Part 25
Come per i motivi dell’azione, in genere, altresì per la maniera, onde il testimone percepisce gli avvenimenti esteriori, molto influisce: _a_) la sinergia di azione attiva dell’oggetto sensibile e dell’organo sensitivo; _b_) la predisposizione individuale accomodativa a data specie di sensazione; _c_) la più completa risonanza di coscienza perchè le sensazioni ricevute esternamente si ripresentino e prendano un posto nella serie successiva o simultanea di stati interni.
=5.=—Passando, dall’esame del fondo sensitivo del testimone, al suo lato intellettivo, il problema si rende molto più complesso; nondimeno, siamo in grado di disporre di maggiori e più esatti mezzi di studio; la qual cosa è conforme ad una legge filosofica formulata da Augusto Comte nell’infrascritto modo: «a misura che i fenomeni da studiare divengono più complicati, sono nel medesimo tempo suscettibili, per loro natura, di mezzi di esplorazione più estesi e più varî, senza che, tuttavia, vi si possa avere una esatta compensazione tra l’accrescimento delle difficoltà e l’aumento delle risorse; di guisa che, malgrado questa armonia, le scienze relative ai fenomeni i più complessi non restano meno necessariamente le più imperfette»[171].
Il progresso fatto, massime in questi ultimi tempi pel sussidio delle scienze sperimentali, dalla logica induttiva e deduttiva ci ha di molto agevolato il dovere di esattamente raccogliere e rettamente esaminare la prova testimoniale: però, seguendo la legge di relatività dell’umano intendimento, si è costretti a non esagerare l’importanza di siffatte leggi logiche, le quali soffrono continue eccezioni in ragione di condizioni individuali di coloro sulla cui fede intendiamo adagiare il nostro giudizio.
Il testimone vive anch’esso di bisogni, di necessità, di passioni: la sua trama intellettuale è limitata alle esigenze della sua vita personale «Esiste—scrive il Comte—in tutte le classi delle nostre ricerche e sotto tutti i grandi rapporti, un’armonia costante e necessaria tra l’estensione dei nostri veri bisogni intellettuali e la portata effettiva, attuale o futura, delle nostre conoscenze reali. Quest’armonia non è punto, come i filosofi volgari son tentati di credere, il risultato nè l’indice d’una causa finale. Essa deriva semplicemente da questa necessità evidente: noi abbiamo solamente bisogno di conoscere ciò che può agire su noi, d’una maniera più o meno diretta; e, d’altro canto, per ciò stesso che una tale influenza esiste, ella diviene per noi, tosto o tardi; un mezzo certo di conoscenza»[172].
=6.=—Fu detto, che qualunque prova possa ridursi a sillogismi, partendo da premesse di teoremi o di principî, è terminando nella constatazione della tesi a dimostrare. Questo può esser vero nel campo delle scienze pure o affatto teoretiche; non così nello studio dei fatti per i quali vige la nota regola Aristotelica, che la induzione va segnatamente applicata ai casi particolari (_ἡ γὰρ ἠπαγωγὴ διἀ πἀντων_).
La specialità della prova testimoniale, segnatamente in ordine all’applicazione delle leggi logiche alla medesima, dipende dalla maniera con cui ciascuno riproduce in sè e riconnette alle precedenti sue cognizioni tutto ciò che forma obbietto della esperienza della vita. La necessità tra i bisogni intellettuali e la portata delle conoscenze reali, di che Comte faceva motto, è uno dei lati della composizione della trama cerebrale; essa si riferisce piuttosto all’azione stimolatrice dei moventi del pensiero: ma un altro lato, ed è quello che forma la soggettività dell’io, consiste nella preformazione mentale di metodi e di maniere di pensare, nella risonanza dinamica delle novelle onde cerebrali con le preesistenti, nel ritmo personale di coscienza, con il quale le nuove correnti di idee son necessitate a mettersi d’accordo.
