Le Università italiane nel Medio Evo
Part 6
Il diritto romano col quale tornavano a rivivere le tradizioni dell'antico impero, secondava le ambiziose aspirazioni di quel sovrano il quale, disconoscendo lo spirito dei suoi tempi e le mutate condizioni sociali, si ostinava a considerare come audaci insurrezioni di vassalli quei primi moti di libertà che iniziavano l'epoca di una grande trasformazione politica in tutta Europa.
Federigo si era accorto che il prestigio della sovranità andava scemando per l'insubordinazione dei signori feudali, che di mala voglia si assoggettavano a riconoscere la suprema autorità dell'impero, e per l'insolita audacia delle plebi che troppo spesso si levavano in armi e imponevano col numero la loro volontà alle sue soldatesche, già rese impotenti a frenare le frequenti insurrezioni.
Non potendo reprimere colla forza tali abusi, l'imperatore tedesco vide di buon'occhio propagarsi le cognizioni giuridiche per opera della scuola bolognese, ed esercitò tutta la sua autorità ed influenza ad incremento di questo primo centro di studii, dove l'antico diritto romano tornava a risorgere ed a consolidare il principio monarchico.
I continuatori della scuola d'Irnerio trovarono in Federigo larga protezione e manifesti segni di benevolenza, essendo rimessa ad essi per volontà dell'imperatore la decisione delle più gravi quistioni, e attribuita alla loro opinione in tutte le vertenze di Stato, una grande autorità.
È celebre il parere domandato da Federigo al collegio dei legisti bolognesi sulla legittimità dei diritti da lui vantati, come continuatore delle tradizioni dell'impero romano, sopra il governo delle città italiane. Furono chiamati a sostenitori di questa disputa i due più famosi giureconsulti di quel tempo, cioè Bulgaro e Martino, fra i quali nacque un aperto antagonismo di opinioni nella soluzione di tale quesito[69].
Martino sostenne i diritti dell'impero, ma Bulgaro offrendo un bell'esempio di indipendenza e di virtù civile, contrastò a Federigo l'autorità che egli voleva esercitare nel governo delle città italiane, e fu il primo a discutere giuridicamente la libertà delle nascenti repubbliche; il che gli acquistò grande reputazione nel popolo e accrebbe la sua fama presso i contemporanei.
I giureconsulti però sostennero sempre il principio dell'autorità e il sistema della monarchia universale, più per intimo convincimento e per rispetto alle tradizioni del diritto romano, nello studio del quale era assorta la loro vita, che per fare omaggio a danno della libertà dei comuni colle idee dispotiche dell'imperatore Federigo.
Dedicatisi allo studio delle leggi e al riordinamento dei testi romani, quei primi cultori del diritto non seppero penetrare nello spirito dei tempi nè dividere le tendenze politiche dei loro contemporanei. Le cure assidue dell'insegnamento, i gravi ufficii che erano chiamati ad esercitare nelle corti, le speculazioni scientifiche, assorbivano tutta la loro attività. Il diritto romano era per essi oggetto di religiosa devozione; e avrebbero creduto di profanarlo se non avessero accettato le sue dottrine nella loro integrità, anche se contrastavano colle tendenze politiche e sociali dell'epoca e favorivano le mire dispotiche degli imperatori.
Al tempo in cui sorgevano le repubbliche, il principio monarchico non era del tutto spento nelle tradizioni del popolo e nella cultura nascente. Non debbono dunque rimproverarsi quei primi giureconsulti come fautori di dispotismo e avversarii delle libertà comunali, perchè non si può ad essi attribuire, parlando con storica esattezza, mancanza di patriottismo e di sentimento nazionale, quando queste virtù politiche potevano dirsi ancora sconosciute.
Nella storia della scuola bolognese debbono distinguersi due periodi. Il primo è quello relativo alla sua origine ed esistenza di centro di attività scientifica, di cui abbiamo già detto abbastanza dimostrando che il progresso della cultura giuridica che ebbe in quella scuola la sua prima sede, fu l'effetto spontaneo delle condizioni della società di quel tempo, e che non deve altrimenti a nessuna influenza governativa.
Il secondo periodo relativo all'ordinarsi della scuola a forma di corporazione privilegiata e indipendente, incomincia coll'imperatore Federigo, il quale accordò la sua protezione ai giureconsulti bolognesi e spesso li chiamò alla sua corte chiedendo i loro consigli nelle cose di Stato.
Fino ai tempi di Federigo la scuola bolognese ebbe un'esistenza esclusivamente scientifica; e la sua storia si confonde colle vicende del diritto romano, che trovò in essa un centro favorevole al suo risorgimento.
Ma quando quell'imperatore promulgò una autentica che sanzionò i privilegi degli scolari e accordò loro una speciale giurisdizione, allora la scuola bolognese, che fu la prima a risentire i vantaggi concessi dalla legge di Federigo, oltre il carattere d'istituto scientifico assunse la forma di corporazione legalmente riconosciuta e, secondo il linguaggio giuridico, prese nome di università (_universitas_)[70].
Il documento legislativo che sanzionò e riconobbe l'esistenza legale della scuola bolognese come corporazione, è ricordato nella storia col nome di _Autentica Habita_ e fu promulgato da Federigo nel novembre del 1158 alla Dieta di Roncaglia.
L'importanza di questa autentica, che trasformò l'interna costituzione della scuola bolognese, è generalmente riconosciuta dagli storici. Questo atto legislativo può dirsi il più antico dei documenti che si riferiscono all'ordinamento scolastico del medio evo, se si eccettuano alcune decisioni dei concilii aventi per scopo qualche riforma scientifica, che sono di data anteriore[71].
L'università di Bologna fu la prima a promulgare i suoi statuti, prendendo a base della costituzione scolastica e della giurisdizione privilegiata che accordò agli scolari ed ai professori, l'autentica imperiale.
Non trovandosi detto nel documento legislativo, promulgato dall'imperatore Federigo, che i privilegi ivi sanzionati venivano specialmente conferiti alla scuola di Bologna, alcuni storici hanno sollevato il dubbio che tale concessione fosse estesa anche a tutte le altre scuole allora esistenti.
Tale opinione però viene smentita dal fatto che Federigo promulgò l'autentica, non in qualità d'imperatore tedesco, ma di re di Lombardia. Il che dimostra, che egli intendeva di attribuire i privilegi ad una scuola italiana e specialmente a quella di Bologna che era la più famosa in quel tempo e la più frequentata da scolari stranieri.
Aggiungasi, inoltre, che Federigo avendo speciali motivi di gratitudine verso i giureconsulti bolognesi, intese certamente colla concessione dei privilegi di favorire la loro scuola e non altre.
Nell'università di Parigi non vi era un centro di studii giuridici, e tanto meno in Germania si trovavano allora giureconsulti, che per la fama acquistata coll'insegnare, meritassero la concessione di speciali privilegi.
Rimane adunque evidentemente dimostrato che l'autentica di Federigo si riferisce esclusivamente alla scuola di Bologna[72].
I giureconsulti bolognesi conservarono gelosamente questa concessione imperiale, che rimase inalterata nelle sue consuetudini e posta come base fondamentale della nuova costituzione scolastica.
Il testo dell'autentica, inserito per espressa volontà dell'imperatore Federigo nelle compilazioni del diritto romano, dette luogo a numerosi commenti dei giureconsulti, i quali ne spiegarono il significato e ne facilitarono l'applicazione nella legislazione scolastica medioevale.
Sopra tutto, l'attenzione dei commentatori si fermò a determinare i limiti della giurisdizione attribuita ai professori ed ai vescovi della ricordata autentica.
Può dirsi adunque che per opera dei glossatori più autorevoli, come Odofredo, Azone, Accursio ed altri, si formasse una giurisprudenza interpretativa dell'autentica di Federigo; talchè, quando le università compilarono i loro statuti, trovarono già preordinate le basi fondamentali e discussi i punti più oscuri della legislazione scolastica.
L'imperatore Federigo nel promulgare l'autentica, ebbe certo in mente la costituzione di Giustiniano, colla quale molti secoli prima era stato accordato al preside della provincia, ai vescovi ed ai professori della scuola di Berite il diritto di esercitare una certa sorveglianza disciplinare sopra gli scolari.
Ciò sta a confermare quel che dicemmo altrove, parlando delle scuole di giurisprudenza fondate da Giustiniano; che cioè le tradizioni scientifiche e legislative di questi primi collegi di studii legali furono conservate negli ordinamenti scolastici del medio evo, e forse l'unica traccia di cultura giuridica che rimase in Italia all'epoca delle dominazioni barbariche, fu una continuazione delle scuole fondate da Giustiniano in Roma, in Costantinopoli e in Berite.
Anche i glossatori commentando il passo della costituzione di Giustiniano relativo alla sorveglianza accademica concessa agli antichi cultori del diritto ed ai vescovi sugli scolari, e confrontandolo coll'autentica di Federigo, riconobbero che fra quei due documenti di legislazione scolastica esiste un nesso di tradizioni e un intimo rapporto di analogia.
Fu lungamente disputato, in base all'autentica di Federigo se la concessione dei privilegi scolastici potesse estendersi a tutte le università che ebbero origine in Italia dopo quella di Bologna; e venne concordemente sostenuta l'opinione negativa.
I giureconsulti bolognesi guidati da un sentimento egoistico, non riconobbero giammai alle altre università il diritto di esercitare le franchigie e le immunità elargite dalla autentica imperiale, sostenendo indefessamente il principio di un assoluto esclusivismo, al quale non rinunziarono neppur quando i privilegi scolastici furono riconosciuti e sanzionati nelle altre università italiane, per espressa adesione della suprema autorità politica ed ecclesiastica.
Nelle opere di Odofredo, di Accursio e degli altri principali glossatori che insegnarono in Bologna, si trova dichiarato che il diritto di una speciale giurisdizione non poteva essere esercitato legalmente che nella loro università, e gli statuti promulgati, altrove dovevano annullarsi, perchè contenevano un indebita usurpazione dei privilegi scolastici ad essi soltanto attribuiti.
Nel primo periodo della costituzione delle università, la città di Bologna temendo una dannosa concorrenza, e andando contro allo spirito dei tempi favorevoli al massimo sviluppo della libertà d'insegnamento, pose in opera tutti i mezzi per impedire che sorgessero altri centri di studii in Italia. Questa tendenza egoistica spinta fino all'eccesso, invece di dare incremento all'università bolognese, le arrecò gravissimi danni come fra breve vedremo.
Il comune di Bologna, non solo riconobbe e sanzionò nei suoi statuti i privilegi che l'università aveva a sè esclusivamente attribuiti, interpretando in modo restrittivo il tenore dell'autentica imperiale; ma volle imporre eziandio ai professori ed agli scolari la condizione di non recarsi altrove, sottoponendoli a giuramento e minacciando gravi pene ai trasgressori[73].
La ragione di tale divieto, era, come è facile comprendere, di limitare a Bologna i benefizi dell'insegnamento universitario, mettendo in opera ogni mezzo per impedire alle altre città italiane il modo di fondare nuove università, che facessero dannosa concorrenza a quella bolognese.
Quando però colla cresciuta diffusione del sapere, i cultori della scienza aumentarono in gran numero in tutta Italia, non bastarono le proibizioni del comune di Bologna a trattenere i professori e gli scolari in quella università, per recarsi in altre, dove erano chiamati con promessa di maggiori privilegi ed immunità.
Insistendo il comune nelle condizioni imposte ai professori ed agli studenti, questi ritennero lesi i loro diritti e l'integrità degli statuti universitarii, e dopo molte inutili rimostranze, riunitisi, fecero un generale accordo che se il comune non avesse abrogato quelle leggi violatrici della loro libertà, consacrata dalle consuetudini e sancita dall'autentica imperiale, avrebbero emigrato da Bologna.
Interpostosi il papa, che era allora Onorio III, dopo inutili tentativi di conciliazione, valendosi dell'autorità che gli concedeva il suo grado, dichiarò solennemente doversi considerare come nulle ed inefficaci le leggi promulgate dal comune di Bologna a danno della libertà individuale degli scolari e dei professori, e sciolse questi dal vincolo del giuramento prestato[74].
Il nome di Onorio III si trova spesso ricordato dagli storici in questo primo periodo della storia dell'università di Bologna, e sembra che egli fosse il primo ad esercitare i diritti di alta sorveglianza sugli ordinamenti scolastici, e una giurisdizione disciplinare sugli scolari ed i professori.
Questo papa ed i suoi successori, dettero manifesti segni della loro protezione all'università di Bologna, e interponendo la loro suprema autorità nei frequenti contrasti che nascevano fra gli scolari ed il comune, impedirono che le discordie recassero grave detrimento alla prosperità delle scuole.
L'università, per quanto gelosamente custodisse le prerogative della sua indipendenza, accettò di buon grado che il papa esercitasse un'alta sorveglianza sugli studii, perchè la protezione del capo della Chiesa le arrecò sempre grandi vantaggi.
Infatti, dalle Decretali di Onorio III si rilevano molti esempi a conferma della speciale predilezione che quel pontefice aveva per l'università di Bologna. Nel 1200 proibiva l'insegnamento del diritto romano nell'università di Parigi, che era allora l'emula in fama scientifica di quella di Bologna, sotto il pretesto che quel diritto non era in vigore nella Francia; ma realmente allo scopo di evitare alle scuole giuridiche bolognesi, dalle quali dipendeva la grande rinomanza di quella università, una dannosa concorrenza[75].
Un altro atto d'ingerenza del papa, nella disciplina scolastica della università bolognese, fu quello di proibire con la bolla dal 28 giugno 1219 l'esercizio del pubblico insegnamento a chi non avesse dato saggio della sua dottrina con un esame, ed ottenuto l'opportuna autorizzazione[76].
Anche nel secolo successivo a quello di Onorio III, i papi ebbero una speciale predilezione per l'università di Bologna.
Nel 1328 avendo il comune di Perugia domandato a Giovanni XII il privilegio di Studio generale, quel papa prima di accondiscendere a tale richiesta, scrisse al legato di Lombardia perchè lo informasse, se dando la sua approvazione per fondare l'università di Perugia, quella di Bologna ne potesse risentire grave danno[77].
Un lato caratteristico della costituzione universitaria di Bologna era quello relativo alla nomina dei professori o _dottori_, come allora dicevasi.
Per espressa disposizione degli statuti, le primarie cattedre nell'università di Bologna erano riserbate ai cittadini, che fossero tali almeno da due generazioni. Così all'egoismo municipale si univa l'egoismo di facoltà, per cui i dottori si obbligavano con giuramento a non promuovere altri bolognesi tranne i loro figli, fratelli e nipoti.
Da ciò ebbero origine quelle continue controversie e i frequenti conflitti che nel secolo XIII avvennero in Bologna tra l'università, le facoltà e il comune[78].
Alle altre cagioni d'interne discordie dell'università di Bologna, più tardi se ne aggiunse una nuova, cioè: la creazione dell'università delle arti (_Universitas Artium_).
Fino dal secolo XIII la scuola bolognese fu esclusivamente giuridica, sia per la grande importanza scientifica che ebbe in essa lo studio del diritto, dal quale trasse origine tutta la sua rinomanza in Italia ed all'estero, sia per la speciale costituzione colla quale si formò.
I giureconsulti orgogliosi di aver dato vita a quel gran centro di studii al quale accorrevano gli scolari di tutte le nazioni, non potevano tollerare il contatto dei cultori delle altre scienze che per contrapposto ai _giuristi_, erano allora conosciuti col nome generico di _artisti_. Perciò fu a questi ultimi contrastato per lungo tempo il diritto di insegnare, come pure l'esercizio dei privilegi scolastici; e anche quando la nuova corporazione (_universitas_) fu legalmente riconosciuta, non potè acquistare mai un'influenza pari a quella dei giureconsulti.
Da tutto ciò che abbiamo detto fin qui, si comprende quanto lungamente dominasse nell'università di Bologna quello spirito egoistico che può dirsi il peccato d'origine della sua costituzione, e la causa principale della sua decadenza, come giustamente avverte il Savigny.
I gravi disordini che erano la conseguenza dei conflitti che turbavano il regolare andamento degli studii nell'università di Bologna, e il sorgere di altri centri non meno importanti di pubblico insegnamento, eccitarono frequenti emigrazioni di professori e scolari, che ordinatisi in colonie libere e nomadi, andarono cercando nelle nascenti università d'Italia, una più quieta dimora per i loro studii, e il godimento di più larghi privilegi ed immunità.
Queste emigrazioni dall'università di Bologna, se non dettero origine assolutamente, come alcuni storici ritengono, a molte università italiane, furono certo la causa diretta del loro rapido sviluppo ed accrescimento, verso la fine del secolo XIII.
Nell'anno 1222, gran parte degli scolari di Bologna si recarono insieme ai loro professori a Padova, per attendere più tranquillamente agli studii. Allora in Padova vi erano come in tutte le altre città principali d'Italia scuole in gran numero; ma di poca fama in confronto a quelle di Bologna.
Appena giunse la colonia degli scolari e dei dottori bolognesi, si formò la corporazione legalmente riconosciuta (_universitas_) e Padova da quel tempo ebbe la sua università[79].
Così pure nel 1321 un'altra emigrazione dall'università di Bologna, accrebbe lo _Studio_ di Siena, che secondo recenti ricerche ebbe la sua origine nella seconda metà del secolo XIII[80].
Nell'anno 1204 alcuni professori accompagnati da un gran numero di scolari, lasciarono Bologna e si recarono a Vicenza dove fondarono uno studio che ebbe qualche rinomanza; ma non durò che cinque anni (1204-1209)[81].
Molte altre emigrazioni parziali ebbero luogo nel secolo XIII e nei successivi dall'università di Bologna; e può dirsi che questa contribuisse efficacemente alla diffusione ed all'incremento di tutte le altre università italiane.
Abolite le leggi, che in onta alla libertà dei corpi scolastici imponevano ai professori ed agli studenti di Bologna la residenza fissa in questa città, e accresciuti i centri di studii in tutta l'Italia, cominciò a stabilirsi fra questi una vivace concorrenza che contribuì assai al progresso della cultura e alla diffusione del sapere.
Tutte le città, comprese le più piccole, fecero a gara nel fondare la loro università sottoponendosi volontariamente a gravissime spese, pure di non restare prive di un centro di studii nel quale i cittadini potessero imparare, senza recarsi altrove ad acquistare i benefizi della scienza.
In questo generale movimento di libera concorrenza, i professori e gli scolari potevano agevolmente imporre leggi e dettare condizioni, trovando dovunque si recassero larghe concessioni di privilegi e d'immunità.
Le condizioni sociali di quel tempo erano favorevoli alla fondazione di nuovi centri di studii, perchè i più elevati uffici e i gradi più insigni erano riserbati ai cultori del sapere. Vi sono ben pochi periodi nella storia della civiltà che eguaglino il secolo decimoterzo nell'amore per la scienza e nel generale convincimento della sua utilità ed importanza sociale.
In quel tempo le città italiane ordinatesi a forma repubblicana, richiedevano negli uomini chiamati al governo speciali attitudini d'ingegno e un largo corredo di dottrina. E poichè la costituzione dei comuni era essenzialmente fondata sul principio della libera partecipazione di tutte le classi sociali al governo della cosa pubblica, era conseguenza necessaria dei nuovi ordinamenti politici, la pronta e universale diffusione del sapere, e specialmente della cultura giuridica e della pratica legislativa.
Chi volesse enumerare tutte le opere di legislazione che furono compilate in Italia al tempo delle repubbliche medioevali, si accingerebbe ad opera di grave difficoltà perchè non vi fu nessun borgo o paesello, per quanto piccolo ed oscuro, che non volesse formare i suoi _statuti_[82].
Si dissero nel medio evo _Statuti_, con parola generica, tutte le compilazioni legislative, tanto riguardanti la costituzione politica dei comuni, come l'ordinamento delle associazioni delle arti e delle università.
È facile immaginarsi quanto studio e ampio corredo di cultura e di esperienza legislativa si richiedesse a quei primi compilatori di statuti, i quali sulle traccie del diritto romano dovevano creare un sistema di legislazione e di giurisprudenza adatta ai nuovi bisogni sociali e ai mutati ordinamenti politici.
In poco più di un secolo, l'Italia trasformò i principii del diritto romano in quel sistema che fu detto di _diritto comune_, in base al quale furono regolati i rapporti giuridici della nuova società.
I dottori che insegnarono nelle università italiane ebbero la parte principale in questa riforma scientifica e legislativa, dalla quale le nascenti repubbliche trassero i principii e le norme direttive della loro organica costituzione[83].
In queste speciali condizioni politiche in cui trovavasi allora l'Italia, sta la ragione principale di quel glorioso primato nello studio del diritto, che essa ebbe in tutto il medio evo.
Nella storia delle origini delle università, bisogna distinguere il periodo della loro primitiva costituzione da quello del riconoscimento legale.
Come già abbiamo detto dell'università bolognese, questi grandi corpi scientifici erano già sorti prima che i papi e i sovrani riconoscendo la loro grande importanza, ne assicurassero la esistenza legale.
Il riconoscimento, o l'atto di fondazione, non può dirsi adunque, parlando con storica esattezza, che stabilisca la vera origine delle università; perchè queste nacquero dallo spontaneo concorso dell'operosità privata, e non per volontà di un papa o di un imperatore, tolta qualche eccezione, come fra breve vedremo.
Quando alcuni storici adunque, vogliono cercare i documenti che attestino dell'origine delle università, fanno opera inutile e infruttuosa; perchè di questi primi corpi scientifici deve dirsi come dei Comuni e di tutte le altre grandi associazioni che sorsero nel medio evo; che cioè può assegnarsi con qualche fondamento l'epoca approssimativa in cui favorite da speciali condizioni di civiltà cominciarono a svolgersi e formarsi; ma non è possibile trovar nessun documento che dichiari con esattezza di data, il tempo preciso della loro fondazione.
A provare che il riconoscimento sovrano non ebbe nessun rapporto con l'origine e l'esistenza delle università, basta ricordare, che molte di queste non ebbero mai la sanzione del papa e dell'imperatore (supreme autorità di quel tempo), e nondimeno divennero famose come istituti di scienza e potenti come corporazioni. Fra le altre citeremo le principali che sono: Bologna e Padova in Italia, e Parigi all'estero[84].
Se il pubblico riconoscimento non contribuì direttamente a dare origine alle università, ebbe nondimeno molta influenza per consolidare i loro ordinamenti e accrescerne la prosperità scientifica. E ciò è tanto vero, che quasi tutte le università, riconoscendo il vantaggio della sanzione legale, chiesero in favore al papa o all'imperatore tale concessione che veniva agevolmente consentita in quanto rappresentava un omaggio spontaneo fatto dai corpi scolastici all'autorità politica ed ecclesiastica.