Part 24
Qualunque idea o legge, teoricamente riconosciuta e fermata, ha dovuto, in precedenza, essere da noi scorta quale condizione permanente di un singolo essere o fenomeno; il carattere di universalità è dato dall’astrazione, la quale col considerare i fenomeni individuali si solleva alla serie di verità generali, la cui assolutezza è causa del convincimento e della certezza, che è in noi, quando ci facciamo a giudicare od operare guidati dal lume di nozioni già acquistate. La religione, divinizzando questo principio, fa che tutti dobbiamo considerarci figli d’un solo padre: ognuno sente di non essere nato per vivere isolato o per sè solo, ma di compartecipare al benessere dei simili; poichè l’eccitamento delle tendenze altruiste e la voce della coscienza morale e giuridica ci richiamano al dovere di considerare negli altri noi stessi, e di fare per i medesimi quello che per noi avremmo voluto che fosse fatto. «Il quale, a dir vero, come osserva il Nicolini, non è che il principio ben inteso della conservazione di noi stessi. Imperocchè non vi ha mezzo di esistere, non che di essere educati e giungere all’estrema vecchiezza; non vi ha sicurtà di poter soddisfare alle necessità, alle utilità, ai comodi ed anche ai piaceri della vita, senza concorso di altri. Che se natural cosa è il volgerci altrui per aiuto in qualunque nostro bisogno, natura ci comanda di non esser lenti ad accorrere quando altri ci invoca. Qual’è quell’uomo che in un incendio, in una ruina, in un naufragio o in un assalto repentino, che da qualche fiera, o da uomo peggior di fiera ei sostiene; chi è che pronta non desideri una mano soccorrevole? Ed egli poscia, invocato nel bisogno altrui, si mostrerà restìo, benchè col suo pericolo, ad accorrere? Disse già quel grande interpetre di ogni sentimento umano e della ragione: _chi ne ricusa il peso, rinunzia al benefizio_[162]. Ma chi può far tal rinunzia senza perire? È dunque un tal peso inerente alla natura dell’uomo, e condizione necessaria della sua esistenza»[163].
=8.=—Ci resta ora a dire alcun che dello _stato di necessità_[164]. Il suo contenuto giuridico è in un conflitto tra il proprio e l’altrui diritto a motivo di evento fortuito o di accidenti naturali; il fondamento logico è nell’imperio assoluto ed ineluttabile della legge di necessità. La lotta che si impegna tra la forza uomo e le altre forze della natura; tra il diritto personale e quello dei consociati, è cagione, talfiata, di collisione di interessi, la quale giunge fino al punto di persuaderci ad agire a detrimento altrui, senzachè fossimo animati da sentimento di odio o da vendetta verso la vittima.
=9.=—Il diritto romano derivava la irresponsabilità dal riguardo di preferenza di un bene maggiore rispetto ad uno minore; epperò Labeone scrive: Se l’impeto dei venti spinse una nave nelle gomene dell’ancora di un’altra, ed i nocchieri hanno tagliate le gomene, non competerebbe verun’azione, qualora non si avesse potuto liberarsi in altro modo che col tagliare le funi. Lo stesso Labeone e Procolo pensarono, che ciò si dovesse applicare anche al caso delle reti de’ pescatori, nelle quali avesse urtata la nave. Certamente, se ciò avvenne per colpa dei nocchieri, avrà luogo l’azione della legge Aquilia[165]. Ed Ulpiano aggiunge, che quegli che, per salvare le proprie merci, ha gittato in mare le altrui, non è tenuto per veruna azione. Ma, se ciò avesse fatto senza giusto motivo, sarebbe tenuto per l’azione del fatto (_in factum_); se con dolo, per quella del dolo[166].
La ragione discriminatrice di responsabilità era da Gelso, secondochè Ulpiano riferisce[167], ammessa in considerazione di _justus metus_; ciò che è qualche cosa di più della semplice considerazione di entità materiale di un bene in paragone di un altro. Ad uguali risultati arrivarono il diritto canonico e gli antichi giureconsulti.
