Le Università italiane nel Medio Evo

Part 9

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La divisione secondo le nazioni non fu la sola che dovettero subire nel loro svolgimento le università antiche. Nei primi secoli della loro formazione tutte le università e principalmente le italiane, dietro l'esempio di quella di Bologna, ripetevano la loro origine dai cultori del diritto che erano i più numerosi e i soli che per l'autentica di Federigo I fossero favoriti di privilegi e investiti di immunità e franchigie scolastiche. I cultori delle altre scienze non erano rappresentati che in piccola parte e aveano poca importanza nell'ordinamento universitario, e tutti i diritti che acquistarono in progresso di tempo non furono che effetto di spontanee concessioni, e di facoltà usurpate ai giuristi. Nei quali fu sempre tanto profondo il sentimento di superiorità, che il giureconsulto Odofredo in un passo delle sue opere spiega la parola antecessores colla quale solevano essere designati gli studiosi delle leggi, dicendo che così doveano chiamarsi perchè precedevano tutti gli altri non solo nella scienza ma anche nei costumi (_.... quia excedunt alios in scientia et moribus_). E quando dopo Bologna, cominciarono a fondarsi le altre università italiane, i dottori bolognesi sostenevano che ad essi soli spettavano i privilegi concessi dall'imperatore Federigo coll'autentica, di cui parlammo altrove, e non aveano diritto di parteciparne che i soli cultori del diritto.

Col crescere della civiltà e col diffondersi del sapere, anche le altre scienze vennero acquistando nelle università quell'importanza che prima non aveano, e crebbe il numero dei loro cultori in guisa, che cominciò a manifestarsi in essi il bisogno di separarsi dai giuristi e creare leggi adatte all'indole dei propri studii e ordinamenti conformi. Il sentimento d'indipendenza che spingeva gli artisti (così eran chiamati i medici, i filosofi, i grammatici e gli studiosi delle scienze affini) a sottrarsi da quel grado d'inferiorità in cui li aveano posti i giuristi, cominciò a rivelarsi fino dal secolo XIII nell'università di Bologna e di Padova, e poi si estese a tutte le altre, e nei secoli successivi si mutò in aperta ribellione onde fu necessario formare due università separate con statuti e ordinamenti proprii che si dissero: _università delle Leggi e università delle Arti_.

Questa trasformazione però non avvenne che dopo lunghi contrasti e per effetto di parziali concessioni e corsero molti secoli prima che gli artisti potessero chiamarsi del tutto indipendenti dai cultori del diritto.

Alcuni cenni raccolti dagli storici serviranno a dimostrare come lentamente si operasse questo svolgimento, nelle antiche università e come molto tardi fosse vinto il pregiudizio dalla vantata superiorità della giurisprudenza sopra le altre scienze.

Un primo tentativo di autonomia gli artisti lo posero in opera in Bologna nel 1295, chiedendo ai magistrati la facoltà di nominare un Rettore che non dipendesse dai giuristi. Questa loro dimanda non ebbe però esito favorevole[144]. Tale diritto di eleggersi un Rettore non fu riconosciuto agli artisti che nel 1316[145].

In Padova gli artisti potevano nominare il Rettore ma sotto certe condizioni. Il nuovo Rettore nei tre giorni consecutivi alla sua elezione, doveva prestar giuramento ai Rettori dei legisti di fedelmente osservare gli statuti.

Quando mancava il Rettore degli artisti, questi dipendevano da quello dei giuristi. Gli artisti poi nelle controversie forensi dovevano ricorrere ai Rettori dei giuristi, seppure non preferissero di sottoporre le loro ragioni al Vescovo come autorità suprema dello Studio.

Ognuno che volesse ricevere la laurea nelle arti doveva prestar giuramento sugli statuti e pagare una tassa all'università dei giuristi[146].

