Le origini degli Stati Uniti d'America

Part 30

Chapter 303,473 wordsPublic domain

Ogni Stato sceglierà nella maniera che sarà prescritta dalla propria legislatura, un numero di elettori eguale al numero totale di senatori e di rappresentanti che lo Stato stesso avrà diritto d'inviare al Congresso; ma non potrà esser nominato elettore nessun senatore, o rappresentante, o persona che eserciti agli Stati Uniti un ufficio governativo di fiducia o di lucro.

Gli elettori radunatisi nei loro rispettivi Stati, nomineranno per scrutinio due persone, una delle quali almeno, non dovrà dimorare nel medesimo Stato a cui appartengono gli elettori; questi faranno un elenco di tutte le persone che hanno avuto voti e del numero dei voti che ciascuno ha riportato; sottoscriveranno e legalizzeranno questa nota, e la trasmetteranno poi sigillata alla sede del governo degli Stati Uniti, indirizzandola al Presidente del Senato. Il Presidente del Senato in presenza del Senato e della Camera dei Rappresentanti, aprirà tutti i certificati; quindi si conteranno i voti. La persona che ne avrà riportato il maggior numero sarà il Presidente, ove quel numero costituisca la maggioranza del numero totale degli elettori designati; e se più di una persona abbia ottenuto tale maggioranza ed i voti sieno pari, allora la Camera dei Rappresentanti sceglierà immediatamente, per scrutinio una di esse a Presidente; se nessuno ottenga la maggioranza allora nella stessa maniera si sceglierà il Presidente fra i cinque primi nell'elenco.

Ma nella scelta del Presidente, i voti si dovranno computare per Stati, cioè la rappresentanza di ogni Stato avrà un voto; a questo oggetto, il _quorum_ sarà costituito da uno o più membri di due terzi degli Stati, e per la scelta occorrerà una maggioranza di tutti gli Stati. In ogni caso, dopo l'elezione del Presidente, la persona che avrà riportato il maggior numero di voti degli elettori, sarà scelta a Vice-presidente. Ma se ve ne fossero con voti eguali più d'una, il Senato sceglierà tra esse, a scrutinio, il Vice-presidente.

Il Congresso potrà determinare il tempo per la designazione degli elettori ed il giorno in cui dovranno dare il voto; questo giorno sarà lo stesso in tutti gli Stati Uniti.

Non saranno eleggibili all'ufficio di Presidente se non i cittadini nati negli Stati Uniti o quelli diventati cittadini al tempo della promulgazione di questa Costituzione; e non sarà neppure eleggibile a quell'ufficio chi non abbia raggiunta l'età di trentacinque anni e non sia da quattordici anni residente negli Stati Uniti.

In caso di remozione del Presidente dall'Ufficio suo, o di morte, di rinuncia od incapacità ad adempiere i doveri ed i poteri di detto ufficio, questo sarà devoluto al Vice-presidente; ed il Congresso in caso di remozione, morte, rinuncia od incapacità simultanea tanto del Presidente quanto del Vice-presidente, potrà con una legge provvedere quale ufficiale debba fare allora da Presidente; e quell'ufficiale rimarrà in carica, finchè non cessi l'incapacità o non sia eletto un nuovo Presidente.

Il Presidente riceverà pei suoi servigi ed in tempi determinati un compenso, il quale non potrà essere nè accresciuto nè diminuito durante il periodo pel quale è stato eletto; egli non potrà ricevere in quel termine altri emolumenti nè dagli Stati Uniti, nè dai singoli Stati.

Prima di entrare nell'esercizio del suo ministero il Presidente dovrà prestare il seguente giuramento o affermazione: «Giuro (o affermo) solennemente di adempiere fedelmente l'ufficio di Presidente degli Stati Uniti e di conservare, tutelare e difendere del mio meglio la Costituzione degli Stati Uniti.»

