Psicologia criminale

Part 23

Chapter 233,365 wordsPublic domain

Ma la tristezza può essere attiva (seconda forma); quel che, di solito, incontra nel secondo stadio di forte dolore morale. L’uomo comincia, poco a poco, col riattivare i motivi d’interesse alla vita; con sforzi di autosuggestione ricupera la fede in sè, e negli altri; l’orizzonte del pensiero si spiana, il volere è pronto, impaziente d’indugi. Molti—osservatori poco accorti—facilmente scambiano questo stadio, dirò così, accomodativo dell’intimo dolore d’un’offesa, con la calma generata dal convincimento e dall’assuefazione, nella vittima, di deporre il risentimento e sopportare, anche in avvenire, con rassegnazione l’onta patita o direttamente o indirettamente. La calma apparente può nascondere, al disotto, il furore tempestoso dell’anima di Otello, ovvero la riflessione cupa, inflessibile, aspettante l’opportunità della vendetta, siccome in Amleto; ma il dolore continua a dominare, e, quando altri meno sel creda, irrompe furente alla vendetta, con meraviglia di chi credette, per l’apparente calma, quetata la tempesta, la quale, all’incontro, tenendosi nascosta nel fondo dell’animo, avea bisogno di nuovo soffio di vento per scoppiare e travolgere ogni cosa!

II.

Legittima difesa e stato di necessità.

1. Carattere di _legittimità_ o di _giustizia_, di _necessità_ e di _attualità_ nella discriminante della legittima difesa.—2. Stadio fisio-psicologico del meccanismo della difesa dell’uomo: coefficienti fisici, intellettivi e morali.—3. Valutazione del _timore_ qual fondamento _naturale_ della legalità dell’offesa.—4. Psicologia del timore; esquilibrio psichico; coefficienti secondarî della necessità di difesa.—5. Sistema seguito dal nostro Codice.—6. Delimitazione della legittima difesa.—7. Legittima difesa in persona degli altri.—8. Dello stato di _necessità_; suo contenuto giuridico e logico.—9. Teoria dei giureconsulti romani.—10. Differenza tra lo stato di necessità e la legittima difesa.—11. Estremi dello stato di necessità.—12. La _gravezza_ e la _imminenza_ del pericolo.—13. L’_accidentalità_ e la _inevitabilità_ del pericolo.—14. Lo stato di necessità per la salvezza degli _altri_.

=1.=—A completamento di alcune forme giuridiche di psicologia criminale, tratteremo della legittima difesa e dello stato di necessità. Ciò facendo, prescinderemo dalle nozioni puramente di diritto, estranee alla materia di questo libro.

Parlando della legittima difesa, altrove[155] scrivevamo le seguenti osservazioni, le quali, ricordate dopo circa dieci anni, servono quale nuovo argomento onde convincere il lettore del come fosse costante in noi la persuasione, che l’unico ed efficace indirizzo positivo in materia criminale fosse quello non difforme dai principî scientifici della _scuola dinamica_, e che a torto i cultori di antropologia e di sociologia criminale han voluto allontanarsene, allora quando ponevano a sostegno delle loro teorie o l’esclusivo elemento somatico dell’individuo, ovvero la influenza assoluta delle necessità sociali.

Quasi tutti gli scrittori avvisano nella difesa il carattere di _legittimità_ o di _giustizia_; di _necessità_ e di _attualità_. È legittimo tutto quello che non è fatto contro la legge, anzi per respingere un attacco antigiuridico: ciò che più non avviene quando si è cagione prima del male che poscia si respinge col danno altrui. La necessità è inerente al pericolo imminente del male minacciato; è imposta dalla eccezionale condizione di non essere alcuno più in grado di far ricorso alla tutela delle leggi, ma di doversi avvalere della forza privata, dell’opera individuale. L’attualità, poi, contiene l’obbligo di far cessare il diritto di reazione tostochè sia cessata l’azione. Il carattere di legittimità è valutabile obbiettivamente, alla base di qualche prescrizione legale, che, determinando l’indole permessa o vietata dei nostri atti, ci apprende altresì il modo di estimarla. Ma il carattere di necessità e di attualità sono da considerarsi soggettivamente ed in relazione, non solo alle circostanze speciali che accompagnarono la violenza, o l’attacco, e la offesa o reazione, ma altresì in relazione all’indole dell’offeso e dell’offensore ed allo stato peculiare di animo che determinò l’offeso a reagire.

