Le Università italiane nel Medio Evo

Part 14

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Si trovano esempi di lauree concesse gratuitamente anche in altre università. Quei candidati che alla laurea non ottenevano tutti i voti si dicevano laureati (pro majori) e ciò doveva esser dichiarato nel diploma, che in tal caso aveva meno ornamenti e in vece di essere di carta pecora era di carta semplice. Talvolta però dietro una supplica del candidato si riempivano nel diploma i voti mancanti[287].

Vi erano poi quelli ammessi alla laurea in ricompensa di servigi prestati e questi erano chiamati comunemente dottori (more nobilium).

Nel 1590 i collegi dell'università di Padova volendo scemare le spese di laurea, stabilirono che ogni candidato, il quale volesse prendere le insegne solenni e con pubblico fasto, non potesse spendere più del triplo di quei che si laureavano privatamente[288].

Coll'andar del tempo venne meno lo splendore e il fasto che soleva accompagnare la cerimonia della laurea, perchè molti volendo evitare le soverchie spese che si richiedevano per ottenere le insegne, si contentarono del solo titolo di licenziati, che gli ammetteva al godimento di tutti i diritti e privilegi annessi al grado di dottore, eccetto quello di potere indossare la veste talare.

La pompa e la solennità delle lauree venne a scemare anche per un'altra cagione. Verso il secolo XV cominciò da alcuni sovrani ad accordarsi il grado di dottore anche a chi non avesse frequentato gli studii e subìto gli esami richiesti. Questi dottori che avevano acquistato il titolo per privilegio si dicevano _doctores bollati_ o _codicillari_, ed erano tenuti in molto minore considerazione presso l'opinione pubblica. I giureconsulti di quel tempo consigliavano i principi di andar molto cauti nel creare questi dottori onorari[289]. Il Concilio di Trento decretò invece che a questi dottori privilegiati non solo si dovessero conservare gli onori, ma che fossero preferiti anche agli altri. Pio V però con una sua bolla del 1568 ordinò che non si creassero più dottori _bollati_.

Alcuni ottenevano (ex gratia speciali) il grado di dottori coll'intercessione anche del vescovo. Il collegio dei Legisti di Padova però stabilì nel 1525 che quei che venivano riprovati in questo esame non potessero presentarsi che l'anno dipoi. Troviamo qualche esempio di dottori cui si concedeva a titolo di privilegio di poter concedere la laurea di propria autorità e fuori dei pubblici Studii: il che insieme alle cause già ricordate, contribuì molto ad avvilire agli occhi del pubblico il prestigio del grado accademico[290].

Il Petrarca così parla della cerimonia della laurea:

«Viene lo stolto giovine al tempio per ricevere le insegne di dottore, e i maestri lo inalzano o per affetto o per errore; egli si gonfia, il volgo stupisce: applaudono i congiunti e gli amici: ed esso ad un cenno sale la cattedra guardando dall'alto ogni cosa e mormorando un non so che di confuso. Allora quei barbassori lo portano a cielo quasi avesse detto cose divine: suonano le campane; squillano le trombe: si scambiano gli anelli e baci: e vien posto in capo al nuovo dottore il rotondo e magistrale berretto. Dopo ciò scende sapiente chi era salito stolido. Maravigliosa metamorfosi invero e neanche conosciuta da Ovidio. Così si creano i dotti[291].»

Ordinariamente la laurea ottenuta in una università era riconosciuta valida per insegnare in tutte le altre[292]. Soltanto Napoli faceva eccezione per rappresaglia, ed avendo quell'università ordinamenti diversi alle rimanenti d'Italia soleva sottoporre tutti i dottori stranieri, che volevano acquistare il diritto d'insegnare, ad un nuovo esperimento[293].

I dottori aveano la toga ornata d'oro e di raso, potevano assistere ai consigli dei principi e dei magistrati e partecipare al governo. Nelle pubbliche solennità occupavano i luoghi più distinti ed erano esenti, purchè insegnassero, dagli oneri comuni a tutti gli altri cittadini.

