota_ D, _pag._ 345.
Il Consiglio dei Deputati, nelle prime parole che pubblicò, e fu il dì dopo della partenza del Pontefice, riconobbe in modo aperto e compiuto la legalità dei Ministri e del loro mandato, dicendo: «Dev'essere manifesto che nell'assenza del Principe il governo dello Stato permane costituito nelle medesime forme e colle medesime autorità. Il Consiglio dei Deputati, sempre fermo nell'esercizio de' suoi diritti e nell'osservanza de' suoi doveri, si accorda di tutta sua volontà col Ministero al quale il Santo Padre à conferito i poteri e nell'assenza sua raccomandato l'ufficio di tutelare l'ordine pubblico.»
_Nota_ E, _pag._ 351.
Forse al lettore gradirà di leggere qui per intero tal Nota, e vedrà da quanta ragione e moderazione insieme venisse dettata, e come fosse una voce debole sì ma sincera (e doveva esser l'ultima) di conciliazione e di pace, alzata in mezzo ai tumulti e agli strepiti delle fazioni.
N. 9681.
DAL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.
_Circolare al Corpo Diplomatico_
Roma, 29 novembre 1848.
Gli ultimi casi di Roma, principiati da un atroce assassinio, e terminati con la improvvisa e soppiatta partenza del Principe, possono agevolmente far sorgere nella mente dei Ministri e Rappresentanti Esterni un concetto non giusto e non vero inverso coloro i quali reggono ora lo Stato, e i quali, invece, reputano di aver adempiuto un atto di gran devozione alla Patria, consentendo di sedere al Governo e di tutelare l'ordine pubblico.
Il sottoscritto giunse in Roma parecchi giorni dopo i fatti violenti del 16 di novembre, e non accettò il Ministero, al quale lo chiamava il Principe con dispaccio dell'Eminentissimo Segretario di Stato, se non quando vide la Patria in pericolo estremo e a tutti visibile di rimanere senza Governo, e quando un Autografo del Santo Padre, indiritto al Marchese Sacchetti, Custode dei Sacri Palazzi, riconfermava ciascun Ministro nel proprio officio, e voleva ad essi raccomandata in ispecial modo la quiete e l'ordine pubblico.
Rispetto poi ai degni Colleghi del sottoscritto, certo è che la sola parte ch'ebbe alcuno di loro negli avvenimenti del 16 di novembre, fu d'interporsi continuo fra il Popolo sollevato ed il Principe, affine di procacciare una composizione onesta e pacifica. Quanto al deplorevole ammazzamento del Rossi, il presente Ministero à, come poteva il meglio, soddisfatto al debito suo, col comando espresso e ripetuto che fece ai respettivi ufficiali, di procedere vigorosamente e speditamente alla scoperta e alla punizione del reo.
Tutta Roma intanto aderisce in modo sollecito e manifestissimo al Ministero, e mai non s'è veduta maggiore e più intima unione fra i varj ordini di magistrati, come apertamente lo mostra il Proclama del Consiglio dei Deputati, quello dell'Alto Consiglio súbito dopo venuto in luce, e quello infine del nuovo Senato della città. Il che basti per istruire i Ministri e Rappresentanti dei Governi Esteriori intorno alla legalità perfetta del presente Ministero Romano, e alla integrità e schiettezza delle sue intenzioni. Dopo ciò, il sottoscritto à l'onore di porre in considerazione dei Ministri e Rappresentanti dei Governi Esteriori certi fatti e disposizioni morali di gran momento, e acconcissime a ben discoprire altrui l'indole e l'importanza degli ultimi accadimenti di questa metropoli.
Prima cosa da notare si è, che il Santo Padre mai non à sostenuto la men che minima forza e minaccia, in qualunque esercizio ed atto dell'autorità sua pontificia. La tempesta più volte insorta con fiera e minaccevole furia, à sempre quietate e spianate le onde sue a piè dell'Altare.
La seconda cosa, degna sopramodo di venir ponderata, si è, che d'ogni accidente più duro e d'ogni violenza occorsa negli ultimi tempi in Roma e nelle Provincie, è stata occasione e cagione perpetua il problema difficilissimo di convenientemente accordare il temporale dominio collo spirituale; desiderando i popoli tutti di questa contrada, con pieno ed unanime voto, che fra i due poteri intervenga una divisione profonda e compiuta, salva rimanendo la unità di ambedue nella stessa Augusta Persona; laddove dall'altro lato si è voluto e sperato più che ostinatamente di tenerli, come per addietro, in istretto modo congiunti e confusi. Alla soluzione quieta e durevole di tanto problema, abbisognava un mutuo spirito di tolleranza, di conciliazione e di longanimità; e soprattutto facea mestieri l'azione lenta del tempo e degli istituti, e la forza degli abiti nuovi e dei nuovi interessi. Ma le passioni di entrambi gli estremi partiti, e quella impazienza temeraria ed improvida che spinge in ogni parte di Europa e del mondo le presenti generazioni a rompere tutto ciò che di súbito non si piega e non muta, condussero in Roma la resistenza e il conflitto, e le rapide e forse immature trasformazioni.
À poi meschiato ed aggiunto asprezza e impetuosità al conflitto il sentimento nazionale non soddisfatto, e il credersi in questi ultimi tempi che venisse a contesa colla politica nuova italiana la vecchia politica della romana curia, la quale à pensato troppe volte di scampare ed avvantaggiare sè sola nel naufragio della Nazione.