=10.=—Secondo il legislatore italiano, dobbiamo, in primo luogo, distinguere lo stato di necessità dalla legittima difesa; in quanto che la difesa legittima è diretta a respingere la violenza altrui, cioè a dire un’aggressione, laddove nello stato di necessità il conflitto tra il proprio e l’altrui diritto è creato da un evento fortuito o da accidenti naturali. Nella quale distinzione è solo indicato il lato oggettivo della giustificazione, di cui ci occupiamo; il che riscontrasi appo tutti coloro i quali si sforzarono di non dipartirsi, nell’assegnare il fondamento giuridico dello stato di necessità, da formole contenenti, con maggiore o minore esattezza, il conflitto tra due beni in lotta, ed il dovere di sacrificare il minore per conservare quello di entità maggiore.
Se fosse così, come da molti è ritenuto, si confonderebbe il caso di giustificazione di inimputabilità penale, con quello di irresponsabilità civile; potendo avvenire, che la _necessità_, anche in caso di infrangimento di diritto risarcibile civilmente, escluda l’azione di responsabilità, salvo che non si ravvisi nel fatto qualche traccia di colpa da parte dell’agente, relativa all’avvenimento fortuito di cui si deplorano le conseguenze dannose. La essenza propria della discriminante dello stato di necessità parmi che debba cogliersi nell’estremo del _pericolo grave ed imminente_; ch’è a dire, in uno stato tale di animo da rendere dubbio quel concorso di coscienza e di libertà di atti, che pel nostro legislatore è il primo requisito di qualunque fatto imputabile penalmente. Ed è troppo noto, che vi sono degli stati di coscienza nei quali l’intelligenza e l’attività dell’uomo si arrestano, o per manco di sviluppo o per causa accidentale, e l’azione, che ne deriva, deve rapportarsi piuttosto all’azione meramente meccanica del motivo iniziale, esterno o interno che sia, che all’azione riflessa della nostra mente.
=11.=—Gli estremi dello stato di necessità sono: _a_) un _pericolo grave ed imminente alla persona_; _b_) l_’accidentalità e l’inevitabilità_ di tale pericolo; _c_) _la necessità di salvare sè od altri_.
Il contenuto reale è sempre un _pericolo_, il quale esternamente si converte in un _bene_ contro cui è rivolto l’evento fortuito, e soggettivamente in uno stato di _giusto timore_. La necessità è termine medio tra il bene minacciato ed il timore suscitatosi nell’animo dell’agente; termine medio che sorge quando innanzi alla mente dell’individuo sia preclusa qualunque via di salvezza, meno quella di sacrificare l’altrui diritto; e quando, perciò, la coscienza di scelta di mezzi all’operare è obliterata, o distrutta, dall’esquilibrio psichico causato per l’imminenza del pericolo cui si è di fronte. Ed il legislatore, col fine di rendere meno equivoci gli esposti concetti, ha limitato l’evento del pericolo alla _persona_, con significato restrittivo che noi facciamo voto sia serbato dalla giureprudenza, acciò non si esageri in arbitrarie ipotesi.
=12.=—Il pericolo dev’essere _grave ed imminente_: donde trarremo le regole per giustamente estimarlo? Il Codice tace, ed è logico; perchè anche qui, come per la legittima difesa, versiamo in apprezzamenti del tutto soggettivi. La gravezza e la imminenza non sono caratteri permanenti, ma transitorî; la loro influenza sulla nostra attività è regolata da una serie indefinita di circostanze che torna impossibile esaminare singolarmente.
=13.=—Il pericolo dev’essere _accidentale_ («al quale non avea dato volontariamente causa») e _inevitabile_ («che non si poteva altrimenti evitare»). È accidentale il pericolo che non potè essere previsto, ed al quale non si è concorso in guisa veruna. Che se il pericolo fosse l’effetto di qualche nostro fatto volontario, non saremmo più nel diritto di invocare la giustificazione della necessità, dovendo sopportare le conseguenze del proprio inconsulto operato. Dev’essere anche inevitabile, ch’è a dire, non poteasi altrimenti sfuggire che col produrre un nocumento altrui. L’obbligo, a siffatto riguardo, imposto dalla legge è molto più stretto che non per la legittima difesa. Chi è aggredito ingiustamente, oltre ad avere il diritto di respingere la violenza pel fine di garentirsi dalla offesa minacciata, ha il dovere di opporsi a che altri infranga quell’ordine giuridico che è cardine del consorzio civile, e che limita l’azione di ciascuno al punto di non permettere che si violi la sicurezza altrui. Ma chi, necessitato, sacrifica il bene di un altro al bene proprio, non si propone che un solo scopo, quello della sua conservazione; ogni motivo diverso, invece di accrescere in lui il diritto di respingere il pericolo, ne attenua il carattere di giustizia e rende eccessivo e punibile l’atto eseguito. Quindi si comprende come la _necessità della salvezza_, ultimo requisito che accompagnar deve il pericolo, non sia giustificabile le quante volte l’agente abbia fatto prevalere qualche altro motivo che non sia l’esclusivo ed ineluttabile di sottrarsi dalla imminente minaccia di grave danno: dico qualche altro motivo, intendendo di parlare di qualunque coefficiente che, senza essere l’unica determinante dell’azione, vi ha però influito in grado apprezzabile, rendendo, per avventura, necessario ciò che poteva non esser tale. Non è difficile riscontrare dei casi in cui il nostro concetto apparisca chiaro. Ammettasi, ad esempio, che l’incendio si appicchi ad un teatro; e che gli spettatori si accalchino alle porte per mettersi in salvo. Un infelice casca per terra e, calpestato, è in evidente pericolo di morte. Se altri, senza badargli, gli è sopra e gli è cagione di grave lesione, sarà responsabile dell’operato?—ovvero dovrà rispondere in parte del danno, di cui fu l’autore? La risposta equa sarà data dal considerare se tutto quello, che è avvenuto, era _necessariamente_ occorrente per la salvezza di chi ha cagionata la lesione all’infelice caduto; che, se chi si è all’impazzata precipitato alla porta di uscita, senza badare che altri ne soffrisse danno, poteva ancora indugiare ma non lo ha voluto pel _motivo_, poniamo, o di uscir subito di teatro o di recarsi a chiamar gente che accorresse a spegnere il fuoco, o per ogni altra ragione, la quale non sia propriamente quella di mettersi in salvo, egli risponderà, della lesione cagionata, in proporzione della importanza del motivo secondario in comparazione al principale ed impellente di procurarsi, a qualunque costo, la salvezza.
«E più particolarmente—scrive il Conti—non vi ha necessità quando non sia legittimo il motivo che indusse l’agente alla violazione del diritto altrui, quando, cioè, il minacciato non agisca pel principio della conservazione giuridica. Non vi è necessità, se la rinuncia al bene proprio sarebbe stata giusta e naturale, secondo le idee ed i sentimenti della comune dei cittadini onesti in dato Stato e in data civiltà. Non vi è necessità, se non vi è lotta fra due diritti preesistenti, senza che per questo si fondi l’eccezione dello stato di necessità sulla teorica della collisione e sulla prevalenza, in ogni caso, del diritto maggiore al minore. Ma, certo, il concetto di necessità va basato specialmente sul criterio, inapprezzabile _a priori_, della _proporzione_ fra i beni tolti ed i beni salvati. Ed esclusa così assolutamente la necessità, resta il fatto delittuoso passibile di pena ordinaria; esclusa solo in parte, resta un fatto solo parzialmente illegittimo, e quindi passibile di pena diminuita. Se non vi ha necessità, non vi ha nè scusa, nè giustificazione; se vi ha tuttora necessità, ma per imprudenza od imprevidenza si diè causa al pericolo, lo si affrontò potendolo evitare, gli si contrappose un’azione sproporzionata, vi ha l’eccesso nello stato di necessità»[168].