Con questo metodo, risalendo alla natura intima e primitiva dell’uomo, si avrà che la discriminante della legittima difesa, piuttosto che poggiare sul godimento di un diritto o l’adempimento d’un dovere, e sulla necessità d’obbedire ad una coazione, sia il risultato spontaneo di una legge dinamica, la quale è costante; presiede a qualunque umana operazione, individuale o collettiva, e si effettua nella _prevalenza dell’energia di conservazione dell’essere, in collisione con altre energie che ne vorrebbero distruggere la natura sostanziale ovvero ostacolarne il perfezionamento_. La lotta di esistenza o di conservazione, che costituisce la naturale dimostrazione della vita _dinamica_ degli esseri animati, quando vogliasi riguardare nelle relazioni tra gli individui, si converte in prevalenza di energia di conservazione; appunto perchè, come fu da noi accennato, gli esseri individui, e l’uomo segnatamente, sono il prodotto di qualche speciale energia che, per natura propria ond’è differenziata dalle rimanenti, ottiene il sopravvento nella lotta di continua produzione e trasformazione degli esseri, ed impronta di sè la nuova apparizione fenomenica risultatane. L’uomo che, aggredito, si difende, non ha, certamente, il tempo di pensare al diritto o al dovere che gli compete, ovvero di misurare lo stato di coazione in cui versa: in lui l’istinto della conservazione rimugghia potente dall’intimo del cuore, e la reazione è il compimento di un moto meccanico che spontaneamente insorge e si esplica.

Chi ne desideri la prova palese, riguardi a quei nostri movimenti automatici ed incoscienti alla presenza di qualche fatto che all’improvviso e, quasi sempre per caso, minacci il nostro benessere: la mano corre rapida ad allontanare un oggetto che era per riversarsi addosso; l’occhio, pel movimento delle palpebre, è difeso dal pericolo di contatto offensivo con oggetti esterni; la repugnanza dell’olfatto per alcuni cibi vi dice, che questi mal si confanno ai nostri bisogni di nutrizione e di benessere. In questi moti istintivi è la sede della reazione di offesa per respingere la ingiusta violenza, la quale ne minaccia di pericolo; e la ragione per cui appo tutti i popoli e tutte le legislazioni non si dubitò mai dell’origine naturale del moderarne d’incolpata tutela, quantunque discrepanti applicazioni se ne facciano in pratica.

=2.=—Senonchè, il meccanismo della difesa dell’uomo, per la facoltà di razionalità in lui, quantunque cominci da moto spontaneo, si compie in moti riflessi: alla semplice impulsività iniziale della violenza attuale si aggiungono svariati coefficienti, che conviene classificare in tre ordini; in fisici, intellettivi e morali. Sono fisici tutti quei coefficienti che, dipendendo dalla presenza di un dolore o dall’assenza di un piacere goduto, determinano lo stato psichico conveniente alla scelta del mezzo dell’offesa in preferenza del ricorso alla guarentigia dell’autorità o della legge. È tanto forte la proclività, nello stato di dolore, all’offesa, che qualche volta siamo indotti a respingere, nostro malgrado, colui che, cagionandoci un dolore passeggiero, intende procurarci il risanamento da qualche morbosa affezione fisica. I bruti, che, meglio di noi, sentono la forza degli istinti puramente fisiologici, respingono l’azione dolorosa con reazione altrettanto potente che subitanea.

