Pro Judaeis: Riflessioni e Documenti
Part 22
“Hauendone più oltre segnificato l'uniuersità heb.^ca qualm.^te più uolte sonno statti imputatti che per il lor bisogno sia necessario auer sangue Christiano, et per cio per colpe, et fatti qualli debeno per essa causa perpetrare à Christiani non è manifesto à sciente fatto ne ancora sufficiente proue, et inditij, mà per causa di depressione, et suspitione; ò uer à nuda delatione, ò simplice segnificatione de suoi maleuoli contra li loro priuileggi, et antichi consueti sono grauissimamente molestatti, tratenuti captiui, tormentatti, condenati di uita alla morte, tolto le lor robbe et facultà, euidentem.^te non obstante che li santiss.^mi padri n.ri li pontefici habbino fatto dichiarat.^ne et prohibitione di credere, et ancora il q. N.^ro S.^re et Attauo imperator fedrico preclariss.^me memorie per tali papali declarationi specialm.^te fatto espedire seriose comess.^ne et mandati per tutti li statti del Imperio, et specialm.^te ad alcuni di essi di tal intento desistere, et etiamdio prouedere, et non permetter quello anci occorendo tali casi rimetter quelli à sua Maiestà, come supremo S.^re et giudice dell'unita heb.^ca senza alcun mezzo spetante, et seriosam.^te hà commandato etiam contra li priuilegij, et antichi soliti delli heb.^i grauem.^te molestatti pregionati, tormentati, di uita alla morte, condenati, et li beni et facultà loro uiolentem.^te statti tolti et noi per esse declarationi papale, ò dell'espeditte comissioni del n.ro Attauo imper.^re Fedrico preso tanta informatione che quello è imputatto alli heb.^i necessario non hà da esser. Pertanto etiam per altre più cause mouente ordinamo et sancimo, che p. l'hauenire ne un di qual sia grado si uoglia per tal causa prenda più ne un heb.^o ò heb.^a et senza precedenti, et sufficiente inditij, o uer proua di Testimonij fide degni, ò trouando in frangenti crimine non tormentatti, ne condenati da uita alla morte, Ma occorendo tali querimonie ò imputationi quel p.^mo rimettere, o riportare a noi, et nri sucessori Rom: Imperatori, o Regi, come suprema superiorità in Imperio dell'Uniuersità heb.^a et cui eupeture la risolutione, per il che statuimo, ordinamo, sancimo, declaramo, et uolemo, dalla predetta ampia nra atta imperiale, et di certa scienza che per l'auuenire tutti li priuileggi, ire, libertadi, gratie, defensioni, protectioni, saluaguardie, saluicondotti, et confermatione della prefatta uniuersità heb.^a in tutti, et cadaun suoi punti, articoli, clausale, continentie, sententie, comprehensioni siano totalmente roborosi, ualidi et stabilm.^te osseruati, et essequiti in tutti i modi, come tutti et cadauno specialm.^te di parola in parola in questa nra imperial Lra fussero descritti, et espressi, quali etiamdio sono in q.^a sufficientem.^te compresi et espressi hauer uolemo, Et ancora che la prefata unita heb.^a et suoi sucess.^ri generalm.^te et specialm.^te debba hauer li soprascritti nostri di nouo concessum Priuilegij, gratie, deffensioni, protectioni, saluaguardie, et saluicondutti, permanere in quelli, et contra essi, ne in generale, ne in speciale da niuno, ne per rapina, offensione personale ne reale di beni, et facoltà loro, ne espulsione, ne ridutione, obserciatione di scole sinaghoghe di essi, ne alias per altra uia debano esser molestatti perturbati, et impediti, anci loro, et suoi sucessori q.^ti quietam.^te godere et fruire posino, et debino senza impedim.^to da niuno et si e contra inscientem.^te o importuna instantia, da noi, o nri sucessori in imperio si statuisse è concedesse, ò si espedisse alcuna cosa in contrario alli sopradetti, et à questo nro priuileggio parim.^te se a quelli se facesse acordo alcuno ò altro incomparso senza nra uolonta et assenso tutto questo contra essi non debba hauer effetto ne robore, ne ualore, anzi tutto esser inualido infirmo, et impregiudiciale; Per che noi tutto questo, et cadaun particolarm.