=7.=—Raccogliendo in sintesi le cause che influiscono a modificare, nella mente del testimone, la forma di riproduzione del fatto, con l’analogo ricordo delle circostanze, diciamo che esse sono il _temperamento_ individuale ed il _tempo_ trascorso dal momento in cui il fatto è stato percepito al momento in cui venga ad altri comunicato. Tra l’uomo impressionabile ed il flemmatico, tra un nevrastico ed impulsivo ed un equilibrato e riflessivo, evvi differenza incalcolabile di percezione d’un avvenimento: la squisita o morbosa sensibilità dei primi, esaltata da vivida fantasia, farà sì che delle circostanze insignificanti e trascurabili si ripercuotano sull’animo e si fissino nella memoria con caratteri indelebili, a forti tinte; ciò che non avverrà per i secondi. E quando, il di del pubblico dibattimento, e gli uni e gli altri sien chiamati a deporre, difficilmente il magistrato, suo malgrado, non si sentirà trasportato dal detto di chi con una mimica animata, con parola colorita, con espressioni suggestive va narrando il fatto, non secondo la esattezza delle cose, ma secondo la fisonomia e la impronta di un animo fortemente o morbosamente impressionato.
Come si è fatto per i delinquenti, dovrebbe eziandio farsi con i testimoni; dividerli per categorie e studiarne l’indole e le note culminanti psichiche. Non perchè tra gli uni e gli altri vi sia analogia, ma perchè insieme s’integrano, tra la perpetrazione e la rappresentazione del delitto. Il testimone—mi sia concesso il paragone—è l’artista drammatico in comparazione dello scrittore: vero è che usualmente sogliamo dire, che meno arte scorgesi nel testimone e più balza fuori la sincerità del deposto; ma è benanco vero, che niun di noi, per sforzi che faccia, perviene a cancellare la impronta personale in tutto quello che si appartenga ai proprî atti.
Oltre del temperamento, influisce a modificare la riproduzione del fatto, nella mente del testimone, altresì il tempo. Secondochè la impressione è prossima all’avvenimento, la rappresentazione di questo è più vivace: poco a poco il colorito si sbiadisce, le tinte si rendono incerte, i contorni si restringono e sul registro della memoria non resta segnato che il puro necessario al ricordo della verità.
Ciò per avvenimenti impressionanti, a fondo passionale, riesce molto giovevole: il testimone torna meno suggestivo sull’animo del giudice, meno pericoloso nel trasmettere le sue erronee o esagerate impressioni. Ma non è parimenti in cause indiziarie, nelle quali il lungo tempo trascorso, affievolendo le impressioni, attenua il ricordo di modalità le quali, per avventura, sarebbero preziose al giudice obbligato ad integrare il fatto nella totalità del contenuto storico.
=8.=—Se il testimone è l’attore o colui che rappresenta o _ripresenta_ il dramma giudiziale, il giudice n’è lo spettatore chiamato a darne l’apprezzamento.
Il giudice, però, non resta impassibile innanzi al testimone; egli, mentre ne giudica i detti, si adopera ad aiutarne l’opera, ed il Codice di rito ha per lui delle particolari prescrizioni, le quali ne dirigono e ne limitano prudentemente l’ufficio.
Si crede comunemente, che dovere del giudice sia di attendere con impassibilità allo svolgimento rappresentativo dei fatti e di formarsi il definitivo giudizio col tenersi immune da qualunque influsso sentimentale o passionale. Così non è, nè potrebbe essere. Non vi è nozione—lo abbiamo dimostrato—che entri nella mente, la quale non contenga una energia suggestiva e motrice. Sarebbe strano concepire un uomo in cui la mente funzionasse indipendentemente dal cuore. Quel che soltanto vuolsi consigliare è, che il cuore non prenda il sopravvento sulla mente, ossia che la ragione non sia vinta dal talento.
La psicologia del giudice merita anch’essa particolare considerazione ed attende tuttavia chi ne formi oggetto de’ suoi studî. Noi ci limitiamo ad osservare, e ciò per la lunga pratica del fôro, che qualsiasi esagerazione, pro o contro l’imputato, da parte del giudice, è la conseguenza o delle preconcette preoccupazioni di minacce e di pericoli sociali, non che di convenienze morali o politiche, nel caso di istruzioni di processi; ovvero, nel caso di dibattimenti, è l’effetto deleterio della teatralità di discussione, di concorso di spettatori, di iperboleggiamenti da parte dell’accusa e della difesa. Se, durante un dibattimento, avessimo agio di interrogare ciascuno dei presenti, e di sentire l’eco dell’anima collettiva di tutti insieme, dovremmo confessare, che i cardini dell’ordine sociale, anzi della esistenza del mondo, poggino sull’esito del giudizio in attesa: eppure, oh!, tante volte, di quali futili interessi, meramente passionali, sogliamo con tanta cura occuparci!... Confesso, senza peritanza, un mio profondo convincimento: verrà giorno, e forse non è lontano, nel quale il giudizio sui delinquenti sarà dato così come quello di infermi; da uomini tecnici, non interessati di altro che di esaminare e constatare la verità nuda delle cose; con la calma possibile delle ricerche sperimentali ed induttive, col senso della equanimità, col giudizio illuminato da coltura sufficiente, da lunga pratica: la giustizia se ne avvantaggerà per evitare tanti errori di che son piene le cronache giudiziarie!
CONCLUSIONE
=1.=—Pervenuti alla fine del nostro assunto, aggiungeremo, in conclusione, alcune riflessioni che completeranno le teorie svolte.
Il delitto è un fenomeno affatto naturale, il suo evento psichico segue le leggi dinamiche onde tutti gli altri fenomeni son dominati.
Il delitto, però, ha la specialità di essere contrassegnato dal grado evolutivo di _coscienza_ della forza uomo; il che significa che esso ha d’uopo, per effettuarsi, di tutti i coefficienti i quali influiscono a ridestare e modificare, nel nostro dominio morale, talune inclinazioni poco conformi al comune stato di ordine sociale della generalità degli uomini. La legge penale, prevenendo o reprimendo il delitto, tende a riaffermare quest’ordine ed a proteggere il benessere singolo e collettivo. Ma—si domanda—essa legge è sempre cònsona, nelle sue prescrizioni, allo stato o grado evolutivo della nostra società; la sua azione imperativa è in armonia con le guarentigie legali e sociali a cui ella fa supporre di riferirsi ogni qualvolta prescrive una pena per la repressione di dato delitto? La risposta non può essere che negativa.
La società—come oggi giuridicamente è composta—è retta da un cumulo di errori e di pregiudizî contro i quali la scienza ha la missione di energicamente protestare. La cieca tradizione dell’errore, gravitando sui nostri sforzi di progresso, arresta o ritarda fatalmente il nostro cammino sulla via delle riforme legislative; l’interesse politico, quello economico o di lotta di classe, sognano pericoli inesistenti per ciascuna riforma consigliata dalla scienza, ed invano la verità, frutto di lunghe meditazioni, brilla agli occhi di uomini che aman chiudersi nella tenebra per non essere illuminati. Pochi solitarî, paghi di cogliere il premio del loro lavoro nella soddisfazione di adempiere un dovere, fan sentire la loro voce per richiamare i proprî simili al riconoscimento del vero scoverto; ma essi o son derisi o restano ammirati senza che altri ne ascolti i mòniti preziosi! Magistrati, giurati, quanti sono addetti al funzionamento della giustizia, o per ignoranza o per malintesa boria di spirito conservatore, seguono, impassibili, teorie confinate ormai tra’ ferri vecchi della scienza: se la parola di colto difensore li richiama alle ignorate verità, oh! quanti pochi di essi lo ascoltano con interesse di serena coscienza! Eppure tuttodì debbono aver la riprova degli errori commessi nei loro giudizî circa apprezzamenti di fatti i quali ben altrimenti si vengono svolgendo in realtà: tanto è, dunque, a noi arduo di vincere l’errore, di infrangere gli altari di idoli della mente sì deleterî al progresso sociale?
=2.=—La psicologia criminale insegna il processo evolutivo e dissolutivo dell’evento psichico del delitto; ed essa non si arresta neppure di fronte ai problemi di scelta dei mezzi onde il legislatore giunga ad infrenare o a correggere la energia che del delitto è propria. È debito, nondimeno, di chi amministra la giustizia di studiare, in pratica, come le teorie debbano disposarsi alle riforme legislative; appunto perchè in esso la continua conoscenza svariata dei fatti è fonte sicura per risalire alla riconferma di quei veri che dalla scienza furon proclamati.
=3.=—Richiamo l’attenzione di alcun giurista sull’impegno di scrivere un lavoro, il quale contenga i dettami da seguire, nella pratica giudiziaria, per assorgere, caso per caso, ai principî della scienza; esso dovrebbe essere un lavoro di riorganizzazione dei tanti concetti teoretici ed osservazioni di fatto, che balzan fuori dallo studio dei processi, dall’esame quotidiano dei delinquenti; ciò che è generalmente trascurato, quasi non avesse importanza alcuna. Mi avviso, che anche la psicologia criminale, come qualunque altra scienza, abbia un lato teoretico ed un lato pratico: essa, per acquistare la importanza che le compete, deve integrarsi nell’unico fine di non tradire la esatta notizia e valutazione del fatto: fuori del fatto, qualunque nostra conoscenza o è ipotetica o arbitraria.
