Le lettere di Michelangelo Buonarroti

Part 40

Chapter 403,641 wordsPublic domain

Unam domum cum palchis, salis, cameris, puteo, horto et aliis suis habituris, posita Rome in Regione Trevi, cui a primo via publica, a secundo Hieronimi Petroci, a tertio Petri de Rossis, a quarto magistri Petri Palucii, infra suos confines, etc. et in qua domo dictus _Michael Angelus_ habuit et habet saxa marmorea et laboravit per multos menses pro perfectione dicte sepulture. Et propterea ultra premissa, dictus reverendissimus Cardinalis nomine suo et procuratorio quietavit et finivit dicto _Michaeli Angelo_ presenti, etc. de omni et quacumque pensione dicte domus tam presentis, quam future, et promisit per tempora prefata manutenere dictum _Michaelem Angelum_ in dicta domo: etiam laborando extra Romam, dictus _Michael Angelus_ habeat totum dominium utile dicte domus et promisit, etc. dicto _Michaeli Angelo_ presenti, etc. defensionem, etc. in forma iuris valida, sub pena dannorum, expensarum et interesse.

Item convenerunt quod in casu et eventu fortuito infirmitatis aut propter difficultatem operis dictus _Michael Angelus_ infra dictum tempus opus perficere non valeret, nichilominus habeat perficere dictum opus, declaratione temporis prorogandi reverendissimi domini Cardinalis Agennensis.

Item dictus reverendissimus Cardinalis pro maiori observatione premissorum, nomine procuratorio reverendissimi domini cardinalis de Pucciis, promisit, etc. dicto _Michaeli Angelo_ dare et solvere eidem, etc. per duos annos inceptos ut supra, salario quovis mense ducatos ducentos et deinde singulo mense ducatos centum et triginta usque ad summam sexdecim milium ducatorum de ducatis solutis, quos, ut dicitur, remanserunt dari eidem de summa ducatorum decem milium, quos sanctissimus tunc papa Iulius dimisit pro sepultura conficienda.

Item dictus reverendissimus Cardinalis Agennensis nomine proprio promisit etc. eidem _Michaeli Angelo_ presenti, de suis propriis pecuniis eidem solvere pro opera prefata, ut supra, ducatos septem milia in auro de Camera, singulo quoquo mense pro rata, post perfectionem solutionis fiende per dictum reverendissimum cardinalem de Pucciis.

Item dictus reverendissimus Cardinalis suo nomine proprio pro observatione premissorum, quoad illum ad eius ratam, promisit dare, etc. fideiussorem Bartholomeum Doria licet absentem, et promisit ea michi notario, etc. ut publice persone illum conservare indennem, etc. Et similiter procuratorio nomine reverendissimus dominus cardinalis de Pucciis promisit dare Bernardum de Binis in fideiussorem cardinalis de Puciis et servare indennem, etc. super quibus, etc. obligavit in forma Camere cum iuramento constitutionis et aliis clausulis consuetis.

Actum Rome in palatio dicti reverendissimi domini Cardinalis, presentibus dominis Gentile, auditore dicti reverendissimi domini Cardinalis, et Petro de Cesis, el Francisco de Placentio et aliis testibus.

Et quia ego Albizus Francisci de Seralbizis, notarius florentinus de predictis rogatus, subscripsi etc.

Die X mensis Iulii 1516.

Nobilis vir Bartolomeus Doria mercator Ianuensis, sciens se non teneri ad requisitionem reverendissimi domini Cardinalis Agennensis promisit, etc. dicto _Michaeli Angelo_ presenti, etc. quod dictus reverendissimus Cardinalis observabit solutionem per eum promissam occasione sepulture conficiende sanctissimi domini pape Iulii premortui, alias de suo proprio, etc. et in effectu obligavit se, iuxta aliam obligationem per eum factam manu Francisci Vigorosi, millesimo quingentesimo tertio decimo, vel alio tempore veriori, unica solutione sufficiente; et obligavit se in parte forma Camere et iuramento constitution: procuratorum, et aliis clausulis consuetis, super quibus etc. Actum in Regione Pontis et in bancho dicti domini Bartholomei de Oria, presentibus ibidem Iohanne Iacobo Spinola mercatore Ianuensi, et Leonardo Francisci sellario florentino, et aliis testibus ad premissa vocatis, habitis specialiter atque rogatis.

