Le origini degli Stati Uniti d'America
Part 29
Riputiamo di per sè evidentissime le seguenti verità: che tutti gli uomini sono stati creati uguali; che il Creatore gli ha investiti di certi diritti inalienabili; che tra questi sono la vita, la libertà e la ricerca della felicità; che per garantire tali diritti, furono istituiti fra gli uomini i governi, i quali ritraggono i loro poteri dal consenso dei governati; che quando una forma qualsiasi di governo è dannosa a quei fini giusti, il popolo ha il diritto di abolirla o di mutarla, istituendo un nuovo governo e dando a questo per fondamento quei principî e quell'ordinamento di poteri che al popolo stesso sembrino più adatti a provvedere alla propria sicurezza e felicità. La prudenza, è vero, consiglia che non si mutino per cause leggere e transitorie i governi da lungo tempo stabiliti, e perciò la esperienza ha sempre dimostrato che l'umanità è più disposta a sopportare i mali, finchè essi sono sopportabili, che a ripararli ed a far giustizia da sè medesima coll'abolire le forme a cui è abituata. Ma quando una lunga serie di abusi e di usurpazioni invariabilmente dirette a conseguire lo stesso fine, mette in piena evidenza il disegno di ridurre un popolo alla soggezione di un dispotismo assoluto, esso ha il diritto ed il dovere di abbattere un simile governo e di provvedere con nuove garanzie alla propria sicurezza futura. E così hanno lungamente pazientato queste Colonie, e tale è adesso la necessità che le costringe ad alterare gli antichi sistemi di governo. La storia del presente Re della Gran Brettagna è una sequela di ripetute offese ed usurpazioni, dirette tutte al fine di stabilire su questi Stati una tirannide assoluta. Per dimostrarlo esporremo al mondo imparziale i fatti seguenti:
Ha rifiutato di acconsentire alle leggi più salutari e più adatte al pubblico bene.
Ha proibito ai suoi governatori di sancire leggi di utilità grande ed immediata, che pur non potevano andare in vigore finchè non giungesse il suo consenso, e mentre erano così in sospeso, ha trascurato affatto di prenderle in esame.
Ha rifiutato di sancire altre leggi necessarie al buon ordinamento di vasti e popolosi distretti, perchè gli abitanti non rinunziarono al diritto di rappresentanza nella legislatura: diritto per essi preziosissimo e formidabile soltanto pei tiranni.
Ha convocato le assemblee legislative in luoghi inusitati, incomodi, e distanti dai depositi dei loro registri pubblici, e ciò pel solo fine di stancarle e renderle più pieghevoli alle sue volontà.
Ha sciolto, ripetutamente, le camere legislative perchè hanno fatto con virile fermezza opposizione alle sue usurpazioni sui diritti del popolo. Ha rifiutato per molto tempo, dopo avere sciolto le camere, di permettere che altre ne fossero elette; e però l'esercizio di quei poteri legislativi, che non si possono distruggere, è tornato in mano dell'intero popolo, rimanendo intanto lo Stato esposto a tutti i pericoli delle invasioni di fuori e dei torbidi dentro.
Ha cercato d'impedire l'incremento della popolazione in questi Stati; e ciò avversando le leggi per dare la cittadinanza ai forestieri, rifiutando di approvarne altre per favorire la loro immigrazione e facendo più duri patti pei nuovi acquisti del suolo.
Ha posto ostacolo all'amministrazione della giustizia, rifiutando la sua sanzione a leggi intese a stabilire poteri giudiziari.
Ha creato giudici dipendenti soltanto dai suoi voleri per la conservazione dell'ufficio e godimento dello stipendio.
Ha creato un'infinità di nuovi uffici, inviando ad occuparli sciami di impiegati per angariare il popolo e spolparlo fino all'osso.
Ha tenuto tra noi, in tempo di pace, eserciti stanziali e ciò senza il consenso delle nostre legislature.
Ha cercato di rendere il potere militare indipendente dal civile ed anche ad esso superiore.
