Le Università italiane nel Medio Evo

Part 23

Chapter 233,450 wordsPublic domain

«Ordinamus pro utilitate scolarium et studii quod stationarii exempla librorum et apparatuum tenentes non presumant vendere vel alio modo alienare ut portentur ad studium alterius civitatis vel terrae vel aliquid fraudolenter facere in laesionem civitatis seu studii bon. poena et banno centum lib. bon. cuilibet contrafacienti et pro qualibet vice. Et quilibet possit accusare et denunciare et habeat medietatem banni. Item quod ipsi stationarii tenantur habere exempla correcta et bene emendata bona fide et prout possibile melius erit et de eis scolaribus petentibus copiam facere et pro exemplatura id accipere quod hactenus pro tempore praeterito consueti sunt accipere et habere et non plus pro qualibet pecia cujuslibet lecturae antiquae editae et compilatae a septem annis retro sex denarios bon. parvorum ut pro quaelibet pecia cuiuslibet lecturae novae compilatae a septem annis citra et etiam compilando de caetere octo denarios parvos....»

[198] SARTI, P. II, pag. 224.

[199] Così in Modena allo Stazionario dell'università era stato assegnato un piccolo stipendio di quindici lire (TIRABOSCHI, _Bibliot. mod._, tom. I, pag. 55).

[200] Gli Stazionari aveano l'obbligo di dare i libri in prestito e non potevano venderli sotto pena di lire due bolognesi e più a piacere del potestà. Così dispongono gli statuti di Bologna (SARTI, P. II).

[201] _Stat. Bonon._, lib. I, pag. 27.

[202] Vedi Carta dello Studio di Vercelli. — COLLE, _Dello Studio di Padova_.

[203] FACCIOLATI, _Fasti_, P. II, pag. 41.

[204] IDEM, _Syntagm._ XII, pag. 106.

[205] IDEM, _Fasti_, P. II, pag. 57.

[206] SARTI, P. I, pag. 98.

[207] Così avvenne in Padova nel 1491 (FACCIOLATI, _Fasti_, P. II, p. 63).

[208] Fra i dottori si agitò la questione se il bidello, che avea preso in custodia un libro, fosse tenuto a compensarne il proprietario in caso di furto. In questa disputa prese parte anche Bartolo.

[209] Di questo mezzo indecoroso si fa parola nel FABRONI, _Hist. Acad. pis._; e riporteremo qualche documento a suo luogo, in conferma di ciò.

[210] FACCIOLATI, _Fasti_, P. II, pag. 57.

[211] SARTI, _Append._, pag. 216.

[212] IDEM, P. I, pag. 187: «Hodie scriptores non sunt scriptores sed pictores.»

[213] «Dixit Pater filio..... Vade Parisis, vel Bononian et mittam tibi annuatim centum libras. Iste quid facit? Ivit Parisiis et fecit libros suos babuinare de literis aureis..... ibat ad cerdonem et faciebat se calceari omni die Sabati» (ODOFREDO, _Comm. de Senat. Cons. Maced._). — L'uso di formare libri di vasta mole e ornarli di fregi e figure non era soltanto in Italia. Il Merlaco scrittore inglese del secolo XII, narra di aver veduto certi scolari da lui chiamati bestiali (bestiales) i quali sedendo in scuola con molta gravità tenevano innanzi libri così sterminati da occupare due o tre tavole (TIRABOSCHI, _St. della lett. it._, P. I, vol. IV, pag. 52).

[214] ALIDOSI, _Scrittori bolognesi_, pag. 74.

[215] «Doctores Bononiae habent excusationem a tutelis non qui docent Mutinae vel Regii» (TIRABOSCHI, _Bibliot. mod._, vol. I).

[216] _Stat. Bonon._, lib. III, pag. 50 (rubr. de juramento scolarium).

[217] FACCIOLATI, _Fasti_, Gymn. Patav.

