Pro Judaeis: Riflessioni e Documenti

Part 20

Chapter 203,535 wordsPublic domain

A pagina 22 il preteso Rabbino dice gli Ebrei soggetti a malattie speciali. Oggi, nelle scuole, nei collegi, nelle caserme, nelle carceri, negli ospedali, ebrei e cristiani sono mescolati e nessuno ebbe mai contezza di tali malattie speciali. L'affermarne l'esistenza è prova certa che l'autore non fu mai ebreo, ma che invece partecipava a tutti i pregiudizii che il volgo nutre contro gli Ebrei.

A pagina 27 afferma che “quando tra gli Ebrei si celebra il matrimonio, si preparano i contraenti con un digiuno rigoroso per ventiquattro ore, astenendosi perfino dall'acqua fino al tramonto del sole” e ciò pure è falso, falsissimo, come può affermarsi da chiunque conosca i riti degli Ebrei.

A pagina 34 è detto “Quando io pervenni alla età di 13 anni, nella quale gli Ebrei sogliono imporre in capo ai loro figliuoli una corona che chiamano _corona di fortezza..._” Ed anche questo è falso. L'ebreo compiuti i 13 anni è religiosamente maggiorenne, ma le _corone di fortezza_ non esistono che nella mente dell'autore.

Ho scelto per citarle tra le molte falsità addotte dall'autore quelle soltanto che provano la sua ignoranza, non la sua mala fede, perocchè basta la sua ignoranza dei riti ebraici a provarne che l'autore non è un ex-Rabbino, e neppure un ex-ebreo.

L'astio, l'interesse o qualsiasi altro motivo può spingere un neofita, Rabbino o no, a calunniare i suoi antichi correligionarii, ma egli si guarderà bene, a proposito di cose indifferenti, ed a tutti note dal cadere in inesattezze che non giovano al suo scopo, ma nuocono togliendo credito alle altre sue affermazioni.

Ed un'altra di tali inesattezze voglio segnalare:

L'autore ignora che gli Ebrei usano tuttora il calendario lunare. Dice (pag. 29) che gli Ebrei piangono la distruzione del Tempio di Gerusalemme, avvenuta per opera di Tito, il 9 luglio e (pag. 30) che solennizzano l'anniversario del trionfo di Ester il 14 febbraio. Ora, invece, essi celebrano il primo di questi due anniversari il 9 del mese lunare di _ab_, ed il secondo il 14 del mese di _adar_; date che non si riproducono mai in uno stesso giorno dell'anno solare. Le pretese rivelazioni del Neofito essendo state, a quanto si dice, pubblicate nel 1803, abbiamo voluto verificare in qual giorno questi due anniversari cadevano in quell'anno e nell'anno precedente ed abbiamo trovato che nel 1802 il 9 di _ab_ cadeva l'8 agosto, ed il 14 di _adar_ il 18 marzo, e nel 1803 il primo il 28 luglio, il secondo l'8 marzo.

Questo preteso Rabbino ignorava dunque persino il calendario ebraico!

Da queste poche osservazioni ci sembra, a luce meridiana, provato che il preteso Rabbino Neofito, non ha mai esistito e che le pretese sue rivelazioni non sono che l'opera di un falsario il quale foggiò nel 1834 la traduzione di un libro che non fu mai scritto ed il cui autore non è mai vissuto. E credo che basti.

(341) Veggasi quanto scrivemmo a pag. 156.

DOCUMENTI

AVVERTENZA

_Abbiamo raccolto sotto questa generica denominazione di documenti le narrazioni di varii processi sul preteso uso del sangue cristiano nei riti ebraici e le dichiarazioni di sovrani, principi e personaggi competenti sopra siffatta calunnia, nonchè un discorso dell'Eminentissimo Cardinale Manning, ed una memoria del principe Demidoff sulla questione semitica in Russia, e persino una leggenda talmudica intesa a far noto lo spirito di tolleranza cui si informarono, generalmente, i padri del Talmud._

_Aggiungeremo che molti fra i documenti che seguono sono tratti da un opuscolo pubblicato a Vienna nel 1883, col titolo:_ Die Blutbeschuldigung gegen die Juden von christlicher Seite beurtheilt. _Al numero d'ordine, che precede questi documenti, facciamo seguire un asterisco._

DOCUMENTI

I.