=14.=—Il legislatore estende alla salvezza _di altri_ la giustificante dello stato di necessità; strana, invero, ipotesi di scriminazione; sembrando esorbitante, al dire del Villa, fuori di ragione, che sia lecito sacrificare il diritto di taluno per beneficare un terzo qualsiasi. Checchè si opponga in contrario, noi ci avvisiamo che, estesa fino a questo punto la necessità, molto facilmente può dar luogo all’arbitrio; mancando, in atto, l’estremo vero della giustificazione, vale a dire il _timore_, e riscontrandosi invece la _compassione_, la quale, se pure è ragione di attenuare la responsabilità, non può esimere, senza che non si commetta ingiustizia, da pena chi, seguendone il consiglio, infranse la legge.
Il magistrato, ricordando i principî sui quali noi abbiamo creduto di riporre la discriminante in parola, sarà oculato nell’apprezzare molto scrupolosamente i fatti, e nel ritenere, in casi molto eccezionali, la ipotesi di giustificazione per delitti commessi da chi invoca lo stato di necessità di un pericolo che altri correva. La carità, l’amore del prossimo non distinguono individuo da individuo se non pel riguardo di maggiore bisogno di ciascuno; il quale dettame suona ingiustizia allorchè il bisogno, non che essere giustificato da ragionevole opinione di torto o di ragione, è motivato da eventi fortuiti ed accidentali, a cui nessuno degli individui versanti in pericolo ha dato causa.
CAPO XV.
Psicologia della prova del delitto.
1. Dovere del giudice in materia penale; le leggi di rito e le idee teoretiche del delitto.—2. La verità storica del fatto; il criterio di verisimiglianza.—3. Necessità d’una psicologia del testimone; guarentigie logiche della prova testimoniale.—4. Qualità del testimone; importanza del suo fondo individuale sensitivo, intellettivo ed etico: il suo fondo sensitivo.—5. Lato intellettivo del testimone.—6. La relatività delle leggi logiche nella prova testimoniale.—7. Il _temperamento_ individuale ed il _tempo_, dall’avvenuto delitto, son le due principali cause modificatoci dell’opera del testimone.—8. L’ufficio del giudice, esigenze psicologiche cui egli è sottoposto.
=1.=—Avvenuto il delitto, importa alla società di punirlo. Ma, prima che questo ufficio si adempia, è mestiere che il giudice, organo di funzionamento della giustizia, si renda conto sia della _verità storica_ del fatto imputabile, che della sua speciale natura violatrice della legge. Anche in questo, alla stessa guisa che per la serie di nozioni e per l’ulteriore e definitiva conoscenza dell’evento psichico del delitto, noi ci troviamo dinanzi a problemi d’indole psicologica e che, risoluti, agevoleranno il lavoro logico di indagini affidate al giudice.
In generale, egli è a notare, che il progresso delle norme di rito è in ragione della conoscenza più o meno scientifica ed approfondita del fenomeno del delitto. Quando, in vero, il delitto consideravasi una infrazione, più che della legge penale, dei supremi principî morali e religiosi, il rito inquisitoriale, affidato all’ufficio pratico d’incerta casistica, esagerò talmente i suoi metodi di ricerca e di estimazione della prova da scuotere il sentimento della umanità a protestare ed a ribellarsi: nè interviene altrimenti oggi in cui, per gli errori e le preoccupazioni di falsa dottrina metafisica, tuttavia seguìta dalla maggioranza, abbiamo un’errata procedura giudiziaria causa, oh! come frequente!, di ingiustizie irreparabili.
=2.=—Dicemmo, che il primo obbligo del giudice sia quello di rendersi conto della _verità storica_ del fatto. Egli, cioè, deve accertarsi che il fatto violatore della legge abbia avuto esistenza reale e non sia, invece, artificiosa invenzione di persone interessate a creare falsi addebiti. La logica, di accordo con la psicologia, ci insegna, che i fatti naturali si assodano, di regola, con la _immediata percezione_.