[218] Il Tomasini (_Gymnasium Patavinum_) parla diffusamente degli estesi privilegi che godevano i tedeschi nella città di Padova. — FACCIOLATI, _Fasti Gymn. Patav._, P. II, pag. 34, 44, 232. — Anche i principi aveano molta deferenza per gli scolari tedeschi. Il Ficino, al quale erano stati raccomandati alcuni figli di principi tedeschi venuti a studiare in Firenze, scrive che essi erano sotto la protezione del magnanimo Lorenzo de' Medici:

«Vos bono animo estote, et principibus vestris nomine nostro respondete, magnanimum Laurentium Mediceum, cui et ipsi clientes sumus adolescientium providentiam libentissime suscepisse» (PREZZINER, _St. dello Studio di Firenze_). — Anche in Ferrara vi erano molti tedeschi «qui omne doctrinarum genus cum gloria in patriam clarissimum referrent» (RUFO, _Hist. Gymn. Terrap._).

Le ragioni che muovevano le nostre università ad accordare tanti privilegi ai tedeschi erano: la frequenza dei rapporti che le città italiane avevano con quella nazione e la reverenza per l'autorità imperiale la quale risiedeva negli imperatori alemanni come continuatori della grandezza romana.

[219] Odofredo dice: «Voglia Dio che ciò non produca assai male perchè i delitti possono essere difficilmente puniti dai dottori» (_Comm. ad Dig. vetus_).

[220] GHIRARDACCI, _Storia di Bologna_.

[221] COLLE, _Storia dello Studio di Padova_, pag. 85.

[222] GHIRARDACCI, _Storia di Bologna_, II, pag. 424.

[223] GHIRARDACCI, I, pag. 441.

[224] _St. del dir. rom. medio evo_, III, pag. 28, in nota.

[225] Vedi _Carta vercellese_. — COLLE, _St. dello Studio di Padova_, vol. I.

[226] MARINI, _Papiri diplomat._, Introd.

[227] ORIGLIA, _St. dello Studio di Napoli_.

[228] Nell'anno 1559 avendo inteso Cosimo I come il Pretore della città di Pisa ritenesse di propria giurisdizione le cause attinenti per gli statuti al Rettore di quella università, mostrando di non apprezzarlo, ordinava che attendesse ad esercitare la sua giurisdizione senza invadere quella dei magistrati scolastici, e gli imponeva di rilasciare uno scolare che indebitamente aveva catturato e rimetterlo prontamente al Rettore (Vedi la lettera nel FABRONI, _Hist. Accad. pis._, II, pag. 9).

[229] GHIRARDACCI, _St. di Bologna_, lib. XIX, pag. 16.

[230] Vedi _Stat. Bonon._, rubr. 7. — Negli _Stat. di Padova_ si dice: «Scolares computentur cives quantum ad comoda et non ad incomoda» (Rubr. 1237).

[231] DURANTE, _Specimen Juris_, lib. I, P. I.

[232] COLLE, _St. dello Studio di Padova_, pag. 208.

[233] RUFO, _Hist. Gymn. ferrar._, pag. 12.

[234] SARTI, op. cit., P. I, pag. 445; P. II, pag. 105.

[235] Il privilegio era molto esteso e comprendeva l'esenzione da tutte le gravezze doganali come dazi, transiti, bollette, e gabelle (RUFO, op. cit.).

[236] FABRONI, _Hist. Accad._, P. I, pag. 417. — FACCIOLATI, _Fasti_, II, pag. 10.

[237] FACCIOLATI, op. cit., P. I, pag. 12.

[238] IDEM, P. II, pag. 52.

[239] ALIDOSI, _Dottori bolognesi_, pag. 93. — Questo privilegio era concesso però ai soli scolari forestieri, cioè che non appartenevano alla città o territorio dove aveva sede l'università (RUFO, _Hist. Gymn. ferrar._ Editto del 1490).

[240] GHIRARDACCI, _Storia di Bologna_, I, pag. 121.

[241] SARTI, vol. II, pag. 222.

[242] _Stat. Bonon._, lib. IV, pag. 69-71.

[243] PREZZINER, _Storia dello Studio di Firenze_.

[244] FACCIOLATI, _Fasti_, P. II, pag. 10.

[245] RUFO, _Accad. ferrar. hist._

[246] Vedi la definizione che ne da Bartolo nel _Tract. Repraesaliorum_.