^te ec nunc pro ut ex tunc, et ec tunc pro ut ex nunc, cassamo, anulamo, irritamo, inualidamo in uirtù di q.^ta lera sopra cio comandiamo à tutti, et qualunque Principi ecclesiastici, et seculari, prelati, Conti, Baroni, S.^ri cauaglieri, Nobili, Capitani, Prefetti, Prouinciali, Vicedomini, Profetti, Locotenente, officiali, Giudici, Potestadi, Consiglieri, Cittadini, comuni, et tutti li altri nri et del Imperio sudd. fideli, di qualunque grado, Dignità, ò conditione, siano pnti et futuri, seriosamente con questa littera, et uolemo che lassate totalm.^te permanere la prefatta nra unita heb.^a in generalità et particularità, con le sopra scritte papali declarationi, et de nri Predecessori nel imp.^rio et q.^ta nra libertà, priuilegij, confirmatione, deffensione, protectione, saluaguardie, et salui condotti, osseruare, defendere, et protegere, et non contrafar, ne ad' altri permetter contrafar in modo, et in uia niuna, cossi cara à cadauno sia la nra, et imperii indignat.^ne, et pena graue, è ancora molta nominatiua di schiuare Marche cinquanta d'oro puriss.^mo quale cadauno tante uolte temerariamente contrafarà, se non uorà abstenersi, la qual per la mittà à noi, et la nra imperial cam.^a et l'altra mittà all'Unita heb.^a ò uer alli offesi irremisibilmente sarà aplicata senza Inganno. In fede de cio sigilato col nro imperiale appendente segillo.
“Datta in nra, et imperij, Cittade Spira alli 3 del mese di Aprille di poi la nattiuità di Christo diletto S.^re 1544: Nel nro imperial gouerno nel uigesimo quarto ò altri nri Regni nel uigesimo nono anni etc.”
Et de più humilm.^te han pregato, et supplicato à noi, come Imp. de Rom. che gratiosam.^te ghe uogliono renouar, confirmar et aprobar i suoi descritti Priuileggij et immunità
omissis (348)
Datta nella nra ò del nro Imperio. Città d'Augusta alli 8 del mese di marzo dopo la natiuità del nro S.^re e saluator 1566: nel nro imperial gouerno nel quarto nel Hungaro nel Terzo, et nel Boheno nel 18 anno etc. Masimigliano
Vice ac Nomine R.^mi Dni Archicancell Magautini
Ad m.^tu sac. ces. Miti propriu.
V. Io: Bap: Weber e. Haller etc.
_Ego Gaspar f. q._ D. Iac. Antonis de seraualle pnb: imperiali autte not.s et V. Cancell. Mag.ce Coiatis Rob.ti attestor fidemque indubia facio quibuscuq — Priuilegium concessa Uniuersitatti Hebraice ab inuictissimo Cesare Carolo Quinto sub die 3 aprilis 1544: ex Ciuitate Spire et confirmatum ab inuictissimo Cesare Masemigliano secundo ex Ciuitate Auguste sub die 8 Martij 1566: munitum sigillo magno imperiali
omissis
et hoc ec suo authentico transupto e lingua germana, qua caleo in Italam fideliter, et sincere, a suo sensu penitus non discendis uertisse, et traduisse in omnibus pro ut sopra etc in quoru testimoniu me manu propria subscripsi, signoq. meo actis tabelionatus solito muniui
Ad Laudem Dei Opt.i Maximi
Nos Carolus Rusca. I. V. D. Perginen: Roboretti, e sui districtus pretor — omissis (349) — Roboreti die X Juni. MDCII.
Ego Jacobus Bagatta f. q. D. Bonifatij de S. Michaele ad portas Verone publicus Veneta Anthe Notarius (350). . .
Nos Iacobus suriano Pottas, et Michael Priulo capitaneus Rectores Verone (segue la legalizzazione). Verone ex uff. magn. Cam.e n.re fisc.s Die lune 4.to maij 1626. Ind. nona. — Concordat cum suo originali ver.a F. Fr: Dominicus M.a de Bononia Not.ro Apliu S.ne Inq.nis Verone.
(347) Conferma i privilegi concessi agli Ebrei dai Pontefici ed Imperatori e stabilisce varie disposizioni in loro favore.
(348) Segue l'approvazione, la sanzione è: — la graue indegnatione n.ra o dell'imperio, et di più sotto pena di sessanta marche —
(349) Segue la legalizzazione.
(350) Segue autenticazione della propria copia.
VI. *
Martino Lutero.
