Psicologia criminale

Part 20

Chapter 203,492 wordsPublic domain

Riassumendoci, diciamo, che nel _dolo_ vi è la sintesi delle facoltà psichiche dirette a divisato scopo; la quale sintesi consta: _a_) di un _motivo_ convertibile in _iscopo_; _b_) di una _scelta_ di mezzi adatti all’azione; _c_) di una _determinazione_ ad agire. Ai quali fattori occorre aggiungere, che, quantunque lo scopo, talfiata, sia conseguibile per le vie legali, la immoralità dei mezzi è sempre intrinsecamente riprovevole e perciò causa di sanzione penale. Ond’è che il dolo può definirsi: _La determinazione Ai scelta di mezzi rivolti a fine criminoso_. Dico _determinazione di scelta_ per segnare il vero momento psicologico in cui la passività mentale si trasmuta in attività cosciente, cioè nel vedere, misurare ed eleggere quei mezzi, i quali, in sè medesimi, contengono la prova della deliberazione, o inclinazione a raggiungere un fine piuttosto che un altro; ossia di correr diritto, per esempio, alla soddisfazione del desiderio di vendetta, piuttosto che attenersi alla garentia della legge, per vedersi fatta giustizia di qualche offesa ricevuta. Dico, inoltre, _mezzi rivolti a fine criminoso_, per esprimere, non solamente la natura della deliberazione, ma eziandio la qualità dei detti mezzi, ed il fine speciale cui sono indirizzati perchè servissero ad effetti imputabili penalmente. Trovo del Nani la seguente osservazione degnissima di essere ricordata: «La determinazione della volontà dipende dall’agire la medesima per un principio intrinseco della sua attività e dall’avere una forza elettiva regolatrice delle sue operazioni, per cui fra gli oggetti rappresentati dall’intelletto siasi scelto quello che si poteva rifiutare. L’intelletto è quella facoltà con l’uso della quale si conoscono e si distinguono le qualità assolute e relative di più oggetti, si scuopre la loro convenienza o disconvenienza, e colla istituita comparazione tra le diverse conseguenze, che ne risultano o possono risultarne, si viene a deliberare sulla preferenza dei motivi in vista di cui la volontà si determina piuttosto all’un oggetto che all’altro»[133]. Come vedesi, alla mente del Nani non sfuggiva punto l’intrinseco principio attivo della volontà in correlazione della forza elettiva o della funzione dell’intelletto di deliberare sulla preferenza dei motivi; il che, in complesso, adombra l’odierna teorica dinamica della energia criminosa, completata dall’applicazione della legge della conservazione delle forze e della prevalenza qualitativa e quantitativa di una energia sulle altre concorrenti alla formazione dei fenomeni della natura.

=7.=—Fin qui secondo quello che, come ho detto, ebbi a scrivere parecchi anni or sono. Nondimeno, son di avviso, che la dottrina del dolo, enunciata nelle linee generali o in termini di principî teoretici, nella pratica non abbia che valore molto relativo. Se ne accontenterà lo scienziato, ma il giudice non ne avrà nessun giovamento; anzi potrebbe, nè è raro il caso, esser per lui motivo di difficoltà ed incertezza quando volesse farne scrupolosa applicazione ai fatti sui quali debba dare il giudizio.

Invece, tornerà utilissimo prescindere dalle nozioni puramente dottrinarie intorno al dolo in genere, ed approfondire l’analisi delle qualità e degli elementi proprî di questo o di quel dolo specifico; vale a dire dedurre i coefficienti psicofisici di ciascun evento soggettivo criminoso dal genere e dall’indole di ogni singolo delitto.

E non basta. Alla stessa guisa che in medicina, così in tema di imputabilità, più che fissarsi alle norme generali scientifiche, molto giova osservare e curare l’individuo. Nella disparità irreducibile, perchè eminentemente mutabile, di qualità psicofisiche individuali, l’obbligo del giudice è di non dipartirsi dalle accidentalità di fatto e dagli elementi soggettivi che lo prepararono e lo causarono. Però, siccome con l’abbandonarsi, egli, ai mutabili ed indefiniti concetti accidentali, molto facilmente incorrerebbe nel sistema d’una casistica pericolosa, stimiamo porre dei limiti alle indagini, noti, non che per le nozioni finora svolte, per le osservazioni che aggiungeremo.