Ha fatto lega con altri per sottoporci ad una giurisdizione estranea alla nostra costituzione e non riconosciuta dalle nostre leggi; ed ha quindi sancito i suoi atti di pretesa legislazione:
Col mettere tra noi in alloggiamento grossi corpi di soldatesche armate;
Col sottrarli mediante giudizi irrisori al meritato castigo che potessero incorrere quando uccidessero qualche abitante di questi Stati;
Col distruggere il nostro commercio in tutte le parti del mondo;
Coll'imporci tasse senza il nostro consenso;
Col privarci in molti casi del benefizio della procedura per giurati;
Col trasportarci di là dai mari, a farci processare per delitti immaginari;
Coll'abolire il libero sistema delle leggi inglesi in una provincia prossima e stabilirvi un governo arbitrario; per allargarne quindi i confini, e farne al tempo stesso un esempio ed un istrumento per introdurre lo stesso governo assoluto in queste Colonie;
Col toglierci le nostre Carte, annullare le nostre leggi più preziose, e mutare sostanzialmente le forme dei nostri governi;
Col sospendere l'azione delle nostre legislature e dichiararsi investito della facoltà di far leggi per noi in qualsivoglia caso.
Ha abdicato alla sua sovranità in questi paesi, quando ha dichiarato che non eravamo più sotto la sua protezione e ci ha mosso guerra.
Ha saccheggiato le nostre navi, devastato le nostre coste, incendiato le nostre città, sterminato i nostri cittadini.
Anche adesso sta trasportando grossi eserciti di mercenari forestieri per compiere l'opera di morte, di desolazione e di tirannide già incominciata con atti di crudeltà e di perfidia, i quali trovano appena riscontro nelle più barbare età e sono assolutamente indegni del capo di una nazione civile.
Ha costretto i nostri concittadini, catturati in alto mare, a portare le armi contro la patria loro, a diventare i carnefici dei loro fratelli ed amici, od a cadere essi medesimi per mano dei loro cari.
Ha eccitato tra noi la ribellione interna ed ha cercato di spingere addosso agli abitanti delle frontiere gli spietati Indiani, i quali, come ognuno sa, non fanno in guerra nessuna distinzione d'età, di sesso o di condizione ed uccidono tutti.
Ad ogni successivo stadio di questa oppressione abbiamo chiesto giustizia in termini umilissimi; alle nostre rinnovate petizioni è stato sempre risposto con rinnovati insulti. Un principe, il cui carattere tirannico si manifesta con simili atti, non è degno di reggere un popolo libero.
Nè mancammo di riguardo ai nostri fratelli britannici; di tempo in tempo gli abbiamo avvertiti dei tentativi che la loro legislatura faceva per sottoporci ad una giurisdizione ingiustificabile ed abbiamo loro rammentato le circostanze della nostra immigrazione e del nostro stabilimento in questi paesi. Invocando i sentimenti di giustizia e di magnanimità innati nella nazione Inglese, gli abbiamo scongiurati, in nome dei legami di sangue che ci uniscono, a sconfessare quelle usurpazioni, che avrebbero inevitabilmente rotto tra noi ogni comunicazione e rapporto. Anch'essi sono rimasti sordi alla voce della giustizia e del sangue. Ci troviamo dunque costretti a cedere alla necessità, dichiarando il nostro distacco, e considerandoli come consideriamo il rimanente dell'umanità, nemici in guerra, in pace amici.
Per conseguenza: Noi rappresentanti degli Stati Uniti d'America, adunati in Congresso generale, invocando il Supremo Giudice dell'universo e chiamandolo a testimone della rettitudine delle nostre intenzioni, pubblichiamo e dichiariamo solennemente a nome e per autorità del buon popolo di queste Colonie, che queste Colonie Unite sono e per diritto devono essere _Stati Liberi ed Indipendenti_; che esse sono svincolate da qualsiasi soggezione verso la corona brittannica, e che qualsiasi legame politico tra esse e lo Stato di Gran Brettagna è, e deve essere assolutamente sciolto; e che, nella loro qualità di _Stati Liberi ed Indipendenti_ hanno piena facoltà di muovere guerre, concludere pace, contrarre alleanze, stabilire commerci e compiere tutti gli altri atti e cose che hanno diritto di compiere tutti gli _Stati Indipendenti_. Ed in sostegno di tale Dichiarazione, e fidando fermamente nella protezione della Divina Provvidenza, impegniamo reciprocamente l'uno all'altro le nostre esistenze, i nostri beni ed il nostro sacro onore.