Sono coefficienti intellettivi quelli che si connettono alla _relazione_ degli eventi, o precedenti o concomitanti o successivi: cioè a dire, che fanno dipendere la prevalenza di una data disposizione dal concorso simultaneo di efficacia psichica di tutte le _idee_, che abbiano nesso con l’evento verificatosi della violenza e con quello da verificarsi della reazione per respingerla. Sono coefficienti morali quelli che si riferiscono ai sentimenti od alle passioni, le quali preparano o accompagnano il conflitto criminoso dell’attacco e della difesa. Tutti questi coefficienti possono riassumersi in un concetto ed in un sentimento; il concetto di _pericolo_ e quello di _timore_.

Il pericolo o è fisico, e produce la costrizione di allontanare una causa disorganizzatrice del nostro benessere fisiologico; o intellettivo, ed è la sintesi di tutte le idee che sono il frutto della istruzione ed educazione, non che delle prescrizioni legali ed etiche e della misura o proporzione tra il danno, che si cerca di evitare e quello che ne deriverà dall’appigliarci, con preferenza, all’uso della forza privata, e non al mezzo della legge o dell’autorità competente. Il pericolo, in fine, se è morale, si muta in sentimento di _timore_, il quale consiste in un turbamento psichico, ovvero in un disordine di facoltà con aumento delle energie istintive di conservazione e diminuzione di energia delle attitudini acquisite e delle cause che loro si riferiscono.

Nel contrasto di tendenze, ogni energia istintiva piglia il sopravvento; la cagione è perchè le facoltà da noi acquistate o, meglio, sviluppate, per lo stato sociale, presuppongono, perchè abbiano peso, la condizione di ordine giuridico; la quale condizione, laddove sparisca con la eccezionale evenienza di non poterci avvalere della protezione delle leggi, mena seco l’indebolimento o la sparizione del potere dei motivi che ci contengono ad agire nei limiti della legalità e del rispetto dell’altrui diritto. Chi fino a questo punto ci ha seguito, nell’analisi della teorica dinamica in materia criminale, intenderà facilmente, che lo stato di necessaria difesa sia il contrapposto dello stato di delinquenza punibile. Pel delinquente evvi prevalenza di energia criminosa con scelta, più o meno cosciente, di mezzi adatti al fine di dar corso all’efficacia del motivo, il quale si è convertito in iscopo; per chi legittimamente si difende, la prevalenza di energia è per una azione di ordine ovvero di ristabilimento dell’equilibrio, naturale e civile, contro cui è dirizzata la violenza dell’aggressore. Se, dunque, vi sono delle leggi che puniscono il primo, perchè non vi deve altresì essere una legge che assolva il secondo?

