Le Università italiane nel Medio Evo
Part 4
Irnerio trovò i tempi favorevoli alle riforme da lui introdotte nello studio del diritto e le menti già disposte ad accogliere le dottrine da lui insegnate nella scuola di Bologna. Egli seppe comprendere lo spirito e le tendenze dell'epoca in cui visse, e in ciò ebbe comune il merito e lusinghiera la sorte come tutti i grandi riformatori di cui parla la storia. Parlando d'Irnerio, gli storici si fermano di preferenza sul nome di lui e ne vanno cercando l'origine e le trasformazioni che subì nel linguaggio comune, per stabilire specialmente se egli fosse italiano o tedesco.
Dopo gli studii più recenti sopra tale argomento del Savigny, del Grimm e di altri, la questione della nazionalità d'Irnerio pare definitivamente risoluta. Questo giureconsulto è ormai accertato che fu italiano e bolognese di nascita[49].
Il nome d'Irnerio scritto in tanti modi svariati, è certo d'origine longobarda[50]. Il nome straniero nulla prova però in favore di coloro che ritengono questo famoso legista di nazionalità tedesca, perchè è noto che in quel tempo, assai recente alla lunga dominazione dei longobardi, molti italiani che rivestirono pubbliche cariche presero nome da loro, secondo le testimonianze del cronista Landolfo e dei documenti riferiti dal Muratori.
Irnerio dalle testimonianze del tempo si trova ricordato coi titoli di _magister_, _dominus_, _causidicus_, _judex_[51]; più spesso però con quest'ultimo nome; il che dimostra che l'opera sua era richiesta per l'interpretazione delle leggi, prima che egli si dedicasse all'insegnamento.
Dagli anni 1116 al 1118 i biografi d'Irnerio perdono affatto ogni memoria di lui come maestro di diritto. Il Savigny[52] è d'opinione che in questo periodo egli si trovasse al servizio di Enrico V in qualità di giudice, come vien ricordato nel documento relativo al placito tenuto nel 6 marzo 1116 in _loco gubernulae_ dal suddetto imperatore, e nei placiti successivi (an. 1116 e 11 giugno 1118). Altri pensano invece che Irnerio non interrompesse mai l'insegnamento per dedicarsi esclusivamente ai pubblici uffici.
I placiti che teneva l'imperatore Enrico V, secondo la consuetudine dei re franchi, solevano adunarsi in diverse epoche dell'anno e ordinariamente al cominciare d'ogni stagione. Non è dunque inverosimile l'opinione, da qualche scrittore sostenuta, che Irnerio quando prestava i suoi servigi in qualità di giudice in questi _placiti_ imperiali, non abbandonasse l'insegnamento. A confermare questa supposizione, sta il fatto che i placiti ricordati nei documenti a cui ebbe parte Irnerio, furono tenuti tutti in primavera; il che dimostra che l'opera di questo giureconsulto era dall'imperatore Enrico richiesta in epoche determinate e ad intervalli separati.
Accettando tale opinione, si spiegherebbe (anche senza accusare d'incoerenza l'abate di Usperg come ha fatto il Savigny) perchè il nome d'Irnerio si trovi ricordato nel quadro generale che questo cronista fa del regno di Lotario (1125-1138).
È un punto assai oscuro nella vita d'Irnerio anche quello che si riferisce ai rapporti che esso ebbe con la contessa Matilde[53].
Molti storici seguendo una falsa tradizione, hanno ritenuto che esso intraprendesse l'insegnamento del diritto per incarico avuto da quella potente signora.
La critica moderna ha smentito con fondati argomenti tale opinione.
La contessa Matilde si valse dell'opera d'Irnerio come giudice nei _placiti_ da lei adunati e lo consultò nei privati suoi interessi. Da ciò nacque fra loro una certa rispettosa intimità, dalla quale il giureconsulto potè forse ottenere eccitamenti ed aiuti, di che profittò nei suoi studii e nell'insegnamento alle scuole di Ravenna e di Bologna[54].