Tutti i privilegi però spettavano a quelli che esercitavano il magistero (doctores legentes) perchè quei che non professano l'insegnamento, secondo il citato scrittore, non potevano usufruirne[294].

I dottori nell'esercizio dei loro privilegi erano equiparati ai militari. La ragione per cui sono concessi tali privilegi ai soldati, dice il Socini, è la pubblica utilità alla quale essi molto conferiscono col proprio valore e perciò allettati dai privilegi sono spinti a combattere e a difendere la repubblica. Ma questa ragione, soggiunge lo scrittore, vale anche per i dottori[295] i quali anzi debbono essere preferiti ai militari perchè costituiti in dignità.

I dottori oltre i privilegi che avevano comuni colle altre persone che facevano parte delle università, godevano di certi diritti tutti particolari al loro grado, dei quali diremo brevemente.

I dottori, per esempio, non potevano essere imprigionati per debiti civili, nè essere condannati al di là del loro avere[296]. Godevano inoltre, come i militari del benefizio del peculio quasi castrense[297], ed erano esenti dall'obbligo di ricevere in casa i soldati[298].

Fra tutti i dottori erano tenuti in gran pregio quelli di legge e soprattutto i civilisti (civilisti)[299]. I giureconsulti più famosi portavano nomi grandiosi come: fonti delle leggi, idoli della giurisprudenza, padri del diritto. L'appellativo più comune col quale si designavano i dottori di legge era quello di «domini legum» forse ad imitazione dello stesso titolo assunto talora presso i franchi dai giudici che sedevano nella Corte del palazzo del re[300]. Giovanni Andrea fu chiamato arcidottore. Il giureconsulto Malambra fu conosciuto nelle scuole col nome di padre delle leggi e dottore di scienza profonda[301].

Lo studio delle leggi non era coltivato che dai nobili e dai più illustri cittadini[302]. Il podestà Marco Querini di Venezia in età avanzata si fece alunno del celebre Accorso, gli dette albergo nel suo palazzo e una larga provvisione perchè istruisse nelle leggi i suoi figliuoli[303].

Così pure il Doge Andrea Dandolo ascoltò le lezioni del Malambra o ottenne da lui la laurea dottorale[304].

Tutti i principi del tempo si tenevano onorati d'accogliere i dottori alla loro Corte, di consultarli nelle più gravi quistioni e affidare ad essi le più gelose cure di Stato. Lo Spinelli, che era consigliere di Galeazzo Visconti signore di Milano, fu chiesto dalla regina Giovanna di Napoli la quale gli affidò il maneggio delle cose politiche e il governo dei suoi Stati. Bartolommeo Piacentini fu dimandato al Carrarese dal re di Ungheria. Iacopo Ruffini insegnò con molta lode a Parigi e fu dal re Filippo chiamato nobilissimo cavaliere[305].

L'importanza scientifica e la grande autorità che i più insigni dottori avevano nelle scuole, li faceva considerare come oracoli e spesso la loro opinione aveva forza di legge. È noto come nelle scuole medioevali corresse il dettato: «Chi non ha Azo non vada a Palazzo» il che significava che senza le opere di Azo non si poteva rendere giustizia.

Nelle opinioni discordanti era regola comune che dovesse prevalere quella sostenuta da Bartolo e qualche statuto prescriveva che niuno potesse iscriversi nel collegio dei giureconsulti se non ritenesse presso di sè i Commentari di quel giureconsulto[306].

I maggiori titoli di nobiltà e i più elevati gradi cavallereschi erano conferiti ai dottori. Carlo V soleva chiamare i giureconsulti cavalieri della legge. Nel 1530 questo imperatore con un suo editto estese ai dottori tutti i privilegi e i titoli onorifici che solevano concedere nei suoi Stati ai militari[307].

Il Malambra per i servigi che rese come consigliere alla Repubblica di Venezia fu insignito del grado di cavaliere e di conte palatino[308].

Così pure il giureconsulto Minucci conosciuto col nome di Antonio da Pratovecchio, fu eletto dall'imperatore, conte e consigliere del Sacro Romano Impero[309].

Narra l'Affò che il Ruffini, famoso giureconsulto del secolo decimoquarto, ritornato in Parma sua patria dopo avere insegnato per tre anni con molta lode nello studio di Padova, fu «adoperato qual grande e fedel consigliere del comune di Parma riguardo ai pubblici fatti, come pure da ogni particolare cittadino pei privati, e onorato in morte, seguita li 24 maggio 1321, coll'essere portato al sepolcro accompagnato da tutto il clero, da tutte le croci di Parma, e da tutto il popolo vestito a spese del Comune di una roba di scarlatto con sopra il vajo doppio, con grande quantità di torchi.... ardendosi poi la copiosa cera per una settimana nelle esequie che si andavano facendo con grande spesa a stimolo ad esempio dei buoni, e stando in quel tempo tutte le botteghe chiuse e intervenendo a tale onore il podestà, il capitano, il sindaco maggiore, il giudice delle Gabelle del Comune coi loro uffiziali[310].»

Gli attestati di stima ed i riguardi di preferenza prodigati agli antichi dottori erano tali che alcuni scrittori del tempo giunsero sino a formulare regole e precetti per ben condursi verso di loro e mantenere il rispetto e la considerazione dovuta al loro grado. Compilando le massime che si trovano negli autori si potrebbe formare un curioso cerimoniale accademico del medio evo.

Per darne un esempio ricordiamo come Odofredo, parlando nei suoi Commentari dei titoli che gli scolari nello scrivere debbono dare ai loro maestri, dice che sebbene ai suoi tempi fosse comune l'uso di chiamare i dottori col nome di reverendi, tuttavia il titolo che spetterebbe a coloro che sono investiti di tal grado sarebbe quello di _illustri_ perchè così li suol chiamare anche lo stesso imperatore[311].

Tali segni di ossequio e di deferenza erano molto cari ai dottori e lo stesso Odofredo racconta che essendo stato una volta invitato Azone a pranzo da uno scolare illustre andò preceduto da un bidello e accompagnato da un certo numero di scolari dicendo che a lui non conveniva mostrarsi in pubblico se non con quel corteggio[312].

I riguardi dovuti ai dottori insegnanti erano così scrupolosamente osservati, che i giureconsulti del tempo si occuparono spesso nelle loro quistioni di questo argomento. Il Socini nelle sue opere parla di una disputa che si agitava nelle scuole all'epoca in cui esso insegnava, relativa ad un privilegio che le consuetudini aveano accordato ai dottori. Si domandava come quesito di giurisprudenza, se un dottore insegnante (doctor legens) avesse o no diritto di fare allontanare dalla sua bottega il fabbro che battendo il ferro pel suo mestiere disturbasse i suoi studii. Il Socini distingue se il fabbro abitasse presso le scuole ovvero in prossimità della casa del dottore. Nell'uno e nell'altro caso, dice il giureconsulto, il dottore ha sempre diritto di farlo allontanare perchè anche in casa egli deve studiare e prepararsi alle lezioni. Ma di questo privilegio però, esso soggiunge, non possono godere quei dottori che non insegnano (non legentes)[313]. La stessa opinione è confermata da un altro valente giurista il quale dice che tal diritto non spetta ai dottori di scarso sapere (doctoribus indoctis)[314].

A dare maggiore dignità al titolo di dottore conferivano molti segni esterni d'onore. Oltre all'avere un abito distinto dagli altri cittadini, essi godevano di particolari diritti e privilegi propri del loro grado. Gli statuti di Bologna concedevano il permesso d'indossare vesti di colore scarlatto soltanto per accompagnare i funerali dei cavalieri e dei dottori di diritto civile[315].

Il giureconsulto Bartolo ottenne per privilegio di aggiungere al suo stemma quello dei re di Boemia cioè il leone rosso in piedi colle due code in campo d'oro[316].

Le nuove leggi della Repubblica di Genova disposero che gli avvocati e i medici potessero presentarsi col capo coperto a tutte le autorità eccetto il governatore e discorrere restando seduti[317].

Tutti gli statuti italiani compresi quelli della città che non ebbero una università propria, contengono speciali rubriche nelle quali si riconoscono i privilegi delle persone dotte e degli esercenti le professioni e le arti liberali; il che dimostra in quale onore fosse tenuta la scienza e quanto si apprezzassero coloro che la coltivavano[318].

CAPITOLO QUINTO

I dottori ordinari e straordinari — Modo con cui si eleggevano gl'insegnanti nelle università del medio evo — Liberi docenti — Prime limitazioni alla libertà d'insegnamento — I dottori forestieri (forenses) e i cittadini — Nomina dei dottori fatta dalle università — Ingerenza dello Stato nella elezione dei dottori — Dei modi di retribuzione dei pubblici insegnanti — Offerte spontanee e «collectae» degli scolari — Parziale intervento dei Comuni nel mantenimento dei dottori — Esclusiva ingerenza dello Stato — Esempi più antichi di dottori stipendiati dal pubblico erario — Abolizione delle collette — Capitali anticipati ai dottori a titolo di retribuzione — Assegni straordinari oltre gli stipendi — Criteri di repartizione dei pubblici stipendi.

Il titolo di dottore attribuiva nel medio evo a chi ne era investito la qualità di pubblico insegnante.

Solo i dottori insegnanti godevano dei privilegi e dei diritti concessi dagli statuti universitarii. I dottori si dividevano in _ordinari_ e _straordinari_. Alla prima categoria appartenevano tutti quelli addetti ad insegnare nelle scuole ordinarie; gli straordinari erano chiamati all'insegnamento pubblico delle università, trattando argomenti speciali di scienza. Alla classe degli insegnanti straordinari non appartenevano soltanto quelli insigniti della laurea, ma anche i licenziati, i baccellieri e gli stessi scolari.

L'insegnante era sotto l'immediata dipendenza del Rettore sebbene dividesse con questa suprema autorità molti poteri, fra i quali è da notarsi sopratutto la giurisdizione sì civile che criminale che esercitava insieme allo stesso Rettore e al Vescovo.

Quanto al modo di elezione dei dottori del medio evo e alle vicende che subì coi tempi, sono da osservarsi tre periodi ben distinti. Seguendo quest'ordine è facile vedere come l'insegnante che nei primi secoli della formazione delle università prestava l'opera propria agli scolari i quali lo retribuivano del proprio, si trasformasse a poco a poco in pubblico ufficiale eletto e mantenuto dallo stato.

Quando non si conoscevano che libere aggregazioni di maestri e di discepoli uniti dal solo vincolo della reciproca stima e dell'affetto, ed estranee ad ogni ingerenza del potere pubblico, chiunque si fosse sentito capace di insegnare, fondava una scuola in luogo privato e spesso nella propria casa, accogliendovi tutti quelli che avessero avuto vaghezza di imparare.

Sorta la scuola colle forme e gli ordinamenti delle altre associazioni, non risentì da principio nessuna influenza dell'autorità sociale che nel medio evo era quasi paralizzata dalla formidabile potenza dell'iniziativa privata.

Lo Stato allora si andava lentamente formando e l'attività individuale era nel suo pieno vigore. Le corporazioni scolastiche, dalle quali ebbero poi origine le università, non erano diverse per gli ordinamenti da tutte le altre numerose associazioni che abbondarono nel medio evo, e come il lavoro libero trovò protezione nei corpi delle arti, così la scienza risorse e si diffuse nel mondo per opera di quelle prime ed utili scuole.

In questo primo periodo, la libertà d'insegnamento non ebbe confine e il sapere si svolse senza nessuna limitazione nè regola prestabilita.

Il secondo periodo è quello in cui, le università già costituite, provvedevano alla scelta dei dottori, partecipando direttamente gli scolari alla loro elezione insieme al Rettore e agli altri insegnanti. Già fino da quest'epoca si riscontra una sorveglianza abbastanza rigorosa dei poteri pubblici nella scelta dei dottori. La sconfinata libertà d'insegnare aveva spinto certi uomini audaci quanto inetti, a tenere scuola ostentando una dottrina che non possedevano con grave danno della scienza e dei suoi più autorevoli cultori. A questo inconveniente volle riparare il provvido papa Onorio III per l'università di Bologna, emanando una severa bolla del 1219 colla quale ordinava che non fossero ricevuti nelle scuole se non quelli che avessero dato sufficiente saggio della loro attitudine ad insegnare[319].

Così pure nell'università di Ferrara fu nell'anno 1443 rigorosamente prescritto che quei che volevano avere il diritto d'insegnare dovessero essere pubblicamente approvati[320].

Per essere eletti insegnanti specialmente nelle scuole ordinarie, bisognava aver conseguito la laurea.

Ogni anno si formava il Rotolo che era il catalogo officiale dove era scritto il nome dei dottori insegnanti. La nomina dei dottori che si faceva annualmente, era opera di tutto il corpo universitario e si diceva «_fare la riforma_.» Si chiamavano poi _riformatori_ i cittadini che erano scelti ad invigilare su questa elezione; e il numero di essi variava secondo la università.

L'insegnamento era affidato di preferenza agli stranieri perchè i cittadini non trascurassero i pubblici uffici del loro paese. Nel 1361 la Repubblica di Firenze ordinò con un suo decreto ai dottori cittadini di astenersi dall'insegnare in quello Studio per evitare il pericolo che nella loro elezione si avesse piuttosto riguardo ai vincoli di parentela che al vero merito[321].

In Perugia l'elezione dei dottori forestieri era riserbata ai magistrati che presiedevano allo Studio; gli scolari avevano però piena e libera scelta dei dottori perugini[322].

I dottori cittadini che erano ammessi ad insegnare venivano generalmente esclusi dallo stipendio perchè essi conservavano di pieno diritto tutti i privilegi della cittadinanza, aveano la protezione dei loro propri magistrati e potevano aspirare ai pubblici uffici come pure perorare le cause nel fôro.

I dottori stranieri (forenses) godevano del pubblico salario, ma non potevano discutere cause eccetto quelle che riguardavano gli scolari[323].

A rigore degli ordinamenti scolastici chi aveva ricevuto la laurea in una università non poteva insegnare in un'altra se non rinnuovava gli esperimenti oppure non supplicava il collegio ad accoglierlo per grazia senza bisogno di ripetere gli esami. I dottori dell'università di Napoli che aveano usi e statuti diversi da quelli degli altri Studi d'Italia non erano riconosciuti neppure in via di grazia; ed essi alla lor volta per diritto di rappresaglia sottoponevano tutti gli stranieri che volevano insegnare in Napoli ad un nuovo esame[324].

I professori erano fissati per la durata di un anno e quando incontravano l'approvazione degli scolari, solevano essere riconfermati ed iscritti nel _Rotolo_, che si teneva continuamente esposto nell'università perchè fossero noti a tutti i nomi dei dottori insegnanti.

La scelta dei dottori, di merito insigne era fatta dall'università a loro insaputa. La nomina poi si partecipava all'eletto a nome dello Studio, del podestà e degli anziani. Chi era invitato doveva rispondere se accettava o no e in caso affermativo promettere d'insegnare l'intero anno alle ore solite e a forma degli statuti.

Talvolta in segno di maggior considerazione non si invitavano i dottori per lettera ma per mezzo di ambasciatori spediti a nome dell'università. Solevano poi andare ad incontrarli fuori della città gli altri insegnanti e gli scolari. Nel 1489 per ottenere Giovanni Campeggi, celebre giureconsulto che leggeva in Bologna, narrano gli storici che mosse da Padova lo stesso Rettore accompagnato da cinquanta scolari[325].

L'elezione di un dottore di gran fama era una delle più solenni cure dell'università e vi prendevano parte con grande impegno anche le autorità civili. In un decreto veneto del 1400 si ordina che siano procurati per l'università di Padova «famosi doctores et valentes,» e parlandosi nello stesso decreto di Pietro d'Abano, si dice: «quem tamquam necessarissimum haberi volumus[326].»

La nomina di un dottore in una università poteva anche decidere della venuta di numerosa e scelta scolaresca. Quando Bologna nel 1321 rimase deserta di scolari per la condanna di uno studente catalano, quei che tornarono in seguito a studiarvi posero per condizione al Comune il richiamo di Jacopo Belvisio dicendo che dietro di lui sarebbero venuti tutti gli scolari che erano in Perugia e molti altri ancora[327].

Ma ciò che dimostra quanto amore ed impegno ponessero non solo le università ma anche i comuni e l'intera cittadinanza nella scelta di buoni insegnanti, sono le numerose lettere e circolari che le Repubbliche si scambiavano frequentemente per invitare nuovi dottori e per pregare direttamente i magistrati del luogo dove essi insegnavano a cederli ad altre università in segno di amicizia e fratellanza. Chi è avvezzo a leggere nella storia delle città italiane le loro perpetue discordie e a deplorare le guerre fraterne del medio evo, deve provare maraviglia vedendo con quanta cortesia ed amorevolezza trattassero fra loro città spesso nemiche e quanta solennità di modi e di linguaggio impiegassero nelle lettere che reciprocamente si inviavano nell'occasione della nomina di qualche insigne dottore[328].

Decretata la nomina di un dottore, gli veniva partecipata dagli ufficiali dello Studio coi quali il nuovo eletto si poneva in comunicazione e stabiliva i patti e le condizioni per le quali obbligavasi ad insegnare.

In questi accordi preliminari il dottore eletto esponeva le sue pretese riguardo allo stipendio ed affacciava i diritti di anzianità e di merito scientifico che giustificavano le sue domande.

L'elezione dei dottori nel medio evo si fondava adunque sul reciproco consenso e non era che un vero e proprio contratto di locazione d'opera.

I dottori di maggior fama quando erano chiamati ad insegnare in una università imponevano condizioni a loro piacere, essendo sicuri che sarebbero state accolte.

Un esempio ci dimostrerà ad evidenza come fra i dottori e i collegi universitarii si discutessero le condizioni dell'insegnamento.

Nel 1488 gli ufficiali dello Studio di Pisa chiesero all'università di Bologna un canonista che fosse molto abile nella sua scienza per insegnare a Pisa.

Interpellato uno dei più famosi, rispose agli ufficiali dello Studio pisano che volentieri si sarebbe recato colà quando fosse potuto venire con «suo honore et comodo.» E poi così soggiungeva: «et inanzi che vegna a la conclusione del salario io ve notifico che è 30 anni che io ho lecto le lectioni ordinarie continuamente, cioè anni 20 in ragione canonica, et anni 10 in ragione civile come ne potria rendervene certo Mes. Bartholomeo Sozino che semo d'una casarola (?) et etate, et se ve notifico, che io qua ad presente ho lire 800 di Bolognini d'argento, e, perchè ne voglio lire 1000 non voglio leggere a Bologna, e perchè si è saputo a Padova della mia intentione, lo Rectore dello Studio di Padova cum certi Deputati mi hanno scritto che se io voglio andare leggere là, la mattina a ragione civile a concurrentia d'uno Mess. Iasone, me daranno lire 1800 di Bolognini e forse 2000. Lo quale Studio è degno Studio, secondo che io intendo, e ci è assai competente vivere. Ve notifico che quando venni a Pisa, quando si principiò lo Studio, fu promesso di fare exempti li Doctori e li Scolari; non si fè allora, e questo dico chè so che lo vivere lì è assai caro, et li affitti delle case sono excessivi, sicchè si spende assai denari, e ve notifico quando io venni a Pisa in vectura, de' libri et altre cose necessarie, et in fare translatione di Studio in altri luoghi per la peste, spesi più di ducati 100, et al presente ho il doppio delle cose. Per il che io concludo che io vorria volentieri leggere a Pisa, perchè mi piace quella terra e sopra tutto è conforme alla mia natura, dummodo che io leggessi cum honore.