Memorie di un vecchio carbonaro ravegnano
Part 14
VIII. È riservato ai soli E.mi Sigg. Cardinali Legati ed a Monsignor Delegato di Urbino e Pesaro, l'accordare qualche modificazione ai Precetti medesimi secondo i casi e circostanze od impensate eventualità del precettato; nella parte politica però, e non mai nella parte morale, che dovrà esser sempre religiosamente osservata.
2. Se ad alcuno di questi occorresse di recarsi all'Estero, dovrà proporne il motivo, e domandare ai suddetti Capi di Governo il Passaporto.
IX. Giunti finalmente a quelli, che sono condannati alla Galera in vita, o ad anni determinati, non abbiamo potuto non essere compresi da orrore nel conoscere, che questi o sono discesi al fatto di sediziosi tumulti, od hanno aggiunto al politico loro mal talento la ferocia degli omicidi, dei tradimenti, delle ferite in odio di partito, con qualità di preordinazione dei quali risultano per gravi e veementissimi indizi complici, esecutori, o mandatari, ed in mezzo al raccapriccio sentiamo ben alte le voci degl'innocenti sagrificati al manifesto attaccamento, che dimostravano alla Religione ed al legittimo loro Sovrano, che domandano alla Giustizia di essere vendicati, e però dovrebbero rimanere abbandonati a tutto il rigore della meritata condanna; pure sentendo anche per essi un qualche sentimento di compassione, la condanna in vita resta stabilita a venti anni, e minorate di un quarto quelle ad anni determinati.
X. Gl'Impiegati pubblici, sí civili che militari, i quali sono risultati piú o meno colpevoli, qualunque fosse o sia l'officio che esercitano od esercitavano, sono esclusi perpetuamente--_per modum regulae_--da ogni pubblico servigio.
XI. Non ignora Nostro Signore che un qualche numero di altri fra i suoi Sudditi nati o domiciliati nelle quattro Legazioni e nella Delegazione di Urbino e Pesaro, sono rimasti sin qui inosservati, che hanno dato il nome a Società criminose, ed hanno fatto parte di conventicole proscritte da tutte le Leggi, che però dovrebbe aprirsi anche a carico loro una rigorosa inquisizione; ma volendo usare un nuovo tratto di Sovrana Magnanimità ed estinguere per una volta un germe infausto di divisione, di orgasmo e di trepidazione, ci ha autorizzati ed accordare, come difatti accordiamo, a tutti questi un generoso perdono, ordinando che, per questo titolo di politico traviamento per tutto il passato, non possano esser piú molestati, né con le inquisizioni fiscali, né con particolari animosità, esortando quelli, che sono veramente buoni nello spirito dell'evangelica carità, a rallegrarsi di vederli riconciliati con il Governo, ed a procurare coll'opera e col consiglio di ricomporre in armonia la Civile Società, che è stata per molti anni dallo spirito di parte miseramente lacerata.
XII. Restano però gravemente ammoniti a tenersi ben lontani da qualunque nuovo benché piccolo traviamento di questo genere, giacché in caso diverso si dichiarano risorti tutti i loro trascorsi, e su i passati e su' nuovi saranno rigorosamente giudicati.
XIII. Sono eccettuati da questo perdono tutti quelli che fossero in qualche modo indiziati o che si scuoprissero in appresso Mandanti o Mandatari, o autori spontanei di ferimenti ed omicidi accaduti in odio di partito; questi dovranno essere processati e giudicati col titolo di ferimento o di omicidio colle sue rispettive qualità.
XIV. Ed egualmente non compresi in questo perdono si dichiarano tutti quelli che già si conoscono o si scuoprissero in appresso implicati ne' fatti criminosi, che han dato causa alle Procedure nuovamente istituite in Roma ed in Pesaro.