«Per assodare un fatto storico—scrive il Masci—occorre, nell’immensa maggioranza dei casi, affidarsi alla percezione che altri ne ebbe, e valutare il grado di certezza che si può attribuire a questa, cioè occorre avere, non solo la testimonianza, il racconto, ma anche la possibilità di apprezzare la sua conformità al fatto raccontato. E poichè ciò non può farsi col paragone del racconto col fatto, che più non esiste, e (se potesse essere fatto renderebbe inutile la valutazione della testimonianza), così ogni valutazione di una testimonianza è, in fondo, la valutazione di un _indizio_, di un _segno_ del fatto, e si fonda sul presupposto logico generale, che, se taluno attesta qualche cosa, la ragione più naturale di questa attestazione è che il fatto asserito sia realmente accaduto, e che la testimonianza sia la traccia, il segno, che il fatto storico ha lasciato di sè nella memoria di quegli che l’ha percepito»[169].
Il primo criterio di valutazione della testimonianza è, che il fatto raccontato sia _verisimile_, cioè «che il racconto abbia non solo intrinseca coerenza e non implichi contraddizione, ma anche che abbia verisimiglianza, tenuto conto delle epoche (del tempo), dei costumi, delle circostanze nelle quali si svolse»[170].
Nella verisimiglianza, criterio logico fondamentale della credibilità storica del fatto, il psicologo nota, che pel testimone e pel giudice la verità imputabile penalmente non consiste solo nella materialità dell’avvenimento, ma nei caratteri o nelle circostanze che lo qualificano. Di guisa che, rispetto all’intento repressivo della giustizia, non basta constatare che una morte sia avvenuta, che un oggetto sia stato trafugato; ma che _causa_ della morte e del trafugamento sia stata un’_azione_ perseguibile penalmente.
Nè si opponga, che, quando il giudice siasi persuaso della perseguibilità o meno d’un dato fatto, egli abbia già formato il convincimento della natura criminosa del medesimo e quindi ogni altra ricerca appare superflua; perocchè giova distinguere, negli atti istruttorî, due momenti interessantissimi: il primo, che è quello in cui il magistrato, sulla semplice nozione sommaria del fatto, si induce a promuovere l’azione; il secondo, quando, per le prove raccolte, egli si decide a rinviare a giudizio l’imputato.
La verisimiglianza, quale criterio probatorio, è sufficiente pel primo momento; sarebbe erronea pel secondo, in cui necessita la certezza del convincimento.
=3.=—Il testimone, percependo direttamente il fatto, crede di essere in possesso della verità tutte le volte che, secondo la effettuale esistenza delle cose, egli presume di uniformarsi alla _realtà_. Ma, e non è il problema più importante della psicologia quello di sapere _come_ e _perchè_ noi, mercè l’opera dei sensi, ci mettiamo in relazione col mondo esterno e ne rappresentiamo, internamente, la realtà? La logica giudiziaria, che tale fu dal Nicolini appellata la procedura, attenda, dunque, a ben premunirsi contro le difficoltà, ed i pericoli inerenti al modo onde il testimone abbia potuto impossessarsi della verità d’un avvenimento e possa, quindi, riuscire argomento di attendibilità pel giudice.
Tutti gli scrittori, dai giureconsulti pratici ai grandi logici moderni, si sono occupati delle norme di credibilità del testimone, secondo il diverso grado di probabilità logica del suo asserto; ma nessuno, ch’io mi sappia, si è occupato ancora della psicologia del testimone. La legge di rito, ossequente a certi dettami tradizionali, ha creduto di segnalare un certo limite alla importanza giudiziale del testimone, escludendo alcuni a deporre ed altri circondando di guarentigie morali, il giuramento, o legali, la pena per la falsità; ma, pel convincimento del giudice, simili restrizioni non hanno valore; anzi, e non di rado si osserva, chi meno, secondo legge, dovrebbe meritar fede, com’è il caso d’un fanciullo, è cagione irrefutabile perchè il giudice formi tranquillamente la sua decisione di condanna o di assoluzione.
Il testimone dev’essere circondato ed accompagnato da tutte le prevenzioni, onde la scienza ci rende edotti, in ordine: _a_) al modo normale o difettoso di percepire un fenomeno esteriore; ed al modo, _b_) onde il fenomeno percepito impressiona la nostra mente, si fissa o registra nella memoria, si riproduce, più o meno fedelmente, nella dichiarazione giudiziale. È regola costante questa, che le nostre percezioni e rappresentazioni del mondo esterno sono in apparenza l’opera dei sensi, ma effettivamente appartengono al nostro stato soggettivo, transitorio o permanente: il senso non è che il semplice tramite di stimolazione della recettività interna, ma la visione della realtà, il ricordo corrispondente, l’apprezzamento, che ne diamo, appartengono al peculiare stato della nostra coscienza, o, meglio, alle condizioni psico-organiche individuali.
Or, confondere, come si è soliti fare, l’asserto d’un testimone con quello di altri, e discernere la maggiore credibilità di ciascuno tenendo sol conto della verisimiglianza logica, ossia dell’argomento di probabilità, è gravissimo errore: molto facilmente s’invertono i termini del giudizio, poichè quanto noi attribuiamo al testimone non è, bene spesso, che modo nostro personale di vedere e di giudicare le cose, le quali, poi, debbono essere i motivi indefettibili per concludere alla responsabilità o alla innocenza del prevenuto.
=4.=—Prima che si assuma il testimone a prova di convincimento, è d’uopo che il giudice comprenda ed apprezzi la di lui _attitudine_ a percepire la _verità_ d’un fatto, a ricordarne le _modalità_, a riprodurne la _realtà_.
Qualunque avvenimento, circa le percezioni che di esso abbiamo, si svolge in dato spazio ed in dato tempo; son questi i due termini storici di maggiore rilievo per precisare la realtà delle cose, e da queste due nozioni deve cominciare ciascuna indagine istruttoria, se non vuolsi vagare nell’incerto e nell’indeterminato.
Il testimone, posto di fronte all’avvenimento, ed obbligato, per dovere morale, a riprovarne le conseguenze, comincia, con lavorio mentale inconsapevole, a plasmare le circostanze, di cui è spettatore, a seconda il suo fondo individuale sensitivo, intellettivo ed etico, obbedendo alla legge di necessità _selettiva di coscienza_, la quale consiste nella disposizione, di ciascun di noi, a scegliere e registrare tra’ ricordi, tra le rappresentazioni, tra le idee tutto ciò che si uniformi al nostro modo di sentire e di pensare, trascurando il rimanente. Di parecchi testimoni d’un fatto, troverete che taluno siasi fissato su di una circostanza specifica o generica e ne conservi, con evidenza, la entità storica, mentre egli abbia trascurato le altre che pur si svolsero sotto i suoi occhi con pari impressione sensibile.
Credesi, da alcuni, che ciò avvenga per casualità di cose; invece è l’effetto dell’opera dell’_attenzione_, la quale ha fondamento organico, da cui non si può mai prescindere in tutti gli atti della nostra vita di relazione. La _reticenza_, tante volte, non è l’effetto di mala fede, ma d’impossibilità a scorgere, a concepire ed a ricordare il vero altrimenti.
Il fondo sensitivo individuale è la causa delle attitudini accomodative al mondo esterno. La influenza delle meteore sul senso cenestetico; il sentimento di simpatia, di avversione per dati atti e persone; l’inclinazione a fissarci su taluni oggetti a preferenza che su altri; la prerogativa di percepire, di distinguere certi colori, certi suoni; la diversità di rappresentarci un oggetto con dati contorni, colorito, tono sentimentale, accidentalità piacevoli o dolorose, dipendono dalla nostra costituzione organica, soggetta a tante cause, delle quali l’individuo poco si avvede. Nella pratica della vita, generalmente, noi, parlando, operando, partiamo dal falso supposto, che tutti sentano come noi sentiamo e che tutti apprendano il mondo esterno con l’istesso grado di vivacità e di perpiscuità; ma in ciò evvi grande inganno.
La differenza di età, di sesso, di coltura, di stato sano o infermo, sono le principali e più comuni cagioni di vario sentire ed apprendere i fenomeni esterni. Nè basta; poichè il medesimo stato sensitivo è l’effetto del cumulo di energie precedenti stratificatesi in noi (fondamento dell’io), le quali, predisponendoci a plasmare diversamente la coscienza, nel flusso di atti di questa, permettono, o non, che si aggiunga la novella impressione proveniente dal tramite del senso.