Pro Judaeis: Riflessioni e Documenti

Part 24

Chapter 243,520 wordsPublic domain

“A richiesta del sig. L. A. Frankl dichiaro esser vero quanto fu detto nell'_Illustrirtes Extrablatt_ del 5 giugno e cioè che il fu mio fratello canonico Giovanni Emanuele Veith si pronunciò alla fine di una predica sull'inesattezza della fiaba che gli Ebrei adoperino pei loro riti pasquali il sangue di un fanciullo cristiano e dichiaro che mi rammento ciò essermi stato detto da mio fratello.

“Prof. VEITH m. p.”

N. 15536.

Colla presente dichiaro che il signor dottor medico Giovanni Veith, a me personalmente cognito, dimorante in Vienna ha sottoscritto di suo proprio pugno la firma qui sopra esistente (356).

Vienna, 17 giugno 1882.

FRANCESCO KRISCHKER, m. p.

_L. S._ nominato sostituto dell'I. R. Notaio dottor Adolfo Faber con decreto dell'I. R. Tribunale di Vienna, 18 aprile 1882, n. 25074.

(356) L'originale di quest'atto trovasi nell'Archivio della Comunità Israelitica di Vienna.

XV. *

Dichiarazione del Professore Molitor.

Nel terzo volume della mia _Philosophie der Geschichte_ (Münster, Heisinger, 1839) avrei avuto l'occasione più adatta di esprimermi scientificamente sulla falsa imputazione adossata agli Ebrei di far colpevole uso di sangue, ma non me ne occupai, perchè ritenni che quest'accusa, la di cui falsità tanto spesso fu provata, fosse troppo avventata perchè valesse la pena di occuparsene, fosse pure per confutarla. Avendomi però il signor L. H. Loewenstein, autore del _Damascia_, istantemente invitato di esprimere pubblicamente, per onore della verità, la mia convinzione su questo importante soggetto, che pur troppo ha costato negli ultimissimi tempi tante vittime sanguinose, così non esito un solo momento a dichiarare la mia convinzione più coscienziosa.

“Ho fatto, degli scritti dei Rabbini e dei cabalisti, oggetto di uno studio di lunghi anni, e posso lusingarmi di conoscere abbastanza bene tanto la parte casuistica come la mistica dell'ebraismo, e mai mi si è presentato, nè negli scritti dei talmudisti, nè in quelli dei cabalisti, nè in qualunque siasi scritto ebraico, il più lontano motivo di credere a quella sciocca incolpazione lanciata contro l'ebraismo; nè ho mai scoperto la più lontana traccia di una simile tradizione sanguinaria fra gli Ebrei, benchè abbia studiato per lungo tempo le tradizioni ebraiche.

“Per quanto conosco delle leggi ebraiche è affatto impossibile che una tale vergognosa prescrizione possa essere stata introdotta nell'ebraismo, senza distruggere prima affatto la legge mosaica e quella del Talmud. Poichè il Pentateuco proibisce assolutamente e severamente in più luoghi l'uso di ogni sangue, ed il Talmud, secondo la sua abitudine, spinge questo divieto mosaico fino alle conseguenze più estreme, come è provato nello scritto _Damascia_, capitolo VIII, pagine 363–368.

“Io non voglio negare l'esistenza di qualche stupido individuo ebreo, che abbia adoperato sangue umano a scopi magici, ma devo affermare assolutamente, che la magia nera è assolutamente proibita nell'ebraismo, e che nella Bibbia, nel Talmud e nella Kaballah non mi è noto nessun passo che potesse giustificare tali delitti. Se adunque singoli Ebrei commettessero tali delitti, essi agirebbero contro la loro legge, come agirebbero contro la propria i Cristiani, se li commettessero.

“L'incolpazione, che gli Ebrei facciano uso di sangue cristiano nelle loro cerimonie religiose, è un'idea che ha origine dal medio evo, e dimostra una totale ignoranza dell'ebraismo e dei suoi usi mentre ricorda una simile incolpazione, che una volta fu lanciata dai Pagani ai Cristiani, cioè che questi facessero sacrifici umani.

“In tutti i tempi però s'innalzarono nella cristianità potenti voci contro questo pregiudizio basato su di una crassa ignoranza.

“Specialmente i papi Gregorio IX (1235) ed Innocenzo IV (1287), hanno espressamente proibito nelle loro bolle, di perseguitare gli Ebrei per questa favolosa incolpazione.