XV. Per provvedere poi alla costante sistemazione del buon'ordine sociale, e per garantirlo da nuovi attentati di questo genere, abbiamo riputato cosa troppo utile, anzi del tutto necessaria, che per modo di provisione, e finché piaccia a Nostro Signore di pubblicare sopra questa specie di delitto una legge speciale e comune a tutto il suo Stato, sia stabilita una norma di Procedura, e respettivamente di penalità a carico de' riconosciuti colpevoli, uniforme in tutte le quattro Legazioni e nella Delegazione di Urbino e Pesaro, che però anche in questa parte di provvisoria legislazione circoscritta alle nominate Provincie, usando delle facoltà dalla Santità Sua graziosamente a noi accordate vogliamo che d'ora innanzi si proceda inesorabilmente in questa specie di Delitti sommariamente sulla semplice verificazione del fatto anche _per inquisitionem_ colle seguenti Leggi e discipline.
XVI. Gl'Istitutori delle Società secrete sotto qualunque denominazione ed in qualunque parte dello Stato;
2. Quelli che si occuperanno di adunare le già riconosciute ed esistenti;
3. Quelli che le presiederanno come capi o come distinti ne' rispettivi gradi delle Sètte;
Per qualunque di questi titoli cumulativamente o disgiuntivamente presi saranno rei di morte.
4. Saranno confiscati i locali dove si saranno tenute tali adunanze, o siano fatte nuove recezioni, siano palazzi di Città, siano Casini di Campagna, Case, Botteghe o Ridotti, a meno che il Padrone o Proprietario non provi concludentemente che non aveva alcuna parte o notizia di quest'adunanze e che non è per fatto suo, che siasi accordato il locale ad un uso cosí reo.
XVII. La semplice presenza a qualche adunanza di un socio non graduato o la sola ascrizione di un nuovo sarà punita irremissibilmente con dieci anni di Galera o di Detenzione secondo la condizione delle persone.
XVIII. I Retentori o Accaparratori di armi insidiose, i Depositari di danaro, emblemi appartenenti a qualunque delle Sètte, sotto qualsivoglia denominazione anche non conosciuta.
XIX. Quelli che presteranno opera, consiglio o danaro alla clandestina adunanza, o ad assoldare o sedurre qualche incauto ad associarsi.
Anche per un solo di questi titoli criminosi, saranno condannati alla Galera o alla Detenzione per venti anni.
XX. Un Omicida o Feritore o Complice in una ferita qualunque in odio di partito, risulti pericolosa o no, sarà condannato all'ultimo supplizio.
XXI. Ingiungiamo a chiunque avesse notizia o anche fondato sospetto di qualche adunanza di Società segrete o di Maneggi di Soci, di doverne fare segreto rapporto al Governo, sotto pena di sette anni di Opera pubblica o di Carcere se resterà provato o ch'egli avesse notizia di tali attentati, e non li avesse denunziati.
XXII. Tutte queste Cause di Titolo Politico saranno di privativa giurisdizione degli E.mi Signori Cardinali Legati e del Prelato Delegato di Urbino e Pesaro.
XXIII. Ne' loro Giudizi dovranno espressamente applicare la Legge al fatto, col solo arbitrio della minorazione di un grado, secondo la concorrenza dei casi e delle circostanze.
XXIV. Se talvolta pensassero che fosse equa una minorazione maggiore, dovranno mandare in Segreteria di Stato l'intero Processo col quesito motivato, ed attendere la conveniente risoluzione.
XXV. Finalmente se la Sentenza sarà di Morte, si dovrà sospendere l'esecuzione, e darne parte in Segreteria di Stato colla trasmissione del Processo per aspettarne l'approvazione, o moderazione;
2. Ma se la Sentenza sarà di Galera, o di Detenzione sarà sul momento in istato eseguibile.
XXVI. E finalmente siccome i scellerati omicidi o feritori in odio di parte prima di commettere il meditato delitto pensavano a prepararsi una sicura impunità, col preordinare, d'accordo con Testimoni falsi del loro partito stesso, una coartata, che era attaccata o a venti passi di distanza, o alla differenza di cinque minuti di tempo; ordiniamo che i Giudici Processanti non ammettano in Processo mai altra--_coartata_,--che quella che per distanza di luogo o differenza di tempo prova un--_alibi_--assoluto, ed escluda intrinsecamente nel prevenuto la possibilità di aver commesso quel tale omicidio o ferimento di cui è imputato.
Stabilita cosí una forma di Procedura e di Giudizio precisa e severa per questi attentati di Lesa-Maestà, che fossero per rinnuovarsi, una dolce lusinga c'inclina a sperare che non debba piú alcuno mettersi in caso di provarne il rigore, e che tutti i buoni Sudditi di Sua Santità riconoscendo nei pochi esempi di pena la Giustizia del Sovrano, e nella molta piacevolezza la Clemenza del Padre, faranno a gara per meritarsi il suo amore e per mostrarsi a lui costantemente fedeli, riconoscenti e devoti.
Dato in Ravenna dal Palazzo Apostolico di Nostra Residenza questo dí 31 Agosto 1825.
A. CARD. RIVAROLA.
Riguardo all'attentato contro il cardinale Rivarola, vi è nella narrazione dell'UCCELLINI una allusione a LUIGI PIETRO LOUVEL di Versailles (n. 1783, m. 1820), che pieno d'entusiasmi e ricordi napoleonici si era proposto dopo la Restaurazione di esterminare i Borboni e assassinò con un colpo di coltello il duca di Berry (Carlo Ferdinando di Borbone, secondo figlio di Carlo X) alla porta del teatro dell'Opéra la sera del 13 febbraio 1820: la costanza di lui nel serbare il silenzio sui presunti complici, la fermezza onde rifiutò il confessore nel salire al patibolo ne avevano fatto un eroe agli occhi dei rivoluzionari francesi e dei carbonari italiani; ma la sua memoria cadde presto in oblio. Si vedano le biografie del duca di Berry dell'HOCQUART, del CHATEAUBRIAND e del DELANDINE.
Il sacerdote IGNAZIO MUTI, che rimase ferito in luogo del Rivarola, era nato a Ravenna nel 1773 e durante il periodo napoleonico si era mostrato tenace fautore del vecchio regime; notevoli sue lettere avanzano, scritte al marchese Camillo Spreti durante quel periodo, nelle quali, oltre pregevoli informazioni sui fatti correnti, sono dati giudizi molto severi sugli uomini dalla parte liberale: fu nel 1814 fatto canonico della Metropolitana e fu anche prelato domestico di Pio VII; morí nel 1830.
La forza militare in Ravenna negli anni 1825-26 era costituita dai carabinieri, dai dragoni e da un battaglione di linea, con questi ufficiali addetti al comando: D. POMPEO principe GABRIELLI, colonnello dei dragoni, comandante in capo le forze militari della Legazione; cav. NICCOLÒ LORINI, comandante il 6º Battaglione di linea e la guarnigione di Ravenna; GIUSEPPE TESINI, comandante la Compagnia dei carabinieri pontifici; RINALDO GAMBELLI, tenente aiutante di piazza; DOMENICO ARMARI, tenente aiutante maggiore e conte AMBROGIO FANELLI, tenente quartier mastro del 6º Battaglione di linea; GAETANO MARSILI, tenente, ufficiale di abbigliamento.
XIII. La _Commissione speciale straordinaria_ era composta cosí: mons. FILIPPO INVERNIZZI, presidente; avv. GIOVANNI RUFFINI, giudice; avv. GIACOMO IMPACCIANTI, giudice; LUIGI MATTIOLI BENVENUTI, giudice; cav. GIACINTO RUVINETTI, colonnello comandante il 1º Reggimento carabinieri, giudice; LORENZO SINDACI, cancelliere segreto; VINCENZO MAZZONI, giudice processante. Creata con rescritto pontificio del 22 agosto 1826, giunse a Ravenna l'11 settembre, e poi si trasferí a Faenza sul principio del 1827.