Sez. 2. Il Presidente sarà comandante in capo dell'esercito e del naviglio degli Stati Uniti, come pure della milizia dei vari Stati quando questa venga chiamata in servizio attivo dagli Stati Uniti; potrà richiedere l'opinione in iscritto dei principali ufficiali dei dipartimenti esecutivi, sopra ogni argomento relativo ai loro rispettivi uffici, ed avrà la facoltà di concedere sospensione di giudizio o perdono per le offese contro gli Stati Uniti, fuorchè nel caso di delitti di Stato.

Avrà la facoltà, per e con il consiglio ed il consenso del Senato, di concludere trattati, purchè concorrano due terzi dei senatori presenti; e nominerà per e con il consiglio ed il consenso del Senato, gli ambasciatori, gli altri ministri pubblici, i consoli, i giudici della Corte Suprema, e tutti gli altri ufficiali degli Stati Uniti alle cui nomine non provvede la Costituzione e che saranno creati per legge; ma il Congresso potrà per legge affidare la nomina di quegli ufficiali subalterni che crederà necessari, al Presidente solo, alle Corti di giustizia ed ai capi di dipartimento.

Il Presidente avrà la facoltà di riempire tutti i posti che potessero rimanere vuoti durante le vacanze del Senato, e ciò concedendo commissioni che termineranno alla fine della successiva sessione del Senato.

Sez. 3. Il Presidente darà di tempo in tempo informazioni al Congresso sulle condizioni degli Stati Uniti, raccomandando alla sua considerazione quei provvedimenti che gli parranno opportuni o necessari; potrà, in occasioni straordinarie, convocare ambedue le Camere, od una sola, e nel caso di un disaccordo fra loro rispetto al tempo della proroga potrà egli stesso differirle quando ciò stimi conveniente; riceverà gli ambasciatori ed altri ministri pubblici; curerà la fedele applicazione delle leggi; ed assegnerà le loro commissioni a tutti gli ufficiali degli Stati Uniti.

Sez. 4. Il Presidente, il Vice presidente e tutti gli ufficiali civili degli Stati Uniti saranno rimossi se accusati o convinti di tradimento, corruzione, od altri delitti capitali o malversazioni.

_Articolo III._

Sez. 1. Il potere giudiziario degli Stati Uniti sarà conferito ad una Corte Suprema ed a quei tribunali inferiori che al Congresso piacerà di creare e stabilire di tempo in tempo; tanto i giudici della Corte Suprema quanto quelli dei tribunali inferiori rimarranno in ufficio finchè lo meritano per la loro buona condotta; ed a tempi determinati riceveranno pei loro servigi un compenso che non potrà esser diminuito per tutta la durata del loro ufficio.

Sez. 2. Il potere giudiziario si estenderà, in diritto ed equità a tutti i casi relativi a questa Costituzione, alle leggi degli Stati Uniti, ai trattati fatti o che si faranno sotto la loro autorità; a tutti i casi concernenti gli ambasciatori, altri ministri pubblici e consoli; a tutti i casi d'ammiragliato e di giurisdizione marittima; alle controversie in cui potranno aver parte gli Stati Uniti; alle controversie fra due o più Stati, tra uno Stato ed i cittadini di un altro Stato, tra cittadini dei diversi Stati, tra cittadini del medesimo Stato i quali reclamassero terre concedute da diversi Stati o tra uno Stato o suoi cittadini e Stati, cittadini e sudditi stranieri.

In tutti i casi relativi agli ambasciatori, altri ministri pubblici o consoli ed in quelli in cui uno Stato sia parte litigante, la Corte Suprema avrà giurisdizione primaria; in tutti gli altri casi mentovati di sopra la Corte Suprema avrà giurisdizione d'appello tanto in diritto quanto in fatto, con quelle eccezioni o regolamenti che saranno dal Congresso ordinati.

Il giudizio per tutti i delitti, eccettuato il caso di delitto di stato, si farà per mezzo di giuria; ed il processo sarà fatto nello Stato ove saranno stati commessi quei delitti; ma quando i delitti non sieno avvenuti in nessuno Stato, il giudizio si farà nel luogo o luoghi che il Congresso avrà indicato con una legge.

Sez. 3. Il tradimento contro gli Stati Uniti consisterà soltanto nel muovere loro guerra, o nel far lega coi loro nemici, prestando a questi aiuti e soccorsi. Nessuna persona potrà esser convinta di tradimento se non lo attestano due testimoni dell'atto manifesto o se l'accusato non lo confessa pubblicamente in tribunale.