=8.=—Il fondo psicofisico o soggettivo dell’individuo è racchiuso nella specie del suo _temperamento_. Gli antichi ne compresero l’importanza e si adoperarono, con teorie e distinzioni a sufficienza esatte, di delinearne il concetto scientifico. Il Wundt osserva, che «ciò che l’eccitabilità è per rapporto alla sensazione sensoriale, è il temperamento per rapporto alla emozione ed all’istinto. Noi possiamo discernere una eccitabilità permanente e, in ricambio, delle oscillazioni continue di questa eccitabilità; parimenti, il temperamento apparisce, si manifesta sia come permanente, sia sotto forma di accessi variabili, i quali possono dipendere da cause esterne ed interne»[134]. Il temperamento è la risultante di fattori individuali; non è solo la somma di questi fattori, ma la caratteristica che investe e dirige le nostre tendenze e le facoltà ad agire in quel modo onde l’una azione dall’altra è differenziata.

Il Béhier avvertiva di doverci guardare dal confondere il temperamento con la costituzione e la idiosincrasia. Son tre espressioni che soglionsi scambiare, perchè esprimono insieme uno stato generale dell’economia; ma la parola _temperamento_ esprime la predominanza d’un sistema funzionale sugli altri; esso può ben avere della influenza sulla costituzione; questa, però, offre dei tratti speciali. Per costituzione deve intendersi lo stato generale che risulta dall’azione collettiva dei differenti atti dell’economia e nel quale l’influenza del temperamento entra per la sua parte. L’idiosincrasia, al contrario, è una disposizione generale, che determina una tendenza particolare, più o meno accentuata, a contrarre o ad evitare tale o tal forma patologica. Il temperamento, la costituzione, verisimilmente, concorrono al suo sviluppo; ma questo è affatto ipotetico, e, al di fuori di queste due ultime influenze, si ritrova la idiosincrasia, che noi non possiamo in verun modo riconoscere _a priori_, che giudichiamo per i suoi risultati sovente sì straordinarî e costituenti un fatto la cui causa ci è interamente sconosciuta.

=9.=—Il fatto imputabile è noto al giudice in forma o espressione sintetica. Egli non lo conosce che per quanto gli vien riferito per testimoni o gli è appreso per documenti. Come farà ad estimarne le circostanze, onde risalire alla conoscenza della esistenza, qualità e quantità del dolo?

Il giudice ha dinanzi a sè due metodi, dei quali debba servirsi: l’uno obbiettivo, l’altro subbiettivo. Il metodo obbiettivo consiste nella raccolta ordinata di tutte le circostanze, che precedettero, accompagnarono e seguirono il fatto delittuoso; nel fissare il motivo od i motivi, i quali agirono a suscitare il desiderio o la spinta dell’azione, il grado approssimativo di importanza del motivo o dei motivi medesimi, nonchè le prove apparenti onde il soggetto ebbe a dimostrare di averne risentiti gli effetti. I precedenti del delitto sono riducibili alle cause, o permanenti ovvero occasionali, di nuovi rapporti interceduti tra l’autore del fatto e chi ne fu la vittima; tra lo stato psichico dell’agente, prima che in lui si destasse il desiderio o la spinta al mal fare, ed il tempo in cui l’interno mutamento si verificò; tra il primo impulso criminoso e la serie degli atti esterni rivelatori della lotta sostenuta per schivare od evitare il delitto; tra il grado di efficacia del motivo o dei motivi e la energia criminosa addimostrata nel momento dell’azione.

Le circostanze concomitanti formano il cumulo degli argomenti per stabilire, non che il genere e la specie del delitto, la prova di _relazione causale_ tra il motivo od i motivi e l’azione; ciò che induce la mente a ravvicinare i due punti estremi del decorso storico del delitto, il momento della genesi soggettiva del proposito ad agire in controsenso alla legge, ed il momento in cui la interna energia si appalesa nell’attività esterna. In fine, le circostanze susseguenti al fatto, tuttochè sovente non abbiano interessante relazione con gli atti incriminabili, debbono, nondimeno, ben investigarsi, perchè possono essere indizî o prove sicure di ciò che il delinquente ha voluto conseguire col suo operato. Si ricordi, che nel processo logico del delitto il _motivo_ ad agire si trasforma in _intento_ dell’azione; di guisa che la prova del fine d’una serie di atti interni ed esterni è per noi il materiale logico per non smarrire la via nel risalire, dall’ultimo atto operato, alle prossime e lontane cagioni che ci spiegano il perchè ad agire.

=10.=—Il metodo subbiettivo poggia sull’uso della _induzione_ aiutata dallo sforzo di connettere le proprie rappresentazioni del fatto alla serie delle circostanze storiche dello stesso.

La induzione—e chi lo ignora?—ha la base sul principio di uniformità dei fenomeni della natura; il che avviene, non soltanto in senso generale, ma eziandio particolare, nel senso cioè, secondo Bain, che nella uniformità della natura vi hanno delle categorie le quali sono, per dir così, radicalmente distinte l’una dall’altra: di guisa che la espressione _legge della natura_ dev’essere considerata come l’equivalente di due affermazioni: 1^o che la natura sia uniforme; 2^o che questa uniformità comprende un gran numero di uniformità distinte[135].

Il Bain, in applicazione dei principî generali deduttivi ed induttivi, volle gettare le fondamenta d’una logica della psicologia; ed egli credette di adempiere l’assunto esaminando il problema degli attributi dello spirito, quello dell’unione costante dello spirito e del corpo, e degli aspetti sotto cui si presenta ogni fenomeno dello spirito; per indi trascorrere all’esame delle proposizioni psicologiche, dei metodi logici della psicologia e della logica della scienza del carattere[136]. Il tentativo, secondo me, rimase incompleto, perchè il contenuto d’una logica della psicologia non deve arrestarsi alla genesi ed alle forme degli stati di coscienza, ma deve suggerirci le norme per riprodurre in noi, coordinare ed unificare i fatti della psiche nel loro ordine temporale e spaziale; ciò che appartiene al processo _rappresentativo_ degli altrui fenomeni psichici. Il metodo di introspezione può essere adoperato sia per comprendere ciò che intrinsecamente avviene in noi, che quanto sia stato prodotto per sforzo di riflessione e di immaginazione sui ricordi di fatti e di stati interni appartenenti ad altri: è così che noi abbiamo il mezzo, in forma rappresentativa, di osservare, come per riflesso, i dati soggettivi di importanti avvenimenti sociali, nati dalla vita di relazione tra’ simili ed apparsi con effetti esterni. Esempio evidente si ha nell’ufficio del giudice di investigare l’elemento soggettivo del delitto. Qualunque logica formale circa la specie e la qualità di prove giudiziarie sarà insufficiente se il giudice, ben usando del metodo induttivo, non possegga la virtù di riprodurre e rappresentare in sè, in forma almeno fugace, il processo interno dell’agente, connettendo il tutto insieme obbiettivo del fatto a quel complesso di fattori dinamici soggettivi, i quali debbono, in ultimo, farci consapevoli del nesso logico di causalità tra l’evento psichico del delitto ed il suo effettuarsi nell’azione.

=11.=—Abbiamo spesso ripetuto, che le nostre cognizioni son sottoposte alla legge di _relatività_. Qui non intendiamo parlare di quella relatività per cui Spencer, sulla scorta di Hamilton, concludeva, che la realtà esistente dietro le apparenze è e deve sempre essere sconosciuta; ma della relatività limitata alla conoscenza dei fenomeni umani.

Una siffatta relatività dipende in parte dal soggetto, che conosce, ed in parte dall’oggetto della conoscenza. Il psicologo, che vuol comprendere le leggi di certi fenomeni dell’altrui coscienza, dovrebbe aver tutte le attitudini e le opportunità di riprodurre in sè, qualitativamente e quantitativamente, i detti fenomeni; la qual cosa è impossibile che avvenga.

