Le Università italiane nel Medio Evo
Part 24
[349] Nel 1636 un dottore di Medicina in Pisa fece istanza al Granduca di ritirarsi dall'insegnamento, allegando per scusa la sua tarda età. Il granduca rispose: «Stante il lungo e buon servizio congiunto colla mala sanità del supplicante, si contenta S. A. S. di licenziarlo dalla cattedra e carica di leggere, e che quest'anno conscguisca non di meno la provvisione come se avesse letto tutte tre le terzerie, e che per maggior recognizione del suo merito negli anni futuri da cominciare il di 1º di novembre 1636, mentre se li viverà se gli paghino scudi 200 l'anno» (FABRONI, _Hist. Acad. pis._, II, pag. 321).
[350] FACCIOLATI, _Fasti_, P. II, pag. 105.
[351] IDEM, P. II, pag. 81.
[352] IDEM, P. II, pag. 67-89.
[353] IDEM, _Syntagmata XII._
[354] COLLE, _St. della univ. di Padova_, II, pap. 133.
[355] MAZZETTI, _Mem. storiche della univ. di Bologna._
[356] IDEM.
[357] MURATORI, _Scriptor. Rer. Italic._, tomo XX, pap. 939.
[358] Nell'anno 1482 a causa di una pestilenza venne trasferito lo Studio da Pisa a Prato.
[359] I dottori pisani minacciavano argutamente quel che nel linguaggio moderno direbbesi uno _sciopero_.
[360] FABRONI, op. cit., I, pag. 39.
[361] _Stat. bonon._, lib. II, pag. 40.
[362] FACCIOLATI, _Fasti_ e _Syntagmata, XII, etc._
[363] SAVIGNY, _Hist. du droit_, tom. III, pag. 192. — La distinzione delle lezioni in ordinarie e straordinarie è molto antica (_ordinariae, extraordinariae lecturae_). Secondo alcuni dicevansi ordinarie quelle che tenevansi nelle pubbliche scuole, e straordinarie quelle che solevano farsi nelle private, cioè nelle abitazioni dei professori.
Ambedue queste opinioni sono false e il Savigny ne discute le ragioni colla scorta di esempi e documenti autorevoli.
A dimostrare la verità della nostra asserzione che cioè, per distinguere la diversa natura delle lezioni è necessario dividerle secondo l'importanza scientifica dell'insegnamento e la fama dei professori, potremmo recare molti esempi.
Riepilogando in brevi parole le ricerche da noi fatte su tale argomento, osserviamo che le lezioni ordinarie per consenso generale degli statuti e degli usi scolastici in vigore in tutte le università, erano tenute nelle ore mattutine, mentre le straordinarie solevano farsi di sera; onde lo storico Ghirardacci, citato anche dal Savigny, adopera le voci (_lectio matutina e vespertina_) come sinonimo di lezione ordinaria e straordinaria (_Hist. bolognesi_, t. I, pag. 444).
Di più le lezioni ordinarie erano quelle in cui si spiegavano i libri ordinari, cioè i libri di testo delle diverse scienze che formavano la base dell'insegnamento.
Nelle lezioni ordinarie occupavano le cattedre i dottori _ordinari_, cioè quelli di merito ormai insigne e di fama assicurata e provetti nell'insegnamento per lunga esperienza. Nelle lezioni straordinarie invece solevano insegnare cumulativamente anche i dottori poco noti per fama scientifica, i semplici licenziati, i baccellieri, e gli stessi scolari.
Tutto ciò dimostra che la distinzione tanto frequente nel linguaggio scolastico nel medio evo tra lezioni _ordinarie_ e _straordinarie_, non sta ad indicare altro che un diverso grado d'importanza attribuita all'insegnamento, secondo la fama dei professori e l'utilità delle materie che si spiegavano nelle une o nelle altre scuole.
[364] FACCIOLATI, _Fasti_, P. II, pag. 57. — Quanto all'importanza che aveva la scuola ordinaria del mattino nelle università può vedersi (FABRONI, _Hist. Acad. pis._, pag. 206).