Il Congresso avrà la facoltà di determinare la punizione del tradimento, ma nessuna sentenza di tradimento porterà seco infamia o altro effetto penale salvochè durante la vita del condannato.

_Articolo IV._

Sez. 1. Piena ed intera fede sarà data in ogni Stato agli atti pubblici, registrazioni, e provvedimenti giudiziari di ogni altro Stato. Ed il Congresso potrà con leggi generali prescrivere il modo col quale si debbano provare e possano avere effetto tali atti, registrazioni e procedimenti.

Sez. 2. I cittadini d'ogni Stato avranno diritto a tutti i privilegi ed immunità di cittadini nei vari Stati.

Una persona accusata in uno Stato di tradimento fellonia od altro delitto, la quale sia sfuggita alla giustizia e trovata in un altro Stato, dovrà a richiesta dell'autorità esecutiva dello Stato da cui è fuggita, esser consegnata e ricondotta nello Stato a cui appartiene la giurisdizione sul delitto commesso.

Nessuna persona obbligata a servizio od a lavoro sotto la sanzione delle leggi d'uno Stato potrà, fuggendo in un altro, profittare delle leggi e dei regolamenti di quest'ultimo per esentarsi dal servizio o lavoro suddetti, ma dovrà esser consegnata dietro richiesta della parte a cui è dovuto tal servizio o lavoro.

Sez. 3. Il Congresso potrà ammettere nell'Unione nuovi Stati; ma nessuno Stato nuovo potrà esser formato o creato entro la giurisdizione di nessun altro Stato; nè alcuno Stato potrà formarsi colla fusione di due o più Stati, o parti di Stati, senza il consenso della legislatura degli Stati interessati e senza quello del Congresso.

Il Congresso avrà facoltà di disporre del territorio o altre proprietà appartenenti agli Stati Uniti e di fissarvi tutte le regole e regolamenti che crederà necessari; e nessuna parte di questa Costituzione dovrà interpretarsi in modo che possa pregiudicare i diritti degli Stati Uniti o di alcuno Stato in particolare.

Sez. 4. Gli Stati Uniti garantiranno ad ogni Stato dell'Unione una forma di governo repubblicana, e la difesa da qualunque invasione; ed a richiesta della legislatura (o del potere esecutivo quando la legislatura non possa convocarsi) anche la tutela dai disordini interni.

_Articolo V._

Il Congresso, ogni qualvolta i due terzi di ambedue le Camere lo crederanno necessario, proporrà emendamenti a questa Costituzione, od a richiesta delle legislature di due terzi dei vari Stati, radunerà una Convenzione per proporre emendamenti, che in ambedue i casi saranno validi, ad ogni fine ed effetto, come parti di questa Costituzione, quando sieno ratificati dalle legislature di tre quarti dei vari Stati ovvero da Convenzioni parimenti composte di tre quarti di essi; il Congresso proporrà l'uno o l'altro modo di ratifica; purchè nessuno emendamento fatto anteriormente all'anno mille ottocento otto alteri in nessuna maniera la prima e la quarta clausola della nona sezione del primo articolo; e purchè nessuno Stato sia, senza il proprio consenso, privato del voto che gli spetta in Senato.

_Articolo VI._

Tutti i debiti ed impegni contratti prima dell'approvazione di questa Costituzione, saranno validi sotto di essa di fronte agli Stati Uniti, come sotto la Confederazione.

Questa Costituzione e le leggi degli Stati Uniti che ne deriveranno, e tutti i trattati già stipulati o da stipularsi in avvenire, sotto l'autorità degli Stati Uniti, saranno la suprema legge del paese; ed i giudici di ogni Stato saranno costretti ad uniformarvisi nonostante tutto quello che potessero contenere in contrario la Costituzione o le leggi di qualsiasi Stato.