Dopo il Savigny, che ha raccolto nella sua storia del diritto romano nel medio evo, quel poco che è rimasto negli scrittori contemporanei riguardo ad Irnerio ed alla sua scuola, sarebbe temerità tornare a trattare un tale argomento, molto più che dall'epoca in cui quel celebre giureconsulto scrisse la sua opera, ad oggi, non sono state trovate dagli eruditi nè carte, nè documenti che parlino del fondatore della scuola giuridica bolognese[55].
Piuttosto, dopo aver detto d'Irnerio quanto basta per illustrare alquanto i punti più oscuri della sua vita, porteremo le nostre ricerche sopra un argomento non meno interessante. Di quanti scrissero d'Irnerio, nessuno, ch'io sappia, si è fermato a parlare con qualche diffusione dell'importanza scientifica della scuola da lui fondata in Bologna e delle vere cagioni per le quali il nome di questo giureconsulto divenne famoso presso i suoi contemporanei ed i posteri.
Generalmente si attribuisce ad Irnerio il merito di essere stato il capo scuola dei glossatori; e per tal titolo, esclusivamente scientifico, si crede che esso abbia acquistato tanta reputazione nella storia.
Non è certamente da attribuirsi al solo caso se il nome d'Irnerio è rimasto tanto famoso fino ad oggi, e se la tradizione parla di lui come di un grande restauratore degli studii giuridici. A buon conto di quel _Pepo_ o _Pepone_ che visse e insegnò in Bologna qualch'anno prima di lui, la fama suona assai mediocre e pare che nè per ingegno, nè per cognizioni superasse di gran lunga la schiera divenuta allora abbastanza numerosa, dei maestri e cultori di diritto suoi contemporanei.
L'influenza esercitata da Irnerio nello studio allora nascente delle leggi, non si limita soltanto all'essere egli stato il primo a fare colle _glosse_ l'illustrazione ai testi sui quali cominciò ad insegnare nella scuola bolognese, dando allo studio del diritto il carattere e l'importanza di scienza indipendentemente dagli altri rami del sapere e applicando un sistema nuovo e bene ordinato di ricerche sui testi romani.
Irnerio fondando la scuola bolognese, ovvero illustrando col proprio nome quella che già esisteva, contribuì assai ad imprimere agli studii del diritto un nuovo e fecondo indirizzo e sopra tutto a dare un carattere esclusivamente nazionale all'insegnamento da lui inaugurato.
Perciò noi crediamo che per volere apprezzare adeguatamente l'importanza della scuola che prese nome da Irnerio, sia necessario vedere l'influenza da essa esercitata nella nascente cultura giuridica, sotto un duplice aspetto.
Irnerio coll'introdurre l'uso delle glosse nell'insegnamento del diritto, non fu soltanto il fondatore di un nuovo sistema scientifico; ma fu anche il vero restauratore dello spirito giuridico romano, dedicando le sue ricerche alla divulgazione dell'antico diritto e spogliandolo delle influenze lasciate dalle consuetudini e dalle leggi introdotte in Italia dai popoli conquistatori.
Parleremo prima dell'influenza scientifica della scuola d'Irnerio nello svolgimento del diritto, per venire poi a trattare del secondo punto cui abbiamo rivolto le nostre ricerche per illustrare questo periodo della storia del nostro risorgimento giuridico, che ha un intimo nesso colle origini dell'università di Bologna di cui dovremo fra breve parlare.
La parte che ebbe Irnerio nel risorgimento della scienza giuridica non si può apprezzare convenientemente, se non si esaminano le condizioni del diritto in epoca anche di poco anteriore a quella in cui esso promosse in Bologna la riforma dei buoni studii.
Prima che Irnerio inaugurasse l'insegnamento delle leggi nella scuola bolognese, i giureconsulti che erano sparsi per l'Italia e che incominciavano già ad acquistare qualche importanza nella vita pubblica, o si erano istruiti da sè o avevano frequentato quelle prime ed oscure scuole laiche dove si spiegavano le nozioni della giurisprudenza insieme alla grammatica, alla rettorica e agli altri rami dello scibile assai limitato di quei tempi e compendiato in rozzi formulari.