=3.=—Parlandosi del timore, fondamento _naturale_ di legalità della reazione, alcuni ne vollero, come pel pericolo, formolare un precetto esclusivo, il quale si adottasse quasi regola logica e costante. Si disse, quindi, che siffatto precetto fosse deducibile dalla natura del danno, che ci vien minacciato; dalla gravezza ed inevitabilità dello stesso, e dalla specie dei mezzi di che facciamo o potevamo far uso, nel respingerlo. Il Carrara, per esempio, scrive[156], che, perchè al timore si accordi questo potente effetto di rendere legittimo un atto violatore dei diritti altrui e materialmente contrario alla legge, è in tutti i casi necessario per regola _assoluta_, che nel male minacciato si trovino questi tre requisiti: 1^o _ingiustizia_, 2^o _gravità_, 3^o _inevitabilità_. E, parlando del requisito di inevitabilità, aggiunge: «Certamente, se al male, che ci minaccia, potevamo sottrarci _altrimenti_ che col violare la legge, la violazione deve rimanere punibile; perchè l’arbitrio dell’agente non era più ristretto fra la scelta di due mali ugualmente gravi; e la legge dell’ordine poteva essere osservata, purchè egli eleggesse il mezzo innocente col quale avrebbe evitato e il danno proprio e l’altrui. Sottrarsi _altrimenti_ dal male, che ci è minacciato, si può o con previsioni _anteriori_, o con provvedimenti _successivi_, o con ripari _concomitanti_. Perciò la _inevitabilità_ nel pericolo, che indusse ad agire o reagire, si desume da _tre_ criterî distinti: 1^o che sia _improvviso_; 2^o che sia _presente_; 3^o che sia _assoluto_»[157]. Ecco un ragionamento il quale pecca di eccesso: perchè, quando anche si giunga a definire il significato di ciascuno dei tre distinti criterî, non si arriverà mai a precisare, nella indefinita serie dei fatti, la ipotesi in cui o l’uno o l’altro, o tutti insieme, abbiano a riscontrarsi. Il Berner[158], partendo dalla necessità di proteggere un diritto aggredito, che vuol mantenersi contro un assalto ingiusto ed attuale, conclude molto più _logicamente_, che «non è necessario che lo assalto sia _impreveduto_, nè che il diritto difeso sia irreparabile. Se si mantiene la legittima difesa nel suo concetto semplice, che il diritto, cioè, non deve piegare davanti una ingiustizia, risulta evidente che essa è applicabile anche per un diritto risarcibile». Esagerando in sistemi restrittivi, si giunge a creare delle norme troppo astratte ed arbitrarie, le quali, se accontentano lo scienziato, non possono a meno che essere dannose pel giudice, che, non della imputabilità, ma della imputazione è chiamato a decidere, ed ha l’obbligo di tenere presenti tutte le circostanze le quali accompagnano il fatto e ne modificano l’indole; lo attenuano o lo aggravano.

=4.=—L’errore degli scrittori, che posero a fondamento della legittima difesa la teorica della _coazione_, è nell’avere trasformata la nozione del timore da idea soggettiva e relativa in criterio imprescindibile ed obbiettivo. Indi si adottarono dei concetti di _gravezza_ e di _assolutezza_ non sempre congrui alla realtà delle cose, anzi il più delle volte troppo ipotetici. Il timore, causa morale dell’azione difensiva, non è a staccarsi dalle altre cause fisiche ed intellettive che determinano la scelta e l’uso della forza privata e non della forza pubblica e delle leggi. Fino a che il pericolo è puramente fisico, non sarà difficile il ricorrere a mezzi legali, reprimendo l’atto della istintiva reazione; parimente avviene nel pericolo dall’aspetto intellettivo, perchè vi è l’agio di rafforzarsi nell’intenzione di non reagire pel concorso opportuno di tutte le idee che sono la fonte del diritto e del dovere; ma non è più così pel pericolo addivenuto timore, perchè in questo caso l’equilibrio morale o è indebolito o distrutto. Tornerà chiaro quanto qui è detto se si esaminano alcuni esempî. Tizio è minacciato da Caio per azione involontaria o colposa. Il pericolo per Tizio è già fisico, perchè qualche cosa si è realizzata, la quale mette in dubbio l’animo sulla conservazione della nostra integrità corporale; eppure Tizio sarà facile che non reagisca.

La ragione è perchè egli sa con certezza, che il fatto delittuoso non dovrà ripetersi; epperò non richiede che sia antivenuto o prontamente represso. E del pari: Tizio minaccia Caio di morte; questi, se la esecuzione della minaccia non è immediata, non crederà dì reagire usando della propria forza, perchè riflette alla opportunità di aver comodo a mettersi in condizione, nell’avvenire, di non cadere vittima dell’avversario, e di prendersi la giusta vendetta, che a lui competa, dal soccorso punitivo della legge. Ma non è lo stesso quando il pericolo fisico, vincendo ogni freno intellettivo, si converte in sentimento di timore e giunge ad impossessarsi del nostro animo. Il turbamento, che ne segue, distrugge in pochi istanti l’opera faticosa di buona e lunga educazione, di virtù ereditarie di rispetto della legge; fa scomparire o attenua la forza proveniente dal convincimento di incorrere in possibile responsabilità, dovendosi un giorno dar conto del proprio operato sebbene non delittuoso.

Sapere, però, comprendere l’intimo nesso tra le energie psicofisiche, e vederne poscia lo stato di turbamento, è solo contemplare in apparenza il problema psicologico del moderarne d’incolpata tutela. La maggiore difficoltà è quando ci facciamo a studiare la relazione disorganizzatrice tra l’energia del motivo, causa del pericolo, trasformata in sentimento di timore ossia in causa di esquilibrio (perchè non coerente alla nostra abituale natura), e le facoltà psicofisiche armonizzate ad unità razionale e tendenti alla conservazione dell’ordine giuridico, il quale rispecchia esternamente il nostro ordine interno. È d’ogni stato di squilibrio affettivo l’indebolimento o l’obliterazione della coscienza; ond’è che neppure dal lato meramente morale, o soggettivo, l’azione criminosa commessa nel descritto stato avrebbe sufficiente e plausibile argomento di responsabilità penale.

La legge di necessità, _necessaria difesa_, è la legge dominante dell’azione reattiva: essa, comechè non sia tutta meccanica, come nei fenomeni puramente automatici, obbedisce alla dinamica di conservazione e si proporziona istintivamente all’energia di tendenza protettiva della integrità personale. Lo stato psichico qui descritto è il normale per chi reagisce spinto dalla necessità di difendersi; è lo stato, cioè, di chi si appiglia all’uso della forza privata perchè veramente ed assolutamente non è in grado di ricorrere all’ausilio della legge. Ma, bene spesso, l’azione è il risultato di un concorso di parecchi altri fattori che mette bene di esaminare. Il primo e più ordinario fattore è quello di _vendetta_.

Il timore abbatte l’animo, il sentimento di vendetta lo rialza, e la passività prodotta dalla sorpresa dell’attacco è vinta dalla rinata attività di reazione, che di automatica addiviene cosciente. A questo punto, dal fondo della coscienza si desta un secondo fattore, l’idea del diritto proprio in correlazione col dovere dell’avversario; il diritto al rispetto, il dovere, in altri, di non rompere l’ordine imposto dalla legge e dalla necessità della vita sociale. In pari tempo si affaccia alla mente una serie di idee, le quali per lo innanzi non facevano avvertire la loro presenza; idee di tutti i doveri da noi adempiti per conservarci il rispetto alla conservazione; idee delle conseguenze dannose, morali e materiali, che ne deriverebbero, se l’atto illecito non fosse represso: al che si aggiunge un certo istinto, per quanto domato dal progresso e dalla civiltà dell’uomo, altrettanto potente (laddove non ricorrano le ordinarie condizioni della vita giuridica) a sentirci trascinati alla distruzione del simile per blandizia di preminenza, sia pure di forza bruta, contro chiunque osi esserci di contrasto. Il diritto della forza, condannato dalla morale, represso dal mònito della legge, rinasce potente, in tutto il vigore brutale, ogni qualvolta la morale e la legge perdono l’imperio: l’individuo si sostituisce alla società, e nel momento supremo della lotta tra la propria esistenza, protetta dal convincimento del diritto, e l’operare altrui in contraddizione del dovere, la scelta non è dubbia, poichè la conservazione dell’essere, oltrechè spontanea, è frutto di abituale riflessione e di adattamento al consorzio sociale cui apparteniamo.

=5.=—Pel nostro Codice la legittima difesa è limitata alla _persona_, cioè, come si espresse il Zanardelli, alla vita, all’integrità personale ed al pudore, non ai _beni_; salvochè la violenza ai medesimi vada unita ad un attacco alla persona. Il § 53 Cod. pen. tedesco, da cui l’art. 49 del nostro Codice penale è tolto, prescrive che «necessaria difesa è quella che è richiesta per respingere da sè o da un altro un’aggressione attuale ed ingiusta». E gli scrittori interpetrano, secondo il Berner[159], che, essendo il fondamento della legittima difesa la protezione del diritto, ella si estende non solo alla difesa del corpo, della vita, della proprietà e dell’onore, ma anche dei diritti famigliari (adulterio), della libertà, del pegno, di una servitù, ecc.