“Anche il papa Sisto IV si dichiara energicamente contro la calunnia mossa agli Ebrei, e dopo l'istruzione fatta sulla morte di San Simoncino da Trento, che si pretese fosse stato ucciso dagli Ebrei per scopo religioso, proibì lo si santificasse ed ordinò non si molestassero più gli Ebrei di Trento. (Purtroppo se ne avevan già bruciati molti). Il doge di Venezia, Pietro Mocenigo in un decreto del 22 aprile 1475, ed uno Sforza duca di Milano dichiararono innocenti gli Ebrei di questo inventato delitto. Così dichiarò anche l'imperatore Federigo III e dopo lui molti Imperatori romani.

“Il _Wagenseil_ tanto versato e pratico negli scritti degli Ebrei nel suo _Unwidersprechlichen Widerlegung_, e l'ex-ebreo e poi sacerdote cattolico _Sonnenfels_ nel suo _Jüdischen Bluteckel_ provarono a fondo e incontestabilmente la nullità e la piena falsità della incolpazione.

“Lutero, che non era certo amico degli Ebrei, dichiara (parte XI, foglio 323 ed. Altemb.) questa incolpazione bugiarda e pazza. A questa dichiarazione si unisce anche Basnage nella sua _Histoire des juifs_ (parte VII, cap. XI).

“A questi e ad altri attestati più antichi devesi aggiungere l'esteso parere della _Facoltà teologica di Lipsia_ dell'8 maggio 1714, ed in questi ultimi tempi:

“a) _Il predicatore di corte a Vienna Veit._ Questo pio sacerdote, ebreo battezzato, _prestò dal pulpito, col crocifisso in mano, un solenne e sacro giuramento che nell'incolpazione verso gli Ebrei non vi era una parola di vero_.

“b) _Il vescovo Dräseke_ in una dichiarazione (accompagnata da un obolo per gl'infelici) nella _Allgem. Zeitung des Judenthums_.

“c) _G. H. di Schubert_, nella sua dichiarazione nella _Allgem. Zeitung_ del 30 aprile 1840. (_Damascia_, pag. 54, 55).

“d) Il missionario, e già ebreo _Giorgio Wildon Pieritz_, sostenne quanto a questo riguardo è affermato nel giuramento di purificazione del _Rabbino Manasse ben Israel_, il cui testo leggesi nello scritto “_Damascia_” (pag. 237).

“e) Il _D. Augusto Neander_ in Berlino, già ebreo, fece la stessa dichiarazione nella _Berliner Zeitung_, ed aiutò inoltre nel suo lavoro l'autore della _Damascia_ (Damascia, pag. 104).

“f) Lo stesso fece anche il predicatore e missionario _William Ayerst_, A. M. (Dam. stesso) che nel suo scritto al Dott. Neander ne lodò l'impresa chiamandolo un “_Laudable endeavours_.”

“g) Uno dei più caldi ed intelligenti confutatori di questa assurda accusa fu in tempi recentissimi l'altrettanto zelante e costante avversario della religione ebraica Alessandro M. Caul, D. D., il quale dimostra nel suo “_Reasons for believing_ ecc. ecc.”, dedicato alla Regina d'Inghilterra, nella maniera la più irrefragabile come stiano in contraddizione assoluta i sacrifici umani e lo spargimento di sangue, con le dottrine fondamentali dell'Ebraismo. In questo scritto trovasi anche una dichiarazione, _firmata da trentacinque Ebrei convertiti al Cristianesimo_, che dice che l'incolpazione è “una miserabile e diabolica bugia” (_a foul and Satanic falsehood_).

“h) Alle fatiche del D^r. M. Caul per la verità e giustizia si associò recentissimamente anche il dotto e intelligente sindaco, dottore in teologia _Federigo di Meyer_ in una dichiarazione, depositata nelle mani del signor L. H. Loewenstein, perchè venisse pubblicata.