Et quia ego Albizus Francisci de Seralbizis, notarius florentinus de predictis rogatus etc. etc.

Die undecimo mensis Iulii 1516.

Dominus Bernardus de Binis mercator florentinus, sciens non teneri etc. habens notitiam de quadam transactione inter _Michaelem Angelum_ florentinum ex una, et reverendissimum dominum Cardinalem Agennensem, tam proprio nomine quam procuratorio reverendissimi domini cardinalis de Pucciis ex parte alia, manu mei notarii infrascripti. Et propterea pro dicto domino cardinali de Pucciis se obligavit iuxta suprascriptam transanctionem etiam in forma Camere dicto _Michaeli Angelo_ presenti etc. iuxta obligationem alias per eum factam manu Francisci Vigorosi sub die sexta maii 1513, unica solutione sufficiente.... Actum Rome in domo dicti Bernardi, in Regione Pontis, presentibus Raphaele Auricellario et Bernardo de Paulis et aliis testibus et domino Mateo....... can. pontificis.

Et quia ego Albizus Francisci de Seralbizis, notarius florentinus et archivio Romano matriculatus etc. etc.

ARCHIVIO BUONARROTI. Roma, 8 di luglio 1516.

XVII.

_Transunto in volgare del precedente contratto._[580]

Con ciò sia cosa che altra volta la Santità di papa Iulio nell'ultimo suo testamento abbi ordinato e fatto sua essecutori el reverendissimo messer Leonardo cardinale Agiennense e 'l reverendissimo, allora messer Lorenzo Pucci protonotario apostolico e allora Datario, e ora cardinale di Santi Quatro vulgarmente chiamato, et in fr'altre cose a loro abbi commesso che essi constituire (_sic_) faccino la sua sepultura; unde detti reverendissimo cardinale Agennense e monsigniore reverendissimo de' Pucci, come esecutori prefati, volendo el testamento et ultima volontà di detto papa Iulio come esecutori eseguire et adempiere, come sono obligati; detti reverendissimi cardinali de' Santi Quatro e 'l cardinale Agenna, come esecutori e in nome loro proprio da una parte;

E lo onorabile uomo maestro _Michelangelo_, fiorentino scultore, in suo nome proprio dall'altra parte, sopra la scultura e fabricatione della sepoltura di papa Iulio, come di sopra, insieme si convengono con certi patti e modi e forma et pena, come nello instrumento di sopra ciò fatto si contiene per mano di Francesco Vigorosi, notaio dello Auditore della Camera, sotto dì sei di maggio 1513 o altro più vero tempo: al quale et le cose che si contengono in quello si referiscono.

E volendo detti reverendissimi Cardinali come esecutori prefati transigere e fare nuova convenzione e novazione e di nuovo convenire sopra le cose premisse et ciascheduna di quelle, salvo le cose infrascritte; ditto istrumento et ciò che si contiene in quello, prima et innanzi ad ogni cosa anullono e cassano e vogliono che per tempo avenire nessuno lo possa usare in iudicio o fuora, ma sia come se fatto non fusse, salvo le infrascritte cose; et di più ogni e qualunche pena conventionale l'uno a l'altro _è converso_ remisseno, e di nuovo convennono come di sotto, ciò è:

Imprima si convennono et così l'uno all'altro et _presertim_ ditto _Michelangelo_ promisse non pigliare alcuna opera di grande importanza, per la quale si possa impedire la fabrica prefata, anzi promisse a quella dare opera ferventemente.

E la quale sepoltura promisse fare e finire infra nove anni prossimi futuri, cominciati più tempo fa, ciò è a dì sei di maggio 1513, e così finire come segue, secondo uno nuovo modello, figura e disegnio fatto per detto _Michelagniolo_ a detta sepoltura; et secondo tale disegno e nuovo modello promisse a' detti Reverendissimi fare quanto lui potrà per maggiore bellezza e magnificentia di detta sepoltura secondo la sua conscienzia. Del quale nuovo modello el tenore si è questo, ciò è:

