La libertà

Part 11

Chapter 113,649 wordsPublic domain

Io non posso astenermi dall'aggiungere a queste prove del poco conto in cui generalmente è tenuta la libertà umana, il linguaggio di franca persecuzione che la stampa del nostro paese si lascia sfuggire tutte le volte che deve rivolger la sua attenzione sul notevole fenomeno del mormonismo. Si potrebbe parlare a lungo assai su questo fatto inatteso e pieno d'insegnamenti che una pretesa rivelazione e una religione la quale su questa base riposa (ciò è quanto dire il frutto di una evidente impostura, che non è neppur sostenuta dal fascino di alcuna qualità straordinaria nel suo fondatore) è oggetto di fede per moltitudini ed è stato il fondamento di una società, nel secolo dei giornali, delle ferrovie e dei telegrafi. Quello che ci riguarda si è che questa religione, come molte altre e migliori, ha i suoi martiri; che il suo profeta e fondatore fu mandato a morte in una sommossa a causa della sua dottrina, e che molti fra i suoi seguaci perdettero allo stesso modo la vita; che la loro setta fu espulsa dal paese ov'era nata e che ora, mentre essa è stata cacciata in un solitario rifugio, in mezzo ad un deserto, molti inglesi dichiarano apertamente che sarebbe bene (solamente non sarebbe comodo) fare una spedizione contro i Mormoni ed obbligarli colla forza ad accettare opinioni diverse. La poligamia adottata dai Mormoni è la cagion principale di questa antipatia contro le loro dottrine, con cui si violano così le leggi della tolleranza religiosa; la poligamia, sebbene permessa ai Maomettani, agl'Indiani, ai Chinesi, sembra eccitare una implacabile animosità quando è praticata da gente che parla inglese e che dice di essere una specie di cristiani. Nessuno può disapprovare più energicamente di me questa istituzione dei Mormoni: ciò per molte ragioni, e fra le altre perchè, lungi dall'essere basata sul principio di libertà, essa ne è una diretta violazione poichè non fa che rafforzare le catene di una parte delle collettività ed esimere l'altra da ogni reciprocità di obblighi. Tuttavia, conviene ricordare che questa relazione è tanto volontaria da parte delle donne che ce ne sembrano le vittime, quanto qualunque altra forma dell'instituzione del matrimonio; e del resto, per quanto la cosa possa sembrare sorprendente, essa ha la sua spiegazione nelle idee e nelle abitudini generali del mondo: si insegna alle donne a considerare il matrimonio come l'unica cosa necessaria: ed è ben naturale così che molte di esse preferiscano sposare un uomo che ha parecchie altre mogli, a non maritarsi del tutto. Non si domanda ad altri paesi di riconoscere tali unioni o di permettere che una parte dei loro cittadini abbandoni la legge nazionale per seguir la dottrina dei Mormoni; — ma quando dei dissidenti hanno concesso ai sentimenti ostili dei loro avversarî assai più di quello che si potesse, in istretta giustizia, esigere, quando essi hanno abbandonato i paesi che non potevano tollerare le loro dottrine e si sono stabiliti in un remoto angolo della terra, che sono stati i primi a rendere abitabile, è difficile scorgere secondo quali principî (salvo quelli della tirannia) si possa impedir loro di viverci come loro garba, purchè essi non commettano aggressioni contro altri paesi, e lascino ai malcontenti la piena libertà di andarsene. Uno scrittore moderno di merito, per qualche rispetto notevole, propone (usiamo le sue parole) una spedizione non di crociati, ma di pionieri della civiltà contro questa comunità politica, per metter fine a ciò che a lui sembra un passo addietro nel cammino del progresso. Io penso la stessa cosa — ma non credo che alcuna comunità abbia diritto di forzare un'altra ad essere civile. Dal momento che le vittime di una legge cattiva non invocano i soccorsi di altre comunità, io non posso ammettere che persone completamente estranee abbiano il diritto di esigere la cessazione di uno stato di cose che pare soddisfaccia tutte le parti interessate, soltanto perchè si tratta di uno scandalo per gente lontana qualche migliajo di miglia, e perfettamente al di fuori della questione. Spedite loro, se vi pare cosa buona, dei missionari, che predichino sull'argomento, ed impiegate tutti i mezzi leali (fra cui non è quello d'imporre silenzio ai novatori) per impedire nel vostro paese il progresso di tali dottrine. Se la civiltà ha prevalso sulla barbarie, quando la barbarie dominava il mondo incontrastata, è eccessivo temere che la barbarie, sconfitta una volta, possa rivivere e riprendere il predominio sulla civiltà. Una civiltà che potrebbe soccombere così davanti al suo nemico già sbaragliato, deve essere talmente degenerata che nè i suoi sacerdoti nè i suoi institutori ufficiali nè alcun altro abbiano la capacità o si vogliano dar l'incomodo di difenderla. Se così è, quanto più da questa civiltà si sarà lontani, tanto meglio: essa non può se non proseguire di male in peggio, finchè sia distrutta e rigenerata (come l'impero d'Occidente) da più energici barbari.