Il diritto romano era allora conosciuto più per tradizione che per uso dei testi, poco diffusi ed oscuri per l'intelligenza comune. L'applicazione delle leggi promulgate dai popoli che si erano divisi il dominio d'Italia, era stata estesa pel corso di molti secoli alle provincie conquistate, e sebbene ai popoli nativi fosse permesso di vivere colla legge romana, tuttavia alle tradizioni dell'antico diritto, per quanto gelosamente conservate, si erano mescolati molti principii delle legislazioni barbariche a cagione della lunga convivenza e della lenta fusione che si era operata fra le genti che avevano occupato il nostro paese.
I giureconsulti anteriori alla scuola d'Irnerio avevano fatto i loro studii e acquistata la pratica dei giudizii nei quali erano chiamati a far parte anche ai tempi più remoti, piuttosto in quelle rozze compilazioni promulgate dai popoli conquistatori, che alle vive fonti dei testi romani. Infatti Irnerio e poi i suoi successori, furono costretti a raccogliere pazientemente le traccie confuse dei testi e a riordinarle a profitto degli studiosi.
Irnerio coll'insegnamento giuridico da lui inaugurato nella scuola bolognese, dette allo studio del diritto il carattere e l'importanza di scienza indipendente, separandolo dagli altri rami del sapere confusamente riuniti nel _Trivio_ e nel _Quadrivio_; rozzi sistemi enciclopedici che erano in uso in quei tempi.
Col sistema delle glosse, Irnerio richiamò lo studio del diritto alle sue fonti originali, spogliandolo delle influenze portatevi dalle consuetudini e dalle leggi barbariche che per molti secoli avevano avuto vigore in Italia.
L'uso delle glosse contribuì efficacemente al pronto riordinamento dei testi, confusamente sparsi, e a diffonderne lo studio nelle scuole, dove, prima d'Irnerio, non circolavano che pochi frammenti scorretti e mescolati colle rozze compilazioni dei popoli che fino allora si erano diviso il dominio d'Italia.
Soltanto quando si stabilisce un confronto fra le condizioni scientifiche dei tempi anche di poco anteriori a quelli in cui visse e fiorì Irnerio, con l'epoca nella quale venne fondata la scuola bolognese, si può conoscere quanto abbia contribuito quel grande restauratore dei buoni studii a far progredire le cognizioni giuridiche nel popolo italiano e ad affrettare il risorgimento del diritto.
Nondimeno vi sono alcuni storici che, male apprezzando i grandi meriti della scuola d'Irnerio, e dimenticando in quali condizioni di civiltà egli fosse vissuto, lo vanno accusando di molti difetti e giudicano quell'antico giureconsulto e la numerosa schiera dei glossatori suoi seguaci, coi criterii della critica moderna.
«I glossatori un tempo inalzati a cielo (dice uno scrittore contemporaneo) sono stati poi sottoposti ad una critica poco imparziale e disonesta, e addebitati d'ignoranza supina nella istoria, di poca perizia filologica, di stranezza nelle etimologie. A vero dire, alcuni di questi rimproveri hanno un certo fondamento di verità: ma prima di correre a condannare questi vetusti cultori della scienza giuridica risorta, bisogna far ragione dei tempi nei quali essi vivevano. E valga il vero, quando essi composero le loro opere, appena erano stati ripresi gli studii storici o letterari, e non potevano ancora dirsi dileguate le folte tenebre, che da secoli occupavano le menti. Dalle quali cose si raccoglie, che con sottilissimi sussidii di storia e di filologia, privi di tutte quelle fonti di ragioni scoperte in seguito, con la sola forza del loro ingegno, per i primi ed in brevissimo tempo interpretarono e conciliarono le migliaia di frammenti e di leggi sparsi nelle vaste compilazioni giustinianee, ne impararono meravigliosamente il disposto, tanto che non sfuggì loro neppure una fra le molte disposizioni, concordi comunque lontane le une dalle altre, ed emesse in occasioni disparatissime; ne rivelarono lo spirito e le adattarono ai nuovi bisogni. Oggi sarebbe senza dubbio argomento di riso, il far derivare, come da alcuni di essi fu fatto, la voce _lapis_ dalle due _laedens pedem_ o la voce _argumentum_ da _argute inventum_, o il sostenere che la _lex Caninia_ derivasse il suo nome da _canis_ (cane) e la _lex Falcidia_ da _falx_ (falce), o l'asserire che Ulpiano e Giustiniano, l'uno posteriore di due, l'altro di cinque secoli a Gesù Cristo, lo precedessero» (BERRIOT SAINT-PRIX, _Istoria del diritto romano_, sez. II, cap. VI, art. 2)[56].