El modello è largo nella faccia dinanzi braccia undici fiorentine vel circa; nella quale largeza si muove in sul piano della terra uno inbasamento con quatro zocoli overo quatro dadi co la loro cimasa che ricignie per tutto, in su quali vanno quatro figure tonde di marmo di tre braccia e mezo l'una e drieto alle dette figure, in su ogni dado va el suo pilastro; alti insino alla prima cornice, la quale va alta dal piano dove posa l'inbasamento in su braccia sei; e dua pilastri dall'uno de' lati co' loro zocholi mettono in mezo un tabernacolo, el quale è alto el vano braccia quatro e mezo; e similmente dall'altra banda e' dua altri pilastri mettono in mezo uno altro tabernacolo simile: che vengono a essere dua tabernacoli nella faccia dinanzi dalla prima cornicie in giù, ne' quali in ognuno viene una figura simile alle sopra dette. Di poi fra l'un tabernacolo e l'altro, resta un vano di braccia, dua e mezo, alto per insino alla prima cornicie, nel quale va una storia di bronzo. E la decta opera va murata tanto discosto al muro, quant'è (_la_) largezza d'uno de' tabernacoli detti, che sono nella faccia dinanzi; e nelle rivolte della detta faccia che vanno al muro, cioè nelle teste, vanno dua tabernacoli simili a quelli dinanzi co' lor zocoli e con le lor figure di simile grandeza: che vengono a essere figure dodici dalla prima cornice in giù e una storia, come è detto; e dalla prima cornicie in su, sopra e' pilastri che metto(_no_) in mezo e' tabernacoli di sotto, viene altri dadi con loro adornamento, suvi meze colonne che vanno insino all'ultima cornice, ciò è vanno alte braccia otto simile dalla prima alla seconda cornice che è suo finimento; e da una delle bande in mezo alle dua colonne, viene un certo vano, nel quale va una figura a sedere, alta a sedere braccia tre e mezo fiorentine: el simile va fra l'altre dua colonne da l'altra banda: e fra 'l capo delle dette figure e l'ultima cornicie resta un vano di circa a braccia tre per ogni verso, nel quale va una storia per vano, di bronzo: che vengono a essere tre storie nella faccia dinanzi: e fra l'una figura a sedere e l'altra dinanzi, resta un vano che viene sopra el vano della storia del mezo di sotto, nel quale viene una certa trebunetta, nella quale va la figura del morto, ciò è di papa Iulio, con dua altre figure che 'l mettono in mezo; e una Nostra Donna di sopra di marmo, alta braccia quatro simile: e sopra e' tabernaculi delle teste, o vero delle rivolte della parte di sotto, viene le rivolte della parte di sopra, nelle quale, in ognuna delle dua, va una figura a sedere in mezo di dua colonne, con una storia di sopra simile a quelle dinanzi.

Item si convennero dette parte in detti modi e nomi, che il prefato _Michelangiolo_ habi havere per sua mercede et salario di detta sepultura et edifizio e per ogni spesa da farsi in detta fabrica; le quali in detta s'abino a fare per detto _Michelangelo_; e debba avere per recompensa d'essa e per sua fatica, ducati sedicimila cinque cento d'oro di Camera, da pagarsi pe' detti a detto _Michelangiolo_ ne' modi e forma, tempi e termini infrascritti: con patto che sopra alla stima et perfezione di detta sepoltura et figure se ne stia e habi a stare al parere et conscienzia di detto _Michelagniolo_.

Ancora, perchè detto _Michelangelo_ nel detto primo contratto per mano di Francesco Vigorosi, come di sopra, ha confessato havere avuto e ricevuto de' detti sedicimila cinque cento ducati, tremila cinquecento da papa Iulio, ciò è mille cinque cento per le mani di detto Papa, e duo mila per le mani di Bernardo Bini mercante fiorentino: de' quali medesimamente oggi si chiama contento e pagato.

Ancora si convennono de' pagamenti da farsi de' ducati tredici mila restanti della somma de' sedici mila cinque cento, che detto _Michelagniolo_ habbi havere et habbi ogni mese ducati dugento d'oro simili, cominciati del mese di maggio 1513, per dua anni; e finiti detti dua anni, cominciati _ut supra_, habbi avere ogni mese dipoi ducati cento e trenta simili insino al compimento et perfetione e resto del pagamento di detta somma de' sedici mila cinque cento d'oro, come di sopra.

Ancora si convennono che in caso che detto _Michelangiolo_ detta sepoltura finissi innanzi al sopra scritto tempo, che ogni volta che l'àrà finita secondo el nuovo modello, come di sopra; allora et in tale caso, a detto _Michelagniolo_ si debba fare lo intero pagamento di detta somma, come di sopra, non ostante le cose premisse.