E desidererei che un poco più d’interesse si destasse nel cuore dei magistrati per gli ammaestramenti impartiti da chi osa prescindere dal dettame nudo della legge ed approfondire il problema della imputabilità mediante i lumi che ci vengono dall’odierno indirizzo positivo; abbiano anche un poco più di fiducia per verità ormai lampanti agli occhi dei meno veggenti. Nondimeno, mi è obbligo constatare, che di già uomini insigniti di alti uffici nell’amministrazione della giustizia non si peritano, nei loro scritti, di proclamare la religione della nuova scienza, combattendo vecchie teorie[173]; ad essi, come a tutti coloro che se ne rendono seguaci, sia lieto il plauso di quanti amano che l’umano pensiero, rinnovandosi, progredisca e, progredendo, trionfi sempre contro l’errore!
INDICE DEGLI AUTORI CITATI
Albrecht, 94.
Alfieri, 135.
Alimena, 102, 103.
Ardigò, 2, 3, 41, 86, 91, 111, 115, 132, 200.
Aristotele, 4.
Bacone, 214.
Ballet, 147, 231, 233.
Bain, 58, 130, 211.
Baldwin, 24.
Barthez, 47.
Béhier, 210
Benini, 187.
Benedickt, 36, 94.
Bergier, 157.
Bernard, 204.
Berner, 215, 246, 249.
Bernouilli, 191.
Bianchi, 34, 36, 40, 147, 154, 221, 222, 230, 236, 238.
Binet, 222, 233.
Block, 188.
Bodio, 188.
Borri, 235.
Bourget, 239.
Bovio, 120, 184, 185.
Brierre de Boismont, 230.
Brofferio, 219.
Buccellati, 3.
Buffon, 191.
Charma, 232.
Cantù, 176, 177.
Carmignani, 7.
Carrara, 226, 230, 237, 245.
Casper, 7.
Cicerone, 4.
Celso, 253.
Colajanni, 94, 188.
Comte, 263, 264.
Conti, 256.
Conrad, 188.
D’Auria, 271.
Dallemagne, 147.
Dally, 94, 236.
Darwin, 220.
De Blainville, 20.
De Francesco, 271.
De Moivre, 191.
Descuret, 159.
Despine, 5, 65, 116, 128, 135, 142.
Drago, 36.
Dumas, 83.
Egger, 232.
Engel, 188.
Eschilo, 5, 163.
Esquirol, 236.
Euripide, 5, 148, 159, 163, 165.
Fechner, 21, 73.
Ferraris, 188.
Féré, 50, 65, 147, 222.
Ferri, 143, 149, 166, 193, 195.
Ferrus, 5, 65.
Fermat, 191.
Foucault, 22.
Fouillée, 112, 113, 118, 127, 225.
Gabaglio, 188.
Galeno, 4.
Gall, 5.
Gumplowicz, 187.
Garofalo, 102, 140.
Goethe, 134, 135.
Guerry, 187.
Haeckel, 21, 35, 36, 86, 87, 202,
Halley, 191.
Hamilton, 212, 213.
Henle, 132, 133, 134.
Helmholz, 221.
Herschel, 190.
Horwicz, 86.
Hudde, 191.
Hume, 201.
Hunter, 47.
Huyghens, 191.
Ippocrate, 4.
James, 78, 84, 87, 117, 127, 129, 131, 219, 228,
Janet, 90, 236.
Kant, 201.
Kleinschrod, 216.
Körösi, 187.
Krafft-Ebing, 5, 62, 65, 94, 128, 143, 144, 146, 236, 238.
Labeone, 253.
Lange, 40, 84, 87, 130, 240.
Laplace, 191, 195.
Lavater, 5.
Laségue, 236.
Lauvergne, 5.
Lazarus, 228.
Lehmann, 40.
Leibnitz, 191.
Lewes, 20, 86.
Lichtemberg, 134.
Lilienfeld, 187.
Lippe, 8.
Locke, 201.
Lombroso, 5, 6, 36, 38, 50, 70, 142, 156, 161, 166, 167.
Lo-Savio, 187.
Lotze, 86.
Lourie, 28.
Lucas, 5, 65.
Machiavelli, 157.
Magnan, 148.
Maine de Biran, 201.
Mantegazza, 158.
Marro, 6, 66, 67, 82, 140.
Masci, 259.
Maudsley, 65, 67, 68, 94, 219.
Mayer, 188, 190.
Meynert, 40.
Metastasio, 158, 251.
Mill, 86, 124.
Minzloff, 94.
Mittermayer, 3.
Möhsen, 177.
Morel, 5, 65, 147.
Morselli, 86, 203.
Mosso, 130, 222.
Müller, 221.
Nani, 208.
Nicolini, 3, 249, 251, 260.
Nicolson, 5,65.
Oddi, 28.
Omero, 5, 100.
Orazio, 161.
Pagano, 195.
Pausania, 151.
Petrarca, 161.
Pick, 222.
Pitres, 147, 236.
Paulhan, 126, 232.
Plutarco, 167,
Porta, 5.
Procolo, 252.
Quetelet, 191, 192, 197.
Rawson, 188.
Régis, 147.
Remy, 177.
Renazzi, 215.
Ribot, 85, 90, 92, 130, 148, 217, 218.
Riccardi, 94.
Rivarol, 232.
Romagnosi, 7, 205, 234.
Rossi, 6, 175, 178.
Rousseau, 134.
Rümelin, 189.
Scoto, 177.
Seglas, 147.
Seneca, 161, 162.
Sergi, 64, 85, 88, 94, 173.
Shakspeare, 96, 103, 233.
Sighele, 6, 173.
Schiller, 103.
Schüle, 128
Smith, 47.
Sofocle, 5, 163, 165.
Spencer, 12, 14, 17, 86, 121, 199, 201, 212, 213, 214, 225.
Spina, 177.
Tarde, 6, 193.
Taine, 232.
Tammeo, 187.
Tetens, 73.
Tissot, 47.
Thompson, 5, 65, 128.
Tommaseo, 156.
Tucidide, 101.
Ulpiano, 252, 253.
Virgilio, 6.
Wagner, 188.
Weber, 21, 73.
Wilson, 5, 65.
Wundt, 10, 28, 29, 73, 74, 80, 118, 125, 127, 128, 132, 209, 219.
Zanardelli, 71, 179, 249.
INDICE-SOMMARIO
DEDICA _Pag._ v
PREFAZIONE » vii
INTRODUZIONE
1. Contenuto scientifico della psicologia criminale.—2. Processo di _distinzione_ di qualunque fenomeno; formazione naturale del pensiero.—3. Come sorge l’evento psichico del dato giuridico punitivo.—4. Genesi della _sanzione_ sociale; concetto del _dolo_ nelle fasi evolutive della coscienza giuridica dei popoli.—5. Cenno storico dello studio psico-fisiologico del delinquente.—6. Gli odierni scrittori delle differenti discipline intorno al delinquente.—7. Stadio integrativo della psicologia criminale.—8. La teoria _dinamica criminale_ fondamento degli studî psicologici del delinquente; precedenti scientifici in Romagnosi ed in Carmignani. _Pag._ 1 a 8
CAPO I.
Le funzioni psichiche criminose.
1. Concetto scientifico della parola _funzione_.—2. Funzionamento psicofisico proprio del delinquente.—3. Anormalità del medesimo: legge generale di equilibrio violata dal delitto.—4. Il concetto di equilibrio psichico è l’unico criterio di distinzione tra l’uomo normale ed il delinquente.—5. L’equivalente etico dello squilibrio psichico; suoi riflessi al dato soggettivo ed oggettivo del delitto.—6. In che consistano le funzioni psichiche criminose nel loro aspetto intrinseco ed estrinseco. _Pag._ 9 a 15
CAPO II.
Gli elementi psichici criminosi.
1. Legge di _continuità_ nei fenomeni psicofisici; legge di _correlazione_ tra l’essere ed il suo ambiente.—2. La legge di continuità e di ambiente rispetto al delitto.—3. Ragioni per cui il funzionamento psicofisico anomalo del delinquente sfugge all’analisi sperimentale; norme relative alla prova della genesi fisica del delitto.—4. Gli elementi psicofisici del delitto e l’interno stato di equilibrio.—5. Stato di equilibrio psichico; forza e movimento; motivo, causa ed azione.—6. Che cosa s’intenda per impulso; duplice principio fondamentale della psicologia monistica.—7. La psicofisica ed il suo valore nei fenomeni di esquilibrio del delitto. _Pag._ 16 a 22
CAPO III.