L'università delle arti di Padova sembra che fosse obbligata per le consuetudini a pagare anche una pensione annua a quella dei giuristi, perchè il Colle racconta che un Bartolommeo da Mantova dottore in quello Studio fu il primo a stipulare la liberazione degli artisti dal tributo consueto[147]. In Ferrara nel 1507 nell'occasione che si eleggevano i Rettori di ambedue le università, fu sollevata l'antica quistione di precedenza fra i Rettori dei giuristi e quelli delle arti. Accesi gli animi, già mal disposti per vecchi rancori, delle parole si passò alle armi e tanto s'inasprirono le discordie nell'università che la città intera fu posta in scompiglio. Alfonso duca di Ferrara si interpose, e volendo conciliare le parti, sottopose il giudizio ai riformatori dello Studio di Bologna dove erano meglio conosciute ed osservate le antiche consuetudini scolastiche. Esso infatti scriveva ai riformatori perchè lo informassero esattamente dell'uso della loro università intorno alle quistioni di precedenza fra i giuristi e gli artisti.

I riformatori risposero così: «Desidera la vostra Excellentissima Signoria esser certificata de la consuetudine et modo se tiene in questa Città circa la precedentia de li Rettori Juristi, et Artisti de questo Studio: Gli respondemo inveterata et antiqua usanza esser sempre stata et mantenersi infino al presente senza controversia alchuna, che li Rectori Juristi in tutti li atti pubblici precedano ai Rettori de li Medici et Artisti et tale è lo ordine et la observantia usitata in questo Studio nelli tempi passati et presenti[148].»

Ciò dimostra che nel secolo XVI era tuttora in vigore l'antico uso di far precedere i cultori del diritto a quello di tutte le altre scienze e accordar loro i primi onori e privilegi.

Nel 1535 nacquero nuove discordie in Ferrara per questa stessa cagione e il duca Ercole, che allora regnava, volle metter fine alla controversia, decretando l'assoluto e incontrastabile primato dei giuristi sugli artisti[149].

Le prime università italiane, nelle quali venne tolta la perenne occasione di discordie, che era la questione di precedenza fra i legisti e gli artisti, furono quelle del Piemonte. Salito al trono Emanuele Filiberto di Savoia, il quale oltre essere grande capitano era anche savio e prudente legislatore, conobbe quanto grave danno recassero al buon andamento degli studii e alla dignità della scienza quelle controversie che mettevano di frequente in scompiglio le scuole e aveano origine in un riprovevole sentimento di vanità e di orgoglio. Con un suo editto del 15 giugno del 1575, proclamò adunque il principio, nuovo affatto negli usi scolastici del medio evo, che la preferenza fra i dottori si dovesse desumere dall'anzianità del grado senza far distinzione fra i giuristi e gli artisti.

L'editto dice così:

Emanuele Filiberto per gratia di Dio Duca di Savoja, Prencipe di Piemonte etc. A tutti nostri Ministri, Offitiali, Vassalli, Sudditi et particolarmente alli Governatori di nostre Provincie et Presidj salute.

Volendo noi evitare alle contese che sogliono nascere tra Dottori Legisti ed Artisti per conto della precedenza, in cotesti vostri governi et mandamenti.

Dichiariamo la mente nostra essere che facciate preceder sempre il Dottore più antiquo, tanto Artista come Legista indifferentemente, precedendo però l'anteriorità della data delle lettere del Dottorato di ciascuno, et ciò per modo di provisioni in fin che sarà da noi per generale ordinatione provisto, Commettendo alli sudetti Ministri, Offitiali, et Governatori respettivamente si come aspetterà, che habbiate di così far esseguire et alli Dottori di osservare intieramente la presente nostra dichiarazione per quanto stimano cara la gratia nostra che tale è la mente nostra.

Dat. in Torino alli 15 di Giugno MDLXXV.

EMMANUEL FILIBERT[150].

Questo editto pare che non avesse tanto efficacia da togliere ogni cagione di contrasto anche nelle stesse università piemontesi, perchè un secolo dopo che esso venne promulgato, Carlo Emanuele II dovè con un suo Decreto proclamare nuovamente l'assoluta uguaglianza fra i medici e i legisti[151].