A. BORGOGNONI raccolse da vecchi testimoni questi particolari, che raccontò nella _Domenica letteraria_ del 27 aprile 1884 (a. III, n. 17): «Era oramai scorso un anno e la Commissione non aveva saputo nulla, e, a quanto credevasi, era sulle mosse per ritornarsene a Roma, quando un fatto per sé stesso non grave cambiò d'improvviso e terribilmente la condizione delle cose. Il fatto, narrato con qualche varietà da' testimoni del tempo da me consultati, è sostanzialmente questo. Due guardie forestali (due _guardiani_, come a Ravenna li chiamano) del pineto vennero a rissa tra loro, e, dalle parole accennando di venire ai fatti, misero mano ai coltelli. Tratti in carcere, i giudici dell'Invernizzi, che da per tutto fiutavano carboneria, cominciarono a interrogarli, e seguitarono, circuendoli e insistendo a tutto potere, sui fatti passati. I due, che appartenevano alla parte piú numerosa dell'associazione, quella che si chiamava la _Turba_, posti alle strette, misero in tavola il nome del presidente della seconda tra le categorie carboniche, ossia la _Società dei figli della Speranza_, dicendo che se i signori giudici volevano sapere di quelle cose quegli, e non essi, era in grado di dirgliele. Chiamato costui, e messagli addosso una gran paura coll'affermargli efficacemente di sapere di già il tutto, esso rivelò a largo, come la Commissione non avrebbe mai imaginato e sperato. Anche un carrozzaio, indicato da que' due, fu sottoposto agli interrogatori, e anch'egli aggiunse delazione e materia di processi».
STEFANO PIAVI è ancora ricordato a Ravenna come traditore della Carboneria: fu per molto tempo impiegato nell'ufficio del genio civile; poi divenuto cieco visse in disparte, piú dimenticato che disprezzato; morí prima del 1860.
XIV. Di GAETANO RAMBELLI e dei quattro suoi compagni di supplizio (cfr. cap. XX) l'UCCELLINI, a richiesta del conte Gioacchino Rasponi, stese nel 1873 accurate notizie biografiche, le quali mandò a MARIANO D'AYALA per le sue _Vite degl'Italiani benemeriti della libertà e della patria_; ma il volume consacrato agli _Uccisi dal carnefice_ fu pubblicato postumo (Roma, Bocca, 1883), e non contiene le notizie dei martiri ravennati. Un frammento rimastone tra le carte dell'UCCELLINI, oltre il racconto della fine del Rambelli (cfr. cap. XIX), ci dà la seguente biografia di uno dei suoi compagni: «ANGELO ORTOLANI nacque nel 1802 presso Ravenna, in luogo detto il Bastione nel sobborgo di S. Mamante, da parenti che traevano il sostentamento di lor famiglia, composta di quattro figli, due maschi e due femmine, dal commercio de' cereali, e specialmente dalla vendita delle farine. Suo padre, di nome Paolo, lo ammise di buon'ora nelle scuole comunali, ove apprese a leggere, a scrivere e a far conti: ed era quanto gli occorreva per avviarlo nella industria che egli stesso esercitava. Dapprima lo collocò in uno spaccio di sali e tabacchi, affinché s'iniziasse negli usi commerciali. Il giovane Angelo seppe comportarsi sempre con modi urbani, e captivarsi la grazia del suo principale, sostenendo con zelo il di lui interesse. Cresciuto in età si rese caro, con retti procedimenti e con sensi liberali, agli studenti piú accreditati del paese, i quali non tardarono ad ammetterlo nella Società della Speranza, ramo della Carboneria, composto in gran parte dei giovani che frequentavano le scuole pubbliche. L'Ortolani lasciò in seguito il ricordato negozio, e fu impiegato come agente nel forno che conduceva suo zio Andrea insieme con altri intraprendenti: ed ivi diede maggiori prove di probità tanto che crebbe a dismisura nell'amore dei congiunti e degli amici. Dopo i moti politici del 1820, le Romagne, come ognun sa, sebbene non cooperassero che coi desideri ai tentativi di emancipazione operati negli altri Stati d'Italia, furono tribolate con vessazioni di ogni genere. Nel 1824 ebbero a soffrire sevizie indicibili da un Domenico Matteucci. Direttore provinciale di polizia, contro cui fu esploso di nottetempo un'arma a fuoco, che gli tolse la vita. In seguito la Corte di Roma inviò Legato a Latere a Ravenna con pieni poteri il cardinale Agostino Rivarola coll'incarico di dar termine ai processi politici del 1821 e di estirpare dalle Romagne le sètte liberali. Le iniquità commesse da costui inasprirono siffattamente gli animi di tutti gli abitanti, che nella notte del 23 luglio 1826 videsi aggredito nel mentre che montava in carrozza per restituirsi dalla casa Rasponi Bonanzi alla propria dimora: ma il colpo di pistola direttogli ferí leggermente il suo Segretario; ed egli rimase affatto illeso. Richiamato il Rivarola a Roma, le Romagne furono date all'arbitrio di una Commissione speciale, presieduta da un certo monsignor Invernizzi, che fece man bassa sin dal maggio 1827 su tutti quelli che gli erano designati come sospetti liberali; e l'Ortolani fu uno dei primi ad essere arrestato, e rinchiuso nelle carceri straordinarie che si erano erette in S. Vitale, ampio ex-convento dei Monaci Cassinesi. Affidato alla custodia dei carabinieri pontifici, scelti fra i piú feroci Sanfedisti, non è a dirsi a quali e a quanti tormenti soggiacesse il giovane Angelo; e dopo un anno di durissima prigionia, in cui provò tutti i mali che il Santo Uffizio soleva altre volte infliggere, fu nel 13 maggio 1828 appeso alla forca nella piazza della città, allora denominata degli Svizzeri, ora d'Alighieri, sotto le finestre della residenza del Governatore, per dare al medesimo l'agio di ammirare il terribile spettacolo. È qui da notarsi che fu inibito all'Ortolani di produrre testimoni a discarico contro l'accusa di cui era aggravato, di complicità nell'omicidio del Matteucci e del tentativo contro la vita di Rivarola, né di scegliersi un difensore. Rimangono della famiglia di Angelo un fratello di nome Raffaele, magazziniere, ed una sorella.»
XV. Sul trattamento fatto ai prigionieri politici nelle carceri ravennati di San Vitale è da vedere ciò che scrisse ANGELO FRIGNANI nel suo raro e curioso libro _La mia pazzia nelle carceri_ (Parigi, Trouchy, 1839), specialmente ai paragrafi VII-X, XVI-XX, XXIII-XXVI, XXX, XXXVII, dove sono parecchie dissonanze da ciò che narra l'UCCELLINI, meno fantastico e piú credibile testimonio.
Sulla fine del capitolo si accenna al dottor GIROLAMO MAZZONI, che appare tra i chirurghi condotti di Ravenna dal 1823 al '28. Di lui scrive il BORGOGNONI, l. cit.: «Viveva in Ravenna un tal Girolamo Mazzoni di Cesenatico, medico di professione e in concetto di chirurgo valente, ma uomo d'animo oltre ogni dire malvagio. Questi, come poi si riseppe, abusando dell'arte sua, molti, contro i quali, o per ragione di sètta o d'altro, nutriva astio, aveva fatto morire di veleno. La Commissione [dell'Invernizzi], oramai avviata, mise le mani addosso anche a lui, che pare fosse molto innanzi nei gradi delle società segrete. Il Mazzoni stette dapprima molto perplesso; pure alla fine si fe' anch'esso delatore: e una volta entrato per quella via, tanto s'incalorí nel narrare e specificare il molto che ei sapeva, che, volendo in certo suo interrogatorio aggiungere non so se altri particolari o altri nomi, il colonnello Ruvinetti, stomacato, gli gridò:--Taci, briccone, che a quest'ora hai detto anche troppo!--La conseguenza di queste rivelazioni, succedutesi con molta rapidità, fu un improvviso, contemporaneo, sterminato numero d'arresti di cittadini d'ogni età e condizione». Anche il FRIGNANI, op. cit., XXX: «...altre favole obbrobriose, inventate, non so se per suggestione di qualche giudice, o per ispontanea malvagità di un Mazzoni, reggente della Carboneria e traditore compero, il quale al molto vero che svelò per premio, altrettanto di bugiardo aggiunse, eziandio contra sé, quasi ambisse l'infamia».
XVI. A illustrazione del processo fatto all'UCCELLINI parmi utile riferire qui la relazione che egli stesso incominciò a scriverne nel 1829 sotto forma di lettera al padre; la quale, sebbene incompiuta, dà particolari e ragguagli notabili:
Imola, li . . . . . . . del 1829.
_Forsan et haec olim meminisse iuvabit._
VIRG.