La dinamica dei motivi.
1. Centro di attività psichica; che si intenda per motivo, impulso, movente.—2. Motivi sensitivi, rappresentativi ed ideali.—3. Che cosa s’intenda per _motivo criminoso_; differenza tra i motivi di azioni lodevoli ed i motivi di azioni riprovevoli.—4. Postulati sull’energia del motivo e sullo stadio evolutivo dei motivi criminosi.—5. La dottrina della inibizione, base dinamica della coscienza criminosa.—6. Modi onde avviene il processo integrativo psichico della energia dei motivi.—7. Assimilazione e fusione dei motivi.—8. L’addizione o la sovrapposizione del processo integrativo psichico dei motivi.—9. Stato emotivo criminoso. _Pag._ 23 a 33
CAPO IV.
Cenestesi del criminale—Fisio-psicologia dei motivi.
1. Cenestesi o sensibilità generale del criminale.—2. Ontogenesi e filogenesi dell’anima del criminale.—3. Insensibilità e disvulnerabilità dei criminali.—4. La eredità.—5. L’infanzia del delinquente.—6. La teoria psico-fisiologica dei motivi.—7. Efficacia attuale e potenziale dei motivi; concomitanti somatici caratteristici del piacere e del dolore.—8. La dinamica del _motivo-idea_; specificazione della coscienza criminosa. _Pag._ 34 a 41
CAPO V.
Il processo cosciente del delitto—Stadio di formazione.
1. Formazione naturale della psiche.—2. I germi malefici del delitto nei primordi della vita.—3. La genesi di forze antagoniste nella vita di relazione.—4. Il periodo primordiale di tendenze criminose nel fanciullo.—5. Il secondo periodo formativo della personalità individua del delinquente.—6. La legge di imitazione nell’infanzia del delinquente.—7. La selezione organica degli elementi integrativi del delitto.—8. Il fenomeno della _simpatia_ e le sue leggi.—9. Influenza dell’ambiente di famiglia e del fattore economico sul delitto; la educazione ed i pervertimenti ereditarî.—10. Influenza delle necessità sociali.—11. Effetto degenerativo dell’azione suggestiva criminosa.—12. Influenza dei motivi sentimentali che agiscono sulla immaginazione. _Pag._ 42 a 53
CAPO VI.
Le norme fondamentali della psicologia criminale.
1. Si riassumono le principali verità in precedenza svolte.—2. Norma che guidar deve la conoscenza dei rapporti interni con i fenomeni esterni; legge principale di anomalia del delitto.—3. L’ordine morale ed il processo di arresto inibitorio.—4. L’_autosuggestione motrice_; legge della risultante impulsiva al delitto.—5. Rapporti dinamici e logici tra i motivi.—6. Processo organico ed accidentale dei motivi criminosi.—7. Conservazione e sviluppo dei fattori psicofisici del delitto.—8. Legge di _atipicità_; tipo antropologico del criminale.—9. Disintegrazione dell’anima del criminale; dissoluzione della funzionalità psicofisica organica.—10. In che, psicologicamente, consiste tale dissoluzione.—11. La teoria degenerativa del delitto.—12. La fenomenologia clinica di dissoluzione della personalità.—13. Norma per constatare la ipotesi del processo evolutivo della energia criminosa e la ipotesi d’intervento di qualche affezione patologica; differenza tra anomalia ed infermità; importanza psicologica del criterio della pena.—14. Inefficacia scientifica e pratica delle perizie psichiatriche.—15. Disposizioni dell’articolo 46 e 47 del Codice penale; quali sieno le norme dei periti perchè riescano a constatare le condizioni di integrità psichica necessaria alla imputabilità penale.—16. Necessità, pel perito, di una seria coltura psicologica.—17. In che consistano il metodo di _esperimento_ e quello di _osservazione_; l’indirizzo sperimentale nei fenomeni psicologici; come debbano servirsene i periti psichiatri.—18. Ragioni di antagonismo tra periti e magistrati: dovere del perito psichiatra; dovere del psicologo e del giurista. _Pag._ 54 a 77
CAPO VII.
Processo cosciente del delitto—Stadio di sviluppo.