Soltanto col progresso della civiltà riuscirono tutte le scienze ad acquistare uguale importanza e dignità nelle scuole e nella coscienza universale, che per tanti secoli avea preferito i giuristi ai cultori delle altre dottrine con manifesta ingiustizia e detrimento del sapere.

Ora veniamo a parlare delle _matricole universitarie_.

I soli scolari stranieri erano in forza dell'autentica di Federigo I iscritti nelle matricole universitarie e godevano insieme alle loro famiglie dei privilegi scolastici. I cittadini sebbene frequentassero in comune le scuole e attendessero come i forestieri agli studii, nondimeno erano esclusi dai registri accademici. Lo scopo dell'autentica imperiale, era manifestamente quello di favorire gli stranieri, perchè nel vincolo dell'associazione trovassero difesa ed appoggio, che pel diritto pubblico allora molto imperfetto, non avrebbero potuto invocare fuori della loro patria. Ogni scolare forestiero doveva dunque iscriversi nei ruoli universitarii per godere dei privilegi accordati dagli studenti e dalle consuetudini.

Lo scolare che voleva esser iscritto, palesava il proprio nome al Rettore dell'università, il luogo di nascita e la scienza che intendeva di studiare. Pagava inoltre una tassa che variava secondo l'università, ed era tenuto annualmente a prestare giuramento di fedeltà e di obbedienza al Rettore e agli statuti[152].

Ciascuna università fino dall'epoca della sua fondazione compilava le leggi che la dovevano governare. Il primo monumento di legislazione scolastica fu l'autentica imperiale già ricordata, la quale pose le basi di quelle prime associazioni scientifiche che esistevano di fatto, ma erano quasi ignorate perchè prive di protezione e di personalità civile.

Dopo questa autentica, fra le fonti della legislazione scolastica antica, debbonsi annoverare le consuetudini, il diritto comune, i decreti dei concilii e le bolle papali. L'ingerenza ecclesiastica specialmente nei primi secoli della formazione delle università fu molto estesa, come vedremo in seguito, e i pontefici di propria autorità, nonchè i concilii del secolo undecimo e duodecimo a ciò convocati, sancirono molte regole di disciplina scolastica.

Gli ordinamenti legislativi delle università del medio evo come tutte le raccolte di leggi civili e politiche di quell'epoca furono chiamati col nome generico di statuti (_Statuta_).

Fra tutte le università, quella di Bologna prima d'origine e d'importanza sulle altre d'Italia, ebbe gli statuti più perfetti e meglio ordinati; e anche quando sorsero altri centri di studii che la emularono in potenza e numero di scolari, essa portò sempre il vanto per le sue leggi e servì di modello a tutte le compilazioni statutarie del medio evo. Gli storici raccontano a prova della perfezione di questi statuti, come nel 1554 venissero dal papa, allora signore del territorio bolognese, estesi a legge generale[153].

I più celebri giureconsulti erano chiamati a compilare statuti universitari. La tradizione vuole che Bulgaro fosse il primo compilatore degli statuti dell'università di Bologna. In quei tempi non essendovi per anco luoghi destinati alle pubbliche lezioni, i dottori solevano insegnare nelle case, e Bulgaro pare che desse quivi i suoi responsi e facesse le prime collezioni degli statuti[154].

La nomina delle persone incaricate di prender parte alla compilazione degli statuti, spettava per un'antico privilegio, agli scolari i quali erano affatto indipendenti da ogni vigilanza degli altri membri della università.

I compilatori degli statuti si chiamavano _Statutarii_ e _Statutarium_ il luogo destinato a conservarli.

Tutte le compilazioni di leggi relative alle università del medio evo, prendevano a fondamento l'autentica di Federigo I e gli statuti di Bologna, salvo poi ad accrescere le disposizioni e introdurre i mutamenti reclamati dai tempi e dai luoghi. Gli statuti sogliono essere divisi in titoli e rubriche e riguardano l'ordinamento dell'università, l'elezione del Rettore e dei dottori; determinano il numero e la qualità delle persone che debbono far parte del corpo scolastico; le norme per conferire le promozioni e i gradi accademici; le immunità e i privilegi che si concedono agl'insegnanti e le pene minacciate a quei che avessero cospirato in qualunque maniera a danno dello Studio. Molti di questi statuti ci rimangono ancora ben conservati, e sono i più utili documenti da consultare per chi voglia acquistare vaste cognizioni sull'ordinamento e l'ufficio delle università antiche.