GIOVANNI HANCOCK.
Nuovo Hampshire — _Giosuè Bartlett, Guglielmo Whipple, Matteo Thornton_.
Baja di Massachusetts — _Samuele Adams, Giovanni Adams, Roberto Treat Paine, Elbridge Gerry_.
Rhode Island — _Stefano Hopkins, Guglielmo Ellery_.
Connecticut — _Ruggero Sherman, Samuele Huntington, Guglielmo Williams, Oliviero Wolcott_.
Nuova York — _Guglielmo Floyd, Filippo Livingston, Francesco Lewis, Luigi Morris_.
Nuova Jersey — _Riccardo Stockton, Giovanni Witherspoon, Francesco Hopkinson, Giovanni Hart, Abramo Clark_.
Pensilvania — _Roberto Morris, Benjamino Rush, Benjamino Franklin, Giovanni Morton, Giorgio Clymer, Giacomo Smith, Giorgio Taylor, Giacomo Wilson, Giorgio Ross_.
Delaware — _Cesare Rodney, Giorgio Read, Tommaso M'Kean_.
Maryland — _Samuele Chase, Guglielmo Paca, Tommaso Stone, Carlo Carroll, di Carrollton_.
Virginia — _Giorgio Wythe, Riccardo Enrico Lee, Tommaso Jefferson, Benjamino Harrison, Tommaso Nelson, Jr. Francesco Lightfoot Lee, Carter Braxton_.
Carolina Meridionale — _Eduardo Rutledge, Tommaso Hayward, Jr. Tommaso Lynch, Jr. Arturo Middleton_.
Carolina Settentrionale — _Guglielmo Hooper, Giuseppe Hewes, Giovanni Penn_.
Georgia — _Button Gwinnett, Lyman Hall, Giorgio Walton_.
Costituzione degli Stati Uniti.
Noi, popolo degli Stati Uniti, col proposito di formare una più perfetta unione, di stabilire la giustizia, di assicurare la tranquillità interna, di provvedere alla comune difesa, di promuovere il benessere generale e di garantire i benefizi della libertà a noi stessi ed alla nostra posterità, ordiniamo e determiniamo questa Costituzione per gli Stati Uniti d'America.
_Articolo I._
Sez. 1. Di tutti i poteri legislativi qui entro concessi sarà investito un Congresso degli Stati Uniti, composto di un Senato e di una Camera di Rappresentanti.
Sez. 2. La Camera dei Rappresentanti si comporrà di deputati scelti ogni due anni dal popolo dei vari Stati, e gli elettori di ogni Stato dovranno avere le qualità che si richiedono per essere elettori del ramo più numeroso della legislatura dello Stato.
Nessuno potrà essere rappresentante se non avrà raggiunta l'età di venticinque anni e non sarà da sette anni cittadino degli Stati Uniti; come pure se nel momento in cui viene eletto non ha stabile dimora nello Stato che lo ha scelto. I rappresentanti e le tasse dirette saranno ripartiti nei diversi Stati che potranno esser compresi in questa Unione, a seconda della rispettiva popolazione: questa sarà determinata aggiungendo al numero totale delle persone libere, comprese quelle impegnate in servizio per un periodo d'anni ed esclusi gl'indiani non tassati, tre quinti di tutte le altre persone. Il calcolo dovrà esser fatto entro tre anni dopo la prima riunione del Congresso degli Stati Uniti ed entro ogni successivo termine di dieci anni nella maniera che indicherà la legge. Il numero dei rappresentanti non eccederà l'uno sopra trentamila, ma ogni Stato dovrà averne almeno uno; e finchè non sia fatta questa enumerazione lo Stato di Nuova Hampshire avrà diritto di scegliere tre deputati, il Massachusetts otto, il Rhode Island e le Piantagioni Providence uno, il Connecticut cinque, Nuova York sei, il Nuovo Jersey quattro, la Pensilvania otto, il Delaware uno, il Maryland sei, la Virginia dieci, la Carolina Settentrionale cinque, la Carolina Meridionale cinque e la Georgia tre.
Quando in uno Stato si verifichi una vacanza, il potere esecutivo del medesimo darà gli ordini occorrenti per una nuova elezione.