[247] Uno dei rari esempi di violazione della libertà individuale degli scolari per rappresaglia, viene citato dal Tiraboschi (_Biblioteca modenese_, vol. I) il quale racconta che avendo Federigo II mosso guerra alla città di Parma, alcuni partigiani dell'impero in Modena fecero prigionieri tutti i parmensi che studiavano in quella città e gli mandarono come ostaggi all'imperatore. Tolta però qualche eccezione, il rispetto per gli scolari fu sempre grandissimo e tutti gli statuti gareggiavano nello accordare a questo ceto di persone larghe immunità. Lo statuto di Cremona, dove verso il secolo XIV ebbe origine uno Studio, prescrive che gli offensori degli scolari debbano giudicarsi in modo sommario e condannarsi anche per soli indizi al doppio delle pene comuni (_Stat. Crem. Mixta_, Rubr. 441, 442).

[248] Un singolar privilegio degli scolari si trova ricordato da un giureconsulto, ed era quello di poter revocare la promessa di un lascito fatta in punto di morte a qualche convento «Scholaris veniens ad mortem et habens pecuniam penes campsorem si facit eam promitti fratribus praedicatoribus et demum evasit mortem, poterit promissionem revocare» _Rolandi a Valle Consiliorum_, VIII, nº 10.

[249] Nel Sarti è riportata una bolla di Niccolò IV in proposito.

[250] PETRI DE VINEIS, _Epistolario_, lib. III.

[251] PÈTRI DE VINEIS, _Epist._

[252] Lo statuto di Cremona sancisce questo principio dandogli forza di legge.... «quod scholares habeantur pro civibus quantum ad commoda quantum vero ad incommoda non.....» _Mixta_ (Rubr. 446).

[253] VALLAURI, _Storia dell'università degli studi del Piemonte_, vol. II, pag. 109.

[254] SOCINI, _Comment._, pag. 37, num. 273.

[255] BETTINELLI, _Risorgimento, ecc._, vol. IV, pag. 147.

[256] SIGONIO, _Hist. Bonon._, lib. IV.

[257] MURATORI, _Dissert. antiq. ital._ (Diss. XLIII).

[258] _Storia dell'università di Padova_, vol. I, pag. 47.

[259] SAVIGNY, _St. del dir. rom. nel medio evo_, III, pag. 151.

[260] SARTI, P. I, pag. 29.

[261] DAL BORGO, _Orig. dello Studio pisano_, pag. 113.

[262] SARTI, P. I, pag. 42, 48.

[263] I notai, per esempio, si chiamavano dottori (SARTI, P. I, pag. 421), ma non erano iscritti nel collegio. — GHIRARDACCI, _Storie bolognesi_, tomo II, pag. 159. — ORLANDO, _Scrittori bolognesi_, pag. 311.

[264] TACCOLI, _Memorie di Reggio_, P. I. — SAVIGNY, _St. del diritto romano nel medio evo_, tomo IV, _App._ — Il Sarti ricorda però che si conferivano assai prima di quest'epoca le lauree non solo di legge, ma anche di medicina in Bologna (SARTI, P. I, pag. 433. — COLLE, _St. dell'università di Padova_, II, pag. 109).

[265] FACCIOLATI, _Syntagmata, etc._, pag. 3.

[266] MIDDENDORPIO, _Accadem. celebr._ — Il Colle dice che nell'università di Padova furono conferite le prime lauree di medicina contemporaneamente a quelle di legge cioè verso l'anno 1265 (_Storia dell'università di Padova_, II, pag. 109).

[267] ODOFREDO, _Comment._, II, P. VII.

[268] SARTI, P. I, pag. 52.

[269] FACCIOLATI, _Syntagmata_, VII.

[270] IDEM.

[271] FACCIOLATI, _Fasti_, P. I, pag. 23. — COLLE, _St. dello Studio di Padova_, I, pag. 103.

[272] PUCCINOTTI, _Storia della medicina_, vol. II.

[273] Nell'ordinazioni emanate nel 1610 in Pisa si diceva: «nel collegio dei legisti doveranno avvertire che prima che si proponga alcuno alla recitazione dei punti, vada il dottore che lo propone esaminando la sufficienza dello scholare, e non lo trovando idoneo lo esorti a continuare quel più di tempo nello studio» (FABRONI, _Hist. Accad. pis._, II, pag. 487).

