Part 8
Rimettiamo le aggiunte e modificazioni recate su questo punto dal Talmud a quando esporremo il cap. XXXV del Numeri; solo qui vogliamo avvertire che per i talmudisti la pena di morte, così spesso inflitta dalla legge biblica, era ridotta di quasi impossibile applicazione. Imperocchè, per condannare un reo a morte, si richiedeva non solo la deposizione concorde almeno di due testimoni oculari del fatto; ma che il reo, nel momento in cui andava a commettere il delitto, fosse avvertito dai testimoni o da altra persona che sarebbe stato condannato a morte, e che egli rispondesse di saperlo bene e farlo a bella posta.[127] Non sappiamo che simile istituzione trovi riscontro nelle leggi di alcun popolo. E difatti, per poco che vi si rifletta, sʼintende che lʼaver circondato lʼapplicazione della pena di morte di siffatta cautela valeva quanto abolirla. Imperocchè nessuno vi si sarebbe esposto, se non un pazzo, o chi avesse voluto appigliarsi a tal modo indiretto di suicidio. Però lʼomicida, quando fosse convinto senza la prova testimoniale, non andava del tutto assolto nemmeno ad opinione dei talmudisti; ma era condannato a tale specie di ergastolo, che lungamente non avrebbe potuto vivere.[128] In quanto al modo di eseguire la pena di morte, il testo biblico non accenna nulla di speciale nè per lʼomicidio nè per molti altri delitti, mentre in altri casi, come vedremo più innanzi, specifica la lapidazione, o il bruciamento. In un luogo poi del Deuteronomio (XXI, 23) si parla dellʼimpiccamento, e vedremo a suo luogo come quel testo debba essere inteso. Secondo il Talmud lʼesecuzione dellʼomicida avveniva col taglio del capo.[129]
Due leggi che concernono il rispetto verso la patria potestà (v. 15, 17) sono interrotte da unʼaltra contro il ladro di persone (plagiario) allo scopo di servirsene come schiave o di venderle. La versione greca ristabilisce in questo punto lʼordine che manca nel testo masoretico. Ma siccome questʼordine così esatto non si trova sempre mantenuto in questa piccola raccolta di leggi, non si può con certezza affermare che i _lxx_ ci diano la lezione genuina; perciò non crediamo di dovere alterare il testo ebraico.
15. Chi percuote suo padre o sua madre sia fatto morire.
16. Chi ruba un uomo e lo vende, o si trova in sua mano, sia fatto morire.
17. Chi maledice suo padre o sua madre sia fatto morire.
La patria potestà così estesa e assoluta presso altri popoli e specialmente, come a tutti è cognito, presso i Romani, era grande anche presso gli Ebrei. Ma aveva nella costoro legge un importantissimo limite: il padre non poteva farsi giudice; anche per le mancanze, anche per i delitti dei figli verso lui stesso non gli era concesso se non di farsi accusatore.[130] Lo vedremo meglio dal Deuteronomio (XXI, 18–21). Però dobbiamo riconoscere che la legge voleva con sommo rigore inviolata lʼautorità dei genitori, se il solo percuoterli, o il solo maledirli doveva essere punito con la morte.
I talmudisti mitigarono in parte tanto rigore, non tenendo colpevole di morte il figliuolo per le percosse contro i genitori, fino a che non fossero tali da cagionare un livido o una lesione interna,[131] nè per la maledizione, se questa non fosse pronunciata con uno dei nomi propri di Dio;[132] ma la colpa è eguale tanto vivi i genitori, quanto dopo la loro morte.[133] Rispetto poi al modo della esecuzione, il Talmud pose una differenza che dal testo per nulla resulta. Chi percuote i genitori sarebbe per esso giustiziato colla strangolazione;[134] chi li maledice, colla lapidazione.[135]
In quanto al plagiario, il testo biblico stabilisce la condanna di morte, tanto per chi vendesse la persona rubata, quanto per chi volesse farsene uno schiavo; e nulla di nuovo vi è stato aggiunto dai talmudisti.[136]
Le lesioni recate sulla persona con percosse di qualunque maniera, le quali non cagionassero morte, venivano punite con la multa di una indennità secondo la gravezza del danno recato.