La Camera dei Rappresentanti sceglierà il proprio presidente e gli altri suoi ufficiali; essa sola avrà il diritto di mettere in stato d'accusa i deputati.
Sez. 3. Il Senato degli Stati Uniti si comporrà di due senatori per ogni Stato, scelti dalla legislatura dello Stato stesso, per il termine di sei anni; ogni senatore disporrà di un voto.
Appena radunati, dopo la prima elezione, i senatori verranno divisi, colla maggior possibile uguaglianza in tre classi. I seggi dei senatori di prima classe rimarranno vacanti al termine del secondo anno, quelli della seconda classe al termine del quarto, e quelli della terza al termine del sesto, in modo che ogni due anni un terzo dei senatori sia rinnovato; e se, nel periodo di chiusura della legislatura di qualche Stato si verifica, o per dimissione del senatore o altrimenti, una vacanza, il potere esecutivo di detto Stato, potrà fare una nomina temporanea fino alla nuova sessione della legislatura, e questa, riaprendosi, provvederà a riempire il posto.
Non potrà essere nominato senatore chi non avrà raggiunta l'età di trent'anni, chi non sarà da nove anni cittadino degli Stati Uniti, come pure chi, nel momento dell'elezione, non avrà stabile dimora nello Stato che lo ha scelto.
Il Vice Presidente degli Stati Uniti sarà Presidente del Senato, ma non avrà voto, salvo il caso che i voti siano pari. Il Senato sceglierà da sè gli altri suoi ufficiali ed anche un presidente _pro tempore_, quando il Vice Presidente sia assente o quando eserciti l'ufficio suo di Presidente degli Stati Uniti.
Il Senato solo avrà facoltà di giudicare i membri delle due Camere posti in stato d'accusa; quando i senatori sederanno a tal fine, presteranno giuramento o affermazione. Allorchè si tratti di procedere contro il Presidente degli Stati Uniti, presiederà il Giudice della Corte Suprema, e nessun individuo potrà esser condannato o assolto se non sieno presenti due terzi dei senatori.
I giudizi non potranno estendersi oltre la remozione dall'ufficio e l'incapacità di esercitare uffici di onore di fiducia e di lucro; ma la parte condannata dovrà ciò nonostante andare soggetta ad accusa, a giudizio, a condanna ed a pena, secondo le leggi comuni.
Sez. 4. I tempi, i luoghi e la maniera di procedere alle elezioni dei senatori e dei rappresentanti saranno prescritte per ogni Stato dalla rispettiva legislatura; ma il Congresso potrà in qualunque tempo, mediante legge, fare od alterare quei regolamenti, eccettuato quello relativo ai luoghi scelti per l'elezione dei senatori.
Il Congresso si adunerà almeno una volta all'anno, che sarà il primo lunedì di Dicembre, salvo che un decreto del Congresso medesimo fissi un giorno diverso.
Sez. 5. Ogni Camera sarà giudice delle elezioni, poteri e qualifiche dei propri membri ed in ognuna la maggioranza costituirà un _quorum_ per il disbrigo degli affari; ma la minoranza potrà rinviare le adunanze e potrà essere autorizzata a costringere i deputati assenti a venire alle adunanze stesse in quella maniera e sotto quella comminatoria che ogni Camera sancirà.
Ogni Camera potrà determinare le regole dei suoi procedimenti, punire i suoi deputati per la cattiva condotta, e, con due terzi dei voti, espellerli dal suo seno.
Ogni Camera terrà un giornale dei suoi procedimenti, pubblicandolo periodicamente, ad eccezione di quelle parti che a suo giudizio richiedano il segreto; ed i _si_ ed i _no_ dei membri della Camera, su qualunque questione, saranno, ad istanza di un quinto dei presenti, registrati nel giornale.
Nessuna delle due Camere, durante la sessione del Congresso, potrà senza il consenso dell'altra differire le sue tornate al di là di tre giorni, nè cambiare il luogo di riunione.
Sez. 6. I senatori ed i rappresentanti riceveranno pei loro servizi un compenso, determinato per legge e pagato dal tesoro degli Stati Uniti. In tutti i casi, eccetto quello di tradimento, fellonia e violazione della pace, non potranno essere arrestati mentre assistono alle sedute delle loro rispettive Camere, nè quando vi si recano o escono; e non potranno neppur esser chiamati a render conto in altri luoghi dei discorsi tenuti alla Camera o delle discussioni a cui avranno preso parte nel suo seno.