La leggenda di Dama.

Ci piace riprodurre questa leggenda talmudica la quale giova a mostrare come i dottori del Talmud riconoscessero che, anche nei pagani, potevano trovarsi virtù non comuni.

Viveva in Ascalon un pagano per nome Dama, figlio di un certo Nedina, il quale era tutto in sul traffico di pietre preziose, e ne traeva discreti guadagni.

Accadde una volta ch'egli trovossi abbondantemente provvisto appunto di quella qualità di gemme che il rito mosaico prescrive per l'efod (manto) del sommo sacerdote di Gerusalemme; nè era tanto facile che altra favorevole occasione gli si presentasse di venderle con profitto.

Un giorno Dama vede entrare nella sua bottega i sapienti venerabili d'Israello, i quali con una certa inquietudine ed ansia che di leggieri traspariva dal loro volto, gli chieggono se per avventura tenesse ancora nel suo negozio di quella sorta di gemme che all'efod abbisognavano.

“Ascolta! soggiungevano i vecchi: appunto per provvedere il sacro manto di queste gemme che ora gli mancano, ci siamo mossi noi stessi in tutta fretta, per tema che da altri si frapponesse ritardo a compire questa pia provvista. Se tu ne sei fornito ben puoi dirti fortunato; però che poco c'importa del prezzo, purchè abbiamo al più tosto le gemme, e possiamo ritornare colà ove con tant'ansia siamo aspettati.”

Giubilava il mercante a questa notizia e a questa proposta e tutto nel pensiero del grasso guadagno che ne avrebbe fatto, diede mano a quelle poche pietre preziose che gli stavano davanti, e presentatele ai sapienti d'Israello:

“Signori! disse: osservate se queste si affanno al vostro bisogno, e tosto che ci saremo accordati nel prezzo, io spero di potere in sull'istante darvene quel numero che sarà nel desiderio vostro.”

Le osservarono attentamente i saggi, e come le ebbero riscontrate eguali a quelle che il religioso rito prescrive, “È il caso nostro, risposero; ora parliamo del prezzo. Purchè non ci sia alcun ritardo nella rimissione delle pietre.”

Ma quanto al prezzo non ebbero a discorrere nè a discutere lungamente, poichè dall'un canto eravi facile arrendevolezza a ben pagare, dall'altro l'offerto guadagno superava di gran lunga le concette speranze. Onde, conchiuso il contratto, “Aspettate alquanto, o signori; in sull'istante io sarò qui di ritorno colle gemme.”

Tutto lieto della buona giornata, va per salire in sulle stanze e prendere dallo scrigno le riposte pietre. Lento lento però egli monta la scala, perocchè nella stanza appunto ove stava la preziosa arca, giaceva il vecchio padre infermiccio. Egli entra quasi in punta di piedi, e adagio adagio si accosta al letto per dargli notizia del buon contratto, e farsi rimettere la chiave dello scrigno che il vecchio timoroso teneva sempre presso di sè. Ma, o sorpresa! il vecchio dorme. Da lungo tempo non aveva più gustato riposo, ed ora era tutto immerso in dolce sopore.

Il figlio contempla un momento con gioia quel riposo del padre; poi pensa alla chiave, e ricorda che il vecchio soleva tenerla sotto al capo. Lo guarda ancora amorosamente, lo fissa immobile, poi dice fra sè stesso: — Pazienza! non si farà il contratto; ma io non disturberò il dolce riposo del padre mio. —

Ridiscese lento lento la scala, e “Signori; disse ai sapienti, per ora io non posso rimettervi le gemme.”

“Ma noi non possiamo aspettare, gli risposero tra indispettiti ed attoniti: o sull'istante, o ci rivolgeremo altrove.”

“Avete ragione: duole assai anche a me; ma io non posso altro.”

I saggi d'Israello se ne andarono; ma quando si venne a sapere la ragione del fatto, tutti lodarono il figliale rispetto di Dama.

L'anno dopo nacque nella greggia di Dama, caso veramente raro, una giovenca tutta rossa senza macchia alcuna quale appunto era prescritta per un sacro rito mosaico (342). Tosto i sapienti d'Israello corsero in casa sua per farne acquisto.

“Signori, disse egli, io so bene che nessun prezzo mi sarebbe da voi diniegato; ma a me basta soltanto che mi compensi della perdita che ho fatta l'anno scorso, per non mancare del debito mio verso il padre.”

I Rabbini meditando su tutto questo fatto, dissero: “Quanti tesori di ricompensa non debbono aspettarsi i fedeli dalla misericordia di Dio, la quale dà il premio delle buone opere anche a coloro che non hanno accettata la santa legge?” (_Talmud Kiduscim_, cap. 1).

(342) Veggasi il Pentateuco. _Numeri_, cap. XIX.

II. *

Lettera patente dell'Imperatore Federico III

Noi Federigo, per grazia di Dio, Imperatore Romano, ecc.

_Omissis_

. . . . . Abbiamo saputo che l'illustrissimo Margravio Carlo di Baden, conte di Sparheim, Nostro caro cognato e principe, pigliando motivo da contestazioni insorte fra taluni Ebrei e Cristiani, ha commesso, verso questi primi, atroci azioni, martorizzandoli in guisa che ne morirono, ed impadronendosi poi dei loro beni. Ora come abbiamo invitato il predetto Margravio a non più commettere simili atti da Noi non permessi, così invitiamo voi tutti a voler obbedire a questa Nostra Patente. Il predetto Margravio Carlo avendo agito in siffatta guisa senza motivo, ma, a quanto ci consta, per odio e per sospetto che essi Ebrei abbiano fatto uso di sangue cristiano di cui hanno assoluto bisogno e che perciò abbiano commesso dei delitti, richiamiamo la vostra attenzione su quanto siamo per dire. I nostri santi padri, i papi, hanno fatto studiare la cosa da dotti e da giurisperiti ed hanno dichiarato che tali misfatti sono infondati e proibiti, ed hanno vietato vi si aggiusti fede. Ci affrettiamo quindi a dichiarare che essi Ebrei sono, coi loro averi, sudditi del Nostro Imperial Dominio e che perciò ci saremmo affrettati di studiare le accuse lanciate contro di loro se veramente vi fosse stata giustizia nel procedere del Margravio e se non vi fossero stati altri motivi che lo indussero ad agire frettolosamente e senza farcene rapporto. Ripetiamo pertanto in tutta la sua forza la Nostra imperiale Volontà, che tutti si astengano da simili azioni non avendo il Margravio avuto il diritto di agire come ha fatto, e mandino a Noi, cui tocca di giudicarne, ogni lagnanza. E questo ordiniamo seriamente, perchè tali ingiustizie non abbiano mai più a verificarsi, sicchè non dobbiamo più scrivere su tale argomento. Ordiniamo, poi, sotto pena di grave ammenda, si mettano subito in libertà gli Ebrei imprigionati e si restituiscano loro, conformemente a questa mia lettera imperiale, i loro averi. Tanto ordiniamo in forza dell'Imperial Nostro Diritto, e di più ordiniamo, al predetto Margravio, di pagare subito, alla Nostra Camera Imperiale, una multa di 100 marchi in oro fino, essendo nostra assoluta volontà, che se egli, o qualchedun altro, si dimostrasse disobbediente ed azzardasse, per nessuna ragione, di toccare, come già ha fatto, gli Ebrei od i loro beni, cadrebbe tosto in disgrazia.

Il Margravio, e tutti con lui, sono invitati a proteggere in ogni guisa gli Ebrei del Nostro Impero, e nessuno in nessun paese, città, villaggio, borgo o distretto, possa permettersi di toccare loro od i loro beni se non vogliono cadere nella disgrazia nostra e dell'Impero e se vogliono evitare un'altra volta la succitata multa. Questa è assoluta volontà Nostra, ed eseguendola non vi mancherà la Nostra benigna grazia.

Dato a Volkmark, suggellato col Nostro Imperiale Suggello, il venerdì avanti il giorno di San Giovanni, dopo la nascita di Cristo 1470. Nel 31º anno del Nostro romano Regno, il 19º dell'Impero ed il 13º del Regno Ungarico.

(Giovanni Cristoforo Wagenseil, “_Benachrichtigungen_” ecc., pagine 168–172).

III.

Lettera del Doge di Venezia, Pietro Mocenigo, al podestà e capitano di Padova.

Rub. Pro Judeis in causa beati Simonis de Tridento.

Cart. 14 retro.

Petrus mocenigo dei gratia dux Venetiarum etc. Nobilibus et sapientibus viris Antonio erizo de suo mandato potestati et Bertucio contareno capitaneo padue et successoribus suis fidelibus dilectis salutem et dilectionis affectum. Ad nostram pervenit notitiam quod ex causa cuinscumque rumoris dissipati scilicet in tridento inventum fuisse puerum necatum a Judeis illius loci molestantur et verberantur Judei habitantes in terris et locis nostris. Et quod absurdius est facto impetu a christianis soditis nostris aggredi illos et predari sursum deorsum commeantes. Queritur usque adeo ut transire de loco ad locum dubitent, ne cedantur et dispoliantur: cuius quidem temeritatis auctores et impulsores esse dicuntur quidam predicatores et etiam ipsi zaretanì contionem de his habentes in populo. Que res quantum nobis displiceat, quantum molesta et ingrata sit optime intelligere pro vestra prudentia potestis. Credimus certe rumorem ipsum de puero necato commentum esse et artem ad quem finem (343) videant et interpretentur alii. Nos vero volumus semper ut in terris et locis nostris Judei secure et impune inhabitarent: et omnis vis et iniuria absit ab illis non secus quod sit erga ceteros fideles et subditos nostros. Et si quis est qui aliter vel presumat vel cogitet, male nos et indignationem nostram novit. Et licet non dubitemus quod pro una circumspectione probe intelligatis ista non convenire: et presertim hoc tempore provideritis quod provisuri quod sitis nec in ista civitate et territorio nostro contra Judeos innovetur quodcumque dicta de causa. Tamen volumus et vobis mandamus ut sub severissimis penis providere debeatis, et talem operam dare quod secure et tute inhabitare voleant: et ut sursum deorsum ire et redire Judei omnes istic habitantes procedendo contra inobedientes et obviando ne a predicatoribus aut aliis excitetur populus ad tales insultus, quo nihil displicentius audire et intelligere possemus: has autem nostras literas in actis Cancellerie vestre ad futurorum memoriam registrare faciatis.

Datum in nostro ducali palatio

Die XXII aprilis — Jndictione VIII, 1475.

Copia tratta dal Registro originale della Cancelleria di Padova segnato col N. XXVI — e chiamato _Registro Verde_. Si conserva nell'Archivio Antico annesso al Museo Civico.

(343) A che fine? Risponda per noi un contemporaneo e precisamente un Sacramorus, ambasciatore milanese a Roma e Protonotario apostolico, il quale scrivendo da Roma, a Cicco Simonetta, segretario del Duca di Milano, in data 7 agosto 1475, vien fuori, a proposito di questo fatto, con queste precise parole: “... èt il prefato nostro Signore manda el vescovo de Ventimiglia a Trento per vedere et examinare questo che se scrive, acciò che se pur sia vero, e non sia appetito de qualche roba...” (Cfr. _Bollettino Storico della Svizzera Italiana_; anno IV: gennaio-febbraio 1884, pag. 21). Il fine dunque si sospettava fin d'allora, ed era quello che noi siam sempre venuti dicendo: _Appetito de qualche roba_, come diceva quel buon Sacramorus, per non dire netto e schietto il desiderio di derubar le vittime, calunniandole.

C. G.

IV.

*1479 . . . Aprile.*

Carteggio relativo all'arresto di alcuni Ebrei della provincia di Pavia, falsamente imputati d'avere, nelle loro cerimonie, crocifisso un fanciullo cristiano; e dichiarazione di provata innocenza, emessa il 28 aprile 1479, da Bona e Giovanni Galeazzo Maria Sforza, con ordine di liberazione e resa dei beni confiscati (344).

Illustrissimi et excellentissimi principes et domini domini mej metuendissimi. Aviso vostre excellentie qualiter noviter domino Antonino locumtenente del Cardinale ha dextenuto uno hebreo che sta in la tera dela Stratella per famiglo de uno Belhomo hebreo che sta in la terra de Arena, perchè el debe haver piglato uno puto et mandato al dicto Belhomo per fare le cerimonie deli hebrey, lo qual puto non se trova. El qual famiglo he stato examinato, et prout posso intendere ha confessato haver mandato esso puto al dicto Belhomo. Et intexo questo ho facto dextenire esso Belhomo: Et aziò se possa haver il vero dal dicto Belhomo bexognaria haver esso famiglo, et etiam la confessione per luy facta et li altri indicij per esso domino Antonino et seu il suo potestà assumpte, aziò etiam possa intendere li complici et participi de tal delicto, et provvedere circha il punire similli errori, li quali non sono da tollerare. Per la qual cossa piaqua a vostre excellentie scrivere al dicto domino Antonino, me vogla dare nele mane cussi dicto famiglo, come la confessione sua et altri indicij circha ciò assumpto per intendere il vero; avisando esse vostre excellentie che più virilmente se procedarà nante a mi che al dicto domino Antonino, perchè etiam questo he uno officio, et vostre excellentie non debano tolerare me sia tolta la jurisdicione, la qual cosa etiam cedarà ad utillitate de vostre excellentie, ala qual humiliter me racomando.

Papie, XX aprilis 1479.

Earundem illustrissimarum et excellentissimarum dominationum, fidelis servitor

JOHANNES CALZAVACHA.

_A tergo._ — Illustrissimis et excellentissimis principibus et dominis dominis ducibus Mediolani et dominis meis metuendissimis.

Mediolani — cito — cito.

(344) Questi documenti, il cui originale esiste nell'Archivio di Stato di Milano, (_Raccolta_ EBREI 1479) vedono ora la luce per la prima volta.

C. G.

Illustrissimi signori mei. Per una mia di XX del presente avisaj vostre signorie illustrissime dela captura di uno ebreo facta per il locotenente del reverendissimo Cardinale di questa città, qual inculpava uno Belhomo pur ebreo che havea havuto nele mane uno puto christiano qual no se trova et se dubita lo habia facto morire, et pregava vostre illustrissime signorie facesero ch'io havese li indicij e la confessione di quelo ebreo era nelle mane di esso locotenente, aciò ch'io potese procedere contra dicto Belhomo, qual havea et ho nele mane luj e uno altro nominato Saya da Piasenza, quali examinandoli li ho trovati varij et mendazi. Pur il dicto Belhomo fin a questa hora sta sula negativa, ma invero dubito sia culpevele. Ora in questa il locotenente del reverendissimo Cardinale m'ha presentato una littera de XXI del presente di vostre illustrissime signorie, quale mi comandano deba vedere de havere dicto Belhomo nele mane et consignarlo al Capitaneo de Justicia de Milano, qual già duij dì fa, como ho scripto a prelibate vostre illustrissime signorie ho nele mane cum il cumpagno sopranominato, et como filiolo di ubedienza lo haveria de subito mandato ad esso capitaneo. Ma il locotenente ante me presentase le mie littre già havea facto intendere il tenore di queste littre a molti citadini quali di subito fycero convocare la provisione et hanno ellecto duy cittadini che hozi si partino per venire a vostre excellentie per obviare non si mandano, li quali som domino Ambrosio Pizono, et frate Boniforto Strazapata, et questa comunità m'ha facto grandissima instantia non manda dicto Belhomo finchè li ambasciatori loro non siano venuti da vostre excellentie, ma non seria già stato a sua richesta, ma il locotenente del Cardinale vene in previsione et dise che ante mandare il suo, volea venire prima lì, et così vene una a cum dicti ambasatori. Vedendo così mi som confidato de avisare prima prelibate vostre signorie di questo, ante lo mandi, qual tenerò in bona custodia donec vostre illustrissime signorie mi scriverano altro. Ho mandato ad Arena a fare fare discretione di tuti li beni del dicto Belhomo; e così ad investigare il vero ho dati certi tracti di corda al dicto Belhomo; pur non ha ancora voluto confessare. Ma se vostre illustrissime signorie mi lasaranno procedere non dubito trovare il vero. Ma non farò altro finchè vostre excellentie non me avisano di quanto habia a fare, quale ubedirò senza rispecto alcuno, et a quelle humilmente mi ricomando.

Papie, XXII aprilis 1479.

Earundem illustrissimarum et excellentissimarum dominationum.

Servitor JOHANNES CALZAVACHA.

_A tergo._ — Illustrissimis et excellentissimis principibus et dominis dominis ducibus Mediolani etc, dominis meis metuendissimis etc.

Mediolani, — cito — cito.

Illustrissimi principes et excellentissimi domini domini singularissimi. Havemo inteso vostre signorie havere scripto al magnifico domino Comissario et Potestà di questa sua città, deba mandare in le mane del Capitaneo dela Justitia di quella città certi ebrey qualì, ut dicitur, hanno occixo in grandissimo vilipendio de tuta la christianità uno fanzullo in la terra de Arena; del quale caxo tuto questo populo, maxime li cittadini di questa città, et quanto sonno da più tanto etiam più se ne stupisseno et fanno grande murmuracione, che quando sij vero non sarebe allo pacto, da esser tollerato, imo speramo vostre signorie ne debiano fare grande dimostracione. Et perchè in quella jurisdicione unde è comisso el delicto debe anchora esser facta la punicione et sie in Pavia. Il che etiam ultra che sii de rasone, e molto honesto poj che il loro sangue et persone sonno taliter indebite oltragiate, essendo cossì, havemo deliberato mandare da esse vostre signorie il spectabile doctore domino Ambroxio Pizono advocato di questa comunità et domino frate Guiniforto Strazapata, ambo cittadini, quali ad nostro nome exponerano ad vostre signorie circha questo quanto da nuy hanno in comissione. Supplicando ad quelle se degnano darli benigna audientia et piena fede como ad nuy proprij, como speramo in le prelibate vostre signorie, ale quale si ricomandiamo.

Datum Papie die XXII aprilis 1479.

Earundem dominationum vestrarum fidelissimi servitoris

Deputati officio provixionis comunis civitatis vestre Papie.

_A tergo._ — Illustrissimis principibus et excellentissimis dominis dominis ducibus Mediolani etc., Papie Anglerieque comitibus, ac Janue et Cremone dominis dominis singularissimis.

Illustrissimi principes et excellentissimi domini domini mei singularissimi. Quest'hora per Ambroxio correro ho la secunda di vostre excellentie data heri circha il facto deli Judei quali mandarò omnino questa sera al Capitane dila Justicia, secundo m'è scripto per vostre excellentie, quibus me humiliter comendo. Datum Papie die 23, hora 10^ma, aprilis 1479.

Earumdem dominationum vestrarum, ad Deum devotus orator.

ANTONINUS MALVICINUS de Font. locumtenens etc.

_A tergo._ — Illustrissimis principibus et excellentissimis dominis dominis ducibus Mediolani, dominis meis singularissimis.

Illustrissimi principes et excellentissimi domini domini mei singularissimi. In executione dele litere de vostre signorie ho consignato a Johanne da Napoli dicto Rosso et ali compagni suoi provixionati de vostre signorie Belhomo judeo quale era qui destenuto, aciò che lo debano condure lì in le mani del capitaneo de castello di vostre signorie sempre secondo la continencia de epse lettere. A vostre signorie mi racomando. Papie die 25 aprilis 1479.

Illustrissimarum dominationum vestrarum

servus

JOANNES CALCIAVACHA, eques et doctor commissarius et potestas ibi.

_A tergo._ — Illustrissimis principibus et excellentissimis dominis dominis ducibus Mediolani, Papie Anglerieque comitibus, ac Janue dominis dominis meis singularissimis.

1479. die XXVIII aprilis de mane.

Congregatis infrascriptis senatoribus videlicet. Magnifico domino Sfortia Secundo. Reverendo domino Episcopo Comensi.

Domino Petro Francisco Vicecomite. ” Nicodemo Tranchedino. ” Orpheo de Richano. ” Azone Vicecomite. ” Cicho Symonetta. ” Johanne Symonetta. ” Bortholomeo Chalco } _Secretari._ ” Johanne Jacobo Symonetta } ” Francisco Ritio, _Cancellario_.