Da tutto ciò il sottoscritto piglia arbitrio di concludere, che le agitazioni e le rivolture dello Stato Romano mettono radice in un sentimento universale, e in un bisogno fondatissimo ed incessante; il quale non verrà, del sicuro, attutato e distrutto dai temperamenti e uffici dei Diplomatici, e nemmanco dall'uso dell'armi quali che fossero. Elle sgomenterebbono temporaneamente gli spiriti senza mutarli nè vincerli; e li vedremmo ad ogni occasione ribollir più feroci e meno placabili, simiglianti a finissime molle, che altri può comprimere e storcere, ma non impedire che mille volte risorgano e scattino. Quindi reputa il sottoscritto, che niuna azione, niun ingegno, niun'arte e modo d'intervenzione straniera riuscirà a quetare e a sopprimere quella rinascente e durissima necessità delle cose, la quale à pur resistito alla forza attraente e soave delle virtù evangeliche, della bontà specchiata e della infinita e inalterabile mansuetudine del Sovrano Pontefice, ed à eziandio prevaluto all'amore riconoscente dei popoli inverso l'Iniziatore Augusto della nazionale rigenerazione.
TERENZIO MAMIANI.
Ai termini di questa Nota, fattesi a voce da alcun nostro Commissario le debite chiose, le quali venivano, la più parte, dedotte dalle norme caute e prudenti allora seguite e che la presente Lettera accenna più sopra, ambedue i Governi, Francese cioè e Inglese, mostraronsi soddisfatti, e promisero d'interporsi tra il Principe e il popolo, come discreti e pacifici mediatori. Certo è che, innanzi alla convocazione della Costituente romana e all'acclamazione della repubblica, sebbene dal Cavaignac fu mosso discorso d'intervento armato e cominciátane l'esecuzione, non potè il disegno venir proseguito, mancando affatto i pretesti. Dell'Inghilterra basterà dire, che in ogni dispaccio di lord Palmerston intorno al proposito, raccomandavansi caldamente tutte le guise opportune e possibili di conciliazione e d'accordo, e biasimavasi con ricise parole qual si volesse intervento ed uso di forza straniera. Non per questo si presume da noi di negare, che rotto l'esercito italiano a Novara, diventava probabile assai l'invasione austriaca nelle Provincie Romane, quantunque mantenute si fossero nella suggezione del Papa, e dentro gli angusti limiti dello Statuto. Ma l'amore del vero e l'amor d'Italia ci forzano a dire, che gli ultimi rivolgimenti di Roma e della Toscana nocquero più che mediocremente al buon esito della riscossa; e ad ogni modo, l'Austria sola invadente arrecato avrebbe non altro che odio e scredito immenso alla fazione prelatizia che la chiamava. Forse mancato sarebbe allora la possibilità eziandio di abolir lo Statuto rimasto sempre in atto, e dimorando dal lato nostro intatti e compiuti la ragione e il diritto. Più certo è che non avrebbe potuto Leopoldo abolire il suo proprio in Toscana, nella quale senza le mene repubblicane ogni cosa sarebbesi mantenuta quieta. Ma praticandosi sino alla fine la politica iniziata dall'autore di queste lettere, ciò che del sicuro veniva impedito, era il fatto funesto e misero sopra tutti, d'una specie di Santa Crociata che l'Europa Cattolica à messo insieme per rialzare la potestà temporale dei papi, e rialzarla assoluta, e secondo le pretensioni e le massime del giure divino dei Monarchi. Onde, tanto sono ora angosciati e disanimati i popoli, quanto imbaldanzita e infreneticata la setta nemica d'ogni concessione e d'ogni interesse nazionale italiano; e a cui sembrano quasichè ritornati i tempi di Gregorio VII e d'Innocenzio III. Nè mai si può deplorare quanto ragion vorrebbe quest'uscio aperto e spalancato oggidì in Italia all'intromessione armata di tutti i forestieri nelle nostre faccende, sotto sembiante di reggere e puntellare il principato ecclesiastico.
Oh! vi puzzano, dunque, le glorie che i repubblicani sonosi guadagnate, ed anzi ànno guadagnato all'Italia, combattendo in guerra disugualissima e senza speranza? Amiamo le vostre glorie, e come Italiani ne andiamo alteri. Ma lottare a morte contro l'Austria non era certo men bello che contro la Francia; e le file de' combattenti, sarebbero state più folte, il diritto più intero, la colleganza europea renduta impossibile, rimosso dalla patria un gran principio di divisione, strappato a forza il suffragio di quanti uomini liberi e onesti illumina il sole.
_Nota_ F, _pag._ 351.
I termini della Protesta furono gl'infrascritti.
Il Generale Cavaignac, nel dì 28 del mese scorso, significò all'Assemblea Nazionale di Francia, che giuntagli nuova dei casi succeduti in Roma il dì 16 di quel mese stesso, aveva, mediante i telegrafi, comandato fossero di presente imbarcati 3500 uomini sopra tre fregate a vapore, e diretti verso Civitavecchia, affine di assicurare la persona del Santo Padre, la sua libertà e la riverenza che gli si debbe. Nelle norme poi scritte e mandate dal Generale al signor de Corcelles, e lette all'Assemblea nazionale in quel medesimo giorno, s'incontrano queste formali parole: — Voi non siete autorizzato ad intervenire in alcuna delle questioni politiche in Roma agitate. Spetta solamente all'Assemblea Nazionale il determinare la parte che vorrà far avere alla Repubblica nei provvedimenti coi quali s'instaurerà uno stato regolare di cose nei dominj della Chiesa. —