Part 26
Con questo rito della consacrazione si connette ciò che troviamo disposto intorno ai voti (_Num._, XXX). Si raccomanda in prima, come già abbiamo veduto nel Deuteronomio (XXIII, 22), di non mancare al loro adempimento (v. 3). Ma qui si contiene di nuovo la disposizione in quanto ai voti delle donne. Le quali, non avendo intiera personalità giuridica propria, ma dipendendo o dalla patria potestà, o da quella del marito, si trovavano anche per i voti, o da questa o da quella dipendenti. Finchè erano nubili in casa del padre, questi poteva, quando avesse saputo il voto fatto dalla figlia, dichiararlo nullo, e Dio non glielo avrebbe apposto a peccato; ma il silenzio equivaleva allʼapprovazione, e quindi induceva lʼobbligo nelle donne di mantenere il voto (4–6). Lo stesso è disposto rispetto allʼautorità del marito, dopo che la donna fosse sposata (9–15). Ma quando il marito prepotentemente volesse render nulli i voti della moglie, anche dopo averli implicitamente approvati, stava a lui a sopportare le pene religiose, come qualunque mancatore al voto, ed ella era assolta (v. 16). La vedova poi o la ripudiata, siccome aveva acquistato una personalità giuridica propria, era tenuta, come lʼuomo, allʼadempimento dei suoi voti (v. 10).
I talmudisti, come in tutte le relazioni civili della donna, restrinsero anche per i voti la sua dipendenza allʼautorità paterna fino alla pubertà, giunta la quale, se non era maritata, la donna avrebbe secondo essi avuto responsabilità propria per tutte le sue azioni.[574] Di più nel rito talmudico si ammette per tutti la possibilità di sciogliersi dallʼobbligo del voto, facendone una dichiarazione soddisfaciente, alla presenza o di un solo perito nella legge, o di tre individui, ancorchè semplici privati, purchè capaci di giudicare della importanza del voto e delle ragioni che inducevano a doverlo sciogliere.[575] Dimodochè lo scioglimento dei voti non era rimesso alla sola autorità di una casta sacerdotale, ma anche alla discrezione di altri cittadini.
Unʼaltra legge che concerneva la condizione della donna, ma certo non a suo vantaggio nè a sua dignità, era una specie di giudizio divino, a cui poteva andare sottoposta per volontà del marito, se questi conosceva che avesse mancato ai doveri matrimoniali, senza potere addurre una prova testimoniale, o anche ne concepiva sospetto. Lʼuomo poteva condurre sua moglie al tempio dinanzi al sacerdote, con un presente di farina dʼorzo. Il sacerdote metteva in un vaso dellʼacqua santa[576] e della polvere presa dal suolo del tempio. Scopertole il capo, e postole sulle mani il presente, la faceva giurare di non aver mancato ai suoi doveri di moglie, quindi la imprecava, se avesse spergiurato, che Jahveh lʼavrebbe colpita di una malattia, che i più intendono lʼidropisia dellʼovaia, alla quale imprecazione la donna doveva acconsentire, ripetendo: _così sia, così sia_ (_Amen, Amen_). Scriveva quindi il sacerdote le imprecazioni, e disfaceva la carta nellʼacqua, offriva il presente secondo il rito delle altre offerte incruente, e le dava a bere quellʼacqua; se era colpevole, si dovevano verificare le imprecazioni, se innocente rimaneva incolume (_Num._, V, 11–31). Tutto ciò, se si deve prendere alla lettera, è fondato solamente sopra una credenza superstiziosa. Alcuni hanno voluto giustificare la prescrizione, come se dovesse valere più per lʼimpressione che doveva operare sulla fantasia della donna, e come mezzo atto a strapparle una confessione nel caso che fosse colpevole.[577] Ma non si tien conto che tutte le prove di questo genere, efficaci per le indoli nervose ed eccitabili, non producon nessun effetto sui temperamenti più calmi. Senza dire dallʼaltro lato quale pericolosa arme si poneva nelle mani dei sacerdoti, uomini anchʼessi, e sottoposti quindi a tutte le umane passioni. Questo rito adunque fa pessima figura in mezzo agli altri della legge ebraica; perchè da un lato mostra troppa intolleranza verso la donna, e la espone a una prova troppo avvilente, e dallʼaltro concede troppo allʼarbitrio del marito, rimettendo poi per peggio la decisione di un punto così delicato nelle mani di un sacerdote, senza che la donna potesse ricorrere ad altri mezzi per provare la sua innocenza.