In oltre, pur ammesso che egli possegga le qualità richieste, si troverà dinanzi a difficoltà che trascendono il di lui potere; avvegnachè i fatti interni, perchè fossero esattamente riprodotti, dovrebbero essere conosciuti nelle loro più lontane cagioni ed in tutti gli infiniti rapporti casuali che sfuggono alla più minuta ed attenta osservazione.

Abbiamo voluto richiamare il lettore sulle fatte osservazioni, perchè vegga quanti siano gli ostacoli frapposti all’opera del giudice che voglia adempiere il dovere di rendersi ragione dello stato soggettivo e dell’elemento del dolo d’un imputato. Ciò non ostante, avverrà pel giudice quello che avviene per ogni studioso di fatti psichici. Egli deve aver cura, in primo luogo, di _condizionare_ le conoscenze subbiettive del fatto, ricordando quel che Hamilton scriveva, che _pensare è condizionare, e che la limitazione condizionale è la legge fondamentale di possibilità del pensiero_.

Il giudice, per convincersi del perchè di avvenimenti affidati al suo giudizio, dovrà saper distinguere e coordinare le circostanze interessanti, eliminare le superflue e cogliere i punti impercettibili che sono gli anelli intermedî tra le cose e che, poco apprezzati in apparenza, sono in sè di inestimabile valore. Il secreto è di non tralasciare verun dato che non sia, in precedenza, posto in relazione con altri dati soggettivi antecedenti, poichè, al dire di Spencer, «ogni completo atto di coscienza, con la relazione e la distinzione, implica anche la rassomiglianza: prima che uno stato di coscienza diventi idea o costituisca un elemento di conoscenza, deve non solo essere conosciuto come separato di specie da certi stati anteriori, coi quali è notoriamente in relazione di successione, ma deve anche essere conosciuto come appartenente alle stessa specie degli stati anteriori»[137].

Le ragioni di precedenti rapporti logici in parte si ricavano dalla pratica della vita, in parte dalla psicologia comune e, massimamente, dalla nostra disciplina: il risultato ottenuto, quale materiale del giudizio definitivo, conterrà la certezza proporzionata al corredo di coltura e di esercizio mentale individuale; avvegnachè, secondo lo stesso Spencer, «una cosa è perfettamente conosciuta solo quando è, sotto tutti gli aspetti, simile a certe cose previamente osservate; e resta incognita in proporzione del numero dei rapporti in cui essa differisce da quelle: in oltre, quando una cosa manca assolutamente di attributi comuni a cose note, essa è assolutamente fuori dai limiti della conoscenza»[138].

=12.=—Le maggiori difficoltà s’incontrano nella prova del dolo in processi indiziarî. In questo caso il giudice procederà per via di _ipotesi_. Egli, cioè, partirà, per la estimazione dei fatti, da congetture che avranno più grande conformità sia con l’indole apparente del reato, che con l’evento verificatosi. Bisogna, intanto, avvertire, 1^o che la ipotesi dell’avvenimento non sia nè arbitraria, nè ispirata da impressioni passionali, poichè, altrimenti, o si devierà dal nesso logico effettuale, ovvero si esagererà, pro o contra, l’apprezzamento della qualità e quantità della energia criminosa che abbia causato il delitto. Per quanto si abbia l’abitudine ad apprendere e considerare i fenomeni delittuosi, noi non siamo in grado di spogliarci della impressione che ciascun di essi desta nel nostro animo: la repugnanza, che ognun sente pel maleficio; il sentimento di pietà, di disgusto per le altrui sofferenze; il colorito vivace, che la immaginazione aggiunge al fatto; il modo tutto personale, onde giudichiamo le umane azioni; la influenza esercitata sulla nostra riflessione da’ cento motivi palesi ed occulti, sono altrettante cagioni per cui la mente o è impedita o fuorviata dal cogliere la verità delle cose. Egli è d’uopo spogliarci delle preoccupazioni, o degli _idoli_ della mente, come da Bacone eran chiamati, se vogliamo non errare investigando il perchè logico d’un dato fenomeno. In oltre, 2^o, occorre che la ipotesi abbia la consistenza in qualche circostanza essenziale del fatto; circostanza che sia resa ben chiara e che serva di punto di partenza per comprendere la condizione morale del soggetto agente, il primo ridestarsi in lui di motivi, i quali si trasformarono in azione lenta o rapida agli ulteriori atti interni criminosi. Anche in ciò è da avvertire, che, a riguardo della scelta della circostanza fondamentale alla ipotesi, noi sottostiamo, non pure all’abitudine contratta di percepire le cose e di valutarle in modo peculiare, ma alla suggestione partecipataci da’ testimoni, dall’indole sentimentale degli avvenimenti e dall’interesse che, molte volte senza averne sentore, noi annettiamo a date ipotesi per nostre personali predisposizioni di animo, di educazione e di coltura. L’indizio (da _indice_), accenna alla verità; ma chi di questa non siasi reso padrone con precedenti e lunghi esercizî della mente, scambia i termini del giudizio, e, messosi su falsa strada, erra nel ragionare e nel concludere.

=13.=—Se il _dolo_—scrivemmo altrove[139]—è nella determinazione di scelta di mezzi, la _colpa_ è nella mancanza di determinazione di scelta; che è a dire, nell’assenza di estimazione del legame tra l’atto voluto e l’effetto conseguito. Il quale stato di animo si vuol dividere nei seguenti termini: _a_) un motivo che ci stimola ad operare;_ b_) uno scopo prossimo, e da noi preveduto, da raggiungere; _c_) uno scopo rimoto fuori le nostre previsioni; _d_) la scelta di mezzi analoghi direttamente allo scopo prossimo, indirettamente allo scopo rimoto. La relazione tra essi termini, sulla quale si fonda la differenza tra il dolo e la colpa, si è che il motivo non si converte che in iscopo prossimo; e la scelta dei mezzi solo a questo scopo è conforme; mentre la imputabilità dell’atto tira la ragione d’essere dallo scopo rimoto lesivo del diritto. In somma, la nostra dottrina non è differente da quella che ripone la essenza della colpa in un _errore evitabile_[140], per effetto del quale si è verificata un’involontaria dannosa conseguenza. Il _fatto inconsulto_, di cui parlavano gli interpreti del Diritto romano[141], si risolve sempre nella imprevedibilità o mancanza di cognizione di qualche effetto che poteva essere in relazione coi mezzi destinati a fine diverso. Il Kleinschrod spiega l’enunciato concetto osservando, che «un errore si connette senza contrasto con una determinazione della volontà, in quanto che nella colpa è palesemente riposto il difetto della volontà di usare, operando, di quella diligenza a cui ciascuno è obbligato, e così il difetto della volontà di deporre l’errore, che si sarebbe potuto e dovuto agevolmente scoprire. Ogni uomo di mente sana può e dee sapere, che è tenuto ad un certo grado di diligenza, a fine di non offendere i diritti degli altri. Ogni uomo probo rifletterà più o meno nelle sue azioni di qualche importanza, se sieno conformi alla giustizia, e se possa derivarne alcuna violazione del diritto. Ogni uomo conosce ancora, che la sua azione soggiacerà ad una pena, se trasgredisce colposamente le leggi. Quando, dunque, uno si rende debitore di colpa, non ha la volontà di applicare la necessaria diligenza alle sue azioni: non vuole, in vero, trasgredire la legge, ma non si dà il pensiero, che dovrebbe, per non trasgredirla. Egli, dunque, è punibile, perchè trascurò contro l’ordine giuridico questa diligenza, non si tolse all’errore, e così produsse una violazione del diritto: egli è punibile, in somma, perchè non si servì della forza della sua volontà, per superare un errore, che si poteva facilmente evitare. Se il delinquente doloso commette col vigore della sua volontà il fatto illegale, si può affermare, che il delinquente colposo lo commette con la debolezza della sua volontà, non usando la debita diligenza»[142].

=14.=—Da parecchi scrittori si propugna la teoria che ripone la colpa nel nesso _aggettivo_ dell’azione col danno; e noi opiniamo che essa meriti plauso quando trattasi di colpa derivante da quasi-delitti civili; non così in casi di colpa punibile penalmente. La imputabilità, lo abbiamo visto, è l’equivalente giuridico d’una causalità cosciente, o, com’è nella colpa, d’una causalità alla cui coscienza del fatto manchi l’uso d’una facoltà, quello della prevedibilità appartenente al comun modo di funzionamento psichico per evitare le possibili cause di danni altrui.

La prevedibilità o la previsione del fatto, e delle conseguenze che da esso derivano, dipende da due fattori, l’uno _psicologico_, l’altro _logico_: il fattore psicologico consiste nel buon uso dell’_attenzione_; il fattore logico nel criterio di _possibilità_ di antivedere le probabili evenienze dannose.

Cominciando a trattare del primo fattore, osserveremo: _a_) che cosa si intenda per attenzione relativamente ad una conseguenza dannosa imputabile; _b_) in quante categorie vadano divisi i reati colposi per i modi e le specie secondo cui l’attenzione è distinta; _c_) il meccanismo dell’attenzione nei riguardi dell’obbietto dannoso non preveduto; _d_) in che consista la disattenzione.

Nei precedenti capi abbiamo, più d’una volta, avuta la opportunità di parlare dell’attenzione e del suo funzionamento psichico: usando la definizione di James, diciamo, che essa sia l’atto per cui la mente prende possesso in forma limpida e vivace di uno fra tanti oggetti e fra diverse correnti di pensieri che si presentano come simultaneamente possibili.

Avendo per origine degli _stati affettivi_, i quali hanno per causa delle tendenze, dei bisogni, degli appetiti, l’attenzione si riattacca, in ultima analisi, a ciò che vi è di più profondo nell’individuo, l’istinto di conservazione (Ribot): si converte in una condizione della vita, e conserva il medesimo carattere nelle forme superiori, in cui, cessando di essere un fattore di adattamento all’ambiente fisico, addiviene fattore di adattamento all’ambiente sociale.

Restringendo questi concetti al nostro assunto, premettiamo, che l’attenzione, come causa selettiva, concentra la coscienza agli oggetti ed ai rapporti reali che, isolatamente considerati o come effetti di data azione, contengono la violazione del diritto altrui e cadono sotto la sanzione preventiva o repressiva della legge penale. Ond’è che, essendo il difetto di attenzione la causa psicologica dei reati colposi, la diversità degli oggetti, cui si riferisce, costituisce categorie o serie differenti di fatti imputabili. Una prima divisione dell’attenzione è quella di _sensoriale_ e d’_intellettuale_, secondochè trattisi di oggetti presenti ai sensi, ovvero di oggetti ideali o rappresentati. Nell’ordine dei reati colposi, appartengono al difetto di attenzione sensoriale quei fatti i quali possono ledere l’integrità fisica dell’individuo, e che dipendono, per l’appunto, dal non aver noi previsto certi avvenimenti _materiali_ in dipendenza _immediata_ con qualche nostra azione. Ho detto avvenimenti materiali per mostrare la causa reale e sensibile del fatto dannoso; come, ad esempio, sarebbe la lesione prodotta per arma da fuoco, quando l’atto della scarica, di natura sensibile, dia luogo ad una ferita involontaria: ho detto dipendenza immediata, per precisare il rapporto diretto tra l’atto della scarica e ciò che n’è derivato, senza che altro motivo vi sia intervenuto. Appartengono, invece, all’attenzione intellettuale quei reati colposi i quali sono imputabili per ragione strettamente preventiva e perchè sono inerenti ad un dovere di ufficio a cui si era tenuto; come, ad esempio, l’omesso avviso di rinvenimento d’un fanciullo (art. 389 Cod. pen.); l’omessa denuncia d’un reato, per parte d’un pubblico ufficiale (art. 180); la trascurata custodia di detenuti (229, capoverso 2^o); oltre le contravvenzioni degli art. 439, 471, 477, 482 Cod. penale.