18. Quando poi alcuni vengano a rissa, e lʼuno percuota lʼaltro con pietra, o col pugno; ma non muoja, e solo giaccia in letto; se risorge, e va fuori sul suo bastone, sia assolto il 19. percussore; solo gli paghi il tempo del suo ozio, e lo faccia curare per sanarlo.
Lʼindennità si restringerebbe, secondo il testo biblico, a pagare allʼoffeso, secondo la professione e secondo lo stato, la perdita cagionatagli dalla cessazione del lavoro, per tutto il tempo che la lesione glʼimpedisce di lavorare, e alle spese della cura fino alla completa guarigione. I talmudisti poi hanno aggravato lʼindennità, condannando il reo alla multa per cinque titoli, cioè: per il _danno_, per il _dolore_, per la _cura_, per la _cessazione dal lavoro_, e per lʼ_oltraggio_.[137] Per _danno_ essi intendevano, che se la lesione fosse tale da recare una imperfezione fisica nella persona, come la perdita di un occhio, o la storpiatura di un membro, o simili, dovesse valutarsi quale sarebbe stato il prezzo dellʼoffeso, da sano, se si fosse venduto come schiavo, e quale deprezzazione avesse subìto per lʼimperfezione corporale patita, e il reo dovesse pagare la differenza.[138] Il dolore si valutava secondo la costituzione fisica della persona, secondo la qualità della percossa e del mezzo adoperato per inferirla, e anche secondo la condizione sociale e pecuniaria dellʼoffeso; perchè il miserabile si assoggetta talvolta per denaro anche ai patimenti fisici.[139] Finalmente lʼindennità per lʼoltraggio era esigibile, soltanto quando la percossa fosse fatta con intenzione di offendere, e anche questa, secondo la qualità, lʼetà e la condizione dellʼoffeso.[140] In quanto poi alla persona del reo i talmudisti stabilirono che dovesse tenersi prigione, fino a che non fosse provato che la lesione inflitta non aveva cagionato la morte, cioè fino a che lʼoffeso non guarisse.[141] Imperocchè la parola del testo che significa _bastone_, essi la interpretano nel senso di _sanità e vigore_, e intendono tutto il contesto nella seguente maniera. Quando risorgerà, e andrà per via nella sua salute, allora sarà assolto il percussore, cioè assolto dalla condanna capitale, e multato dʼindennità.[142]
Era esclusa ancora la malleveria per essere liberi dal carcere preventivo, e si esigeva la custodia personale del reo.[143]
Fino a qui la legge aveva trattato dellʼomicidio e delle lesioni delle persone libere. In quanto agli schiavi il legislatore ebreo non è davvero verso di loro dei più crudeli, perchè non aveva loro tolto ogni diritto civile nè gli aveva ridotti allo stato di bruti, come lʼantico diritto romano. Ma dallʼaltro lato restavano sempre, anche quando si trattava della loro vita, in condizione in parte inferiore alle persone libere.
20. E quando alcuno batta il proprio servo o la propria serva 21. con la verga, sicchè muoja sotto la sua mano, sia punito. Ma se un giorno o due giorni continui a vivere, non sia punito, perchè è suo denaro.
Secondo il testo qui non si fa distinzione fra servi di qualunque origine. I talmudisti hanno inteso che si tratti solo di schiavi non ebrei, perchè di questi non si sarebbe potuto dire che erano denaro del padrone.[144] Consentanei anche in questo punto alla loro interpretazione sopra riferita (pag. 94), la quale restringeva la durata massima della servitù degli Ebrei fino al termine del Giubileo. Ma questo argomento non varrebbe, se sʼintendesse il testo biblico alla lettera, secondo la quale anche lʼebreo avrebbe potuto essere servo in perpetuo. Ad ogni modo la legge talmudica arrecava un grande mitigamento per gli schiavi ebrei, giacchè questi per il diritto alla sicurezza della vita erano relativamente al padrone nella eguale condizione che qualunque cittadino rispetto allʼaltro.