Però, dove meglio si conosce e si apprezza la grande influenza che esercitò Irnerio nel risorgimento del diritto moderno, è nel considerare come esso abbia saputo bene interpretare i bisogni intellettuali e le tendenze della cultura dei tempi in cui visse, inaugurando la completa emancipazione e assicurando il trionfo dello spirito giuridico romano sopra quello dei popoli conquistatori. Il che ci spiega la cagione per cui il nome d'Irnerio acquistò tanta fama presso i contemporanei e la sua scuola ben presto ottenne il primato sopra tutte le altre d'Italia.
La nuova scuola che sorgeva in Bologna fondata da Irnerio, come alcuni credono, ovvero illustrata dal suo nome e accresciuta col concorso della sua dottrina e del sistema scientifico da lui inaugurato nello studio del diritto romano, è indubitato che ebbe grande influenza nell'affrettare il risorgimento giuridico italiano assicurandone l'assoluta prevalenza sulle leggi e le consuetudini lasciate dalle diverse generazioni di barbari che si contrastarono per molti secoli il dominio dell'Italia.
Questa scuola d'Irnerio, che ben tosto primeggiò su tutte le altre italiane attirando colla sua fama un gran numero di studiosi da tutte le parti d'Europa, rappresenta non solo un centro nuovo di studii giuridici ispirati alle fonti originali dei testi romani; ma è la vera espressione di un alto concetto politico, che nel fervore della incipiente rivoluzione dei comuni, dominava allora le menti degl'italiani che si risvegliavano ad una nuova vita.
Irnerio richiamando gli studiosi del diritto alle fonti originali, secondava mirabilmente lo spirito dominante in quell'epoca nella coscienza del popolo italiano, affermando il principio d'indipendenza anche nella cultura giuridica.
Ebbe Irnerio, certamente come tutti i grandi riformatori, i tempi favorevoli che agevolarono assai la pronta diffusione dei suoi metodi scientifici e le innovazioni da esso portate nello studio rinascente del diritto romano.
I grandi avvenimenti politici, che allora cominciavano a svolgersi in Italia, e soprattutto quella lenta trasformazione sociale operata dal risorgimento dei comuni, secondavano il rinnuovamento dello spirito giuridico nazionale, che affrettavasi colla fondazione della scuola bolognese, dove i testi romani formavano la base del nuovo insegnamento scientifico introdotto da Irnerio e propagato dai suoi seguaci.
La grande innovazione, che la scuola bolognese portò nella cultura giuridica moderna, era stata affrettata dai voti degl'italiani che per molti secoli, memori dell'antica grandezza, avevano conservato con religioso culto tutte le tradizioni romane e soprattutto l'uso della loro legge.
Lo spirito dell'antico diritto, dominò sempre nella coscienza degl'italiani, e quando i re conquistatori furono costretti per regolare i nuovi rapporti di convivenza col popolo vinto, a promulgare leggi scritte, doverono prestare un involontario omaggio alla sapienza giuridica romana, facendo quelle rozze compilazioni che ebbero nome _Breviarii_ o _Capitolari_ sulle traccie delle tradizioni e dei monumenti legislativi che rimanevano ad attestare l'antica grandezza italiana.
Chi esamina però attentamente il segreto svolgimento della cultura giuridica in questo periodo oscurissimo delle dominazioni barbariche, si accorge con quanta cura i popoli conquistatori cercassero di sottrarsi all'influenza del diritto romano nella compilazione delle loro leggi e nei modi di applicarle. In quelle rozze compilazioni fatte dai re legislatori longobardi e franchi, si avvertono molti indizi, che rivelano quell'indomito senso di orgoglio e di superiorità del vincitore sul vinto, che è di tutti i tempi e molto più comune presso quei popoli che vennero in Italia privi di cultura e di ogni civil costumanza.
Quelle poderose schiere di nazioni armate quando posero le loro sedi fra noi, lasciarono ai vinti l'uso della legge romana non per atto di benigna concessione, ma perchè realmente avevano ripugnanza ad appropriarsi quei monumenti legislativi degni per loro di disprezzo, come ogni cosa che veniva dai romani, e forse anche per la ragione che non erano provvisti di sufficiente cultura per conoscerne il senso e valersene per regolare i loro rapporti giuridici.
Quando però più tardi ebbero occasione di compilare nuovi codici per l'uso delle loro nazioni, si accorsero i re conquistatori che non era possibile di fare a meno del diritto romano per desumere da quello i criterii giuridici e l'ordine legislativo, nonchè l'uso della lingua latina per essere intesi anche dai sudditi italiani.
Così le tradizioni romane cominciarono a far parte del patrimonio giuridico dei popoli conquistatori e ad informare le loro legislazioni.
Quella scuola di Pavia che abbiamo veduto sorgere fondata o almeno favorita dai re longobardi, ha un significato nella storia del diritto moderno che non è stato avvertito neppure dal Merkel, che fu il primo a dimostrarne l'esistenza e a scoprirne le traccie nei documenti del tempo[57].
L'avere favorito lo sviluppo di un centro di cultura giuridica nella sede del regno, dimostra nei longobardi l'intento segreto di riunire le sparse tradizioni e gli elementi del loro spirito giuridico nazionale per contrapporlo alla sempre crescente influenza del diritto romano.
La scuola di Pavia rappresenta già un primo notevole progresso del diritto romano, ed è il principio di quel segreto svolgimento giuridico che un secolo dopo doveva compiersi e perfezionarsi col nuovo sistema scientifico introdotto da Irnerio nello studio delle leggi[58].
I longobardi nella scuola di Pavia dovendo spargere i germi della scienza giuridica, furono costretti a cercare gl'insegnanti fra i romani, poichè ad essi soltanto erano confidate le scarse traccie del sapere in quell'epoca di generale ignoranza. Però, benchè dai documenti del tempo relativi a quella antica scuola, non si possa rilevare qual fosse la natura e la estensione delle nozioni giuridiche che venivano propagate da quei vetusti cultori del diritto, non è inverosimile il supporre che le tradizioni romane esercitassero molta influenza, nella sostanza dell'insegnamento, quantunque la scuola dovesse assumere il carattere nazionale dei fondatori longobardi.
Il vedere fondato da quei longobardi, sprezzatori perfino del nome romano, un centro di studii giuridici in cui necessariamente l'antico diritto professato per tradizione dal popolo vinto, doveva aver molta parte, ci dimostra quanto progresso avesse già fatto nella società medioevale la cultura giuridica. Compilando i barbari le loro prime leggi sull'esempio di quelle romane, avevano già confessata la superiorità degl'italiani; col fondare poi la scuola di Pavia riconoscendo il bisogno di dare ordine e forma di scienza alle loro scarse cognizioni di diritto, facevano un solenne omaggio alla civiltà del popolo conquistato e ne affrettavano involontariamente il risorgimento.
La scuola di Pavia, quantunque favorita dai re longobardi, non poteva però ridestare l'amore dei buoni studii, nè dare un notevole sviluppo alla cultura giuridica, perchè nel popolo che l'aveva fondata non vi erano gli elementi necessari per assicurarle durevole prosperità ed influenza scientifica; e negl'italiani non poteva certamente incontrare molto favore perchè tuttora oppressi sotto il peso della servitù, sarebbero stati incapaci di far trionfare palesemente il diritto romano, come avvenne più tardi, quando incominciò a ridestarsi potente il loro sentimento nazionale.
Perciò questo primo centro di studii giuridici ebbe poca importanza scientifica e lasciò assai deboli traccie della sua esistenza nella storia del diritto moderno; talchè, se un illustre erudito non ne avesse scoperte le prove dai documenti del tempo, nessuno avrebbe oggidì saputo che durante la dominazione dei longobardi ebbe origine una scuola teorica e pratica di giurisprudenza.
Ma se mancarono ai longobardi gli elementi necessari per creare un centro di cultura giuridica nel quale dominasse il loro spirito nazionale, come certamente n'ebbero l'intenzione quando fondarono o favorirono lo sviluppo della scuola di Pavia, non cessò per questo in Italia dall'epoca accennata in poi, quel lento progresso negli studii del diritto che fu già da noi avvertito anche nei secoli precedenti.
Il numero delle persone che si sottoscrivono nei pubblici atti col titolo di giudici (_judices_), giureconsulti (_jurisconsulti_) e legislatori (_legislatores_) cresce a dismisura dal mille in poi ed anche nelle poche traccie che rimangono degli studii di quei primi cultori del diritto, si avvertono manifesti segni di progresso, quantunque prevalesse allora la pratica delle leggi alla parte esclusivamente teorica che forma la base della scienza.
Dai frequenti giudicati che quei primi giureconsulti pronunziarono, e da qualche passo già a suo luogo riferito degli scrittori contemporanei, si rileva come le cognizioni giuridiche andassero gradatamente accrescendosi e incominciasse eziandio nei tribunali e nei collegi detti dei giudici e degli avvocati (_collegia judicum et advocatorum_) a farsi comune l'uso dei testi.
In questi antichi collegi dei primi cultori del diritto, si trova il germe da cui in seguito prese più ampio sviluppo l'insegnamento giuridico nelle scuole d'Italia.
Seguendo le dotte ricerche del Savigny, vedemmo quali traccie siano rimaste nella storia ad attestare della certa esistenza delle scuole di Ravenna, di Bologna, e anche di Pisa, secondo alcuni documenti recentemente scoperti.
Fino ad Irnerio però, pare assicurato che l'insegnamento del diritto fosse riunito nei collegi dei giureconsulti agli studii pratici delle leggi, in cui essi si addestravano per divenire giudici ed avvocati.
La pratica del giudicare e l'uso delle dispute nei tribunali, contribuì assai a mantener vive le tradizioni giuridiche in Italia, anche nei tempi in cui non si aveva nessuna cognizione teorica ben fondata del diritto. Forse fra quei giureconsulti, giudici ed avvocati, vi fu chi spontaneamente o per incarico avutone dal collegio, si dedicò all'insegnamento; e non è inverosimile neppure che nel seno dello stesso collegio si trovassero anche scuole speciali, per addestrare i più giovani agli studii teorici e pratici come nella scuola di Pavia a tempo dei longobardi.
Comunque sia di ciò, è ormai accertato che prima di Irnerio non vi fu un insegnamento giuridico indipendente ed esclusivamente ispirato ai testi romani, e quelle scarse cognizioni che si avevano allora del diritto, erano confuse colle traccie lasciate dalle leggi dei longobardi e di altri conquistatori; e nelle scuole, allora, la giurisprudenza faceva parte del Trivio e del Quadrivio, in cui compendiavasi tutto il sapere di quel tempo; e lo stesso Irnerio, prima d'insegnare le leggi a Bologna, era stato maestro di grammatica a Ravenna.
Ci siamo adunque apposti al vero, quando abbiam detto che per conoscere ed apprezzare convenientemente la grande influenza esercitata da Irnerio nella scuola di Bologna, era necessario risalire ai tempi a lui anteriori, per vedere qual fosse lo stato della scienza e quale la dottrina dei giureconsulti suoi predecessori.
Venuto in Bologna Irnerio, già preceduto da molta fama come valente nel giudicare, e adoperato spesso in pubblici uffici, di che fanno fede le testimonianze contemporanee riferite dal Savigny, cominciò a tenere scuola di diritto ed insegnare pubblicamente, dedicando le sue cure soltanto a questo ramo di scienza.
Era la prima volta che gli studii della giurisprudenza si emancipavano dagli altri rami dello scibile, e Irnerio soltanto colla grande autorità, da lui acquistata nelle faccende di Stato, poteva effettuare una sì ardita innovazione nei sistemi didattici di quel tempo.