Ancora si convennono per maggiore comodità di detto _Michelagniolo_ et acciò che più facilmente possa lavorare così in Roma, come fuora; detti Cardinali promissono a detto _Michelagniolo_ presente infra il tempo degli anni nove soscritti, cominciati a dì sei di maggio nel 1514 e per (_e'_) tempi concedessono et dessino ad habitare, come oggi dànno e concedono per habitare solamente o per sè o altri per lui o di sua commissione _gratis et amore_, e senza alcuna mercede o pigione durante il tempo soscritto a detto _Michelagniolo_ presente:

Una casa con palchi, sale, camere, terreni, orto, pozzi e sui altri habituri, posta in Roma in nella Regione di Treio apresso alle cose di Ieronimo Petrucci da Velletri, apresso alle cose di Pietro de' Rossi, dinanzi la via publica, adpresso a Santa Maria del Loreto: confini dirieto apresso le cose delli figliuoli di messer Carlo Crispo, apresso le cose di messer Pietro Paluzzi e la via publica dirieto responde a la piaza di San Marco; et nella quale detto _Michelagniolo_ à più figure avute et e' marmi et lavori, et ha lavorato per molti mesi per detta sepoltura. Et per tanto detto reverendissimo monsignore Laurentio de' Pucci cardinale fece fine a detto _Michelagniolo_ d'ogni e qualunche pensione potessi adomandargli per conto di detta casa. Et ancora ditto messer reverendissimo cardinale Agenna promisse infra e per il tempo che resta da fare detta sepoltura, dare et concedere, come oggi dà e concede, ad habitare a ditto _Michelagniolo_ detta soscritta casa per lavorìo sopra scritto, e promisse a sua spese condurre ditta casa a sua propia pigione et a ditto _Michelagniolo_ darla per habitare _gratis et amore_, come oggi dà e consegnia e promette che nessuno non gli domanderà mai pigione; et in caso di molestia, mantenervelo et conservarlo senza danno, sotto pena e spesa et interessi: et lavorando fuor di Roma o in Roma abi l'uso della casa.

Ancora perchè detto _Michelagniolo_ è stato e di presente non si sente troppo bene, si convennono che detto _Michelagniolo_ possi a suo piacere lavorare per finire detta opera a Firenze, a Pisa, a Carrara e dove parrà a lui, pure che il lavoro che farà servi a detta sepoltura.

Ancora si convennono che in caso che per caso fortuito o per difficoltà dell'opera o per infirmità, o alcuno altro caso, infra ditto tempo ditto _Michelagniolo_ finir non possi; nientedimeno ditto _Michelagniolo_ abbi a continuare e finire ditta opera nel tempo che chiarirà el reverendissimo cardinale Agenna.

Item promisse il reverendissimo cardinale de' Pucci al detto _Michelagniolo_ presente et stipulante, ogni mese dare et pagare per primi dua anni cominciati come di sopra, ducati dugento il mese, insino che a lui tochi il pagamento insino alla somma de' ducati settemilia di Camera, e' quali gli restorno della somma de' ducati diecimila cinquecento, e' quali il prefato santissimo nostro papa Iulio lasciò per fare detta sepultura.

Ancora el reverendissimo cardinale Agenna promisse a detto _Michelagniolo_ presente, di sua proprii danari pagarli ducati semila d'oro di Camera ogni mese per errata, doppo il pagamento fattogli per il reverendissimo cardinale de' Pucci.

Item a pregiera, requisizione et instanzia di detti reverendissimi Cardinali, reverendo messer Bartolomeo Doria mercante genovese per il detto reverendissimo cardinale Agenna, e Bernardo Bini per il reverendissimo cardinale de' Pucci _respective_ promissono a detto _Michelagniolo_ detta somma, come di sopra da pagarsi, obligandosi come principali in forma Camera con guramento e altre clausole consuete.

E detti promessono a' detti mercatanti conservargli senza danno.

[580] È di mano di Michelangiolo.

ARCHIVIO COMUNALE DI CARRARA. Carrara, 1 di novembre 1516.

XVIII.

Francesco Pelliccia _fa quietanza di cento scudi avuti da_ Michelangelo _per cavare quattro figure_.[581]

_Francesco_ che fu di _Giovannandrea de Pelliccia_ da Bargana existente et personalmente constituito dinanci a me notario infrascripto non per fortia, inganno o paura, overo per alcuna altra machinatione circonvenuto, ma di sua spontanea voluntà et certa scientia di animo, et non per alcuno errore di ragione o di facto, per questo presente publico istrumento, et con ogni altro melior modo, via, ragione et forma, con li quali lui meglio ha potuto et può, per sè et soi heredi, ha confessato et publicamente ha dichiarato lui avere hauto et ricevuto realmente et interamente dallo excellente homo maestro _Michelagnolo_, figliolo di _Ludovico Bonarota_, sculptore et ciptadino fiorentino, presente stipulante per sè et soi heredi, ducati cento d'oro in oro larghi di buono et iusto peso. De li quali dicto _Francesco_ ne ebbe ducati 20 d'oro inanci alla celebratione del presente instrumento, sì come el si dice constare per una scriptura privata scripta per mano di _Sanctino_, figliuolo di dicto _Francesco_, la quale il prefato maestro _Michelagnolo_ rese et restituì al dicto _Francesco_ lì presente, _ita_ che da qui inanci sia cessa et cancellata: et il resto et compimento de' dicti ducati cento, _videlicet_ ducati 80, il prefato maestro _Michelagnolo_ diè, pagò numerò et exbursò in tanto oro in questo medesimo loco, presenti et videnti me notaro et testimoni infrascritti: de li quali ducati cento pagati in quel modo et forma che di sopra, dicto _Francesco_ si chiamò ben pagato tacito et contento, renuntiando lui alla exceptione del non havere hauto et riceuto dal prefato maestro _Michelagnolo_ dicti ducati cento in quel modo et forma che di sopra. — Li quali ducati cento sono per arra et principio di pagamento di figure 4 di marmo, di altezza per ciascuna, braccia 4 e mez., et per ogni verso della sua largheza brac. 2 et uno terzo, così etiandio per ogni verso della sua grosseza brac. 2 et un terzo egualmente, abozando dicte figure quanto si conviene in quella parte che a dicto maestro _Michelagnolo_ parrà; apregiata ciascheduna de dicte figure fra epse parte di comune concordia, ducati 18 d'oro in oro. Item et figure 15 di alteza per ciascuna brac. 4 et un quarto, et larghe et grosse secondo richiedono le loro proportioni; apregiata ciascheduna de dicte figure fra epse parte di comune concordia ducati 18 d'oro in oro. Le quali figure 4 e le 15, come di sopra, dicto _Francesco_ ha promisso per sè et soi heredi al prefato maestro _Michelagnolo_, stipulante _ut supra_, remossa ogni exceptione di rasone et di facto, di farle del più bello et del più bianco marmoro della sua cava che sia vivo, bianco et necto di vene et di peli et senza macula nissuna, simile al saggio lui portò al dicto maestro _Michelagnolo_, alla misura et precio che di sopra è dicto et dichiarato, abozandole _ut supra_. Et de ogni due mesi in ogni due mesi, incominciando adesso, consignare fatte al prefato maestro _Michelagnolo_ in nel canale existente a piè de dicta cava una de dicte figure 4 di alteza brac. 4 e mezo _ut supra_, et 3 delle dicte figure 15 di alteza brac. 4 et un quarto _ut supra_, così seguitando et consegnando di due mesi in due mesi _ut supra_, per insino alla fine del numero de dicte figure.

Le quali cose tutte et singule supradicte promesse il prenominato _Francesco_ al prefato maestro _Michelangelo_ stipulante _ut supra_ attendere, etc. sotto pena del doppio di tutto quello si havesse ad agitare. La quale pena paghata o no, rate et ferme tutte le cose sopradicte sempre siano et perdurino.

Actum Carrarie in domo dicti _Francisci_ posita burgo Carrarie ab imo platee Comunis, in qua prefatus magister _Michelangelus_ ad presens habitat, presentibus etc.

Die VII aprilis 1517. De voluntate, presentia et auctoritate prefati magistri _Michaeliangeli_ et dicti _Francisci_ cassum et cancellatum fuit suprascriptum instrumentum per me notarium infrascriptum eo quia comuni concordia dictus magister _Michelangelus_ fuit confessus habuisse a dicto _Francisco_, ac sibi restitutos fuisse supradictos ducatos 100, videlicet 60 ante presentem cassationem etc.

[581] Pubblicato dal Frediani, Opusc. cit., dai Rogiti di ser Calvano Parlontiotto.