[365] _Atti dell'Accad. delle scienze di Torino_, vol. XXIX.
[366] SARTI, P. I, pag. 34.
[367] SAVIOLI, _Annali di Bologna_, tomo II, P. I, pag. 158.
[368] TIRABOSCHI, _Storia della Lett. It._, tomo V, pag. 66.
[369] RUFO, _Hist. Ferrar. Gymn._, pag. 314.
[370] SAVIGNY, _Hist. du droit rom. etc._, III, pag. 184.
[371] FACCIOLATI, _Fasti_, P. II, pag. 10, 19, 58.
[372] Documenti inediti pubblicati dal PUCCINOTTI (_Storia della medicina_, vol. II).
[373] FABRONI, _Hist. Acad. pis._, II, pag. 482.
[374] Da una lettera scritta agli uffiziali dell'università di Pisa da un dottore di quella città, si rileva come i bidelli eseguissero rigorosamente il loro obbligo e quanta cura mettessero gl'insegnanti per giustificarsi di qualche loro assenza dalle scuole allo scopo di evitare una pena. La lettera dice così: «Magnifici Officiales. Lo primo di Maggio passato morì in casa mia uno scolare Ferrarese mio consorte, il quale era stato doi anni meco. Bisognoe sepelirlo la mattina seguente nel hora de la lectione; di che tra per essere e addolorato e occupato il dì de innanzi per lo caso non aveva studiato e non lessi quella mattina. Gli altri lessono mez'ora perchè ebbono honorare la sepoltura. Dissemi li Bidelli che sebbene apuntassino, fariano cum le S. V. la scusa mia, e che io non haria danno. Così mi tenevo non havesse seguire altro. Hora al pagamento de la seconda paga mi è stato ritenuto tre ducati. Maravigliome e dolgome come le S. V. essendo condannato a torto per le caxone predicte, le quali se possono verificare col testimonio de li Bidelli. Due altre fiate io sono stato appuntato al tempo di Ser Piero Cenini. E le apuntature sono state cancellate, e restituitomi il dinaio e le altre paghe, havendo sempre justificato l'innocentia mia; perchè in vero non vi può esser noto dai vostri Precessori io posso gloriarmi essere uno de li più diligenti, che habiati in questo Studio....» (FABRONI, _Hist. Accad. pis._, P. I, pag. 163).
[375] Avvertasi la malizia e la sottile ironia della frase.
[376] FABRONI, _Hist. Acad._, P. I, pag. 102.
[377] .... «Sabato 2 di marzo 1595 non si lesse ne ordinarj ne straordinarj perchè giovedì notte a ore 8 morì Pietro Angeli e si seppellì detto dì a ore 18 in circa. Si andò collegialmente da dottori e rettori dietro al corpo a S. Giovanni, non potendo in Duomo per l'incendio seguito giovedì notte 24 ottobre 1595. San Leonino orò in Firenze, Jacopo Mazzuni di Cesena fece l'orazione funerale sopra il corpo, e tutti i dottori e scolari portarono torcie bianche e la lezione si dette per letta (FABRONI, _Hist. Acad. pis._, II, pag. 431).
[378] SARTI, P. I, pag. 97.
[379] FABRONI, op. cit., I, pag. 255.
[380] FABRONI, op. cit., II, pag. 255.
[381] IDEM, II, pag. 11.
[382] Un tale Andrea del Campo copista nello Studio di Pisa scriveva, parlando dell'utilità di questa concorrenza: «.... optimo consiglio fu el vostro a porre el Papi alla concurrentia de Iasone, perchè veggo si farà tal'uomo che quelli che ne potranno fare qualche conto per l'advenire; buono ed utile gli è stato questo sprone» (FABRONI, op. cit., I, pag. 225).
[383] FABRONI, op. cit., pag. 20.
[384] Il Baldo, dolendosi cogli uffiziali dello Studio di Pisa che gli avessero dato i concorrenti, dice in una sua lettera pubblicata dal Fabroni (I, pag. 188) «.... Io non credeva venire a questo Studio per lassare el riposo e cercare travagli e disturbi e avere a stare in pratiche maxime in questa mia senectute. È laudabile usanza nelli Studi d'Italia di tractare li doctori antichi, che non abbino concurrentie dispiacevoli, e andare per le pratiche, ma solo abbino il pensiero del leggere. Non credo che in Studio d'Italia sia doctore di qualche reputazione che abbia letto anni trentotto, come io, e non credo che sia doctore in Italia più dato alle pratiche e alle.... quanto questo che cerca la mia concurrentia et maxime perchè vede questa cosa esser da me aliena.»
[385] FACCIOLATI, _Fasti_, P. II, pag. 102.
[386] IDEM, P. II, pag. 15.
[387] Nell'università di Padova si facevano le dispute anche di mattina nella sala maggiore dello Studio (in schola magna). Quelle della sera che si dicevano vespertine, si facevano nelle scuole o nella Sala della Curia del Pretore (M. FACCIOLATI, _Fasti_, P. II, pag. 20).
[388] FACCIOLATI, _Syntagmata XII, etc._, pag. 62.
[389] Quanto all'utilità di queste dispute si parla in una relazione fatta nel 1490 agli uffiziali dello Studio di Pisa: «Avvisando V. S. che mai in questo Studio si fecero tante dispute pubbliche quanto si fanno dappoi che ci è questo singolarissimo Dottore Mess. Iasone nè tanto si dimostrarono mai li scolari fare tanto profitto. È quanto al presente..... cosa questa da fare accendere gli animi degli altri vostri che per adventura non sono così serventi allo studio.» (FABRONI, op. cit. I, pag. 225).
[390] _Ordinamento del magistrato di Balìa di Siena etc._ (_Archivio delle Riformagioni di Siena._ Tomo XXII, 1482, c. 88).
[391] Parrà strano che le dispute accademiche si facessero in pubblica piazza. Eppure non è questo il solo esempio che i dottori trattassero di argomenti scientifici in luogo aperto al pubblico anzichè nel recinto delle scuole. Si narra che ai tempi del giureconsulto Azo fu tanto il concorso degli uditori, che esso fu costretto a leggere in una piazza di Bologna.
[392] Questa segreta sorveglianza dei bidelli si trova anche in altre università, come già vedemmo.
[393] «.... Bartolus, Baldus, Paulus..., dum taxat vocationem diebus aliquam legem iterum interpretandum accipiebant, quam diffusius disputarent, ideoque Repetitiones dixerunt: et hodie omnes repetitionessunt» (ALCIATI, _Or Bononiae habiti_. — SAVIGNY, op. cit., II, pag. 599).
[394] .... «ut ex antiqua consuetudine omnibus diebus, quibus ordinarie legitur, hora vigesima tertia, post principium studii usque ad vocationes Pascae Resurretionis, scolares omnes et doctores tam Medicinae quam Philosophiae, Ordinarii et Extraordinarii ad Circulus in apothecis consuetis convenire debeant....» (FACCIOLATI, _Syntagm._ XII, pag. 62).
[395] _Stat. bonon._, Lib. II, pag. 36-38. — ODOFREDO, _Proem. inedit., al Diz._
[396] FACCIOLATI, _Fasti_, P. II, pag. 20.
[397] FABRONI, op. cit., I, pag. 100.
[398] ROFREDI BENEVENTANI, _Ordin. judic. position._, pag. 772: «Quod primo per Scholarem discere volentem quaerendus est Doctor talis, qui primo seipsum bene et clare intelligat, tunc enim potest clare docere, cum clare intelligit. Et qui verba sua secundum capacitatem et ingenium audientiam coaptare potest, tacenda non proferat, et dicenda ac addiscenda non sileat. Qui enim apices quaerit, et alta docet quae ab auditoribus non intelliguntur non eorum utilitatem sed sui ostentationem facit.
«.... Debet etiam talis esse doctor qui habet vim impressivam et aptam ut ea quae sapit recte docere possit.
«.... Quod talis eligendus sit Magister qui in se laudabilem vitam probis moribus monstrabit, et docendi peritiam dicendi interpetrandique facundiam et disserendi copiam se habere patefecerit nec sit in docendo plus pomposus quam utilis....»
Anche Odofredo (_Proem. ined. ad Dig. vetus_) parla così intorno alla scelta di un buon'insegnante: «Scholaris enim quemlibet debet audire et modum cujuslibet inspicere, et qui si plus placebit ille debet per eum eligi, et opinione propria non alterius, non praetio.... vel praecibus doctoris vel alterius.»
[399] Nel 1451 le cattedre di Bologna superavano il numero di 170. Niccolò V con la bolla del 1º agosto 1451 le ridusse a 44 coll'onorario di lire 500 o 600 al più per ciascuna, dichiarando però che fossero ammessi ad insegnare tutti i cittadini laureati che ne avessero fatto domanda e si rilasciasse ai Riformatori dello studio la facoltà di eleggere tanto i dottori cittadini come i forestieri e di assegnare gli stipendi. Clemente VII con la bolla del 22 gennaio 1523 assegnò ai dottori cittadini lo stipendio di lire 100 che Gregorio XIII portò fino a 200.
Dalla bolla di Niccolò V in poi le cattedre delle università di Bologna aumentarono sempre quasi fino a raggiungere la cifra antica. Dal 1579 al 1669 le cattedre erano giunte al numero di centosessantasei (MAZZETTI, _Mem. storiche dell'univ. bolognese_, pag. 30).
[400] Si racconta che a Roma gli scolari per occupare i migliori posti alle lezioni di Pomponio Leto si recassero alle scuole a mezzanotte, e lo stesso Pomponio si partisse da casa avanti giorno rischiarandosi la via con una candela in mano (RENAZZI, _St. dell'univ. di Roma_). — Nell'università di Padova vi era un bidello destinato ad accendere i lumi per le lezioni avanti l'alba (antilucone) (FACCIOLATI, _Syntagmata XII, etc._).
[401] FACCIOLATI, _Fasti_, P. II, pag. 3.
[402] A dì 12 agosto 1373: «Per parte di molti cittadini di Firenze desiderosi tanto per sè medesimi, quanto per gli altri loro concittadini, ed anche pe' loro posteri di venire ammaestrati nel libro di Dante dal quale anche i non letterati possono imparare a fuggire il vizio e ad acquistar la virtù riverentemente vi supplichiamo di provvedere ad eleggere un uomo savio valente e ben versato nella dottrina di questo poema, il quale per un tempo non maggiore di un anno faccia lezione del libro che volgarmente chiamasi el Dante a quanti vorranno venire ad ascoltarlo in tutti i giorni feriali e per lezioni continuate come suol farsi, e con salario a piacer vostro non maggiore di cento fiorini d'oro.»
[403] MANNI, _Sigilli_, tom. IV, png. 131.
[404] Rofredo di Benevento (_Ord. judic._, pag. 772) esalta i vantaggi dell'insegnamento orale dicendo che la viva voce ha qualche cosa di latente energia. «Viva enim vox multum imprimit quae habet nescio quid latentis energiae.»
[405] _Fasti_, P. II, pag. 84.
[406] ODOFREDO, _Comment. leg. 2, de judiciis_.
[407] _Summa artis notariae D. Rolandini Roduphini, etc._
[408] Alla fine delle lezioni, o come oggi direbbesi, del corso scolastico, i professori solevano riepilogare le proprie impressioni e dare il loro giudizio sul profitto degli scolari e sui cambiamenti da adottare nell'insegnamento nell'anno avvenire.
Un esempio di questi riepiloghi ce lo dà Odofredo (_ad L. fin. D. de Divortio_).
«Or signori, nos incepimus et finivimus et mediavimus librum istum sicut scitis vos qui fuistis de auditorio isto, de quo agimus gratias Deo et B. Mariae Virgini Matris ipsius et omnibus sanctis ejus. Et est consuetudo diutius obtenta in civitate ista, quod cantatur missa quando liber finitur, et ad honorem Sancti Spiritus; et est bona consuetudo et ideo est tenenda. Sed quia moris est quod doctores in fine libri dicant aliqua de suo proposito, dicam vobis aliqua pauca tamen. Et dico vobis quod in anno sequenti intendo dovere ordinarie bene et legaliter sicut unquam feci, extraordinarie non credo legere, quia scholares non sunt boni pagatores qui nolunt scire sed nolunt solvere iuxta illud: scire volunt omnes, mercedem solvere nemo. Non habeo vobis plura dicere, eatis cum benedictione domini, tamen bene veniatis ad missam et rogo vos.»
[409] _Stat. bon._, lib. IV, pag. 75.
[410] MAZZETTI, _Memorie di Bologna_. — In Padova spettava agli scolari la scelta dei libri strordinari, cioè del Digesto nuovo e dell'Inforziato; il Rettore sceglieva i libri ordinari. — Vedi _Stat. di Padova_ pubblicati per cura Gloria, rubr. 1250.
[411] Ciò dimostra secondo il SAVIGNY (_St. del diritto rom., ecc._, vol. I) che il titolo di baccelliere nelle università medioevali non era un vero titolo accademico come quello di licenziato e di dottore. Il baccellierato divenne titolo accademico quando i collegi dei dottori si assunsero la facoltà di conferirlo.
[412] PADELLETTI, _Contributo alla Storia dello Studio di Perugia_.
[413] _Atti dell'Accad. delle Scienze di Torino_, vol. XXIX.
[414] COLLE, _St. dell'univ. di Padova_, vol. IV, pag. 36.
[415] FACCIOLATI, _Fasti_, P. II, pag. 81.
[416] PADELLETTI, _Contributo alla Storia dell'univers. di Perugia e Stat. perug._, lib. III, rubr. 19.
[417] SAVIGNY, _Hist. du droit rom., etc._, III, pag. 228.
[418] SARTI, _Pref._, P. XXIII.
[419] RUFO, _Hist. Gimn. ferrar._
[420] FACCIOLATI, _Fasti_, P. II, pag. 59.
[421] RUFO, op. cit., pag. 47.
[422] FACCIOLATI, _Fasti_, P. II, pag. 25.
[423] SARTI, op. cit.
[424] «Id vero (dice saviamente il FACCIOLATI, _Fasti_, P. II, pag. 47) nimis juvenile consilium visum est.»
[425] FABRONI, op. cit., P. II, pag. 47.
[426] IDEM, pag. 483.
[427] GHIRARDACCI, _Historie di Bologna_, pag. 440.
[428] FACCIOLATI, _Fasti_, P. II, pag. 17, 24.
[429] _Stat. bonon._, Lib. IV, pag. 53.
[430] Tra gli studenti del medio evo si trovano ricordati certi individui detti _Goliardi_ che, seguendo il costume di quell'epoca, vagavano da una ad un'altra università menando vita licenziosa. — Molti di essi univano anche la qualità di chierici (COMPARETTI, _Virgilio nel Medio Evo_. — BARTOLI, _I precursori del rinascimento_).
[431] Come fossero disprezzati gli ebrei nel medio evo non importa ricordarlo che è cosa troppo nota. Cito un esempio opportuno trattandosi di scolari. Quando l'antico Studio di Torino passò nel 1434 a Savigliano, fra i lamenti che l'università rivolse al Comune vi fu quello che gli ebrei avevano comune il macello con i cristiani. Ritornato lo studio nel 1436 in Torino, quel Comune per far posto agli scolari cacciò gli ebrei dalle case che abitavano (VALLAURI, _Storia dell'univ. piemont._, I, pag. 33).
[432] SAVIGNY, _St. del dir. rom. nel medio evo_, III, pag. 149.
[433] Un giureconsulto nei suoi Consigli legali sostiene l'impunità per quelli scolari che mantenessero disonesti rapporti colle fantesche che non avevano buon nome: il che è prova della vita licenziosa degli studenti. «Scholares accedentes ad mulierculas quae vulgo appellat _fantesche_ et quae stant cum civibus et in domibus eorum inhoneste vivunt non possunt puniri licet sint liberae mulieres» (ROLANDI A VALLE, _Consiliorum cons._, 74, num. 17).
[434] Il famoso Pier delle Vigne che divenne consigliere dell'imperatore Federigo II, visse negli anni della sua giovinezza elemosinando in Bologna, per attendere agli studii in quella università.
Gli scolari poveri che vivevano a spese altrui, si trovano ricordati negli statuti, col nome di _Socii doctorum vel scholarium_. Questi scolari verisimilmente in compenso del nutrimento e dell'alloggio, si obbligavano a certi servigi. Forse essi si dedicavano di preferenza a fare da ripetitori (_repetitores_) agli altri scolari, ma di questo però non possiamo emettere un giudizio positivo.
È da notarsi come per render forse meno umiliante la posizione degli scolari mantenuti a spese altrui agli studii, gli statuti trovassero l'appellativo simpatico di socii (cioè, compagni dei dottori e degli scolari).
L'imperatore Federigo II nelle costituzioni fondamentali della università di Napoli, si obbligò di sovvenire gli scolari poveri. Ad onta di tutto ciò la posizione degli studenti mantenuti a spese pubbliche doveva essere alquanto umiliante; onde il giureconsulto Rofredo ammonisce gli scolari di non recarsi agli studii se non hanno tanto da mantenervisi decorosamente: «Necesse est scholaribus quod habeant ad studium vitae sustentationem ne egeant» (ROFREDI, op. cit., pag. 772).
[435] Anche i principi largheggiavano in sussidii per mantenere i giovani poveri agli studii.
Il principe Ubertino di Padova mantenne a sue spese dodici scolari di quella città a studiare medicina a Parigi (COLL., _Storia della università di Padova_, II, pag. 173).
L'imperatore Massimiliano II promise a polacchi, purchè eleggessero re, Ernesto suo figlio, di mantenere allo Studio di Padova cento giovani della loro nazione.
Il conte di Savoja concesse un assegno di cento fiorini d'oro al figlio del cancelliere del principe di Asaja per mantenersi agli studii in Bologna (CIBRARIO, _Econ. polit. del medio evo_).
[436] FACCIOLATI, _Syntagmata_, XII.
[437] Ecco i nomi dei collegi istituiti in Bologna dal 1257 fino al secolo XVII:
Collegio Avignonese (1257) Bresciano (1326) Reggiano (1362) Collegio di Spagna (1364) Gregoriano (1371) Ancarano (1414) Collegio Fieschi (1518) Collegio Vioes (1528) Collegio illirico ungarico (1537) Collegio Ferrerio (1541) Montalto (1586) Collegio Sinibaldi (1605) Collegio Palantieri (1610) Collegio Jacobs (1650).
[438] Nelle università francesi questi collegi avevano una vita autonoma ed assai maggiore importanza che in Italia (SAVIGNY, _St. del diritto romano nel medio evo_, tomo I). In Parigi vi fu un collegio pel mantenimento degli scolari poveri italiani. Nel libro degli statuti di Modena del 1578, libro I, si trovano accennate molte particolarità sull'ordinamento di questo collegio scolastico fondato col concorso di molte città italiane.
[439] FABRONI, _Hist. Acad. pis._, II, pag. 16.
[440] Lo statuto di Bologna così dispone: «Damnosis scholarium sumptibus providere cupientes statuimus...., etc.»
[441] «.... Qui vulgariter vocatur panno de Statuto....»
[442] _Stat. bonon._, lib. III, pag. 52.
[443] VALLAURI, _St. delle univ. piemontesi_.
[444] Nell'università di Pisa fu tolto quest'uso da Cosimo II, il quale abrogò gli antichi statuti in questa parte disponendo che gli scolari «possino vestire a loro modo in abito però modesto e civile come si conviene» (FABRONI, op. cit., II, pag. 19).
[445] SARTI, op. cit., P. I.
[446] GHIRARDACCI, _Storie bolognesi I_, pag. 328. — Il giureconsulto Minucci conosciuto nelle scuole col nome di Antonio da Pratovecchio, invitato dai fiorentini a leggere nel loro Studio, rispondeva di non potervi andare a causa delle discordie «Multis me instigantibus amicis ut Florentiam ad profittendum irem turbata omnia esse in Civitate respondabam» (_Epist. XXII_). Ma i fiorentini risposero che i lettori dell'università non avrebbero risentito alcun danno dalle discordie cittadine e di ciò convinto il Minucci accondiscese alle loro domande (ANT. DE PRATOVETERI, _Epistolae_, Ep. XII).
[447] Un esempio ne abbiamo nel SARTI (P. I, pag. 105).
[448] ROFREDO BENEVENTANO, dice (_Ord. Indic._, pag. 772) che gli scolari debbono riverenza ai loro maestri, ed hanno l'obbligo di assisterli quando sono poveri, di retribuirli, e di scusare e difendere le opinioni da essi manifestate.
[449] MAZZUCCHELLI, _Scrittori d'Italia_, P. I, vol. II, pag. 464.
[450] VILLANI FILIPPO, _Vite degli uomini illustri fiorentini_.
[451] SARTI, P. I, pag. 92.
[452] Il giureconsulto Rodofredo nella prefazione di una sua opera scrive: «Ideo ego Rofredus Beneventanus juris civilis professor ad preces et instantias sociorum meorum in civitate scilicet civilissima Aretina, ausus sum hoc opus componere» (SARTI, P. I, pag. 125).
[453] Estratti dagli _Statuti bolognesi_ (SAVIGNY, op. cit., III, pag. 252, lib. III, pag. 63).
[454] SARTI, op. cit., P. II, pag. 131. — SAVIGNY, op. cit., I, pag. 593.
[455] «Item ordinaverunt quod quilibet Magister debeat honorare alium omnibus modis quibus potest, et in Scolis et in conventibus et ubique, et quod nullus Magister det adiutorium vel exortamentum alicui ex Scolaribus ad faciendam vel dicendam iniuriam aliquam Magistris, et qui contra fecerit solvat pro poena quinque solidos.
«Item quod nullus Magister debeat recipere scolares alterius Magistri in scolis suis ultra quatuor vices invito illo cujus scolares fuerint, et si intraverint scolas alicuius per unam Ebdomadam, tunc dicantur scolares ejus et eos postea non recipiat. Quod si aliqui contra fecerint teneantur solvere illi cuius scolares fuerint decem solidos pro doctrina et tres solidos pro scolis, et rectori solvant pro banno quinque solidos» (GUAZZESI, _Opere._ Pisa, 1766). — In queste disposizioni degli statuti aretini è da osservarsi la singolare distinzione fatta nel valor venale della scuola fra la scienza insegnata (_doctrina_) e la clientela (_scolis_).
[456] BALDI, in 2 fend. 26 cap. _Vassallus_: «.... et illam glossam multum notabat primus _doctor meus_ Joan. Pagliarensis.» — IDEM, in Cod. I, 49 par. I, _de episcop._, n. 5: «.... Sed recolendae memoriae _pater et dominus_ do. Fede de Sen. dicit.... etc.» — Questi due passi del Baldo dimostrano esattamente la differenza sostanziale che correva nel linguaggio scolastico fra il semplice _doctor_ e il _dominus_ e _pater_.