FINE DEL CAPITOLO QUARTO

CAPITOLO QUINTO.

APPLICAZIONI.

I principi in questo lavoro sostenuti devono essere ammessi in generale, come fondamento di una discussione particolareggiata, prima di poterli applicare, con qualche speranza di buon esito, ai varî rami della politica e della morale. Le poche osservazioni che mi propongo di fare su questioni speciali sono destinate a rischiarare i principî piuttosto che a trarne le conseguenze; io non offro tanto delle applicazioni; quanto degli esempî di applicazioni, i quali possono servire a gettar maggior luce sul senso e sui limiti delle due massime che sono la base di questo saggio: inoltre, queste applicazioni possono giovare all'equità del giudizio quando non si sappia bene quale delle due massime convenga applicare.

Ecco, intanto, i principî: 1.º l'individuo non è responsabile verso la società delle sue azioni, finchè queste non riguardano se non i suoi personali interessi: — i consigli, l'istruzione, la persuasione, l'isolamento anche, se gli altri credono necessario pel loro bene di ricorrere a quest'ultimo mezzo: — ecco le sole maniere con cui la società può legittimamente dimostrare il suo disgusto o la sua disapprovazione della condotta dell'individuo: 2.º delle azioni ritenute dannose agli interessi altrui, l'individuo è responsabile e può esser sottomesso alle punizioni sociali e legali, se la società giudica le une o le altre necessarie alla propria protezione.

Anzitutto non è affatto da credere che un danno o il pericolo di un danno fatto agli altrui interessi possa sempre giustificare l'intervento della società: questo è vero solo in certi casi. In un gran numero di casi, un individuo, nel proseguire un legittimo fine cagiona necessariamente, e di conseguenza legittimamente, un danno o un dispiacere ad altri individui, o intercetta un bene che essi potevano ragionevolmente sperare. Tali opposizioni d'interessi tra gli individui derivano spesso da cattive instituzioni, ma sono inevitabili finchè queste instituzioni durano; qualcuna anche sarebbe inevitabile sotto qualunque forma d'instituzioni. Chiunque riesca in una professione che molti occupano o in un concorso; chiunque sia preferito ad un altro in qualunque lotta per uno scopo che due persone desideravano di raggiungere, trae profitto dalla perdita degli altri, dai loro sforzi riusciti vani e dal loro dispiacere. Ma è una cosa che tutti ammettono: è meglio, nell'interesse generale dell'umanità, che gli uomini continuino i loro sforzi senza esserne distolti da questo genere di conseguenze. In altri termini, la società non riconosce ai competitori disgraziati alcun diritto morale o legale ad essere esenti da questa specie di dolore; essa non si sente chiamata ad intervenire se non quando i mezzi impiegati per raggiungere lo scopo sono di quelli che l'interesse generale non può permettere; la frode o il tradimento, e la violenza.

Commerciare — ripetiamolo ancora — è un atto sociale. Chiunque si mette a vendere una merce qualunque fa una cosa che tocca gl'interessi altrui e la società in generale; dunque la sua condotta è, per principio, sotto la giurisdizione della società: di conseguenza, si considerava in altri tempi come dovere del governo fissare il prezzo e regolare il modo di fabbricazione delle manifatture. Ma ora si riconosce, sebbene soltanto dopo una lunga lotta, che il buon prezzo e la buona qualità delle merci si garantiscono più efficacemente lasciando produttori e venditori perfettamente liberi, senz'altro freno che l'uguale libertà pei compratori di provvedersi altrove. Tale è la dottrina detta del libero scambio, la quale riposa su basi non meno solide, ma diverse da quelle del principio di libertà individuale proclamato in questo saggio. Le restrizioni poste al commercio o alla produzione per ragioni di commercio sono in realtà coazioni; e qualunque coazione, in quanto è coazione, è un male: ma esse toccano soltanto quella parte della condotta umana che la società ha diritto di sorvegliare e non hanno altro torto tranne quello di non produrre i risultati che se ne attendevano. Dappoichè il principio della libertà individuale non è uno dei fondamenti della dottrina del libero scambio, non lo è di più nella maggior parte delle questioni che si elevano a proposito dei limiti di questa dottrina: per esempio, quando si tratta di sapere quanto di pubblica sorveglianza sia ammissibile per impedire la frode con falsificazione, o fino a qual punto si debbano imporre ai padroni delle precauzioni igieniche o dei mezzi di protezione per gli operai impiegati ad occupazioni pericolose. Tali questioni non comprendono considerazioni di libertà se non in un senso: che, _cæteris paribus_, è sempre preferibile abbandonare gli uomini a sè stessi piuttosto di sorvegliarli: ma, come principio, non è contestabile ch'essi legittimamente possano essere per simili fini sorvegliati. D'altra parte vi sono delle questioni relative all'intervento pubblico nel commercio, che sono essenzialmente questioni di libertà: tali, la _legge di Maine_[10], a cui si è già alluso, la proibizione dell'importazione dell'oppio in China, la restrizione imposta alla vendita dei veleni, e in generale tutti i casi in cui lo scopo dell'intervento è di rendere difficile o impossibile la vendita di certe merci. Questo intervento è biasimevole come una violazione, non già della libertà del produttore o del venditore, ma di quella del compratore.

Uno di questi esempî, la vendita dei veleni, apre una questione nuova, quella dei limiti convenienti di ciò che si può chiamare funzione di polizia; trattasi di sapere fino a qual punto si possa legittimamente limitare la libertà, per impedire delitti o disgrazie. Il prendere delle precauzioni contro il delitto prima che sia commesso, così come lo scoprirlo e il punirlo una volta commesso, è una delle funzioni che nessuno nega al governo: tuttavia si può assai più facilmente abusare, a danno della libertà, della funzione preventiva che della repressiva: perchè vi è appena una parte della libertà legittima di azione di un essere umano che non possa con ragione essere imaginata come tale da facilitare un qualunque delitto. Non di meno, se una autorità pubblica o anche un semplice privato vedono una persona che evidentemente si prepara a commettere un delitto, essi non sono obbligati a restare spettatori inerti finchè il delitto sia commesso, ma possono intervenire e prevenirlo.

Se non si comprassero dei veleni, oppure se non se ne facesse uso mai tranne che per avvelenare, sarebbe giusto di proibirne la fabbricazione e la vendita: invece si può averne bisogno per iscopi non solo innocenti, ma utili, e la legge non può imporre delle restrizioni in un caso senza che l'altro ne risenta. Inoltre, è officio dell'autorità prevenire delle disgrazie. Se un pubblico funzionario o non importa chi altro vedesse una persona la quale sta per attraversare un ponte che si sa non essere sicuro, e non avesse il tempo di avvertirla del pericolo ch'essa affronta, potrà bene afferrarla e farla indietreggiare a viva forza, senza violazione alcuna della sua libertà: la quale infatti consiste nel fare ciò che si desidera; e questa persona non desidera di cadere nell'acqua. Non di meno, quando non c'è la certezza, ma solamente la possibilità di un pericolo, la persona stessa può sola giudicare del valore del motivo che la spinge a correr tale rischio; e in questo caso, di conseguenza (a meno che non si tratti di un ragazzo, o che la persona non sia in delirio o in uno stato di eccitazione o di distrazione incompatibile coll'uso completo delle sue facoltà) si dovrebbe, a mio vedere, limitarsi ad avvertirlo del pericolo e non impedirgli colla forza di esporvisi. Tali considerazioni, applicate ad una questione come quella della vendita dei veleni, possono ajutarci a decidere quali fra i diversi modi possibili di _regolamentazione_ siano o non siano contrarî al principio: per esempio, si può imporre senza violazione di libertà una precauzione come quella di porre al veleno un'etichetta che ne faccia conoscere le qualità pericolose; non è in fatti possibile che il compratore desideri ignorare le proprietà venefiche della cosa da lui comprata: ma l'esigere sempre un certificato medico renderebbe talvolta impossibile, sempre poi dispendioso di ottenere l'oggetto per usi legittimi.

A mio avviso, il solo modo con cui gli avvelenamenti si possano rendere difficili (senza violare la libertà di quelli che hanno bisogno di sostanze venefiche per un altro fine) consiste in quello che Bentham chiama, nel suo linguaggio così proprio, una testimonianza _preappointed_ (prestabilita). Nulla è altrettanto comune nei contratti. È giusta consuetudine, quando si fa un contratto, che la legge, la quale ne imporrà l'adempimento, vi ponga come condizione l'osservanza di certe formalità, come le firme, l'attestazione dei testimoni e vai dicendo: affinchè, in caso di contestazioni susseguenti, si possa avere la prova che il contratto è stato realmente concluso, e in circostanze che non lo rendevano per nessuna ragione legalmente nullo. Effetto di queste precauzioni è rendere difficilissimi i contratti fittizî o i contratti fatti a condizioni che, se fossero conosciute, ne distruggerebbero la validità. Si potrebbero imporre simili precauzioni per la vendita degli articoli che si prestano a diventare strumenti del delitto: per esempio si potrebbe esigere dal venditore che esso iscrivesse su di un registro la data esatta della vendita, il nome e l'indirizzo del compratore, la qualità e la quantità precise vendute, la risposta ricevuta quando ebbe chiesto al compratore che cosa volesse farne. Quando non vi sono ricette di medico, si potrebbe esigere la presenza di un terzo, per identificare il compratore, se più tardi si avesse qualche ragion di credere che l'oggetto fosse stato usato a scopo delittuoso. Tali regolamenti non sarebbero in generale un materiale impedimento ad ottenere l'oggetto desiderato, ma bensì un impedimento punto trascurabile a farne un uso illecito ed impunito.

Il diritto che la società possiede di opporre ai delitti delle precauzioni anteriori, suggerisce delle restrizioni evidenti alla massima che i danni puramente personali non sono materia di prevenzione o di repressione. L'ubbriachezza, per esempio, nei casi ordinarî, non è una ragion conveniente d'intervento legislativo; ma io troverei perfettamente legittimo che un uomo convinto d'aver commesso qualche violenza contro altri sotto l'influenza dell'ubbriachezza, fosse sottoposto a disposizioni speciali; che, se in seguito lo si trovasse ubbriaco, fosse soggetto ad una penalità; e che, se in questo stato egli commettesse un'altro fallo, la punizione di questo fallo nuovo fosse più severa. Una persona che si ubbriaca quando l'ebrezza la spinge a nuocere agli altri, commette verso di questi un delitto. Allo stesso modo l'oziosità, tranne che in persone pagate dal pubblico, oppure quando questo vizio costituisce la violazione di un patto, non può senza tirannia divenire oggetto di punizioni legali: ma se per oziosità o per qualche altra causa facile ad evitarsi un uomo manca ad uno dei suoi doveri legali verso gli altri, come quello di mantenere i suoi bambini, non vi è tirannia a costringerlo ad adempire questo dovere con un lavoro obbligatorio, ove non si trovi altro mezzo.

Inoltre, vi sono molti atti che, essendo direttamente dannosi soltanto a chi li commette, non dovrebbero essere legalmente proibiti, ma che, commessi in pubblico, divengono una violazione delle sociali convenienze e, passando così nella categoria delle offese verso gli altri, possono in tutta giustizia essere vietati. Tali sono gli oltraggi alla decenza, su cui non è necessario di dilungarsi, tanto più che essi hanno col nostro soggetto un rapporto puramente indiretto, dappoichè la pubblicità non è un'aggravante minore nel caso di molte azioni punto biasimevoli in sè stesse nè tenute per tali.

V'è un'altra domanda a cui bisogna trovare una risposta che si accordi coi principî qui posti. Vi sono dei casi di condotta personale tenuti per biasimevoli, ma che il rispetto della libertà impedisce di prevenire o di punire perchè il male che ne deriva direttamente ricade tutto quanto sull'agente. Si deve lasciare ad altre persone la libertà di consigliare o di costringere a fare ciò che fa liberamente l'agente? La questione non è scevra di difficoltà. Il caso di una persona che ne sollecita un'altra a compiere un atto, non è, a rigor di termini, un caso di condotta personale; dare dei consigli od offrire delle tentazioni a qualcuno, è un atto sociale e può di conseguenza, come in generale qualunque azione che riguardi gli altri, essere considerato come sottoposto alla sorveglianza sociale. Ma un po' di riflessione corregge la impressione prima dimostrando che se il caso non è strettamente compreso nei confini della libertà individuale, non di meno gli si possono applicar le ragioni su cui si fonda il principio di questa libertà. Se si deve permettere agli individui, in ciò che tocca loro stessi soltanto, di fare ciò che meglio piace ad essi, a loro rischio e pericolo, eglino devono esser liberi di consultarsi l'un l'altro su ciò che convenga fare, di scambiarsi i pareri, di dare e di ricevere dei suggerimenti: si deve poter consigliare tutto ciò che è permesso di fare. La questione non è dubbia se non quando l'istigatore tragga un profitto personale dal suo consiglio, quando, per vivere o per arricchirsi, abbia per costume di incoraggiare a ciò che la Società e lo Stato considerano come un male. In realtà allora un nuovo elemento di complicazione s'introduce: cioè la esistenza di una classe di persone il cui interesse è opposto a quello che si considera pubblico bene e la cui maniera di vivere è basata sul partito preso di porre a questo bene ostacolo. È questo il caso d'intervenire? Così la corruzion dei costumi e il giuoco debbono essere tollerati, ma una persona deve esser libera di esercitare un mestiere come quello d'incoraggiare una tal corruzione o di tenere una casa di giuoco? Il caso è uno di quelli che si trovano sul limite estremo dei due principî: e non si scorge, a prima vista, a quale esso appartenga effettivamente: vi sono argomenti pro e contro.

Si può dire in favore della tolleranza che il solo fatto di scegliere una cosa come proprio mestiere e di vivere o di arricchirsi esercitandolo non può rendere delittuoso ciò che altrimenti sarebbe ammissibile; che l'atto deve essere o sempre permesso o sempre vietato; che, se i principî da noi sin qui sostenuti sono giusti, la società, come tale, non deve occuparsi di dichiarar malvagio qualcosa che riguardi l'individuo soltanto: essa non può giungere più in là della dissuasione, e una persona deve essere altrettanto libera di persuadere quanto un'altra di dissuadere.

Si può dire in favore dell'opinione opposta che, sebbene lo Stato non abbia il diritto di decidere, in via d'autorità e col disegno d'impedire o di punire, se sia buona o cattiva la tale o la tal altra condotta puramente personale, vi è tuttavia ragione di credere che la questione sia per lo meno dubbia. Dato questo, si aggiunge, lo Stato non può far male tentando di distruggere l'influenza d'instigatori che non agiscono in modo disinteressato ed imparziale, che hanno un interesse immediato da una parte (la parte cattiva, secondo l'opinione dello Stato) e che, secondo la loro stessa confessione, spingono verso questo lato per fini tutt'affatto personali. Inoltre, senza dubbio alcuno, non ci si perde nulla, nessun bene si sacrifica, procurando che gli uomini facciano la loro scelta, saggiamente o scioccamente, ma da loro stessi, senza essere sedotti nè spinti da persone che vi hanno un interesse. Così, ci si può dire, quantunque le leggi sui giuochi illeciti siano insostenibili in teoria, quantunque tutti debbano esser liberi di giocare in casa propria, o in casa d'altri, o in qualche luogo di riunione fondato per sottoscrizioni ed aperto solamente ai membri ed a chi vuol far loro una visita, non di meno non bisogna permettere le case pubbliche di giuoco. È vero che la difesa non è mai efficace, per grandi che siano i poteri di cui si armi la polizia, e che le case di giuoco possono sempre essere aperte sotto altri pretesti; ma esse sono obbligate a condurre le loro operazioni sotto un certo velo di segreto e di mistero, in modo che nessuno ne sappia nulla, tranne quelli che ricercano queste case: la società non deve chiedere nulla di più.

Questi argomenti hanno una forza considerevole; io per altro non oserei decidere s'essi bastino a giustificare l'anomalìa morale che vi è nel punire l'_accessorio_ quando il _principale_ è e deve essere libero, nel mettere in prigione, per esempio, chi tiene la casa di giuoco e non il giuocatore stesso.

Ancora meno si dovrebbe, per simili ragioni, intervenire nelle operazioni comuni di compravendita. Quasi tutto ciò che si compera e che si vende si può prestare ad eccessi, e i venditori hanno un interesse pecuniario ad incoraggiarli: ma da questo non si può dedurre un argomento in favore, per esempio, della _legge di Maine_, perchè i negozianti di bevande spiritose, sebbene interessati all'abuso, sono indispensabili a cagione dell'uso legittimo di tali bevande. Tuttavia l'interesse che questi commercianti hanno a favorire l'intemperanza è un male reale, e giustifica lo Stato quando impone delle restrizioni ed esige delle garanzie, che, senza questo motivo, sarebbero violazione della libertà legittima.

Sorge ancora una questione: ed è di sapere se lo Stato, mentre tollera una condotta ch'esso crede contraria ai più preziosi interessi dell'agente, non debba ciò non di meno sconsigliarla indirettamente; se, per esempio, per rendere l'ubbriachezza più costosa o più rara, egli non debba studiare il modo di limitare il numero dei luoghi di vendita. In questa, come nella maggior parte delle questioni pratiche, bisogna fare una quantità di distinzioni. Colpire d'imposta le bevande alcooliche, allo scopo di renderle più difficili ad ottenersi, è un provvedimento che differisce ben poco dalla loro completa proibizione e non è giustificabile se la proibizione stessa non lo sia; ogni aumento di prezzo è una proibizione per quelli che non possono giungere al prezzo nuovo, e, quanto a quelli che possono, essi subiscono però una penalità per la soddisfazione di questo loro gusto.