ARCHIVIO BUONARROTI. Carrara, 18 di novembre 1516.

XIX.

Bartolommeo di Giampaolo _detto_ Mancino _da Carrara si obbliga di cavare marmi per_ Michelangelo _nella cava del Polvaccio_.[582]

Sia noto come oggi questo dì diciotto di novembre mille cinque cento sedici, _Bartolomeo_ decto _Mancino_, figliolo di _Giampagolo di Cagione_ da Torano, à venduto a me _Michelagnolo_, scultore fiorentino, pezzi tre di marmo bianchi e begli, i quali lui à cavato al presente al Polvaccio nella sua cava; e el maggiore pezzo è lungo circa braccia cinque e grosso circa a tre e dua e mezo per ogni verso. Gli altri dua sono circa quatro carrate l'uno, pur bianchi e netti, e lungi l'uno braccia quatro e largo braccia circa tre, e grosso circa un braccio o vero dua palmi: e questo è spicato dal pezo grosso sopraditto. L'altro è braccia tre e mezo e per ogni verso di grosseza circa dua o vero uno e mezo, per ducati dodici; e' quali io _Michelagniolo_ sopra detto gli ò pagati oggi questo dì sopra detto, e lui, cioè el detto _Mancino_, confessa avergli ricievuti e dicie si chiama contento. Ancora confessa il detto _Mancino_ avere ricievuti da me _Michelagniolo_, oltre a' dodici ducati sopra detti, ducati venti d'oro largi, e' quali io ne lo servo perchè lui si metta a cavare nella sopra detta cava del Polvaccio dove lui à cavati e' pezi detti che io ò comprati, e mandi giù una certa pietra grande che lui à scoperta, nella quale per quello che si vede di fuora è grossezza di braccia quatro e per largeza el simile e per lungeza braccia otto e dieci. E non si mettendo a cavare la detta pietra infra un mese, s'obriga el detto _Mancino_ restituirmi e' venti ducati che io gli ò dati oggi questo dì detto, ciò (_è_) non cavando la detta pietra; e cavandola, io gli prometto tôrne una certa quantità, sendovi le mie misure, e sendo begli: e non sendo così, s'intenda che io debba tôrne tanti marmi a mia scielta per iusto prezo, che io mi pagi de' venti ducati che lui à ricievuti. E perchè nelle sopra dette pietre che io ò comprate si vede qualche pelo, il detto _Mancino_ promette, quando mi facessino danno, soddisfarmi negli altri marmi che e' mi venderà. Ancora perchè e' detti tre pezi che io ò comprati sono in sul ravaneto della sua cava detta, lui, il detto _Mancino_, s'obriga mandargli giù nel canale e sodisfarmi, se lui gli rompessi mandandogli giù, o vero mandando giù gli altri marmi che lui caverà. Ancora promette quando m'accadessi per bozare mia pietre, prestarmi pali, martelli, e altre cose necessarie. E per fede del vero, perchè el detto _Mancino_ non sa scrivere, farà scrivere in suo nome qui di sotto maestro _Domenicho_, scultore fiorentino,[583] come lui à ricievuti e' sopra detti danari, e come accietta ciò che in questa è scritto, present'e' testimoni che si sotto scriveranno. Ancora il detto _Mancino_ s'obriga non dare a altri de' marmi che lui caverà facendo per me.

Io maestro _Domenicho_ di _Sandro_, fiorentino ischultore, a pregiera di _Mancino_ sopra detto, perchè no sa iscrivere, in suo nome afermo quanto di sopra si contiene e come testimone afermo come di sopra è detto.

E io _Stefano_ di _Giovambatista Ghuerrazi_[584] come testimonio schrivo questo verso a quanto di sopra è detto.

Sia noto come el _Mancino_ da Torano detto, oltre a tre pezzi di marmo che io _Michelagniolo_ confesso in questa avere ricievuti dallui o vero lui avermi consegniati, e i' ò pagati come apariscie per questa.

[582] È di mano di Michelangelo.

[583] Fancelli.

[584] Era da Pisa e fu discepolo di maestro Domenico, il quale lo condusse seco, allorchè andò a lavorare in Spagna, e morendo colà lo fece erede di tutte le masserizie dell'arte sua.

ARCHIVIO BUONARROTI. Carrara, 3 di gennaio 1517.

XX.