[274] DURANTI, _Specimen juris_, lib. I, P. I.

[275] FACCIOLATI, _Fasti_, P. II, pag. 49.

[276] FABRONI, _Hist. Accad. pis._, II, pag. 48.

[277] Talvolta fra i promotori si trovano compresi anche gli assenti ed i defunti. Il Facciolati è di parere che ciò si facesse per rendere onore ai dottori morti o lontani. Il Colle crede invece che si considerassero come vivi i dottori defunti finchè non fossero sostituiti da altri (COLLE, _St. dello Studio di Padova_, I, pag. 105).

[278] VALLAURI, _St. delle univer. piemontesi_.

[279] FACCIOLATI, _Fasti_, II, pag. 50.

[280] IDEM, P. II, pag. 54.

[281] VALLAURI, _St. delle univer. piemontesi_.

[282] MIDDENDORPIO, _Accademiar. celebr._, I, pag. 111.

[283] SAVIGNY, _Hist. du droit rom. etc._, III, pag. 146.

[284] FACCIOLATI, _Syntagmata etc._, XII.

[285] GHIRARDACCI, _Historie bolognesi_.

[286] COLLE, vol. I, pag. 106. — Negli statuti di Mondovì viene prescritto ad ogni laureando di pagare 28 scudi d'oro da dividersi fra i membri del collegio e di regalare inoltre un paio di guanti e due libbre di zucchero scelto al cancelliere, al rettore, al priore e ai promotori; un paio di guanti ed una libbra di zucchero al decano, al segretario e al bidello (VALLAURI, _St. delle univ. piemontesi_).

[287] FACCIOLATI, _Fasti_, P. II, tom. II, pag. 2.

[288] FACCIOLATI, op. cit., P. II, pag. 27.

[289] «Imperocchè spesso non stanno contenti ad essere chiamati dottori, ma ne ambiscono anche gli uffici a danno dei veri sapienti» Così il MIDDENDORPIO, _Accad. celebr._, I, pag. 128.

[290] COLLE, _St. dello Studio di Padova_, II, pag. 73.

[291] PETRARCA, _De vera sapientia_, Dialogo I.

[292] Niccola IV fino dal 1292 concedeva a quei che erano stati laureati nello Studio di Bologna di potere insegnare dovunque «et sive velit legere sive non, in facultatibus prelibatis, pro doctore nihilominus habeatur» (SARTI, P. II, _App._, pag. 60).

[293] ORIGLIA, _St. dell'univ. di Napoli_.

[294] SOCINUS, _Comment._, pag. 37, nº 27.

[295] SOCINUS, pag. 86, nº 67. Il titolo di dottore era compreso fra le prime onorificenze dello Stato (_Authentica Habita. Cod. ne filius pro patre_).

[296] SOCINI, op. cit., pag. 86.

[297] IDEM, pag. 86, nº 57.

[298] _Rolandi a Valle Consiliorum, etc., Cons. 66, nº 41._

Il giureconsulto Ancarano enumera i principali privilegi che al suo tempo erano conferiti ai dottori.

I. Quod ab omnibus oneribus et muneribus sint liberi.

II. Quod inviti ad judicium trahi vel exhiberi non debeant.

III. Quod habeant jurisdictionem in scholares.

IV. Praesides in literis suis ad doctores vocant illos non fratres sed patres alioqui punirentur arbitrarie.

V. Ingredientibus in Curiam non negatur accessus sed admittuntur etiam ad secreta judicum.

VI. Solius doctoris testimonio creditur super peritia studiosi.

VII. Vehiculis uti licet in Urbe presente Imperatore quod aliis non permittitur.

VIII. Quando 20 annos docuerint comparantur ducibus et Comitibus.

IX. Sunt executores contra exercentes ludos noxios.

X. Interpretationi doctorum creditur habeturque probabilis si Iuri scripto non repugnet (MIDDENDORPIO, _Accadem. celebrium_).