_Tomo 5, Witt. Foglio 443._ Pregai si trattasse bene (gli ebrei) si istruissero nella Sacra Scrittura, e così avrebbero potuto rimanere presso di noi; ma se noi li cacciamo colla forza, li incolpiamo di avere sparso sangue cristiano, di puzzare e _di altre simili sciocchezze_, trattandoli come cani, qual guiderdone possiamo da essi sperare? (351).
(351) Vedi CHRISTIANUS CERSON: “Der Jüden Talmud 1613” _Epistola dedicatoria_ al principe Enrico Giulio, vescovo del convento di Halberstadt, duca di Brunswick e Lüneburg; GIOVANNI CRISTOFORO WAGENSEIL: _Benachrichtigungen_, 1705.
VII. *
Stefano Re di Polonia
Noi Stefano, per grazia di Dio, Re di Polonia, _omissis_, pubblichiamo a tutti ed a ciascuno che ne abbia bisogno.
Giunse a noi ed alle nostre orecchie, cosa meravigliosa e da noi non prima udita, sulla uccisione di fanciulli cristiani e precisamente sul ratto e sulla uccisione del figlio di un certo eccellentissimo Studsionsky nel circolo di Gostina. Siccome non soltanto si sospettano gli Ebrei di questo misfatto, ma vengono anche apertamente accusati, così crediamo necessario investigare e cercare premurosamente quanto siavi di vero in quest'accusa; e tanto più ciò ci sembra necessario in quanto simili accuse non si sollevano ora per la prima volta, essendo per numerose testimonianze venuto a conoscenza nostra che già da lungo tempo si è sparsa la voce aver gli Ebrei rubato ed ucciso fanciulli cristiani ed anche comperato (per farne vilipendio) il Santissimo Sacramento, voce che dette origine a scene deplorevoli.
Ora avendo due gentiluomini Studsionsky portato apertamente dinanzi a noi una simile accusa contro gli Ebrei ed avendoci mostrato un fanciullo morto, ordinammo si procedesse a severe indagini. Siffatte indagini furono dai nostri ufficiali condotte col maggior zelo, furono citati gli Ebrei e da ambe le parti si addussero prove e testimonii per porre in luce il vero; il risultato fu che non soltanto gli Ebrei non erano colpevoli, ma che nessun sospetto poteva venir su di loro formato. Anzi i predetti signori, saputo di essere stati tratti in errore e che nulla si era rinvenuto a carico degli Ebrei ritirarono l'accusa. Dimostrata, nel modo più assoluto, la loro innocenza in questo fatto, gli Ebrei si lagnarono meco amaramente perchè da queste popolari credenze che essi abbisognando di sangue cristiano, rapissero ed uccidessero fanciulli cristiani, o che vilipendessero il Santissimo Sacramento comperandolo dai Cristiani, e facendone spicciare sangue umano, non soltanto erano derivate loro numerose persecuzioni, ma s'eran trovati spesso in pericolo di vita, ed avevano dovuto soffrire crudelissimi martirii e persino acerba morte. Dopo averci dimostrato, con decreti e privilegi dei nostri antecessori, l'ingiustizia di tali pene, ci supplicarono caldamente, per mezzo di alcuni nostri Senatori, di provvedere, in modo definitivo, perchè non abbiano per lo stesso motivo a rinnovarsi gli insulti, le persecuzioni ed altre ingiustizie di cui già ebbero a soffrire. Commossi da questa preghiera, e desiderando precludere l'adito a simili calunnie e rimuovere una causa di tumulti e di persecuzioni che gli Ebrei ebbero spesso a soffrire per questo argomento, abbiamo deliberato in base alla nostra ferma convinzione ed in seguito a parere dei nostri Senatori, che nessuno osasse d'ora innanzi muovere agli Ebrei, nel nostro Regno e nei nostri dominii, l'ingiusto rimprovero del rapimento e dell'uccisione di fanciulli cristiani, o della compera del Santissimo Sacramento. Ed essendo essi innocenti di entrambi questi misfatti non devono perciò essere calunniati, nè accusati dinanzi un giudice o qualunque altro magistrato, essendosi nel fatto dimostrato che queste accuse non hanno base di fondamento, e che gli Ebrei non fanno uso di sangue, nè cercano di procurarsi il Santissimo Sacramento. Perciò chiunque si facesse lecito di ripetere tali accuse, vogliamo che, senza riguardo a rango, venga severamente punito, come autore di grandi disordini. Chi dunque incolpasse gli Ebrei di questi misfatti sarà punito come calunniatore; e colui che per questi motivi portasse contro di essi un'accusa dinanzi ad un giudice, sarà passibile della _poena talionis_ e dannato nel capo.