I rabbini, non potendo togliere a questa prescrizione il suo fondamento tutto superstizioso, la ridussero però dentro confini molto ristretti. La cagione legittima di gelosia per dare al marito il diritto di sottoporre la donna a tale prova era per il Talmud una sola. Lʼaverla ammonita dinanzi a testimoni di non restare sola con un dato individuo, perchè gli era sospetto, e lʼavere essa disobbedito a tale avvertimento.[578] Si voleva inoltre che il marito fosse stato casto anche lui tutta la sua vita, e una sola trasgressione carnale provata bastava a togliergli il diritto di sottoporre la moglie alla prova miracolosa.[579] Perciò da quando si conobbe che i costumi erano corrotti, e molti gli adulteri, si stabilì che si dovesse del tutto cessare questo rito, la quale istituzione è attribuita al dottore Johanan figlio di Zacchai, poco tempo prima della conquista romana.[580] Basterebbero queste due sole restrizioni a togliere gran parte della ingiustizia verso la donna, che conteneva il rito secondo la lettera della Scrittura. Ma i rabbini andarono anche più innanzi. La donna non poteva a loro avviso in nessun caso essere per forza costretta alla prova. Se colpevole, poteva confessare; ma poteva anche dire io sono innocente, e non voglio bere di cotestʼacqua, e il solo danno che nellʼuno e nellʼaltro caso ne avrebbe risentito, sarebbe stato di dividersi dal marito, perdendo il diritto della dote da questo costituitale. Non era poi sottoposta nemmeno a questa pena, se il marito dopo aver risoluto di sottoporla alla prova miracolosa, si fosse con lei accoppiato; ma si obbligava al divorzio, mantenendole integri i diritti sulla dote.[581]
Argomentando poi sottilmente sulle parole del testo, esclusero da questa prova la donna che fosse o zoppa, o cieca, o muta, o sorda, o monca, o moglie di un uomo che avesse uno di questi difetti.[582] La ragione giuridica di queste esclusioni non si saprebbe comprendere, ma i rabbini le istituirono, interpretando la Scrittura col loro modo di esegesi. Però apparisce la ragione giuridica di altre esclusioni, cioè della donna sposata semplicemente con lʼanello, perchè il matrimonio non è ancora perfetto; della minore, o anche dellʼadulta moglie di un minore, come della demente, o moglie di un demente; perchè mancherebbe nellʼuna e nellʼaltra la giuridica capacità; della donna obbligata per diritto di levirato; perchè il cognato non può ancora avere tutti i diritti del marito.[583]
In questo modo la superstizione rimaneva, ma moltissime, se non tutte, le perniciose conseguenze erano ovviate.
Un altro rito, che riguardava la santità della vita, si trova rammentato nel codice sacerdotale, ed è posto, senza che se ne possa assegnare ragione che veramente appaghi, fra le due narrazioni di un violatore del Sabato, e della sommossa di Coreh (_Num._, XV, 37–41). La spiegazione di questo rito quale lʼabbiamo in questo luogo è ampliazione di quello stesso brevemente accennato nel Deuteronomio (XXII, 12). Ma laddove colà dopo un altro rito che concerne i tessuti, dei quali abbigliarsi, si dice semplicemente di farsi delle frangie ai quattro lembi della veste, lo che poteva essere nulla più che un costume, qui si prescrive più specialmente la foggia di questa frangia, e se ne assegna uno scopo religioso. A ognuno dei lembi della veste si doveva dunque porre una frangia (_Zizit_), e frammettervi un filo di colore giacintino. La ragione di questo precetto è che, vedendo questa frangia, si sarebbero ricordati i comandi di Jahveh, sicchè non avrebbero errato dietro le tentazioni del cuore e degli occhi. Ma come mai una frangia può avere questa virtù? Forse per il colore del giacinto simile a quello del cielo, e che per conseguenza doveva distornare i pensieri dalle cose terrene, e rivolgerli a quelli celesti?[584] Ma sarebbe un concetto troppo ascetico, e molto alieno da tutto lʼintendimento che ispira il codice sacerdotale e in genere ancora tutte le leggi del Pentateuco. Forse soltanto perchè era un comando divino, il cui segno materiale portato sulle vesti poteva continuamente risvegliare la ricordanza di tutta la legge? Questo ci sembra più probabile, ma asseverarlo con piena certezza non si potrebbe.
E curiosa poi la trasformazione che ebbe questo rito nel posteriore svolgimento del Giudaismo. Siccome il vero colore giacintino si faceva presso gli antichi al pari della porpora dal succo di una conchiglia, e questo sarebbe difficile a ottenersi, se si dovesse fare con tutte le prescrizioni rituali,[585] i rabbini stabilirono di continuare a portare le frange, ma senza più frammettervi il filo di quel colore. E adattandosi a mano a mano gli Ebrei ai costumi e ai vestimenti dei popoli fra i quali furono dispersi, il rito di indossare un manto con siffatte frangie ai quattro lembi, insieme con le filatterie, di cui già abbiamo discorso, rimase ristretto solo alle ore del giorno in cui recitano le preghiere, e particolarmente in quella del mattino. I più devoti però portano continuamente sotto alla vesta una piccola tonica, ai quattro lembi della quale sono sospese le frangie di rito.[586] Ed è cosa nota che delle filatterie e delle frangie si parla negli Evangeli, come un uso dei Giudei devoti, e di cui Gesù faceva rimprovero ai Farisei come esterna pompa della loro ipocrita e materiale osservanza della legge (_Matt._, XXIII, 5).
Il rispetto al nome divino imposto con un semplice avvertimento nel primo codice (_Esodo_, XXII, 23) è qui sanzionato con la pena capitale inflitta alla bestemmia, prendendo per occasione di questa legge che il figlio di unʼEbrea e di un Egiziano avrebbe commesso questo delitto (_Levit._, XXIV, 10–16). Consultato Jahveh sul da farsi, avrebbe ordinato di lapidarlo. I talmudisti però vollero che per meritare questa condanna concorresse lʼestremo di proferire nella bestemmia lʼineffabile tetragramma; sotto altra forma, sarebbe stata a loro avviso punita soltanto con la fustigazione.[587]
Insieme con tutti questi riti e precetti di culto esterno, che fino a qui abbiamo esposto, il codice sacerdotale contiene tre leggi civili molto importanti, e che concernono lʼanno sabbatico e il Giubileo, la successione ereditaria, e le città di rifugio per lʼomicida involontario.
Il caritatevole precetto del primo codice (_Esodo_, XXIII, 10, 11), di lasciare ogni sette anni il prodotto delle terre a favore dei poveri (v. pag. 133 e seg.) si è trasformato in queste più recenti leggi (_Levitico_, XXV), in un rito assurdo e quasi impossibile a praticarsi, cioè di lasciare ogni settʼanni in riposo la terra, senza coltivarla, dʼonde il nome di _anno sabbatico_.
XXV. 2. Parla ai figli dʼIsraele e diʼ loro: quando verrete nella 3. terra che io vi do, riposerà la terra sabato a Jahveh. Sei anni seminerai il tuo campo e sei anni poterai la tua vite, 4. e raccoglierai il suo prodotto. Ma nellʼanno settimo sabato, riposo sarà alla terra, sabato a Jahveh, il tuo campo non 5. seminerai, e la tua vigna non poterai. Quello che è cresciuto da sè nella tua mèsse non mieterai, nè vendemmierai le uve 6. della tua vite; anno di riposo sarà per la terra. E questo riposo della terra sarà, perchè voi ne godiate: a te, e al tuo servo, e alla tua serva, e al tuo mercenario, e allʼabitante che dimorano presso di te, e al tuo bestiame, 7. e alle fiere che saranno nella tua terra sarà tutto il suo prodotto per mangiarne.
Proibito nel settimo anno ogni lavoro agricolo, i prodotti che in esso si raccoglievano dovevano andare a vantaggio di tutti, non meno per i proprietarii e per le loro famiglie che per tutti coloro che ne avevano bisogno, non meno per gli animali domestici che per i selvatici. Dei prodotti di quellʼanno non si poteva far commercio; ma avrebbero dovuto servire per una generale cuccagna. E dopo sette settenii si doveva festeggiare il 50º anno, nel quale, oltre il riposo della terra con le sue conseguenze, i beni terreni venduti ritornavano al primo loro possessore, e gli schiavi in libertà. Nè si poteva dire che questo fosse un estorcere ingiustamente al compratore ciò che aveva di buon diritto acquistato; perchè la vendita dei campi era in sostanza un affitto sino allʼanno del Giubileo; e la compra di un servo ebreo, non era altro che il prendere a servizio una persona per un certo numero di anni.
8. E ti conterai sette riposi di anni, sette anni sette volte, e sarà per te il tempo di sette riposi dʼanni, 9. quarantanove anni. E farai passare la tuba sonatrice nel mese settimo,[588] nel dieci del mese, nel giorno dellʼespiazione, farete passare la tuba in tutte le vostre 10. terre. E santificherete lʼanno cinquantesimo, e bandirete libertà nella terra per tutti i suoi abitanti, quello siavi Giubileo,[589] e tornerete ognuno alla sua possessione, e ognuno alla sua famiglia.
11. (Questo Giubileo sia a voi ogni cinquantanni, non seminate, e 12. non mietete ciò che nasce da se, e non potate le viti. Perchè e Giubileo, santo sarà a voi, dal campo mangerete il suo 13. prodotto. In questʼanno del Giubileo tornerete ognuno alla sua possessione).[590]
14. E quando farete qualche vendita al vostro compagno, o comprerete dal vostro compagno, non commettete ingiustizia 15. lʼuno verso lʼaltro. Secondo il numero degli anni dopo il Giubileo comprerai dal tuo compagno; secondo il numero 16. degli anni dei prodotti egli venderà a te. Se gli anni sono molti, accrescerai il prezzo, e se gli anni sono pochi lo 17. diminuirai, perchè egli ti vende il numero dei prodotti. (E non ingannate alcuno il suo compagno, ma temi il tuo Dio 18. chè Io Jahveh Dio vostro. Ed eseguirete i miei comandi, e le mie leggi osserverete ed eseguirete, ed abiterete con 19. sicurezza nella terra. E darà la terra il suo frutto, e 20. mangerete a sazietà, e vi abiterete in sicuro. E se direte: che cosa mangeremo nellʼanno settimo? ecco non seminiamo, 21. e non raccogliamo il nostro prodotto. Ma comanderò la mia benedizione per voi nellʼanno sesto, e farà il prodotto per 22. tre anni. E seminerete nellʼanno ottavo, e mangerete del prodotto vecchio fino allʼanno nono, sino che verrà il suo 23. prodotto mangerete del vecchio). E la terra non si venderà assolutamente, chè mia è la terra, e peregrini e abitanti voi 24. siete con me; e in tutta la terra delle vostre possessioni, darete alla terra riscatto.[591]
25. Quando impoverisca il tuo fratello, e venda una parte della sua possessione, se si presenta chi ha diritto di riscattarla, cioè il suo prossimo parente, riscatti la 26. vendita del suo fratello. E chi non ha un riscattatore, ma la 27. sua facoltà vi arriva, e trova quanto basta per il riscatto, conti gli anni della sua vendita, e restituisca il di più 28. allʼuomo cui ha venduto, e torni al suo possesso. Ma se non gli bastano i mezzi per restituirgli, sia ciò che ha venduto in mano del compratore fino allʼanno del Giubileo; ma esca nel Giubileo, ed egli torni al suo possesso.
Altra legge regolava la vendita delle case. Quelle di campagna erano parificate ai terreni; nelle città circondate di mura erano riscattabili dentro un anno, trascorso il quale, rimanevano in possesso del compratore. Siffatta distinzione non si sarebbe dovuta applicare alle case dei Leviti, che, o di città o di campagna, erano sempre riscattabili, e al Giubileo sarebbero ritornate al primo possessore.
29. E se alcuno vende una casa di abitazione in città murata, ne avrà il riscatto fino al termine dellʼanno della vendita; un 30. anno abbia per il riscatto. E se non la riscatta prima che si compia lʼanno intiero, rimanga la casa, che è in città con mura, assolutamente al compratore di quella per i suoi 31. discendenti, non esca nel Giubileo. Ma le case delle ville, che non hanno mura intorno, insieme col campo della terra 32. si valutino, abbiano riscatto, ed escano nel Giubileo. Le città poi dei Leviti, le case delle città di loro possessione 33. abbiano riscatto sempre per i Leviti. E ciò che non si riscatta[592] dai Leviti, vendita di case e città di loro possesso, esca nel Giubileo, perchè le case delle città dei 34. Leviti sono il loro possesso tra i figli dʼIsraele. E il campo del subborgo delle loro città non si venda, perchè è per loro possesso perpetuo.
Ciò che il legislatore abbia voluto stabilire con questo ultimo verso non apparisce molto chiaro. Se si è voluto dire che i campi dei Leviti non si potevano definitivamente vendere, ciò era inutile; perchè era già stabilito innanzi per tutte le terre, e quelle dei Leviti non potevano essere in condizione peggiore delle altre. Se si è voluto dire che i Leviti non potevano vendere le loro terre nemmeno per un certo tempo, e colla riversabilità allʼepoca del Giubileo, anche questo pare difficile a concepirsi; perchè i Leviti non avrebbero potuto in caso di momentaneo bisogno, valersi delle loro terre al pari degli altri cittadini. I talmudisti hanno voluto trovare in questo luogo un privilegio dei Leviti, cioè che le loro terre non fossero sottoposte a vendita per parte dei pubblici esattori, se le consacrassero, e non le riscattassero prima del Giubileo.[593]
Lʼaver parlato del possibile impoverimento di qualcheduno conduce il legislatore a raccomandare un precetto di carità, già inculcato da altri, di non prestare ad usura, ma di sovvenire gratuitamente i bisognosi. Questa figliazione di concetti ci sembra naturale in uno scrittore ebreo, e però qui non vediamo necessario di ricorrere allʼipotesi di una interpolazione come fanno alcuni critici. Oltrechè lʼidentico modo con cui incominciano i vv. 25, 35, 39 proverebbe che sono tutti dello stesso autore.
35. E quando impoverisca il tuo fratello, e vacilli la sua condizione presso di te, sostienilo, pellegrino o abitante 36. che sia,[594] e viva presso di te. Non prendere da lui interesse nè usura, e temi del tuo Dio, e viva il tuo 37. fratello presso di te. Il tuo denaro non dargli a interesse, 38. nè con usura darai a lui il tuo cibo. Io Jahveh Dio vostro che vi feci escire dalla terra dʼEgitto per darvi la terra di Canaan per essere a voi Dio.
Finalmente in questa legge del Giubileo si viene a parlare degli schiavi. Se gli Ebrei fossero ridotti in questo stato per povertà, tornavano liberi con la loro famiglia nellʼanno del Giubileo, e anche nel tempo della servitù era imposto di trattarli con dolcezza. I veri schiavi a perpetuità si potevano comprare soltanto dai popoli stranieri. Se poi un ebreo si fosse venduto schiavo a uno straniero, era dovere dei suoi parenti di riscattarlo; e se ciò non potesse farsi, esciva libero allʼanno del Giubileo. Dimodochè uno straniero, che comprava per servo un israelita, sapeva di acquistarlo soltanto per un tempo più o meno lungo, secondo che distava lʼ anno del Giubileo, e lo pagava in ragione di esso.
39. E quando impoverisca il tuo fratello presso te, e ti 40. si venda, non lo far servire come uno schiavo. Come un mercenario, come un abitante sia con te, sino allʼanno del 41. Giubileo ti serva. Ed escirà da te esso e i suoi figli con lui, e tornerà alla sua famiglia e alla possessione dei 42. suoi padri. Perchè miei servi essi sono, che feci escire dalla terra dʼEgitto, non saranno venduti come vendita di 43. schiavi. Non signoreggiare su quello con durezza, ma temi 44. del tuo Dio. E il tuo schiavo e la tua schiava che saranno tuoi, comprali dalle genti che sono nei vostri dintorni, da 45. quelli comprerete schiavo o schiava. E anche dalle persone che abitano e sono forestiere presso di voi li comprerete, e dalle loro famiglie che sono presso di voi, che genereranno nelle vostre terre, e saranno a voi come vostra proprietà. 46. E li possederete per lasciarli ai vostri figli dopo di voi come possesso ereditario, per sempre ve ne servirete; ma sui vostri fratelli figli dʼIsraele, nessuno sul suo fratello signoreggi con durezza.
47. E quando giunga la facoltà del forestiere o dellʼabitante presso di te, sicchè, essendo povero il tuo fratello presso di lui, si venda al forestiero abitante presso di te, o a un rampollo di famiglia straniera, dopo che si e venduto abbia 48. riscatto. Uno dei suoi fratelli lo riscatti, o il suo zio, o 49. il figlio di suo zio, o alcuno dei suoi parenti carnali della sua famiglia, o se vi arriva la sua facoltà, si riscatti da 50. sè stesso. E computi col suo compratore dallʼanno che gli si è venduto sino a quello del Giubileo, e sia il denaro della sua vendita secondo il numero degli anni, come il tempo di 51. un mercenario sia presso di lui. Se rimangono ancora molti anni, secondo quelli renda il suo riscatto dal prezzo col 52. quale fu comprato. E se rimangono pochi anni sino allʼanno del Giubileo, glie li computi, secondo i suoi anni renda il 53. suo riscatto. Come mercenario, anno per anno, sia con lui, 54. non lo signoreggi con durezza alla tua presenza. E se non si riscatta con uno di questi mezzi, esca nellʼanno del Giubileo 55. egli e i suoi figli con lui. Perchè a me i figli dʼIsraele sono servi, miei servi essi sono, che feci escire dalla terra dʼEgitto, io sono Jahveh vostro Dio.
Per quanto nella sostanza di tutta questa legge si nasconda un principio di eguaglianza sociale, con cui si voleva, per quanto era possibile, assicurare la permanenza dei possessi delle terre nella medesima famiglia, e la libertà personale, non consentendo la schiavitù perpetua del cittadino ebreo, pure è da notarsi che questa non è addotta dal legislatore come la ragione di tali disposizioni, ma invece una ragione del tutto teocratica. Le terre non si possono vendere per sempre, non perchè si vuol difendere la proprietà della famiglia dalla dissipazione o dalla negligenza del suo capo; ma perchè tutta la terra è proprietà di Jahveh, che valuta gli Ebrei soltanto come stranieri e abitanti, a cui lʼavrebbe concessa come in libero beneficio (v. 23). Gli schiavi non sono proprietà perpetua di chi gli ha comprati, e devono o più presto o più tardi tornare liberi, non si possono nemmeno trattare duramente, non perchè la libertà personale è inviolabile, non perchè così vuole il sentimento umano; ma perchè gli Ebrei sono servi di un altro padrone, sono servi di Jahveh. È innegabile che la legge presentata sotto tale aspetto perde molto della sua bellezza morale. Ma è innegabile ancora che così ci vien presentata dal legislatore sacerdotale, mentre lʼautore del primo codice e il deuteronomista tacciono del tutto di questa ragione così prettamente teocratica.