Nessun senatore o rappresentante potrà durante il termine pel quale è stato eletto, essere nominato a qualsiasi ufficio governativo creato in quel tempo o del quale sia stato accresciuto lo stipendio; e finchè esercita qualsiasi ufficio governativo non potrà essere membro nè dell'una nè dell'altra Camera.
Sez. 7. Tutte le proposte di legge per imporre tasse ed accrescere le rendite dello Stato dovranno partirsi dalla Camera dei Rappresentanti; ma il Senato potrà proporre gli emendamenti o concorrervi come per le altre proposte.
Ogni proposta di legge votata dalla Camera dei Rappresentanti o dal Senato, dovrà, prima di diventar legge, esser sottoposta al Presidente degli Stati Uniti; se egli l'approva, la sottoscriverà e se non l'approva la rimanderà, accompagnata dalle sue obbiezioni, alla Camera da cui è portata; la quale registrerà per disteso le obbiezioni nel suo giornale, e tornerà ad esaminarla. Se dopo averla riveduta, due terzi della Camera si troveranno sempre d'accordo nel votare la proposta di legge, questa sarà rinviata, insieme colle obbiezioni del presidente, all'altra Camera, dalla quale sarà ugualmente riveduta, e se due terzi dei membri l'approvano, diventerà legge. Ma in tutti questi casi, i voti di ambedue le Camere saranno per _si_ e per _no_ ed i nomi degli individui, o favorevoli o contrari, verranno iscritti nel giornale delle rispettive Camere. Se entro dieci giorni (non contando la Domenica) il presidente non avrà respinto la proposta di legge che gli è stata presentata, questa diventerà legge come se fosse stata firmata, salvo che il Congresso, aggiornandosi, non impedisca il rinvio: in tal caso la proposta non diventerà legge.
Ogni ordine, risoluzione o deliberazione, per cui sia necessario il concorso del Senato e della Camera dei Rappresentanti (ad eccezione della questione di rinvio) dovrà essere presentata al Presidente degli Stati Uniti; e prima che possa entrare in vigore dovrà essere approvata da lui; se la disapprova, dovrà secondo le regole e le restrizioni prescritte nel caso della proposta di legge, esser nuovamente votata dalle due Camere, entrando in vigore soltanto se raccoglierà i due terzi dei voti.
Sez. 8. Il Congresso avrà la facoltà d'imporre e cogliere tasse, diritti, imposte, dazi di consumo, e ciò per pagare i debiti, per provvedere alla comune difesa ed al pubblico benessere degli Stati Uniti; ma tutte le tasse, imposte e dazi dovranno essere uguali in tutto il paese;
Di fare imprestiti sui credito degli Stati Uniti;
Di regolare il commercio colle nazioni straniere, tra i diversi Stati e colle tribù Indiane;
Di stabilire una regola uniforme di naturalizzazione, e leggi uniformi in tutti gli Stati Uniti riguardo ai fallimenti;
Di coniare moneta, regolando il valore della medesima e quello della moneta forestiera, e di fissare la norma dei pesi e misure;
Di provvedere alla punizione dei falsificatori dei titoli pubblici e della moneta in corso agli Stati Uniti;
Di creare uffici e strade postali;
Di favorire lo svolgimento della scienza e delle arti utili, col garantire per un periodo di tempo determinato agli autori ed agli inventori l'esclusivo diritto alle loro opere ed alle loro invenzioni;
Di costituire tribunali inferiori alla Corte Suprema;
Di determinare e punire le piraterie e le fellonie commesse in alto mare e le offese contro il diritto delle genti;
Di dichiarare la guerra, concedere patenti di corsa o di rappresaglia e di fare regolamenti relativi alle prede di terra e di mare;
Di levare e mantenere eserciti: ma senza che nessuna concessione di danaro per tale oggetto possa esser fatta per un termine più lungo di due anni;
Di provvedere e mantenere un naviglio;
Di fare regolamenti per il governo e per l'amministrazione delle forze di terra e di mare;
Di provvedere alla chiamata della milizia per mettere in esecuzione le leggi dell'Unione, reprimere le sedizioni e respingere le invasioni;
Di provvedere all'organamento, l'armamento e la disciplina della milizia, ed al buon governo di quella parte della medesima destinata al servizio degli Stati Uniti; rilasciando ad ogni singolo Stato la nomina dei rispettivi ufficiali e la facoltà di istruire la milizia secondo la disciplina prescritta dal Congresso;
Di esercitare, in qualunque caso, la legislazione esclusiva su quei distretti (purchè oltrepassino le dieci miglia quadrate) che potessero, per cessione di qualche Stato e per accettazione del Congresso, diventare la sede del governo degli Stati Uniti, e di esercitare una simile autorità su tutti i luoghi comprati col consenso della legislatura dello Stato in cui essi si trovino, per costruirvi forti, magazzini, arsenali, cantieri ed altre opere di pubblica utilità;
E di fare tutte le leggi necessarie e convenienti all'esercizio dei suddetti poteri e di tutti gli altri dei quali la Costituzione ha rivestito il governo degli Stati Uniti, od i suoi dipartimenti ed i suoi ufficiali.