[299] Anche qualche dottore più famoso dell'università delle arti fu insignito di grandi onori. Il celebre medico T. Fiorentino che insegnava in Bologna ottenne per sè e pei suoi eredi l'esenzione dalle tasse e da tutti gli altri oneri della cittadinanza e molti altri privilegi. I suoi scolari furono equiparati nel godimento dei diritti universitari a quelli del diritto civile e canonico (SARTI, _App._, pag. 227).

[300] SCLOPIS, _Dell'autorità giudiziaria_, cap. VI, pag. 170.

[301] COLLE, _St. dell'univer. di Padova_, I, pag. 55. — Il Saliceto fu chiamato monarca della scienza legale. Molti altri esempi si trovano nelle storie. Giovanni Andrea fu chiamato anche Stella del firmamento, Tromba del diritto e Padre delle leggi e dei canoni (IDEM, II, pag. 31).

[302] SARTI, P. I, pag. 71.

[303] COLLE, op. cit., pag. 46, vol. I.

[304] IDEM, pag. 51.

[305] SARTI, pag. 103.

[306] MACCIONI, _Osservazioni sul diritto feudale_ di ANT. MINUCCI, p. 74.

[307] RUFO, _Hist. ferrar. Gymn._

[308] COLLE, op. cit., pag. 55.

[309] PRATOVETERE ANT., _Epistolario_ (Epist. XV).

[310] AFFÒ, _Scrittori parmigiani_.

[311] «.... quando scholaris est in terra sua et vult scribere doctori suo aliquid in salutatione sua scribit reverendo viro: licet benedicat: tamen non honorat doctorem suum sicut deberet: quia si est doctor deberet dicere illustri viro Bonon, docenti: quia imperator ipsos doctores illustres vocat» (ODOFREDI, _Commen._, II, P. IX).

[312] _Odofredi in leg. edita actio Cod. de edendo_ (SARTI, P. I, pagina 59).

[313] SOCINI, _Comm._, pag. 37, nº 272.

[314] _Rolandi a Valle Consiliorum. Consil._, 66, n. 41: «Doctoribus indoctis non concepit privilegium vicinum fabrum obstrepentem a domo ejicere.»

[315] SARTI, pag. 370.

[316] LANCILLOTTO, _Vita di Bartolo_, cap. XII. — Di questo privilegio ottenuto dai re di Boemia ne fa menzione lo stesso Bartolo (In extravag. alla voce Reges). Collo stesso decreto fu concesso a Bartolo anche il diritto proprio soltanto del principe, di legittimare bastardi.

[317] _Leges novae Reip. Genuae_, cap. I.

[318] Oltre la grande importanza scientifica che i dotti esercitavano nel medio evo erano rivestiti anche di autorità politica e sociale, essendo chiamati ai più alti uffici tanto civili che ecclesiastici. Per dare un'idea della moltiplicità degli uffici che esercitavano i dottori basta ricordare le numerose cariche pubbliche cui fu chiamato il giureconsulto Baldo, il quale oltre ad essere stato per tutta la sua vita insegnante in varie università e indefesso cultore della scienza, fu giudice, ambasciatore, avvocato, uno dei sapienti che avevano la vigilanza sulle scuole di diritto e incaricato dell'amministrazione militare. Fu anche vicario generale del Vescovo di Rodi, incaricato della riforma degli statuti di Pavia e negli ultimi anni della sua vita andò consigliere pontificio a Roma e chiesto in grazia da papa Urbano VI al comune di Perugia.

[319] La bolla di Onorio è riferita dal Sarti (vol. II, pag. 177).

[320] «Ne calamitas et pestis haec ulterius progrediatur decernunt quod nullus Scholaticus in disciplinam assumat, nec Ludum habeat nisi primo vel de se periculum fecerit cognitorem se esse bonarum Litterarum vel approbatum fuerit per Oflitiun XII Sapientium aptum esse ad Scholam aperiendam. Si quis contra auserit de Civitate ejiciatur ut pestifera Bellua» (RUFO, _Hist. Gym. ferr._, pag. 50).

[321] PREZZINER, _Storia dello Studio di Firenze_.

[322] PADELLETTI, _Contributo alla Storia dello Studio di Perugia_.