“Dopo così numerosi e chiari argomenti, dopo tante ed importanti voci, non mi resta altro a fare che di _associarmi assolutamente alla dichiarazione del signor predicatore di Corte Weit e di inalzare con pura coscienza, senza inganno e ritegno le mani all'Onnipotente e di dichiarare e giurare solennemente che io non sono mai venuto a sapere, nè a voce nè in iscritto, o per altra via cosa alcuna che potesse servire di giustificazione all'incolpazione, che gli Ebrei si servano di sangue umano per qualunque cerimonia religiosa_; anzi mi consta che agli Ebrei è proibito dalla loro legge nel modo più severo qualunque uso di sangue, e che essi proteggono da ogni contatto, col sangue in special modo, la pasta del _Maza_ (azimo) perchè con tal contatto la _Maza_ cesserebbe di poter essere mangiata secondo le leggi, giacchè il contatto del sangue la fa divenire _Chamez_ (impura).

“Questa dichiarazione l'ho data perchè richiesto, _chiamando testimonio l'Altissimo, il Dio della verità e dell'amore e l'affermo e la sostengo, per la pura e genuina verità del mio sapere e della mia convinzione_.

“Voglia preservare Iddio i cuori di tutti i Cristiani da questa odiosa incolpazione.

_(Firm.)_ L'autore dello scritto: “Filosofia della storia, o sopra la tradizione nel Vecchio Testamento e la sua relazione alla Chiesa del Nuovo Testamento.”

“Prof. MOLITOR”.

Si dichiara _previa collatione, sub fide notariali_, che la suddetta copia concorda col suo originale.

Francoforte sul Meno, 14 maggio 1841.

_(L. S.) Fir._ D^r. GIOVANNI JACOB GLÖCKNER Notaio della libera città di Francoforte.

XVI. *

Consigliere aulico Prof. Dott. G. H. von Schubert (357).

Altrettanto dobbiamo trovar naturale, che l'improvvisa scomparsa del Priore dei Francescani, o, come altri dicono, dei Cappuccini, di Damasco faccia impressione per la tragica natura del fatto, quale venne riferito da molti giornali, altrettanto ci riesce incomprensibile che sia stata fra noi, Cristiani del secolo XIX, accettata e discussa una fiaba medioevale barbara ed insensata, posta in giro dai Turchi, sul modo con cui quegli scomparve; per essere cioè stato assassinato dagli Ebrei. Lo scrittore di queste righe, nella sua qualità di viaggiatore cristiano, ebbe occasione di conoscere a fondo gli Ebrei dell'Oriente e può asserire colla maggiore convinzione che quella strana ed atroce invenzione è in aperta contraddizione non soltanto coi sentimenti degli Ebrei dell'Oriente, ma con quelli di tutti gli Ebrei in generale, coi loro antichissimi usi, e coi loro riti religiosi osservati con scrupulosa severità. Per ciò siffatte dicerie dovranno essere poste fra le bugie anche nel caso che la tortura turca strappasse delle confessioni alle sue vittime fosse pure in dieci diversi luoghi, ed anche nel caso che dieci diversi corrispondenti troppo creduli, si facessero a ripetere tale voce per averla udita da altri. Infine chi scrive non può fare a meno di dubitare assaissimo, e ciò fino a prova in contrario, che quell'assassinio sia stato commesso da Ebrei.

(357) _Allgemeine Zeitung_, 30 aprile 1840.

XVII. *

Narrazione del Reverendo M. Pieritz (358).

Allorchè noi, cioè la Missione di Gerusalemme alla quale ho l'onore di appartenere, udimmo, come gli Ebrei di Damasco soffrissero per effetto della stessa calunnia, tante volte, e specialmente nel XIII secolo lanciata contro di voi, come già lo era stata contro i Cristiani dai Pagani nei primi tre secoli, fu risolto dalla nostra Missione e specialmente dal nostro reverendissimo signor Sopraintendente, che io dovessi subito recarmi a Damasco per dimostrare, coll'aiuto dei Consoli europei, come la vostra religione ben lungi dall'ordinare l'assassinio e l'uso del sangue ne formi espresso e severo divieto, e per ripetere in mio proprio nome lo spaventevole giuramento del vostro celebre Menasse Ben Israel.

Non possiamo da questa distanza decidere se gli Ebrei abbiano o meno commesso un assassinio, ma vogliamo in ogni caso evitare che di questo delitto si faccia colpa all'intera nazione.

Mi si destinò a tale Missione perchè, nato ebreo e versatissimo nelle discipline rabbiniche, senza essere in nessun modo amico o difensore del Rabbinato, ero specialmente designato per testimoniare su tale argomento.

Non voglio descrivere ciò che provai, quando fui a Damasco. Vidi che tutta l'accusa contro gli Ebrei era una cosa artificiale, e che loro si negava ogni onesto e giusto modo di difesa, mentre si impiegavano i più crudeli supplizi per estorcere loro false confessioni della colpa.

(358) Estratto dal suo scritto agli Ebrei di Alessandria. (Vedi _Zeitung des Judenthums, 1840, n. 31_).

XVIII.

Traduzione del Firmano accordato da S. M. imperiale il Sultano Abd-el-Medijd agli Israeliti del suo impero.

_Sulla domanda di Sir_ MOSES MONTEFIORE, _membro della Società Reale_, _ed a lui consegnato a Costantinopoli, da Sua Eccellenza_ RESCHID-PASCIÀ, _ministro degli affari esteri della Porta Ottomana_, _l'_11 _Hesvan_ 5601, 13 _del mese di Ramazan_ 1256, _corrispondente al_ 7 _novembre_ 1840.

Firmano indirizzato al Capo della Giustizia a Costantinopoli, in testa del quale Sua Maestà Imperiale ha scritto di sua propria mano le parole seguenti: “_Si eseguiscano gli ordini contenuti nel presente Firmano._”

Un antico pregiudizio esisteva contro gli Ebrei. Gli ignoranti credevano che gli Ebrei avessero l'uso di fare dei sacrifizi umani per impiegare il sangue nelle solennità della loro pasqua.

In conseguenza di questa opinione, gli Ebrei di Damasco e di Rodi (sudditi del nostro impero) vennero perseguitati da altre nazioni. Le calunnie inventate contro questi Ebrei, e le vessazioni alle quali vennero esposti, pervennero sino al nostro trono imperiale.

Non ha gran tempo che taluni Ebrei, abitanti nell'isola di Rodi, vennero tradotti a Costantinopoli, dove furono messi in istato di accusa e giudicati in conformità della nuova legislazione. La falsità delle accuse che loro si movevano venne completamente provata. Tutto quanto l'equità e la giustizia esigevano venne fatto per loro.

In oltre i libri religiosi degli Ebrei vennero sottoposti all'esame di uomini istruiti, assai versati nella loro letteratura teologica. Il risultato di questo esame dimostrò essere estremamente vietato agli Ebrei di fare uso non soltanto di sangue umano, ma persino di sangue d'animali. Necessaria conseguenza di questa proibizione è, che le accuse portate contro loro ed il loro culto non sono che pure calunnie.

Per questi motivi, e per l'affezione che portiamo a tutti i nostri sudditi, non possiamo permettere che la nazione ebraica (la cui innocenza nell'appostole delitto venne già riconosciuta) sia vessata e tormentata a proposito di accuse che non hanno nessun fondamento di verità. Ma vogliamo che conforme allo _Hatti-scerif_ (359) promulgato a Gulhanè, la nazione ebraica posseda gli stessi vantaggi e goda degli stessi privilegi accordati alle altre nazioni sottoposte alla nostra autorità.

La nazione ebraica sarà protetta e difesa.

In conseguenza di questo divisamento nostro abbiam dato gli ordini i più positivi perchè gli Ebrei residenti in tutte le parti del nostro impero sieno d'ora innanzi protetti al pari di tutti gli altri sudditi della Sublime Porta, perchè nessuno possa in verun modo molestarli se non per giusta cagione, nè nello esercizio della loro religione, nè in quanto concerne la loro sicurezza e tranquillità.

In conseguenza, il presente firmano rivestito in testa della nostra firma, ed emanato dalla nostra Cancelleria imperiale, venne rilasciato alla nazione ebrea.

Così, dopo aver preso cognizione del presente firmano, voi, capo della magistratura, avrete gran cura di conformarvi strettamente a quanto esso dispone, e per impedire che in avvenire nulla si faccia in contraddizione di quanto esso dispone, lo farete registrare negli archivi del Tribunale. Lo rimetterete in seguito alla nazione israelitica, e veglierete scrupolosamente all'esecuzione dei Nostri ordini e della Nostra volontà sovrana.

Dato a Costantinopoli, il 12 Ramazan 1256 (6 novembre 1840).

(359) _Hatti-scerif_ dicesi in Turchia un'Ordinanza sovrana che porta un segno fatto di propria mano dal Sovrano. È parola persiana, formata da due parole arabe _Khatt_ (linea, scrittura) e _scerif_ (illustre). _Hatt-humaiun_, anche dal persiano _kumaiun_ (reale), ha lo stesso significato.