I senatori e rappresentanti summentovati, i membri delle legislature dei vari Stati e tutti gli ufficiali esercenti il potere esecutivo o giudiziario, tanto degli Stati Uniti quanto dei vari Stati, dovranno impegnarsi con giuramento od affermazione a mantenere questa Costituzione, ma nessun giuramento religioso sarà mai richiesto dal governo degli Stati Uniti come qualifica o condizione ad esercitare uffici od incarichi pubblici.

_Articolo VII._

La ratifica della convenzione di nove Stati sarà sufficiente per stabilire questa Costituzione tra gli Stati che l'avranno ratificata.

_Fatta in Convenzione, per unanime consenso degli Stati presenti, il decimo settimo giorno di settembre nell'anno di Nostro Signore mille, settecento ottantasette, e duodecimo dell'Indipendenza degli Stati Uniti d'America._

_In fede di che abbiamo tutti sottoscritto._

GIORGIO WASHINGTON, _Presidente e Deputato della Virginia._

_Nuovo Hampshire_ — Giovanni Langton, Nicola Gilman.

_Massachusetts_ — Nataniele Gorham, Rufus King.

_Connecticut_ — Guglielmo Samuele Johnson, Ruggero Sherman.

_Nuova York_ — Alessandro Hamilton.

_Nuova Jersey_ — Guglielmo Livingston, David Brearly, Guglielmo Paterson, Gionata Dayton.

_Pensilvania_ — Benjamino Franklin, Tommaso Miflin, Roberto Morris, Giorgio Clymer, Tommaso Fitzsimons, Jared Ingersoll, Giacomo Wilson, Gouverneur Morris.

_Delaware_ — Giorgio Read, Gunning Bedford, Jr. Giovanni Dickinson, Riccardo Bassett, Giacobbe Broom.

_Maryland_ — Giacomo Mc Henry, Daniele di San Tommaso Jenifer, Daniele Carroll.

_Virginia_ — Giovanni Blair, Giacomo Madison, Jr.

_Carolina Settentrionale_ — Guglielmo Blount, Riccardo Dobbs Spaight, Ugo Williamson.

_Carolina Meridionale_ — Giovanni Rutledge, Carlo Cotesworth Pinckney, Carlo Pinckney, Pierce Butler.

_Georgia_ — Guglielmo Few, Abramo Baldwin.

Rogato: GUGLIELMO JACKSON, _Segretario._

Emendamenti alla Costituzione[22].

Art. 1.

Il Congresso non potrà fare alcuna legge relativa allo stabilimento di una religione, o per proibirne alcuna; non potrà similmente restringere la libertà della parola o della stampa, nè menomare il diritto che ha il popolo di adunarsi pacificamente e di mandar petizioni al Governo onde ottenere riparazione dei torti subiti.

Art. 2.

Una milizia ben ordinata, essendo necessaria alla sicurezza di uno Stato libero, non si potrà restringere il diritto che ha il popolo di tenere e portar armi.

Art. 3.

Niun soldato, in tempo di pace, potrà essere alloggiato in una casa senza il consenso del proprietario; e neppure in tempo di guerra, salvo nel modo che verrà prescritto per legge.

Art. 4.

Il diritto che ai cittadini spetta di godere della sicurezza della loro persona, del loro domicilio, dello loro carte e robe, al riparo da indagini e sequestri ingiusti, non potrà esser violato; non si rilascierà alcun mandato fuorchè su presunzioni fondate, corroborate dal giuramento o dall'asseverazione; e simili mandati dovranno contenere la designazione speciale del luogo in cui le perquisizioni avranno a farsi, non che delle persone od oggetti che si dovranno colpire.

Art. 5.

Niuno sarà in obbligo di rispondere ad una accusa capitale od infamante, salvo il caso in cui emani da un gran giurì, ad eccezione dei delitti commessi da individui appartenenti alle truppe di terra o di mare, o dalla milizia quand'essa è in servizio attivo, in tempo di guerra o di pubblico pericolo; il medesimo non potrà soggiacere due volte per uno stesso delitto ad un procedimento che compromettesse la sua vita od uno dei suoi membri. In nessuna causa criminale, l'accusato potrà essere forzato a deporre contro sè medesimo, nè potrà esser privato della vita, della libertà o dei beni se non in seguito a procedimento legale. Niuna proprietà privata potrà essere volta ad uso pubblico senza un giusto compenso.