_Carissimo Padre,_
Ad evasione di quanto le promisi nell'ultima mia delli 12 corr., di renderla cioè instruita delle vertenze, che nella mia causa presentano punti di rimarco, le dirigo questo foglio, che ne contiene in succinto le principali, avendone lasciate a parte molte altre secondarie superflue all'oggetto.
Nel giorno susseguente il mio arresto (3 ottobre 1827) fui condotto innanzi al giudice Mazzoni, il quale alla presenza dei due testimoni, che avevano assistito alla mia perquisizione personale, successa due ore dopo il mio arresto, verificò formalmente gli effetti rinvenutimi, consistenti in _un temperino senza punta_, in _una canna cosí detta di zucchero_, in _due minute di petizioni_, in _tre prospetti di contabilità dell'ufficio del Registro_ a cui, come ognun sa, io era addetto, in _due impronti o stampiglie inservienti ad ornare i suddetti prospetti_ ed in _sessantasette baiocchi_. Di tale ricognizione si compose un processo verbale, che venne firmato da me e dai testimoni dei quali non ricordo il nome; dopo di che essi vennero congedati.
S'iniziò quindi un altro processo. Oltre alle interrogazioni di uso, mi si chiese: «Se io aveva amici, e quali fossero; dove io era stato arrestato; se sapeva il motivo di mia catturazione; a quali esercizi mi era applicato», ed altre molte, che inutile sarebbe il riportare. Risposi a tutte queste domande con le piú semplici e veritiere risposte; ed all'interrogazione: «Se io era mai intervenuto a cene o ad altri divertimenti» ritenendo sopra forti motivi che il Fisco, venuto in cognizione dell'_Accademia del Magnismo_ da me eretta, già pubblicamente notoria, avesse concepito sinistri sospetti, non esitai ad esporre il fatto pretto e genuino com'era, fondando sempre le mie asserzioni su prove positive e sopra testimonianze ineccezionabili, che assicuravano il Fisco della lealtà della cosa. E difatti nel progresso delle interrogazioni ben m'avvidi che io non m'era deluso. Quanto grande non fu allora la mia compiacenza d'aver prevenuto dei sospetti, che potevano forse essere d'aggravio agli altri accademici, miei amici, e scevri come me, d'ogni dolosità per un fatto simile?
Nel giorno 21 dicembre fui sottomesso ad un altro nuovo interrogatorio innanzi al ricordato giudice Mazzoni. Non si trattò che di farmi render ragione di alcune carte scritte di mio carattere, che io non esitai a pienamente confermare. Consistevano esse in due o tre lettere dirette a Giulio Fanti, mio amico e compagno d'ufficio nel tempo che io mi trovava ammalato; e con le quali l'incaricava di una qualche mia particolare commissione. Mi ricordo pure che fummi resa ostensibile una sestina di cui non seppi dar ragione, se non che quando il giudice stesso mi specificò l'oggetto a cui era servita, cioè «a rimbrottare una donna di vecchia età che pretendeva il vanto di giovinetta»: mi sovvenne allora dell'amico Vincenzo Fiorentini, nelle di cui mani rimase tale scritto sin dall'epoca che frequentavamo la conversazione di Vincenzo Pio; e la mia dichiarazione combinò benissimo con quella che l'amico aveva precedentemente esposta senza alterazione alcuna del fatto, che altro non potè riputarsi che una semplice celia di conversazione. Mi fu pure presentato uno scritto di galanteria perquisito a Fanti, che era un capo d'opera di ridicolosità; sicché fra tutte queste carte nulla fuvvi di concludente.
Nella sera del 9 febbraio 1828, verso l'ora di notte, fui condotto non piú innanzi al giudice Mazzoni, ma al giudice Serafino Menzetti (che seguí ad esser sino alla definizione della causa il mio processante), che mi sottopose ad un semplice esame di ricognizione di altre varie lettere rinvenute a Fanti, non dissimili dalle prime, senza che contenessero la benché minima indecente espressione, che alle volte famigliarmente scrivendo può sfuggire. Lette che mi furono ed annotate nel processo, passò il giudice ad interrogarmi sopra alcune circostanze della surriferita _Accademia del Magnismo_, che io decifrai con la piú convincente chiarezza, adducendo nuove prove di fatto che convalidavano maggiormente l'esposto.