Part 21
Sarebbe impossibile che tale precetto divenisse una legge positiva in una società corrotta, dove il far debiti fosse divenuto unʼindustria, e il debitore cercasse con ogni mezzo dʼingannare il suo creditore. Ma in una società dove i debiti fossero contratti soltanto dai veri bisognosi, e gli abbienti sapessero con tanta umanità comportarsi verso i derelitti dalla fortuna, la quistione sociale non sarebbe ella in gran parte già risoluta, e raggiunti senza violente commozione molti dei desiderii di un ragionevole, e solo possibile socialismo? Nè vogliamo dire con ciò, che mai nemmeno nel popolo ebreo i fatti siano realmente accaduti in tal modo; vediamo anzi che i profeti e i poeti di continuo deplorano le oppressioni che i potenti esercitavano sui poveri;[448] ma sia lode a quei legislatori che hanno saputo mirare a un così alto ideale, ancorchè questo non sia mai divenuto una realtà. Che diremo poi dei Talmudisti, i quali vollero estendere questa mite disposizione anche allʼagente della legge? Certo noi non possiamo nemmeno immaginare gli uscieri del tribunale incaricati di un pignoramento aspettar fuori della porta che il debitore porti loro gli oggetti da pignorarsi; ma se i talmudisti hanno supposto tanta buona fede da una parte, e tanta moderazione dallʼaltra, erano davvero ispirati da una carità degna di qualunque elogio.
Lo stesso sentimento umano e caritatevole dettò il seguente precetto per ricompensare prontamente ognuno che lavori per mercede.
14. Non defraudare il mercenario povero e bisognoso dei tuoi fratelli, o dei forestieri che siano nel tuo paese, nelle 15. tue città. Nello stesso giorno darai la sua mercede, prima che tramonti il sole; perchè egli è povero, e ad essa volge lʼanima sua; acciocchè non invochi contro di te Jahveh, e sia in te peccato. (Cfr. _Levit._, XIX, 13, pag. 179).
Lʼultima parola di questo precetto ha destato nella mente del legislatore il pensiero che non devono le mancanze di una persona vendicarsi sui suoi discendenti, nè quelle dei figli sui padri. Principio morale troppo spesso dimenticato dal feroce sentimento della vendetta, che vuole, quando non possa perseguitare il vero colpevole, sfogarsi sui più prossimi congiunti, mantenendo così perpetui gli odii, nelle famiglie. Crediamo quindi che con tale precetto, il Deuteronomista non abbia voluto insegnare un principio giuridico, che come tale sarebbe stato inutile, quanto un avvertimento morale. Sebbene dallʼaltro lato è da dirsi che non mancano fatti nella storia del popolo ebreo, dai quali resulterebbe che i figli sono stati puniti per le colpe dei padri. Così furono puniti insieme con Achan anche i suoi figliuoli (_Giosuè_, VII, 24), e sette discendenti di Saul furono impiccati per espiare un suo delitto (2º _Sam._, XXI). Inoltre questo precetto del Deuteronomista è in contraddizione col detto del Decalogo, ove si minacciano i nemici di Dio sino alla terza e quarta generazione. Ma queste sono difficoltà insormontabili per chi vuol trovare nella Bibbia una sola dottrina tutta consentanea con sè stessa come prodotto dello spirito di Dio. Chi sa invece che è composta da più uomini in più generazioni non si meraviglia di queste e molte altre contraddizioni dovute alla evoluzione delle idee e dei costumi. E se la ferocia di certi tempi ha voluto ai discendenti far espiare le colpe degli antenati, lodiamo il Deuteronomista che con giustizia e umanità ha saputo dire:
16. Non siano fatti morire i padri per i figli, nè i figli per i padri, ognuno per il suo peccato da fatto morire.
I talmudisti volsero questo testo a tuttʼaltra significazione, volendo trovarci la esclusione dei prossimi parenti a fare da testimoni lʼuno contro lʼaltro.[449] E per cavarne questo senso, che non vi è in nessun modo contenuto, furono costretti a dire che la preposizione per non significa _invece_, ma _per mezzo_, cioè _per deposizione_. Il principio di escludere i prossimi parenti dal deporre come testimoni è giusto; ma i rabbini dovevano confessare che non resulta in nessun modo da verun passo della Scrittura, piuttostochè volerlo desumere da un luogo che dice manifestamente cosa del tutto diversa.
Dopo avere con questo precetto per un momento divagato da quegli insegnamenti morali che inculcano la carità verso le classi più misere, il Deuteronomista riprende lo stesso argomento, e come massime simili ad altre già sopra esposte qui ci contenteremo di tradurle.
17. Non pervertire il giudizio del forestiere nè dellʼorfano. E 18. non prendere in pegno lʼabito della vedova.[450] E rammenta che fosti servo in Egitto, e ti redense Jahveh tuo Dio di colà; perciò io ti comando di fare questa cosa.
19. Quando mieterai la mèsse del tuo campo, se avrai dimenticato un covone nel campo, non tornare a prenderlo; per il forestiero, per lʼorfano e per la vedova sarà, acciocchè ti benedica Jahveh tuo Dio in tutto il prodotto delle tue mani.
20. Quando batti i tuoi olivi, non ricercare i rami dietro di te; per il forestiere, per lʼorfano e per la vedova saranno. 21. Quando vendemmi la tua vigna non racimolare dietro di te; 22. per il forestiere per lʼorfano, e per la vedova sarà. E ti rammenterai che servo fosti nella terra dʼEgitto, perciò io ti comando di fare questa cosa.
La ricordanza delle oppressioni di ogni maniera sofferte dagli antichi Ebrei in Egitto, doveva indurre i loro animi ad essere pietosi verso tutti i deboli ed infelici; quindi la troviamo come motivo di questi caritatevoli precetti.
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I primi tre versi del capitolo xxv stabiliscono la pena della fustigazione determinata in quaranta percosse, ma lasciata allʼarbitrio dei giudici per i casi da applicarsi; giacchè il testo dice soltanto di dover percuotere il colpevole, senza specificare quali colpe erano a siffatta pena sottoposte.
XXV. 1. Quando vi fosse contesa fra alcuni uomini, e ricorressero in giudizio e fossero giudicati, sarà assolto il giusto, 2. e condannato lʼempio. E se lʼempio è meritevole di essere percosso, lo farà cadere il giudice, e lo farà percuotere 3. dinanzi a sè, secondo la sua colpa, a numero. Quaranta colpi lo farà battere, non più; acciocchè non continui a farlo battere oltre questi di gran percossa, e non sia avvilito il tuo fratello alla tua presenza.
La legge scritturale non conosce altre pene che la pena di morte, la multa, già più volte indicata nelle singole colpe, e la flagellazione che qui per la prima volta è indicata; se pure coi talmudisti non è da tenersi che sia stabilita anche in un luogo del Levitico (v. pag. 186). Dimodochè la ragione vorrebbe che questa terza specie di pena fosse da infliggersi per tutte le colpe non sottoposte alle altre due. E non molto diversamente hanno inteso i talmudisti, i quali, consentanei con sè stessi, dissero la pena della flagellazione doversi applicare alla prevaricazione di tutti quei precetti proibitivi che non avevano nella legge sanzione umana, ma ne era lasciata la pena alla provvidenza con la frase di _distruzione dellʼanima (Chareth)_, o anche senza una tale frase (Morte per mezzo celeste), e di tutti gli altri precetti proibitivi, a cui non fosse assegnata veruna pena. A questi però posero un altro limite, sempre col mite intendimento di minorare il numero delle mancanze sottoposte a sanzione penale, esentandone tutti quei precetti la cui prevaricazione non consistesse veramente in un atto determinato e preciso, come sarebbe la maldicenza, la vendetta, il serbare rancore, lo spionaggio e simili.[451] Ma è più da meravigliare che anche per applicare la pena della flagellazione i talmudisti richiedevano che fosse stato fatto al colpevole lʼavvertimento prima che commettesse la mancanza, se non da due persone come nei delitti capitali, almeno da una, purchè, sʼintende, deponessero sempre almeno due testimoni intorno alla vera e propria perpetrazione del delitto o della mancanza.[452] Condizione questa dellʼavvertimento preventivo in ogni singolo caso e ad ogni singolo accusato, che rende molto difficile, se non quasi impossibile, intendere, come lʼapplicazione della pena potesse mai effettuarsi, secondo già abbiamo avvertito, parlando della pena capitale (v. pag. 102 e seg.).
Ma altri mitigamenti introdussero ancora i talmudisti. Mentre il testo scritturale restringe a quaranta il numero delle battiture, essi lo ridussero a un massimo di trentanove;[453] perchè, il testo avendo avvertito che non si poteva in niun modo nulla aggiungere ai numero di quaranta, vollero prevenire il caso possibile di ogni e qualunque errore, riducendo di uno il numero massimo. Inoltre vollero che si avesse riguardo alla costituzione fisica dellʼimputato, e quando questa fosse tale da non poter reggere senza pericolo il numero di trentanove, stabilirono che si dovesse applicare solo quel numero di percosse che il reo poteva sopportare.[454]
Dallʼaltro lato poi lasciarono allʼarbitrio dei guidici lʼinfliggere in certi casi la fustigazione per quelle prevaricazioni a cui secondo la legge scritturale non si dovrebbe applicare pena,[455] e dettero facoltà ai magistrati di condannare a un altro genere di fustigazione, la quale, secondo certi autori, non aveva numero di battiture determinato, secondo altri, non avrebbe mai potuto superare il numero di tredici.[456]
Stabilirono ancora che la pervicace recidiva nelle più gravi mancanze sottoposte alla pena della flagellazione dovesse esser punita con una specie di ergastolo, così angusto ed opprimente, che avrebbe in breve cagionato la morte del reo.[457] Sorte di pena che nella legislazione ebraica è davvero una innovazione del Talmud, e introdotta dalla necessità dei fatti, perchè nella legge scritturale non se ne parla. Si trova però nei libri biblici menzione ancora di carcere, come luogo più di detenzione che di vera e propria pena.[458]
Difficilmente potrebbe spiegarsi perchè il Deuteronomista fra una legge penale, come quella testè esposta, e unʼaltra intorno a certo vincolo matrimoniale abbia inserito un precetto quale il seguente:
4. Non mettere la museruola al bue, quando trebbia.
Precetto moralissimo, e ispirato da compassione verso gli animali, che trebbiando le biade, soffrirebbero di avere la bocca chiusa, e di non potere soddisfare al desiderio di cibarsi; mentre dallʼaltro lato il danno dei proprietarii sarebbe lievissimo, essendo troppo poca la quantità che in tal modo andrebbe perduta. E certo è tale questo precetto che la società protettrice degli animali pienamente lo approverebbe; ma non si sa vedere perchè abbia trovato qui il suo luogo, e non piuttosto fra altre instituzioni che concernono più da vicino lʼagricoltura.
I talmudisti, come vuole la sana ragione, hanno esteso questo precetto a tutti gli animali, dicendo, che il testo ha esemplificato soltanto il bue, per parlare del caso più frequente.[459] E del resto è pieno il Talmud dʼinsegnamenti pietosi rispetto agli animali, tutti inspirati dal principio generale che si deve ad essi risparmiare ogni inutile sofferenza.[460]
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Il vincolo matrimoniale testè accennato consisteva in ciò che una donna, restando vedova senza prole, si trovava vincolata ai fratelli del marito defunto, uno dei quali doveva tenerla come moglie, e se a ciò si fosse rifiutato, sottoporsi a una avvilente formalità per isvincolare la cognata. Questa è lʼistituzione conosciuta sotto il nome di _Levirato_ dalla parola latina _Levir_.
5. Quando vivessero due fratelli insieme, e morisse uno di loro, e non avesse figli, la moglie del defunto non sia fuori ad uomo estraneo, il suo cognato si unisca a lei, e se la prenda 6. per moglie, per diritto di cognazione. E il primogenito che partorirà sorgerà col nome del suo fratello morto, e non se 7. ne cancellerà il nome da Israele. Se lʼuomo poi non volesse prendere la sua cognata, questa si presenterà alla porta agli anziani e dirà: il mio cognato rifiuta di far risorgere a suo fratello il nome in Israele, non vuole sposarmi come 8. cognata. Allora gli anziani della sua città lo chiameranno, 9. e gli parleranno, e se egli persisterà a dire: non voglio prenderla, la sua cognata gli si avvicinerà in presenza degli anziani, e gli scalzerà la scarpa dal piede, e gli sputerà dinanzi, e alzerà la voce e dirà: così facciasi allʼuomo che 10. non riedifica la casa del suo fratello. E si chiamerà il suo nome in Israele: la casa dello scalzato.
La ragione di questa legge è facile ad intendersi. Non si voleva, per quanto possibile, la distruzione di una famiglia. Morto alcuno senza prole, uno dei fratelli aveva lʼobbligo di non lasciare abbandonata la vedova, ma considerarla come propria moglie, e il primo figliuolo che nascesse, tenerlo quasi come un fratello redivivo, il quale ancora aveva diritto alla parte che sarebbe a quello spettata nei beni della famiglia. Era una legge che mirava nel medesimo tempo allʼintegrità della famiglia, e alla conservazione in questa dei suoi possessi. Però stando al significato letterale del testo, secondo lo hanno inteso la maggior parte degli interpetri,[461] lʼobbligo del levirato sarebbe ristretto al solo caso in cui i fratelli coabitassero insieme o almeno nello stesso paese, e avessero in comune, o vicini, i loro possessi. Ma le espressioni del testo si prestano ancora ad essere intese in modo più lato, potendo significare: _quando vivessero contemporaneamente_, prendendo la parola _insieme_ relativa al tempo e non allo spazio. E così lo hanno inteso i talmudisti, tenendo che esistesse questo vincolo del levirato per tutti i fratelli, ancorchè vivessero lʼuno lontano dallʼaltro.[462]
Questa legge però è in contraddizione con altra del Levitico, già sopra accennata (pag. 199 e seg.), secondo la quale senza distinzione fra lʼesservi o non esservi prole, ogni unione matrimoniale con la moglie del fratello è tenuta incestuosa. Quello però che ci viene narrato nel libro del Genesi (XXXVIII) rispetto a Tamar e ai figli di Giuda prova che presso gli Ebrei, come presso altri popoli, lo sposare la vedova del fratello morto senza prole fosse un costume generale. Il Deuteronomista si è uniformato a questo costume, lo ha regolato con una legge, e ha disposto anche il modo per sciogliere il vincolo, quando al fratello superstite non piacesse di sobbarcarsi a tale obbligo. E già questo è un avanzamento per modificare un costume che dal citato fatto di Tamar parrebbe fosse in ogni caso obbligatorio, non avendo trovato Giuda mezzo per discioglierne, come avrebbe desiderato, lʼultimo dei suoi figli, se non quello di procrastinare il matrimonio con mendicati pretesti. Un altro legislatore, che come abbiamo detto a suo luogo, mirava a stabilire istituzioni di più alta purità di costume, tentò di fare astenere da ogni unione matrimoniale anche gli affini di questo grado. Ma come i fatti dimostrano, un tale tentativo rimase in questa parte frustraneo, e presso gli Ebrei fu prevalente lʼantico costume sancito dalla legge del Deuteronomista.[463]
Ora è a domandare: questʼobbligo di far rivivere in certo modo la famiglia di un defunto senza prole, era soltanto tra fratelli o ancora fra più lontani parenti? Alcuni hanno voluto concludere dal libro di Ruth per questa seconda opinione; imperocchè parrebbe che Ruth, essendo rimasta vedova senza figli, e non avendo nè anche fratelli del marito, si trovi vincolata al più prossimo parente di esso. Questi poi rifiuta di sposarla mediante la forma legale dello scalzamento della scarpa, e allora in suo luogo la sposa Booz, che gli succedeva per titolo di prossima affinità. A noi sembra però che nel caso di Ruth lʼobbligo di sposare questa vedova derivasse non dal costume o dalla legge del levirato, ma dal fatto che i più prossimi parenti avevano il diritto di ricuperare i possessi territoriali già appartenuti alla famiglia del defunto, acciocchè non passassero ad estranei; ed insieme a questo diritto si univa il correspettivo obbligo di sposare la vedova, obbligo che non si può concludere dovesse essere in ogni caso, anche laddove non fosse stato luogo a ricuperazione dei beni.
Si domanda ancora se la Scrittura ha inteso di stabilire questo vincolo, nella mancanza di ogni prole, o anche nella mancanza di sola prole maschile. Se si riflette che la famiglia massimamente presso i popoli antichi era costituita dai maschi, dimodochè si poteva dire non avesse vera e propria successione chi lasciava soltanto prole femminile, saremmo inclinati a credere che il legislatore ha voluto sancire il vincolo fra cognato e cognata ogni qual volta il morto non lasciasse figli maschi, valutando a tale effetto di niuna importanza le femmine; tanto più che, come vedremo a suo luogo, il diritto ereditario conceduto alle figlie in precedenza dei collaterali è una innovazione introdotta assai più tardi nel codice sacerdotale. Inoltre la parola usata dalla Scrittura nel nostro testo è _ben_, _figlio_, mentre invece per indicare in genere la prole di qualunque sesso avrebbe dovuto dirsi piuttosto _zerʼa_. Non ostante i rabbini, come di necessità doveva resultare dal tutto insieme degli istituti prevalenti ai loro tempi, esentarono dal legame del levirato in ogni caso che vi fosse prole dellʼuno o dellʼaltro sesso.[464] E bastava, a loro opinione, anche la prole nata da qualunque altra donna, anche spuria, purchè non fosse da una schiava, o da una non ebrea.[465] Così pure se il defunto senza prole lasciava più vedove, essendo permessa la poligamia, non tutte erano vincolate ai cognati; ma col matrimonio o con lo scioglimento di una qualunque tra esse, tutte le altre rimanevano libere.[466]
Stabilirono inoltre che non esistesse del tutto il vincolo del levirato, quando la vedova si trovasse col cognato in tal grado di parentela o di affinità che per legge il matrimonio fosse proibito; e svincolava da tal legame non solo sè, ma anche le altre mogli, se il defunto fosse stato poligamo.[467] Nel caso fossero più fratelli, la precedenza spettava al maggiore di età, ma quando questi vi rinunziasse, si procedeva a interrogare gli altri per anzianità, fino a che si concludesse in qualche modo o al matrimonio o allo scioglimento.[468] Nel caso poi che ella assolutamente non volesse sposarsi col maggiore dei cognati, quando questi non rinunziasse al suo diritto; o con nessuno degli altri, quando il maggiore vi rinunziasse, ammettevano i rabbini che ne potesse essere sciolta, ma sotto pena di perdere la dote costituitale dal marito.[469] In questo modo il Talmud riconobbe nella donna un certo diritto alla propria libertà, che parrebbe dalla lettera del testo non fosse ammesso. E tanto più lo riconobbero, quando stabilirono che potesse legittimamente rifiutare il cognato senza essere sottoposta a niuna pena, quando quegli avesse qualcuno dei difetti già sopra enumerati (pag. 294), pei quali la donna avrebbe avuto il diritto di chiedere il divorzio.[470] Imperocchè non si sarebbe potuto obbligare la donna a sposare un uomo, in quei casi, nei quali anche dopo il matrimonio le sarebbe stato riconosciuto dalla legge il diritto di separarsene.