=6.=—Questa teorica, com’è detto, non è accettata dal nostro legislatore.

Il Zanardelli, commentando l’art. 357 del suo progetto ultimo[160], così ne significava le ragioni: «Si è dubitato se la giustificazione per l’omicidio e per la lesione personale, universalmente ammessa quando si tratta di difendere a persona, debba ammettersi anche nel caso in cui si tratti di difendere la proprietà. I nostri progetti di codice hanno costantemente respinta, come esorbitante, la teoria accolta da alcuni scrittori ed in qualche codice, secondo la quale si ammetterebbe che, anche al solo fine di salvare la roba, sia sempre legittima l’uccisione del ladro. «La proprietà (scriveva il Nicolini) è cosa sì lieve a fronte dell’onore e della vita, che sarebbe avvilir troppo questi beni sovrani dando a quella i privilegi medesimi; per essa vi è sempre tempo di implorare i giudizî. Che se è violenza, sempre inescusabile, _quoties quis id quod sibi debetur non per judicem reposcit_ (L. 7, D. XLVIII, 7, ad leg. Iul. _de vi privata_), molto più dev’esserlo quando in vendetta della proprietà violata si trascorre a’ corrucci ed al sangue»[161]. Ma, se l’attentato alla proprietà abbia tali caratteri, o avvenga in tali circostanze da presentarsi quasi inseparabile dall’attentato alla vita o alla sicurezza personale del proprietario, allora ogni ritegno deve cessare verso i ladri e gli aggressori; e chi è posto in pericolo ha diritto di respingere l’aggressione con tutti i mezzi che a questo effetto siano necessarî. Per tali considerazioni, e limitatamente ai delitti di omicidio e di lesione personale, la giustificazione della legittima difesa, di cui è proposito nell’art. 50, num. 2 (del Progetto), viene estesa alla necessità di difendersi contro gli autori di violenti attentati alla proprietà, come sarebbe nel caso di furto violento o di saccheggio, o quando si respingano i ladri, che scalano o scassano la casa in tempo di notte, o quando, avvenendo ciò in tempo di giorno, la casa sia posta in luogo isolato».

=7.=—La legittima difesa non è soltanto ammessa per respingere da sè una violenza attuale ed ingiusta, ma ancora per respingerla da altri. Chi desiderasse apprendere la ragione vera ed ascosa di questo precetto, che è sanzionato ben anco dalla morale, dovrebbe risalire a due nozioni essenzialissime del progresso dell’umanità; la prima, che le medesime leggi, le quali regolano la natura individuale dell’uomo, ne regolano la collettiva; la seconda, che il diritto, mediante lo stato sociale o l’integrazione graduale della nostra personalità, si è venuto universalizzando nel suo contenuto di relazione e di imperio. L’individuo, unendosi ai suoi simili, non pure rendesi partecipe dei diritti da lui estimati essenziali e costanti della vita, ma di tutti gli altri onde accidentalmente egli potrebb’essere in facoltà di servirsi: quindi è che la famiglia sociale, mentre è un tutto composto di svariate parti, ciascuna delle quali ha diritti e fini proprî, è parimente unità organica stretta da vincoli di necessità di esistenza, e da bisogni sviluppatisi tra i suoi membri per legge di reciproca convivenza. L’amore, la simpatia tra gli uomini, tutti i sentimenti altruisti, quantunque abbiano la lontana fonte nell’egoismo, sono, allo stato di civiltà, così spontanei ed imprescindibili che, per essere messi in atto, non esigono sforzo, ma sono rivelazione del carattere di espansività della nostra vita affettiva e del fine del progresso di avvicinare i due poli estremi della sociale esistenza, quello dell’individuo e quello della umanità.