Però le più importanti fra queste università, solevano, secondo i bisogni e le mutate condizioni dei tempi, modificare sostanzialmente gli antichi statuti, e farne diverse edizioni, come Bologna, Padova, Ferrara e diverse altre.

Bologna nel corso del secolo XIII, introdusse importanti innovazioni nei suoi statuti universitarii. La prima compilazione fu fatta nel 1253 e nel 1289 furono aggiunte nuove modificazioni relative specialmente ai privilegi da conferirsi agli scolari e ai dottori fra i quali figura il celebre Taddeo fiorentino che illustrò le scuole mediche di quelle università[155].

Negli statuti bolognesi si trova stabilita la massima che le riforme generali da introdursi nelle leggi scolastiche non si potessero fare prima che fossero trascorsi venti anni dall'epoca della loro compilazione: le riforme parziali invece avevan luogo ogni cinque[156].

Per le modificazioni da introdursi negli statuti, solevano esser consultati i più autorevoli giureconsulti e non di rado era richiesta dalle università anche l'approvazione del Papa. Gli scolari prendevano parte alla compilazione degli statuti o nominando persone di loro fiducia o intervenendo essi medesimi in base ad un privilegio che riconosceva in loro il diritto di partecipare alla formazione delle leggi e di concorrere all'elezione dei magistrati universitarii[157].

Dopo aver dato un cenno degli statuti e del modo col quale erano compilati, passiamo a vedere di quali mezzi disponessero i comuni per fondare e mantenere le università.

Finchè le scuole non furono che libere associazioni di dottori e scolari non era necessaria altra spesa che quella degli alloggi e dello stipendio per gl'insegnanti. Ogni dottore teneva scuola in casa propria o ne prendeva una in affitto, supplendo alla spesa colle oblazioni dei suoi uditori. Non di rado avveniva che un dottore cedeva ad un altro la scuola in compenso di una data somma, o trasmetteva la sua clientela agli eredi per testamento.

In questo primo periodo le scuole erano sparse in diversi luoghi, ed avevano il carattere di private aggregazioni.

Ma col progredire della scienza, crebbero di numero e d'importanza anche le scuole, e cominciò a manifestarsi il bisogno di un edifizio pubblico dove gli scolari potessero in comune ascoltare le lezioni e riunirsi a trattare gl'interessi dell'università. Le private oblazioni degli scolari, o collette (collectæ) come chiamavansi, non erano più sufficienti a mantenere le università e dovettero i comuni intervenire supplendo alle gravi spese colle annue rendite.

Non è senza interesse il conoscere quali fossero le entrate delle università, e di quali espedienti si giovassero i comuni per aumentarle.

L'università di Bologna per qualche secolo potè bastare al proprio mantenimento colle sole offerte degli scolari e colla tassa che pagavano all'atto dell'iscrizione, perchè erano allora numerosissimi gli uditori che frequentavano quello Studio.

Ma sorto lo scisma tra gli imperatori svevi e il papa, al quale Bologna si tenne fedele, furono richiamati gran parte degli scolari tedeschi e di partito imperiale, e questa fu una delle cagioni di spopolamento che subì quell'università. Alla quale emigrazione degli scolari tedeschi se ne aggiunsero altre quando si fondò l'università di Padova, di Ferrara, di Pavia; ed una notabilissima dell'anno 1321 in occasione della condanna a morte di uno scolare catalano che aveva rapito una fanciulla.

Scemato il numero degli scolari, e scarseggiando il denaro, per il mantenimento dell'università si dovette supplire con mezzi straordinarii. I sedici Riformatori dello Studio cominciarono ad assegnare una parte delle pubbliche entrate per stipendio ai dottori, e si aumentarono le gravezze e i balzelli destinando anche a benefizio dell'università l'intero provento della gabella del sale.

L'amministrazione di questi dazii chiamati _gabella grossa_ venne da Giulio II con sua bolla del 7 gennaio 1509 affidata e sei dottori dei collegi Canonico, Civile e Medico. A questi da Gregorio III nel 1579 ne furono aggiunti altri sei e così in tutto dodici da eleggersi quattro dal collegio Canonico, quattro dal Civile, e quattro dal Medico.

Le entrate ordinarie delle università erano le imposte, e parte dei dazii, fra i quali ve n'erano alcuni destinati esclusivamente a benefizio delle scuole. La gabella del sale è quella che più spesso troviamo ricordata dagli storici. In Padova fino dal 1351 fu destinata a profitto dello Studio la gabella dei carri (_plaustorum_) e dei bovi che si diceva (_bovaticum_).

Anche il clero concorse più volte al mantenimento delle università e ne abbiamo numerosi esempii.

Nel 1488 Alessandro VI con un suo breve, concesse all'università fiorentina la facoltà d'imporre cinquemila ducati sui beni ecclesiastici della città e territorio. Cessato questo provento e rimaste esauste le finanze della Repubblica per le spese di guerra, il clero generosamente si offrì perchè l'università non ne trovasse grave detrimento, di continuare spontaneamente a pagare la tassa imposta dal breve surricordato.

Il cronista Azario racconta che Galeazzo Visconti ricevuto il rescritto imperiale che accordava il privilegio di Studio generale all'università di Pavia, impose una taglia al clero di Novara perchè provvedesse i dottori dei letti e panni loro necessari[158].

I comuni solevano anche destinare a profitto delle università una somma annua. Per esempio Roma somministrava 14,000 fiorini per lo stipendio dei dottori[159]; e Firenze 2,500 fiorini d'oro[160]. Anche Ferrara nel 1473 si assunse con atto solenne l'incarico di provvedere al mantenimento del proprio Studio[161].

Nel 1494 in Padova essendo scarse le entrate dell'università supplì del proprio il principe Carrarese[162]. Narra il Facciolati che in quella stessa città gli scolari per aver da stipendiare un buon dottore di leggi civili, proposero al Comune d'imporre una tassa sulle meretrici e la loro domanda venne accolta[163].

Era in uso ancora di chiamare a contribuire alle spese per il mantenimento delle università le città vicine che partecipavano ai benefizi dell'istruzione. Nel 1461 le città di Bergamo, Verona e Trevigi furono obbligate dalla Repubblica Veneta a somministrare una parte delle spese necessarie per lo Studio di Padova[164].

In più luoghi avremo occasione di far parola dell'influenza ecclesiastica nelle università medioevali; ma di un tale argomento tanto importante per conoscere il progressivo sviluppo di queste grandi associazioni scientifiche non abbiamo finora dato che pochi cenni. Prima che ci inoltriamo colle nostre ricerche ad esaminare la costituzione organica delle università, sarà utile fermarci alcun poco a vedere come l'ingerenza della Chiesa nelle cose scolastiche tanto estesa nei primi secoli, andasse man mano scemando colla cresciuta indipendenza delle nostre università, e coll'emancipazione delle menti dal dominio del clero.

L'influenza della Chiesa nelle discipline scolastiche bisogna considerarla in due periodi distinti della civiltà. Nel primo periodo, quando il sapere era esclusivo privilegio dei chierici, l'ingerenza loro era assoluta perchè la società civile si asteneva di partecipare ai benefizi della cultura, e le poche scuole che allora esistevano, erano ecclesiastiche e facevano parte dei monasteri. Fino al secolo XII, in cui le nascenti università per i privilegi ottenuti dall'imperatore Federigo I alla Dieta di Roncaglia, affermarono la propria autonomia, le leggi scolastiche ebbero la loro sanzione dai papi e furono promulgate nei concilii di cui son rimasti celebri quelli di Rovan (1074), di Londra (1138) e di Laterano (1179).

Colla progredita diffusione del sapere, nacque nelle università un più profondo sentimento della propria indipendenza che si venne accrescendo colle larghe concessioni e coi privilegi concessi ai dottori e agli scolari. Affrancatesi da qualunque estranea ingerenza, le università poterono, come libere associazioni aventi personalità giuridica, impunemente affrontare le ire degli imperatori e gl'interdetti dei papi senza che la loro esistenza e libertà fosse per nulla compromessa.

Sebbene in questo secondo periodo di loro piena autonomia, le università per ottenere un legale riconoscimento all'atto della loro costituzione si rivolgessero al papa o all'imperatore, nondimeno questo atto esterno di ossequio non menomava la loro indipendenza, perchè anche avanti di essere investite di questa pubblica sanzione, esistevano di fatto e godevano di tutte le franchigie e privilegi.

Quando adunque si trova nelle storie fatto parola di bolle papali che eleggono dottori o conferiscono le insegne dei gradi accademici, e quando si vede invocato di frequente l'intervento delle autorità ecclesiastiche per comporre discordie e decidere quistioni nelle università, non si deve intendere che queste dipendessero dal papa e che da lui soltanto acquistassero personalità e legale esistenza.

La Chiesa conservò sempre l'alta sorveglianza degli studii finchè il suo intervento fu ritenuto necessario a conservare l'integrità della fede e a preservare le scuole dalle perniciose influenze delle dottrine eretiche. Il papa fu considerato come suprema autorità scolastica e in tutte le università, il Vescovo come Cancelliere Apostolico ne faceva le veci, intervenendo nei consigli accademici, conferendo le lauree è partecipando coi Rettori ed i dottori alla giurisdizione scolastica così civile come criminale.

La partecipazione della chiesa al governo delle università e il loro grado di dipendenza dal potere sacerdotale, variava secondo i luoghi e le diverse costituzioni politiche.

Nell'università di Bologna l'influenza ecclesiastica fu sempre molto estesa perchè era sotto il dominio del papa.

In Napoli invece, essendo stato fondato lo Studio da Federigo II e accresciuto dai suoi successori, il clero non vi ebbe mai nessuna diretta ingerenza, e finchè regnarono gli Svevi non fu riconosciuta altra autorità scolastica che quella dell'imperatore, il quale conferiva i gradi, approvava gli ordinamenti e gli statuti, esercitava la giurisdizione accademica e provvedeva alla nomina dei dottori.

Le rimanenti università italiane risentirono, sebbene in grado diverso, l'influenza della Chiesa.

Brevi cenni relativi all'università di Bologna saranno sufficienti a dimostrare entro quali limiti e con quali mezzi la Chiesa esercitasse nei diversi secoli la sua sorveglianza nelle discipline scolastiche.

Fino dall'epoca della sua fondazione l'università bolognese fu protetta dal papa.

Onorio III, mentre si dimostrò caldo propugnatore della libertà d'insegnamento sciogliendo i dottori e gli scolari dal patto che quel comune avea loro imposto perchè non emigrassero altrove[165], cercò pur sempre di consolidare l'autorità della Chiesa e la supremazia del potere sacerdotale sui pubblici studii. E per mantenere una continua ingerenza sulle scuole, concesse larghi poteri all'arcidiacono. Il quale soleva essere un prelato, scelto dal papa come suo rappresentante nella città di Bologna e chiamato Cancellier Maggiore dello Studio, investito della facoltà di laureare in tutte le scienze; di assolvere dottori e scolari incorsi nella scomunica per aver percosso i chierici; di nominare in sua assenza un vicario, e di partecipare ad un emolumento sulle promozioni.

L'arcidiacono in Bologna, e il vescovo nelle altre università, partecipavano insieme al Rettore e ai dottori alla giurisdizione civile e criminale, ed era lasciata libertà alla parte di scegliere fra questi tre poteri, il proprio giudice.