[323] ALBERIGO DA ROSATE (_De statutis quaest._ 217. — _Tract. univ. juris_, tomo II), dice che lo statuto di Padova proibisce ai forensi, agli scolari e agli altri che non portano i pesi del Comune, l'arringare e il trattare e decidere cause in quel fôro, come pure è ordinato che i dottori e i maestri che percepiscono stipendio non possano patrocinare cause nel Palazzo se non in favore degli scolari.

[324] SAVIGNY, _Hist. du droit. rom. etc._, vol. III.

[325] FACCIOLATI, _Fasti_, P. II, pag. 59.

[326] BETTINELLI, _Risorgimento, ecc._, Opere, III, pag. 185.

[327] Nel 1382 i fiorentini desiderando ardentemente che il giureconsulto Baldo andasse ad insegnare nel loro Studio scrivevano al comune di Perugia invocando la comune amicizia e fratellanza perchè persuadesse Baldo ad accondiscendere alle loro brame:

«.... quum elegerimus ad hoc munus egregium legem Doctorem et singularissimum Iuris interpretem Dom. Baldum Civem honorabilem Peruginum, fraternitatis vestrae rogamus affectum, quatenus eidem placeat non solum veniendi licentiam amore nostri cum benignitate concedere; sed etiam si forte socordi consilio non.... ipse suae curaret laudis honorem, placeat cum in dicta necessitate cogere quodque nostris votis satisfaciat persuadere» (COLLE, _St. dello Studio di Padova_, II, pag. 180).

[328] Si possono consultare con profitto i documenti sopra Andrea Alciati lettore nello Studio di Bologna (Anni 1537-41) pubblicati da B. Podestà nell'Archivio giuridico.

Nel 1432 il Doge di Venezia chiedeva ai fiorentini per l'università di Padova con grandi istanze il Panormita, e i fiorentini gli rispondevano la seguente lettera:

«Duci Venetiarum

«Illustris atque Excelse Domine frater et amice carissime. Quia Orator vester cum magna instantia petivit a nobis, ut Abati Siculo ad legendum Florentie conducto licentiam preberemus se in Studio Paduano conducendi, scribere decrevimus rationes veras et urgentes, per quas hoc facere prohibemur.

«Res enim interdum parvae videntur, et tamen habent in se difficultatem magnam. Primo enim indigentia hujus hominis neque major, neque urgentior alicui est quam nobis ipsis. Quippe cum alium Doctorem nullum existimabilem habeamus, at totum Studii fundamentum ab hujus spe presentiaque dependeat, necessarium nobis esse studium claudere, si huic a nobis conducto, sub cujus fiducia stetimus, licentiam preberemus. Nec plane utilitatem, vel damnum, quod ex retentione vel dimissione illius viri pervenire nobis posset, sed verecundiam ponderamus. Non enim sine labe honoris preteriret, si hunc per totam Italiam publicatum mutare consilium, et civitate nostra vel spreta vel neglecta, ad alios transire permitteremus. Quid autem responderi posset scholaribus, qui jam frequentes et multi sub hac expectationes domos Florentie conduxerunt? Qui si frustrati essent, conqueri merito possent, et nostram vacillationem et inconstantiam deridere. Non insuper ea ratio movet, quod in tanta belli difficultate putarent homines hunc propter inopiam vel impotentiam esse dimissum, quod consonum esset infamiae quam de nobis inimici nostri quotidie divulgant. Cum igitur multo magis indigeamus quam alii, et contra honorem esset, illius dimissioni Celsitudinem vestram rogamus ut amicabiliter et fraterne suspiciat excusationem nostram. Dat. Florentie die XXVI Augusti 1432» (FABRONI, _Vita Cosimi I_, vol. II).

Quando il pontefice Urbano IV chiese al comune di Perugia il celebre Baldo per eleggerlo suo consigliere si adunarono tutti i magistrati della Repubblica con grande solennità e posero ai voti la proposta come nei più gravi affari di Stato (VERMIGLIOLI, _Biografie dei perugini_, «Baldo» pag. 124).

[329] FABRONI, _Hist. acad. pis._, I, pag. 129.