XIX.

L'ultimo processo italiano sul preteso uso del sangue cristiano nei riti ebraici.

Benchè assai, nel corso del presente lavoro, ci siamo diffusi a confutare questa grossolana calunnia, ci sembra non inopportuna cosa consacrare qualche pagina all'ultimo processo cui l'oscena accusa dette luogo in Italia; processo omai dimenticato, benchè ancora gli attori siano vivi, e tanto più importante nel nostro assunto, in quanto che si svolse il 29 settembre 1857 dinanzi all'I. R. Tribunale provinciale di Rovigo, in un'epoca cioè, che non volgeva, nella Monarchia Austriaca, troppo favorevole agli Ebrei.

L'imputata era una tal Giuditta Castilliero, contadina dei Masi presso Badia Polesine; l'accusa quella di calunnia a danno dell'israelita sig. Caliman Ravenna, mediante falsa imputazione di restrizione della libertà personale e dissanguamento.

Ecco come erano andati i fatti. Una bella domenica l'imputata, ragazza dai costumi leggieri anzichè no, dopo aver ascoltata la messa in Badia sparisce, e per quattro o cinque giorni la famiglia non ha più contezza dei fatti suoi.

Quattro o cinque giorni dopo la Giuditta Castilliero riappare, pallida e disfatta, in casa di una sua zia: alla piegatura d'ambe le braccia, sul dorso delle due mani, alla regione d'ambo i polsi la poveretta portava le traccie visibilissime di sei salassi, praticatile da mano, che i periti ebbero poi a dichiarare espertissima in quell'arte di dissanguare il prossimo, allora tanto cara ai figli d'Esculapio.

Chi aveva conciato la poveretta in quel modo?

Ecco ciò che essa narrò alla famiglia prima, all'autorità giudiziaria poi:

Appena escita di chiesa s'era recata in una bottega di ferramenta tenuta in Badia dal sig. Caliman Ravenna per acquistarvi delle forcelle. Trovato chiuso il negozio, fece per entrare dalla porta di casa, da cui per comunicazione interna si accedeva anche alla bottega, ma il proprietario stesso, il quale era in pari tempo esattore dei tributi erariali, la sorprese, l'afferrò e la cacciò in una camera a pian terreno, dove la chiuse a chiave.

La notte la Castilliero venne tolta dal suo carcere improvvisato, cacciata in una carrozza dove già si trovava una signora, e via.

Ommetto le peripezie del viaggio; dopo molto tempo la carrozza giunge in una città ed entra nel cortile di una casa; là la poveretta è tolta di carrozza ed introdotta in una camera ove sta giacente un'altra ragazza a metà dissanguata. Dopo molte e molte ore, durante le quali le due giovani non erano state visitate che da un domestico che aveva loro recato da mangiare, ecco entrare nella camera tre uomini, un vecchio e due giovani, afferrare la giovane Castilliero, praticarle i sei salassi sopra descritti, raccoglierne e pesarne il sangue e poi escire, lasciando la Castilliero sempre prigione, assieme alla compagna. Come il domestico si movesse a pietà delle due prigioniere, e nonchè agevolarla, loro proponesse la fuga, come questa si effettuasse, e la Castilliero e la sua compagna escissero dalla casa, teatro di così esecrabile mistero, io non dirò.

Basti il sapere che una volta fuor di gabbia, la giovane e misteriosa compagna di sventura della Castilliero si ricusa di seguirla, sicchè questa prosegue sola la fuga. Oltrepassa la soglia della città, trova un carrettiere compassionevole che la riceve sul carro, che le dice come la città da cui proveniva fosse Verona e che la conduce a Legnago, da dove poi fa ritorno a Badia.

È facile comprendere come quest'accusa nella quale trovavasi coinvolto uno dei principali negozianti del luogo, commovesse la piccola terra di Badia.

Il signor Ravenna fu arrestato, più forse per sottrarlo al furore popolare che lo voleva morto, che perchè la stolida accusa trovasse credenza nell'Autorità; ed il processo cominciò.

Dal processo apparvero molte e stranissime cose:

1. Che nella camera della casa Ravenna dove la Castilliero pretendeva essere stata prigione, e nelle ore appunto della presunta prigionia, erano entrate almeno mezza dozzina di persone tutte cristiane, e quindi non sospette di complicità col Ravenna in un reato che avrebbe avuto scopo rituale.