Questa nostra decisione portiamo a cognizione di ciascuno che avesse bisogno di saperlo, e specialmente vogliamo che venghi notificato a tutti i Woiwodi, Starosti e Sottostarosti ed in generale a tutti impiegati, Sindaci e Consiglieri, ed ordiniamo che la Nostra Volontà sia da essi strettamente eseguita, portata a cognizione di tutti perchè agiscano solamente secondo la Nostra Volontà, altrimenti cadrebbe su di loro la nostra disgrazia.
Noi firmiamo per maggior sicurezza questo scritto e vi apponiamo il suggello della Nostra Corona.
Dato a Varsavia il 5 del mese di luglio dell'anno del Signore 1576 nel secondo anno del nostro Regno.
STEPHANUS ELECTUS REX.
VIII.
Sentenza a favore di Giuseppe, Ebreo veronese.
Exemplum ab alio ex concione undecima Ill.^mi D.ni Iustiniani contareno Verone Potestatis die ult.^o mensis februarij milesimi sexcentesimi tertij Jndictione prima
De
Ioseph hebreus q. Abrahamini dictus anselmi *Accusatus a Bernardino Bertono* calligarum resarcitore de sancto marco quia cum sero factum esset uigilie admirabilis ascensionis D.ni anni modo lapsi non nulli adolescentuli puerilibus iocis incumberent in curte uulgo nuncupata di Panthei idem Joseph scienter et dolose eiusdem Bernardini paruulum figlium hostio proprie domus assidentem ui rapuerit ac inuolutum palio nisi fuisset impijs eius manibus ereptus in uicinam heb.^m stationem deferre tentauerit uel ut christianam animam è gremio sacrosancta Ecclesia matris disceptam ad iudaicam perfidiam, et perditionem deduceret, uel ut eodem infante crudeliter necato, et sacratiss.^me morti n.ri saluatoris illuderet et innocenti sanguine ad pessimos et nefandos usus uteretur sicut alius factum esse quibusdam circonforanete — historie monamentis probare conatus est ipse accusator uel etiam ut huiusmodi facinore uindicaret amissionem figlie sue que quide per lauacrum regenerationis ab eius prauitatis errore ad aternam salute confugere proximis precedentibus mensibus elegerat, et ut in processu diffuse legitur.
Detentus et constitutus dictus Joseph negauit tantum comissise scelus et ipsi deffensionibus intimatis tam in scriptis quam in uoce p. Exc.^m eius aduocatum nedum suas satis legitimas deffensiones deduxit uerum etiam demonstrauit uarijs allegatis sacre bibilie locis hebraicum ritum a sanguinis effusione abhoreri, segnificando etiam quod uarij principis hanc huiusce sanguinis usus famam pro uana nulla et falsa habuerunt publicis datis priuilegijs *nempe Bona* et Ioannes Galeatius Maria Sfortia Duces Mediolani ut constat sub die 19 maij 1479. Petrus Mocenigo Dux Venetiarum sub die 22 aprilis 1475 (352): et denique fridericus tertius Carolus Quintus et Maximiglianus secundus sub die octauo martii 1566; in quibus affirmatur olim à sanctissimis pontificibus prohibitum fuisse quicquam credere de huiusmodi obiecto impio sanguinis christiani abuso, et ex quibus omnibus tollitur omnis suspitio tam facinorosi sceleris obiecti, Eà propter Ill.^mus Dnus Potestas una cum Ecc.^mo consulatu antedictum Joseph relaxauit.
(352) In un foglio sciolto unito al libretto è citata questa Ducale come esistente — nel Registro di Padova in Bergamina sig.to con Letra M nel'Arcivo della Cancelaria pretoria di padous a 118.
Ego Christophorus Nicolius notarius deputatus ad conciones comunis uerone antedictam sententiam per me scriptam et publicatam esemplaui et in fidem manu propria scripsi et subscripsi cum meo sollitto tabelionatus segno.
(L T) Premissa sententia fideliter exemplata fuit per mè Cyprianum masser.m D. Baptista figlium publicum ueneta auctoritate not.m ab alio simili exemplo autentico sub signo et nomine contedicti q. D. Christophori Nicolij, in quorum testimonium me propria manu subscripsi solito tabelionatis signo apposito.
Nos Jacobus surianus pro ser.m Ducali D.nio uenetiarum e Verone et Districtus Potestas. Uniuersis etc. attamur suprascriptum D. Cyprianum Masserium esse notarium publicum huius ciuitatis cuius publicis scripturis ubique locorum plena fidis merito est adhibenda In quorum etc. Verone die 5 Maij 1626.
Aloysius Cinthius Coad.r Pret.s m. etc.
Presens copia desumpta fuit ex suis proprija originalibus de uerbo ad uerbu aliena manu mihi in fida; et collationata concordat, salua semp megliori.
Fr. Dumenicus M.a de Bononia eiusd' ord.e Magr et Inq.or Verone attestor d.m f. Dom.cus Marie esse Not.mo huius S.te Inq.nis.
IX.
Giovanni Cristoforo Wagenseil.
Aiutaci o Dio! Come è mai possibile scoprire la verità in mezzo a tante schifose accuse, ognuna delle quali contraddice alle altre? Come non capir subito che non le sono che miserabili chiacchiere, e che da bocca cristiana mai dovrebbe esser proferita l'accusa che gli Ebrei in diverse occasioni si servano di sangue cristiano? E meno male ancora non le fossero che chiacchiere, ma pensare che in grazia di queste maledette menzogne, gli Ebrei furono maltrattati e torturati, che migliaia e migliaia ne furono messi a morte è cosa che commuoverebbe e farebbe gridar anche le pietre. (_Benachrichtigungen_, p. 130 e seg.).
Fu, ed è sempre, opinione fra i Cristiani, che gli Ebrei abbiano bisogno di sangue cristiano per mischiarlo agli azimi che mangiano di Pasqua ed al vino che bevono. Io stesso sono stato spesse volte spettatore quando Ebree od Ebrei, (perchè fra gli Ebrei anche uomini ricchi ed a modo sogliono aiutare a queste incombenze per far onore alla festa di Pasqua) apparecchiavano la pasta per le azzime, vidi come l'impastavano, come levavano la _Challa_, la bruciavano e dopo allestita la focaccia la infornavano, ma non mi accadde mai di osservare vi mischiassero qualche cosa che assomigliasse a sangue.
Fra tutti gli altri oggetti ed arnesi che gli Ebrei credono sacri e di cui si servono nelle loro funzioni posseggo anche una grande focaccia d'azimo e posso mostrarla a chicchessia per provare che non vi si trova la più piccola traccia di sangue. Il vino che si beve durante le feste di Pasqua deve essere _cascher_ o purissimo, e guai se un cristiano avesse toccato, soltanto col dito mignolo, il torchio od il tino nel quale viene preparato, tanto meno adunque si permetterebbe vi si mischiasse una goccia di sangue cristiano (_ibid._, p. 132 e seguenti).
Qui non si tratta di sapere se un ebreo insultato da un fanciullo cristiano possa averlo ucciso. Il caso può benissimo essere accaduto, assai raramente però, se lo stesso dottissimo Grozio potè scrivere nel 5º libro del suo _De Verit. Rel. Christ._ che gli Ebrei non incorrono nè in idolatria, nè in adulterio, nè in reati di sangue. “_Judaeos a tanto tempore nec ad falsum Deorum cultum deflexisse ut olim nec caedibus se contaminasse nec de adulteriis accusari_” (_ibid._, p. 149).
A nulla valgono le stesse confessioni degli Ebrei perchè strappate loro con torture e tormenti così terribili che essi avrebbero confessato ben più di quanto non si pretendeva da loro. Taccio di quei malvagi Cristiani che bene spesso volendo denunciare gli Ebrei, per avvalorare l'accusa, uccidevano, Dio sa in che modo, i loro stessi bambini, ed i cadaveri o mettevano segretamente nelle case degli Ebrei, o sotterravanli nelle cantine o nei giardini loro, fatti questi pei quali migliaia e migliaia di Ebrei non soltanto furono spogliati dei loro beni e ridotti alla miseria, ma furono eziandio giustiziati coi più orribili supplizi (_ibid._, p. 198).
Malgrado accurate indagini, non mi venne fatto di trovare nessuna legge che scagionasse gli Ebrei dall'accusa di usar sangue cristiano, eccezione fatta per una legge di non so qual re di Polonia (353), che trovasi in un _Codice manuscripto_ ben ordinato e conservato nella biblioteca di Lipsia col titolo: _Promtuarii statutorum omnium et Constitutionum Regni Poloniae_ di _Paulo Scerbicz anno_ 1590 _ad usum domesticum_, dove nella parte 1ª, cap. 15, _De Judaeis_, leggesi: _Judaeus caedis pueri Christiani accusatus tribus Christianis, et totidem Judaeis convincatur: alioquin pro usu humani sanguinis non culpetur. Deficienti vero Actori in probatione poena talionis irrogetur (354)._
Volesse Dio che leggi così giuste si fossero fatte dovunque, e si avesse spiegata maggior oculatezza allorquando gli Ebrei venivano accusati o per calunnia o per futili indizi prima di ricorrere alla tortura ed al supplizio per far loro confessare ciò che si voleva. Se poi talvolta fu provato aver gli Ebrei commesso qualche misfatto, ed è inevitabile che in un gran popolo non si trovino dei malfattori, non avviene ogni giorno lo stesso anche fra noi Cristiani? Perchè dunque non punirli, secondo giustizia, in ragione del delitto commesso, invece di sottoporli a pene stravaganti, colpendo assieme colpevoli ed innocenti ed ammazzandoli alla rinfusa? Le autorità dovrebbero pensare all'ammonizione del Re Giosafat: “Riguardate ciò che voi fate; perciocchè voi non tenete la ragione per un uomo, ma per lo Signore, il quale è con voi negli affari della giustizia. — Ora dunque, sia lo spavento del Signore sopra voi; prendete guardia al dover vostro e mettetelo ad effetto; perciocchè appo il Signore Iddio nostro non vi è alcuna iniquità” (2 _Croniche_ XIX, 6, 7). Esse avrebbero dovuto pensare a non gravare le loro povere anime e le loro conscienze della scomunica pronunciata da migliaia di leviti, e confermata da un Amen di centinaia di migliaia di persone contro chi contravviene ai precetti del _Deuteronomio_ (XXVII, 19, 25) “Maledetto sia chi pervertisce la ragione del forestiere, dell'orfano e della vedova. Maledetto sia chi prende presenti per far morire l'innocente” (_ibid._, pag. 203 e segg.).
(353) Boleslao il Pio, duca di Kalisch, nell'anno 1274. (Regnò col nome di Boleslao V, 1227–1279). Vedi Sternberg, _Geschichte der Juden in Polen_.
(354) Un ebreo accusato di aver ucciso un fanciullo cristiano deve essere convinto colla testimonianza di tre ebrei e di tre cristiani; senza di che non potrà essere condannato per uso di sangue cristiano; se l'accusatore non potrà in tal guisa provare la sua accusa sarà punito colla pena del taglione.
X. *
Parere della facoltà teologica di Lipsia dell'8 maggio 1714.
Dopo che certi accaduti avvenimenti esigono la soluzione del quesito “se si possa provare e credere che gl'Israeliti, secondo le leggi della propria religione, o per introdotte superstizioni, abbiano bisogno del sangue d'un cristiano, e che uccidano secretamente teneri fanciulli, che procurano di rapire” fu sopra ciò desiderato anche il nostro coscienzioso parere in nome di S. M. il Re di Polonia e del serenissimo principe elettore di Sassonia.
Quindi noi, conforme il nostro umilissimo obbligo, incominciamo la soluzione del quesito con una negativa, e di tale nostra negazione alleghiamo le ragioni seguenti:
I. Prima del 13º secolo dalla nascita di Cristo non si è parlato mai di questa grave accusa addossata al popolo ebreo, nè in tempi in cui niente si perdonava alla nazione ebrea, si saprebbe trovare conferma di ciò in qualsiasi documento, nè degli Ebrei dell'Oriente nè dell'Occidente. Perchè dunque dovevano gli Ebrei per così lunga epoca ommettere una crudeltà, e tosto dopo quest'epoca averla incominciata? Perchè non dovrebbero essi averla commessa del pari nei primordi del Cristianesimo, che quasi s'innalzava sulla loro rovina, ed allorquando la gelosia e l'amarezza dovevano esser maggiori? Perchè dovrebbero essi aver ommessa questa pratica ai tempi degli imperatori pagani, allorquando con maggior sicurezza potevano eseguirla? Perchè incominciare allora soltanto quando maggior pericolo li attendeva sotto principi cristiani? O come avrebbero taciuto questa cosa i Cristiani dei primi tempi, a cui tali fatti non potevano rimanere celati, mentre essi d'altronde non sanno mai abbastanza descrivere l'odio degli Ebrei contro di loro?