[330] COLLE, _St. dello Studio di Padova_, II, pag. 34.

[331] FACCIOLATI, _Fasti_, P. II, pag. 110.

[332] Odofredo parlando di questo sistema che era in uso ai suoi tempi, accenna ad un'astuzia che aveano trovati i cattivi (mali) scolari per non pagare, ed era questa: di dire che non può contrarsi obbligazione col mezzo di procuratore «_mali scolares_ nolunt solvere quia dicunt quod per procuratorem non quaeritur actio domino» (_Comm._ Seg. 79, Deg. ecc., verb. obblig.).

[333] SAVIGNY, _Hist. du droit rom. etc._, III, pag. 183.

[334] SARTI, P. II, pag. 131.

[335] Pietro d'Abano, celebre medico di Padova, poneva ad altissimo prezzo l'opera sua. Per curare Onorio IV dicesi dimandasse cento fiorini d'oro al giorno (COLLE, _St. dell'univers. di Padova_, II).

Il famoso Taddeo fiorentino ebbe dal papa in compenso della ottenuta guarigione la somma di diecimila ducati (VILLANI, _Vite d'uomini illustri fiorentini_, pag. 27).

[336] L'insegnare senza retribuzione era stimata cosa molto onorevole e veramente degna dei buoni cultori della scienza. Rofredo Beneventano (_Ord. Indic._, pag. 772) dice: «Scentia boni et aequi nummario pretio non est dehonestanda. Iter et veri philosophie pecuniam spernunt et mercenariam operam non exhibent...... sic ergo illud quod fecit doctos, ex liberalitate fecit unde sufficit si cui vel in paucis amici labore consulatur.»

[337] COLLE, op. cit., II, pag. 70.

[338] FACCIOLATI, _Fasti_, P. I, pag. 6.

[339] SARTI, P. I, pag. 233, 410, 411.

[340] Uno statuto modenese del 1321, comanda che niuno tra gli scolari cittadini sia tenuto a dare ai professori di Leggi e di Canoni dono alcuno benchè loro promesso (MURATORI, _Antiq. It._, pag. 207). Così pure nel 1279 l'università di Padova assegnando ai professori un pubblico stipendio avea fatto lo stesso divieto, eccettuando soltanto le pigioni delle case dove i professori insegnavano, che doveano esser pagate dagli scolari (FACCIOLATI, _Fasti_, P. I, pag. 6).

[341] Le storie citano numerosi esempi di stipendi cospicui. Parma promise al Fulgosio ed a Pietro d'Aricarano 1000 ducati d'oro purchè insegnassero in quella università (BETTINELLI, _Risorgimento, ecc._, tom. III, pag. 184.)

[342] Radunatosi il Consiglio delli seicento ad istanza delli scholari richiamò Galvano bolognese che allora leggeva in Padova con grandissimo concorso di scolari da ogni parte, che venisse a leggere in Bologna; il quale ebbe la lettura ordinaria del Decreto col salario di 200 fiorini d'oro l'anno; e perchè egli si trovava avere due figliuoli che studiavano, il Senato di Bologna gli diede per tre anni cento fiorini d'oro; e morendo l'uno di loro in quel termine, il superstite ereditava la detta somma di danari (GHIRARDUCCI, _Storia bolognese_, II, pag. 394). Il Sarti racconta pure che a Dino di Mugello che insegnava leggi in Pistoia, fu assegnato per cinque anni, oltre lo stipendio una casa ben fornita e decente per uso di abitazione.

[343] COLLE, _Storia dell'università di Padova_, vol. II, pag. 27.

[344] DE RENZI, _Storia della Scuola di Salerno_, vol. I.

[345] «Ex Bulla Greg. XI, die 3 aug. 1374.»

[346] FACCIOLATI, P. II, pag. 83.

[347] In Padova fu anche concesso ad un dottore l'esenzione dai tributi comunali e l'aumento di stipendio perchè aveva dodici figliuoli. — (IDEM, P. II, pag. 62; P. III, pag. 41).

[348] Fantuzzi, vol. VII, pag. 283. — MAZZETTI, _Mem. bolognesi_, pag. 278.