La Scrittura inoltre non determina a quale punizione dovesse condannarsi lʼuccisore del proprio schiavo, quando questi morisse sotto i suoi colpi, ma dice soltanto _sarà punito_. E siccome per lʼomicidio in genere si infliggeva la pena di morte, ragion vuole che alla stessa condanna fosse sottoposto lʼuccisore dello schiavo, quando la legge non stabilisce chiaramente una pena diversa.[145]
Nè diversamente intesero i talmudisti,[146] i quali inoltre considerarono come omicidio di persona libera lʼuccisione dello schiavo altrui,[147] senza ammettere in questo caso lʼattenuante, se la morte fosse avvenuta qualche tempo dopo le percosse, perchè non si può invocare la ragione data dal testo, che lo schiavo era finalmente suo denaro, sua proprietà.
È preso poi in considerazione dal legislatore un caso specialissimo di lesione personale, cioè che in una lotta alcuno dei contendenti percuotesse una donna gravida, e le producesse, a ciò che pare dal testo, un parto abortivo, e si distingue, nello stabilire la pena, se la percossa cagionasse o no la morte. Questo caso di lesione così esemplificato parrà troppo strano; ma forse vi è nel testo qualche circostanza taciuta, e si deve probabilmente intendere che nella rissa la moglie di uno dei contendenti, commossa per il marito, si frammetta tra essi, e sia dallʼaltro battuta (cfr. _Deut._, XXV, 11).
22. E quando rissino alcune persone e percuotano una donna gravida, sicchè ne esca il parto, ma non vi sia morte, sia condannato come imporrà su lui il marito della donna, e paghi 23. per sentenza dei giudici. Ma se vi sarà morte, metterai vita per vita.
Questa legge, a nostra opinione, nel caso che sia percossa una donna gravida, in modo da cagionarle soltanto un parto precoce, condanna lʼoffensore alla sola multa; se poi le cagioni ancora la morte, lo tiene reo di omicidio.[148] La multa non era fissata dalla legge, ma a richiesta del marito della offesa veniva, secondo le circostanze, determinata dai giudici.
I talmudisti, in quanto alla multa, aggiunsero anche una indennità alla donna, come nelle altre lesioni per il danno e il dolore patito,[149] e disputarono poi se la pena di morte dovesse infliggersi nel caso che non si potesse provare esservi stata nel percussore lʼintenzione di uccidere la donna incinta,[150] e naturalmente prevalse lʼopinione più mite.[151]
Lʼultima frase con cui termina la legge precedente, cioè _vita per vita_, portava lo scrittore a parlare di tutti i casi della pena del taglione, e a stabilire che per i servi, invece dʼinfliggere nellʼoffensore questa pena, si restituisse loro la libertà.
24. Occhio per occhio, dente per dente, mano per mano, piede per 25. piede, bruciatura per bruciatura, ferita per ferita, lividore per lividore.
26. E quando alcuno percuota lʼocchio del suo servo o lʼocchio della sua serva, e lo offenda, libero lo rimandi per il suo 27. occhio. E quando faccia cadere un dente del suo servo o della sua serva, libero lo rimandi per il suo dente.
Non si può negare che il testo ammetta la pena del taglione, come era in uso presso altri popoli antichi. Ma si può ragionevolmente supporre che presto, facendosi più miti i costumi, sia nata la consuetudine che, consentendolo lʼoffeso, invece di recare eguale lesione nella persona dellʼoffensore, si sia più generalmente imposta una compensazione con una multa da concordarsi fra le parti, o da stabilirsi dal potere giudiziario.[152] I talmudisti però vogliono che non mai la pena del taglione sia stata inflitta, nè che mai sia stato nella mente del legislatore di stabilirla o di ammetterla.[153] E per loro si trattava soltanto di una indennità per i cinque titoli sopra esposti (pag. 106).[154] Questa interpretazione però, se è da lodarsi in quanto voleva consacrare il mitigamento avvenuto nei costumi, trovandone lʼorigine per fino nelle fonti bibliche, non è da accettarsi come vera, principalmente per due ragioni. In prima, perchè quando il testo ha voluto stabilire la multa dʼindennità, ha saputo dirlo a chiare note e con termini esatti. In secondo luogo poi perchè, se si fosse trattato di multa, la legge avrebbe dovuto prevedere il caso, pur facile ad accadere, dʼinsolvibilità per parte del reo; e siccome questo caso è stato previsto per il furto, e condannato il reo insolvibile ad esser venduto schiavo, a maggior ragione avrebbe dovuto stabilire qualche cosa di simile per le lesioni, e talvolta gravi lesioni, personali. Dallʼaltra parte i rabbini stessi sono i primi a dirci che solo per furto poteva farsi la vendita giudiziaria della persona;[155] dunque chi non avesse avuto mezzi per pagare la multa, avrebbe potuto a suo piacere percuotere il prossimo, sicuro di andarne assolto. Mentre se si riconosce, come è la verità di fatto, che la legge ammettesse in principio la pena del taglione, erano anzi i nulla tenenti quelli più colpiti dalla legge, perchè era impossibile per essi venire a una composizione pecuniaria. Ma i talmudisti che non volevano in niun modo riconoscere fosse avvenuta nella legge alcuna modificazione, quando trovavano che questa si fosse per forza dei tempi introdotta, o quando essi stessi la introducevano, interpretavano il testo scritturale in modo da piegarlo anche violentemente a significati che la lettera non comportava.
Così pure rispetto alla libertà che lo schiavo poteva rivendicare per certe lesioni personali, mentre appare dal testo che si tratti dei servi in generale senza distinzione, i talmudisti restrinsero questa legge ai soli schiavi non ebrei,[156] perchè gli ebrei non erano mai, secondo essi, schiavi a perpetuità. È ragionevole poi dallʼaltro lato lʼintendere che il testo non ha voluto tassativamente restringere le lesioni allʼocchio, e al dente, ma citare soltanto due esempi, come di casi più comuni per lesioni consimili.[157] E in tal modo hanno inteso anche i talmudisti,[158] con interpretazione in questo punto non meno logica che mite e favorevole ai servi.
Lʼultima delle leggi rispetto alla tutela della persona concerne il caso che lʼuccisione non sia commessa da altrʼuomo, ma da un animale di altrui proprietà, e si stabilisce che cosa deve farsi dellʼanimale, quale sia la responsabilità del padrone, e come punibile, se in colpa, a seconda della qualità delle persone offese. Il caso esemplificato dalla legge è ristretto soltanto ai tori, come gli animali che nella vita agricola, specialmente degli antichi Ebrei, erano quasi i soli che potessero riescire pericolosi.
28. E quando un toro cozzi un uomo o una donna, sicchè muoja, sia lapidato il toro, e non se ne mangi la carne, e il padrone del toro sia assolto.
29. Ma se fosse un toro cozzatore da qualche tempo, e il padrone ne fosse avvertito, e non lo tenesse in guardia, e facesse morire un uomo o una donna, il toro sia lapidato, e anche il suo padrone sia fatto morire.
30. Se gli è imposta una multa, dia il riscatto della sua vita, 31. secondo ciò che gli è imposto. O figlio o figlia cozzi, si 32. eseguisca questa legge. Quando il toro cozzi un servo o una serva, dia al suo padrone il denaro, trenta sicli,[159] ed il toro sia lapidato.
La lapidazione del toro non deve intendersi come una pena inflitta a un essere irragionevole, che sarebbe contraria a ogni principio di diritto criminale; ma come obbligo di polizia di togliere di mezzo un animale pericoloso per la vita dei cittadini, e come punizione del padrone per non averlo debitamente guardato, giacchè in questo modo gli si faceva soffrire un danno nella proprietà.
Sotto il nome di _figlio_ o _figlia_ sʼintendono le persone libere di ambedue i sessi, glʼingenui, che hanno famiglia certa, i _liberi_ dei latini, e si stabilisce la differenza fra essi e gli schiavi.[160] Fa dʼuopo però riconoscere che questa legge è per una certa parte incompiuta. Ammesso, come abbiamo accennato, che si parli del toro, perchè il caso più frequente, e che la legge dovesse estendersi anche agli altri animali che in qualunque modo uccidessero, come saviamente hanno inteso i talmudisti,[161] si domanda, se la legge non disponeva nulla nel caso che il toro, o altro animale viziato non cagionasse la morte, ma soltanto lesione di certa gravezza. I talmudisti hanno supplito a questa deficienza della Scrittura, stabilendo che per un animale di cui prima al padrone non fosse stato contestato il vizio, dovesse pagare una multa equivalente a sola metà del danno arrecato, e per un animale conosciuto già come viziato la multa equivalente al danno intero.[162]
In questo complemento alla legge non si può dire che i talmudisti contraddicano allo spirito del testo, se anche non si mostrano fedelissimi alla lettera; ma in quanto alla pena capitale del proprietario dellʼanimale viziato essi introdussero a forza uno dei loro soliti mitigamenti. La morte qui minacciata è per essi lasciata al giudizio di Dio, il quale a loro opinione farebbe morire il colpevole prima del suo tempo; ma la condanna giudiziaria non avrebbe mai potuto essere se non una multa pecuniaria quale è spiegata nel v. 30, e imponibile per autorità del potere giudiziario, che valutava il valore della persona uccisa.[163] E si capisce che anche questa interpretazione talmudista ripete probabilmente la sua origine dallʼuso, che si era da molto tempo introdotto per i mitigati e più inciviliti costumi, di adottare sempre la inulta pecuniaria, senza ricorrere più alla crudeltà della pena capitale.
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Incominciano ora fino al v. 14 del capitolo xxii le leggi relative ai danni e alle offese contro la proprietà, dove si entra a trattare di alcuni singolarissimi casi come è proprio delle legislazioni di popoli di rudimentale incivilimento, anzichè stabilire principii generali, che possano regolare più varietà di casi congeneri.
33. E quando alcuno scuopra una fossa, o alcuno scavi una fossa 34. e non la cuopra, e vi cada un toro o un asino; il padrone della fossa paghi, restituisca il denaro al proprietario dellʼanimale, e il morto sia di lui.
È certo, come hanno inteso il più degli interpetri,[164] che qui si tratta di fosse aperte o scavate nel terreno pubblico, e che servivano comunemente per attingere acqua o abbeverare greggi e armenti, e per padrone della fossa devesi intendere colui che lʼha aperta o scavata. Nel Talmud viene tenuto responsabile del danno anche colui che nel proprio terreno scava o lascia aperta una fossa, se vi è libera comunicazione col suolo pubblico o colla proprietà di altri.[165] Viene poi esemplificata la caduta di un toro o di un asino come animali allora più comuni, ma la stessa disposizione valeva anche per gli altri.
Dalla lettera del testo apparirebbe che il cagionatore del danno dovesse pagare per intiero il valore del morto animale, e avesse diritto al corpo morto per quel qualunque valore che potesse ritrarne, come dal cuoio, dalle corna, dalle ossa ecc. I talmudisti però vollero interpetrare che il corpo morto appartenesse al primo proprietario, e il cagionatore del danno fosse obbligato a pagare soltanto la differenza del valore dallʼanimale vivo a morto, ciocchè costituisce un qualche vantaggio a favore del multato.[166]
Come sopra la legge ha preveduto il caso delle lesioni cagionate da un animale in una persona, ora qui, trattandosi della proprietà, dispone ciò che concerne lʼindennità o la multa per danni cagionati da animale ad animale.
35. E quando il toro di alcuno percuota il toro di un altro, sicchè muoia, si venda il toro vivo, e se ne divida il 36. valore, e anche il morto si divida. Ma se si conoscesse che è un toro cozzatore per il passato, e il padrone non lo avesse tenuto in guardia, paghi toro per toro, e il morto sia di lui.
Su questa legge non vi è nulla da osservare, perchè si spiega con quanto è stato detto precedentemente intorno al toro, o cozzatore per causalità, o già conosciuto come viziato.
Segue la legge intorno al furto, spezzata malamente nel testo ebraico quale oggi lo abbiamo, tra la fine del capitolo XXI e il principio del XXII, mentre evidentemente deve formare un solo paragrafo, come hanno i _LXX_ e la Vulgata.
37. Quando alcuno rubi un animale bovino o ovino, e lo macelli o lo venda, paghi il quintuplo per i bovini, e il quadruplo per gli ovini.
XXII. 1. Se nello scassare sarà trovato il ladro, e sarà percosso, e morto, non è omicidio; ma se è sorto il sole, è omicidio. 2. Egli dovrà pagare, e se non ha, sarà venduto per il suo furto. Se si trovi in sua mano il furto, o toro, o asino, o pecora vivi, paghi il doppio.
Il furto degli animali è condannato col pagamento del quintuplo per il grosso bestiame, e solamente del quadruplo per quello minuto, nel caso che lʼoggetto rubato più non esista in natura; mentre il furto di qualunque altra specie (v. 6) era condannato soltanto colla multa del doppio. La ragione di questa maggiore gravità di pena per il furto degli animali non è facile a trovarsi, come pure della differenza fra il grosso e il minuto bestiame. È stato congetturato da alcuno che il furto degli animali, come quello di più comune occasione nella vita agricola, sia stato punito con maggiore severità, per porre a delitto di occasione più facile un ritegno più forte.[167] Per la differenza poi fra il grosso e minuto bestiame è stato detto da alcuno dei talmudisti che è più grave il danno nel furto degli animali bovini, perchè adatti al lavoro delle terre,[168] e perciò condannato con più grave multa. Congetture ingegnose, e che possono fino a un certo punto accettarsi come ragioni assai probabili.
Dopo stabilita la multa, la legge passa a determinare in qual caso il proprietario possa per legittima difesa uccidere il ladro, e per conseguenza non essere tenuto colpevole dʼomicidio, e il testo qui distingue il caso di aver sorpreso il ladro mentre scassa, o di averlo trovato di giorno: due termini che non appariscono a prima vista opposti fra loro, perchè lo scasso può farsi dal ladro anche alla luce del sole. Ma può credersi che la legge abbia, come il solito, esemplificato il caso più comune, nel quale lo scasso si tenta allʼoscuro, per non essere scoperto; e però sembra doversi intendere che il proprietario, il quale sente scassare di notte la propria casa, o altro luogo di suo dominio, può per difendersi giungere fino ad uccidere il ladro. Nè ciò potrà giudicarsi contrario a ragione, perchè ognuno ha diritto di difendere il proprio; e trattandosi di ladri tanto audaci da venire di notte a scassare, o forzare in altro modo una casa, non si sa con chi ha da farsi, e si può sospettare che per compiere il furto tentato, assalgano anche la persona del proprietario, che tenti difendere il suo. Quando poi il furto sia tentato alla luce del sole, allorchè la difesa può essere più facile, e si può guardare in faccia e conoscere il ladro, e anche intimorirlo col solo gridare: accorrʼuomo, non è permesso spingere la legittima difesa della proprietà fino ad uccidere chi lʼassaliva.
Parrebbe che questa fosse lʼintelligenza letterale del testo.[169] I talmudisti però gli hanno dato diversa interpetrazione, e hanno inteso le frasi della scrittura con maggiore libertà. Per essi la distinzione non è fra il giorno e la notte, ma nel giudizio che può farsi delle intenzioni del ladro. Se si sospetta a ragione che questi possa attentare anche alla vita del proprietario o della gente della casa, si può per legittima difesa ucciderlo. Se invece è chiaro come la luce del sole[170] che si tratta non di ladri sanguinarii, ma che attentano soltanto alla proprietà, non possono per legittima difesa uccidersi;[171] perchè vi è sempre troppa sproporzione fra la vita e gli averi.