Art. 6.

In ogni procedimento criminale, l'accusato avrà il diritto di essere giudicato prontamente e pubblicamente da un giurì imparziale dello Stato e del distretto in cui il delitto sarà stato commesso, i limiti del qual distretto saranno stati previamente per legge segnati: egli verrà informato della natura e del motivo dell'accusa; sarà posto a confronto coi testimonî che contr'esso depongono; avrà la facoltà di far comparire testimonî in suo favore e di farsi assistere da un difensore.

Art. 7.

Nelle cause che dovranno essere giudicate a norma della legge comune, il giudizio per giurati sarà mantenuto ogniqualvolta il valsente dell'oggetto litigioso eccederà i venti dollari; niun fatto giudicato da un giuri potrà essere sottoposto alla disamina d'un'altra Corte negli Stati Uniti, fuorchè conformemente alla legge comune.

Art. 8.

Non si potranno esigere cauzioni esorbitanti, nè imporre ammende eccessive, nè irrogare pene crudeli e dissuete.

Art. 9.

L'enumerazione fatta nella presente Costituzione di alcuni diritti non potrà essere interpretata in modo che ne rimangano esclusi o debilitati altri diritti conservati dal popolo.

Art. 10.

I poteri non delegati agli Stati Uniti dalla Costituzione, o quelli che essa non vieta agli Stati di esercitare, sono riservati ai rispettivi Stati, ovvero al popolo.

Art. 11.

Il potere giudiziario degli Stati Uniti non sarà organizzato in modo che possa venir esteso per interpretazione ad una procedura qualunque, iniziata contro ad uno degli Stati dai cittadini di un altro Stato, o dai cittadini o sudditi di un Governo straniero.

Art. 12.

Gli elettori si riuniranno nei rispettivi loro Stati o procederanno con voto segreto alla nomina del presidente e del vicepresidente, uno dei quali almeno non sarà abitante del medesimo Stato a cui gli elettori appartengono: nella scheda, questi ultimi designeranno la persona per cui votano come presidente, e in scheda distinta, quella ch'essi portano alla vicepresidenza. I medesimi formeranno liste distinte di tutte le persone portate alla presidenza, e di tutte quelle che vennero designate per la vicepresidenza, e del numero dei voti per ciascuna di esse; tali liste saranno dagli elettori firmate e certificate e trasmesse, sigillate, alla sede del Governo degli Stati Uniti, all'indirizzo del presidente del Senato. Il presidente del Senato, presenti le due Camere, aprirà tutti i verbali, ed i voti saranno numerati. Colui che riunirà il maggior numero di suffragi, per la presidenza, sarà presidente se tal numero forma la maggioranza di tutti gli elettori riuniti; e dove niuno avesse una simile maggioranza, la Camera dei rappresentanti sceglierà immediatamente fra i tre candidati che ottennero per la presidenza maggior numero di voti, il presidente, per via di scrutinio segreto. Ma, in questa scelta del presidente, i voti si conteranno per Stato, avendo la rappresentanza di ciascuno Stato un voto: a questa operazione dovranno essere presenti un membro o membri di due terzi degli Stati, e la maggioranza di tutti gli Stati sarà necessaria per la scelta. E se la Camera dei rappresentanti non sceglie il presidente, allorchè questa scelta sarà a lei devoluta, prima del quarto giorno del seguente mese di marzo, il vicepresidente sarà presidente, non altrimenti che nel caso di decesso o d'altra inabilità costituzionale del presidente.

Colui che riunisce un maggior numero di suffragi per la vicepresidenza, sarà vicepresidente, se detto numero forma la maggioranza del numero totale degli elettori riuniti; e se niuno ottenne questa maggioranza, il Senato sceglierà, in tal caso, il vicepresidente fra i due candidati che ebbero maggior numero di voti: la presenza dei due terzi dei senatori e la maggioranza del numero totale sono necessarie per questa scelta.

Niuno che sia costituzionalmente ineleggibile all'ufficio di presidente, sarà eleggibile a quello di vicepresidente degli Stati Uniti.

Art. 13.

_Sezione 1ª._ — Nessuna schiavitù o servitù volontaria, tranne che per pena di un delitto, per cui l'imputato sia stato condannato, esisteranno in tutta l'estensione degli Stati Uniti, nè in alcun luogo soggetto alla loro giurisdizione.

_Sezione 2ª._ — Il Congresso avrà il potere di mettere in vigore questo articolo per mezzo di leggi acconcie.

Art. 14.

_Sezione 1ª._ — Tutte le persone nate o naturalizzate negli Stati Uniti e soggette alla loro giurisdizione sono cittadini degli Stati Uniti e dello Stato in cui risiedono.

Nessuno Stato farà o metterà in vigore alcuna legge che restringa i privilegi e le immunità dei cittadini degli Stati Uniti; così pure nessuno Stato priverà alcuna persona della sua vita, della sua libertà, della sua proprietà, senza una procedura legale nella dovuta forma, nè rifiuterà a chicchessia nei limiti della sua giurisdizione l'eguale protezione delle leggi.

_Sezione 2ª._ — I rappresentanti saranno ripartiti tra i diversi Stati in proporzione alla cifra della loro popolazione rispettiva, comprendendo la totalità delle persone di ciascuno Stato, ad esclusione degli Indiani non tassati. Ma, allorquando il diritto di voto ad una elezione qualunque per la scelta degli elettori del presidente e del vicepresidente degli Stati Uniti, per la scelta dei rappresentanti al Congresso, dei funzionari esecutivi e giudiziari di uno Stato o dei membri della sua Legislatura, è rifiutato ad abitanti maschi di questo Stato dell'età di anni ventuno e cittadini degli Stati Uniti o quando questo diritto è ristretto in un modo qualsiasi, tranne che per causa di partecipazione ad una ribellione o per altro delitto, la base della rappresentanza di questo Stato sarà ridotta proporzionalmente alla differenza fra i cittadini maschi esclusi e il numero totale dei cittadini maschi dell'età di anni ventuno nello Stato suddetto.

_Sezione 3ª._ — Non potrà essere senatore o rappresentante al Congresso, nè elettore del presidente o del vicepresidente, nè coprire alcun impiego civile o militare dipendente dagli Stati Uniti o da qualche Stato, chi, avendo antecedentemente prestato giuramento come membro del Congresso, o funzionario degli Stati Uniti, o membro della Legislatura di uno Stato, o funzionario esecutivo o giudiziario di uno Stato — di mantenere la Costituzione degli Stati Uniti, avrà preso parte a un'insurrezione o ribellione contro la Costituzione, o prestato aiuto o concorso a' suoi nemici; ma il Congresso potrà, con un voto dei due terzi dei membri di ciascuna Camera, togliere questa incapacità.

_Sezione 4ª._ — La validità del debito pubblico degli Stati Uniti autorizzato mediante legge, compresi i debiti contratti pel pagamento di pensioni e ricompense in ragione dei servigi resi per la repressione dell'insurrezione o della ribellione, non sarà messa in questione. Ma nè gli Stati Uniti, nè alcuno Stato potranno prendere a loro carico o pagare alcun debito o alcuna obbligazione contratta per venire in aiuto all'insurrezione o ribellione contro gli Stati Uniti, nè alcuna indennità sarà reclamata per la perdita o l'emancipazione di schiavi; ma le obbligazioni e i reclami per questi debiti saranno tenuti per nulli.

_Sezione 5ª._ — Il Congresso avrà il potere di mettere in vigore le disposizioni di questo articolo con leggi acconcie.

Art. 15.

_Sezione 1ª._ — Il diritto di voto dei cittadini degli Stati Uniti non potrà essere ricusato nè ristretto dagli Stati Uniti nè da alcuno Stato per causa di razza, di colore o di condizione anteriore di servitù.

_Sezione 2ª._ — Il Congresso avrà il potere di mettere in vigore questo articolo con leggi acconcie.

NOTE ALL'APPENDICE I.

[21] Eufemismo per non dire _schiavi_.