Riconoscendo poi i rabbini, perchè vi erano costretti dalla lettera della legge, lʼesistenza del vincolo fra i cognati, disputarono a che cosa si dovesse dare la precedenza, se allʼatto matrimoniale che regolava e confermava questo vincolo, o allʼatto di scioglimento.[471] Pare che nei tempi più antichi prevalesse la prima opinione; ma pure in molti casi, nei quali potesse con qualche fondata ragione credersi che cognato e cognata non fossero convenienti lʼuno allʼaltro, i magistrati dovevano consigliare piuttosto allo scioglimento che al matrimonio.[472] Avendo poi che fare con uomo poco onesto che volesse profittarsi del diritto che gli accordava la legge sopra la cognata, i rabbini arrivarono fino a permettere che gli si promettessero dei danari per indurlo a sciogliere dal vincolo la cognata, anzichè costringere questa a sposarlo.[473] Nei tempi più moderni fra i Dottori posteriori al Talmud continuò a disputarsi se al matrimonio od allo scioglimento dovesse darsi la preferenza. E lʼAlfasi e il Maimonide decisero per il matrimonio, nel senso di dovere obbligare la donna a sposare il cognato o a sottostare alla pena della perdita della dote. LʼIsaacita e Giacobbe ben Meir opinarono che si dovesse nella maggior parte dei casi piuttosto sciogliere il vincolo che obbligare al matrimonio. E dai passi del Talmud citati pro e contro sembra che questi ultimi Dottori si appongano più al vero.[474]
Ad opinione poi di tutti, si dovè preferire lo scioglimento, nel caso che i fratelli del defunto fossero già coniugati, in tutti quei paesi dove gli Ebrei accettarono lʼistituzione del Dottore Ghereshom contro la poligamia, della quale già sopra abbiamo fatto cenno.
In quanto al diritto ereditario il Talmud stabilì che tutti gli averi del defunto fossero di quello dei fratelli che sposasse la cognata, ma nel caso di scioglimento, tutti i fratelli fossero eredi in quota eguale, come in ogni altro caso in cui la successione fosse devoluta ai collaterali.[475] Le formalità dello scioglimento consistenti nello scalzare la scarpa del cognato, nello sputargli davanti, e nel gridargli: scalzato, doveva farsi dinanzi a un magistrato di tre giudici, e con certa pubblicità.[476] In origine questi atti significavano certo dispregio verso lʼuomo che si ricusava di far risorgere lo spento nome del fratello. Ma continuarono queste forme ad usarsi per ossequio più alla lettera che allo spirito della legge, anche quando lʼatto dello scioglimento fosse provocato per volontà della donna, o per consiglio del magistrato, anche nei tempi nei quali fu data allo scioglimento la preferenza sul matrimonio; e si capisce bene che allora essi perdettero ogni odioso significato, e restarono come vuote forme, che più nulla esprimevano.
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Abbiamo veduto nel primo codice (pag. 109 e seg.), una legge rispetto allʼindennità e alla multa dovuta da chi, altercando con altri, percotesse per caso una donna incinta. Qui il Deuteronomista prevede il caso che fra due rissanti sʼintrometta la moglie di uno, e per salvare il marito assalga lʼaltro, e sfacciatamente lo offenda nelle parti genitali. Nuovo genere di pena troviamo sancito in questo caso, il taglio della mano.
11. Quando alterchino alcuni fra loro, uomo contro il suo fratello, e si avvicini la moglie di uno per liberare il suo marito dalla mano di chi lo percuote, e stenda la sua mano, e 12. lo prenda per le pudende, le taglierai la mano, il tuo occhio non le avrà compassione.
I talmudisti mitigarono molto questa pena, e le tolsero quanto aveva di odioso riducendola a una multa, e a una indennità[477] per gli stessi titoli, dei quali già altrove abbiamo discorso, trattando delle lesioni corporali. Estesero poi da un lato la pena, perchè la sancirono non solo per lʼoffesa corporale fatta toccando le pudende, ma anche qualunque altra parte. E dallʼaltro la restrinsero alla sola moglie di uno dei rissanti, ma vollero libera dalla pena la moglie di un agente della pubblica forza, se intervenisse per liberare il marito da chi gli opponesse resistenza.[478]
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Le due ultime leggi, con le quali si chiude questo capitolo sono lʼuna (v. 13–16) ripetizione di quanto già era raccomandato nel Levitico (XIX, 35, 36) di usar misure e pesi giusti; lʼaltra è nuova indizione di guerra contro gli Amaleciti, come già abbiamo veduto nellʼEsodo (XVII, 14–16).
E qui ha termine la parte legislativa del Deuteronomio.