Sez. 9. La immigrazione o importazione di quelle persone[21] che ad ogni Stato possa sembrare opportuno di accogliere, non sarà proibita dal Congresso prima dell'anno mille ottocento otto; ma esso potrà imporre su quella importazione una tassa o dazio non eccedente dieci dollari a testa.
Il privilegio dell'_habeas corpus_ non sarà sospeso che nei casi di ribellione o quando possa esigerlo la sicurezza pubblica.
Non si voterà mai alcuna legge di proscrizione nè di _ex post facto_.
Non s'imporranno nè tasse dirette nè testatico se non in proporzione del censo o delle anagrafi più sopra ordinate.
Non vi saranno tasse nè dazi d'importazione sugli articoli provenienti da qualsiasi Stato. I regolamenti del commercio o del reddito pubblico non accorderanno nessuna preferenza ai porti di uno Stato su quelli di un altro; nessuna nave entrando od uscendo da uno Stato che non sia il suo, avrà obbligo di fare dichiarazione o pagare dazi di sorta.
Dal tesoro non si potranno prendere denari se non in virtù di assegni fissi ed ordinati per legge; e di tempo in tempo verrà pubblicata un'esposizione ed un conto regolare degli introiti e delle spese del pubblico erario.
Gli Stati Uniti non accorderanno alcun titolo nobiliare e nessun individuo il quale eserciti un ufficio governativo di fiducia o di lucro potrà senza il consenso del Congresso, accettare alcun regalo, emolumento, ufficio o titolo di qualsiasi specie da nessun re, principe o stato straniero.
Sez. 10. Nessun singolo Stato potrà entrare in trattati, alleanze o confederazioni; nè accordare patenti di corsa o di rappresaglia; nè batter moneta, nè emettere biglietti di credito; nè rendere obbligatoria l'accettazione, in pagamento dei debiti, d'altra cosa che la moneta d'oro e d'argento; nè votare leggi di proscrizione o di _ex post facto_ e che alterino l'obbligo dei contratti; nè accorderà alcun titolo nobiliare.
Nessun Stato potrà, senza il consenso del Congresso mettere nessuna imposta o dazio sulle importazioni od esportazioni, eccettuato quelli che sieno assolutamente necessari per supplire alle spese volute dalle sue leggi d'ispezione e di sorveglianza; ed il prodotto netto di tutte le imposte ed i dazi messi da uno Stato sulle esportazioni e sulle importazioni dovrà essere versato nel tesoro degli Stati Uniti; e tutte queste leggi dovranno esser sottoposte alla revisione ed al sindacato del Congresso.
Nessun Stato potrà senza il consenso del Congresso imporre alcun dazio di tonnellaggio, tener soldatesche o navi da guerra in tempo di pace, contrarre accordi o patti con un altro Stato o con una potenza straniera, nè entrare in guerra a meno che non sia realmente invaso o minacciato da un pericolo così imminente da non ammettere indugi.
_Articolo II._
Sez. 1. Il potere esecutivo sarà attribuito ad un presidente degli Stati Uniti d'America, il quale terrà l'ufficio per un periodo di quattro anni ed insieme col Vice presidente, scelto per egual termine, sarà eletto nel modo seguente: