Le Università italiane nel Medio Evo
Part 11
Era imposto agli Stazionari di possedere manoscritti bene ordinati e corretti; di non venderli a nessuna scuola straniera nè eccedere il prezzo stabilito dagli statuti. Dovevano anche prestar giuramento, e dare cauzione che garantisse l'università dell'esatta osservanza dei doveri della loro professione. Gli statuti prescrivevano anche il numero delle opere che doveano tenere presso di sè gli Stazionari. Il catalogo che rimane ancora dell'università di Bologna, contiene centodiciassette di queste opere, ad ognuna delle quali viene assegnato un prezzo in proporzione della importanza e della diffusione che avevano nelle scuole. In generale il prezzo ascendeva a quattro denari per quaderno, o _pecia_[195].
Il privilegio di dare libri in prestito non era soltanto degli Stazionari.
Talvolta facevano loro concorrenza in questa industria anche i bidelli, come pure i professori, sebbene più raramente[196].
Il commercio dei libri era ristretto fra i soli membri dell'università.
Nessuno poteva comprare libri fuorchè per uso proprio, o per dargli in prestito.
Anche agli scolari era rigorosamente vietato di trasportare i manoscritti fuori dell'università nella quale studiavano[197].
Gli statuti di Bologna vietavano agli Stazionari di domandare per i manoscritti che imprestavano un prezzo maggiore di quello stabilito nel catalogo, e di acquistare libri all'insaputa del proprietario[198].
Gli Stazionari godevano come tutti gli altri membri delle università i privilegi scolastici, fra cui l'esenzione dal servizio militare, e in qualche Studio anche di un piccolo assegno[199].
Le raccolte dei libri degli Stazionari erano riserbate al solo uso dei dottori e degli scolari e non potevano avervi accesso libero altro che i copisti incaricati di prendere gli esemplari. Lo statuto di Bologna dice che a nessun privato debbano esser dati in prestito i manoscritti, nè aiuto, nè consiglio o favore alcuno; nè possano i copisti o gli Stazionari tener discorso di ciò sotto pena di essere espulsi dall'università. Il ruolo degli espulsi era tenuto dal Notaro ed esposto pubblicamente.
In Bologna gli Stazionari erano obbligati a dare cento lire di cauzione.
Era loro imposto di tenere un registro esatto di tutti i pegni che ricevevano per imprestito di libri. In caso che lo scolare, cui era stato prestato il manoscritto, lo avesse perduto, dovea pagare dieci soldi bolognesi. Se lo scolare però asseriva di averlo restituito, si dovea stare al suo giuramento; se poi era stato consegnato ad altri, era chiamato a provvedervi il Rettore. Quando il manoscritto smarrito di cui lo scolare aveva pagato l'ammenda, fosse stato trovato, gli doveva essere restituita la somma sborsata, detratto però quel tanto che aveva speso del suo lo Stazionario per recuperarlo[200].
Tutti quelli che conservavano i manoscritti dei copisti o degli Stazionari espulsi, erano sottoposti all'ammenda, ed in caso di recidiva essi pure soggiacevano alla espulsione dall'università. Ogni Stazionario doveva tenere perciò nella sua bottega un registro di tutti i copisti, correttori e legatori di libri che erano incorsi in quella pena[201].
Talvolta gli Stazionari prendevano un diverso nome. Così nella Carta dello Studio di Vercelli del 1228 gli ufficiali incaricati di conservare gli esemplari dei testi e di fornirgli ai copisti, sono chiamati (forse con frase più propria), _exemplatores_[202].
Al servizio interno delle università erano addetti i bidelli (Bidelli) che aveano l'incarico di assistere i professori durante le lezioni, e di vigilare al buon ordine nelle scuole. I bidelli non aveano stipendio fisso; ma erano mantenuti colle collette degli scolari. Ogni università aveva un bidello generale (_Bidellus generalis_) che era superiore agli altri e dirigeva il servizio.
L'uso introdotto di pagare i bidelli con volontarie oblazioni è spiegata dal Facciolati in questa maniera. In antico i soli dottori ordinarii erano remunerati con pubblico stipendio. Tutti gli altri venivano pagati dagli scolari, e si erano assunti i bidelli l'incarico di riscuotere le loro offerte. Quando in seguito anche i professori straordinari furono ammessi alla partecipazione degli emolumenti concessi dal pubblico erario, i bidelli conservarono l'antica consuetudine e seguitarono a riscuotere per sè quel che prima andava a vantaggio dei professori[203].
I bidelli solevano fare tre collette all'anno.
I loro guadagni erano in proporzione del numero degli scolari, e anche di certe straordinarie attribuzioni che erano loro affidate.
Citeremo vari esempi. In Padova nell'anno 1575 fu permesso al bidello, non ostante lo Statuto, di farsi rilegatore di libri (et hoc stante ejus inopia et parvo numero Scholarium)[204].
Nel 1667 facendo spesso il Consigliere dei tedeschi le veci del Sindaco nell'università, il bidello di quella nazione dovendo prestare questo straordinario servigio fu ammesso a godere di una retribuzione di tre lire venete per ogni laurea[205].
Nell'università di Bologna poi fuvvi un bidello di nome Gallopesso Tarentino, il quale essendo di corpo deforme, ma piacevole per i suoi motti e bizzarrie, seppe così astutamente conciliarsi la simpatia degli scolari, che alla sua morte lasciò duemila lire bolognesi: somma molto rilevante per quei tempi[206].
Generalmente i bidelli erano eletti dall'università; ma per eccezione talvolta era permesso ai professori di nominarne uno di loro fiducia[207].
I doveri inerenti a questo ufficio, erano i seguenti:
_a_) Assistenza ai professori durante le lezioni e le dispute, in ogni tempo e in qualunque luogo;
_b_) Vigilanza pel buon ordine e la nettezza delle scuole;
_c_) Cura di distribuire i banchi durante le lezioni, assegnando i primi posti ai nobili e ai dignitari dello Studio;
_d_) Custodia dei libri che all'uscire dalle lezioni lasciavano gli scolari[208];
_e_) Vigilanza segreta sulla condotta dei professori[209].
Una delle professioni assai lucrose nel medio evo era quella dei copisti. Sebbene in quei tempi il commercio librario fosse quasi esclusivamente ristretto nelle scuole, nondimeno la necessità di fornire agli studiosi un numero rilevante di testi, e far circolare le lezioni dei professori, impiegava l'opera di molte persone. Le università ammettevano fra i membri della corporazione anche i copisti concedendo loro parte dei privilegi goduti dagli altri. Il loro numero era proporzionato a quello degli scolari che frequentavano lo Studio e alle speranze di guadagno che offriva quell'arte. La quale non era così semplice come oggidì; ma richiedeva uomini valenti e bene esercitati, poichè allora il possedere un bel libro e a caro prezzo era fra i dotti e i potenti un ambito onore.
I copisti dicevansi _scribae_ e molti di essi, erano anche esperti miniatori. Talvolta un copista veniva destinato ad un solo genere di lavori nell'arte sua. In Padova si ha memoria di un tale che era addetto soltanto a copiare i diplomi di laurea, e ornarli di miniature. E per assicurargli una conveniente retribuzione, l'università stabilì un prezzo fisso per ogni lavoro che gli veniva affidato[210].
Si conoscevano nel medio evo diversi generi di scrittura. Vi era la scrittura parigina (litera parisina), la bolognese (bononiensis), la beneventana (beneventana), l'inglese (anglicana), la lombarda (lombarda) e l'aretina (aretina). La scrittura distinguevasi anche in vecchia e nuova (litera nova et antiqua). I libri copiati con caratteri moderni erano di maggior valore.
Gli statuti, per evitare una dannosa concorrenza fra i copisti, proibivano agli scolari di somministrare lavoro ad un copista che avesse contratto un impegno precedente. Si faceva però eccezione per il caso che il lavoro intrapreso non occupasse un termine superiore a dieci giorni.
La dimensione di ogni manoscritto era determinata con due voci distinte, cioè _Quaternus_ e _Pecia_ o _Petia_.
Il quaderno era ordinariamente composto di sedici pagine, ma poteva variare secondo la grandezza della carta e del carattere.
La _pecia_ era la misura che serviva a valutare il prezzo del manoscritto. Questa _pecia_ era composta di sedici colonne, ognuna delle quali doveva contenere sessantadue linee, e ciascuna linea trentadue lettere.
Nel catalogo degli Stazionari dell'università di Bologna il nolo di ciascuna _pecia_ non supera i diciotto soldi. Troviamo, per esempio, tassato a diciotto soldi l'Apparato delle Decretali, il Digesto antico, i Decreti; diciassette soldi il testo del Codice e l'Inforziato, e l'Apparatus Dig. veteris; quindici l'Apparatus Inforziati. Dopo i libri di testo, diminuiva il prezzo del nolo fino a quattro denari. Fra le opere che godevano maggior credito e diffusione, troviamo ricordate: le Somme di Azone (soldi quindici); il libellus Rofredi in Jure civili (soldi quattordici); le letture di Odofredo (soldi dieci)[211].
L'arte di copiare era esercitata anche dalle donne. Nell'università di Bologna fra i copisti e miniatori si trovano ricordati molti toscani specialmente aretini, i quali avevano acquistato molta rinomanza nel colorire i libri e miniarli con fregi d'oro.
Ben presto divenne così generale e frequente l'uso di ornare i libri, che in certe scuole dovendo i professori trasportare i loro volumi avevano bisogno di un servo.
Odofredo parlando dei copisti del suo tempo dice che potevano esser chiamati veri pittori[212]. E lo stesso scrittore parla anche di un tale dei suoi tempi che mandato da suo padre a studiare a Parigi coll'assegno di cento lire, le spendeva tutte pazzamente per fare ornare e dipingere i suoi libri e nel comprarsi ciascun sabato una nuova calzatura[213].
Essendo i libri rari e costosi erano tenuti nelle disposizioni testamentarie fra gli oggetti di maggior valore, specialmente se erano quelli appartenuti a qualche dottore famoso e sui quali aveva fatte le sue lezioni.
Nel testamento del giureconsulto Francesco Accursio fra le altre disposizioni si trova la seguente: «Lascia a Francesco figliuolo di Dota sua figliuola e moglie di M. Diotalco da Lojano i suoi libri di leggi, la somma di Azone e il libello di Rofredo, intendendo però i libri di legge che erano a suo uso speciale, e eccettuando il Codice e Digesto paterno sopra i quali ordinariamente leggeva esso testatore, non volendo però che gli abbia se non quando comincerà a udire nelle scuole; nel qual caso gli lascia ancora lire quaranta per sette anni continui, per la spesa delle scuole, e in caso che detto Francesco sia licenziato in legge e riceva i libri, gli lascia i vestimenti nuovi di scarlatto con li varrj e lire quaranta per il banchetto[214].»
CAPITOLO TERZO
Privilegi universitarii — L'Autentica di Federigo I fondamento dei privilegi scolastici — Immunità concesse alla nazione tedesca — Giurisdizione civile e criminale concessa ai dottori sugli scolari — Privilegio della cittadinanza — Esenzione dal servizio militare — Esenzione dalle imposte e gabelle — Inviolabilità personale e degli averi — Banche di prestito per gli scolari — Abitazioni riserbate agli scolari — Altri privilegi secondarii.
Coll'Autentica Habita promulgata da Federico I nella Dieta di Roncaglia nell'anno 1158, ebbero origine i privilegi scolastici delle persone che facevano parte delle università.
Prima di questa concessione imperiale le università non erano legalmente riconosciute, nè godevano di alcuna personalità civile.
La legislazione scolastica del medio evo si informò a questa autentica e gli statuti universitarii vi attinsero i loro principii e le fondamentali disposizioni.
Però è da avvertire che Federico sanzionando quella sua costituzione, intese di favorire l'università bolognese e specialmente la classe dei giureconsulti, i quali avevano dato un responso favorevole alle sue ambiziose aspirazioni di dominio universale.
I dottori bolognesi applicando soltanto a sè la concessione di quelle franchigie, vedevano di mal'occhio che le altre università, che cominciavano allora a propagarsi in Italia, ne partecipassero. Nel secolo XII fu sollevata la questione dai giureconsulti di Bologna in occasione che Pillio loro compagno, ad onta del giuramento prestato si recò ad insegnare nello Studio di Modena. Di questa divergenza si trova fatta menzione nei Commentari di Odofredo, il quale parlando di quelli che secondo l'autentica doveano essere esclusi dall'uffizio di tutori, apertamente dichiara che a parer suo non vi dovessero esser compresi altro che i professori bolognesi[215]. Il libero esercizio di questi privilegi passò in seguito anche agli artisti i quali emancipatisi dalla dipendenza dell'università delle leggi, poterono compilare i propri statuti e creare magistrati di loro scelta.
Il godimento di questi privilegi non era però comune a tutte le persone che facevano parte dell'università: ve ne erano alcune che a rigore dell'autentica imperiale, testè ricordata, non erano ammessi a risentirne ugualmente i vantaggi. I forestieri (advenae forenses)[216] erano soltanto i privilegiati, e ragionevolmente, perchè dovendo essi abitare in una città, che non era la loro patria, per tutto il tempo necessario a compire gli studii, sarebbero stati esposti alle ingiurie e alle vendette dei cittadini se una legge speciale non li avesse protetti.
Lo statuto dell'università di Bologna specifica quali erano le persone ammesse al godimento dei privilegi universitarii secondo l'ordine del loro grado, cioè:
I matricolati — così chiamavansi tutti coloro che erano iscritti nella matricola universitaria.
I dottori che avevano prestato giuramento.
I notari, i bidelli generali e speciali, i famigli dei dottori giurati e degli scolari, i miniatori, i copisti, i legatori di libri, i venditori di carta e in generale tutti coloro addetti al servizio dell'università e delle persone che ne facevano parte. Oltre ai già citati, godevano di tutti i privilegi gli scolari poveri che vivevano a spese altrui, e i ripetitori.
Ecco la rubrica dello Statuto bolognese:
_Qui gaudere debeant privilegio universitatis nostrae_ (Lib. III, pag. 64).
Statuimus q. privilegiis nostrae universitatis gaudeant seu gaudere debeant matriculati, matriculatos autem inteligi volumus illos qui in matricula fuerint descripti secundum formam traditam in titulo de massariis. Item doctores duntaxat qui iuraverit Rectoribus secundum formam statutorum loquentium de juramento doctorum nec non notar, et bidelli generales ac etiam speciales et famuli scolarium et doctorum iuratorum. § Item miniatores, scriptores, ligatores librorum cartularii et omnes illi qui deputati fuerint quoquomodo ad servitia universitatis et singulorum de universitate. § Quod intelligimus si corporale subierint sacramentum secundum formam nostrorum praesentium statutorum.
§ Volumus etiam omnes scolares viventes sumptibus alienis in studio bononiensi ut sunt socii doctorum bonon. et scolarium bonon. repetitores et similes, gaudere debere omnibus privilegiis nostrae universitatis.
. . . . . . .
Per godere dei privilegi universitarii era necessario essere scolari, cioè iscritti regolarmente nelle matricole, e pagare una tassa annua prestando giuramento di obbedienza al Rettore ed agli statuti. Gli scolari del luogo dove risiedeva l'università non erano compresi nei registri perchè i diritti della cittadinanza accademica erano riserbati esclusivamente agli stranieri come testè abbiamo detto.
È assai malagevole perciò il desumere dai documenti, dal tempo e dagli scrittori, la cifra esatta degli scolari che frequentavano le università italiane nei tempi di mezzo.
Fra le nazioni comprese nelle università, era sopra di tutte privilegiata quella degli scolari tedeschi e ciò forse in omaggio all'autorità imperiale.
A differenza degli altri studenti, i tedeschi potevano prestare giuramento ai loro Procuratori e non al Rettore come prescrivevano gli statuti.
In Bologna la nazione tedesca aveva la facoltà esclusiva di eleggere il Rettore degli oltramontani.
In Padova dove i tedeschi erano in maggior numero, i privilegi erano anche più estesi. Gli scolari di quella nazione potevano iscriversi presso i loro consiglieri, ed uno di questi era chiamato a sostituire il sindaco dell'università quando era vacante quell'ufficio. Inoltre questi consiglieri disponevano di voto doppio nelle assemblee[217]. Nel 1609 nella stessa università i consiglieri tedeschi ottennero il privilegio di allontanarsi senza andar soggetti alla multa come quelli delle altre nazioni.
Allo scopo di proteggere gli scolari tedeschi, nel 1633 furono nominati due protettori, i quali, sebbene nati nella città, furono nondimeno investiti di tutti i privilegi come fossero stati stranieri[218].
Il numero esatto dei privilegi concessi ai membri che facevano parte delle università nel medio evo non può essere con certezza determinato.
In quei tempi di viva emulazione, tutte le città d'Italia allora costituite a repubblica, gareggiavano fra loro per fondare le università le quali non solo davano incremento alla scienza, ma accrescevano ancora la prosperità materiale e la diffusione della ricchezza pubblica.
Il sorgere di una università portava seco molte sorgenti di entrata e quanto più numerosi erano gli accorrenti, tanto maggiori erano i vantaggi e più lauti i guadagni. Tutte le città nei Decreti di fondazione dei loro Studi dichiaravano di conferire i privilegi e le immunità, nelle quali largheggiavano sempre per attirare a sè una gran moltitudine di dottori e di scolari.
Troppo lungo sarebbe lo andare enumerando tutti i singoli privilegi e le speciali franchigie che ognuna delle nostre antiche università nell'atto della sua costituzione e in seguito ancora, andava concedendo a favore di quelli che vi accorrevano per ragione di studio.
Chi volesse maggiori particolari, e più diffuse notizie su questo argomento, può rivolgersi ai numerosi storici e cronisti che ne fanno parola; da cui noi ci siamo dati cura di riassumere i principali privilegi; e quelli sopratutto che abbiamo riscontrato essere stati comuni a tutte le università, e per antica consuetudine riconosciuti e sanzionati in tutti i loro statuti.
Il privilegio che può dirsi fondamentale nella costituzione organica delle università, e dal quale dipendeva in gran parte la loro autonomia, era la speciale giurisdizione affidata per l'autentica imperiale ai magistrati del corpo scolastico. Con questa concessione si riconosceva nella legale rappresentanza accademica del Rettore e dei professori la facoltà illimitata di poter decidere tanto nelle controversie civili, come giudicare nei delitti che per avventura fossero stati commessi dai membri che facevano parte dell'università, sì nel recinto delle scuole, come pure al di fuori.
La giurisdizione civile si mantenne per lungo tempo inalterata e non incontrò ostacoli nel suo esercizio: non così la criminale.
Verso la fine del secolo XII si trova ricordato nelle storie che essendosi abbandonati gli scolari ad atti di violenza, i professori che erano stati fino a quel tempo i loro giudici ordinari, si dichiararono incapaci di frenarne gli abusi, e abbandonarono l'esercizio del magistero penale. Nella metà del secolo decimoterzo i dottori ripresero l'uso della giurisdizione criminale; ma la loro autorità in questa materia non fu giammai pienamente riconosciuta; nè essi medesimi, a quel che sembra, si curavano di farla rispettare.
La ragione di questa ripugnanza ad esercitare l'ufficio di giudice criminale non è difficile a rintracciarsi. Dovendo i professori esercitare presso i loro scolari un prestigio e un'autorità tutta morale, non potevano senza offesa al loro decoro assumere un potere che se non è sostenuto dalla forza, difficilmente si rispetta. Inoltre, essendo essi legati per vincoli di affetto agli scolari, facilmente dovevano essere inclinati nell'atto di giudicare più alla pietà che al giusto rigore, e ciò a grave danno della loro autorità e dell'efficacia della pena.
Il giureconsulto Odofredo, in un passo dei suoi Commenti al Digesto fa intravedere quali scarsi frutti recasse l'esercizio della giurisdizione criminale ai suoi tempi, ripristinato nell'università di Bologna e affidato ai professori[219].
Nelle storie si riscontrano esempi frequenti di inobbedienza ai professori; e più spesso ancora atti di spontanea rinunzia di questi a favore di magistrati ordinari della propria giurisdizione, e ciò specialmente nei delitti di maggiore gravità commessi dagli scolari.
Così avvenne in Bologna nel 1321 quando fu condannato uno scolaro catalano per aver rapito una fanciulla[220].
Nei casi più lievi non poteva il colpevole esser sottratto alla sua naturale giurisdizione e si concedeva ai pubblici ufficiali d'ingerirsi soltanto dei delitti di competenza del fôro scolastico, quando fosse decorso un termine stabilito dagli statuti. In Padova, per esempio, era disposto per legge fino dal 1262, che nelle risse avvenute fra scolari, il Podestà non avesse facoltà d'ingerirsene, se non nel caso che passati due giorni, non fossero state composte dal Rettore o dai dottori[221].
La giurisdizione scolastica dai professori passò in seguito al solo Rettore, al quale, come capo supremo dell'università, fu conferita l'autorità di giudicare. Questa giurisdizione della quale venne rivestito il Rettore, si estendeva sopra tutte le persone che formavano parte della corporazione, eccetto che sugli scolari tedeschi, che quasi universalmente godevano del privilegio di essere giudicati dai consiglieri della loro nazione.
I conflitti fra la giurisdizione scolastica e quella dei magistrati ordinari del luogo dove risiedeva l'università, erano assai frequenti. In Bologna, racconta il Ghirardacci, che il papa provvide ai contrasti che nascevano fra il comune e l'università nell'applicazione degli statuti, elevando quelli universitari a legge comune[222].
Anche i Rettori nell'esercizio della giurisdizione criminale incontrarono gravi ostacoli. Finchè eran chiamati a giudicare dei delitti minori e conseguentemente ad applicare pene miti, la loro autorità non si trovava compromessa; ma quando dovevano esporsi a pronunziare gravi pene contro persone addette all'università, non potevano giudicare colla stessa imparzialità dei magistrati ordinarii, ai quali lasciarono infine, come già nei secoli precedenti aveano fatto i dottori, l'esercizio dell'alta giurisdizione criminale.
Le pene ordinariamente applicate dai Rettore erano: l'ammenda e l'espulsione dall'università detta _privatio_. L'ammenda era in denaro e variava secondo la gravità del fallo commesso.
L'espulsione o _privatio_ toglieva al condannato tutti i privilegi di cui era stato investito come membro del corpo universitario, nonchè la facoltà di frequentare le scuole, d'insegnare e di ottenere gradi accademici. Se l'espulso era un ufficiale inferiore dello Studio, come un prestatore di libri o un copista, nessuno poteva più contrattare con lui sotto minaccia d'incorrere nella stessa pena.
Il modo con cui veniva esercitata la giurisdizione scolastica, variava a seconda delle università. Accenneremo le principali differenze.
In Bologna, nel secolo XIV, troviamo un tribunale misto di autorità scolastiche e cittadine per risolvere le controversie che si agitavano fra un membro dell'università e un estraneo. Quando però la questione verteva fra persone addette al corpo scolastico, doveva esser giudicata e risoluta dal solo Rettore[223].
La giurisdizione criminale del Rettore anche nell'università di Padova era limitata ai casi più lievi; come alla violazione degli statuti e dei regolamenti, e ai casi d'ingiurie fra gli scolari. Le pene minacciate in Bologna erano l'ammenda e l'espulsione dall'università.