Le Università italiane nel Medio Evo
Part 8
Il carattere prevalente delle nostre università nel primo periodo della loro formazione, fu quello di libere colonie composte di maestri e scolari che facevano vita comune, dividevano le stesse sorti e partecipavano ai medesimi diritti e privilegi proprii della corporazione. Senza stabilire un limite alle loro escursioni, nè una dimora permanente, gli scolari emigravano insieme ai dottori in luoghi diversi e fissavano la loro residenza in quelle città che accordavano loro il godimento di più estese immunità e di più larghe franchigie.
La fondazione di una università era preceduta da certi atti e condizioni preliminari, delle quali brevemente parleremo.
Quando una città aveva stabilito di fondare uno Studio, era sua prima cura di richiamare nella nascente università un numeroso concorso di studiosi, e a tal'uopo cercava d'intraprendere accordi e trattative con alcuni dottori e scolari che si trovavano in qualche altra università e spediva attorno messi ed ambasciatori con lettere circolari, stipulando i relativi patti ed esponendo il numero e la qualità dei privilegi che intendeva di concedere. In questo modo si formarono, dopo Bologna, quasi tutte le università italiane.
Venuti i dottori e gli scolari a fondare la nuova università, il Comune promulgava un severissimo editto col quale intimava a tutti gli abitanti della città e territorio di frequentare il nuovo Studio sotto pena di gravi ammende[124].
Ogni Comune che aveva fondato un nuovo Studio, oltre i dottori che già avea acquistati, si dava cura di chiamarne altri per accrescere col loro nome la fama dell'università e il numero degli scolari. Vedremo, parlando dei dottori, come i più illustri fra essi avessero inviti simultanei e ripetute sollecitazioni da molte città le quali facevano a gara nel concedere loro i più estesi privilegi e tutte le immunità e gli onori che avessero domandato.
L'esistenza legale dell'università cominciava quando la sanzione sovrana le aveva impresso il carattere di pubblico istituto, e col mezzo di un decreto, se il riconoscimento veniva dall'imperatore, o di una bolla, se dal papa, aveva assunto il grado e preso il nome di Studio generale (_Studium generale_). La dimanda per ottenere questo titolo veniva fatta al papa o all'imperatore (ma più spesso al papa) dalla stessa università che si era fondata e a nome della città dove essa risiedeva. Conseguito il grado di Studio generale, la nuova università acquistava il pieno e legittimo uso delle franchigie e delle immunità scolastiche e la personalità giuridica.
Per dare un'idea esatta del modo col quale si formavano le università, recheremo in italiano la Carta di Vercelli, che è il documento più completo che ci rimanga relativo all'organismo e alla costituzione originaria dei corpi scolastici del medio evo:
CONVENZIONE DELL'ANNO 1228
sull'università di Vercelli
(_Carta Studii et scolarium commorantium in Studio vercellarum_)
Nell'anno dell'incarnazione del Signore 1228, martedì, quattro del mese di aprile.
Queste sono le condizioni apposte confermate e promesse reciprocamente fra il signor Alberto _de Bondonno_ e il signore Guglielmo _de Ferrari_ ambasciatori e procuratori nominati dal Comune di Vercelli, dal signor Rinaldo Troti Podestà di Vercelli a nome dello stesso Comune per stabilire e confermare le infrascritte condizioni che già risultavano nell'atto stipulato dal Notaro Pietro _do Englesho_ da una parte; e dall'altra dal signore Adamo _de Canoco_ Rettore dei Francesi, Inglesi e Normanni, e da Maestro Rinaldo de Boxevilla e da maestro Enrico de Stancio in nome loro e in quello dell'università degli scolari e da Maestro Jacopo de Iporegia che si qualificò _procuratore degli scolari italiani_ e da Guglielmo de Hostalio Vicario del signor Corrado nipote dell'Arcivescovo altro Procuratore degl'Italiani in nome loro e dell'università e da Goffredo Rettore dei provinciali, degli Spagnuoli e dei Catalani, e da Raimondo Guglielmo e Pellegrino di Marsiglia in nome loro e dell'università degli scolari; cioè che il Podestà di Vercelli a nome dello stesso Comune, darà agli scolari e alla loro corporazione (_universitati_) cinquecento[125] alloggi dei migliori della città e più ancora se saranno necessari in modo, che il fitto del migliore di tali alloggi non ecceda la somma di nove o dieci lire di Pavia e la tassazione debba farsi per tutte le altre case prese a pigione, ad arbitrio di due scolari e due cittadini, e se nascesse discordia fra loro, si adisca il Vescovo o altro ecclesiastico del Capitolo di Vercelli a scelta del Comune o dei Rettori, cominciando a pagarsi il fitto a carnevale. Se poi si trovassero nello stesso tempo più alloggi adatti agli scolari, anche se fossero di un solo padrone, e avessero un solo ingresso, si dovranno considerare per alloggi separati ad arbitrio dei surricordati. Da questi cinquecento alloggi debbonsi eccettuare quelli situati nelle strade in cui sogliono dimorare i forestieri che vengono a Vercelli in occasione delle fiere, o per tutto l'anno.
Gli alloggi presi a fitto dai professori e dagli scolari saranno consegnati al Podestà o a chi ne fa le veci, e se per turbolenze o discordie, o per altre giuste o necessarie cagioni, ne fosse loro domandata prima la restituzione, dal Podestà o da un suo rappresentante saranno di tutto indennizzati prima che abbiano abbandonati gli alloggi. I quali debbano esser lasciati liberi dopo che ne fu fatta richiesta dagli scolari a loro arbitrio e col parere del Podestà, e accomodati ad uso di case di studio (_ad opus studii_) nel termine di otto giorni e se passa questo tempo, gli scolari possono, se vogliono, fare le spese necessarie per conto del padrone.
Di più hanno promesso i precitati Procuratori a nome del Comune di Vercelli che il Comune stesso darà in prestito agli scolari e alla loro corporazione danaro, fino alla somma di diecimila lire pavesi, coll'interesse di due danari fino a due anni, e di tre fino a sei anni, la qual somma a cura del Comune di Vercelli sarà depositata in quantità sufficiente agli usi degli scolari in luogo adatto e sicuro[126] come a Venezia, e sarà sborsata ad essi dietro pegno stipulato con atto pubblico; il qual pegno verrà restituito subito che gli scolari avranno preso alloggio in Vercelli, obbligandosi con mallevadoria idonea e col vincolo del giuramento, di restituire il danaro ricevuto e di non commettere frodi di sorta. Il danaro restituito sarà versato nell'erario comunale di Vercelli e conservato per darlo in prestito agli scolari bisognosi cogli stessi patti e condizioni. Il frutto non verrà computato dal Comune di Vercelli in capitale, e la restituzione della somma verrà fatta dagli scolari a rate, cioè per un terzo o per la metà, potendosi anche rinnovare il prestito e la mallevadoria.
Il Comune di Vercelli non lascierà asportare le vettovaglie fuori della giurisdizione di Vercelli; ma le farà introdurre in città senza inganno e due volte per settimana farà fare un mercato col divieto che le dette vettovaglie siano vendute (_ante tertiam_) ai rivenditori eccetto per i quadrupedi e per il vino, e ciò sempre col giuramento e la fede del Podestà di cedere il mercato a speciali persone, cioè al conte Pietro di Massimo (_Petro de Maximo_), al conte Ottone di Biandrate (_Comiti Ottoni de Blandrate_), al conte Gozio di Biandrate (_Comiti Gozio de Blandrate_) e al conte Guidone di Biandrate (_Comiti Guidoni de Blandrate_). — Il Comune di Vercelli dovrà porre nei suoi magazzini cinquecento moggi di frumento e cinquecento moggi di segale (_sicalis_), secondo la misura di Vercelli, e dargli agli scolari soltanto, e non ad altri per il prezzo di acquisto, e ciò in tempo di carestia e dietro richiesta degli stessi scolari.
Inoltre, il Comune di Vercelli stabilirà un salario competente ad arbitrio di due scolari e di due cittadini; e in caso di discordia, ad arbitrio del Vescovo. Gli stipendi debbono stabilirsi prima della festa di tutti i Santi e pagarsi prima della festa di S. Tommaso apostolo, cioè ad un teologo, a tre professori di legge, a due decretisti e a due decretalisti, a due medici, a due dialettici e a due grammatici.
Gli scolari di Vercelli e del distretto non sono obbligati di dare nessun dono ai maestri (_magistris vel dominis_)[127].
I professori che debbono ricevere il salario dal Comune di Vercelli saranno eletti da quattro Rettori, cioè: dal Rettore dei Francesi, dal Rettore degl'Italiani, da quello dei Tedeschi e dei provinciali i quali con giuramento dovranno obbligarsi di scegliere i migliori insegnanti tanto della città che di fuori e sostituirne altri migliori fino al punto che crederanno di poterne tenere a stipendio. La scelta sarà fatta da tre e in caso di dissenso si aggiungerà ad essi un lettore provvisorio di teologia, il quale si obbligherà con giuramento di scegliere in buona fede il migliore di quelli sui quali è nata controversia fra i Rettori, assistendo alle elezioni che dovranno farsi nei primi quindici giorni del mese di aprile successivo.
Colui che sarà Podestà di Vercelli, dovrà spedire nei quindici giorni dopo avvenute le elezioni degl'insegnanti a spese del Comune di Vercelli ambasciatori giurati, i quali in buona fede e ad utilità dello Studio vercellese invitino i professori eletti ad assumere l'insegnamento.
Il Comune di Vercelli procurerà di conservare la pace nella città e nel distretto di Vercelli e di ciò prenderà cura il Podestà del Comune.
Nessuno scolare potrà dare in pegno agli altri scolari se non sarà stato a ciò obbligato dal Comune.
Se qualche scolare o un suo rappresentante sarà derubato nella città o nel distretto di Vercelli o in altro distretto, il Comune farà a suo favore tutto ciò che suol fare a vantaggio dei cittadini procurando in buona fede per mezzo di lettere o di ambasciatore che possa venire reintegrato nel suo avere.
Gli scolari o i loro rappresentanti non dovranno ricevere offesa alcuna nè saranno catturati per occasione di guerre discordie o turbolenze che potessero avvenire fra il Comune di Vercelli ed un'altra città o un principe o un castello; nel qual caso il Comune o licenzierà i detti scolari o li porrà in luogo sicuro.
Gli scolari saranno considerati in città e nel distretto alla pari dei cittadini. Anche nei pubblici giudizi gli scolari conserveranno i loro privilegi, eccetto il caso di espressa renunzia, o di commesso delitto pel quale il Comune di Vercelli si riserba piena giurisdizione.
Il Comune manterrà all'università degli scolari due bidelli che godranno dei loro stessi privilegi.
Manterrà pure due copisti (_exemplatores_)[128] i quali penseranno a provvedere agli scolari i libri (_exemplancia_) di ambedue i rami del diritto, e delle materie teologiche, ben corretti tanto nel testo che nei commenti (_correcta tam in textu quam in gloxe_).
Il pagamento di questi libri sarà fatto dagli scolari secondo la tassazione dei Rettori.
Se nascerà qualche discordia fra gli scolari, il Comune di Vercelli non favorirà nessuna delle parti; ma procurerà di restituire la tranquillità e la concordia.
Queste condizioni saranno osservate dal Comune per il termine di otto anni.
Gli scolari e i loro rappresentanti non pagheranno alcun pedaggio per venire a Vercelli.
I camarlinghi (_massarios_) del Comune incaricati di somministrare denaro agli scolari, non potranno eccedere il numero di due nè dovranno cambiarsi che una volta l'anno.
Il Potestà di Vercelli, e il Comune dovranno spedire a tutte le città d'Italia ed altrove come ad essi meglio piacerà, e far nota la fondazione dello Studio invitando gli scolari.
Questi patti saranno inseriti dal Comune, nello Statuto della città con giuramento preso dal Potestà di conservarli come gli altri Statuti, facendo giurare anche il suo successore e così di seguito fino ad otto anni, nel qual termine per nessuna cagione debbono essere estratti dagli Statuti di Vercelli. Questi patti saranno registrati in due pubblici atti della stessa forma e tenore.
I predetti Rettori e scolari in nome proprio e degli altri promisero ai Procuratori del Comune di Vercelli che in buona fede e senza frode si adopreranno perchè tutti gli scolari vengano a Vercelli, ed ivi prendano dimora occupando i cinquecento alloggi sopra ricordati, obbligandosi anche (senza però contrarre in questo alcuna responsabilità) di fare venire a Vercelli tutta l'intera scolaresca di Padova.
Gl'insegnanti, secondo i patti come pure gli scolari, non dovranno piatire (_avocare_) in nessuna causa nella città o nel distretto se non in favore degli scolari e per fatti ad essi relativi in presenza di delegati del principe e nel fôro ecclesiastico in presenza di ecclesiastici.
Gl'insegnanti, gli scolari e i Rettori, non prenderanno parte a nessuna adunanza o consiglio a danno della città di Vercelli, e se verranno a conoscenza che taluno o taluni abbiano congiurato contro l'onore e l'esistenza del Comune di Vercelli, dovranno in buona fede impedirlo, e fino a che potranno, darne notizia al Potestà.
Del pari si obbligarono di non prendere per nessuna cagione alcuna parte fra i cittadini di Vercelli o del distretto.
Così pure fu stabilito che ciascun Rettore sia investito di tanta autorità negli affari riguardanti gli scolari, come gli altri; nè questa autorità dovrà estendersi anche in caso di aumento nel numero degli scolari; e ciò venne convenuto in più atti del medesimo tenore.
Fatto in Padova in casa magistri Razinaldi et Petri de Boxevilla presentibus Domino Filippo de Carixio Canonico Taurinensi et Bono Iohanne de Bondonno et Martino Advocato Vercellensi.
Io Bono Giovanni Notaro Vercellese figlio del fu Manfredi (_Negrix_)[129] fui presente a tutti questi patti che ho registrato in questo Atto da me per incarico di ambe le parti scritto e fatto scrivere.
Io Bartolommeo (_de Bazolis_) Notaro Vercellese ho veduto, letto ed esaminato il precitato documento confrontandolo coll'originale, che ho riscontrato regolare ed in perfetta forma senza cancellazioni, raschiature nè soppressione di lettere, nè aggiunte nè diminuzioni eccetto qualche sillaba o lettera che non cambia il senso, e tale l'ho confrontato e registrato e sottoscritto per incarico avutone dal signor Gasparrini Grassi Potestà di Vercelli.
L'importanza di questo documento fortunatamente conservato nella sua integrità, è tale che basterebbe di per sè solo a fare chiaramente comprendere il modo di ordinarsi e la forma primordiale della costituzione delle università italiane.
Dalla Carta Vercellese si rileva specialmente il lato più caratteristico delle università medioevali e il loro singolare ordinamento di colonie libere e nomadi che permetteva ad esse di passare, dietro invito e promessa di più estesi privilegi, da una città ad un'altra, senza contrarre mai impegni e obblighi che vincolassero la loro naturale indipendenza.
Le nostre Repubbliche nel fondare uno Studio, oltrechè al vanto di portar incremento alla scienza e di dare ospitalità ai dotti che venivano ad insegnarvi, aveano anche in mira di accrescere la loro prosperità materiale e il numero degli abitanti.
Quando in un Comune era scemata la popolazione o per guerre o per contagi, si pensava di riparare ai mali sofferti dando vita ad una università, nella quale per la fama degl'insegnanti e il godimento di larghe franchigie, venissero ad impararvi gli scolari da molte parti d'Italia e d'Europa. E infatti se si pensa che la maggior parte di quei che attendevano agli studii nel medio evo erano accompagnati dalle loro famiglie, deve conchiudersi che non lieve vantaggio ne dovevano risentire quelle città che potevano per la celebrità del loro Studio dar ricetto a molte migliaia di scolari come Bologna, Padova ed altre ancora.
Racconta il cronista Villani, che per riparare ai danni della mortalità avvenuta in Firenze nella peste del 1348, la Repubblica pensò di fondare l'università, della quale esso narra l'origine in questo modo: «Rallentata la mortalità e assicurati alquanto i cittadini che avevano a governare il comune di Firenze, volendo attrarre gente alla nostra città e dilatarla in fama ed onore; e dare materia a' suoi cittadini scienziati e virtudiosi, con buono consiglio, il comune provvide e mise in opera che in Firenze fosse generale studio di catuna scienza, e in legge canonica e civile, e di teologia....[130]»
Altre università ancora vennero fondate col manifesto intendimento di accrescere il numero degli abitanti come quella di Pavia, e ciò attesta il cronista Azario[131].
Anche lo studio di Trevigi venne creato per accrescere il benessere materiale di quella città, e si trova accennata nel Decreto di fondazione (in augmentu et statu Civitis Travisii et hominum totius ejusdem districtus)[132].
Il numero degli scolari nel medio evo era proporzionato alla fama delle università la quale si fondava soprattutto sulla valentia ed il nome dei dottori che vi insegnavano.
Fra le università italiane quella di Bologna ebbe sempre il maggior concorso di scolari essendo famosa per lo studio del diritto in tutta Europa, come Salerno per la medicina. Non possiamo accertare come positive e fondate le cifre che ne hanno lasciate gli scrittori del tempo; ne può determinarsi con esattezza dai registri antichi che ci rimangono, il vero numero degli scolari che frequentavano le università nel medio evo perchè erano esclusi dal ruolo comune i cittadini. Il computo che può farsi adunque non è che approssimativo.
Nel secolo XIII, al dire di Odofredo, in Bologna vi furono diecimila scolari e se dobbiamo prestar fede ad un cronista antico, nel secolo XIV giunsero fino a tredicimila[133].
Tutte le nazioni d'Europa erano rappresentate in quella celebre università. Oltre i citramontani che erano gli scolari appartenenti alle diverse provincie d'Italia, vi erano compresi sotto il nome di ultramontani: francesi, inglesi, portoghesi, provenzali, spagnuoli, tedeschi, polacchi, boemi e molti altri che si leggono in nota nell'ordine col quale sono registrati negli statuti bolognesi (lib. I, pag. 12 e 13)[134]. Anche fra i dottori ve ne furono molti d'origine straniera. L'università di Bologna dal secolo XII al XVI, ebbe professori francesi, tedeschi, aragonesi, belgi, bavaresi, spagnuoli, inglesi, polacchi, greci, irlandesi, e portoghesi[135].
Quanto al grado e alla dignità di cui erano rivestite le persone che frequentavano gli studii, deve osservarsi che per la speciale costituzione delle antiche università e per le condizioni sociali del tempo, il culto della scienza era tanto diffuso e tenuto in onore il sapere, che l'insegnamento era considerato come il mezzo più sicuro per potere salire ai più elevati uffici sì nell'ordine civile, come nell'ecclesiastico. Dal Ruolo dei dottori dell'università di Bologna, si può rilevare la qualità e il grado delle persone che vi insegnarono nei varii secoli. Fra i dottori s'incontrano ricordati di frequente papi, cardinali, arcivescovi, vescovi, ambasciatori, ministri, arcidiaconi, avvocati di concistoro, canonici, cavalieri gaudenti, decani, giudici, podestà, segretari e consiglieri di principi e molti altri personaggi insigniti di alte dignità.[136]
Fra gli scolari non meno che fra gl'insegnanti, figurava nelle università del medio evo il fiore della nobiltà di tutta Europa e lo provano ad evidenza gli statuti e gli storici del tempo.
In Bologna, per un'antica consuetudine fedelmente osservata per molti secoli e riconosciuta dal Papa, il Rettore godeva del privilegio durante le sue funzioni di esser considerato superiore anche agli scolari cardinali: il che dimostra che fra gli scolari di quell'epoca v'erano persone rivestite di tale dignità.
Lo statuto dell'università di Firenze imponendo agli scolari l'obbligo di indossare una veste comune, dice che non sono eccettuati da questa disposizione neppure gli scolari nobili e non fa distinzione alcuna fra duca, principe, barone, conte o marchese, cardinale o vescovo od altro dignitario (etiam si esset Dux, Princeps, vel Baro, seu Comes aut Marchio,.... etiam si esset Cardinalis, vel Episcopus, vel alia dignitate fulgens[137]).
Mentre il Ficino insegnava in Firenze, scriveva ad alcuni principi tedeschi parole incoraggianti sul conto dei loro figliuoli che erano affidati alle sue cure ed erano posti sotto la protezione di Lorenzo il Magnifico[138].
I nobili godevano nell'università di certe preferenze per cui andavano distinti dagli altri scolari.
A Bologna chi era nobile aveva diritto di occupare le prime panche nelle scuole. A questo privilegio però corrispondeva l'obbligo di pagare ai bidelli due lire per colletta invece di quattro soldi come gli altri scolari di nascita meno illustre. Anche a Padova i nobili in compenso di tal distinzione dovevano pagare uno scudo, mentre tutti gli altri non davano che otto soldi. Al privilegio dei nobili avevano diritto anche tutti quelli che erano insigniti di dignità ecclesiastica[139].
Sembra che queste preferenze in omaggio alla nascita e ai titoli di nobiltà, durassero per diversi secoli perchè troviamo che in Padova nel 1506 fu ordinato ai bidelli di distribuire le panche nelle scuole in ordine di merito degli uditori, riserbando cioè le prime ai principi e agli altri grandi personaggi, le seconde ai consiglieri dell'università, le rimanenti agli altri scolari ed al pubblico[140].
Nell'originaria costituzione delle università, gli scolari furono distinti in _nazioni_, ognuna delle quali era chiamata ad eleggere per turno i Rettori. Fino al secolo XIII le principali università italiane ebbero quattro Rettori, uno per i cisalpini e tre per i transalpini. Verso la metà di questo secolo le tre corporazioni dei transalpini e ultramontani si riunirono, formando una sola università con un Rettore; e così de' quattro antichi Rettori non ne rimasero che due e l'università fu divisa in cisalpina e transalpina.
Dell'università cisalpina facevano parte tutti gl'italiani distinti secondo le diverse provincie alle quali appartenevano; della transalpina tutti gli stranieri dei paesi d'Europa. Sebbene gli stranieri dipendessero dall'università transalpina, nondimeno ogni nazione conservava sempre una certa autonomia nel trattare i proprii affari ed aveva i suoi speciali rappresentanti che erano i Consiglieri.
La nazionalità degli scolari si desumeva dal luogo della loro nascita. Gli statuti bolognesi prescrivevano che i Rettori nell'iscrivere uno scolare nei ruoli di una nazione, tenessero conto soltanto del luogo di nascita non del domicilio o della patria dei genitori, nè della volontà quantunque espressa dello scolare di appartenere ad una nazione diversa[141].
Le università che comprendevano un maggior numero di nazioni erano quelle di Bologna e di Padova. Bologna aveva trentacinque nazioni fra l'università cisalpina e transalpina; Padova ventidue.
Però mentre ogni nazione aveva comuni colle altre le consuetudini scolastiche e gli studii, soleva nella vita privata conservare la propria indipendenza, la lingua e le tradizioni patrie. Nelle stesse scuole era divisa una nazione dall'altra e occupava le panche ad essa destinate. Non possiamo affermare che quest'uso fosse comune in tutte le università italiane; gli storici e gli statuti ne fanno menzione[142].
I posti per gli scolari erano destinati dal professore e nessuno senza il suo permesso poteva occupare il luogo lasciato da un altro[143].