2. Che nell'ora notturna in cui la misteriosa carrozza sarebbe uscita dalla casa Ravenna, nessun rumore di ruotabile aveva turbati i sonni dei pacifici abitanti di Badia.

4. Che invece la Castilliero era stata vista, proprio quella domenica, camminar sola e perfettamente libera alla volta di Legnago.

5. Che nei giorni in cui sarebbe avvenuto il romanzesco fatto, la Castilliero si trovava a Legnago, dove si era allogata come domestica presso i signori Ferragù, dalla cui casa era poi fuggita, portando seco quanto aveva potuto rubare ai padroni, per tornarsene a Badia a narrare la sua storiella.

6. Che le più minuziose ricerche fatte in tutto il Veneto dalle autorità non avevano fatto trovar traccia della misteriosa fanciulla, compagna alla Castilliero nella cattività e nella fuga.

Di fronte a siffatte risultanze processuali, il signor Ravenna fu scarcerato e un processo per calunnia e per furto domestico fu iniziato contro la Castilliero.

Costei confessò la calunnia, confessò il furto, ma quando le fu dimostrato che essa contadina ed analfabeta non avrebbe saputo inventare la favoletta, che essa non avrebbe potuto da sola farsi le ferite prodotte dai pretesi salassi, che infine non essendo mai stata a Verona ed avendo descritta con sufficiente esattezza quella città, qualcuno doveva a ciò averla addottrinata, essa si confuse, si contraddisse, inventò alcune favole, una più assurda dell'altra, ma non volle mai nominare i proprii complici.

In seguito a questo dibattimento l'I. R. Tribunale provinciale di Rovigo pronunciava la seguente

*Sentenza.*

In forza del potere conferitogli da S. M. Apostolica.

L'i. r. Tribunale provinciale in Rovigo, in esito al dibattimento tenutosi nei giorni 29, 30 settembre e 1º ottobre 1856, coll'intervento del presidente Felice dottor Saccenti e dei consiglieri Gio. Battista Ranzanici, Giuseppe Cavazzani, Gio. Battista Munari, Francesco Provasi, quali giudici nella causa penale pei crimini di calunnia e furto in confronto dell'arrestata Giuditta Castilliero di Lorenzo, nativa di Barucchella, abitante ai Masi, dell'età d'anni 23, villica, nubile, difesa dall'avvocato Antonio dott. Farsetti;

Veduto il conchiuso 29 luglio anno corrente, N. 1424, col quale Giuditta Castilliero fu posta in istato d'accusa, come legalmente indiziata dei crimini di calunnia e di furto contemplati dai §§ 209, 171, 176 II, _b_, del Codice penale;

Udite le conclusioni e proposte dell'i. r. Procuratore di Stato Gio. Battista consigliere Meraviglia, e le deduzioni dell'avvocato Alessandro dott. Cervesato patrocinatore di Caliman Ravenna per quanto concerne le ragioni di diritto privato, nonchè le deduzioni dell'avvocato Antonio dottore Farsetti difensore ufficioso dell'accusata Castilliero;

Sentita anche l'accusata medesima che ultima ebbe la parola;

Osservato che Giuditta Castilliero ha incolpato Caliman Ravenna di un crimine, e precisamente di pubblica violenza a termini del § 93 Codice penale, avendo giuratamente deposto alla Pretura di Badia e raccontato a più persone che il detto Ravenna nella mattina della domenica 17 giugno 1855 fra le ore 10 e le 11 la avea tratta nel suo locale terreno ad uso esattoria, e colà lasciata chiusa, sola, senza cibo ed assistenza, all'oscuro, fino alle prime ore antimeridiane del dì successivo, nella qual ora la fece escire, e la collocò in un calesse, ove fu poi tradotta in una città che avrebbe poi inteso essere Verona, e le furono praticati dei tagli come di salassi con effusione di sangue ai polsi al dorso delle mani, ed alle braccia;

Osservato che contro Caliman Ravenna per questa incolpazione datagli dalla Castilliero, fu proceduto a giudiziali indagini, ed al personale di lui arresto, che ebbe la durata di 16 giorni;

Osservato che, data la falsità di detta incolpazione, sorge pel sopra esposto a carico di Giuditta Castilliero il crimine di calunnia definito al § 209, Codice penale;

Osservato che tale falsità risulta manifestamente stabilita: